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12.2025.46

Responsabilità per atto illecito penale - risarcimento del danno

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Sachverhalt

accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

5.Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo aver accertato la propria competenza, ha dapprima evidenziato l’ammissibilità della richiesta di mutazione dell’azione (da EUR 100'000.- a CHF 100'000.-) formulata dalle attrici con l’allegato di replica come pure, sulla base delle prove agli atti, chenel corso del 2014/2015AP2aveva effettivamente investito CHF 100'000.- eAP1EUR 140'000.- + EUR 140'000.- + EUR 120'000.- nella M______ SA e che tali investimenti non sono mai stati rimborsati, nemmeno in parte.

Il primo giudice ha nel seguito stabilito che M______ C______ eAO1sono corresponsabili del danno subito dalle attrici e che in virtù degli art. 41 e 50 CO queste ultime possono pertanto avanzare la loro richiesta risarcitoria complessiva nei confronti del convenuto quale debitore solidale. Quanto ai presupposti della responsabilità di cui all’art. 41 CO, il Pretore ha rilevato che nel caso concreto sono adempiuti quelli dell’esistenza di un atto illecito, della colpa e del nesso di causalità adeguata, ma non quello del danno e della sua quantificazione, specificando che esso non corrisponde alla perdita totale del capitale investito, essendo emerso in sede penale che non tutto il denaro raccolto e poi non restituito agli investitori era andato perso a seguito dell’agire illecito del convenuto e di M______ C______. E meglio, sul tema, il primo giudice ha evidenziato, con riferimento agli investimenti globalmente effettuati dai vari danneggiati nella M______ SA, che solo una parte di tale denaro (in percentuali variabili dal 49.12% al 100% a dipendenza del periodo considerato e della natura dell’investimento) era stato utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli previsti, mentre in una certa misura esso era stato impiegato correttamente ed era andato perduto per altri motivi, ad esempio a causa della congiuntura negativa e dell’incapacità imprenditoriale di M______ C______ (cfr. il rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero Pubblico - EFIN - versato agli atti quale doc. H unicamente in estratto, p. 7-12/30, e la sentenza della CARP di cui al doc. 5, p. 9 seg.). Sennonché le attrici non avevano debitamente allegato né dimostrato (malgrado le contestazioni del convenuto), con riferimento ai propri specifici investimenti, quali importi da loro versati fossero stati utilizzati per scopi estranei e dunque in modo illecito, non potendo bastare la percentuale mediana indicata nelle p. 7 seg. del doc. H (riferita alla totalità degli importi conferiti dagli investitori). I risultati precisi per ogni singolo investimento erano piuttosto contenuti negli allegati al rapporto EFIN (cfr. doc. H e doc. 5, p. 9 seg.), che le attrici non hanno né menzionato né prodotto, malgrado ciò fosse stato possibile usando la dovuta diligenza. Il Pretore ha pertanto escluso di poter applicare l’art. 42 cpv. 2 CO e stabilire il danno secondo il suo prudente criterio, respingendo la relativa richiesta di risarcimento delle attrici a causa dell’insufficiente dimostrazione del suo ammontare. Il primo giudice ha per contro accolto la loro richiesta tendente alla rifusione delle spese legali di patrocinio sostenute nell’ambito del procedimento penale a carico del convenuto (di CHF 16'966.70 oltre interessi,

v. doc. G), ritenendo tale pretesa dimostrata. Ha conseguentemente accolto la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al summenzionato PE limitatamente a tale ammontare, così come quella di rimborso delle spese esecutive di CHF 203.30.

6.In questa sede resta in discussione unicamente la pretesa di risarcimento danni riferita al capitale investito.

Con il loro gravame, le appellanti esordiscono con un breve riassunto dei fatti che non contiene alcuna censura al giudizio di primo grado e può tuttalpiù valere quale premessa. Inoltre, le loro argomentazioni relativamente all’ammontare delle somme investite sono ininfluenti ai fini del giudizio, giacché il Pretore lo ha già confermato.

Nel seguito, le insorgenti concentrano le loro argomentazioni sugli importi di CHF 100'000.- ed EUR 140'000.- + EUR 140'000.- e sulla dimostrazione del loro utilizzo illecito, senza più menzionare quello di EUR 120'000.- (che compare unicamente nell’introduzione riferita al contenuto della petizione e nelpetitum, e non verrà pertanto preso in considerazione in questa sede). Così facendo, esse omettono tuttavia di confrontarsi con il rimprovero pretorile di non avere debitamente allegato in prima sede, ancor prima che dimostrato e malgrado le contestazioni della controparte, il loro danno, ovvero l’ammontare dei loro averi utilizzati per scopi estranei a quelli pattuiti (cfr. decisione impugnata, p. 7, par. 2). L’esame del gravame potrebbe dunque esaurirsi in questi termini a fronte della sua insufficiente motivazione, comportando già solo la carente allegazione la reiezione della loro pretesa e non potendo tale lacuna essere sopperita dagli eventuali riscontri istruttori, ritenuto che oggetto di prova possono essere solo i fatti ritualmente allegati (STF 4A_595/2021 del 5 maggio 2022 consid. 7.3.2; 4A_209/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 7.2.2.1).

Comunque sia, anche volendo esaminare le argomentazioni delle appellanti relative alle prove agli atti, l’appello non sarebbe destinato a miglior sorte, per i motivi che seguiranno.

7.Innanzitutto, le appellanti non contestano di avere l’onere di dimostrare, onde accertare il danno patito, quali importi da loro affidati a M______ C______ eAO1siano stati utilizzati per scopi estranei a quelli pattuiti (ovvero costituiscano il reato di appropriazione indebita accertato in sede penale), né che una parte del denaro raccolto da questi ultimi è andato perduto per motivi diversi (congiuntura, incapacità imprenditoriale) non riconducibili a un atto illecito ex art. 41 CO, e nemmeno approfondiscono o forniscono riscontri istruttori relativamente a quest’ultimo aspetto, sicché la loro generica e acritica affermazione secondo cui “è stato grazie alla mala gestione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, che si era innescato il "buco tappa buco" e tutte le società riconducibili agli imputati sono fallite e di conseguenza l'intero investimento operato dalle attrici deve essere considerato posta di danno” (appello, p. 6) costituisce una tesi del tutto soggettiva e irricevibile per carenza di motivazione.

Esse sostengono altresì che “Sia la Decisione penale (cfr. doc. C) che l'estratto del rapporto EFIN, contenevano tutti gli elementi per quantificare correttamente quanto degli averi delle attrici, in quale misura, sono conferiti per scopi diversi da quelli concordati” (appello, p. 5) come pure che a loro modo di vedere agli atti vi sarebbe “la prova che gli investimenti operati dalle attrici sono convogliati per scopi estranei a investimenti immobiliari, da ciò ne deriva che la posta di danno patito dalle stesse sia almeno pari alla somma investita” (appello, p. 7), mentre in un diverso passaggio dell’impugnativa (p. 5) affermano che il Pretore avrebbe dovuto riscontrare che “almeno una buona parte dell'investimento delle attrici è stato utilizzato per scopi estranei all'investimento”.

Ad ogni modo, le appellanti non si confrontano con il rilievo pretorile secondo cui l’estratto del rapporto EFIN di cui al doc. H attesta un uso illecito solo parziale del denaro raccolto e solo in termini generici, riferendosi globalmente a tutti gli investimenti nel loro complesso, né indicano quali informazioni specifiche utili per il presente giudizio vi si potrebbero derivare.

Quanto alla sentenza penale di cui al doc. C, le appellanti si limitano a esporre in maniera parziale alcuni passaggi della medesima contenuti alle p. 6-7 e 83, i quali non dimostrano che tutti gli averi da loro investiti siano stati utilizzati in maniera illecita, né quanti di essi.

In particolare, l’estratto dell’interrogatorio di M______ C______ contenuto alla p. 83 è riprodotto nel gravame senza fornire alcun contesto o spiegazione, non è riferito specificamente ai loro investimenti (bensì a somme versate da più investitori, addirittura nell’ordine di CHF 5'000'000.- ed EUR 10'000'000.-) e non ne dettaglia le sorti, ritenuto oltretutto che la stessa Corte penale ha in quel frangente unicamente precisato globalmente che “la politica adottata è stata quella di continuare con la raccolta di denaro pur sapendo che parte del raccolto sarebbe stato destinato ad altro, nel senso non in investimenti immobiliari”.

Per quanto riguarda invece le citazioni dalle p. 6-7 del doc. C, esse non costituiscono accertamenti della Corte bensì estratti di uno dei due atti di accusa fondanti il procedimento (il n. 195/2021), esposti come usuale nella parte introduttiva della sentenza e contenenti il descrittivo cronologico delle somme affidate dai vari investitori agli imputati (fra cui gli importi di EUR 140'000.- + EUR 100'000.- + EUR 140'000.- qui in esame) nonché l’entità dell’appropriazione indebita loro contestata. Le appellanti omettono oltretutto di citarli per intero e di menzionare che il suddetto atto di accusa indicava il primo importo di EUR 140'000.- versato daAP1unitamente a somme provenienti da altri investitori per complessivi EUR 6'605'578.69, di cui (imprecisati) EUR 3'240'838.95 convogliati in scopi estranei (p. 6, pto. 1.1), e il secondo importo di EUR 140'000.- quale parte di una somma più ampia di EUR 7'620'000.-, di cui EUR 6'836'897.93 investiti in scopi estranei, ancora una volta senza operare distinzioni fra i vari investimenti (p. 7, pto. 1.6).

Invero, solo per quanto riguarda l’importo di EUR 100'000.- investito daAP2, viene indicato a p. 7 del doc. C (pto. 1.3) che esso è stato “interamente” convogliato in scopi estranei a investimenti immobiliari (questione che le appellanti neppure approfondiscono). Trattasi ciononostante, come già detto, di un mero passaggio dell’atto di accusa n. 195/2021. Le appellanti neppure pretendono che esso sia stato successivamente vagliato dalla Corte penale. Quest’ultima in effetti, come peraltro già osservato dalla CARP al consid. 1.2, p. 8 della propria decisione 20 luglio 2023 (doc. 5), si è limitata a costatare, in termini generali e sulla base delle ammissioni degli imputati, che una parte del denaro complessivamente investito era stato utilizzato per scopi illeciti, che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita ripetuta (perAO1nella forma della complicità) erano adempiuti e che la somma indebitamente impiegata (“denunciata”) ammontava a complessivi EUR 25'130'905.80 (v. doc. C, p. 94-96 e p. 142-144), riprendendo apoditticamente gli importi indicati nell’atto di accusa (EUR 23'930'992.69 + EUR 1'190'913.11 + EUR 9'000.-, cfr. doc. C, p. 6 e p. 24), senza però confrontarsi in maniera specifica con tali dati e con il rapporto EFIN e senza svolgere alcun accertamento particolare relativo alla destinazione del denaro versato da ciascun danneggiato. Ne deriva che, in assenza di sufficienti approfondimenti o ulteriori riscontri, dalla sentenza penale non si può derivare la dimostrazione della pretesa risarcitoria, ricordato che la stessa neppure vincola il giudice civile nell’ambito della determinazione del danno (art. 53 cpv. 2 CO).

8.Infine, le appellanti contestano il rimprovero pretorile di non aver adempiuto correttamente l’onere probatorio avendo prodotto l’estratto del rapporto EFIN, rilevando che “Purtroppo in tale rapporto, come nello stesso indicato, gli allegati illustrano unicamente come sono stati spesi per altri scopi illeciti i soldi raccolti dagli imputati attraverso la sottoscrizione delle obbligazioni come risultano dagli estratti patrimoniali di cui ai doc. B e O, agli atti” (appello, p. 7). Trattasi nondimeno di un’argomentazione di difficile comprensione e priva di debite spiegazioni, puntuali riferimenti o riscontri oggettivi, che non si confronta e non permette di sovvertire l’assunto pretorile (fondato sullo stesso doc. H e sul doc. 5, p. 9 seg.) secondo cui gli allegati a tale rapporto avrebbero potuto fornire maggiori dettagli riguardo alle movimentazioni dei singoli investimenti. Essa è in ogni caso inconferente nella misura in cui non smentisce l’accertamento del primo giudice relativo all’insufficiente dimostrazione della pretesa, tenuto conto oltretutto che le appellanti non censurano la mancata applicabilità dell’art. 42 cpv. 2 CO né sostanziano l’opportunità di un alleggerimento dell’onere probatorio a loro carico ai sensi dell’art. 8 CC.

9.Tenuto conto di tutti questi motivi si deve concludere che, laddove non integralmente irricevibile per carente motivazione, l’appello è comunque da respingere in quanto manifestamente infondato, motivo per cui non è stato intimato alla controparte per osservazioni (art. 312 cpv. 1 ultima frase CPC).

10.Le spese processuali di seconda sede seguono la soccombenza delle appellanti, sono poste a loro carico in ragione di 1/2 ciascuna (art. 106 cpv. 3 CPC) e sono fissate, tenuto conto del valore litigioso, in CHF 12'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili, dal momento che la parte appellata non ha dovuto presentare osservazioni.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1.L’appello 13 maggio 2025 diAP1eAP2è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.Le spese processuali della procedura d’appello, già anticipate, di CHF 12’000.-, rimangono a carico diAP1eAP2in ragione di 1/2 ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

3.Notificazione:

-avv.PA1,I______ SA,Via A______ S______ _

,R______ G______;

-avv.PA2,V_____ A______ V______ _,C______.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a CHF 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2025.46

Lugano

8 luglio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Grisanti e Bellotti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.85 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 giugno 2023 da

AP1,V______

AP2,V______

contro

AO1,P______

con cui le attrici hanno chiestola condanna del convenutoal pagamento di EUR 100'000.- (importo poi convertito in CHF 100'000.- in sede di replica) + EUR 140'000.- + EUR 140'000.- + EUR 120'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni per il pregiudizio patrimoniale sofferto e di CHF 16'966.70 oltre interessi quale risarcimento per spese legali sostenute nell’ambito del procedimento penale avverso il convenuto, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione da quest’ultimo interposta al PE n. _______ dell’UE di L______ e il rimborso delle spese di esecuzione di CHF 203.30;

domande avversate dal convenuto e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 28 marzo 2025 limitatamente a CHF16'966.70 oltre interessi e a CHF 203.30;

appellanti le attricicon atto di appello del 13 maggio 2025, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la loro petizione e ripartire diversamente le spese giudiziarie di prima sede, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

mentre al convenuto non sono state richieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.Con decisione 8 aprile 2022 (inc. 72.2021.209 / inc. 72.2022.41) la Corte delle assise criminali di L______ ha ritenuto M______ C______ autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita (segnatamente per avere impiegato per scopi estranei ingenti somme a lui affidate da una serie di investitori, fra cuiAP1eAP2) e altri reati, nonché ha dichiarato AO1 colpevole di complicità in ripetuta appropriazione indebita per avere intenzionalmente aiutato M______ C______ a impiegare indebitamente tali somme, e ha rinviato gli accusatori privati al foro civile (doc. C, p. 142-143). La successiva sentenza 20 luglio 2023 della Corte di appello e di revisione penale (CARP, inc. 17.2022.188+190+211 e inc. 17.2023.185+186+206), emessa a seguito dell’appello di alcuni accusatori privati, non ha modificato tale esito (cfr. doc. 5).

B.In particolare, per quanto qui d’interesse, risulta dall’atto di accusa ripreso alle p. 4-7 del doc. C che ai due imputati è stato contestato di avere raccolto da AP1 EUR 140'000.- in data 5 marzo 2014 ed EUR 140'000.- in data 29 settembre 2015, e da AP2 EUR 100'000.- in data 16 settembre 2014, destinati a investimenti in progetti immobiliari, e meglio mediante sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società lussemburghese M______ SA, e che una parte di tali somme era stata tuttavia convogliata in scopi estranei a quelli stabiliti, e segnatamente era stata utilizzata per coprire spese varie e perdite correlate a tali investimenti (rivelatisi deficitari) e ripagare gli investitori che pretendevano il rimborso di prestiti obbligazionari precedentemente emessi. Invero, l’estratto doc. B quantifica in CHF (e non EUR) 100'000.- la somma investita daAP2, mentre il doc. O indica cheAP1aveva investito nella M______ SA ulteriori EUR 120'000.- oltre alle somme già citate.

C.Con precetto esecutivo (PE) n. _______ emesso in data 16 novembre 2022 dall’UE di Lugano,AP1eAP2hanno escussoAO1per l’importo complessivo di CHF489'000.- oltre interessi a titolo di “risarcimento danni” e di CHF 8'483.35 + CHF 8'483.35 oltre interessi a titolo di “nota d’onorario e spese”, cui l’escusso ha interposto opposizione (doc. D).

D.Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 21 dicembre 2022, esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire il 21 marzo 2023 (inc. CM.2022.654), con petizione 12 giugno 2023AP1eAP2hanno convenutoAO1innanzi alla Preturadel Distretto di Lugano (sezione 2),invocando la sua responsabilità per atto illecito accanto a quella di M______ C______ (ai sensi degli art. 41 e 50 CO) e postulando pertanto la sua condanna al pagamento di EUR100'000.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2014, EUR 140'000.- oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2014, EUR 140'000.- oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2015 ed EUR 120'000.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2017, a titolo di risarcimento danni per il pregiudizio patrimoniale sofferto (perdita totale del patrimonio investito), come pure di CHF 16'966.70 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2022 quale risarcimento danni per spese legali sostenute nel procedimento penale a carico del convenuto, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. _______ dell’UE di L______ e il rimborso delle spese esecutive di CHF 203.30.

E.Con risposta 14 settembre 2023 il convenuto si è opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando in particolare una sua responsabilità per atto illecito ed eccependo la mancata correlazione fra la sua condotta e le perdite subite dalle attrici a causa degli investimenti - altamente speculativi - effettuati (dovute piuttosto alla loro carente diligenza e alla crisi nel settore immobiliare), nonché l’insufficiente motivazione, quantificazione e dimostrazione degli importi da loro investiti e dell’ammontare di quelli utilizzati per scopi estranei.

F.Con replica 27 novembre 2023 le attrici si sono riconfermate nelle loro tesi formulando però richiesta di mutazione dell’azione, nel senso che hanno chiesto di modificare la pretesa azionata di EUR 100'000.- oltre interessi in CHF 100'000.- oltre interessi.

G.Con duplica 16 gennaio 2024 il convenuto ha contestato tale mutazione dell’azione e si è riconfermato nella propria posizione.

H.Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte 10 febbraio 2025 delle attrici e 25 febbraio 2025 del convenuto, con decisione 28 marzo 2025 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione limitatamente a CHF 16'966.70 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2022 a titolo di rifusione delle spese legali e a CHF 203.30 per spese esecutive, rigettando in via definitiva l’opposizione del convenuto al PE n._______per l’importo di CHF 16'966.70 oltre interessi.La tassa di giustizia, di complessivi CHF 8'100.–, oltre alle spese relative alla procedura di conciliazione, di CHF 1'800.-, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

I.Con appello 13 maggio 2025 le attrici si sono aggravate contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la loro petizione, con richiesta che “La tassa di giustizia, di complessivi CHF 8'100.--, oltre alle spese relative alla procedura di conciliazione, di CHF 8'100.00 da anticipare come di rito” siano poste “a carico delle parti in ragione di 1/3 a carico delle attrici e 3/4 a carico del convenuto” e che il convenuto sia condannato al pagamento in loro favore di un importo imprecisato a titolo di ripetibili. Il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado. Invece, nelle motivazioni dell’appello esse hanno rilevato che il Pretore avrebbe dovuto “accogliere la petizione di richiesta di risarcimento del danno almeno nella misura di CHF 100'000.00 per l'investimento della sig.ra AP2 ed € 140.000,00 oltre € 140.000,00 per la sig.ra AP1” (ovvero senza menzionare la somma di EUR 120'000.-), e dunque attribuire almeno 3/4 della soccombenza al convenuto.

J.L’appello non è stato notificato al convenuto per una risposta.

E considerato

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. Siccome la procedura pretorile era già pendente in tale data, essa è stata retta dal diritto previgente sino alla sua conclusione (art. 404 cpv. 1 CPC).

La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a seguito della relativa decisione 28 marzo 2025, ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata, essendo quantificabile, in base alpetitumcontenuto nell’appello, in CHF 100'000.- + EUR 400'000.-.

3.I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

Nel caso concreto l’appello 13 maggio 2025 contro la decisione 28 marzo 2025 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 145 cpv. 1 lett. a CPC).

4.Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

5.Con l’impugnata decisione il Pretore, dopo aver accertato la propria competenza, ha dapprima evidenziato l’ammissibilità della richiesta di mutazione dell’azione (da EUR 100'000.- a CHF 100'000.-) formulata dalle attrici con l’allegato di replica come pure, sulla base delle prove agli atti, chenel corso del 2014/2015AP2aveva effettivamente investito CHF 100'000.- eAP1EUR 140'000.- + EUR 140'000.- + EUR 120'000.- nella M______ SA e che tali investimenti non sono mai stati rimborsati, nemmeno in parte.

Il primo giudice ha nel seguito stabilito che M______ C______ eAO1sono corresponsabili del danno subito dalle attrici e che in virtù degli art. 41 e 50 CO queste ultime possono pertanto avanzare la loro richiesta risarcitoria complessiva nei confronti del convenuto quale debitore solidale. Quanto ai presupposti della responsabilità di cui all’art. 41 CO, il Pretore ha rilevato che nel caso concreto sono adempiuti quelli dell’esistenza di un atto illecito, della colpa e del nesso di causalità adeguata, ma non quello del danno e della sua quantificazione, specificando che esso non corrisponde alla perdita totale del capitale investito, essendo emerso in sede penale che non tutto il denaro raccolto e poi non restituito agli investitori era andato perso a seguito dell’agire illecito del convenuto e di M______ C______. E meglio, sul tema, il primo giudice ha evidenziato, con riferimento agli investimenti globalmente effettuati dai vari danneggiati nella M______ SA, che solo una parte di tale denaro (in percentuali variabili dal 49.12% al 100% a dipendenza del periodo considerato e della natura dell’investimento) era stato utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli previsti, mentre in una certa misura esso era stato impiegato correttamente ed era andato perduto per altri motivi, ad esempio a causa della congiuntura negativa e dell’incapacità imprenditoriale di M______ C______ (cfr. il rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero Pubblico - EFIN - versato agli atti quale doc. H unicamente in estratto, p. 7-12/30, e la sentenza della CARP di cui al doc. 5, p. 9 seg.). Sennonché le attrici non avevano debitamente allegato né dimostrato (malgrado le contestazioni del convenuto), con riferimento ai propri specifici investimenti, quali importi da loro versati fossero stati utilizzati per scopi estranei e dunque in modo illecito, non potendo bastare la percentuale mediana indicata nelle p. 7 seg. del doc. H (riferita alla totalità degli importi conferiti dagli investitori). I risultati precisi per ogni singolo investimento erano piuttosto contenuti negli allegati al rapporto EFIN (cfr. doc. H e doc. 5, p. 9 seg.), che le attrici non hanno né menzionato né prodotto, malgrado ciò fosse stato possibile usando la dovuta diligenza. Il Pretore ha pertanto escluso di poter applicare l’art. 42 cpv. 2 CO e stabilire il danno secondo il suo prudente criterio, respingendo la relativa richiesta di risarcimento delle attrici a causa dell’insufficiente dimostrazione del suo ammontare. Il primo giudice ha per contro accolto la loro richiesta tendente alla rifusione delle spese legali di patrocinio sostenute nell’ambito del procedimento penale a carico del convenuto (di CHF 16'966.70 oltre interessi,

v. doc. G), ritenendo tale pretesa dimostrata. Ha conseguentemente accolto la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al summenzionato PE limitatamente a tale ammontare, così come quella di rimborso delle spese esecutive di CHF 203.30.

6.In questa sede resta in discussione unicamente la pretesa di risarcimento danni riferita al capitale investito.

Con il loro gravame, le appellanti esordiscono con un breve riassunto dei fatti che non contiene alcuna censura al giudizio di primo grado e può tuttalpiù valere quale premessa. Inoltre, le loro argomentazioni relativamente all’ammontare delle somme investite sono ininfluenti ai fini del giudizio, giacché il Pretore lo ha già confermato.

Nel seguito, le insorgenti concentrano le loro argomentazioni sugli importi di CHF 100'000.- ed EUR 140'000.- + EUR 140'000.- e sulla dimostrazione del loro utilizzo illecito, senza più menzionare quello di EUR 120'000.- (che compare unicamente nell’introduzione riferita al contenuto della petizione e nelpetitum, e non verrà pertanto preso in considerazione in questa sede). Così facendo, esse omettono tuttavia di confrontarsi con il rimprovero pretorile di non avere debitamente allegato in prima sede, ancor prima che dimostrato e malgrado le contestazioni della controparte, il loro danno, ovvero l’ammontare dei loro averi utilizzati per scopi estranei a quelli pattuiti (cfr. decisione impugnata, p. 7, par. 2). L’esame del gravame potrebbe dunque esaurirsi in questi termini a fronte della sua insufficiente motivazione, comportando già solo la carente allegazione la reiezione della loro pretesa e non potendo tale lacuna essere sopperita dagli eventuali riscontri istruttori, ritenuto che oggetto di prova possono essere solo i fatti ritualmente allegati (STF 4A_595/2021 del 5 maggio 2022 consid. 7.3.2; 4A_209/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 7.2.2.1).

Comunque sia, anche volendo esaminare le argomentazioni delle appellanti relative alle prove agli atti, l’appello non sarebbe destinato a miglior sorte, per i motivi che seguiranno.

7.Innanzitutto, le appellanti non contestano di avere l’onere di dimostrare, onde accertare il danno patito, quali importi da loro affidati a M______ C______ eAO1siano stati utilizzati per scopi estranei a quelli pattuiti (ovvero costituiscano il reato di appropriazione indebita accertato in sede penale), né che una parte del denaro raccolto da questi ultimi è andato perduto per motivi diversi (congiuntura, incapacità imprenditoriale) non riconducibili a un atto illecito ex art. 41 CO, e nemmeno approfondiscono o forniscono riscontri istruttori relativamente a quest’ultimo aspetto, sicché la loro generica e acritica affermazione secondo cui “è stato grazie alla mala gestione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, che si era innescato il "buco tappa buco" e tutte le società riconducibili agli imputati sono fallite e di conseguenza l'intero investimento operato dalle attrici deve essere considerato posta di danno” (appello, p. 6) costituisce una tesi del tutto soggettiva e irricevibile per carenza di motivazione.

Esse sostengono altresì che “Sia la Decisione penale (cfr. doc. C) che l'estratto del rapporto EFIN, contenevano tutti gli elementi per quantificare correttamente quanto degli averi delle attrici, in quale misura, sono conferiti per scopi diversi da quelli concordati” (appello, p. 5) come pure che a loro modo di vedere agli atti vi sarebbe “la prova che gli investimenti operati dalle attrici sono convogliati per scopi estranei a investimenti immobiliari, da ciò ne deriva che la posta di danno patito dalle stesse sia almeno pari alla somma investita” (appello, p. 7), mentre in un diverso passaggio dell’impugnativa (p. 5) affermano che il Pretore avrebbe dovuto riscontrare che “almeno una buona parte dell'investimento delle attrici è stato utilizzato per scopi estranei all'investimento”.

Ad ogni modo, le appellanti non si confrontano con il rilievo pretorile secondo cui l’estratto del rapporto EFIN di cui al doc. H attesta un uso illecito solo parziale del denaro raccolto e solo in termini generici, riferendosi globalmente a tutti gli investimenti nel loro complesso, né indicano quali informazioni specifiche utili per il presente giudizio vi si potrebbero derivare.

Quanto alla sentenza penale di cui al doc. C, le appellanti si limitano a esporre in maniera parziale alcuni passaggi della medesima contenuti alle p. 6-7 e 83, i quali non dimostrano che tutti gli averi da loro investiti siano stati utilizzati in maniera illecita, né quanti di essi.

In particolare, l’estratto dell’interrogatorio di M______ C______ contenuto alla p. 83 è riprodotto nel gravame senza fornire alcun contesto o spiegazione, non è riferito specificamente ai loro investimenti (bensì a somme versate da più investitori, addirittura nell’ordine di CHF 5'000'000.- ed EUR 10'000'000.-) e non ne dettaglia le sorti, ritenuto oltretutto che la stessa Corte penale ha in quel frangente unicamente precisato globalmente che “la politica adottata è stata quella di continuare con la raccolta di denaro pur sapendo che parte del raccolto sarebbe stato destinato ad altro, nel senso non in investimenti immobiliari”.

Per quanto riguarda invece le citazioni dalle p. 6-7 del doc. C, esse non costituiscono accertamenti della Corte bensì estratti di uno dei due atti di accusa fondanti il procedimento (il n. 195/2021), esposti come usuale nella parte introduttiva della sentenza e contenenti il descrittivo cronologico delle somme affidate dai vari investitori agli imputati (fra cui gli importi di EUR 140'000.- + EUR 100'000.- + EUR 140'000.- qui in esame) nonché l’entità dell’appropriazione indebita loro contestata. Le appellanti omettono oltretutto di citarli per intero e di menzionare che il suddetto atto di accusa indicava il primo importo di EUR 140'000.- versato daAP1unitamente a somme provenienti da altri investitori per complessivi EUR 6'605'578.69, di cui (imprecisati) EUR 3'240'838.95 convogliati in scopi estranei (p. 6, pto. 1.1), e il secondo importo di EUR 140'000.- quale parte di una somma più ampia di EUR 7'620'000.-, di cui EUR 6'836'897.93 investiti in scopi estranei, ancora una volta senza operare distinzioni fra i vari investimenti (p. 7, pto. 1.6).

Invero, solo per quanto riguarda l’importo di EUR 100'000.- investito daAP2, viene indicato a p. 7 del doc. C (pto. 1.3) che esso è stato “interamente” convogliato in scopi estranei a investimenti immobiliari (questione che le appellanti neppure approfondiscono). Trattasi ciononostante, come già detto, di un mero passaggio dell’atto di accusa n. 195/2021. Le appellanti neppure pretendono che esso sia stato successivamente vagliato dalla Corte penale. Quest’ultima in effetti, come peraltro già osservato dalla CARP al consid. 1.2, p. 8 della propria decisione 20 luglio 2023 (doc. 5), si è limitata a costatare, in termini generali e sulla base delle ammissioni degli imputati, che una parte del denaro complessivamente investito era stato utilizzato per scopi illeciti, che i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita ripetuta (perAO1nella forma della complicità) erano adempiuti e che la somma indebitamente impiegata (“denunciata”) ammontava a complessivi EUR 25'130'905.80 (v. doc. C, p. 94-96 e p. 142-144), riprendendo apoditticamente gli importi indicati nell’atto di accusa (EUR 23'930'992.69 + EUR 1'190'913.11 + EUR 9'000.-, cfr. doc. C, p. 6 e p. 24), senza però confrontarsi in maniera specifica con tali dati e con il rapporto EFIN e senza svolgere alcun accertamento particolare relativo alla destinazione del denaro versato da ciascun danneggiato. Ne deriva che, in assenza di sufficienti approfondimenti o ulteriori riscontri, dalla sentenza penale non si può derivare la dimostrazione della pretesa risarcitoria, ricordato che la stessa neppure vincola il giudice civile nell’ambito della determinazione del danno (art. 53 cpv. 2 CO).

8.Infine, le appellanti contestano il rimprovero pretorile di non aver adempiuto correttamente l’onere probatorio avendo prodotto l’estratto del rapporto EFIN, rilevando che “Purtroppo in tale rapporto, come nello stesso indicato, gli allegati illustrano unicamente come sono stati spesi per altri scopi illeciti i soldi raccolti dagli imputati attraverso la sottoscrizione delle obbligazioni come risultano dagli estratti patrimoniali di cui ai doc. B e O, agli atti” (appello, p. 7). Trattasi nondimeno di un’argomentazione di difficile comprensione e priva di debite spiegazioni, puntuali riferimenti o riscontri oggettivi, che non si confronta e non permette di sovvertire l’assunto pretorile (fondato sullo stesso doc. H e sul doc. 5, p. 9 seg.) secondo cui gli allegati a tale rapporto avrebbero potuto fornire maggiori dettagli riguardo alle movimentazioni dei singoli investimenti. Essa è in ogni caso inconferente nella misura in cui non smentisce l’accertamento del primo giudice relativo all’insufficiente dimostrazione della pretesa, tenuto conto oltretutto che le appellanti non censurano la mancata applicabilità dell’art. 42 cpv. 2 CO né sostanziano l’opportunità di un alleggerimento dell’onere probatorio a loro carico ai sensi dell’art. 8 CC.

9.Tenuto conto di tutti questi motivi si deve concludere che, laddove non integralmente irricevibile per carente motivazione, l’appello è comunque da respingere in quanto manifestamente infondato, motivo per cui non è stato intimato alla controparte per osservazioni (art. 312 cpv. 1 ultima frase CPC).

10.Le spese processuali di seconda sede seguono la soccombenza delle appellanti, sono poste a loro carico in ragione di 1/2 ciascuna (art. 106 cpv. 3 CPC) e sono fissate, tenuto conto del valore litigioso, in CHF 12'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano ripetibili, dal momento che la parte appellata non ha dovuto presentare osservazioni.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1.L’appello 13 maggio 2025 diAP1eAP2è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.Le spese processuali della procedura d’appello, già anticipate, di CHF 12’000.-, rimangono a carico diAP1eAP2in ragione di 1/2 ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

3.Notificazione:

-avv.PA1,I______ SA,Via A______ S______ _

,R______ G______;

-avv.PA2,V_____ A______ V______ _,C______.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a CHF 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).