Sachverhalt
decorrere già dal 10 novembre 2016 senza per altro che quel giudizio fosse stato censurato dalla controparte), mentre che il rigetto in via definitiva dellopposizione al PE n. _______ dellUE di L______ (doc. 35) non può invece essere accordato integralmente - come pure qui richiesto - ma solo per limporto di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.
Le spese giudiziarie delle procedure di primo grado seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che la convenuta, per la domanda riconvenzionale, ha qui rivendicato unindennità ripetibile di CHF 2'000.-.
12.Questo esito implica chelappello dellattrice (inc. n. 12.2025.50)elappello incidentale della convenuta (inc. n. 12.2025.89) devono entrambi essere parzialmente accolti.
Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado, calcolate sul rispettivo valore litigioso (di CHF 155'238.-per lappello dellattrice e di CHF 15'120.- per lappello incidentale della convenuta), seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 27 maggio 2025 di AP1 (inc. n. 12.2025.50) e lappello incidentale 6 agosto 2025 di AP2 (inc. n. 12.2025.89)sono parzialmente accolti.
Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2025 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ AP2ècondannata a pagare a AP1 CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017.
§§ Limitatamente alla somma di CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017 è rigettata in via definitiva lopposizione al PE n. _______ dellUE di L______.
2.La tassa di giustizia di CHF 7000.- (compresa quella della procedura di conciliazione) e le spese di CHF 16000.- (comprese quelle della procedura di conciliazione e quelle peritali) sono poste per 7/15 a carico dellattrice e per 8/15 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 650.- per ripetibili parziali.
3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ AP1ècondannata a pagare a AP2CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.
§§ Limitatamente alla somma di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016 è rigettata in via definitiva lopposizione al PE n. _______ dellUE di L______.
4.La tassa di giustizia di CHF 1500.- e le spese di CHF 100.- della domanda riconvenzionale sono poste a carico dellattrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 2000.- per ripetibili.
II.Le spese processuali della procedura dappello inc. n. 12.2025.50, di CHF 8'000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Lanticipo di CHF 8000.- versato dallappellante le verrà restituito in ragione di CHF 4'000.-.
III.Le spese processuali della procedura dappello incidentale inc. n. 12.2025.89, di CHF 1'500.-, sono poste a carico dellappellata in via incidentale, che rifonderà allappellante in via incidentale CHF 1200.- per ripetibili.
Lanticipo di CHF 1500.- versato dallappellante in via incidentale le verrà integralmente restituito.
-avv.tiPA2e PA2,PA2,Via G______ P______ _,C______ ____, L______;
-avv.PA1,S______ l______,Via C______ F______ _,L______.
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.12.2025.50
12.2025.89
Lugano
5 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 settembre 2018 da
AP1,L______
contro
AP2,L______
appellanti entrambe le parti: lattrice,che, con appello 27 maggio 2025 (inc. n. 12.2025.50), ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingereintegralmentela domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi primo e secondo grado;e la convenuta, che con risposta allappello e appello incidentale 6 agosto 2025 (inc. n. 12.2025.89),oltre ad aver postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili,ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso diaccogliere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi;
preso atto della replica spontanea allappello con risposta allappello incidentale del 19 settembre 2025 dellattrice, della duplica spontanea allappello con replica spontanea allappello incidentale del 7 ottobre 2025 della convenuta e della duplica spontanea allappello incidentale del 21 ottobre 2025 dellattrice;
Con appello 27 maggio 2025 (inc. n. 12.2025.50), avversato dalla convenutacon risposta 6 agosto 2025(a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 19 settembre 2025 e la duplica spontanea 7 ottobre 2025[con la quale tra le altre cose era stata postulata - a torto, cfr. TF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1 - lestromissione dallincarto della replica spontanea della controparte]),lattriceha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingereintegralmentela domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi primo e secondo grado.
Con appello incidentale 6 agosto 2025 (inc. n. 12.2025.89), avversato dallattricecon risposta 19 settembre 2025(a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 7 ottobre 2025 e la duplica spontanea 21 ottobre 2025),la convenuta ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso diaccogliere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi.
6.Lart. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-,è pertanto esperibile il rimedio dellappello, che, essendo stato inoltrato dallattrice entro il termine di 30 giorni, sospeso dal settimo giorno precedente la Pasqua - ossia dal 14 aprile 2025 - al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) - ossia al 27 aprile 2025 -, dalla notificazione del giudizio (art. 311cpv. 1CPC), avvenuta il 14 aprile 2025 (cfr. estratto track&trace agli atti), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile. La risposta allappello e lappello incidentale, inoltrati dalla convenuta entro il termine di 30 giorni, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione dellappello (art. 312cpv. 2 CPC, rispettivamente art. 313 cpv. 1CPC), avvenuta il 23 giugno 2025 (cfr. estratto track&trace agli atti), sono tempestivi. E anche la risposta allappello incidentale, inoltrata dallattrice entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dellappello (art. 312cpv. 2 CPC, rispettivamente art. 313 cpv. 1CPC), avvenuta il 21 agosto 2025, è a sua volta tempestiva.
7.Il Pretore ha escluso che lattrice potesse pretendere iCHF 80'000.- azionati per aver dovuto rimborsare al cliente del cantiere di C______, M______ B______, i sussidi Minergie-P non corrispostigli dal Cantone a seguito della presunta dimenticanza della convenuta di inoltrare la relativa richiesta di riservazione.
Egli ha accertato che il contratto tra le partiriferito al cantiere di C______(doc. F), pur non prevedendo che fosse proprio la convenuta a doverchiedere e riservare i sussidiMinergie-P (anche perché tale incombenza spettava in realtà alla committenza), le imponeva però di sorvegliare le procedure per lottenimento dei medesimi (recte: di prestare assistenza in quelle procedure), circostanza che era sempre stata pacifica tra loro (cfr. doc. U; doc. R; doc. 22; teste M______ B______ p. 17; teste A______ T______ p. 2, doc. T2 e 70; doc. 21).
Ciò detto, ha stabilito che il fatto che la procedura per la riservazione dei sussidiMinergie-Pper quel cantiere si fosse in pratica arenata dopo linvio delle-mail 28 settembre 2015 (doc. 22) di M______ B______ alling. G______ S______ e allarch. M______ N______ (G______ S______ mi aveva mandato la documentazione e il formulario da compilare, li aveva mandati anche al sig. L______ G______ (Ma______) e all'arch. N______. Io ho riempito le informazioni personali (nomi, indirizzi) ho ritornato il documento a G______ S______, c'erano ancora dei campi vuoti da riempire, e nella mail avevo proprio segnalato che da parte mia avevo compilato i campi personali e NON avendo le competenze tecniche, ho segnalato che altre cose bisognava ancora compilarle. Da lì non ho più avuto nessun riscontro, a memoria: teste M______ B______ p. 17; in tal senso pure teste ing. L______ G______ p. 4) doveva essere addebitato alling. G______ S______ e quindi alla convenuta.
Sennonché, a suo giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dallattrice, non era stato dimostrato che questultima, in base agli accordi intercorsi con M______ B______, avrebbe dovuto farsi carico dei sussidi persi. Una pattuizione in tal senso non era in effetti presente nel contratto di appalto tra lattrice e M______ B______ (doc. O), che menzionava unicamente la questione dellottenimento del certificato Minergie-P, aspetto questo che, per stessa ammissione dellattrice(replica p. 14),era però completamente indipendente dallerogazione dei relativi sussidi. Ma lesistenza di una pattuizione in quei termini nemmeno poteva essere ammessa nellambito di un eventuale processo interpretativo, come invece proposto dallattrice con il suo memoriale conclusivo: essa non poteva dapprima essere desunta dallinterpretazione soggettiva dellaccordo, visto che non vi era stata ununità di vedute tra M______ B______ (cfr. sua testimonianza p. 18) e ling. L______ G______ (cfr. sua testimonianza p. 5) e considerato che anche quanto dichiarato da altre persone sembrava piuttosto andare in direzione contraria (cfr. testi A______ T______ p. 2 eF______ J______ R______ F______ p. 13); e neppure era a ben vedere evincibile da una sua interpretazione in base al principio dellaffidamento.
Le cose non sarebbero in ogni caso cambiate neanche se per ipotesi si volesse seguire linterpretazione dellattrice, non essendo in tal caso possibile riconoscere lesistenza di un danno risarcibile: in effetti, per concludere in quel senso sarebbe stato necessario riscontrare uninvolontaria diminuzione del patrimonio del danneggiato, dove linvolontarietà non riguarderebbe tanto lo svantaggio economico in sé bensì latto che lo avrebbe provocato (cfr.Weber / Emmenegger, Berner Kommentar, 2020, n. 194 ad art. 97 CO), ma nel caso concreto latto a monte della diminuzione del patrimonio dellattrice andrebbe individuato nel contratto dappalto che essa e M______ B______ avevano liberamente pattuito, circostanza questa che farebbe cadere lipotesi di una diminuzione involontaria del patrimonio.
7.1.Per la convenuta, la pretesa diCHF 80'000.-dellattrice sarebbe invero stata da respingere anche per le seguenti ragioni.
7.1.1.Essa ha sostenuto che lattrice non le aveva mai rimproverato in causa di non aver sorvegliato le procedure per lottenimento dei sussidiMinergie-P, sicchéil giudice di prime cure nemmeno avrebbe potuto esaminare questo tema.
La censura è infondata. Nella petizione lattrice aveva in effetti sostenuto che la convenuta, chiamata anche a occuparsi dellottenimento dei sussidi Minergie (p. 4) e dunque a portare a termine tutte le pratiche Minergie (p. 10), aveva tuttaviaomesso di portare a termine la prestazione richiestanel senso che, dopo che le erano stati forniti i dati per la compilazione dei moduli necessari per lottenimento dei sussidi Minergie non ha più dato seguito allincarto (p. 9) in quanto aveva dimenticato di inoltrare la richiesta di concessionedei sussidi (p. 4); essa aveva aggiunto che nel doc. F la convenuta si era impegnata a svolgere tutti gli adempimenti relativi allincarto energetico degli edifici in corso di edificazione Lincarico comprendeva inoltre lo svolgimento di ogni operazione, dei piani e di ogni informazione per giungere ad ottenere i sussidi Minergie-P (p. 8). Nella replica lattrice aveva poi ribadito che il contratto concluso tra le parti prevede espressamente che la compilazione della documentazione per la richiesta del sussidio è compito di G______ S______ come lo è quindi lesecuzione dellintero iter procedurale per giungere allottenimento degli incentivi (p. 11), aggiungendo che ogni questione riconducibile allincarto Minergie-P era di competenza di G______ S______ (p. 15; cfr. pure p. 27) e in particolare che era compito di G______ S______ preoccuparsi a che tutto fosse redatto in modo corretto e conforme a quanto richiesto dalle normative svizzere di riferimento (p. 19 seg.) e ancora che ling. G______ S______ è contrattualmente incaricato sia della realizzazione sia della sorveglianza e avrebbe dovuto badare a che tutto fosse anche effettivamente stato fatto (p. 20). La stessa convenuta aveva per altro dato atto che il mandato sottoscritto fra le parti prevedeva lassistenza da parte della convenuta alla richiesta di incentivi Minergie (risposta p. 11; cfr. DTF 143 III 1 consid. 4.1, TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 5.2.2, secondo cui poco importa quale delle parti abbia provveduto ad allegare le circostanze rilevanti).
In tali circostanze non si può ritenere che il rimprovero di non aver sorvegliato le procedure per lottenimento dei sussidiMinergie-P(o di non aver prestato assistenza in quelle procedure) non potesse rientrare tra quelli mossi dallattrice.
7.1.2.La convenuta ha sostenuto cheil giudice di prime cure avrebbecomunquesbagliato a ritenere che il contrattoriferito al cantiere di C______(doc. F) - che pacificamente non prevedeva in sé che fosse proprio lei a doverchiedere e riservare i sussidiMinergie-P -le avrebbe però imposto di sorvegliare le procedure per lottenimento dei sussidi (o di prestare assistenza in quelle procedure). In particolare, a suo dire, la decisione pretorile in tale frangente si basa su supposizioni infondate, non essendovi al riguardo alcuna citazione nel mandato oltre al fatto che i riferimenti dallo stesso menzionati riguardano e-mail scambiate antecedentemente al rapporto di mandato, doc. 22 e 9, oltretutto riguardanti un altro committente, Tettamanti, con citazioni incomplete (cfr. ad esempio il doc. 21, e-mail del 29 novembre 2016 in cui G______ S______ chiede a L______ G______ di sentire lui il cliente per conferma puoi chiamarlo), o riferite per lappunto ad altri committenti, si scosta quindi dalla realtà dei fatti e va ben oltre le allegazioni e il fondamento della petizione proposta dallattrice (risposta allappello p. 6 seg.).
La censura èirricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenutanon si è in effetti espressa sul doc. U e R e sulla testimonianza diM______ B______ (p. 17), tre prove che sul tema erano state apprezzate a suo sfavore dal Pretore(cfr. TF 4A_704/2016 dell11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.5 e 4.6).E comunque, come si è visto, la stessa convenuta aveva dato atto che il mandato sottoscritto fra le parti prevedeva lassistenza da parte della convenuta alla richiesta di incentivi Minergie (risposta p. 11).
Va in ogni caso rammentato che il 18 agosto 2015 la convenuta si era pacificamente assunta limpegno di preparare i documenti necessari per la riservazione dei sussidi e di farli firmare a M______ B______ (cfr. doc. R: per la riservazione degli incentivi dobbiamo compilare richiesta e stamparla qui .se mi mandi copia delle licenze edilizie (se già ottenuta) mi occupo io di preparare i documenti e di farli firmare a M______ B______).
7.1.3.La convenuta ha rilevato cheil contrattodi cui aldoc. F non avrebbe in ogni caso potuto fondare una sua responsabilità nemmeno per il fatto chelo stessomandato, sebbene stilato il 7 ottobre 2015, è stato accettato dallappellante nel momento in cui il cliente M______ B______ ha accettato il contratto di appalto doc. O, cioè il 10-18 ottobre 2015 (cfr. firma di accettazione di M______ B______), ovvero già oltre la data di inizio dei lavori (cfr. doc. 66 p. 2), il che, a suo dire, farebbe sì che già di principio (dal punto di vista dellappellante) sia il committente M______ B______ che lattrice sapevano di non aver (ricevuto o concesso) alcuna copertura lavorativa prima di quella data ed era chiaro quindi che le parti non hanno mai inteso far confluire negli accordi lerogazione dei sussidi, ragione per la quale nulla compare e/o può comparire in merito agli incentivi nel contratto di appalto doc. O (risposta allappello p. 10 seg.). Essa ha poi ribadito che in definitiva, al momento in cui era stato inviato le-mail di cui al doc. 22, M______ B______ non aveva ancora alcun mandato con Ma______ (e nemmeno il mandato di AP2 esisteva ancora), per cui lappellata non avrebbe mai dovuto / potuto sorvegliare alcuna procedura (risposta allappello p. 13).
Il rilievo è nuovo e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
E comunque sarebbe stato da respingere anche nel merito, non essendo provato che il contratto di cui al doc. F sia stato accettato dallattrice solo il 10-18 ottobre 2015 e nemmeno essendo risultato dal doc. 66 p. 2 che a quel momento i lavori fossero già iniziati (da quel documento potendosi evincere che i primi lavori sarebbero poi iniziati il 9-13 novembre 2015).
È in ogni caso evidente che le parti coinvolte, sottoscrivendo poi i relativi accordi contrattuali, avevano ratificato quanto da loro fatto prima della sottoscrizione dei relativi atti.
7.1.4.La convenuta ha ribadito che la circostanza che essa si sarebbe dimenticata di inoltrare la richiesta di riservazione dei sussidi Minergie-P sarebbe smentita dagli atti. A sostegno di questa tesi ha rilevato che essa nemmeno conosceva gli elementi e i dati sensibili del committente M______ B______, con il quale non aveva rapporti (doc. 14), quali il conto corrente, il valore dellimmobile, ecc., dati invece in possesso dellappellante e della DL, che avevano stipulato con M______ B______ un contratto chiavi in mano. Concorde su ciò è la testimonianza di L______ G______, p. 8 anche per quanto riguarda il discorso Ma______ io non avevo diritto di entrare nei conti di Ma______. Era Ma______ che chiedeva i codici IBAN per fare le fatture, normalmente le fatture erano indirizzate alla DL che poi le passava alla banca (risposta allappello
p. 6). Era oltretutto falso che questi dati sarebbero stati trasmessi allappellata, infatti dallistruttoria eseguita non è emersa traccia di tale circostanza. Pure falso che lappellante avrebbe chiesto addirittura più volte allappellata delle delucidazioni o delle notizie sullo stato della pratica o ancora ottenuto delle rassicurazioni in merito alla stessa, nulla di questo risulta dagli atti di causa (risposta allappello p. 12). Sempre a suo dire era anzi chiaro e lampante che con il doc. 22 il signor M______ B______ si sia rivolto allarch. N______ in qualità di DL, istante, nonché suo cugino per demandargli le sue incombenze (risposta allappello p. 12).
Sennonché, esponendo queste considerazioni, la convenuta non si è in realtà confrontata criticamente con largomentazione pretorile secondo cui la circostanza che essa, nella persona delling. G______ S______, si sarebbe dimenticata di inoltrare la richiesta di riservazione dei sussidi Minergie-P - nel senso che non avrebbe dato seguito alla richiesta di riempire dei campi vuoti per la cui completazione M______ B______ aveva poi ritornato il documento a G______ S______ - era stata provata dalla testimonianza di M______ B______ (p. 17) e confermata dalla testimonianza delling. L______ G______ (p. 4).
Per il resto, si osserva che la convenuta non ha qui più preteso e dimostrato se e in base a quali circostanze di fatto il mancato inoltro della richiesta di riservazione dei sussidi Minergie-P fosse eventualmente da imputare solo o anche ad altre persone, in particolare a M______ B______ o allarch. R______ N______.
7.1.5.La convenuta ha infine sostenuto che non vi sarebbe alcuna evidenza probatoria del fatto che a M______ B______ siano stati in seguito restituiti almeno CHF 80'000.-.
La censura deve senzaltro essere disattesa.
Il fatto che a favore di M______ B______ siano state emesse due note di credito di CHF 35'009.- + IVA e di CHF 16'035.- + IVA è in realtà provato dal doc. P (cfr. pure testimonianza dellarch. R______ N______, il quale a p. 8 aveva appunto menzionato una nota di credito di circa CHF 55'000.-, aggiungendo però a p. 11, con riferimento a quanto riportato nel doc. P, non ricordo questi importi delle note di credito, ma penso che la differenza corrisponda alla fattura di N______ o forse anche a delle altre fatture). Oltre a ciò, è parimenti risultato che a M______ B______ non era stata fatturata una parte degli onorari dovuti allarch. R______ N______, ammontante a circa CHF 30'000.-, come comprovato dalla deposizione di questultimo, il quale aveva confermato che il saldo a suo favore, da lui non ricordato con precisione ma a suo dire ammontante a circa CHF 30'000.- / 40'000.-, gli era poi stato pagato dallattrice anziché da M______ B______ (cfr. sua testimonianza p. 8). Ad ogni buon conto anche diversi altri testimoni avevano sostanzialmente confermato che limporto di CHF 80'000.- era stato compensato a M______ B______ con quella duplice modalità: M______ B______ aveva in effetti dichiarato che alla Ma______ io ho versato finalmente CHF 730'000.- perché mi sono stati compensati i CHF 80'000.- di cui ho detto sopra. In realtà io a Ma______ ne ho dati di più, ma loro si sono presi a carico una parte della fattura dellarch. N______ per arrivare infine a questi CHF 80'000.- (cfr. sua testimonianza p. 19); ling. L______ G______ aveva dato atto che M______ B______ non ha pagato CHF 810'000.- a Ma______, infatti i CHF 80'000.- che M______ B______ avrebbe dovuto ricevere a titolo di sussidi sono stati scontati a M______ B______ nel seguente modo: in pratica cè una lettera di accordo tra M______ B______ e Ma______ dove questa ultima dava atto che doveva restituirgli CHF 80'000.- ma daltro canto che venivano in parte compensati con i CHF 59'000.- che la Ma______ pagava a N______. In sintesila Ma______ ci ha messo CHF 80'000.- dei suoi, mentre M______ B______ non ha preso i sussidi ma ha risparmiato CHF 80'000.- rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare a Ma______ (cfr. sua testimonianza p. 5); e anche il teste F______ J______ R______ F______ aveva a sua volta riferito che la ditta Ma______ gli ha bonificato limporto dei sussidi al signor M______ B______ (cfr. sua testimonianza p. 13).
7.2.Per lattrice, il motivo che aveva indotto il Pretore a respingere la sua pretesa diCHF 80'000.-, ossia la mancatadimostrazione che essa, in base agli accordi intercorsi con M______ B______, avrebbe dovuto farsi carico dei sussidi persi, era infondato, ciò che imponeva di accoglierla. A suo dire, la circostanza secondo cui il contratto tra lei e M______ B______ conteneva una clausola secondo cui, in caso di mancato ottenimento dei sussidi, vi sarebbe stata una corrispondente diminuzione della mercede dappalto, sarebbe stata invece dimostrata dal tenore del relativo contratto (doc. O), nonché dalle testimonianze dellarch. R______ N______ (p. 6 e 8), di F______ J______ R______ F______ (p. 13), di M______ B______ (p. 18 segg.) e delling. L______ G______ (p. 5). La motivazione abbondanziale del Pretore, secondo cui in presenza di un accordo contrattuale in tal senso non vi sarebbe comunque stato un danno risarcibile, era infine errata.
7.2.1.Come si dirà, la tesi dellattrice secondo cui il contratto tra lei e M______ B______ conterrebbe una clausola in base alla quale, in caso di mancato ottenimento dei sussidi, la mercede dappalto sarebbe stata da diminuire in modo corrispondente, non convince (per cui nemmeno occorre verificare se la motivazione abbondanziale del Pretore fosse corretta).
7.2.1.1.Innanzitutto si osserva che il contratto di cui al doc. O non faceva riferimento, in nessuna delle sue clausole, ai sussidi Minergie-P o al loro ottenimento, ma si limitava a menzionare la questione dellottenimento / ricevimento del certificato Minergie-P (cfr. in particolare clausola 1.1 - basi del contratto: la AP1, L______, si fa carico di raggiungere la classe energetica Minergie-P per il progetto BAC1 e BAC2 e il saldo di fine lavori verrà pagato esclusivamente dopo avere ricevuto il certificato energetico, e clausola 6 - condizioni di pagamento: 6°[N.d.R. ultimo]acconto: 10%[N.d.R. della mercede di complessivi CHF 810'000.-]a fine lavori, garanzia SIA 118 e collaudo imp. Minergie-P. La AP1, L______, si fa carico di raggiungere la classe energetica Minergie-P per il progetto BAC1 e BAC2 e il saldo di fine lavori verrà pagato esclusivamente dopo avere ricevuto il certificato), per cui lattrice non può assolutamente essere seguita laddove ha qui ribadito, oltretutto sottolineandolo e evidenziandolo in neretto, che il contratto in questione prevedeva che della mercede complessiva pari a CHF 810'000.-, lultima tranche del 10% (pari a CHF 80'000.-) sarebbe stata pagata unicamente a fine lavori, dopo lottenimento del certificato Minergie-P e dopo lottenimento dei sussidi (appello p. 7; cfr. pure p. 5).
7.2.1.2.Non è poi stato provato che al momento della conclusione del doc. O, il 6 ottobre 2015,la reale e comune volontà delle partidi quel contratto(interpretazione soggettiva), ossia dellattrice e di M______ B______, fosse stata proprio quella di intendere le clausole 1.1 e 6 nel senso cheil sesto ed ultimo acconto del 10%, cioèil saldo di fine lavori,sarebbe statodapagare dal committente esclusivamente dopo aver ricevutoi sussidi Minergie-P, ciò che in diritto significherebbe, essendo in sostanza confrontati con la pattuizione di undies incertus an, che quel pagamento era stato condizionato al ricevimento di quei sussidi(cfr.von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3ª ed., 1974, Vol. 2,
p. 46 seg.;Gauch / Schluep / Emmenegger, OR AT - Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11ªed., 2020, n. 4038; DTF 99 III 52 consid. 3; TF 4C.22/2000 del 27 giugno 2000 consid. 2b).
Già si è detto, innanzitutto, che il tenore letterale dellaccordo non lasciava trasparire una loro volontà in tal senso.
Nessuna delle prove addotte in questa sede dallattrice ha inoltre permesso di confermare che a suo tempo (ex ante), il 6 ottobre 2015, lattrice e M______ B______ avessero ritenuto rilevante la tematica dellottenimento dei sussidi, per altro nemmeno menzionata nel contratto dappalto, e soprattutto avessero voluto subordinare il pagamento dellultimo 10% della mercede proprio al loro ricevimento anziché, come chiaramente indicato nel documento, allottenimento del relativo certificato energetico.
Per lattrice,il fatto, suffragato dalleprove da lei addotte,che a seguito del mancato versamento dei sussidi essa avesse poi provveduto a ridurre in tale misura la mercede dovuta da M______ B______, dimostrerebbe però chiaramente che le clausole 1.1. e 6 dovevano appunto essere intese come da lei proposto.
Ora, si può senzaltro dar atto allattrice che questa circostanza, fondata sulle testimonianze nellorbita di M______ B______(cfr.testearch. R______ N______ p. 6 M______ B______ doveva pagare Ma______ soltanto una volta che era avvenuto il pagamento del sussidio finale. Così va intesa la clausola n. 6 del doc. O. Questa è la prassi; cfr. teste M______ B______ p. 18 ho chiamato L______ G______,nel contratto cera un appunto che se non avessi ottenuto i sussidi per cause loro mi avrebbero rimborsato, e così hanno fatto), il quale tuttavia si era espresso in quei termini per cercareex postdi farsi risarcire - come poi avvenuto - dallattrice, costituisce un indizio a favore della sua interpretazione. Un indizio in senso contrario è però costituito già dal fatto che quella interpretazione non era stata confermata ed anzi era stata smentita dalle testimonianze nellorbita dallattrice stessa e meglio da quella dalling. L______ G______ (come per altro ben rilevato anche dal Pretore, laddove ha evidenziato, sul tema,unassenteunità di vedute tra M______ B______ e ling. L______ G______).
Oltretutto, se anche si volesse per un momento seguire lattrice e dunque si ammettesse che in tal modoil pagamento del sesto ed ultimo acconto del 10% era stato condizionato al ricevimento dei sussidi, si sarebbe dovuto concludere che la somma che M______ B______ avrebbe potuto trattenere sarebbe stata di CHF 81'000.- (cioè il 10% della mercede di CHF 810'000.-) e non di CHF 80'000.-, che era invece limporto da lui trattenuto (cfr. teste M______ B______ p. 19 alla Ma______ io ho versato finalmente CHF 730'000.- perché mi sono stati compensati i CHF 80'000.- di cui ho detto sopra, e teste ing. L______ G______ p. 5 M______ B______ non ha pagato CHF 810'000.- a Ma______, infatti i CHF che M______ B______ avrebbe dovuto ricevere a titolo di sussidi sono stati scontati a M______ B______ M______ B______ ha risparmiato CHF 80'000.- rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare a Ma______).
Se ciò ancora non bastasse, va evidenziato che gli stessi testimoni addotti dallattrice, tra i quali anche i due di cui si è appena detto, avevano lasciato intendere che il fatto che a M______ B______ fossero in definitiva stati scontati CHF 80'000.- era da ricondurre a un ulteriore e successivo accordo intervenuto tra le parti a seguito dellinsoddisfazione manifestata da M______ B______ e in particolare della sua personale interpretazione del doc. O di cui si è detto, per finire accettata dallattrice (cfr. teste ing. L______ G______ p. 5 M______ B______ non ha pagato CHF 810'000.- a Ma______, infatti i CHF 80'000.- che M______ B______ avrebbe dovuto ricevere a titolo di sussidi sono stati scontati a M______ B______ nel seguente modo: in pratica cè una lettera di accordo tra M______ B______ e Ma______ dove questa ultima dava atto che doveva restituirgli CHF 80'000.- In sintesi Ma______ si è fatta carico di una mancanza della AP2 Naturali, che era un suo collaboratore; testearch. R______ N______ p. 8 M______ B______ mi ha spiegato questa situazione e di fatturare questo importo a Ma______ che era daccordo e essa ha infatti onorato la mia parte; teste F______ J______ R______ F______ p. 13 il signor M______ B______ era interessato a ricevere questi sussidi sui quali contava. Lui voleva una soluzione. Penso che la soluzione sia stata la seguente: la ditta Ma______ gli ha bonificato limporto dei sussidi al signor M______ B______; teste M______ B______ p. 18 a quel momento[N.d.R. quando sono intervenuti gli avvocati] mi ero già accordato con Ma______ in merito ai CHF 80'000.-).
7.2.1.3.Lassunto pretorile secondo cui nemmeno risultava che lesistenza di una pattuizione in quel senso fosse oggettivamente desumibile da uninterpretazione di quelle due clausole in base al principio dellaffidamento non è invece stato censurato.
7.3.La pretesa in questione deve tuttavia essere accolta per un altro motivo, e meglio per il fatto che dagli atti di causa è in definitiva risultato che lattrice aveva in realtà dovutoscontareiCHF 80'000.- a M______ B______per il fatto che in violazione del contratto di cui al doc. F una sua ausiliaria, ossia la convenuta,aveva causato a questultimo la perdita dei relativi sussidi.
Nel caso di specie è in effetti incontestabile che il contratto di cui al doc. F tra lattrice e la convenuta, volto tra le altre cose a far sì che questultima si adoperasse per permettere al cliente del cantiere di C______, legato allattrice dal contratto di appalto di cui al doc. O, di ottenere i sussidi Minergie-P, costituisca in diritto un contratto a favore di terzi ai sensi dellart. 112 CO. E, in presenza di un contratto a favore di terzi, sia esso imperfetto (art. 112 cpv. 1 CO) oppure perfetto (art. 112 cpv. 2 CO), la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che se il promittente, in violazione dei suoi obblighi contrattuali, provoca un danno al promissario, questultimo può senzaltro pretenderne il risarcimento (cfr., in caso di contratto a favore di terzi imperfetto:Krauskopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, 2000, n. 863 seg.;Weber / von Graffenried, Berner Kommentar, 2ªed., 2022, n. 145 prima e seconda frase ad art. 112 CO; in caso di contratto a favore di terzi perfetto:Krauskopf, op. cit., n. 1575 prima ipotesi;Weber / von Graffenried, op. cit., n. 126 prima frase ad art. 112 CO) e ciò anche laddove il suo danneggiamento sia solo indiretto, segnatamente nel caso in cui il terzo direttamente danneggiato possa validamente ribaltare quel suo pregiudizio
- e lo abbia poi concretamente fatto - sul promissario in via di regresso, anche in tal caso potendosi in effetti ammettere che il promissario sia stato danneggiato (cfr., in caso di contratto a favore di terzi imperfetto:Krauskopf, op. cit., n. 863, 865 segg. e in particolare n. 867γ;Weber / von Graffenried, op. cit., n. 145 prima e terza frase ad art. 112 CO; in caso di contratto a favore di terzi perfetto:Krauskopf, op. cit., n. 1575 seconda ipotesi;Weber / von Graffenried, op. cit., n. 126 terza e quarta frase ad art. 112 CO; TF 4C.197/1994 del 17 gennaio 1995 consid. 4b[riprodotta in:Krauskopf, op. cit., p. 459 segg.]). Ed è per lappunto quello che è avvenuto nella presente fattispecie, ritenuto che M______ B______ (terzo danneggiato direttamente) a seguito della violazione del contratto di cui al doc. F commessa dalla convenuta (promittente) - che, come detto, aveva dimenticato di riservare i sussidi Minergie-P (nel senso del consid. 7) e con ciò gli aveva direttamente causato un danno di CHF 80'000.- pari ai sussidi così non percepiti - aveva preteso dallattrice (promissario), sua controparte nel contratto di cui al doc. O, la rifusione del danno causatogli da quella società - che era stata incaricata dallattrice di occuparsi dellottenimento dei sussidi Minergie-P e nelloccasione aveva dunque agito quale sua ausiliaria
- ciò che aveva in definitiva obbligato lattrice a risarcirgli limporto dei sussidi così persi(cfr. teste ing. L______ G______ p. 5 In sintesi Ma______ si è fatta carico di una mancanza della AP2 Naturali, che era un suo collaboratore).
8.Il Pretore ha escluso che lattrice potesse pretendere iCHF 70'000.-complessivamentefatti valere per il danno derivante dallintempestiva revoca dei mandati riferiti al cantiere di S______ (CHF 9'159.- e CHF 16'425.85 onorario di T______ SA, CHF 12'000.- onorario di E______ SA, CHF 34'808.- lavori a regia della ditta Le______, CHF 5'036.- noleggio del riscaldamento), al cantiere di P______ C______(CHF 3'600.- onorario di E______ SA)e ad entrambii cantieri (CHF 19'733.- maggiori costi per limpiego di personale proprio) nonché per le relative spese legali preprocessuali (CHF 15'203.75).
Egli ha preliminarmente respinto leccezione di carenza dilegittimazione attiva sollevata dalla convenuta, secondo cui le pretese per il cantiere di S______ avrebbero semmai dovuto essere fatte valere daAP1: in effetti, se da una parte era sicuramente vero che per quel cantiere il rapporto contrattuale era sorto inizialmente con la società italiana (doc. 28), dallaltra non si comprendeva come la convenuta potesse contestare il subentro nel contratto dellattrice (cfr. pure al riguardo teste ing. L______ G______ p. 2) dal momento che aveva inviato alla società svizzera delle fatture (doc. 29 e 47) e che - fatto ancor più importante - era a questultima che si era rivolta per notificare la disdetta per quel cantiere (cfr. doc. E).
Egli ha in seguito precisato che le rivendicazioni riferite allonorario di E______ SA (recte: T______ SA) di CHF 9'159.-, ai lavori a regia della ditta Le______ di CHF 34'808.- e quelle riferibili al noleggio del riscaldamento di CHF 5'036.- non potevano essere ammesse dal momento che, in violazione del principio delleventualità, non erano state allegate nei memoriali introduttivi, né erano state oggetto di unistanza ex art. 229 CPC dopo laudizione del teste ing. A______ B______, che aveva riferito lesistenza di questi costi (cfr. sua testimonianza p. 7).
Ma a suo giudizio, nonostante la disdetta inoltrata dalla convenuta non fosse fondata su dei motivi validi, anche le rimanenti pretese dellattrice dovevano essere respinte.
In merito alla somma diCHF 16'425.85, relativa allonorario di T______ SA per ilcantiere di S______ (doc. AA), egli ha osservato cheil perito giudiziario aveva chiarito chesi trattava di costi che lattrice avrebbe comunque avuto anche se il contratto non fosse stato disdetto (perizia p. 16). A suo giudizio, lattricenon poteva essere seguita laddove aveva contestato tale accertamento, negando da una parte lesistenza di importanti modifiche progettuali richieste dai tecnici e dai clienti, che in realtà erano state confermate dallistruttoria (cfr. scambio di corrispondenza di cui al doc. 59; teste F______ M______ p. 12; delucidazione peritale ad 5.1), o sostenendo dallaltra che il perito non fosse certo delle modifiche così apportate, quando in realtà era risultato che fosse perfettamente in chiaro al riguardo (cfr. delucidazione peritale ad 5.1). E, sempre a suo dire, lattrice nemmeno poteva essere seguita laddove aveva sostenuto che il lavoro di T______ SA andrebbe ricondotto a mancanze commesse dalla convenuta, per altro sconfessate dal perito (cfr. perizia p. 13), e che la mercede pattuita nel contratto di cui al doc. F avrebbe coperto anche le richieste di modifiche provenienti da clienti in corso dopera, essa avendo infatti perso di vista che il pregiudizio che poteva essere indennizzato era solo quello risultante da una disdetta data in tempo inopportuno e non a quello causato dalla semplice fine del contratto.
Stesso discorso doveva valere per la somma di CHF 12'000.-, relativa allonorario di E______ SA per ilcantiere di S______ (doc. Z), ritenuto che si trattava di costi che lattrice aveva dovuto sostenere in merito alla questione Minergie-P. Questi costi non erano però riferibili al fatto che parte convenuta avesse scelto la fine di dicembre 2016 per disdire il contratto ma erano costi che sarebbero sorti anche se la convenuta avesse scelto di rescindere il contratto prima di dicembre o dopo.
Neanche la somma diCHF 19'733.-, relativa ai maggiori costi per limpiego di personale proprioper icantieri di S______ e di P______ C______,poteva essere ammessa. Indipendentemente dalleffettiva necessità delle ore riportate (tema tra laltro affrontato dal perito giudiziario, che non aveva intravisto nessuna giustificazione al riguardo: cfr. perizia p. 17), anche in questo caso parte attrice non aveva spiegato i motivi per cui, se la disdetta non fosse stata data a fine dicembre 2016, le cose sarebbero state diverse, e in particolare il dispendio di tempo impiegato sarebbe stato inferiore se non addirittura nullo.
Per quanto riguardava infine la somma di CHF 3'600.-, relativa allonorario di E______ SA per ilcantiere di P______ C______,valevano le considerazioni già espresse la precedenza. Anche in questo caso, infatti, non si intravvedevano motivi per cui il verificarsi di questo danno fosse riconducibile al fatto che la disdetta fosse giunta a dicembre del 2016 mentre non si sarebbe verificato se il contratto fosse terminato in un altro momento.
Dovendosi in tal modo respingere la pretesa principale volta al risarcimento del danno derivante dallintempestiva revoca dei mandati riferiti ai cantieri di S______ e di P______ C______, nemmeno era possibile accordare la pretesa accessoria volta alla rifusione delle spese legali preprocessuali di CHF 15'203.75.
8.1.La convenuta ha ribadito che la pretesa di complessivi CHF 70'000.- avrebbe invero dovuto essere respinta già per il buon fondamento delleccezione di carenza di legittimazione attivae meglio per il fatto chele pretese per il cantiere di S______ avrebbero dovuto essere azionate daAP1. A suo dire, non era infatti provato che il contratto inizialmente concluso con la società italiana sarebbe in seguito stato effettivamente rifirmato, entro il termine di 30 giorni concordato (doc. 61), dalla società svizzera (cfr. doc. G/3, firmato solo dallattrice; cfr. pure teste F______ M______ p. 13), anche perché la testimonianza delling. L______ G______ era contraddittoria e interessata (risposta allappello p. 10). Essa ha poi aggiunto che anche le fatture emesse dalla società italiana erano poi state regolarmente pagate (doc. 51).
La censura èirricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenutanon si è in effetti espressa sulle circostanze, tutte per altro corredate dalle relative prove, che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere a suo sfavore, e megliosul fatto che essa avesse inviato allattrice delle fatture (doc. 29 e 47) e soprattutto sul fatto che essa avesse notificato proprio allattrice la disdetta per quel cantiere (doc. E p. 2). Essa non ha inoltre spiegato per quale motivo la testimonianza delling. L______ G______,dalla quale risultava lavvenutosubentro dellattrice nel contratto relativo al cantiere di S______(p. 2),sarebbe stata contraddittoria e interessata, circostanza per altro addotta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) soloin questa sede.
8.2.Con lappellolattrice, a titolodi danno derivante dallintempestiva revoca dei mandati,si è limitata a far valere le pretese da lei azionate con il memoriale di replica, ossia lonorario fatturato da T______ SAper il cantiere di S______ (CHF 16'425.85), lonorario fatturato da E______ SAper il cantiere di S______(CHF 12'960.-), i maggiori costi da lei asseritamente sostenuti (CHF 30'000.-, 400 ore a CHF 75.- luna)e le spese legali preprocessuali (CHF 15'203.75).
Ciò significa da una parte che lonorario di T______ SAper il cantiere di S______ (CHF9'159.-), i lavori a regia della ditta Le______per il cantiere di S______ (CHF 34'808.-), il noleggio del riscaldamentoper il cantiere di S______ (CHF 5'036.-),lonorario di E______ SAper il cantiere di P______ C______(CHF 3'600.-), da lei fatti valere in sede conclusionale,non sono qui stati più rivendicati. Ma ciò significa pure, dallaltra, visto che in quella sede lattrice aveva pure provveduto a ridurre da CHF 12'960.- a CHF 12'000.- la pretesa per lonorario di E______ SA per ilcantiere di S______ e da CHF 30'000.- a CHF 19'733.-i maggiori costi da lei asseritamente sostenuti, che le uniche pretese che potrebbero semmai esserle attribuite qui di seguito sono in definitivalonorario fatturato da T______ SAper il cantiere di S______ (CHF 16'425.85), lonorario fatturato da E______ SAper il cantiere di S______(CHF 12'000.-), i maggiori costi da lei asseritamente sostenuti (CHF 19'733.-)e le spese legali preprocessuali (CHF 15'203.75).
8.3.Lattrice, con riferimento a queste tre pretese (esclusa dunque la pretesa relativa alle spese legali preprocessuali di cui si dirà nel prossimo considerando), ha rimproverato al giudice di prime cure un inesatto accertamento dei fatti per essersi basato sulla perizia giudiziaria la quale è piena di contraddizioni (appello p. 17). Per fare ciò, ha esposto una serie di considerazioni da cui risulterebbe che il perito giudiziario, laddove era stato richiesto di esaminare se lattività svolta dalla convenuta nel cantiere di S______ fosse stata difettosa, e meglio nella risposta al quesito peritale n. 8, avrebbe invece reso un referto lacunoso rispettivamente sarebbe incorso in contraddizioni per non essere in un caso riuscito a definire dei fatti e per aver indicato in tre occasioni delle circostanze non corrette (appello p. 19 segg.).
Lesercizio dellattrice è in realtà ben lungi dal giustificare laccoglimento, anche solo parziale, di queste sue pretese.
Le considerazioni da lei esposte per dimostrare che la perizia giudiziaria sarebbe lacunosa e contraddittoria sono state evocate per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede. Sono integralmente fondate su circostanze rimaste senza riscontri istruttori oggettivi e costituiscono così delle semplici opinioni personali. Nemmeno è indicato a quali delle tre pretese si riferiscano. E, in larghissima parte, sono persino incomprensibili. Sfugge oltretutto quale possa essere lo scopo perseguito nelloccasione dallattrice: essa non ha in effetti spiegato se e in quale misura i (pochi) errori e lacune a suo dire ravvisati nella perizia sarebbero rilevanti siccome riferiti concretamente a delle conclusioni peritali poi fatte proprie dal Pretore - che in tal modo ne sarebbero inficiate - e nemmeno ha più preteso, come invece fatto nel memoriale conclusivo, che quindi anche dalla perizia emerge che dalla sostituzione intempestiva dellingegnere della fisica delledificio sono insorti a carico dellattrice tutta una serie di costi aggiuntivi che devono esserle indennizzati (p. 19); essa, con un comportamento assai contradditorio e dunque contrario al principio della buona fede processuale (cfr. TF 4A_260/2008 del 17 novembre 2008 consid. 3.1), ha piuttosto sostenuto che la perizia sarebbe ora stata del tutto inutilizzabile; il tutto senza nemmeno aver instato per la completazione del referto o lallestimento di una nuova perizia.
Ma a prescindere da quanto precede, lattrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontata con i motivi di fatto e di diritto che avevano indotto il giudice di prime cure a non ammettere quelle sue pretese, motivi che, come si è detto, non erano oltretutto fondati sulle sole considerazioni rese dal perito giudiziario.
Mase anche si volesse per un momento seguirelattrice e dunque si dovesse far astrazione dalla perizia giudiziaria, resterebbe il fatto che essa, gravata dellonere della prova, non ha in definitiva spiegato e dimostrato per quali ragioni di fatto e di diritto avrebbe potuto farsi risarcire queste sue pretese.
8.4.Linfondatezza della pretesa principale volta al risarcimento del danno derivante dallintempestiva revoca dei mandati riferiti ai cantieri di S______ e di P______ C______ comporta a sua volta la reiezione della pretesa accessoria finalizzata alla rifusione delle spese legali preprocessuali di CHF 15'203.75. In questa sede lattrice non ha per altro censurato lassunto pretorile, secondo cui la rifusione delle spese legali preprocessuali era stata richiesta solo con riferimento a questa particolare pretesa.
9.Il Pretore ha escluso che la convenuta potesse pretendere i CHF 15'120.- fatturati allattrice nellambito del mandato riferito al cantiere di C______ (doc. 41), somma corrispondente allultimo 40% dellonorario di CHF 38'000.- concordato a suo favore (cfr. doc. F).A suo giudizio, la convenuta non aveva in effetti dimostrato di aver adempiuto correttamente e completamente il contratto in merito alla questione Minergie-P, per cui non poteva pretendere il pagamento della sua remunerazione (cfr. TF 9C_675/2011 del 28 marzo 2012 consid. 3.2).
9.1.Per la convenuta, la pretesa doveva invece esserle riconosciuta. A suo dire, il perito giudiziario aveva in effetti confermato che essa aveva fornito tutte le prestazioni a lei richieste (perizia p. 15). A p. 4 della petizione lattrice aveva oltretutto contestato solo il mancato inoltro della relativa documentazione, circostanza questa che era però stata smentita dal fatto che il certificatore delle pratiche Minergie-P aveva chiarito che non si era resa necessaria nessuna integrazione di dati tecnici (doc. 58).
9.2.La censura della convenuta merita di essere accolta.
È in effetti vero che il certificatore delle pratiche Minergie-P aveva chiarito che, per il cantiere in questione, non si era resa necessaria nessuna integrazione di dati tecnici (doc. 58), rispettivamente che il perito giudiziario aveva confermato che per il completamento della pratica M______ B______ a C______ non vi sono stati per lattrice maggiori costi in quanto gli stabili di C______ erano stati terminati e tutte le prestazioni di competenza di AP2 anche (perizia p. 15). Lattrice non ha per altro sostenuto, fatto salvo quanto si dirà qui di seguito, che alla controparte, per il cantiere in questione, dovessero essere rimproverate altre inadempienze (così appello p. 9).
Contrariamente a quanto preteso dallattrice, il fatto che la convenuta, nellambito del mandato relativo a questo cantiere, avesse commesso unimportante violazione contrattuale nel senso che - come si è detto - aveva dimenticato di riservare i sussidi Minergie-P causando un danno di CHF 80'000.-, non è tuttavia tale da ridurre il suo onorario, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire cheil mandatario che ha causato un danno violando il contratto mantiene nondimeno il diritto alla remunerazione se lo ha successivamente risarcito(cfr. DTF 124 III 423 consid. 4c; TF 4A_444/2019 del 21 aprile 2020 consid. 3.3, 4A_412/2019 del 27 aprile 2020 consid. 8.3.1, 4A_534/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.1.3), ciò che costui è stato obbligato a fare con il giudizio odierno (cfr.supraconsid. 7).
10.Il Pretore ha ritenuto che alla convenuta potessero invece essere riconosciuti i CHF 5238.- fatturati allattrice nellambito del mandato riferito al cantiere di S______, che - si aggiunga qui - concernevano concretamente laggiornamento del progetto a seguito del cambio del vettore energetico rispetto al progetto di licenza edilizia (doc. 47).A suo giudizio, il corretto adempimento di quanto fatturato era in effetti stato attestato dal perito giudiziario (perizia p. 5 e 10; circa lesecuzione dellopera fatturata, cfr. anche teste R______ N______ p. 10), sicché nulla si opponeva al riconoscimento dellimporto rivendicato.
10.1.Per lattrice, la pretesa non doveva invece essere riconosciuta.
A suo dire, il giudice di prime cure non avrebbe infatti dovuto fondarsi sulle risultanze della perizia giudiziaria, che come detto era risultata del tutto contraddittoria. E in ogni caso nemmeno era risultato che a p. 5 e 10 del suo referto il perito giudiziario avesse confermato il corretto adempimento di quanto era stato nelloccasione fatturato dalla convenuta.
10.2.La censura deve senzaltro essere disattesa.
Essa è innanzitutto irricevibileper carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Lattricenon si è in effetti espressa sulla testimonianza dellarch. R______ N______(p. 10), una delle prove che sul tema erano state apprezzate a suo sfavore dal Pretore(cfr. TF 4A_704/2016 dell11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.5 e 4.6).E comunque, al consid. 8.3 al quale si può senzaltro rinviare, è già stato spiegato perché le critiche da lei mosse in generale al referto peritale, per altro nemmeno riferite alle tematiche oggetto di questa pretesache si fondavano invece sulle risposte ai quesiti peritali n. 2 e 7,non erano tali da migliorare la sua posizione processuale.
Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito.
Pur essendo vero che a p. 5 e 10 del suo referto il perito giudiziario non aveva in sé confermato la correttezza di quanto fatturato nel doc. 47 bensì solo leffettiva esecuzione delle prestazioni fuori contratto esposte nella fattura, rimane il fatto che né nella risposta riconvenzionale (p. 30 seg.) né nella duplica riconvenzionale (p. 8 segg.) lattrice aveva contestato, se non in modo generico e con ciò insufficiente (cfr. TF 4A_389/2024 dell8 maggio 2025 consid. 5.1.2), lentità delle somme così fatturate che, secondo quanto allegato dalla convenuta nella domanda riconvenzionale (p. 19 seg.), trovavano il loro fondamento nellaccordo remunerativo di cui al doc. 45 e sul successivo conteggio di cui al doc. 48. Lammontare della pretesa non doveva pertanto nemmeno essere dimostrato (cfr. TF 4A_389/2024 dell8 maggio 2025 consid. 5.1.2). Oltretutto in sede conclusionale lattrice neppure aveva (più) lamentato la mancata dimostrazione dellentità delle somme così fatturate.
11.Stando così le cose, la petizione devessere parzialmente accolta nel senso che la convenuta va condannata al pagamento di CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017 (data della prima interpellazione agli atti, cfr. doc. V), somma per cui devessere rigettata in via definitiva lopposizione al PE n. _______ dellUE di L______ (doc. H). Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa deve a sua volta essere accolta solo parzialmente e meglio nella misura in cui mirava a ottenere la condanna dellattrice al pagamento di CHF 20'358.- oltre interessi al 5%, che sono però dovuti - come qui richiesto - dal 23 dicembre 2016 (ritenuto che il Pretore li aveva fatti decorrere già dal 10 novembre 2016 senza per altro che quel giudizio fosse stato censurato dalla controparte), mentre che il rigetto in via definitiva dellopposizione al PE n. _______ dellUE di L______ (doc. 35) non può invece essere accordato integralmente - come pure qui richiesto - ma solo per limporto di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.
Le spese giudiziarie delle procedure di primo grado seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che la convenuta, per la domanda riconvenzionale, ha qui rivendicato unindennità ripetibile di CHF 2'000.-.
12.Questo esito implica chelappello dellattrice (inc. n. 12.2025.50)elappello incidentale della convenuta (inc. n. 12.2025.89) devono entrambi essere parzialmente accolti.
Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado, calcolate sul rispettivo valore litigioso (di CHF 155'238.-per lappello dellattrice e di CHF 15'120.- per lappello incidentale della convenuta), seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 27 maggio 2025 di AP1 (inc. n. 12.2025.50) e lappello incidentale 6 agosto 2025 di AP2 (inc. n. 12.2025.89)sono parzialmente accolti.
Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2025 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
§ AP2ècondannata a pagare a AP1 CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017.
§§ Limitatamente alla somma di CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017 è rigettata in via definitiva lopposizione al PE n. _______ dellUE di L______.
2.La tassa di giustizia di CHF 7000.- (compresa quella della procedura di conciliazione) e le spese di CHF 16000.- (comprese quelle della procedura di conciliazione e quelle peritali) sono poste per 7/15 a carico dellattrice e per 8/15 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 650.- per ripetibili parziali.
3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ AP1ècondannata a pagare a AP2CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.
§§ Limitatamente alla somma di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016 è rigettata in via definitiva lopposizione al PE n. _______ dellUE di L______.
4.La tassa di giustizia di CHF 1500.- e le spese di CHF 100.- della domanda riconvenzionale sono poste a carico dellattrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 2000.- per ripetibili.
II.Le spese processuali della procedura dappello inc. n. 12.2025.50, di CHF 8'000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Lanticipo di CHF 8000.- versato dallappellante le verrà restituito in ragione di CHF 4'000.-.
III.Le spese processuali della procedura dappello incidentale inc. n. 12.2025.89, di CHF 1'500.-, sono poste a carico dellappellata in via incidentale, che rifonderà allappellante in via incidentale CHF 1200.- per ripetibili.
Lanticipo di CHF 1500.- versato dallappellante in via incidentale le verrà integralmente restituito.
-avv.tiPA2e PA2,PA2,Via G______ P______ _,C______ ____, L______;
-avv.PA1,S______ l______,Via C______ F______ _,L______.
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).