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12.2025.4

Appalto, progettazione e ammodernamento di un albergo; esigibilità della mercede; consegna dell'opera, recesso dal contratto, diritti di garanzia

Ticino · · Italiano TI
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Sachverhalt

accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

5.Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione sollevata dalla convenuta relativa alla carente legittimazione attiva dell’attrice, giacché quest’ultima è vincolata nei rapporti esterni con la convenuta dall’offerta presentata dalla sua succursale (che non ha personalità giuridica propria e difetta della capacità di essere parte e della capacità processuale). Il primo giudice ha parimenti respinto l’eccezione della carente rappresentanza in giudizio dell’attrice, osservando che la procura in favore del suo patrocinatore è stata validamente conferita in sua rappresentanza dalla succursale di C______ per il tramite del procuratore di quest’ultima Ma______ Ma______ (avente la facoltà di rappresentarla in giudizio), e che il procuratore generale A______ C______ in occasione del suo interrogatorio si è fatto assistere dal suddetto patrocinatore, ratificando il mandato per atti concludenti.

Nel seguito, il Pretore ha qualificato il contratto quale appalto volto essenzialmente alla progettazione del rinnovo e dell’ammodernamento dell’Hotel E______ e ha esposto dottrina e giurisprudenza in particolare relative all’inesecuzione contrattuale dell’appaltatrice e alla sua mora, al recesso dal contratto da parte della committente, alla consegna dell’opera e alla garanzia per difetti (art. 97, 107-109, 366, 367 seg. e 377 CO).

ll primo giudice ha poi osservato che laAO1nell’ambito della sua attività si era interfacciata, per la trasmissione di informazioni, dei piani e di altri documenti e a dipendenza delle circostanze, con i rappresentanti dellaAP1(R______ D______ D______ e avv. P______ R______ M______) e/o con G______ D______, che pur non essendo un suo azionista non poteva essere qualificato come semplice intermediario bensì agiva per conto e nell’interesse della medesima, sicché le comunicazioni e gli invii a lui trasmessi le sono opponibili(contrariamente a quanto da lei preteso in causa).

Relativamente all’eccezione di inesecuzione e all’asserita mancata consegna dell’opera, il Pretore ha accertato, sulla base delle testimonianze di G______ D______,E______ R______ (A______ S.r.l.),M______ B______(E______ Y______, J______ L______ (responsabile di “A______ A______”) e T______ S______ (S______ G______)e di documenti, che l’attrice aveva sottoposto alla controparte dei piani (in particolare quelli con la dicitura “work in progress”, cfr. doc. K) ed esposto i progetti in occasione di vari sopralluoghi nel corso dell’estate 2020, come pure che le aveva trasmesso le “tavole dei piani” (doc. R), le planimetrie del progetto (doc. M), la stima economica (doc. L e N) e i piani aggiornati (doc. Q) - ciò che risulta conforme alle prestazioni di cui al punto 2A del contratto

- inviando poi la seconda richiesta di acconto, la fattura finale a saldo (in data 15 gennaio 2021, doc. G) e un successivo sollecito il 23 febbraio 2021 (doc. T), manifestando così di ritenere che l’opera fosse stata consegnata. La convenuta è rimasta in principio silente, reagendo unicamente nel marzo 2021, lamentando l’inutilizzabilità e inattuabilità del lavoro svolto e asserendo poi in sede di interrogatorio di avere già in precedenza manifestato perplessità sui piani doc. K e sulla stima doc. N. Pertanto, secondo gli accertamenti pretorili si deve ritenere che l’opera sia stata consegnata e che la convenuta abbia optato di agire in applicazione delle normative sulla garanzia per difetti (art. 368 cpv. 1 CO) e non di quelle relative all’inesecuzione, in ogni caso non dimostrata. Sennonché tali diritti sono perenti ex art. 367 CO, essendo la notifica dei difetti avvenuta tardivamente solo in data 1° marzo 2021 (doc. T) e non essendo dimostrata l’esistenza di precedenti valide segnalazioni. Il Pretore ha altresì evidenziato che laAP1neppure ha dimostrato l’esercizio del diritto di cui all’art. 366 cpv. 2 CO e un’anticipata disdetta del contratto, né l’inservibilità dell’opera o l’esistenza di un difetto a tal punto grave da giustificarne la ricusa ex art. 368 cpv. 1 CO (non evincibile dalla testimonianza dell’arch. T______ S______, peraltro da valutare con prudenza, e mancando una perizia al riguardo). Non potendosi confermare le sue tesi e il suo diritto alla restituzione dell’acconto versato, il primo giudice ha pertanto accolto la petizione e respinto l’azione riconvenzionale.

6.Con il gravame, l’appellante espone innanzitutto un riassunto dei fatti con alcune modifiche/aggiunte rispetto all’esposizione effettuata dal giudice di prime cure. Nella misura in cui non indica se e in che modo debba influire sul giudizio impugnato, tale introduzione non assurge a valida censura ma piuttosto quale premessa delle argomentazioni successivamente sviluppate.

In questa sede, l’appellante non muove contestazioni relativamente alla legittimazione attiva e alla rappresentanza della controparte, o alla qualifica del contratto, né sostiene di aver validamente proceduto a un recesso contrattuale ex art. 377 CO, a una messa in mora della controparte ex art. 107 cpv. 1 o 366 cpv. 2 CO o a una notifica dei difetti ex art. 367/370 cpv. 3 CO, e neppure di avere dimostrato l’esistenza di gravi difetti o avanzato i diritti di garanzia di cui all’art. 368 CO. Piuttosto, essa sostiene che la controparte (gravata dell’onere della prova ex art. 8 CC) non avrebbe dimostrato la consegna dell’opera, che in realtà gli atti attesterebbero la sua mancata esecuzione, ultimazione e consegna, che un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta e che essa, quale committente, non aveva dunque alcun obbligo di verifica e di notifica dei difetti. Piuttosto, avendo la controparte omesso di portare a termine il suo incarico, chiesto il saldo della mercede e dunque rifiutato definitivamente di fornire la sua prestazione, con conseguente caduta in mora senza la necessità di fissazione di un termine per l’adempimento (art. 108 cifra 1 CO), l’appellante ritiene di aver correttamente richiesto la ripetizione di quanto già pagato quale acconto ex art. 109 CO (in relazione con l'art. 366 cpv. 1 CO).

6.1L’appellante torna innanzitutto a contestare che G______ D______ potesse essere considerato un suo rappresentante, e che pertanto quanto a lui inviato dallaAO1le sia opponibile (in particolare il doc. Q). E meglio, essa ritiene che l’audizione del teste T______ S______ non basti a dimostrare che G______ D______ abbia discusso dei piani o abbia sottoposto allaAO1delle richieste per suo conto. A suo dire, neppure sarebbero dimostrate la ricerca di investitori terzi per suo conto, o la sua partecipazione a più sopralluoghi. L’appellante rileva altresì che G______ D______ nella sua audizione ha negato la partecipazione alle trattative che hanno condotto all’accordo doc. D e si è definito quale intermediario (ruolo che non di rado comprende peraltro la partecipazione a riunioni o la ricerca di investitori), con la prospettiva di ricevere una commissione in caso di concretizzazione dell'operazione (oltretutto non da lei bensì dal nuovo gestore o da terzi).

6.2Nel seguito l’insorgente, dopo aver riassunto il contenuto dell’incarico di progettazione, degli obiettivi e delle opere da eseguire (definite dai pti. 2A-2C del contratto doc. D), espone i motivi per cui ritiene che l’opera non sia stata realizzata né consegnata. Sul tema, dopo aver ribadito che la consegna dei piani menzionati nel doc. Q non può essere presa in considerazione, rileva che tali piani, come pure quelli allegati alla comunicazione doc. R non sono agli atti e che pertanto non risulterebbero dimostrati né il loro contenuto, né la loro conformità a quanto previsto dal contratto, e dunque neppure l’esecuzione e la consegna dell’opera. Parimenti non sarebbe dimostrata la trasmissione da parte dellaAO1dei documenti di cui al doc. P (non corrispondendo peraltro le date di invio e il peso dei relativifilesalle comunicazioni di cui ai doc. L/M/Q/R e riguardando i pochifileseventualmente combacianti solamente dei piani rudimentali e ipotesi di progetto in divenire). Per l’appellante, gli unici documenti da prendere in considerazione sarebbero pertanto il doc. K (annesso alla comunicazione doc. M) e il doc. 2/N, che tuttavia non sarebbero conformi a quanto pattuito.

Difatti, i piani di cui al doc. K, né completi né definitivi, sarebbero riferiti a uno stadio ancora embrionale del progetto e non costituirebbero i piani edili architettonici previsti dal contratto, oltre a essere un copia-incolla modificato dei piani DWG allestiti dallo St______ G______ riportanti dei cambiamenti eccessivamente onerosi e non fattibili (cfr. l’interrogatorio dell’avv. P______ R______ M______ e l’audizione del teste arch. T______ S______, sulla cui attendibilità non vi sarebbe da dubitare, non avendo egli dall’aprile 2022 più legami con lo studio G______ e con l’appellante medesima). Inoltre, tali piani (trasmessi il 3 agosto 2020) sarebbero stati (inopportunamente) basati sul brand “Ma______” malgrado già a luglio 2020 A______ S.r.l. avesse optato per il brand “A______ A______”. Quanto alla stima economica di cui ai doc. N/2, essa sarebbe stata eccessivamente bassa/ottimistica tenuto conto delle importanti modifiche strutturali e riferite allesuites, e pure sarebbe stata fondata impropriamente sull’ormai superato brand “Au_______”,oltre che su importi senza alcuna base fattuale e in assenza della progettazione contrattualmente prevista (cfr. teste T______ S______). Successivamente, e malgrado la comunicazione del 18 settembre 2020 di cui al doc. S, l’attrice non avrebbe effettuato né trasmesso alcuna rielaborazione di piani in funzione delbrand“M______ A______” né dato conferma che i piani doc. K rispettassero i parametri del suddettobrand(teste G______ D______). Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare il doc. Q, il medesimo teste avrebbe ad ogni modo osservato che esso riguardavade factoi piani di cui al doc. K e la stima dei costi di cui al doc. 2/N, senza sviluppi apprezzabili.

Relativamente alla presunta esposizione dei piani in occasione di uno o più sopralluoghi, l’appellante osserva in primo luogo che la testimonianza di M______ B______ (collaboratore di E______ Y______ non sarebbe concludente, dal momento che tale società aveva unicamente il compito di reperire un gestore per l’albergo e che il teste aveva cessato la sua attività nel giugno 2020 e poteva dunque aver partecipato al massimo ad alcuni sopralluoghi preliminari (neppure presso l’albergo) e visionato tuttalpiù planimetrie a uno stadio di elaborazione “embrionale” (e neppure quelle di cui al doc. K). In secondo luogo, l’insorgente rileva che i testi G______ D______ e J______ L______ hanno menzionato un solo sopralluogo, durante il quale sarebbero stati presentati (unicamente) i piani "work in progress" di cui al doc. K.

Essa sostiene inoltre, sulla base dell’interrogatorio dell’avv.P______ R______ M______ e della testimonianza dell’arch. T______ S______, che la presentazione del progetto agli impiantisti non ha mai avuto né poteva avere avuto luogo, dal momento che a fine 2020 i progettisti degli impianti e le ditte esecutrici dei relativi lavori non erano neppure stati scelti e incaricati.

L’appellante ritiene altresì che se vi è una testimonianza da apprezzare con prudenza, rispettivamente priva di valenza, trattasi di quella diE______ R______, socio e organo di A______ S.r.l., con la quale essa ha un contenzioso giudiziario vertente su pretese connesse con la presente procedura (cfr. doc. II°). Il teste sarebbe dunque interessato all’esito della lite (contrariamente a quanto falsamente dichiarato nella sua audizione), e avrebbe pure reso delle dichiarazioni recanti inesattezze, sviste e contraddizioni (cfr. conclusioni 27 novembre 2023, consid. n. 4, p. 9). L’appellante inoltre rinvia anche al consid. 5 delle suddette conclusioni, relativo alle dichiarazioni rilasciate da A______ C______.

Infine, secondo l’insorgentel’invio delle fatture per il versamento del secondo acconto (doc. F) e del saldo finale (doc. G del 15 gennaio 2021) non attestano la consegna dell’opera, siccome il secondo acconto non era previsto dal contratto e la fattura doc. G non poteva essere considerata un avviso tacito relativo alla consegna/ultimazione dei lavori, trattandosi unicamente di una fattura proforma(ovvero non finale e modificabile in ogni tempo),neppure trasmessa contestualmente all’invio di documentazione né indicante date di consegna/erogazione della prestazione o una descrizione di quanto eseguito e/o consegnato. Essa, a mente dell’appellante, poteva pertanto essere interpretata in vari modi e non imponeva una reazione da parte sua, ritenuto che il saldo era dovuto solo a esaurimento dell’incarico.

Per tutti questi motivi, l’appellante ritiene che non vi sia e non vi fosse alcun motivo per ritenere che l’opera fosse stata ultimata e consegnata, e che la controparte ha espresso al più presto con il doc. G, ma anche e soprattutto con il sollecito del 23 febbraio 2021 (che pure non menziona la consegna dell’opera ma solo l’esistenza di fatture scoperte, cfr. doc. T) la sua intenzione di non portare a termine il proprio incarico. Da qui deriverebbe la presa di posizione dell’appellante del 1° marzo 2021 (doc. T/doc. 5), ove essa avrebbe validamente invocato il recesso dal contratto e non la garanzia per difetti dell’opera, senza mai riconoscere un’avvenuta consegna.

7.Ora, relativamente alla valenza delle dichiarazioni agli atti, e innanzitutto di quelle di T______ S______ (menzionate nella decisione impugnata con riferimento a vari aspetti), il Pretore si è limitato a evidenziare di aver apprezzato con prudenza l’opinione da lui espressa in merito alla qualità delle prestazioni dellaAO1, tenuto conto dei rapporti contrattuali a quel tempo (indiscutibilmente) in essere con laAP1e in assenza di ulteriori riscontri oggettivi. Oltretutto, il tema dei difetti e dei diritti di garanzia e le relative argomentazioni pretorili non sono oggetto di impugnativa e non devono essere pertanto vagliate in questa sede. Per il resto, il Pretore (giustamente) non ha escluso, tantomeno a priori, la valenza probatoria della sua audizione, ma piuttosto ne ha apprezzato il contenuto tenuto conto anche delle altre risultanze istruttorie. Lo stesso deve valere per le ulteriori dichiarazioni agli atti. In particolare, non può essere negato a priori il valore probatorio della testimonianza di E______ R______ a causa di un suo presunto interesse alla lite derivante dalla parallela causa pendente fra la A______ S.r.l. e laAP1(ritenuto che l’appellante neppure spiega se e come essa possa essere influenzata dall’esito della presente controversia) o alla luce delle argomentazioni contenute nel passaggio delle conclusioni citato dall’appellante (pto. 4, p. 9), che non fanno emergere particolari contraddizioni ma tuttalpiù che il teste fosse convinto chela AO1avesse svolto il proprio incarico, questione che verrà esaminata nel prosieguo della presente decisione. Infine, il laconico e non meglio precisato rinvio dell’appellante al pto. 5 delle sue conclusioni, relativo alle dichiarazioni rese da A______ C______, è privo di qualsivoglia approfondimento e confronto con le considerazioni del primo giudice, e si appalesa pertanto irricevibile. Può essere nondimeno qui precisato che gli interrogatori delle parti (dunque anche degli organi di società parti in causa) costituiscono mezzi di prova, da apprezzare liberamente ex art. 157 CPC (seppur con la dovuta prudenza) sulla base delle dichiarazioni concretamente rese e tenuto conto degli ulteriori elementi agli atti (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; IICCA del 15 maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 4; IICCA del 28 maggio 2024, inc. 12.2024.29, consid. 7.3).

8.Per quanto riguarda il ruolo avuto da G______ D______ nell’operazione, le tesi dell’appellante sono insufficienti a sovvertire le considerazioni del primo giudice e non possono essere seguite. Numerosi riscontri istruttori attestano difatti il suo legame con laAP1e la sua interposizione quale figura di riferimento della medesima. Il teste M______ B______ ha innanzitutto riferito che, per quanto riguarda l’incarico affidato dallaAP1alla E______ Y______ (ricerca di un gestore), i suoi interlocutori principali erano R______ D______ D______ e G______ D______, e che quest’ultimo era presente a tutti gli incontri (verbale del 21 settembre 2022, p. 2). Il teste E______ R______ ha dichiarato che G______ D______ era stato presentato ad A______ S.r.l. quale socio dellaAP1, che lo riteneva “l’anima commerciale” dell’operazione e che aveva discusso con lui delle stime di costo (verbale del 18 gennaio 2023, p. 6-7). Dichiarazioni analoghe sono state esposte da A______ C______ nel suo interrogatorio (verbale del 22 marzo 2023, p. 2). L’arch. T______ S______ ha rilevato di avergli trasmesso dei piani da far pervenire allaAO1, rispettivamente di aver vagliato con lui i piani successivamente ricevuti da quest’ultima, valutando le scelte progettistiche da essa compiute, nonché ha specificato che il sopralluogo svolto presso l’albergo in sua presenza era stato gestito dal medesimo (verbale del 18 gennaio 2023, p. 2-4). Inoltre, la documentazione agli atti evidenzia che le comunicazioni e le trasmissioni dellaAO1venivano spesso a lui indirizzate quale destinatario principale (talvolta unitamente a R______ D______ D______ e P______ R______ M______) o perlomeno in copia (doc. J, L, M, O, Q, R), rispettivamente che il medesimo formulava richieste/osservazioni per conto dellaAP1(doc. Q), senza che quest’ultima sia mai intervenuta per porre un freno a tale prassi o formulare delle riserve. Ne deriva che laAO1poteva ritenere in buona fede che G______ D______ agisse in rappresentanza dellaAP1, e che gli invii a lui fatti (e in special modo le comunicazioni di cui al doc. Q) sono opponibili a quest’ultima ex art. 32 seg. CO, perlomeno secondo le norme della procura esterna apparente (IICCA del 19 aprile 2024, inc. 12.2023.141, consid. 9; IICCA del 3 settembre 2024, inc. 12.2024.44, consid. 10, IICCA del 19 aprile 2024, 12.2023.14, consid. 19).

9.Quale regola generale, giusta l’art. 372 cpv. 1 CO (norma di carattere dispositivo), la parte committente è tenuta a pagare la mercede al momento della consegna dell’opera. La consegna (che dev’essere dimostrata dall’appaltatrice) consiste nella trasmissione alla committenza di un’opera eseguita e realizzata in ciascuna delle sue componenti; è questo il momento determinante, e non tanto l’ultimazione dell’opera, la sua approvazione da parte della committenza o l'allestimento della fattura finale; poco importa invece che l’opera abbia o meno dei difetti (DTF 129 III 738 consid. 7.2; STF 4A_475/2020 dell’11 aprile 2022 consid. 4.2). Il primo giudice ha già esposto i vari istituti giuridici che possono consentire alla parte committente di sottrarsi al contratto e/o rifiutare il pagamento della remunerazione, in parte o integralmente, e i relativi presupposti (segnatamente: mancata esigibilità della mercede, valido recesso contrattuale o esercizio dei diritti di garanzia, ad esempio tramite l’azione redibitoria o estimatoria).

10.Nel caso concreto, l’offerta sottoscritta di cui al doc. D stabiliva che il saldo della remunerazione era dovuto “all’esaurimento dell’incarico” (cfr. pto. 5).

Relativamente alle prestazioni svolte dalla AO1, le prove raccolte attestano che inizialmente le parti avevano deciso di operare l’auspicato ammodernamento sulla base del brand “Ma________”, per poi valutare invece (indicativamente dal luglio 2020) l’adesione al marchio “A______ A______” in quanto meno oneroso (doc. S e V; teste E______ R______, verbale del 18 gennaio 2023, p. 7; testi M______ B______ e G______ D______, verbale del 21 settembre 2022, p. 2 e 8; interrogatorio di A______ C______, verbale del 22 marzo 2023, p. 2-3), ritenuto che il teste T______ S______ ha dichiarato che nell’agosto 2020 non v’era ancora chiarezza su quale fosse il gruppo (alberghiero) interessato (verbale del 18 gennaio 2023, p. 4), incertezza che in effetti emerge ancora nella comunicazione del 2 novembre 2020 di cui al doc. L.

I documenti agli atti confermano che laAO1ha allestito e consegnato alla controparte vari piani, dapprima relativi allo stato di fatto esistente (doc. R), nel seguito quelli elaborati in funzione del brand “Ma________” (doc. M/K), e successivamente quelli ritenuti idonei al brand “A______ A______” (doc. Q), come pure una stima dei costi in macrovoci basata sull’ipotesi “Ma________” (doc. L e N), e un successivo adattamento (relazione) che teneva conto dei costi riferiti all’ipotesi “A______ A______” (doc. Q). Un riscontro di ciò, perlomeno parziale, si trova pure nell’interrogatorio di A______ C______ (verbale del 22 marzo 2023, p. 3) e nell’audizione di G______ D______ (verbale del 21 settembre 2022, p. 8). Non risulta peraltro che la committente avesse in tali frangenti eccepito la difformità di tali piani da quanto atteso e pattuito e che essi costituissero un “aliud”, ovvero un’opera diversa da quella menzionata nell’offerta, né ciò emerge dalle prove agli atti.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, le prove attestano inoltre l’esistenza di varie riunioni e/o sopralluoghi, non solo preliminari, in occasione dei quali sono stati altresì presentati e discussi i piani (teste E______ R______, verbale del 18 gennaio 2023, p. 6; teste M______ B______, verbale del 21 settembre 2022, p. 2-3; interrogatori di A______ C______ e di P______ R______ M______, verbale del 22 marzo 2023, p. 2-3 e 6-7; doc. O), di cui uno in presenza del rappresentante del marchio “A______ A______” (teste J______ L______, verbale del 21 settembre 2022, p. 4-5). Peraltro il teste M______ B______ ha precisato che in occasione dei vari sopralluoghi a cui aveva presenziato erano state mostrate planimetrie, anche con proposte di modifica e anche in presenza delle due catene alberghiere scelte da A______ S.r.l. (verbale del 21 settembre 2022, p. 3).

L’appellante censura la mancata presentazione del progetto agli impiantisti (doc. D, pto. 2A lett. c), ritenendo impossibile che sia avvenuta dal momento che all’epoca essi non erano ancora stati incaricati. Tale fatto non risulta tuttavia dalla decisione impugnata, e l’appellante non ne motiva la ricevibilità, osservando se e dove avesse esposto relative allegazioni in prima sede (art. 229 e 317 CPC). Anche volendo prescindere da ciò e approfondire la questione, secondo l’arch. T______ S______ gli impiantisti sono stati scelti solo nel 2021 (verbale del 18 gennaio 2023, p. 4), ciò che differisce da quanto riferito da P______ R______ M______, secondo cui “a tutt’oggi” (ovvero al momento della sua audizione) i progettisti non erano ancora stati selezionati (verbale del 22 marzo 2023, p. 6). Tuttavia, A______ C______ ha osservato che laAO1ha avuto un confronto con “un impiantista della regione di L______” (verbale del 22 marzo 2023, p. 3), G______ D______ ha ammesso che, possibilmente, per gli aspetti impiantistici era stato coinvolto G______ S______ della P______ SA (verbale del 21 settembre 2022, p. 8), mentre E______ R______ ha osservato che A______ S.r.l. riteneva l’incarico svolto e terminato, tant’è che aveva versato quanto da lei dovuto (verbale del 18 gennaio 2023, p. 7). Non risulta d’altronde che laAP1avesse sollevato dubbi al riguardo, lamentando la mancata esecuzione di tale incombenza, e ciò neppure dopo che la AO1 le aveva trasmesso la stima dei costi indicando che ciò avveniva “a completamento del mandato affidatoci” (doc. N), né dopo la consegna dell’ultima documentazione menzionata nelle e-mail di cui al doc. Q, né dopo l’invio della fattura doc. G in data 15 gennaio 2021, che chiedeva la corresponsione del saldo della mercede ancora dovuta “a ricevimento fattura proforma”, quale “Saldo progettazione Esplanade giusto incarico del 31 Marzo 2020”. Con ciò, laAO1lasciava chiaramente intendere che per quanto la riguardava, essa riteneva eseguito e consegnato quanto di sua spettanza e l’incarico concluso (v. anche interrogatorio di A______ C______, verbale del 22 marzo 2023, p. 3), e non un rifiuto a svolgere eventuali ulteriori prestazioni (che non risultano essere state sollecitate). Aggiungasi che nemmeno dopo il richiamo del 23 febbraio 2021 a pagare il saldo (doc. T), ovvero con lacontestazione del successivo 1° marzo 2021 (doc. T e doc. 5), laAP1evidenziava la mancata esecuzione/consegna di quanto pattuito, o assegnava un termine per compiere quanto ancora mancante, oppure ancora dichiarava il recesso dal contratto, ma lamentava piuttosto manchevolezze e l’inutilizzabilità di quanto eseguito sostenendo che nulla era dovuto e che si riservava il diritto di pretendere il rimborso di quanto già versato, ciò che corrisponde piuttosto all’invocazione dei diritti di garanzia ex art. 368 CO, segnatamente dell’azione redibitoria (come già evidenziato dal Pretore e non debitamente contestato nel gravame, se non con affermazioni del tutto generiche e non riferite al contenuto dello scritto). Sennonché, come detto, l’impugnativa sul tema della difettosità non muove ricevibili censure avverso il giudizio di primo grado.

11.Per tutti questi motivi, le censure contenute nel gravame non sono sufficienti a sovvertire l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere confermato.

12.Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono fissate sulla base di un valore di fr. 43'080.- (fr. 30'156.- + fr. 12'924.-, art. 94 cpv. 2 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’500.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1.L’appello 9 gennaio 2025 diAP1è respinto.

2.Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per ripetibili di seconda sede.

3.Notificazione:

-avv.PA1,Via N______ V______ _,Lo______;

-avv.PA2,S______ SA,Via P______ _,L______.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).Secondo l’art. 53 LTF, l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale. Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande.

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 delle suddette conclusioni, relativo alle dichiarazioni rilasciate da A______ C______.

Infine, secondo l’insorgentel’invio delle fatture per il versamento del secondo acconto (doc. F) e del saldo finale (doc. G del 15 gennaio 2021) non attestano la consegna dell’opera, siccome il secondo acconto non era previsto dal contratto e la fattura doc. G non poteva essere considerata un avviso tacito relativo alla consegna/ultimazione dei lavori, trattandosi unicamente di una fattura proforma(ovvero non finale e modificabile in ogni tempo),neppure trasmessa contestualmente all’invio di documentazione né indicante date di consegna/erogazione della prestazione o una descrizione di quanto eseguito e/o consegnato. Essa, a mente dell’appellante, poteva pertanto essere interpretata in vari modi e non imponeva una reazione da parte sua, ritenuto che il saldo era dovuto solo a esaurimento dell’incarico.

Per tutti questi motivi, l’appellante ritiene che non vi sia e non vi fosse alcun motivo per ritenere che l’opera fosse stata ultimata e consegnata, e che la controparte ha espresso al più presto con il doc. G, ma anche e soprattutto con il sollecito del 23 febbraio 2021 (che pure non menziona la consegna dell’opera ma solo l’esistenza di fatture scoperte, cfr. doc. T) la sua intenzione di non portare a termine il proprio incarico. Da qui deriverebbe la presa di posizione dell’appellante del 1° marzo 2021 (doc. T/doc. 5), ove essa avrebbe validamente invocato il recesso dal contratto e non la garanzia per difetti dell’opera, senza mai riconoscere un’avvenuta consegna.

7.Ora, relativamente alla valenza delle dichiarazioni agli atti, e innanzitutto di quelle di T______ S______ (menzionate nella decisione impugnata con riferimento a vari aspetti), il Pretore si è limitato a evidenziare di aver apprezzato con prudenza l’opinione da lui espressa in merito alla qualità delle prestazioni dellaAO1, tenuto conto dei rapporti contrattuali a quel tempo (indiscutibilmente) in essere con laAP1e in assenza di ulteriori riscontri oggettivi. Oltretutto, il tema dei difetti e dei diritti di garanzia e le relative argomentazioni pretorili non sono oggetto di impugnativa e non devono essere pertanto vagliate in questa sede. Per il resto, il Pretore (giustamente) non ha escluso, tantomeno a priori, la valenza probatoria della sua audizione, ma piuttosto ne ha apprezzato il contenuto tenuto conto anche delle altre risultanze istruttorie. Lo stesso deve valere per le ulteriori dichiarazioni agli atti. In particolare, non può essere negato a priori il valore probatorio della testimonianza di E______ R______ a causa di un suo presunto interesse alla lite derivante dalla parallela causa pendente fra la A______ S.r.l. e laAP1(ritenuto che l’appellante neppure spiega se e come essa possa essere influenzata dall’esito della presente controversia) o alla luce delle argomentazioni contenute nel passaggio delle conclusioni citato dall’appellante (pto. 4, p. 9), che non fanno emergere particolari contraddizioni ma tuttalpiù che il teste fosse convinto chela AO1avesse svolto il proprio incarico, questione che verrà esaminata nel prosieguo della presente decisione. Infine, il laconico e non meglio precisato rinvio dell’appellante al pto. 5 delle sue conclusioni, relativo alle dichiarazioni rese da A______ C______, è privo di qualsivoglia approfondimento e confronto con le considerazioni del primo giudice, e si appalesa pertanto irricevibile. Può essere nondimeno qui precisato che gli interrogatori delle parti (dunque anche degli organi di società parti in causa) costituiscono mezzi di prova, da apprezzare liberamente ex art. 157 CPC (seppur con la dovuta prudenza) sulla base delle dichiarazioni concretamente rese e tenuto conto degli ulteriori elementi agli atti (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; IICCA del 15 maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 4; IICCA del 28 maggio 2024, inc. 12.2024.29, consid. 7.3).

8.Per quanto riguarda il ruolo avuto da G______ D______ nell’operazione, le tesi dell’appellante sono insufficienti a sovvertire le considerazioni del primo giudice e non possono essere seguite. Numerosi riscontri istruttori attestano difatti il suo legame con laAP1e la sua interposizione quale figura di riferimento della medesima. Il teste M______ B______ ha innanzitutto riferito che, per quanto riguarda l’incarico affidato dallaAP1alla E______ Y______ (ricerca di un gestore), i suoi interlocutori principali erano R______ D______ D______ e G______ D______, e che quest’ultimo era presente a tutti gli incontri (verbale del 21 settembre 2022, p. 2). Il teste E______ R______ ha dichiarato che G______ D______ era stato presentato ad A______ S.r.l. quale socio dellaAP1, che lo riteneva “l’anima commerciale” dell’operazione e che aveva discusso con lui delle stime di costo (verbale del 18 gennaio 2023, p. 6-7). Dichiarazioni analoghe sono state esposte da A______ C______ nel suo interrogatorio (verbale del 22 marzo 2023, p. 2). L’arch. T______ S______ ha rilevato di avergli trasmesso dei piani da far pervenire allaAO1, rispettivamente di aver vagliato con lui i piani successivamente ricevuti da quest’ultima, valutando le scelte progettistiche da essa compiute, nonché ha specificato che il sopralluogo svolto presso l’albergo in sua presenza era stato gestito dal medesimo (verbale del 18 gennaio 2023, p. 2-4). Inoltre, la documentazione agli atti evidenzia che le comunicazioni e le trasmissioni dellaAO1venivano spesso a lui indirizzate quale destinatario principale (talvolta unitamente a R______ D______ D______ e P______ R______ M______) o perlomeno in copia (doc. J, L, M, O, Q, R), rispettivamente che il medesimo formulava richieste/osservazioni per conto dellaAP1(doc. Q), senza che quest’ultima sia mai intervenuta per porre un freno a tale prassi o formulare delle riserve. Ne deriva che laAO1poteva ritenere in buona fede che G______ D______ agisse in rappresentanza dellaAP1, e che gli invii a lui fatti (e in special modo le comunicazioni di cui al doc. Q) sono opponibili a quest’ultima ex art. 32 seg. CO, perlomeno secondo le norme della procura esterna apparente (IICCA del 19 aprile 2024, inc. 12.2023.141, consid. 9; IICCA del 3 settembre 2024, inc. 12.2024.44, consid. 10, IICCA del 19 aprile 2024, 12.2023.14, consid. 19).

9.Quale regola generale, giusta l’art. 372 cpv. 1 CO (norma di carattere dispositivo), la parte committente è tenuta a pagare la mercede al momento della consegna dell’opera. La consegna (che dev’essere dimostrata dall’appaltatrice) consiste nella trasmissione alla committenza di un’opera eseguita e realizzata in ciascuna delle sue componenti; è questo il momento determinante, e non tanto l’ultimazione dell’opera, la sua approvazione da parte della committenza o l'allestimento della fattura finale; poco importa invece che l’opera abbia o meno dei difetti (DTF 129 III 738 consid. 7.2; STF 4A_475/2020 dell’11 aprile 2022 consid. 4.2). Il primo giudice ha già esposto i vari istituti giuridici che possono consentire alla parte committente di sottrarsi al contratto e/o rifiutare il pagamento della remunerazione, in parte o integralmente, e i relativi presupposti (segnatamente: mancata esigibilità della mercede, valido recesso contrattuale o esercizio dei diritti di garanzia, ad esempio tramite l’azione redibitoria o estimatoria).

10.Nel caso concreto, l’offerta sottoscritta di cui al doc. D stabiliva che il saldo della remunerazione era dovuto “all’esaurimento dell’incarico” (cfr. pto. 5).

Relativamente alle prestazioni svolte dalla AO1, le prove raccolte attestano che inizialmente le parti avevano deciso di operare l’auspicato ammodernamento sulla base del brand “Ma________”, per poi valutare invece (indicativamente dal luglio 2020) l’adesione al marchio “A______ A______” in quanto meno oneroso (doc. S e V; teste E______ R______, verbale del 18 gennaio 2023, p. 7; testi M______ B______ e G______ D______, verbale del 21 settembre 2022, p. 2 e 8; interrogatorio di A______ C______, verbale del 22 marzo 2023, p. 2-3), ritenuto che il teste T______ S______ ha dichiarato che nell’agosto 2020 non v’era ancora chiarezza su quale fosse il gruppo (alberghiero) interessato (verbale del 18 gennaio 2023, p. 4), incertezza che in effetti emerge ancora nella comunicazione del 2 novembre 2020 di cui al doc. L.

I documenti agli atti confermano che laAO1ha allestito e consegnato alla controparte vari piani, dapprima relativi allo stato di fatto esistente (doc. R), nel seguito quelli elaborati in funzione del brand “Ma________” (doc. M/K), e successivamente quelli ritenuti idonei al brand “A______ A______” (doc. Q), come pure una stima dei costi in macrovoci basata sull’ipotesi “Ma________” (doc. L e N), e un successivo adattamento (relazione) che teneva conto dei costi riferiti all’ipotesi “A______ A______” (doc. Q). Un riscontro di ciò, perlomeno parziale, si trova pure nell’interrogatorio di A______ C______ (verbale del 22 marzo 2023, p. 3) e nell’audizione di G______ D______ (verbale del 21 settembre 2022, p. 8). Non risulta peraltro che la committente avesse in tali frangenti eccepito la difformità di tali piani da quanto atteso e pattuito e che essi costituissero un “aliud”, ovvero un’opera diversa da quella menzionata nell’offerta, né ciò emerge dalle prove agli atti.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, le prove attestano inoltre l’esistenza di varie riunioni e/o sopralluoghi, non solo preliminari, in occasione dei quali sono stati altresì presentati e discussi i piani (teste E______ R______, verbale del 18 gennaio 2023, p. 6; teste M______ B______, verbale del 21 settembre 2022, p. 2-3; interrogatori di A______ C______ e di P______ R______ M______, verbale del 22 marzo 2023, p. 2-3 e 6-7; doc. O), di cui uno in presenza del rappresentante del marchio “A______ A______” (teste J______ L______, verbale del 21 settembre 2022, p. 4-5). Peraltro il teste M______ B______ ha precisato che in occasione dei vari sopralluoghi a cui aveva presenziato erano state mostrate planimetrie, anche con proposte di modifica e anche in presenza delle due catene alberghiere scelte da A______ S.r.l. (verbale del 21 settembre 2022, p. 3).

L’appellante censura la mancata presentazione del progetto agli impiantisti (doc. D, pto. 2A lett. c), ritenendo impossibile che sia avvenuta dal momento che all’epoca essi non erano ancora stati incaricati. Tale fatto non risulta tuttavia dalla decisione impugnata, e l’appellante non ne motiva la ricevibilità, osservando se e dove avesse esposto relative allegazioni in prima sede (art. 229 e 317 CPC). Anche volendo prescindere da ciò e approfondire la questione, secondo l’arch. T______ S______ gli impiantisti sono stati scelti solo nel 2021 (verbale del 18 gennaio 2023, p. 4), ciò che differisce da quanto riferito da P______ R______ M______, secondo cui “a tutt’oggi” (ovvero al momento della sua audizione) i progettisti non erano ancora stati selezionati (verbale del 22 marzo 2023, p. 6). Tuttavia, A______ C______ ha osservato che laAO1ha avuto un confronto con “un impiantista della regione di L______” (verbale del 22 marzo 2023, p. 3), G______ D______ ha ammesso che, possibilmente, per gli aspetti impiantistici era stato coinvolto G______ S______ della P______ SA (verbale del 21 settembre 2022, p. 8), mentre E______ R______ ha osservato che A______ S.r.l. riteneva l’incarico svolto e terminato, tant’è che aveva versato quanto da lei dovuto (verbale del 18 gennaio 2023, p. 7). Non risulta d’altronde che laAP1avesse sollevato dubbi al riguardo, lamentando la mancata esecuzione di tale incombenza, e ciò neppure dopo che la AO1 le aveva trasmesso la stima dei costi indicando che ciò avveniva “a completamento del mandato affidatoci” (doc. N), né dopo la consegna dell’ultima documentazione menzionata nelle e-mail di cui al doc. Q, né dopo l’invio della fattura doc. G in data 15 gennaio 2021, che chiedeva la corresponsione del saldo della mercede ancora dovuta “a ricevimento fattura proforma”, quale “Saldo progettazione Esplanade giusto incarico del 31 Marzo 2020”. Con ciò, laAO1lasciava chiaramente intendere che per quanto la riguardava, essa riteneva eseguito e consegnato quanto di sua spettanza e l’incarico concluso (v. anche interrogatorio di A______ C______, verbale del 22 marzo 2023, p. 3), e non un rifiuto a svolgere eventuali ulteriori prestazioni (che non risultano essere state sollecitate). Aggiungasi che nemmeno dopo il richiamo del 23 febbraio 2021 a pagare il saldo (doc. T), ovvero con lacontestazione del successivo 1° marzo 2021 (doc. T e doc. 5), laAP1evidenziava la mancata esecuzione/consegna di quanto pattuito, o assegnava un termine per compiere quanto ancora mancante, oppure ancora dichiarava il recesso dal contratto, ma lamentava piuttosto manchevolezze e l’inutilizzabilità di quanto eseguito sostenendo che nulla era dovuto e che si riservava il diritto di pretendere il rimborso di quanto già versato, ciò che corrisponde piuttosto all’invocazione dei diritti di garanzia ex art. 368 CO, segnatamente dell’azione redibitoria (come già evidenziato dal Pretore e non debitamente contestato nel gravame, se non con affermazioni del tutto generiche e non riferite al contenuto dello scritto). Sennonché, come detto, l’impugnativa sul tema della difettosità non muove ricevibili censure avverso il giudizio di primo grado.

11.Per tutti questi motivi, le censure contenute nel gravame non sono sufficienti a sovvertire l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere confermato.

12.Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono fissate sulla base di un valore di fr. 43'080.- (fr. 30'156.- + fr. 12'924.-, art. 94 cpv. 2 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’500.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1.L’appello 9 gennaio 2025 diAP1è respinto.

2.Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per ripetibili di seconda sede.

3.Notificazione:

-avv.PA1,Via N______ V______ _,Lo______;

-avv.PA2,S______ SA,Via P______ _,L______.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).Secondo l’art. 53 LTF, l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale. Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande.

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2025.4

Lugano

24 giugno 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.21 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 20 agosto 2021 da

AO1,M______

contro

AP1,Mi______

con cui l’attrice ha chiestola condanna della convenutaal pagamento di fr. 30’156.-oltre interessi quale saldo della mercede pattuita;

domanda avversata dalla convenuta, che con azione riconvenzionale 25 ottobre 2021 ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 12’924.- quale rimborso dell’acconto già versato;

vista la decisione 26 novembre 2024 con cui il Pretore ha (parzialmente) accolto l’azione principale nella misura di fr. 30’156.- oltre interessi del 5% dal 23 febbraio 2021, e respinto l’azione riconvenzionale;

appellanteAP1con atto di appello del 9 gennaio 2025, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’azione principale e accogliere quella riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentreAO1con risposta 17 marzo 2025 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.Nel corso del 2019 laAP1(rappresentata dal suo CdA, composto all’epoca da R______ D______ D______, da C______ L______ e dall’avv. P______ R______ M______), nell’ambito delle ricerche (avvenute con il supporto dalla E______ Y______, M______) per reperire un gestore della struttura alberghiera di sua proprietà “Hotel E______” a Mi______, è entrata in contatto con una società potenzialmente interessata, la A______ S.r.l., R______ (facente capo al suo socio e amministratore E______ R______).

B.Con offerta 26 novembre 2019, sottoscritta per accettazione il 17 marzo 2020,la A______ S.r.l. si è dichiarata disposta a riprendere la gestione dell’albergo, purché questi fosse affiliato alla catena alberghiera “A______ I______” e dunque modificato/adattato alle esigenze di talebrand(doc. C).

C.LaAP1ha dato incarico allo St______ G______ (Mi______) di eseguire uno studio di fattibilità ed elaborare un progetto di massima relativo all’ammodernamento/ampliamento dell’albergo. Parallelamente, ha affidato allaAO1(rappresentata dal suo amministratore unico S______ M______, dal procuratore generale A______ C______ e dal procuratore arch. U______ C______)la progettazione degli interventi di rinnovo e adeguamento degli spazi interni e la stima di massima dei costiper iltramite della sua succursale di C______ (rappresentata dal direttore Ma______ Ma______). Nell’offerta 31 marzo 2020 (doc. D), al relativo pto. 2, laAO1fissava gli incarichi assunti, ovvero la progettazione edile architettonica distributiva, funzionale e secondo le indicazioni del brand “Au_______” e di A______ S.r.l., a esclusione di determinate prestazioni (quali ad esempio la progettazione definitiva recipiente le indicazioni dei tecnici specialistici, del Municipio e dei vari enti pubblici, le finiture architettoniche e i progetti impiantistici o strutturali), l’illustrazione in conferenza ai progettisti impiantisti delle principali caratteristiche richieste dalbrand“Au_______”, dalla proprietà e da A______ S.r.l. e l’allestimento di una stima di massima economica dell’intervento di ristrutturazione e dell’arredo suddivisa in macro-voci (cfr. pti. 2A-2C). Al pto. 3 indicava invece la remunerazione a lei spettante, composta dal versamento da parte diAP1di fr. 40'000.- + IVA, e di un identico importo da parte di A______ S.r.l.

Successivamente, laAO1ha dato avvio alla progettazione, rivolgendosi in data 28 aprile 2020 a G______ D______ (pure coinvolto dallaAP1nell’operazione) onde inviare le tavole dei piani così come da lei ricomposte in base alla documentazione ricevuta e sollecitare la sottoscrizione della sua offerta da parte di quest’ultima società (cfr. doc. R).

LaAP1ha sottoscritto l’offerta in una successiva data imprecisata, apponendovi in calce un’indicazione/riserva manoscritta secondo cui “la validità di questo mandato è condizionata alla verifica da parte di L______ SA della prestazione effettuata dalla mandataria. Qualora questa non corrispondesse alle aspettative, sarà necessario procedere alla rielaborazione del mandato e del relativo progetto”.

D.In data 3 agosto 2020 laAP1ha versato allaAO1un primo acconto di fr. 12'924.- (fr. 12'000.- + IVA al 7.7%, cfr. doc. E e G).

E.Nel frattempo, le parti hanno valutato di non optare per ilmarchio “Ma________” bensì di aderire piuttosto a quello del gruppo alberghiero “Ac______ M______”. Con fatture proforma del 23 luglio e del 3 agosto 2020 laAO1ha fatturato un importo di € 5'000.- + IVA a carico di A______ S.r.l., a titolo di “Differenza ipotesi A______ A______ – Hotel Esplanade” (doc. V). Sempre in data 3 agosto 2020, la medesima ha trasmesso delle planimetrie relative all’adeguamento dell’albergo agli standard “Ma________” (doc. M, v. anche doc. J). Successivamente le parti hanno fissato un incontro presso l’albergo per il 25 agosto 2020 (doc. O). In data 18 settembre 2020 laAO1ha confermato alla AP1 la sua disponibilità ad attendere 30 giorni per l’erogazione di un ulteriore acconto, informandola di stare procedendo ad adattare quanto già progettato per la catena “Ma________” alle esigenze del gruppo “A______ A______” (doc. S).

In data 31 ottobre 2020 laAO1ha trasmesso allaAP1la “valutazione economica in macro-voci nostro progetto di riqualificazione e affiliazione a brand A______ M______”, “a completamento del mandato affidatoci” (doc. N). La stima è stata pure annessa a un’e-mail del 2 novembre 2020, in cui laAO1specificava “Attendiamo Vostra conferma per introdurre le modifiche migliori di adeguamento del progetto ad una eventuale affiliazione dell’hotel al brand M_________ di A______ A______, procedendo nel contempo ad una rinnovata stima economica, che potrebbe evidenziare importanti risparmi rispetto all’ipotesi Au_______” (doc. L).

Con e-mail 5 novembre 2020 delle ore 16:19, laAO1inviava a G______ D______ una valutazione dei costi di riqualificazione del solo edificio storico e dell’arredo di tutto il complesso. G______ D______ rispondeva alle ore 17:44 evidenziando di attendere la valutazione secondo i criteri di “A______ A______”. Alle ore 17:46 laAO1gli trasmetteva allora una serie di allegati scrivendo: “Ecco l’ultima elaborazione. In via di massima il numero camere, la consistenza camere, la consistenza e funzionalità degli spazi comuni dovrebbe in buona parte essere accettata da M_________”. Poco dopo, con e-mail delle ore 18:16, precisava: “Ti ho già girato le piante poco fa che andrebbero bene anche ad A______ A______. Nella relazione si parla di un -10% con altro brand (A______ A______ e non Ma________)”(cfr. plico doc. Q).

F.Il 3 novembre 2020 e il 15 gennaio 2021 (doc. F e G) laAO1ha emesso nei confronti dellaAP1, rispettivamente, le fatture relative al secondo acconto di fr. 8’616.- (fr. 8'000.- + IVA al 7.7%) e al saldo finale di fr. 21'540.- (fr. 20’000.- + IVA al 7.7%).

G.In assenza di pagamenti, in data 23 febbraio 2021 laAO1ha emesso un relativo sollecito, ingiungendo alla controparte di versarle fr. 30'156.- oltre interessi entro 10 giorni. Il 1° marzo 2021 laAP1si è opposta alle fatture, contestando l’utilità, l’attuabilità e la qualità di quanto prodotto dalla controparte, e rinviando alla riserva manoscritta da lei espressa in occasione dell’accettazione dell’offerta. Il 12 marzo 2021 laAO1si è opposta a tali rimostranze, ritenendole tardive e infondate, avendo essa adempiuto correttamente il contratto (doc. T/doc. 5).

H.Previo inoltro dell’istanza di conciliazione in data 8 aprile 2021, esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione e ottenimento dell’autorizzazione ad agire in data 1° giugno 2021 (doc. B), con petizione 20 agosto 2021 laAO1ha convenuto laAP1innanzi alla Preturadella giurisdizione di Locarno-Città,postulandone la condanna al pagamento di fr.30’156.- più interessi del 5% dal 23 febbraio 2021 quale saldo della mercede per le prestazioni da lei svolte.

I.Con risposta e domanda riconvenzionale 25 ottobre 2021 laAP1si è opposta alla petizione (sollevando inoltre le eccezioni di carente legittimazione attiva e di carente rappresentanza in giudizio della controparte) e ha chiesto di condannare laAO1al pagamentodi fr. 12’924.- oltre interessi del 5% dal 25 ottobre 2021, ovvero alla restituzione dell’unico acconto da lei versato, a fronte dell’inesecuzione di quanto pattuito e della mancata consegna dell’opera da parte della medesima (che oltretutto a suo modo di vedere neppure aveva le caratteristiche e le qualità tecniche idonee per assumere l’incarico).

J.Con replica e risposta riconvenzionale 26 novembre 2021 laAO1ha confermato la propria pretesa creditoria modificando tuttavia la decorrenza degli interessi, e meglio chiedendo fr. 8’616.- oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 2021 e fr. 21’540.- oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 2021. Contestualmente, ha contestato quella avversa, rilevando di avere adempiuto i propri obblighi – e meglio di aver illustrato il progetto in occasione di varie riunioni e di aver consegnato alla controparte tramite e-mail sia il progetto commissionato (doc. K e M), sia la successiva variante adattata al brand “A______ A______” (doc. Q), sia la stima economica (doc. L e N), producendo quale doc. P tutta la documentazione da lei creata nell’ambito della progettazione e osservando che la controparte non aveva tempestivamente sollevato la presenza di difetti né aveva diritto di recedere dal contratto. Per il resto, essa ha riconfermato e approfondito le proprie tesi.

Lo stesso ha fatto laAP1con duplica (senza replica riconvenzionale) 16 febbraio 2022, in cui ha in particolare eccepito la mancata ricezione dei piani di cui al doc. P, la mancata corrispondenza fra i piani inviati con la comunicazione di cui al doc. M (doc. K) e l’opera commissionata, l’assente valenza della stima economica ricevuta e più in generale la mancata consegna dell’opera (ritenuto che quanto consegnato a terzi non abilitati a rappresentarla, segnatamente a G______ D______, non le sarebbe opponibile) e le carenze nelle prestazioni della controparte.

K.Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte 27 novembre 2023 diAP1e 1° dicembre 2023 diAO1, con decisione 26 novembre 2024 il Pretore ha accolto (parzialmente) l’azione principale, condannando laAP1a versare allaAO1fr. 30'156.- oltre interessi del 5% dal 23 febbraio 2021, con seguito di spese processuali (di complessivi fr. 2’500.-, oltre a fr. 2'000.- per la procedura di conciliazione, e anticipate dall’attrice in ragione di fr. 2'550.-) a carico della convenuta, pure tenuta a versare all’attrice fr. 4'500.- per ripetibili.

Parallelamente, il Pretore ha respinto l’azione riconvenzionale, con seguito di spese processuali (fr. 500.-) e ripetibili (fr. 1'900.-) a carico dellaAP1(alla quale è stato restituito l’importo di fr. 1'300.- per maggiore anticipo).

L.Con appello 9 gennaio 2025 laAP1si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere l’azione principale della controparte e accogliere la sua azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

M.Con risposta 17 marzo 2025 laAO1si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

1.ll 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. La procedura innanzi al Pretore è iniziata ed è terminata prima di tale data (ovvero con decisione 26 novembre 2024), sicché sia la medesima, sia la presente procedura di appello sono rette dal diritto previgente (art. 404 e 405 CPC).

2.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

3.I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

Nel caso concreto l’appello 9 gennaio 2025 contro la decisione 26 novembre 2024 (notificata all’appellante il giorno successivo) è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie ex art. 145 cpv. 1 lett. c CPCedell’art. 142 cpv. 3 CPC), così com’è tempestiva la risposta 17 marzo 2025 dell’appellata (pure tenuto conto dell’art. 142 cpv. 3 CPC).

4.Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

5.Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione sollevata dalla convenuta relativa alla carente legittimazione attiva dell’attrice, giacché quest’ultima è vincolata nei rapporti esterni con la convenuta dall’offerta presentata dalla sua succursale (che non ha personalità giuridica propria e difetta della capacità di essere parte e della capacità processuale). Il primo giudice ha parimenti respinto l’eccezione della carente rappresentanza in giudizio dell’attrice, osservando che la procura in favore del suo patrocinatore è stata validamente conferita in sua rappresentanza dalla succursale di C______ per il tramite del procuratore di quest’ultima Ma______ Ma______ (avente la facoltà di rappresentarla in giudizio), e che il procuratore generale A______ C______ in occasione del suo interrogatorio si è fatto assistere dal suddetto patrocinatore, ratificando il mandato per atti concludenti.

Nel seguito, il Pretore ha qualificato il contratto quale appalto volto essenzialmente alla progettazione del rinnovo e dell’ammodernamento dell’Hotel E______ e ha esposto dottrina e giurisprudenza in particolare relative all’inesecuzione contrattuale dell’appaltatrice e alla sua mora, al recesso dal contratto da parte della committente, alla consegna dell’opera e alla garanzia per difetti (art. 97, 107-109, 366, 367 seg. e 377 CO).

ll primo giudice ha poi osservato che laAO1nell’ambito della sua attività si era interfacciata, per la trasmissione di informazioni, dei piani e di altri documenti e a dipendenza delle circostanze, con i rappresentanti dellaAP1(R______ D______ D______ e avv. P______ R______ M______) e/o con G______ D______, che pur non essendo un suo azionista non poteva essere qualificato come semplice intermediario bensì agiva per conto e nell’interesse della medesima, sicché le comunicazioni e gli invii a lui trasmessi le sono opponibili(contrariamente a quanto da lei preteso in causa).

Relativamente all’eccezione di inesecuzione e all’asserita mancata consegna dell’opera, il Pretore ha accertato, sulla base delle testimonianze di G______ D______,E______ R______ (A______ S.r.l.),M______ B______(E______ Y______, J______ L______ (responsabile di “A______ A______”) e T______ S______ (S______ G______)e di documenti, che l’attrice aveva sottoposto alla controparte dei piani (in particolare quelli con la dicitura “work in progress”, cfr. doc. K) ed esposto i progetti in occasione di vari sopralluoghi nel corso dell’estate 2020, come pure che le aveva trasmesso le “tavole dei piani” (doc. R), le planimetrie del progetto (doc. M), la stima economica (doc. L e N) e i piani aggiornati (doc. Q) - ciò che risulta conforme alle prestazioni di cui al punto 2A del contratto

- inviando poi la seconda richiesta di acconto, la fattura finale a saldo (in data 15 gennaio 2021, doc. G) e un successivo sollecito il 23 febbraio 2021 (doc. T), manifestando così di ritenere che l’opera fosse stata consegnata. La convenuta è rimasta in principio silente, reagendo unicamente nel marzo 2021, lamentando l’inutilizzabilità e inattuabilità del lavoro svolto e asserendo poi in sede di interrogatorio di avere già in precedenza manifestato perplessità sui piani doc. K e sulla stima doc. N. Pertanto, secondo gli accertamenti pretorili si deve ritenere che l’opera sia stata consegnata e che la convenuta abbia optato di agire in applicazione delle normative sulla garanzia per difetti (art. 368 cpv. 1 CO) e non di quelle relative all’inesecuzione, in ogni caso non dimostrata. Sennonché tali diritti sono perenti ex art. 367 CO, essendo la notifica dei difetti avvenuta tardivamente solo in data 1° marzo 2021 (doc. T) e non essendo dimostrata l’esistenza di precedenti valide segnalazioni. Il Pretore ha altresì evidenziato che laAP1neppure ha dimostrato l’esercizio del diritto di cui all’art. 366 cpv. 2 CO e un’anticipata disdetta del contratto, né l’inservibilità dell’opera o l’esistenza di un difetto a tal punto grave da giustificarne la ricusa ex art. 368 cpv. 1 CO (non evincibile dalla testimonianza dell’arch. T______ S______, peraltro da valutare con prudenza, e mancando una perizia al riguardo). Non potendosi confermare le sue tesi e il suo diritto alla restituzione dell’acconto versato, il primo giudice ha pertanto accolto la petizione e respinto l’azione riconvenzionale.

6.Con il gravame, l’appellante espone innanzitutto un riassunto dei fatti con alcune modifiche/aggiunte rispetto all’esposizione effettuata dal giudice di prime cure. Nella misura in cui non indica se e in che modo debba influire sul giudizio impugnato, tale introduzione non assurge a valida censura ma piuttosto quale premessa delle argomentazioni successivamente sviluppate.

In questa sede, l’appellante non muove contestazioni relativamente alla legittimazione attiva e alla rappresentanza della controparte, o alla qualifica del contratto, né sostiene di aver validamente proceduto a un recesso contrattuale ex art. 377 CO, a una messa in mora della controparte ex art. 107 cpv. 1 o 366 cpv. 2 CO o a una notifica dei difetti ex art. 367/370 cpv. 3 CO, e neppure di avere dimostrato l’esistenza di gravi difetti o avanzato i diritti di garanzia di cui all’art. 368 CO. Piuttosto, essa sostiene che la controparte (gravata dell’onere della prova ex art. 8 CC) non avrebbe dimostrato la consegna dell’opera, che in realtà gli atti attesterebbero la sua mancata esecuzione, ultimazione e consegna, che un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta e che essa, quale committente, non aveva dunque alcun obbligo di verifica e di notifica dei difetti. Piuttosto, avendo la controparte omesso di portare a termine il suo incarico, chiesto il saldo della mercede e dunque rifiutato definitivamente di fornire la sua prestazione, con conseguente caduta in mora senza la necessità di fissazione di un termine per l’adempimento (art. 108 cifra 1 CO), l’appellante ritiene di aver correttamente richiesto la ripetizione di quanto già pagato quale acconto ex art. 109 CO (in relazione con l'art. 366 cpv. 1 CO).

6.1L’appellante torna innanzitutto a contestare che G______ D______ potesse essere considerato un suo rappresentante, e che pertanto quanto a lui inviato dallaAO1le sia opponibile (in particolare il doc. Q). E meglio, essa ritiene che l’audizione del teste T______ S______ non basti a dimostrare che G______ D______ abbia discusso dei piani o abbia sottoposto allaAO1delle richieste per suo conto. A suo dire, neppure sarebbero dimostrate la ricerca di investitori terzi per suo conto, o la sua partecipazione a più sopralluoghi. L’appellante rileva altresì che G______ D______ nella sua audizione ha negato la partecipazione alle trattative che hanno condotto all’accordo doc. D e si è definito quale intermediario (ruolo che non di rado comprende peraltro la partecipazione a riunioni o la ricerca di investitori), con la prospettiva di ricevere una commissione in caso di concretizzazione dell'operazione (oltretutto non da lei bensì dal nuovo gestore o da terzi).

6.2Nel seguito l’insorgente, dopo aver riassunto il contenuto dell’incarico di progettazione, degli obiettivi e delle opere da eseguire (definite dai pti. 2A-2C del contratto doc. D), espone i motivi per cui ritiene che l’opera non sia stata realizzata né consegnata. Sul tema, dopo aver ribadito che la consegna dei piani menzionati nel doc. Q non può essere presa in considerazione, rileva che tali piani, come pure quelli allegati alla comunicazione doc. R non sono agli atti e che pertanto non risulterebbero dimostrati né il loro contenuto, né la loro conformità a quanto previsto dal contratto, e dunque neppure l’esecuzione e la consegna dell’opera. Parimenti non sarebbe dimostrata la trasmissione da parte dellaAO1dei documenti di cui al doc. P (non corrispondendo peraltro le date di invio e il peso dei relativifilesalle comunicazioni di cui ai doc. L/M/Q/R e riguardando i pochifileseventualmente combacianti solamente dei piani rudimentali e ipotesi di progetto in divenire). Per l’appellante, gli unici documenti da prendere in considerazione sarebbero pertanto il doc. K (annesso alla comunicazione doc. M) e il doc. 2/N, che tuttavia non sarebbero conformi a quanto pattuito.

Difatti, i piani di cui al doc. K, né completi né definitivi, sarebbero riferiti a uno stadio ancora embrionale del progetto e non costituirebbero i piani edili architettonici previsti dal contratto, oltre a essere un copia-incolla modificato dei piani DWG allestiti dallo St______ G______ riportanti dei cambiamenti eccessivamente onerosi e non fattibili (cfr. l’interrogatorio dell’avv. P______ R______ M______ e l’audizione del teste arch. T______ S______, sulla cui attendibilità non vi sarebbe da dubitare, non avendo egli dall’aprile 2022 più legami con lo studio G______ e con l’appellante medesima). Inoltre, tali piani (trasmessi il 3 agosto 2020) sarebbero stati (inopportunamente) basati sul brand “Ma______” malgrado già a luglio 2020 A______ S.r.l. avesse optato per il brand “A______ A______”. Quanto alla stima economica di cui ai doc. N/2, essa sarebbe stata eccessivamente bassa/ottimistica tenuto conto delle importanti modifiche strutturali e riferite allesuites, e pure sarebbe stata fondata impropriamente sull’ormai superato brand “Au_______”,oltre che su importi senza alcuna base fattuale e in assenza della progettazione contrattualmente prevista (cfr. teste T______ S______). Successivamente, e malgrado la comunicazione del 18 settembre 2020 di cui al doc. S, l’attrice non avrebbe effettuato né trasmesso alcuna rielaborazione di piani in funzione delbrand“M______ A______” né dato conferma che i piani doc. K rispettassero i parametri del suddettobrand(teste G______ D______). Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare il doc. Q, il medesimo teste avrebbe ad ogni modo osservato che esso riguardavade factoi piani di cui al doc. K e la stima dei costi di cui al doc. 2/N, senza sviluppi apprezzabili.

Relativamente alla presunta esposizione dei piani in occasione di uno o più sopralluoghi, l’appellante osserva in primo luogo che la testimonianza di M______ B______ (collaboratore di E______ Y______ non sarebbe concludente, dal momento che tale società aveva unicamente il compito di reperire un gestore per l’albergo e che il teste aveva cessato la sua attività nel giugno 2020 e poteva dunque aver partecipato al massimo ad alcuni sopralluoghi preliminari (neppure presso l’albergo) e visionato tuttalpiù planimetrie a uno stadio di elaborazione “embrionale” (e neppure quelle di cui al doc. K). In secondo luogo, l’insorgente rileva che i testi G______ D______ e J______ L______ hanno menzionato un solo sopralluogo, durante il quale sarebbero stati presentati (unicamente) i piani "work in progress" di cui al doc. K.

Essa sostiene inoltre, sulla base dell’interrogatorio dell’avv.P______ R______ M______ e della testimonianza dell’arch. T______ S______, che la presentazione del progetto agli impiantisti non ha mai avuto né poteva avere avuto luogo, dal momento che a fine 2020 i progettisti degli impianti e le ditte esecutrici dei relativi lavori non erano neppure stati scelti e incaricati.

L’appellante ritiene altresì che se vi è una testimonianza da apprezzare con prudenza, rispettivamente priva di valenza, trattasi di quella diE______ R______, socio e organo di A______ S.r.l., con la quale essa ha un contenzioso giudiziario vertente su pretese connesse con la presente procedura (cfr. doc. II°). Il teste sarebbe dunque interessato all’esito della lite (contrariamente a quanto falsamente dichiarato nella sua audizione), e avrebbe pure reso delle dichiarazioni recanti inesattezze, sviste e contraddizioni (cfr. conclusioni 27 novembre 2023, consid. n. 4, p. 9). L’appellante inoltre rinvia anche al consid. 5 delle suddette conclusioni, relativo alle dichiarazioni rilasciate da A______ C______.

Infine, secondo l’insorgentel’invio delle fatture per il versamento del secondo acconto (doc. F) e del saldo finale (doc. G del 15 gennaio 2021) non attestano la consegna dell’opera, siccome il secondo acconto non era previsto dal contratto e la fattura doc. G non poteva essere considerata un avviso tacito relativo alla consegna/ultimazione dei lavori, trattandosi unicamente di una fattura proforma(ovvero non finale e modificabile in ogni tempo),neppure trasmessa contestualmente all’invio di documentazione né indicante date di consegna/erogazione della prestazione o una descrizione di quanto eseguito e/o consegnato. Essa, a mente dell’appellante, poteva pertanto essere interpretata in vari modi e non imponeva una reazione da parte sua, ritenuto che il saldo era dovuto solo a esaurimento dell’incarico.

Per tutti questi motivi, l’appellante ritiene che non vi sia e non vi fosse alcun motivo per ritenere che l’opera fosse stata ultimata e consegnata, e che la controparte ha espresso al più presto con il doc. G, ma anche e soprattutto con il sollecito del 23 febbraio 2021 (che pure non menziona la consegna dell’opera ma solo l’esistenza di fatture scoperte, cfr. doc. T) la sua intenzione di non portare a termine il proprio incarico. Da qui deriverebbe la presa di posizione dell’appellante del 1° marzo 2021 (doc. T/doc. 5), ove essa avrebbe validamente invocato il recesso dal contratto e non la garanzia per difetti dell’opera, senza mai riconoscere un’avvenuta consegna.

7.Ora, relativamente alla valenza delle dichiarazioni agli atti, e innanzitutto di quelle di T______ S______ (menzionate nella decisione impugnata con riferimento a vari aspetti), il Pretore si è limitato a evidenziare di aver apprezzato con prudenza l’opinione da lui espressa in merito alla qualità delle prestazioni dellaAO1, tenuto conto dei rapporti contrattuali a quel tempo (indiscutibilmente) in essere con laAP1e in assenza di ulteriori riscontri oggettivi. Oltretutto, il tema dei difetti e dei diritti di garanzia e le relative argomentazioni pretorili non sono oggetto di impugnativa e non devono essere pertanto vagliate in questa sede. Per il resto, il Pretore (giustamente) non ha escluso, tantomeno a priori, la valenza probatoria della sua audizione, ma piuttosto ne ha apprezzato il contenuto tenuto conto anche delle altre risultanze istruttorie. Lo stesso deve valere per le ulteriori dichiarazioni agli atti. In particolare, non può essere negato a priori il valore probatorio della testimonianza di E______ R______ a causa di un suo presunto interesse alla lite derivante dalla parallela causa pendente fra la A______ S.r.l. e laAP1(ritenuto che l’appellante neppure spiega se e come essa possa essere influenzata dall’esito della presente controversia) o alla luce delle argomentazioni contenute nel passaggio delle conclusioni citato dall’appellante (pto. 4, p. 9), che non fanno emergere particolari contraddizioni ma tuttalpiù che il teste fosse convinto chela AO1avesse svolto il proprio incarico, questione che verrà esaminata nel prosieguo della presente decisione. Infine, il laconico e non meglio precisato rinvio dell’appellante al pto. 5 delle sue conclusioni, relativo alle dichiarazioni rese da A______ C______, è privo di qualsivoglia approfondimento e confronto con le considerazioni del primo giudice, e si appalesa pertanto irricevibile. Può essere nondimeno qui precisato che gli interrogatori delle parti (dunque anche degli organi di società parti in causa) costituiscono mezzi di prova, da apprezzare liberamente ex art. 157 CPC (seppur con la dovuta prudenza) sulla base delle dichiarazioni concretamente rese e tenuto conto degli ulteriori elementi agli atti (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; IICCA del 15 maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 4; IICCA del 28 maggio 2024, inc. 12.2024.29, consid. 7.3).

8.Per quanto riguarda il ruolo avuto da G______ D______ nell’operazione, le tesi dell’appellante sono insufficienti a sovvertire le considerazioni del primo giudice e non possono essere seguite. Numerosi riscontri istruttori attestano difatti il suo legame con laAP1e la sua interposizione quale figura di riferimento della medesima. Il teste M______ B______ ha innanzitutto riferito che, per quanto riguarda l’incarico affidato dallaAP1alla E______ Y______ (ricerca di un gestore), i suoi interlocutori principali erano R______ D______ D______ e G______ D______, e che quest’ultimo era presente a tutti gli incontri (verbale del 21 settembre 2022, p. 2). Il teste E______ R______ ha dichiarato che G______ D______ era stato presentato ad A______ S.r.l. quale socio dellaAP1, che lo riteneva “l’anima commerciale” dell’operazione e che aveva discusso con lui delle stime di costo (verbale del 18 gennaio 2023, p. 6-7). Dichiarazioni analoghe sono state esposte da A______ C______ nel suo interrogatorio (verbale del 22 marzo 2023, p. 2). L’arch. T______ S______ ha rilevato di avergli trasmesso dei piani da far pervenire allaAO1, rispettivamente di aver vagliato con lui i piani successivamente ricevuti da quest’ultima, valutando le scelte progettistiche da essa compiute, nonché ha specificato che il sopralluogo svolto presso l’albergo in sua presenza era stato gestito dal medesimo (verbale del 18 gennaio 2023, p. 2-4). Inoltre, la documentazione agli atti evidenzia che le comunicazioni e le trasmissioni dellaAO1venivano spesso a lui indirizzate quale destinatario principale (talvolta unitamente a R______ D______ D______ e P______ R______ M______) o perlomeno in copia (doc. J, L, M, O, Q, R), rispettivamente che il medesimo formulava richieste/osservazioni per conto dellaAP1(doc. Q), senza che quest’ultima sia mai intervenuta per porre un freno a tale prassi o formulare delle riserve. Ne deriva che laAO1poteva ritenere in buona fede che G______ D______ agisse in rappresentanza dellaAP1, e che gli invii a lui fatti (e in special modo le comunicazioni di cui al doc. Q) sono opponibili a quest’ultima ex art. 32 seg. CO, perlomeno secondo le norme della procura esterna apparente (IICCA del 19 aprile 2024, inc. 12.2023.141, consid. 9; IICCA del 3 settembre 2024, inc. 12.2024.44, consid. 10, IICCA del 19 aprile 2024, 12.2023.14, consid. 19).

9.Quale regola generale, giusta l’art. 372 cpv. 1 CO (norma di carattere dispositivo), la parte committente è tenuta a pagare la mercede al momento della consegna dell’opera. La consegna (che dev’essere dimostrata dall’appaltatrice) consiste nella trasmissione alla committenza di un’opera eseguita e realizzata in ciascuna delle sue componenti; è questo il momento determinante, e non tanto l’ultimazione dell’opera, la sua approvazione da parte della committenza o l'allestimento della fattura finale; poco importa invece che l’opera abbia o meno dei difetti (DTF 129 III 738 consid. 7.2; STF 4A_475/2020 dell’11 aprile 2022 consid. 4.2). Il primo giudice ha già esposto i vari istituti giuridici che possono consentire alla parte committente di sottrarsi al contratto e/o rifiutare il pagamento della remunerazione, in parte o integralmente, e i relativi presupposti (segnatamente: mancata esigibilità della mercede, valido recesso contrattuale o esercizio dei diritti di garanzia, ad esempio tramite l’azione redibitoria o estimatoria).

10.Nel caso concreto, l’offerta sottoscritta di cui al doc. D stabiliva che il saldo della remunerazione era dovuto “all’esaurimento dell’incarico” (cfr. pto. 5).

Relativamente alle prestazioni svolte dalla AO1, le prove raccolte attestano che inizialmente le parti avevano deciso di operare l’auspicato ammodernamento sulla base del brand “Ma________”, per poi valutare invece (indicativamente dal luglio 2020) l’adesione al marchio “A______ A______” in quanto meno oneroso (doc. S e V; teste E______ R______, verbale del 18 gennaio 2023, p. 7; testi M______ B______ e G______ D______, verbale del 21 settembre 2022, p. 2 e 8; interrogatorio di A______ C______, verbale del 22 marzo 2023, p. 2-3), ritenuto che il teste T______ S______ ha dichiarato che nell’agosto 2020 non v’era ancora chiarezza su quale fosse il gruppo (alberghiero) interessato (verbale del 18 gennaio 2023, p. 4), incertezza che in effetti emerge ancora nella comunicazione del 2 novembre 2020 di cui al doc. L.

I documenti agli atti confermano che laAO1ha allestito e consegnato alla controparte vari piani, dapprima relativi allo stato di fatto esistente (doc. R), nel seguito quelli elaborati in funzione del brand “Ma________” (doc. M/K), e successivamente quelli ritenuti idonei al brand “A______ A______” (doc. Q), come pure una stima dei costi in macrovoci basata sull’ipotesi “Ma________” (doc. L e N), e un successivo adattamento (relazione) che teneva conto dei costi riferiti all’ipotesi “A______ A______” (doc. Q). Un riscontro di ciò, perlomeno parziale, si trova pure nell’interrogatorio di A______ C______ (verbale del 22 marzo 2023, p. 3) e nell’audizione di G______ D______ (verbale del 21 settembre 2022, p. 8). Non risulta peraltro che la committente avesse in tali frangenti eccepito la difformità di tali piani da quanto atteso e pattuito e che essi costituissero un “aliud”, ovvero un’opera diversa da quella menzionata nell’offerta, né ciò emerge dalle prove agli atti.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, le prove attestano inoltre l’esistenza di varie riunioni e/o sopralluoghi, non solo preliminari, in occasione dei quali sono stati altresì presentati e discussi i piani (teste E______ R______, verbale del 18 gennaio 2023, p. 6; teste M______ B______, verbale del 21 settembre 2022, p. 2-3; interrogatori di A______ C______ e di P______ R______ M______, verbale del 22 marzo 2023, p. 2-3 e 6-7; doc. O), di cui uno in presenza del rappresentante del marchio “A______ A______” (teste J______ L______, verbale del 21 settembre 2022, p. 4-5). Peraltro il teste M______ B______ ha precisato che in occasione dei vari sopralluoghi a cui aveva presenziato erano state mostrate planimetrie, anche con proposte di modifica e anche in presenza delle due catene alberghiere scelte da A______ S.r.l. (verbale del 21 settembre 2022, p. 3).

L’appellante censura la mancata presentazione del progetto agli impiantisti (doc. D, pto. 2A lett. c), ritenendo impossibile che sia avvenuta dal momento che all’epoca essi non erano ancora stati incaricati. Tale fatto non risulta tuttavia dalla decisione impugnata, e l’appellante non ne motiva la ricevibilità, osservando se e dove avesse esposto relative allegazioni in prima sede (art. 229 e 317 CPC). Anche volendo prescindere da ciò e approfondire la questione, secondo l’arch. T______ S______ gli impiantisti sono stati scelti solo nel 2021 (verbale del 18 gennaio 2023, p. 4), ciò che differisce da quanto riferito da P______ R______ M______, secondo cui “a tutt’oggi” (ovvero al momento della sua audizione) i progettisti non erano ancora stati selezionati (verbale del 22 marzo 2023, p. 6). Tuttavia, A______ C______ ha osservato che laAO1ha avuto un confronto con “un impiantista della regione di L______” (verbale del 22 marzo 2023, p. 3), G______ D______ ha ammesso che, possibilmente, per gli aspetti impiantistici era stato coinvolto G______ S______ della P______ SA (verbale del 21 settembre 2022, p. 8), mentre E______ R______ ha osservato che A______ S.r.l. riteneva l’incarico svolto e terminato, tant’è che aveva versato quanto da lei dovuto (verbale del 18 gennaio 2023, p. 7). Non risulta d’altronde che laAP1avesse sollevato dubbi al riguardo, lamentando la mancata esecuzione di tale incombenza, e ciò neppure dopo che la AO1 le aveva trasmesso la stima dei costi indicando che ciò avveniva “a completamento del mandato affidatoci” (doc. N), né dopo la consegna dell’ultima documentazione menzionata nelle e-mail di cui al doc. Q, né dopo l’invio della fattura doc. G in data 15 gennaio 2021, che chiedeva la corresponsione del saldo della mercede ancora dovuta “a ricevimento fattura proforma”, quale “Saldo progettazione Esplanade giusto incarico del 31 Marzo 2020”. Con ciò, laAO1lasciava chiaramente intendere che per quanto la riguardava, essa riteneva eseguito e consegnato quanto di sua spettanza e l’incarico concluso (v. anche interrogatorio di A______ C______, verbale del 22 marzo 2023, p. 3), e non un rifiuto a svolgere eventuali ulteriori prestazioni (che non risultano essere state sollecitate). Aggiungasi che nemmeno dopo il richiamo del 23 febbraio 2021 a pagare il saldo (doc. T), ovvero con lacontestazione del successivo 1° marzo 2021 (doc. T e doc. 5), laAP1evidenziava la mancata esecuzione/consegna di quanto pattuito, o assegnava un termine per compiere quanto ancora mancante, oppure ancora dichiarava il recesso dal contratto, ma lamentava piuttosto manchevolezze e l’inutilizzabilità di quanto eseguito sostenendo che nulla era dovuto e che si riservava il diritto di pretendere il rimborso di quanto già versato, ciò che corrisponde piuttosto all’invocazione dei diritti di garanzia ex art. 368 CO, segnatamente dell’azione redibitoria (come già evidenziato dal Pretore e non debitamente contestato nel gravame, se non con affermazioni del tutto generiche e non riferite al contenuto dello scritto). Sennonché, come detto, l’impugnativa sul tema della difettosità non muove ricevibili censure avverso il giudizio di primo grado.

11.Per tutti questi motivi, le censure contenute nel gravame non sono sufficienti a sovvertire l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere confermato.

12.Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono fissate sulla base di un valore di fr. 43'080.- (fr. 30'156.- + fr. 12'924.-, art. 94 cpv. 2 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’500.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1.L’appello 9 gennaio 2025 diAP1è respinto.

2.Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per ripetibili di seconda sede.

3.Notificazione:

-avv.PA1,Via N______ V______ _,Lo______;

-avv.PA2,S______ SA,Via P______ _,L______.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).Secondo l’art. 53 LTF, l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale. Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande.

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).