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12.2024.168

Responsabilità dell'ente pubblico. Compravendita immobiliare. Informazioni errate sull'edificabilitâ di un fondo a seguito del mancato aggiornamento dei piani. Premesse. Quantificazione del danno

Ticino · · Italiano TI
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Incarto n.12.2024.168 /170

Lugano

21 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.2 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 gennaio 2021 da

AP2,O______

contro

AP1,B______

l’attorecon atto di appello 2 dicembre 2024 (inc. n. 12.2024.170) con cui chiede la riforma del querelatogiudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, di porre le spese processuali interamente a carico del convenuto e di condannare quest’ultimo a versargli fr. 25’192.73 a titolo di ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili della procedura di appello;

14.1.Per quanto attiene ai “costi notarili e di archivio” di cui ai doc. G1 (pari a fr. 4'180.25) e G2 (pari a fr. 5'126.25), il Comune ritiene che gli stessi non siano stati “correttamente documentati” e che le posizioni di danno indicate nelle distinte non siano state “adeguatamente dimostrate e giustificate”; a detta dello stesso, gli importi ivi riportati sarebbero inoltre “eccessivi” e “non dovuti”(appello, pag. 16 seg.). A prescindere dall’effettiva ricevibilità della doglianza - su cui sussistono seri dubbi non confrontandosi l’appellante in maniera puntuale con la motivazione pretorile e non spiegando nel dettaglio perché le poste in esame non sarebbero giustificate (art. 310 e 311 CPC) - la stessa si rivela infondata pure nel merito. Come emerge dall’incarto, infatti, tutti i costi in esame sono manifestamente correlati all’allestimento dei contratti di compravendita e alla successiva iscrizione dei trapassi di proprietà dei fondi ___ RFD e ___ RFD di Bellinzona. L’attività svolta dal notaio D______ J______ oltre ad essere comprovata dalla documentazione annessa alle due distinte in parola è stata da questi confermata in sede di audizione testimoniale (verbale udienza 23 maggio 2022, pag. 18), deposizione della cui veridicità non vi è invero motivo di dubitare. Ciò detto gli importi indicati nelle sue parcelle notarili di data 25 febbraio 2019 (plico doc. G1 e G2) sono perfettamente in linea con quelle usualmente emesse per prestazioni simili.

14.2.Il Comune ha parimenti criticato il riconoscimento dei costi legali preprocessuali per la retrocessione extragiudiziaria delle prestazioni (doc. G3), contestandone la necessità e l’adeguatezza e sostenendo chela questione era chiara e semplice” tanto che “l’intervento di un legale era superfluo” (appello, pag. 17 seg.).

Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili, cioè quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 131 II 121 consid. 2.1.; 117 II 101 consid. 6.a.; STF 4A_84/2016 del 5 settembre 2016 consid. 4; STF 4C.288/2002 del 12 febbraio 2003).

Nel concreto caso è necessario ribadire, in primis, che la scelta dell’attore di seguire la via extragiudiziale non presta il fianco a critiche, poiché la via giudiziaria, infatti, avrebbe comportato costi maggiori. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la problematica in esame non può essere qualificata di bagatella o pacifica - tant’è che la sussistenza di un errore essenziale è stato riconosciuto dalle venditrici solo alla vigilia dell’avvio di un procedimento giudiziario - e l’intervento di un patrocinatore legale deve essere riconosciuto come necessario e va pertanto indennizzato.

Per quanto attiene alla quantificazione del dispendio orario e, di riflesso, dei costi, il Comune si limita, anche in questo caso, a una contestazione generica e d’insieme omettendo di indicare nel dettaglio quali poste della distinta “prestazioni e spese” di cui al doc. G3 sarebbero inutili o sproporzionate, ciò che comporta l’inammissibilità della censura (art. 310 e 311 CPC). Ad ogni modo, nello specifico, il riconoscimento ad opera del Pretore aggiunto di complessive 12.11 ore di lavoro pare adeguato alla complessità della fattispecie in esame e merita di venir confermato.

Relativamente alla tariffa oraria in concreto applicabile e alla determinazione delle spese si rinvia a quanto verrà esposto nel prosieguo in merito alle contestazioni sollevate da AP2 su queste tematiche (consid. 18).

14.3.L’appellante prosegue contestando il riconoscimento degli interessi di fr. 1'528.75 e la penale per l’interruzione anticipata del mutuo di fr. 6'737.50 in quanto - a dire dello stesso - “l’attore e sua moglie avrebbero dovuto chiedere l’accertamento giudiziale della nullità degli atti pubblici e contratti firmati” (appello, pag. 18). La censura si rivela infondata. Diversamente da quanto sembra credere il ricorrente, un’eventuale azione legale avverso le venditrici rispettivamente avverso la Banca R______ non avrebbe “evitato costi, spese notarili, interessi e penali” ma anzi causato oneri paragonabili se non maggiori. Anche queste poste di danno

- chiaramente connesse all’errore commesso dal Comune - vanno quindi confermate e la doglianza respinta.

14.4.Il Comune critica quindi il riconoscimento a favore diAP2delle spese di trasferta per un importo complessivo pari a fr. 715.- - corrispondenti al costo di 5 biglietti del treno (andata e ritorno) per la tratta O______ - B______ con l’abbonamento metà prezzo per l’attore e di una trasferta a tariffa piena per la moglie Sa______ S______ (sentenza cit., pag. 14) - giudicandole non comprovate e comunque eccessive. La contestazione si rivela parzialmente fondata.

Per quanto attiene alle cinque trasferte riconosciute dal Pretore aggiunto a favore di AP2 (sentenza cit., pag. 14) va, infatti, rimarcato che solo quattro di esse hanno trovato dei riscontri certi negli accertamenti istruttori e sono in relazione manifesta con l’errore commesso dal Comune, e precisamente: la trasferta del 9 ottobre 2018 quando vi è stato l’incontro tra AP2, la mediatrice immobiliare e le venditrici (doc. L3), la trasferta del 18 dicembre 2018 in occasione della quale sono stati sottoscritti i rogiti di compravendita immobiliare presso lo Studio del notaio avv. D______ J______ (doc. C1 e C2), quella del 29 gennaio 2019 in cuiAP2si è dovuto recare preso lo Studio del precitato notaio per firmare due atti notarili (doc. L4) e da ultimo quella del 17 dicembre 2019 in cui vi è stata la sottoscrizione dei rogiti di retrocessione immobiliare presso lo Studio del notaio avv. P______ A______ (doc. E 1 e E2).

Lo stesso non può invece dirsi per la trasferta del 16 ottobre 2018 nel corso della quale AP2 si sarebbe “recato sul posto per la posa dei profili” (verbale interrogatorio di AP2, udienza 7 dicembre 2022, pag. 33). A prescindere dall’effettivo svolgimento di questo viaggio, di cui non vi è invero alcun riscontro oggettivo e che emerge unicamente dalle dichiarazioni dell’acquirente medesimo, lo stesso non pare neppure in relazione causale e adeguata con l’errore del Comune. Il desiderio dell’attore di posare alcune antenne telescopiche sui fondi in oggetto - e questo ancora prima della formalizzazione dei contratti di compravendita - non può infatti essere ritenuto tale. Pertanto, i costi di questa trasferta non possono essere conteggiati tra le poste di danno; su questo punto la censura appellatoria è fondata.

Neppure può essere riconosciuto il costo della trasferta di data 18 dicembre 2018 (asseritamente) effettuata da Sa______ S______. Questo viaggio, oltre a non essere stato debitamente documentato, non era in ogni caso neppure necessario. Dai doc. C 1 e C2 si evince infatti che AP2 ha sottoscritto i due rogiti di compravendita sia “per sé” che “quale rappresentante della moglie”, l’intervento della stessa in quel frangente era pertanto superfluo. Ciò detto, pare quantomeno singolare che - stando a quanto preteso dall’attore - ella abbia presenziato alla sottoscrizione degli atti pubblici ma non li abbia firmati personalmente, circostanza che fa sorgere più di un dubbio sulla sua effettiva presenza.

Ne discende pertanto che a favore di AP2 va riconosciuto il rimborso (unicamente) di 4 trasferte (andata e ritorno) tra O______ e B______. Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore aggiunto, non andrà però conteggiato (solo) il prezzo del biglietto del treno acquistabile con l’abbonamento metà prezzo bensì il biglietto a prezzo intero, per un importo complessivo di fr. 600.- (fr. 150.- x 4). Il principio di riduzione del danno - a cui si rifà (erroneamente) il giudice di prima sede (sentenza cit., pag. 14) - può trovare applicazione, infatti, solo a partire da quando il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e pertanto, nello specifico, solo dopo che AP2 si è reso conto che i terreni acquistati non si trovavano in zona edificabile. Detto principio potrebbe pertanto entrare in linea di conto unicamente per la trasferta del 17 dicembre 2019; nello specifico, pretendere l’acquisto dell’abbonamento metà prezzo per questo unico viaggio si rivelerebbe però eccessivo oltre che antieconomico. Con motivazioni analoghe va rigettata pure la tesi della ricorrente secondo cui - sempre in forza del già citato principio di riduzione del danno, come detto non applicabile - a AP2 andrebbe riconosciuto unicamente il costo delle carte giornaliere FFS di fr. 40.- (appello, pag. 20).

La contestazione del Comune deve pertanto essere parzialmente accolta e l’importo per le spese di trasferta riconosciuto a AP2 ridotto a fr. 600.- (in luogo dei fr. 715.- ammessi dal Pretore aggiunto; cfr. sentenza cit. pag. 14 i.f.).

La censura di AP2 si rivela parzialmente fondata. A ragione egli sostiene l’inapplicabilità, nello specifico, delle tariffe previste nel Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e d’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar). Diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, infatti, in materia di responsabilità vige il principio del pieno risarcimento del danno ciò che comporta nello specifico il diritto del danneggiato al rimborso delle spese effettive sopportate, a meno che le stesse non siano sproporzionate o inutili.

In concreto, la pattuizione di un onorario orario di fr. 300.- è legittima e perfettamente in linea con le tariffe praticate nel settore e va tutelata. Lo stesso dicasi per le spese vive di cui è stata chiesta la rifusione assommanti a complessivi a fr. 416.90.-

Non possono di contro essere accolte le sue doglianze relative alle decurtazioni per gli scritti di data 11 e 21 marzo 2019. Trattandosi infatti di scritti identici tra loro e fondati pertanto su un lavoro concettuale unico, va riconosciuto unicamente il dispendio lavorativo effettivo corrispondente a quello necessario alla redazione di un unico scritto per ciascuna data. Neppure può essere condivisa la contestazione relativa al defalco dei costi per la preparazione dell’istanza di conciliazione la stessa non essendo stata per finire mai inoltrata, avendo le parti optato per la retrocessione consensuale dei fondi.

Alla luce di quanto precede, ne discende che la quantificazione del tempo lavorativo operata dal Pretore aggiunto, che ha riconosciuto 727 minuti di lavoro pari a 12,11 ore, si rivela corretta e va confermata. L’applicazione di una tariffa oraria di fr. 300.- conduce a un onorario di fr. 3'633.- a cui vanno aggiunte le spese vive pari a fr. 416.90 e l’IVA (pari a fr. 311.85), il tutto per una nota complessiva di fr. 4'361.75.

Per quanto attiene al riconoscimento delle spese di trasferta si rinvia alle motivazioni esposte in precedenza contestualmente all’evasione delle censure sollevate dal Comune in relazione a questa specifica posizione di danno (consid. 14.4). Il parziale accoglimento di queste contestazioni ha comportato la rideterminazione delle pretese spettanti a AP2 e il riconoscimento in suo favore (unicamente) dei costi di 4 trasferte (andata e ritorno) - in luogo delle 5 ammesse dal Pretore aggiunto (sentenza cit., pag. 14), con esclusione di quella del 16 ottobre 2018 - mentre chele spese di viaggio per la moglie sono state stralciate. Come già spiegato, non andrà però conteggiato (solo) il prezzo del biglietto del treno acquistabile con l’abbonamento metà prezzo bensì il biglietto a prezzo intero, il principio di riduzione del danno non trovando - come peraltro correttamente allegato da AP2 (appello, pag. 12) - applicazione. Allo stesso andrà pertanto rimborsato l’importo complessivo di fr. 600.- (fr. 150.- x 4). Le altre contestazioni sollevate su questo punto si rivelano infondate.

Neppure può essere accolta la contestazione appellatoria relativa al mancato riconoscimento della (asserita) perdita di guadagno. Come giustamente evidenziato anche dal AP1, la pretesa attorea presenta infatti importanti carenze allegatorie e probatorie.In primo luogo, manca la prova di un’effettiva perdita di guadagno: il ricorrente non ha fornito alcuna informazione sulla propria attività lavorativa né ha prodotto quei documenti (agende, contratti di lavoro, estratti delle timbrature, conteggi delle ferie ecc.) da cui sarebbe stato possibile desumerese e quando egli aveva effettivamente dovuto assentarsi dal lavoro per venire in Ticino, omissione che va inevitabilmente a suo sfavore.Secondariamente, i conteggi salariali prodotti datano del giugno 2020 e paiono pertanto già di primo acchito poco pertinenti coi fatti oggetto della vertenza che risalgono agli anni 2018 e 2019; a questo va aggiunto che il ricorrente neppure spiega perché bisognerebbe attenersi a questi importi. Inoltre, il calcolo dell'indennizzo basato su uno stipendio lordo, invece che netto, non è stato debitamente giustificato dal ricorrente.

Contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso, nello specifico non può entrare in linea di conto neppure un’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO; a non averne dubbio, scopo di questa norma non è infatti quello di sanare eventuali lacune procedurali imputabili alle parti. Questa disposizione non dispensa in particolare la parte che se ne prevale dal debitamente allegare e documentare - per quanto possibile - la propria pretesa, ciò che in concreto non è stato fatto.In casu, l’asserito danno avrebbe infatti dovuto e potuto essere fatto valere producendo la documentazione menzionata poc’anzi. A ragione il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa ritenendola non comprovata.

In concreto, come illustrato in precedenza (consid. G), il Pretore aggiunto ha riconosciuto AP2 soccombente in ragione di 2/5 ed ha attribuito allo stesso un’indennità per ripetibili parziali di fr. 1’090.-, corrispondenti in sostanza a un’indennità per ripetibili piena di fr. 5’450.- (sentenza cit., pag. 16).

21.1.In forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar), e non - è utile ricordarlo - sulla base degli accordi intercorsi fra l'avvocato e il cliente.

Di principio, in una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, come quella qui in esame, le spese ripetibili sono calcolatead valoreme nonad horam.Per una causa ordinaria dal valore litigioso tra fr. 20'000.- e fr. 50'000.- l'art. 11 cpv. 1 RTar prevede ripetibili variabili dal 10% al 20% del valore medesimo. Nel concreto caso essendo il valore indicato nella petizione di fr. 36'376.67 le ripetibili andrebbero fissate tra fr. 3'637.70 e fr. 7'275.35 (arrotondati).

Giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar, una deroga alle disposizioni dell’art. 11 RTar può però entrare in linea di conto nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa rispettivamente nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino, eventualità che si realizza in concreto in quanto a un tutto sommato modesto valore di causa si contrappone un impegno effettivo del legale importante in ragione della laboriosità e della complessità della fattispecie, ciò che giustifica l’applicazione di questa norma.

Nello specifico l’importo attribuito dal Pretore aggiunto sulla base del criterioad valoreme situato a metà della forchetta prevista dall’art. 11 RTar per cause di analogo valore pare del tutto inadeguato a coprire le prestazioni svolte dal legale dell’attore. A titolo di raffronto va osservato che esso corrisponderebbe a 19 ore lavorative (arrotondate) sulla base del criterioad horamdi cui all’art 12 RTar (fr. 280.- all’ora). Ora, il patrocinatore dell’attore ha redatto una petizione di 9 pagine, una replica di 19 pagine e un memoriale conclusivo di 28 pagine, parallelamente egli ha inoltre dovuto confrontarsi con una serie di allegati piuttosto prolissi, e meglio con una risposta di 23 pagine, una duplica di 33 pagine e delle conclusioni di 43 pagine. In aggiunta, egli ha pure presenziato all’udienza di data 27 settembre 2021 (durata 1 ora e 45 minuti), alle audizioni di 6 testimoni (per complessive 3 ore e 50 minuti), all’interrogatorio del suo assistito (durato 1 h e 10 minuti) e all’udienza del dibattimento finale (durata 1 ora e 30 minuti), per complessive 8 ore e 15 minuti, senza contare il tempo di preparazione delle udienze. Elementi questi che evidenziano l’iniquità dell’importo attribuitogli dal giudice di prime cure, come correttamente argomentato dal ricorrente (appello, pag. 9).

Ciò detto, non pare appropriato neppure attenersi a quanto indicato nella nota d’onorario doc. O che, di fatto, determina in 71 ore (arrotondate; fr. 25'905 - fr. 4'545.- = fr. 21'360.-: fr 300.-/ora, tariffa questa pattuita tra le parti) il dispendio orario dedicato all’evasione della pratica. Giova ribadire che il regime tariffario delle ripetibili nel Cantone Ticino si fonda sul criterioad valoremche non consente di tener conto degli accordi cliente avvocato mentre l’eccezione prevista dall’art. 13 RTar consente di derogare a detto principio ma non di fare astrazione dal medesimo.

Stabilito quanto sopra, questa Camera ritiene corretto, viste le peculiarità della fattispecie in esame, concretizzare i disposti di cui all’art. 13 RTar applicando la formula (2x OV x OH) / (OV + OH) che permette di mediare tra il criterioad valoremed il criterioad horam(sull’ammissibilità di questo metodo v. STF 4A_602/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 6.1).

In concreto, considerato quanto esposto in precedenza, l’onorarioad valoremva determinato in fr. 7'275.- (arrotondati) sulla base dell’aliquota massima del 20% giusta l’art. 11 RTar, mentre che per l’importoad horampare adeguato attenersi a quello indicato dal legale nella propria nota doc. O (fr. 21'360.-); ne discende un onorario (finale) di fr. 10'853.- (arrotondato). L’ammontare delle ripetibili piene di prima sede, tenuto conto di un importo forfettario per le spese vive pari a fr. 600.- (art. 6 cpv. 1 RTar) e dell’IVA all’8,1% (art. 14 cpv. 1 RTar), deve quindi essere quantificato in fr. 12'400.- (arrotondati).

21.2.Stabilito quanto sopra, va ora affrontata la questione della ripartizione delle spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili, v. art. 95 CPC) di prima sede.

Il principio della soccombenza parziale reciproca (v. art. 106 cpv. 2 CPC), che il primo giudice ha stabilito in ragione di 2/5 a carico di AP2 e 3/5 a carico del AP1, non viene contestato dall’appellante, ciò che avrebbe potuto fare considerando l’ipotesi di un accoglimento non integrale del suo gravame. Il predetto principio va quindi confermato, anche per quanto riguarda le frazioni, alla luce dell’esito degli appelli.AP2 ha invero fatto un generico accenno all’art. 107 CPC (v. appello, pag. 8, tuttavia con riferimento solo al tema delle ripetibili). A titolo abbondanziale si può aggiungere che l’art. 107 CPC non trova comunque applicazione: la let. a. del cpv. 1 poiché anche volendo considerare che l’azione è stata sostanzialmente accolta ma non nell’entità delle conclusioni, l’ammontare della pretesa non dipendeva dall’apprezzamento del giudice né era difficilmente quantificabile; la lettera f. del cpv. 1 poiché il giudice deve valutare con riserbo le circostanze speciali che fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (v.Hofmann / Baeckertin: Basler Kommentar ZPO, 4aed., n. 9 ad art. 107), fermo restando nuovamente che gli elementi di eccezionalità che avrebbero dovuto condurre a scostarsi dal principio della soccombenza (in concreto reciproca) non sono stati allegati.Le conseguenze sul pt. 2 del dispositivo del primo giudizio come sul dispositivo delle spese giudiziarie dell’appello di AP2 saranno illustrate al considerando che segue.

Per quanto attiene alle spese processuali e alle ripetibili di seconda sede, anch’esse sono fissate considerando la soccombenza parziale reciproca delle parti (art. 106 CPC); nello specifico il grado di soccombenza diAP2è quantificabile in 9/10. In concreto, si giustifica di fissare le ripetibili facendo capo alle aliquote inferiori previste dall’art. 11 RTar (10% del valore litigioso, a fronte di una “forchetta” tra il 10% e il 20% secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, importo poi ridotto al 30% secondo l’art. 11 RTar cpv. 2 lett. a RTar). Ne discende che le ripetibili piene ammonterebbero a fr. 1’140.- (importo comprensivo di spese e IVA). In funzione del suo grado di soccombenzaAP2dovrà alAP1fr. 900.- (arrotondati; fr. 1'140.- x 8/10) a titolo di ripetibili parziali.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1.La petizioneè parzialmente accolta, di conseguenza il AP1 è condannato a risarcire a AP2, O______, la somma di fr. 22'534.50, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2020.

2.La spese processuali fissate in complessivi fr. 3'500.-, parzialmente già anticipate dall’attore, sono poste in ragione di 2/5 a carico di AP2, O______, e di 3/5 a carico del RA2, il quale è inoltre tenuto a rifondere a AP2, O______, la somma di fr. 2’480.- a titolo di ripetibili parziali.

3.Invariato

-RA2,P______ C______,P______ N______ _,B______;

-________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).