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13.2009.1

Esecutività lodo arbitrale internazionale

Ticino · 2009-02-20 · Italiano TI
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Incarto n.13.2009.1

Lugano

20 febbraio 2009/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

statuente quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull’arbitrato (CIA) e l’attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale;

vista l’istanza 3 febbraio 2009 presentata da IS 1, chiedente che sia dichiarata esecutiva la decisione di chiusura del procedimento arbitrale del 23 dicembre 2008 emanato dal tribunale arbitrale con sede in Lugano composto di __________ J__________, __________ S__________ e __________ M__________, nella vertenza che oppone

IS 1

a

CO 1

patrocinata dall’  PA 2

accertato che la decisione in questione è stata notificata alle parti il 24 dicembre 2008 e che contro di essa non è stato interposto ricorso, come confermato dalla Cancelleria del Tribunale federale il 6 febbraio 2009;

constatato che le parti hanno sottoscritto il 5 ottobre 1998 un contratto contenente la clausola arbitrale;

in applicazione dell’art. 193 cpv. 2 LDIP

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Perla seconda Cameracivile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (in concreto fr. 15'600.-) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).