La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile .
E. 2 Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.
E. 3 Notificazione (unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):
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- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.01.2019 13.2018.79
La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile
Incarto n. 13.2018.79 Lugano 3 gennaio 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 dicembre 2016 da CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dallo PA 2 contro RE 1 patrocinata dall’PA 1 briella Beguglia, Barbara Betguglia Roberta berguglia e ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018; ritenuto in fatto: che con petizione 12 dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione del mandato; che con risposta 20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione; che in corso d’istruttoria è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo; che, notificata la perizia alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è opposta; che con ordinanza 25 ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento, respingendola; che con reclamo 8 novembre 2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia; che il reclamo non è stato notificato alla controparte; considerato in diritto: che l’ordinanza 25 ottobre 2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello; che nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile; che il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2); che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile; che la reclamante non ha reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio; che, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale; che, costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante; che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG); che le spese processuali sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile . 2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):
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- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.