Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 7.Nella fattispecie si riscontra che AP1 a cui incombeva lonere di dimostrare lesistenza e lesigibilità del suo credito alla scadenza del termine comminatorio pena linvalidità della disdetta ha allegato nellistanza in maniera succinta di vantare nei confronti dei convenuti un credito di fr. 12'152.60 per pigioni e fatture non versate riferite al periodo tra il 1. marzo 2025 e il 31 agosto 2025, producendo come mezzo di prova un estratto conto (doc. G), senza fornire delle spiegazioni al riguardo (v. istanza 31 luglio 2025, pag. 2, n. 7). Con le osservazioni 19 agosto 2025 AO3, AO2 e AO1 non rappresentati hanno contestato il credito di fr. 12'152.60 adducendo in sostanza che lestratto conto prodotto a suo fondamento non era chiaro, in particolare per quanto riguarda lutilizzo dei pagamenti da loro effettuati, che nei mesi precedenti alla diffida 14 aprile 2025 erano stati superiori a fr. 15'000.-.
Per questi motivi,
visti lart. 106 CPC e la LTG,
decide:
-AO3,Via a______ C______ __,Da______;
-AO2,Via a______ C______ __,Da______;
-AO1,Via A______ __,B______;
RA1,Via F______ P______ __,L______.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2025.100
Lugano
9 dicembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
DAndrea
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2025.4282 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 31 luglio 2025 da
AP1,Lu______
contro
1.AO3,D______-S______
2.AO2,Da______
3.AO1,B______
in fatto:
A.Il 4/12 aprile 2023 AO3, AO2, AO1 (conduttori) e AP1 (locatrice), rappresentata da RA1, hanno sottoscritto un contratto di locazione di durata indeterminata avente quale oggetto un appartamento di 5.5 locali sito in via a______ C______ __ a Da______, fissando la pigione mensile a fr. 1'810.- comprensiva dellacconto per le spese accessorie (doc. A). Alla stessa data le parti hanno ugualmente pattuito un contratto di locazione di durata indeterminata per un posteggio doppio interno con una pigione mensile di fr. 200.- (doc. B). A partire da agosto 2023 la pigione mensile dellappartamento è stata aumentata a fr. 1'930.- (come si evince dal doc. G, pag. 2).
B.Il 14 aprile 2025 la locatrice ha diffidato per iscritto i conduttori a versare entro 30 giorni limporto scoperto di complessivi fr. 2'169.-, corrispondente alla somma della pigione di aprile 2025 dellappartamento (fr. 1'930.-), della pigione per lo stesso periodo del posteggio (fr. 200.-) e delle spese di sollecito (fr. 39.-), con la comminatoria che trascorso infruttuosamente detto termine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto (doc. C).
C.Il 26 giugno 2025 la locatrice ha intimato singolarmente ai convenuti la disdetta straordinaria per mora ai sensi dellart. 257d CO dei contratti di locazione sopra citati con effetto dal 31 luglio 2025 (doc. D).
D.Con istanza 22 luglio 2025 i conduttori hanno contestato le disdette dinanzi allUfficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Est, chiedendo nel contempo una protrazione di 3 anni (v. incarto UC).
E.Con istanza 31 luglio 2025 la AP1 ha convenuto AO3, AO2 e AO1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando, nella procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti, la loro espulsione dallappartamento locato nei più brevi tempi possibili. A dimostrazione delle pigioni e delle fatture non versate per il periodo dal 1. marzo 2025 al 31 agosto 2025 listante ha prodotto un estratto conto dal quale si evincerebbe che lo scoperto al momento dellinoltro dellistanza si attestava a fr. 12'152.60 (doc. G).
F.Data listanza despulsione, la procedura dinnanzi allautorità di conciliazione è stata sospesa in attesa dellesito di questo procedimento (v. incarto UC).
G.Con osservazioni 19 luglio 2025 (recte: 19 agosto 2025) AO3, AO2 e AO1 si sono integralmente opposti alla domanda di sfratto. Premesso che dopo il periodo del Covid cerano stati ritardi nei pagamenti e che lamministratore dellappartamento era stato informato delle loro difficoltà finanziarie, i convenuti hanno fatto valere in sostanza, appoggiandosi sulla numerosa corrispondenza intrattenuta con la locatrice, che più volte avevano chiesto a questultima di fornire lestratto conto e di intervenire presso lUfficio di esecuzione di L______ per stralciare le procedure pendenti, poiché a loro parere non vi era nessuno scoperto. In particolare, essi hanno evidenziato che, dopo aver ricevuto il 1. aprile 2025 da parte di RA1 le-mail tramite la quale in via eccezionale visto il loro pagamento di fr. 6'420.- - la locatrice aveva revocato la disdetta per mora informando i conduttori che restava un debito di fr. 3'432.60 comprensivo della pigione di aprile 2025 (doc. L, recte: doc. 10), hanno inviato più volte dei messaggi di posta elettronica anche successivamente alla diffida 14 aprile 2025 per ribadire la richiesta di poter consultare un estratto conto aggiornato siccome ritenevano che il nuovo asserito importo scoperto fosse errato (v. doc. M, recte: doc. 11; doc. N, recte: doc. 12; doc. O, recte: doc. 13; doc. P, recte: doc. 14). Infine, essi, dopo aver specificato che limporto di fr. 12'152.60 calcolato dallistante era contestato, hanno chiesto, per quanto qui dinteresse, che lo sfratto venisse sospeso o annullato e chesi obblighi la spettabile RA1 a produrre e spiegare lutilizzo dei pagamenti ricevuti così come un estratto esatto del dovuto; il documento inviato allUfficio Conciliazione non fa stato (osservazioni 19 agosto 2025, pag. 4).
H.Con decisione 25 agosto 2025 il Pretore ha accolto integralmente listanza di sfratto. Egli ha ordinato a AO3, AO2 e AO1 di liberare lappartamento e il parcheggio siti in via a______ C______ _ a Da______ entro 10 giorni dalla notificazione del giudizio sotto comminatoria dellart. 292 CP, con lavvertenza che linesecuzione dellordine avrebbe comportato il diritto per listante di postulare il risarcimento dei danni e disponendo agli organi di polizia preposti di prestare man forte nellesecuzione della decisione a semplice richiesta dellistante, con facoltà di depositare in un luogo indicato da questultima e a spese della convenuta gli oggetti non sgomberati. Il Pretore ha inoltre posto a carico dei convenuti in solido la tassa di giustizia di fr. 200.-, le spese di fr. 100.- e fr. 100.- di indennità da rifondere allistante.
I.Con ricorso non datato notificato a questa Camera il 3 settembre 2025, AO3, AO2 e AO1 si sono aggravati contro tale decisione chiedendone in via cautelare la sospensione dellesecutività fino a decisione definitiva del Tribunale di appello, nel merito in via principale la sua riforma, nel senso di respingere integralmente listanza della locatrice, e in via subordinata di concedere una proroga della locazione ai sensi dellart. 272 CO per un periodo di almeno 6 mesi, il tutto ponendo a carico della controparte le spese processuali. Con scritto 7 settembre 2025 gli appellanti hanno completato il ricorso, in parte allegando nuovi fatti.
J.Con osservazioni allappello 17 settembre 2025 la AP1, AP1, Lu______, rappresentata da RA11, si è opposta allappello postulandone lintegrale reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
K.Con replica spontanea 18 settembre 2025 gli insorgenti hanno contestato le allegazioni della controparte.
E considerando
in diritto:
1.Lart. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in almeno fr. 78'084.-, corrispondente alla pigione lorda per il periodo di protezione di 3 anni, indicando lappello quale rimedio giuridico esperibile. Tale valore minimo è corretto, siccome litigioso non è solamente lordine di espulsione, ma anche la validità della disdetta(cfr. DTF 144 III 346 consid. 1.2.2.3; STF 4A_376/2021 del 7 gennaio 2022 consid. 1).Il gravame, inoltrato da persone non patrocinate da un legale, è stato denominato ricorso. Esso può venir trattato come appello secondo quanto indicato anche dallappellata nelle sue osservazioni, adempiendo tutti i requisiti formali di ricevibilità.
2.I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto la decisione 25 agosto 2025 è stata notificata il giorno seguente (vedi inc. SO.2025.4282), motivo per cui lappello, introdotto a questa Camera il 3 settembre 2025, è senzaltro tempestivo e quindi ricevibile in ordine. Allo stesso modo sono tempestive e ricevibili in ordine le osservazioni allappello del 17 settembre 2025. Invece, il complemento fascicolo del 7 settembre 2025 inoltrato dagli appellanti quale integrazione del ricorso è tardivo e pertanto irricevibile, dato che il termine per presentare lappello scadeva il 6 settembre 2025.
3.Giusta lart. 315 cpv. 1 CPC, lappello preclude, limitatamente alle conclusioni, lefficacia e lesecutività della decisione impugnata, riserva fatta per determinate eccezioni che qui non ricorrono. Esplicando lappello in esame effetto sospensivoex lege, la relativa richiesta contenuta nel gravame è pertanto superflua.
4.Con la decisione impugnata il Pretore ha constatato che AO3, AO2 e AO1, ai quali incombeva lonere della prova, non hanno dimostrato di aver effettuato il pagamento di fr. 2'169.- entro il termine di 30 giorni che era stato a loro assegnato dalla locatrice tramite lettera di diffida 14 aprile 2025. Il primo giudice ha considerato che daltra parte listante non aveva lonere di dimostrare limporto dovutole. Di conseguenza, accertata la mora nel pagamento delle pigioni, il primo giudice ha ritenuto valida la disdetta straordinaria ex art. 257d CO del 26 giugno 2025 con effetto al 31 luglio 2025. Dandosi una situazione giuridica chiara e posto come lart. 272a cpv. 1 lett. a CO escluda in questa situazione la protrazione della locazione, il Pretore ha pertanto accolto listanza di sfratto promossa nella procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti.
5.Con limpugnativa gli appellanti si dolgono innanzitutto che il Pretore, non considerando correttamente gli importi effettivamente pagati nonché trascurando fatti determinanti come le opposizioni e le richieste inevase inoltrate alla locatrice, ha erroneamente ritenuto che essi fossero in mora (appello, pag. 1, pt. 2.1 e pag. 2, pt. 2.4). Ribadendo quanto esposto in prima istanza, essi rimproverano alla locatrice di non aver fornito un rendiconto chiaro dei debiti effettivi, malgrado avessero domandato più volte il dettaglio della destinazione dei loro pagamenti poiché non ritenevano possibile che nonostante i loro versamenti si trovassero in una posizione di mora esplicita (appello, pag. 2, pt. 2 e 5). Dunque, essi ritengono che in mancanza di trasparenza, è illegittimo considerare linquilino in mora in senso stretto (appello, pag. 2, n. 2). Gli appellanti mettono poi in evidenza che il Pretore non ha esaminato le loro osservazioni, violando così il diritto al contraddittorio e il dovere di accertamento dufficio (appello, pag. 2, n. 3). Infine essi, spiegando che lo sfratto creerebbe notevoli disagi personali soprattutto ai figli, chiedono una protazione della locazione di almeno 6 mesi.
6.
7.Nella fattispecie si riscontra che AP1 a cui incombeva lonere di dimostrare lesistenza e lesigibilità del suo credito alla scadenza del termine comminatorio pena linvalidità della disdetta ha allegato nellistanza in maniera succinta di vantare nei confronti dei convenuti un credito di fr. 12'152.60 per pigioni e fatture non versate riferite al periodo tra il 1. marzo 2025 e il 31 agosto 2025, producendo come mezzo di prova un estratto conto (doc. G), senza fornire delle spiegazioni al riguardo (v. istanza 31 luglio 2025, pag. 2, n. 7). Con le osservazioni 19 agosto 2025 AO3, AO2 e AO1 non rappresentati hanno contestato il credito di fr. 12'152.60 adducendo in sostanza che lestratto conto prodotto a suo fondamento non era chiaro, in particolare per quanto riguarda lutilizzo dei pagamenti da loro effettuati, che nei mesi precedenti alla diffida 14 aprile 2025 erano stati superiori a fr. 15'000.-.
Per questi motivi,
visti lart. 106 CPC e la LTG,
decide:
-AO3,Via a______ C______ __,Da______;
-AO2,Via a______ C______ __,Da______;
-AO1,Via A______ __,B______;
RA1,Via F______ P______ __,L______.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).