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12.2025.120

Contratto di lavoro (informatico). Licenziamento in tempo inopportuno. Datore di lavoro non informato dell'inabilitâ lavorativo. Valenza del certificato medico. Surrogazione da parte della Cassa disoccupazione

Ticino ·13 · · Italiano TI
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Incarto n.12.2025.120

Lugano

13 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2024.142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 maggio 2024 da

AO1,M______

contro

AP1,R______ G______

Con raccomandata del 5 gennaio 2023AP1ha preso posizione sul predetto scritto diAO1contestandone il buon fondamento. Più nello specifico, essa ha sostenuto di non essere stata informata dellamalattia di O______ M______,di non aver mai ricevuto il certificato medico in questione e di essere venuta a conoscenza che nel periodo dell’asserita malattia l’ex collaboratore avrebbe svolto una seconda attività retribuita. Quale allegato essa ha inoltre inviato “la risoluzione contrattuale del 7.9.2022” sottoscritta dalle parti (doc. N).

Con osservazioni del 24 maggio 2024 la convenuta si è opposta alla petizione. In sintesi, essa ha sostenuto che le parti avrebbero previsto una deroga al periodo di disdetta di 6 mesi previsto contrattualmente e lo avrebbero ridotto a 3 mesi; la disdetta per il 30 novembre 2022 sarebbe pertanto valida. Essa ha inoltre rimarcato che il certificato medico doc. C non le sarebbe mai stato consegnato ed essa ne avrebbe preso visione per la prima volta in occasione dell’udienza di conciliazione. La datrice di lavoro ha inoltre argomentato che durante il periodo in cui il dipendente sostiene ora di essere stato inabile al lavoro, in realtà egli si sarebbe recato regolarmente sul posto di lavoro svolgendo le sue mansioni; il certificato medico doc. C sarebbe pertanto inveritiero. Secondo la stessa, la disdetta di data 31 agosto 2022 sarebbe valida ed efficace così come il successivo accordo di data 7 settembre 2022 con cui le parti hanno concordato di terminare il rapporto di impiego il giorno stesso. Ne conseguirebbe pertanto il malfondato dell’azione in esame, in quanto il periodo coperto daAO1, ovvero dal 12 settembre 2022 al 30 aprile 2022, sarebbe successivo alla fine del rapporto lavorativo.

In relazione alle visite mediche a cui si è sottopostoO______ M______la dottoressa M______ K______ha spiegato di averlo“visitato il 24.8.2021, il 12.9.2022, e come documentazione ho la lettera di uscita dal cardiocentro datata 15.10.2022 dove c'è la storia del trattamento. Questi sono i documenti ma aggiungo che il 19 settembre 2022 M______ M______ era stato visitato al CCT da parte del dr. med. A______ A______(studioelettrofisiologico-al Cardio Centro). Non aveva rilasciato un certificato medico ma il dr. A______ A______mi ha informata di questa visita con lettera del 19 settembre. Aveva bisogno che io spiegassi al paziente i rischi di questo intervento per avere un consenso informato. Era stato previsto un test a un mese di distanza che è stato eseguito dal dr. med. P______ F______di M______. Il 19.9.2022 ha fatto una visita al cardiocentro ticinese”(cfr. audizione testimoniale di M______ K______cit., pag. 3).

A ragione il Pretore ha giudicato queste dichiarazioni fondate e veritiere e atte a comprovare l’incapacità lavorativa diO______ M______dal 29 agosto 2022 al 16 ottobre 2022 attestata nel doc. C. Significativa è anche la constatazione che le valutazioni della dottoressa M______ K______in merito alla gravità dello stato di salute diO______ M______hanno, di fatto, trovato riscontro negli accertamenti effettuati dal prof. dr. A______ A______,viceprimariodi cardiologia presso l’EOC, il quale ha infatti deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico (cfr. I. documenti prodotti da teste dott. med. M______ K______), a riprova della correttezza delle stesse.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC,

decide:

1.L’appello 6 ottobre 2025 diAP1è respinto.

2.Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

-avv.PA1,P______;

-AO1,Via G______ _,M______.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).