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12.2025.102

Rapporto di concubinato - conto intestato a un concubino - prelevamenti da parte dell'altro concubino - domanda di restituzione - onere della prova

Ticino ·13 · · Italiano TI
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Incarto n.12.2025.102

Lugano

13 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.51 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 marzo 2019 da

AP1,C______

contro

AO1,S______

con cui l'attore ha chiestola condanna della convenutaalla restituzione – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare - dei gioielli e dei beni mobiliari elencati nei doc. G e Moppure, in subordine, al rimborso del loro controvalore (EUR 48'570.- per i gioielliefr. 100'000.- o EUR 88'257.- per i beni mobiliari presenti nell'abitazione di V______,più interessi del 5% dal 5 dicembre 2018), come pure la condanna della medesima al pagamento della metà del saldo al 31 agosto 2018 del conto postfinance n. __-_____-_ a lei intestato, e meglio di fr. 110'000.- oltre a interessi del 5% dal 16 ottobre 2018;

domande avversate dalla convenuta la quale con domanda riconvenzionale 13 maggio 2019 ha rivendicato la restituzione – sottocomminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare -dei gioielli di cui al doc. G e di quelli custoditi nella cassetta di sicurezza dell'attore o, in subordine, il versamento di EUR 48'570.-, e oltre a ciò ha chiesto la condanna di AP1 al pagamento di fr. 78'143.40 più interessi del 5% dal 5 settembre 2018;

preso atto della decisione – passata in giudicato – 18 febbraio 2022 con cui il Pretore ha stralciato l'azione principale in esito al ritiro della medesima e della decisione 7 agosto 2025 con cui quest'ultimo ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e ha condannato AP1 al pagamento di fr. 64'143.40 oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2018, ripartendo le spese processuali di fr. 5'000.- in ragione di metà ciascuno e compensando le ripetibili;

appellante il convenuto riconvenzionaleche con appello del 3 settembre 2025 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale di AO1, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice riconvenzionale propone di respingere il gravame,pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 3 settembre 2025 di AP1è parzialmente accolto.Di conseguenza la decisione 7 agosto 2025 del Pretoredel Distretto di Lugano, sezione 3,è così riformata:

§    Di conseguenzaAP1 è condannato a versare a AO1

fr. 15'000.- oltre interessi del 5% dal 5 settembre 2018.

2.Le spese processuali di fr. 5'000.- sono poste per 9/10 a carico dell'attrice riconvenzionale e per 1/10 a carico del convenuto riconvenzionale, al quale AO1 rifonderà CHF 5’000.- per ripetibili parziali.

II.Le spese processuali della procedura d'appello, di fr. 4'000.-, sono poste per ¾ a carico dell'appellata e per ¼ a carico dell'appellante, cui AO1 rifonderà 1'500.- per ripetibili parziali. L'anticipo di fr. 4'000.- versato dall'appellante gli verrà restituito in ragione di fr. 3'000.-.

-avv.PA1,S______ l______ e n______ H______,Via A______ _,Lu______;

-avv.PA2,Via L______ _,Lu______.

Il presidente                                                          Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).