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13.2007.6

Fine del processo senza sentenza

Ticino · 2009-02-03 · Italiano TI
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Incarto n.13.2007.6

Lugano

3 febbraio 2009/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Lardelli e Pellegrini (in sostituzione della presidente, astenuta)

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per giudicare - quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il 27 luglio 2007 da

1. IS 1

2. IS 2

contro

CO 1

preso atto dello scritto 20 gennaio 2009, mediante il quale le parti istanti comunicano la rinuncia dalla procedura arbitrale e dichiarano di ritirare l'istanza per la costituizione del collegio arbitrale;

rilevato che la desistenza della parte istante comporta lo stralcio dai ruoli della procedura;

constatato che l'istanza non ha potuto essere intimata alla parte convenuta, sicché ci si può esimere dal notificarle la presente decisione;

Per i quali motivi

visti l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, 351 segg. CPC e, per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                 La segretaria

Rimedi giuridici (modello)

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).