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13.2020.127

Reclamo contro proroga di un termine. Disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

Ticino · 2021-03-16 · Italiano TI
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Reclamo contro proroga di un termine. Disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 è inammissibile.

E. 2 Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.

E. 3 Notificazione (unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):

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-    . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.03.2021 13.2020.127

Reclamo contro proroga di un termine. Disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile

Incarto n. 13.2020.127 Lugano 16 marzo 2021 /rg In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.463 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 19/20 maggio 2020 da CO 1 CO 2 contro RE 1 e ora sul reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 20 novembre 2020 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di proroga del termine della controparte; ritenuto in fatto: che con istanza 19 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’intervento del Pretore quale autorità di vigilanza sull’operato dell’esecutore testamentario RE 1; che in data 22 giugno 2020 RE 1 ha inoltrato alla Pretura le sue osservazioni, cui sono seguite la replica e la duplica; che con ordinanza 20 ottobre 2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per esprimersi per iscritto sulle risultanze della documentazione assunta; che, su richiesta degli istanti, con ordinanza 20 novembre 2020 il Pretore ha prorogato di 20 giorni il suddetto termine; che con reclamo 26 novembre 2020 RE 1 postula che l’ordinanza di proroga del termine sia annullata; considerato in diritto che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 144 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni; che la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 novembre 2020; rimesso alla posta il 27 novembre 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile; che a norma del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2); che l’impugnabilità della decisione di proroga di un termine, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC; che il reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale; che nel caso in esame il reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente; che, di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile; che le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte; che il presente reclamo, stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):

-;

-;

-    . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.