opencaselaw.ch

12.2025.50

Mandato - responsabilità del mandatario - contratto a favore di terzi

Ticino · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

decorrere già dal 10 novembre 2016 senza per altro che quel giudizio fosse stato censurato dalla controparte), mentre che il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. _______ dell’UE di L______ (doc. 35) non può invece essere accordato integralmente - come pure qui richiesto - ma solo per l’importo di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.

Le spese giudiziarie delle procedure di primo grado seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che la convenuta, per la domanda riconvenzionale, ha qui rivendicato un’indennità ripetibile di CHF 2'000.-.

12.Questo esito implica chel’appello dell’attrice (inc. n. 12.2025.50)el’appello incidentale della convenuta (inc. n. 12.2025.89) devono entrambi essere parzialmente accolti.

Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado, calcolate sul rispettivo valore litigioso (di CHF 155'238.-per l’appello dell’attrice e di CHF 15'120.- per l’appello incidentale della convenuta), seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 27 maggio 2025 di AP1 (inc. n. 12.2025.50) e l’appello incidentale 6 agosto 2025 di AP2 (inc. n. 12.2025.89)sono parzialmente accolti.

Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2025 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.     La petizione è parzialmente accolta.

§      AP2ècondannata a pagare a AP1 CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017.

§§    Limitatamente alla somma di CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017 è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. _______ dell’UE di L______.

2.La tassa di giustizia di CHF 7’000.- (compresa quella della procedura di conciliazione) e le spese di CHF 16’000.- (comprese quelle della procedura di conciliazione e quelle peritali) sono poste per 7/15 a carico dell’attrice e per 8/15 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 650.- per ripetibili parziali.

3.     La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

§      AP1ècondannata a pagare a AP2CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.

§§    Limitatamente alla somma di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016 è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. _______ dell’UE di L______.

4.La tassa di giustizia di CHF 1’500.- e le spese di CHF 100.- della domanda riconvenzionale sono poste a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 2’000.- per ripetibili.

II.Le spese processuali della procedura d’appello inc. n. 12.2025.50, di CHF 8'000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

L’anticipo di CHF 8’000.- versato dall’appellante le verrà restituito in ragione di CHF 4'000.-.

III.Le spese processuali della procedura d’appello incidentale inc. n. 12.2025.89, di CHF 1'500.-, sono poste a carico dell’appellata in via incidentale, che rifonderà all’appellante in via incidentale CHF 1’200.- per ripetibili.

L’anticipo di CHF 1’500.- versato dall’appellante in via incidentale le verrà integralmente restituito.

-avv.tiPA2e PA2,PA2,Via G______ P______ _,C______ ____, L______;

-avv.PA1,S______ l______,Via C______ F______ _,L______.

Il presidente                                                          Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.12.2025.50

12.2025.89

Lugano

5 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 settembre 2018 da

AP1,L______

contro

AP2,L______

appellanti entrambe le parti: l’attrice,che, con appello 27 maggio 2025 (inc. n. 12.2025.50), ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingereintegralmentela domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi primo e secondo grado;e la convenuta, che con risposta all’appello e appello incidentale 6 agosto 2025 (inc. n. 12.2025.89),oltre ad aver postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili,ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso diaccogliere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi;

preso atto della replica spontanea all’appello con risposta all’appello incidentale del 19 settembre 2025 dell’attrice, della duplica spontanea all’appello con replica spontanea all’appello incidentale del 7 ottobre 2025 della convenuta e della duplica spontanea all’appello incidentale del 21 ottobre 2025 dell’attrice;

Con appello 27 maggio 2025 (inc. n. 12.2025.50), avversato dalla convenutacon risposta 6 agosto 2025(a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 19 settembre 2025 e la duplica spontanea 7 ottobre 2025[con la quale tra le altre cose era stata postulata - a torto, cfr. TF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1 - l’estromissione dall’incarto della replica spontanea della controparte]),l’attriceha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingereintegralmentela domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi primo e secondo grado.

Con appello incidentale 6 agosto 2025 (inc. n. 12.2025.89), avversato dall’attricecon risposta 19 settembre 2025(a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 7 ottobre 2025 e la duplica spontanea 21 ottobre 2025),la convenuta ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso diaccogliere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi.

6.L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.-,è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato dall’attrice entro il termine di 30 giorni, sospeso dal settimo giorno precedente la Pasqua - ossia dal 14 aprile 2025 - al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) - ossia al 27 aprile 2025 -, dalla notificazione del giudizio (art. 311cpv. 1CPC), avvenuta il 14 aprile 2025 (cfr. estratto track&trace agli atti), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile. La risposta all’appello e l’appello incidentale, inoltrati dalla convenuta entro il termine di 30 giorni, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione dell’appello (art. 312cpv. 2 CPC, rispettivamente art. 313 cpv. 1CPC), avvenuta il 23 giugno 2025 (cfr. estratto track&trace agli atti), sono tempestivi. E anche la risposta all’appello incidentale, inoltrata dall’attrice entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’appello (art. 312cpv. 2 CPC, rispettivamente art. 313 cpv. 1CPC), avvenuta il 21 agosto 2025, è a sua volta tempestiva.

7.Il Pretore ha escluso che l’attrice potesse pretendere iCHF 80'000.- azionati per aver dovuto rimborsare al cliente del cantiere di C______, M______ B______, i sussidi Minergie-P non corrispostigli dal Cantone a seguito della presunta dimenticanza della convenuta di inoltrare la relativa richiesta di riservazione.

Egli ha accertato che il contratto tra le partiriferito al cantiere di C______(doc. F), pur non prevedendo che fosse proprio la convenuta a doverchiedere e riservare i sussidiMinergie-P (anche perché tale incombenza spettava in realtà alla committenza), le imponeva però di sorvegliare le procedure per l’ottenimento dei medesimi (recte: di prestare assistenza in quelle procedure), circostanza che era sempre stata pacifica tra loro (cfr. doc. U; doc. R; doc. 22; teste M______ B______ p. 17; teste A______ T______ p. 2, doc. T2 e 70; doc. 21).

Ciò detto, ha stabilito che il fatto che la procedura per la riservazione dei sussidiMinergie-Pper quel cantiere si fosse in pratica arenata dopo l’invio dell’e-mail 28 settembre 2015 (doc. 22) di M______ B______ all’ing. G______ S______ e all’arch. M______ N______ (“G______ S______ mi aveva mandato la documentazione e il formulario da compilare, li aveva mandati anche al sig. L______ G______ (Ma______) e all'arch. N______. Io ho riempito le informazioni personali (nomi, indirizzi) ho ritornato il documento a G______ S______, c'erano ancora dei campi vuoti da riempire, e nella mail avevo proprio segnalato che da parte mia avevo compilato i campi personali e NON avendo le competenze tecniche, ho segnalato che altre cose bisognava ancora compilarle. Da lì non ho più avuto nessun riscontro, a memoria”: teste M______ B______ p. 17; in tal senso pure teste ing. L______ G______ p. 4) doveva essere addebitato all’ing. G______ S______ e quindi alla convenuta.

Sennonché, a suo giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, non era stato dimostrato che quest’ultima, in base agli accordi intercorsi con M______ B______, avrebbe dovuto farsi carico dei sussidi persi. Una pattuizione in tal senso non era in effetti presente nel contratto di appalto tra l’attrice e M______ B______ (doc. O), che menzionava unicamente la questione dell’ottenimento del certificato Minergie-P, aspetto questo che, per stessa ammissione dell’attrice(replica p. 14),era però completamente indipendente dall’erogazione dei relativi sussidi. Ma l’esistenza di una pattuizione in quei termini nemmeno poteva essere ammessa nell’ambito di un eventuale processo interpretativo, come invece proposto dall’attrice con il suo memoriale conclusivo: essa non poteva dapprima essere desunta dall’interpretazione soggettiva dell’accordo, visto che non vi era stata un’unità di vedute tra M______ B______ (cfr. sua testimonianza p. 18) e l’ing. L______ G______ (cfr. sua testimonianza p. 5) e considerato che anche quanto dichiarato da altre persone sembrava piuttosto andare in direzione contraria (cfr. testi A______ T______ p. 2 eF______ J______ R______ F______ p. 13); e neppure era a ben vedere evincibile da una sua interpretazione in base al principio dell’affidamento.

Le cose non sarebbero in ogni caso cambiate neanche se per ipotesi si volesse seguire l’interpretazione dell’attrice, non essendo in tal caso possibile riconoscere l’esistenza di un danno risarcibile: in effetti, per concludere in quel senso sarebbe stato necessario riscontrare un’involontaria diminuzione del patrimonio del danneggiato, dove l’involontarietà non riguarderebbe tanto lo svantaggio economico in sé bensì l’atto che lo avrebbe provocato (cfr.Weber / Emmenegger, Berner Kommentar, 2020, n. 194 ad art. 97 CO), ma nel caso concreto l’atto a monte della diminuzione del patrimonio dell’attrice andrebbe individuato nel contratto d’appalto che essa e M______ B______ avevano liberamente pattuito, circostanza questa che farebbe cadere l’ipotesi di una diminuzione involontaria del patrimonio.

7.1.Per la convenuta, la pretesa diCHF 80'000.-dell’attrice sarebbe invero stata da respingere anche per le seguenti ragioni.

7.1.1.Essa ha sostenuto che l’attrice non le aveva mai rimproverato in causa di non aver sorvegliato le procedure per l’ottenimento dei sussidiMinergie-P, sicchéil giudice di prime cure nemmeno avrebbe potuto esaminare questo tema.

La censura è infondata. Nella petizione l’attrice aveva in effetti sostenuto che la convenuta, chiamata “anche a occuparsi dell’ottenimento dei sussidi Minergie” (p. 4) e dunque a “portare a termine tutte le pratiche Minergie” (p. 10), aveva tuttavia“omesso di portare a termine la prestazione richiesta”nel senso che, dopo che le erano stati forniti “i dati per la compilazione dei moduli necessari per l’ottenimento dei sussidi Minergie … non ha più dato seguito all’incarto” (p. 9) in quanto aveva “dimenticato di inoltrare la richiesta di concessionedei sussidi” (p. 4); essa aveva aggiunto che nel doc. F la convenuta si era impegnata a svolgere “tutti gli adempimenti relativi … all’incarto energetico degli edifici in corso di edificazione … L’incarico comprendeva inoltre lo svolgimento di ogni operazione, dei piani e di ogni informazione per giungere ad ottenere i sussidi Minergie-P” (p. 8). Nella replica l’attrice aveva poi ribadito che “il contratto concluso tra le parti prevede espressamente che la compilazione della documentazione per la richiesta del sussidio è compito di G______ S______ … come lo è quindi l’esecuzione dell’intero iter procedurale per giungere all’ottenimento degli incentivi” (p. 11), aggiungendo che “ogni questione riconducibile all’incarto Minergie-P era di competenza di G______ S______” (p. 15; cfr. pure p. 27) e in particolare che era “compito di G______ S______ preoccuparsi a che tutto fosse redatto in modo corretto e conforme a quanto richiesto dalle normative svizzere di riferimento” (p. 19 seg.) e ancora che “l’ing. G______ S______ è contrattualmente incaricato sia della realizzazione sia della sorveglianza e avrebbe dovuto badare a che tutto fosse anche effettivamente stato fatto” (p. 20). La stessa convenuta aveva per altro dato atto che “il mandato sottoscritto fra le parti prevedeva l’assistenza da parte della convenuta alla richiesta di incentivi Minergie” (risposta p. 11; cfr. DTF 143 III 1 consid. 4.1, TF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 5.2.2, secondo cui poco importa quale delle parti abbia provveduto ad allegare le circostanze rilevanti).

In tali circostanze non si può ritenere che il rimprovero di non aver sorvegliato le procedure per l’ottenimento dei sussidiMinergie-P(o di non aver prestato assistenza in quelle procedure) non potesse rientrare tra quelli mossi dall’attrice.

7.1.2.La convenuta ha sostenuto cheil giudice di prime cure avrebbecomunquesbagliato a ritenere che il contrattoriferito al cantiere di C______(doc. F) - che pacificamente non prevedeva in sé che fosse proprio lei a doverchiedere e riservare i sussidiMinergie-P -le avrebbe però imposto di sorvegliare le procedure per l’ottenimento dei sussidi (o di prestare assistenza in quelle procedure). In particolare, a suo dire, “la decisione pretorile in tale frangente si basa su supposizioni infondate, non essendovi al riguardo alcuna citazione nel mandato oltre al fatto che i riferimenti dallo stesso menzionati riguardano e-mail scambiate antecedentemente al rapporto di mandato, doc. 22 e 9, oltretutto riguardanti un altro committente, Tettamanti, con citazioni incomplete (cfr. ad esempio il doc. 21, e-mail del 29 novembre 2016 in cui G______ S______ chiede a L______ G______ di sentire lui il cliente “per conferma puoi chiamarlo”), o riferite per l’appunto ad altri committenti, si scosta quindi dalla realtà dei fatti e va ben oltre le allegazioni e il fondamento della petizione proposta dall’attrice” (risposta all’appello p. 6 seg.).

La censura èirricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenutanon si è in effetti espressa sul doc. U e R e sulla testimonianza diM______ B______ (p. 17), tre prove che sul tema erano state apprezzate a suo sfavore dal Pretore(cfr. TF 4A_704/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.5 e 4.6).E comunque, come si è visto, la stessa convenuta aveva dato atto che “il mandato sottoscritto fra le parti prevedeva l’assistenza da parte della convenuta alla richiesta di incentivi Minergie” (risposta p. 11).

Va in ogni caso rammentato che il 18 agosto 2015 la convenuta si era pacificamente assunta l’impegno di preparare i documenti necessari per la riservazione dei sussidi e di farli firmare a M______ B______ (cfr. doc. R: “per la riservazione degli incentivi dobbiamo compilare richiesta e stamparla qui ….se mi mandi copia delle licenze edilizie (se già ottenuta) mi occupo io di preparare i documenti e di farli firmare a M______ B______”).

7.1.3.La convenuta ha rilevato cheil contrattodi cui aldoc. F non avrebbe in ogni caso potuto fondare una sua responsabilità nemmeno per il fatto che“lo stessomandato, sebbene stilato il 7 ottobre 2015, è stato accettato dall’appellante nel momento in cui il cliente M______ B______ ha accettato il contratto di appalto doc. O, cioè il 10-18 ottobre 2015 (cfr. firma di accettazione di M______ B______), ovvero già oltre la data di inizio dei lavori (cfr. doc. 66 p. 2)”, il che, a suo dire, farebbe sì che “già di principio (dal punto di vista dell’appellante) sia il committente M______ B______ che l’attrice sapevano di non aver (ricevuto o concesso) alcuna copertura lavorativa prima di quella data ed era chiaro quindi che le parti non hanno mai inteso far confluire negli accordi l’erogazione dei sussidi, ragione per la quale nulla compare e/o può comparire in merito agli incentivi nel contratto di appalto doc. O” (risposta all’appello p. 10 seg.). Essa ha poi ribadito che in definitiva, al momento in cui era stato inviato l’e-mail di cui al doc. 22, M______ B______ “non aveva ancora alcun mandato con Ma______ (e nemmeno il mandato di AP2 esisteva ancora)”, per cui “l’appellata non avrebbe mai dovuto / potuto sorvegliare alcuna procedura” (risposta all’appello p. 13).

Il rilievo è nuovo e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

E comunque sarebbe stato da respingere anche nel merito, non essendo provato che il contratto di cui al doc. F sia stato accettato dall’attrice solo il 10-18 ottobre 2015 e nemmeno essendo risultato dal doc. 66 p. 2 che a quel momento i lavori fossero già iniziati (da quel documento potendosi evincere che i primi lavori sarebbero poi iniziati il 9-13 novembre 2015).

È in ogni caso evidente che le parti coinvolte, sottoscrivendo poi i relativi accordi contrattuali, avevano ratificato quanto da loro fatto prima della sottoscrizione dei relativi atti.

7.1.4.La convenuta ha ribadito che la circostanza che essa si sarebbe dimenticata di inoltrare la richiesta di riservazione dei sussidi Minergie-P sarebbe smentita dagli atti. A sostegno di questa tesi ha rilevato che essa “nemmeno conosceva gli elementi e i dati sensibili del committente M______ B______, con il quale non aveva rapporti (doc. 14), quali il conto corrente, il valore dell’immobile, ecc., dati invece in possesso dell’appellante e della DL, che avevano stipulato con M______ B______ un contratto chiavi in mano. Concorde su ciò è la testimonianza di L______ G______, p. 8 “anche per quanto riguarda il discorso Ma______ io non avevo diritto di entrare nei conti di Ma______. Era Ma______ che chiedeva i codici IBAN per fare le fatture, normalmente le fatture erano indirizzate alla DL che poi le passava alla banca”” (risposta all’appello

p. 6). Era oltretutto “falso che questi dati sarebbero stati trasmessi all’appellata, infatti dall’istruttoria eseguita non è emersa traccia di tale circostanza. Pure falso che l’appellante avrebbe chiesto addirittura più volte all’appellata delle delucidazioni o delle notizie sullo stato della pratica o ancora ottenuto delle rassicurazioni in merito alla stessa, nulla di questo risulta dagli atti di causa” (risposta all’appello p. 12). Sempre a suo dire era anzi chiaro e lampante che con il doc. 22 “il signor M______ B______ si sia rivolto all’arch. N______ in qualità di DL, istante, nonché suo cugino per demandargli le sue incombenze” (risposta all’appello p. 12).

Sennonché, esponendo queste considerazioni, la convenuta non si è in realtà confrontata criticamente con l’argomentazione pretorile secondo cui la circostanza che essa, nella persona dell’ing. G______ S______, si sarebbe dimenticata di inoltrare la richiesta di riservazione dei sussidi Minergie-P - nel senso che non avrebbe dato seguito alla richiesta di “riempire dei campi vuoti” per la cui completazione M______ B______ aveva poi “ritornato il documento a G______ S______” - era stata provata dalla testimonianza di M______ B______ (p. 17) e confermata dalla testimonianza dell’ing. L______ G______ (p. 4).

Per il resto, si osserva che la convenuta non ha qui più preteso e dimostrato se e in base a quali circostanze di fatto il mancato inoltro della richiesta di riservazione dei sussidi Minergie-P fosse eventualmente da imputare solo o anche ad altre persone, in particolare a M______ B______ o all’arch. R______ N______.

7.1.5.La convenuta ha infine sostenuto che non vi sarebbe alcuna evidenza probatoria del fatto che a M______ B______ siano stati in seguito “restituiti” almeno CHF 80'000.-.

La censura deve senz’altro essere disattesa.

Il fatto che a favore di M______ B______ siano state emesse due note di credito di CHF 35'009.- + IVA e di CHF 16'035.- + IVA è in realtà provato dal doc. P (cfr. pure testimonianza dell’arch. R______ N______, il quale a p. 8 aveva appunto menzionato una nota di credito di circa CHF 55'000.-, aggiungendo però a p. 11, con riferimento a quanto riportato nel doc. P, “non ricordo questi importi delle note di credito, ma penso che la differenza corrisponda alla fattura di N______ o forse anche a delle altre fatture”). Oltre a ciò, è parimenti risultato che a M______ B______ non era stata fatturata una parte degli onorari dovuti all’arch. R______ N______, ammontante a circa CHF 30'000.-, come comprovato dalla deposizione di quest’ultimo, il quale aveva confermato che il saldo a suo favore, da lui non ricordato con precisione ma a suo dire ammontante a circa CHF 30'000.- / 40'000.-, gli era poi stato pagato dall’attrice anziché da M______ B______ (cfr. sua testimonianza p. 8). Ad ogni buon conto anche diversi altri testimoni avevano sostanzialmente confermato che l’importo di CHF 80'000.- era stato “compensato” a M______ B______ con quella duplice modalità: M______ B______ aveva in effetti dichiarato che “alla Ma______ io ho versato finalmente CHF 730'000.- perché mi sono stati compensati i CHF 80'000.- di cui ho detto sopra. In realtà io a Ma______ ne ho dati di più, ma loro si sono presi a carico una parte della fattura dell’arch. N______ per arrivare infine a questi CHF 80'000.-” (cfr. sua testimonianza p. 19); l’ing. L______ G______ aveva dato atto che “M______ B______ non ha pagato CHF 810'000.- a Ma______, infatti i CHF 80'000.- che M______ B______ avrebbe dovuto ricevere a titolo di sussidi sono stati scontati a M______ B______ nel seguente modo: in pratica c’è una lettera di accordo tra M______ B______ e Ma______ dove questa ultima dava atto che doveva restituirgli CHF 80'000.- ma d’altro canto che venivano in parte compensati con i CHF 59'000.- che la Ma______ pagava a N______. In sintesila Ma______ ci ha messo CHF 80'000.- dei suoi, mentre M______ B______ non ha preso i sussidi ma ha risparmiato CHF 80'000.- rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare a Ma______” (cfr. sua testimonianza p. 5); e anche il teste F______ J______ R______ F______ aveva a sua volta riferito che “la ditta Ma______ gli ha bonificato l’importo dei sussidi al signor M______ B______” (cfr. sua testimonianza p. 13).

7.2.Per l’attrice, il motivo che aveva indotto il Pretore a respingere la sua pretesa diCHF 80'000.-, ossia la mancatadimostrazione che essa, in base agli accordi intercorsi con M______ B______, avrebbe dovuto farsi carico dei sussidi persi, era infondato, ciò che imponeva di accoglierla. A suo dire, la circostanza secondo cui il contratto tra lei e M______ B______ conteneva una clausola secondo cui, in caso di mancato ottenimento dei sussidi, vi sarebbe stata una corrispondente diminuzione della mercede d’appalto, sarebbe stata invece dimostrata dal tenore del relativo contratto (doc. O), nonché dalle testimonianze dell’arch. R______ N______ (p. 6 e 8), di F______ J______ R______ F______ (p. 13), di M______ B______ (p. 18 segg.) e dell’ing. L______ G______ (p. 5). La motivazione abbondanziale del Pretore, secondo cui in presenza di un accordo contrattuale in tal senso non vi sarebbe comunque stato un danno risarcibile, era infine errata.

7.2.1.Come si dirà, la tesi dell’attrice secondo cui il contratto tra lei e M______ B______ conterrebbe una clausola in base alla quale, in caso di mancato ottenimento dei sussidi, la mercede d’appalto sarebbe stata da diminuire in modo corrispondente, non convince (per cui nemmeno occorre verificare se la motivazione abbondanziale del Pretore fosse corretta).

7.2.1.1.Innanzitutto si osserva che il contratto di cui al doc. O non faceva riferimento, in nessuna delle sue clausole, ai sussidi Minergie-P o al loro ottenimento, ma si limitava a menzionare la questione dell’ottenimento / ricevimento del certificato Minergie-P (cfr. in particolare clausola 1.1 - basi del contratto: “la AP1, L______, si fa carico di raggiungere la classe energetica Minergie-P per il progetto BAC1 e BAC2 e il saldo di fine lavori verrà pagato esclusivamente dopo avere ricevuto il certificato energetico”, e clausola 6 - condizioni di pagamento: “6°[N.d.R. ultimo]acconto: 10%[N.d.R. della mercede di complessivi CHF 810'000.-]a fine lavori, garanzia SIA 118 e collaudo imp. Minergie-P. La AP1, L______, si fa carico di raggiungere la classe energetica Minergie-P per il progetto BAC1 e BAC2 e il saldo di fine lavori verrà pagato esclusivamente dopo avere ricevuto il certificato”), per cui l’attrice non può assolutamente essere seguita laddove ha qui ribadito, oltretutto sottolineandolo e evidenziandolo in neretto, che il contratto in questione “prevedeva che della mercede complessiva pari a CHF 810'000.-, l’ultima tranche del 10% (pari a CHF 80'000.-) sarebbe stata pagata unicamente a fine lavori, dopo l’ottenimento del certificato Minergie-P e dopo l’ottenimento dei sussidi” (appello p. 7; cfr. pure p. 5).

7.2.1.2.Non è poi stato provato che al momento della conclusione del doc. O, il 6 ottobre 2015,la reale e comune volontà delle partidi quel contratto(interpretazione soggettiva), ossia dell’attrice e di M______ B______, fosse stata proprio quella di intendere le clausole 1.1 e 6 nel senso cheil sesto ed ultimo acconto del 10%, cioè“il saldo di fine lavori”,sarebbe statodapagare dal committente esclusivamente dopo aver ricevuto“i sussidi Minergie-P”, ciò che in diritto significherebbe, essendo in sostanza confrontati con la pattuizione di undies incertus an, che quel pagamento era stato condizionato al ricevimento di quei sussidi(cfr.von Tuhr / Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3ª ed., 1974, Vol. 2,

p. 46 seg.;Gauch / Schluep / Emmenegger, OR AT - Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11ªed., 2020, n. 4038; DTF 99 III 52 consid. 3; TF 4C.22/2000 del 27 giugno 2000 consid. 2b).

Già si è detto, innanzitutto, che il tenore letterale dell’accordo non lasciava trasparire una loro volontà in tal senso.

Nessuna delle prove addotte in questa sede dall’attrice ha inoltre permesso di confermare che a suo tempo (ex ante), il 6 ottobre 2015, l’attrice e M______ B______ avessero ritenuto rilevante la tematica dell’ottenimento dei sussidi, per altro nemmeno menzionata nel contratto d’appalto, e soprattutto avessero voluto subordinare il pagamento dell’ultimo 10% della mercede proprio al loro ricevimento anziché, come chiaramente indicato nel documento, all’ottenimento del relativo certificato energetico.

Per l’attrice,il fatto, suffragato dalleprove da lei addotte,che a seguito del mancato versamento dei sussidi essa avesse poi provveduto a ridurre in tale misura la mercede dovuta da M______ B______, dimostrerebbe però chiaramente che le clausole 1.1. e 6 dovevano appunto essere intese come da lei proposto.

Ora, si può senz’altro dar atto all’attrice che questa circostanza, fondata sulle testimonianze “nell’orbita” di M______ B______(cfr.testearch. R______ N______ p. 6 “M______ B______ doveva pagare Ma______ soltanto una volta che era avvenuto il pagamento del sussidio finale. Così va intesa la clausola n. 6 del doc. O. Questa è la prassi”; cfr. teste M______ B______ p. 18 “ho chiamato L______ G______,nel contratto c’era un appunto che se non avessi ottenuto i sussidi per cause loro mi avrebbero rimborsato, e così hanno fatto”), il quale tuttavia si era espresso in quei termini per cercareex postdi farsi risarcire - come poi avvenuto - dall’attrice, costituisce un indizio a favore della sua interpretazione. Un indizio in senso contrario è però costituito già dal fatto che quella interpretazione non era stata confermata ed anzi era stata smentita dalle testimonianze “nell’orbita” dall’attrice stessa e meglio da quella dall’ing. L______ G______ (come per altro ben rilevato anche dal Pretore, laddove ha evidenziato, sul tema,un’assenteunità di vedute tra M______ B______ e l’ing. L______ G______).

Oltretutto, se anche si volesse per un momento seguire l’attrice e dunque si ammettesse che in tal modoil pagamento del sesto ed ultimo acconto del 10% era stato condizionato al ricevimento dei sussidi, si sarebbe dovuto concludere che la somma che M______ B______ avrebbe potuto trattenere sarebbe stata di CHF 81'000.- (cioè il 10% della mercede di CHF 810'000.-) e non di CHF 80'000.-, che era invece l’importo da lui trattenuto (cfr. teste M______ B______ p. 19 “alla Ma______ io ho versato finalmente CHF 730'000.- perché mi sono stati compensati i CHF 80'000.- di cui ho detto sopra”, e teste ing. L______ G______ p. 5 “M______ B______ non ha pagato CHF 810'000.- a Ma______, infatti i CHF che M______ B______ avrebbe dovuto ricevere a titolo di sussidi sono stati scontati a M______ B______ … M______ B______ ha risparmiato CHF 80'000.- rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare a Ma______”).

Se ciò ancora non bastasse, va evidenziato che gli stessi testimoni addotti dall’attrice, tra i quali anche i due di cui si è appena detto, avevano lasciato intendere che il fatto che a M______ B______ fossero in definitiva stati “scontati” CHF 80'000.- era da ricondurre a un ulteriore e successivo accordo intervenuto tra le parti a seguito dell’insoddisfazione manifestata da M______ B______ e in particolare della sua personale interpretazione del doc. O di cui si è detto, per finire accettata dall’attrice (cfr. teste ing. L______ G______ p. 5 “M______ B______ non ha pagato CHF 810'000.- a Ma______, infatti i CHF 80'000.- che M______ B______ avrebbe dovuto ricevere a titolo di sussidi sono stati scontati a M______ B______ nel seguente modo: in pratica c’è una lettera di accordo tra M______ B______ e Ma______ dove questa ultima dava atto che doveva restituirgli CHF 80'000.- … In sintesi Ma______ si è fatta carico di una mancanza della AP2 Naturali, che era un suo collaboratore”; testearch. R______ N______ p. 8 “M______ B______ mi ha spiegato questa situazione e di fatturare questo importo a Ma______ che era d’accordo e essa ha infatti onorato la mia parte”; teste F______ J______ R______ F______ p. 13 “il signor M______ B______ era interessato a ricevere questi sussidi sui quali contava. Lui voleva una soluzione. Penso che la soluzione sia stata la seguente: la ditta Ma______ gli ha bonificato l’importo dei sussidi al signor M______ B______”; teste M______ B______ p. 18 “a quel momento[N.d.R. quando sono intervenuti gli avvocati] mi ero già accordato con Ma______ in merito ai CHF 80'000.-”).

7.2.1.3.L’assunto pretorile secondo cui nemmeno risultava che l’esistenza di una pattuizione in quel senso fosse oggettivamente desumibile da un’interpretazione di quelle due clausole in base al principio dell’affidamento non è invece stato censurato.

7.3.La pretesa in questione deve tuttavia essere accolta per un altro motivo, e meglio per il fatto che dagli atti di causa è in definitiva risultato che l’attrice aveva in realtà dovuto“scontare”iCHF 80'000.- a M______ B______per il fatto che in violazione del contratto di cui al doc. F una sua ausiliaria, ossia la convenuta,aveva causato a quest’ultimo la perdita dei relativi sussidi.

Nel caso di specie è in effetti incontestabile che il contratto di cui al doc. F tra l’attrice e la convenuta, volto tra le altre cose a far sì che quest’ultima si adoperasse per permettere al cliente del cantiere di C______, legato all’attrice dal contratto di appalto di cui al doc. O, di ottenere i sussidi Minergie-P, costituisca in diritto un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 CO. E, in presenza di un contratto a favore di terzi, sia esso imperfetto (art. 112 cpv. 1 CO) oppure perfetto (art. 112 cpv. 2 CO), la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che se il promittente, in violazione dei suoi obblighi contrattuali, provoca un danno al promissario, quest’ultimo può senz’altro pretenderne il risarcimento (cfr., in caso di contratto a favore di terzi imperfetto:Krauskopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, 2000, n. 863 seg.;Weber / von Graffenried, Berner Kommentar, 2ªed., 2022, n. 145 prima e seconda frase ad art. 112 CO; in caso di contratto a favore di terzi perfetto:Krauskopf, op. cit., n. 1575 prima ipotesi;Weber / von Graffenried, op. cit., n. 126 prima frase ad art. 112 CO) e ciò anche laddove il suo danneggiamento sia solo indiretto, segnatamente nel caso in cui il terzo direttamente danneggiato possa validamente ribaltare quel suo pregiudizio

- e lo abbia poi concretamente fatto - sul promissario in via di regresso, anche in tal caso potendosi in effetti ammettere che il promissario sia stato danneggiato (cfr., in caso di contratto a favore di terzi imperfetto:Krauskopf, op. cit., n. 863, 865 segg. e in particolare n. 867γ;Weber / von Graffenried, op. cit., n. 145 prima e terza frase ad art. 112 CO; in caso di contratto a favore di terzi perfetto:Krauskopf, op. cit., n. 1575 seconda ipotesi;Weber / von Graffenried, op. cit., n. 126 terza e quarta frase ad art. 112 CO; TF 4C.197/1994 del 17 gennaio 1995 consid. 4b[riprodotta in:Krauskopf, op. cit., p. 459 segg.]). Ed è per l’appunto quello che è avvenuto nella presente fattispecie, ritenuto che M______ B______ (terzo danneggiato direttamente) a seguito della violazione del contratto di cui al doc. F commessa dalla convenuta (promittente) - che, come detto, aveva dimenticato di riservare i sussidi Minergie-P (nel senso del consid. 7) e con ciò gli aveva direttamente causato un danno di CHF 80'000.- pari ai sussidi così non percepiti - aveva preteso dall’attrice (promissario), sua controparte nel contratto di cui al doc. O, la rifusione del danno causatogli da quella società - che era stata incaricata dall’attrice di occuparsi dell’ottenimento dei sussidi Minergie-P e nell’occasione aveva dunque agito quale sua ausiliaria

- ciò che aveva in definitiva obbligato l’attrice a risarcirgli l’importo dei sussidi così persi(cfr. teste ing. L______ G______ p. 5 “In sintesi Ma______ si è fatta carico di una mancanza della AP2 Naturali, che era un suo collaboratore”).

8.Il Pretore ha escluso che l’attrice potesse pretendere iCHF 70'000.-complessivamentefatti valere per il danno derivante dall’intempestiva revoca dei mandati riferiti al cantiere di S______ (CHF 9'159.- e CHF 16'425.85 onorario di T______ SA, CHF 12'000.- onorario di E______ SA, CHF 34'808.- lavori a regia della ditta Le______, CHF 5'036.- noleggio del riscaldamento), al cantiere di P______ C______(CHF 3'600.- onorario di E______ SA)e ad entrambii cantieri (CHF 19'733.- maggiori costi per l’impiego di personale proprio) nonché per le relative spese legali preprocessuali (CHF 15'203.75).

Egli ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza dilegittimazione attiva sollevata dalla convenuta, secondo cui le pretese per il cantiere di S______ avrebbero semmai dovuto essere fatte valere daAP1: in effetti, se da una parte era sicuramente vero che per quel cantiere il rapporto contrattuale era sorto inizialmente con la società italiana (doc. 28), dall’altra non si comprendeva come la convenuta potesse contestare il subentro nel contratto dell’attrice (cfr. pure al riguardo teste ing. L______ G______ p. 2) dal momento che aveva inviato alla società svizzera delle fatture (doc. 29 e 47) e che - fatto ancor più importante - era a quest’ultima che si era rivolta per notificare la disdetta per quel cantiere (cfr. doc. E).

Egli ha in seguito precisato che le rivendicazioni riferite all’onorario di E______ SA (recte: T______ SA) di CHF 9'159.-, ai lavori a regia della ditta Le______ di CHF 34'808.- e quelle riferibili al noleggio del riscaldamento di CHF 5'036.- non potevano essere ammesse dal momento che, in violazione del principio dell’eventualità, non erano state allegate nei memoriali introduttivi, né erano state oggetto di un’istanza ex art. 229 CPC dopo l’audizione del teste ing. A______ B______, che aveva riferito l’esistenza di questi costi (cfr. sua testimonianza p. 7).

Ma a suo giudizio, nonostante la disdetta inoltrata dalla convenuta non fosse fondata su dei motivi validi, anche le rimanenti pretese dell’attrice dovevano essere respinte.

In merito alla somma diCHF 16'425.85, relativa all’onorario di T______ SA per ilcantiere di S______ (doc. AA), egli ha osservato cheil perito giudiziario aveva chiarito chesi trattava di costi che l’attrice avrebbe comunque avuto anche se il contratto non fosse stato disdetto (perizia p. 16). A suo giudizio, l’attricenon poteva essere seguita laddove aveva contestato tale accertamento, negando da una parte l’esistenza di importanti modifiche progettuali richieste dai tecnici e dai clienti, che in realtà erano state confermate dall’istruttoria (cfr. scambio di corrispondenza di cui al doc. 59; teste F______ M______ p. 12; delucidazione peritale ad 5.1), o sostenendo dall’altra che il perito non fosse certo delle modifiche così apportate, quando in realtà era risultato che fosse perfettamente in chiaro al riguardo (cfr. delucidazione peritale ad 5.1). E, sempre a suo dire, l’attrice nemmeno poteva essere seguita laddove aveva sostenuto che il lavoro di T______ SA andrebbe ricondotto a mancanze commesse dalla convenuta, per altro sconfessate dal perito (cfr. perizia p. 13), e che la mercede pattuita nel contratto di cui al doc. F avrebbe coperto anche le richieste di modifiche provenienti da clienti in corso d’opera, essa avendo infatti perso di vista che il pregiudizio che poteva essere indennizzato era solo quello risultante da una disdetta data in tempo inopportuno e non a quello causato dalla semplice fine del contratto.

Stesso discorso doveva valere per la somma di CHF 12'000.-, relativa all’onorario di E______ SA per ilcantiere di S______ (doc. Z), ritenuto che si trattava di costi che l’attrice aveva dovuto sostenere in merito alla questione Minergie-P. Questi costi non erano però riferibili al fatto che parte convenuta avesse scelto la fine di dicembre 2016 per disdire il contratto ma erano costi che sarebbero sorti anche se la convenuta avesse scelto di rescindere il contratto prima di dicembre o dopo.

Neanche la somma diCHF 19'733.-, relativa ai maggiori costi per l’impiego di personale proprioper icantieri di S______ e di P______ C______,poteva essere ammessa. Indipendentemente dall’effettiva necessità delle ore riportate (tema tra l’altro affrontato dal perito giudiziario, che non aveva intravisto nessuna giustificazione al riguardo: cfr. perizia p. 17), anche in questo caso parte attrice non aveva spiegato i motivi per cui, se la disdetta non fosse stata data a fine dicembre 2016, le cose sarebbero state diverse, e in particolare il dispendio di tempo impiegato sarebbe stato inferiore se non addirittura nullo.

Per quanto riguardava infine la somma di CHF 3'600.-, relativa all’onorario di E______ SA per ilcantiere di P______ C______,valevano le considerazioni già espresse la precedenza. Anche in questo caso, infatti, non si intravvedevano motivi per cui il verificarsi di questo danno fosse riconducibile al fatto che la disdetta fosse giunta a dicembre del 2016 mentre non si sarebbe verificato se il contratto fosse terminato in un altro momento.

Dovendosi in tal modo respingere la pretesa principale volta al risarcimento del danno derivante dall’intempestiva revoca dei mandati riferiti ai cantieri di S______ e di P______ C______, nemmeno era possibile accordare la pretesa accessoria volta alla rifusione delle spese legali preprocessuali di CHF 15'203.75.

8.1.La convenuta ha ribadito che la pretesa di complessivi CHF 70'000.- avrebbe invero dovuto essere respinta già per il buon fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione attivae meglio per il fatto chele pretese per il cantiere di S______ avrebbero dovuto essere azionate daAP1. A suo dire, non era infatti provato che il contratto inizialmente concluso con la società italiana sarebbe in seguito stato effettivamente rifirmato, entro il termine di 30 giorni concordato (doc. 61), dalla società svizzera (cfr. doc. G/3, firmato solo dall’attrice; cfr. pure teste F______ M______ p. 13), anche perché la testimonianza dell’ing. L______ G______ era “contraddittoria e interessata” (risposta all’appello p. 10). Essa ha poi aggiunto che anche le fatture emesse dalla società italiana erano poi state regolarmente pagate (doc. 51).

La censura èirricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenutanon si è in effetti espressa sulle circostanze, tutte per altro corredate dalle relative prove, che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere a suo sfavore, e megliosul fatto che essa avesse inviato all’attrice delle fatture (doc. 29 e 47) e soprattutto sul fatto che essa avesse notificato proprio all’attrice la disdetta per quel cantiere (doc. E p. 2). Essa non ha inoltre spiegato per quale motivo la testimonianza dell’ing. L______ G______,dalla quale risultava l’avvenutosubentro dell’attrice nel contratto relativo al cantiere di S______(p. 2),sarebbe stata “contraddittoria e interessata”, circostanza per altro addotta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) soloin questa sede.

8.2.Con l’appellol’attrice, a titolodi danno derivante dall’intempestiva revoca dei mandati,si è limitata a far valere le pretese da lei azionate con il memoriale di replica, ossia l’onorario fatturato da T______ SAper il cantiere di S______ (CHF 16'425.85), l’onorario fatturato da E______ SAper il cantiere di S______(CHF 12'960.-), i maggiori costi da lei asseritamente sostenuti (CHF 30'000.-, 400 ore a CHF 75.- l’una)e le spese legali preprocessuali (CHF 15'203.75).

Ciò significa da una parte che l’onorario di T______ SAper il cantiere di S______ (CHF9'159.-), i lavori a regia della ditta Le______per il cantiere di S______ (CHF 34'808.-), il noleggio del riscaldamentoper il cantiere di S______ (CHF 5'036.-),l’onorario di E______ SAper il cantiere di P______ C______(CHF 3'600.-), da lei fatti valere in sede conclusionale,non sono qui stati più rivendicati. Ma ciò significa pure, dall’altra, visto che in quella sede l’attrice aveva pure provveduto a ridurre da CHF 12'960.- a CHF 12'000.- la pretesa per l’onorario di E______ SA per ilcantiere di S______ e da CHF 30'000.- a CHF 19'733.-i maggiori costi da lei asseritamente sostenuti, che le uniche pretese che potrebbero semmai esserle attribuite qui di seguito sono in definitival’onorario fatturato da T______ SAper il cantiere di S______ (CHF 16'425.85), l’onorario fatturato da E______ SAper il cantiere di S______(CHF 12'000.-), i maggiori costi da lei asseritamente sostenuti (CHF 19'733.-)e le spese legali preprocessuali (CHF 15'203.75).

8.3.L’attrice, con riferimento a queste tre pretese (esclusa dunque la pretesa relativa alle spese legali preprocessuali di cui si dirà nel prossimo considerando), ha rimproverato al giudice di prime cure un “inesatto accertamento dei fatti” per essersi “basato sulla perizia giudiziaria la quale è piena di contraddizioni” (appello p. 17). Per fare ciò, ha esposto una serie di considerazioni da cui risulterebbe che il perito giudiziario, laddove era stato richiesto di esaminare se l’attività svolta dalla convenuta nel cantiere di S______ fosse stata difettosa, e meglio nella risposta al quesito peritale n. 8, avrebbe invece reso un referto lacunoso rispettivamente sarebbe incorso in contraddizioni per non essere in un caso “riuscito a definire” dei fatti e per aver indicato in tre occasioni delle circostanze “non corrette” (appello p. 19 segg.).

L’esercizio dell’attrice è in realtà ben lungi dal giustificare l’accoglimento, anche solo parziale, di queste sue pretese.

Le considerazioni da lei esposte per dimostrare che la perizia giudiziaria sarebbe lacunosa e contraddittoria sono state evocate per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede. Sono integralmente fondate su circostanze rimaste senza riscontri istruttori oggettivi e costituiscono così delle semplici opinioni personali. Nemmeno è indicato a quali delle tre pretese si riferiscano. E, in larghissima parte, sono persino incomprensibili. Sfugge oltretutto quale possa essere lo scopo perseguito nell’occasione dall’attrice: essa non ha in effetti spiegato se e in quale misura i (pochi) errori e lacune a suo dire ravvisati nella perizia sarebbero rilevanti siccome riferiti concretamente a delle conclusioni peritali poi fatte proprie dal Pretore - che in tal modo ne sarebbero inficiate - e nemmeno ha più preteso, come invece fatto nel memoriale conclusivo, che “quindi anche dalla perizia emerge che dalla sostituzione intempestiva dell’ingegnere della fisica dell’edificio sono insorti a carico dell’attrice tutta una serie di costi aggiuntivi che devono esserle indennizzati” (p. 19); essa, con un comportamento assai contradditorio e dunque contrario al principio della buona fede processuale (cfr. TF 4A_260/2008 del 17 novembre 2008 consid. 3.1), ha piuttosto sostenuto che la perizia sarebbe ora stata del tutto inutilizzabile; il tutto senza nemmeno aver instato per la completazione del referto o l’allestimento di una nuova perizia.

Ma a prescindere da quanto precede, l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontata con i motivi di fatto e di diritto che avevano indotto il giudice di prime cure a non ammettere quelle sue pretese, motivi che, come si è detto, non erano oltretutto fondati sulle sole considerazioni rese dal perito giudiziario.

Mase anche si volesse per un momento seguirel’attrice e dunque si dovesse far astrazione dalla perizia giudiziaria, resterebbe il fatto che essa, gravata dell’onere della prova, non ha in definitiva spiegato e dimostrato per quali ragioni di fatto e di diritto avrebbe potuto farsi risarcire queste sue pretese.

8.4.L’infondatezza della pretesa principale volta al risarcimento del danno derivante dall’intempestiva revoca dei mandati riferiti ai cantieri di S______ e di P______ C______ comporta a sua volta la reiezione della pretesa accessoria finalizzata alla rifusione delle spese legali preprocessuali di CHF 15'203.75. In questa sede l’attrice non ha per altro censurato l’assunto pretorile, secondo cui la rifusione delle spese legali preprocessuali era stata richiesta solo con riferimento a questa particolare pretesa.

9.Il Pretore ha escluso che la convenuta potesse pretendere i CHF 15'120.- fatturati all’attrice nell’ambito del mandato riferito al cantiere di C______ (doc. 41), somma corrispondente all’ultimo 40% dell’onorario di CHF 38'000.- concordato a suo favore (cfr. doc. F).A suo giudizio, la convenuta non aveva in effetti dimostrato di aver adempiuto correttamente e completamente il contratto in merito alla questione Minergie-P, per cui non poteva pretendere il pagamento della sua remunerazione (cfr. TF 9C_675/2011 del 28 marzo 2012 consid. 3.2).

9.1.Per la convenuta, la pretesa doveva invece esserle riconosciuta. A suo dire, il perito giudiziario aveva in effetti confermato che essa aveva fornito tutte le prestazioni a lei richieste (perizia p. 15). A p. 4 della petizione l’attrice aveva oltretutto contestato solo il mancato inoltro della relativa documentazione, circostanza questa che era però stata smentita dal fatto che il certificatore delle pratiche Minergie-P aveva chiarito che non si era resa necessaria nessuna integrazione di dati tecnici (doc. 58).

9.2.La censura della convenuta merita di essere accolta.

È in effetti vero che il certificatore delle pratiche Minergie-P aveva chiarito che, per il cantiere in questione, non si era resa necessaria nessuna integrazione di dati tecnici (doc. 58), rispettivamente che il perito giudiziario aveva confermato che “per il completamento della pratica M______ B______ a C______ non vi sono stati per l’attrice maggiori costi in quanto gli stabili di C______ erano stati terminati e tutte le prestazioni di competenza di AP2 anche” (perizia p. 15). L’attrice non ha per altro sostenuto, fatto salvo quanto si dirà qui di seguito, che alla controparte, per il cantiere in questione, dovessero essere rimproverate altre inadempienze (così appello p. 9).

Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, il fatto che la convenuta, nell’ambito del mandato relativo a questo cantiere, avesse commesso un’importante violazione contrattuale nel senso che - come si è detto - aveva dimenticato di riservare i sussidi Minergie-P causando un danno di CHF 80'000.-, non è tuttavia tale da ridurre il suo onorario, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire cheil mandatario che ha causato un danno violando il contratto mantiene nondimeno il diritto alla remunerazione se lo ha successivamente risarcito(cfr. DTF 124 III 423 consid. 4c; TF 4A_444/2019 del 21 aprile 2020 consid. 3.3, 4A_412/2019 del 27 aprile 2020 consid. 8.3.1, 4A_534/2019 del 13 ottobre 2020 consid. 4.1.3), ciò che costui è stato obbligato a fare con il giudizio odierno (cfr.supraconsid. 7).

10.Il Pretore ha ritenuto che alla convenuta potessero invece essere riconosciuti i CHF 5’238.- fatturati all’attrice nell’ambito del mandato riferito al cantiere di S______, che - si aggiunga qui - concernevano concretamente l’aggiornamento del progetto a seguito del cambio del vettore energetico rispetto al progetto di licenza edilizia (doc. 47).A suo giudizio, il corretto adempimento di quanto fatturato era in effetti stato attestato dal perito giudiziario (perizia p. 5 e 10; circa l’esecuzione dell’opera fatturata, cfr. anche teste R______ N______ p. 10), sicché nulla si opponeva al riconoscimento dell’importo rivendicato.

10.1.Per l’attrice, la pretesa non doveva invece essere riconosciuta.

A suo dire, il giudice di prime cure non avrebbe infatti dovuto fondarsi sulle risultanze della perizia giudiziaria, che come detto era risultata del tutto contraddittoria. E in ogni caso nemmeno era risultato che a p. 5 e 10 del suo referto il perito giudiziario avesse confermato il corretto adempimento di quanto era stato nell’occasione fatturato dalla convenuta.

10.2.La censura deve senz’altro essere disattesa.

Essa è innanzitutto irricevibileper carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’attricenon si è in effetti espressa sulla testimonianza dell’arch. R______ N______(p. 10), una delle prove che sul tema erano state apprezzate a suo sfavore dal Pretore(cfr. TF 4A_704/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.5 e 4.6).E comunque, al consid. 8.3 al quale si può senz’altro rinviare, è già stato spiegato perché le critiche da lei mosse in generale al referto peritale, per altro nemmeno riferite alle tematiche oggetto di questa pretesache si fondavano invece sulle risposte ai quesiti peritali n. 2 e 7,non erano tali da migliorare la sua posizione processuale.

Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito.

Pur essendo vero che a p. 5 e 10 del suo referto il perito giudiziario non aveva in sé confermato la correttezza di quanto fatturato nel doc. 47 bensì solo l’effettiva esecuzione delle prestazioni fuori contratto esposte nella fattura, rimane il fatto che né nella risposta riconvenzionale (p. 30 seg.) né nella duplica riconvenzionale (p. 8 segg.) l’attrice aveva contestato, se non in modo generico e con ciò insufficiente (cfr. TF 4A_389/2024 dell’8 maggio 2025 consid. 5.1.2), l’entità delle somme così fatturate che, secondo quanto allegato dalla convenuta nella domanda riconvenzionale (p. 19 seg.), trovavano il loro fondamento nell’accordo remunerativo di cui al doc. 45 e sul successivo conteggio di cui al doc. 48. L’ammontare della pretesa non doveva pertanto nemmeno essere dimostrato (cfr. TF 4A_389/2024 dell’8 maggio 2025 consid. 5.1.2). Oltretutto in sede conclusionale l’attrice neppure aveva (più) lamentato la mancata dimostrazione dell’entità delle somme così fatturate.

11.Stando così le cose, la petizione dev’essere parzialmente accolta nel senso che la convenuta va condannata al pagamento di CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017 (data della prima interpellazione agli atti, cfr. doc. V), somma per cui dev’essere rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. _______ dell’UE di L______ (doc. H). Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa deve a sua volta essere accolta solo parzialmente e meglio nella misura in cui mirava a ottenere la condanna dell’attrice al pagamento di CHF 20'358.- oltre interessi al 5%, che sono però dovuti - come qui richiesto - dal 23 dicembre 2016 (ritenuto che il Pretore li aveva fatti decorrere già dal 10 novembre 2016 senza per altro che quel giudizio fosse stato censurato dalla controparte), mentre che il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. _______ dell’UE di L______ (doc. 35) non può invece essere accordato integralmente - come pure qui richiesto - ma solo per l’importo di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.

Le spese giudiziarie delle procedure di primo grado seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che la convenuta, per la domanda riconvenzionale, ha qui rivendicato un’indennità ripetibile di CHF 2'000.-.

12.Questo esito implica chel’appello dell’attrice (inc. n. 12.2025.50)el’appello incidentale della convenuta (inc. n. 12.2025.89) devono entrambi essere parzialmente accolti.

Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado, calcolate sul rispettivo valore litigioso (di CHF 155'238.-per l’appello dell’attrice e di CHF 15'120.- per l’appello incidentale della convenuta), seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 27 maggio 2025 di AP1 (inc. n. 12.2025.50) e l’appello incidentale 6 agosto 2025 di AP2 (inc. n. 12.2025.89)sono parzialmente accolti.

Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2025 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.     La petizione è parzialmente accolta.

§      AP2ècondannata a pagare a AP1 CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017.

§§    Limitatamente alla somma di CHF 80'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2017 è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. _______ dell’UE di L______.

2.La tassa di giustizia di CHF 7’000.- (compresa quella della procedura di conciliazione) e le spese di CHF 16’000.- (comprese quelle della procedura di conciliazione e quelle peritali) sono poste per 7/15 a carico dell’attrice e per 8/15 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 650.- per ripetibili parziali.

3.     La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

§      AP1ècondannata a pagare a AP2CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016.

§§    Limitatamente alla somma di CHF 20'358.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2016 è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. _______ dell’UE di L______.

4.La tassa di giustizia di CHF 1’500.- e le spese di CHF 100.- della domanda riconvenzionale sono poste a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 2’000.- per ripetibili.

II.Le spese processuali della procedura d’appello inc. n. 12.2025.50, di CHF 8'000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

L’anticipo di CHF 8’000.- versato dall’appellante le verrà restituito in ragione di CHF 4'000.-.

III.Le spese processuali della procedura d’appello incidentale inc. n. 12.2025.89, di CHF 1'500.-, sono poste a carico dell’appellata in via incidentale, che rifonderà all’appellante in via incidentale CHF 1’200.- per ripetibili.

L’anticipo di CHF 1’500.- versato dall’appellante in via incidentale le verrà integralmente restituito.

-avv.tiPA2e PA2,PA2,Via G______ P______ _,C______ ____, L______;

-avv.PA1,S______ l______,Via C______ F______ _,L______.

Il presidente                                                          Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).