Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2024.149
Lugano
8 aprile 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.26 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 18 dicembre 2019 da
AP 1
contro
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
2.Ottenuta lautorizzazione ad agire, con petizione 18 dicembre 2019 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenere la sua condanna a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godute, a pagare CHF 4'238.10 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2016 quale controvalore dellEmployee Stock Purchase Plan(ESPP) accreditatogli per il 2015, a pagare almeno CHF 232'446.14 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per mancata concessione della possibilità di esercitare leStock Optionsassegnategli al 31 dicembre 2015 e a fornire un conteggio delleStock Optionsmaturate a suo favore nel 2016.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
4.Con lappello 23 ottobre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 11 dicembre 2024 consegnata alla Posta Svizzera lindomani, lattore ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta a pagare CHF 11'069.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2016 per vacanze non godutecon conseguente ricalcolo delle spese giudiziarie come ai considerandi (e dunque, di fatto, secondo quanto postulato anche in via subordinata), in via subordinata la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre le spese processuali a suo carico a CHF 8'500.- e le ripetibili da lui dovute a CHF 8'000.-, e in via ancor più subordinata, lamentando una violazione del diritto di essere sentito siccome il primo giudice avrebbe omesso di considerare alcune sue argomentazioni comunque qui riproposte, lannullamento della sentenza pretorile - sempre laddove riferita alla pretesa di CHF 11'069.30 oltre interessi per vacanze non godute - con rinvio della causa allistanza inferiore affinché decida nel senso dei considerandi, in tutti i casi protestando spese e ripetibili.
5.Lart. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di almeno CHF 247'753.54),è pertanto esperibile il rimedio dellappello, che, essendo stato inoltrato dallattore alla Camera dappello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 311cpv. 1CPC), avvenuta il 23 settembre 2024 (cfr. doc. B dappello), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta allappello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312cpv. 2CPC), avvenuta il 13 novembre 2024 (cfr. tracciamento postale allegato alla risposta allappello), è a sua volta tempestiva.
6.Il Pretore aggiunto, con riferimento allunica pretesa materiale qui ancora litigiosa, quelladi CHF 11'069.30 più interessirelativa al pagamento dei 29 giorni di vacanza non goduti dallattore (19 giorni per il 2014 e 10 giorni per il 2015), ha concluso che la stessa doveva essere respinta per il fatto che quei giorni di vacanzaavrebbero potuto essere usufruiti in natura durante i197 giorni feriali, dal 21 gennaio al 31 ottobre 2016,in cui costui era stato esoneratodallobbligo di prestare ulteriore servizio.
Per quanto qui interessa, il giudice di prime cure ha ritenuto che lattore, gravato dellonere di allegazione e della prova (TF 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 3.1.1;Cerottini, in: Dunand / Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2ª ed. [in seguito:Cerottini, Commentaire], n. 27 ad art. 329a CO), non avesse né allegato né dimostrato - non avendo prodotto nessun certificato medico che si esprimesse sulle sue condizioni di salute nel periodo del suo esonero (in particolare sulla natura, durata e intensità della malattia) oppure che attestasse in modo esplicito che il suo stato medico gli impedisse di beneficiare delle vacanze, e nulla risultando a questo proposito nemmeno dai conteggi del suo assicuratore malattia (doc. H) - che la sua accertata inabilità lavorativa dal23 gennaio al 31 agosto 2016 prima e dal 21 settembre al 31 ottobre 2016 poi gli avesse impedito di beneficiare delle vacanzein natura nel periodo in cui era stato esoneratodallobbligo di prestare ulteriore servizio.
6.1.In questa sede lattore ha censurato lassunto pretorile secondo cuisarebbe spettato a lui allegare e poi provare che la sua inabilità lavorativa avessepure comportato uninabilità al godimentoin naturadelle vacanzearretrate nel periodo in cui era stato esoneratodallobbligo di prestare ulteriore servizio.
Ed ha aggiunto di aver comunque adempiuto a quellonere.
Come si vedrà, la censura è tuttavia infondata.
6.1.1.Nonostante sia vero che dalla giurisprudenza del Tribunale federale citata dal Pretore aggiunto, riferita a tuttaltra questione,non si poteva evincere che lonere di allegazione e della prova sul tema incombesse al lavoratore, è però altrettanto vero che ciò risultava dalla dottrinamenzionatanella sentenza, che per altro ha trovato conferma in altre pubblicazioni (Egli, Strittige Fragen zum Thema Ferien, in: ArbR 2006 p. 148;Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 360;Geiser / Müller / Parli, Arbeitsrecht in der Schweiz, 4ª ed., p. 225;Müller / Stengel, Rechtsfragen um Ferien - Aktuelle Probleme, in: Portmann / Aubert / Müller / Rudolph, Festschrift für Adrian Von Kaenel, p. 336;Cerottini, Les vacances dans le CO - Quelques aspects choisis, in: Défago / Dunand / Mahon, Congés, vacances et flexibilisation du temps de travail, p. 45).
6.1.2.Ciò posto,lattore non può essere seguito nemmeno laddove ha preteso di aver comunque adempiuto allonere di allegazione e della prova fondandosi sullassunto dottrinale secondo cui,per potersi ammettere che linabilità lavorativacomportasse pure uninabilità al godimentoin naturadelle vacanzearretrate, bastava in realtà allegare e provare chela stessa era duratura e di unintensità tale da far venir meno lo scopo delle vacanze, cioè impedire il recupero fisico o psichico del lavoratore (Wyler / Heinzer, Droit du travail, 4ª ed., p. 492; così pure - si aggiunga qui -Cerottini, Commentaire, n. 18 seg. ad art. 329a CO; Pai, .ncapacité de travail: impossibilité ou confort?, in: Wyler, Panorama IV en droit du travail,
p. 517), rispettivamente, secondo la giurisprudenza, bastavaallegare e provare che la stessa era durata almeno 3 mesi(Cour de Justice de Genève C/6077/2017-1 del 22 maggio 2019 consid. 5.4, secondo cui in tal caso spettava semmai al datore di lavoro provare il contrario).
Nel caso di specie lattore ha in sé ragione laddove ha evidenziato che la sua incapacità lavorativa per malattia, protrattasi dapprima per oltre 7 mesi (dal23 gennaio al 31 agosto 2016) e in seguito ancora per oltre un mese (dal 21 settembre al 31 ottobre 2016),era sicuramente stata duratura. Sennonché, contrariamente alla fattispecie trattata dalla Corte di Ginevra, nella petizione e nella replica di questo procedimento nulla è stato addotto e nulla è stato in seguito provato in merito allintensità (ossia alloggettiva gravità) della sua incapacità lavorativa per malattia, che per altro non è mai stata specificata. È vero che, sul tema dellintensità di quella sua incapacità lavorativa, lattore ha qui accennato al fatto che per un testimone egli fu persino ricoverato in ospedale (appello p. 9), il che in base alla dottrina dimostrerebbe la gravità della stessa (Wyler / Heinzer, op. cit., ibidem;Cerottini, Commentaire, n. 18 ad art. 329a CO;Pai, op. cit., ibidem). È però altrettanto vero che nelloccasione quel testimone (S__________ __________
p. 2) si era limitato a riferire, senza oltretutto aver fornito alcun dettaglio, che il ricovero in questione era avvenuto solo nellultima decade di settembre 2016 (il 21 settembre 2016 cè stata una nuova situazione che ci ha fatto riaprire il caso: abbiamo ricevuto un certificato di ricovero del signor AP 1 e quindi il caso è stato riaperto dal 21 settembre 2016 e si è poi concluso il 1° marzo 2017), ma non aveva poi chiarito se anche nel periodo precedente, ossia dal23 gennaio al 31 agosto 2016,vi erano state eventuali altre ospedalizzazioni (e in caso affermativo di quale durata), che in tal modo non sono state provate.
Non essendo così provato che almeno durante i 147 giorni feriali (dal23 gennaio al 31 agosto 2016 e dal 1° al 21 settembre 2016, periodo in cui risultava comunque abile al lavoro) lincapacità lavorativa per malattia dellattore fosse taleda far venir meno lo scopo delle vacanze, si può senzaltro ritenere che egli fosse in grado di godere in natura dei suoi 29 giorni di vacanza residui (per analogia TF 9C_356/2020 del 6 maggio 2021 consid. 6.3).
In tali circostanze, anche il rimprovero mossoal primo giudicedi non avervagliato queste considerazioni, qui riproposte ma - come detto - risultate infondate, si rivela privo di rilevanza.
6.2.Stando così le cose, il giudizio con cui il giudice di prime cure ha respinto la pretesa attorea per vacanze non godute può essere confermato, senza che sia necessario esaminare se la stessa ammontasse effettivamente a CHF 11'069.30 o solo, come sostenuto dalla convenuta, a CHF 7'772.-,oltre interessi.
7.1.La censura relativa alle spese processuali devessere disattesa.
Essaè innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto lattore non ha spiegato perchéla complessità e la natura della causa, da lui non meglio illustrate,dovrebbero giustificare una tassa di giustizia inferiore ai limiti tariffarie nemmeno ha esposto le ragioni di fatto o di diritto per cui risulta più che ragionevole contenere nella misura da lui proposta la tassa di giustizia decisa dal primo giudice.
Essa sarebbe comunque stata destinata allinsuccesso anche laddove fosse stata ricevibile. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia il giudice gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della LTG (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). E nel caso di specie, avendo attribuito un importo di CHF 10'400.- (CHF 12'000.- ./. CHF 1'600.- per spese varie), egli ha senzaltro ossequiato i limiti dellart. 7 LTG, che lattore, proponendo un importo di soli CHF 6900.- (CHF 8500.- ./. CHF 1'600.- di spese varie), non ha invece rispettato.
7.2.Ma anche la censura relativa alle ripetibili devessere disattesa.
Essaè innanzitutto irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto lattore non ha di fatto spiegato per quali ragioni si sarebbe imposta lapplicazione dellart. 13 cpv. 1 RTar (che consente eccezionalmente di mediare lonorarioad valoremdi cui allart. 11 RTar con quelload horamdi cui allart. 12 RTar), anziché della regola di cui allart. 11 RTar (che in caso di pratiche con valore determinato o determinabile impone di far capo allonorarioad valorem),e meglio si sarebbe in presenza di uncaso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e lonorario dovuto in base alla tariffa o ancora di una fattispecie in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificassero: egli nonha in effetti spiegato perchéla difficoltà della lite,da lui non meglio illustrata, e il dispendio orario di 25 ore a suo dire impiegato dal patrocinatore della controparte (e il conseguente onorarioad horam), nuovamente da lui non meglio illustrato,imporrebbe di derogare dalla regola di cui si è detto; e neppureha dettagliato le ragioni di fatto o di diritto per cui risulta evidente che CHF 20'000.- a titolo di ripetibili sono da considerarsi sproporzionati e sembrerebbe che siano stati fissati a scopo punitivo, sicché si giustificherebbe di ridurre le ripetibili proprio a CHF 8'000.-.
Essa sarebbe comunque stata da respingere anche laddove fosse stata ricevibile. Per giurisprudenza invalsa, anche nella fissazione delle ripetibili il Pretore aggiunto gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della RTar (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Visto che in presenza di un valore litigioso determinato di almeno CHF 247'753.54 lart. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di unaliquota dal 6% al 9% del valore litigioso e considerato che le condizioni eccezionali per far capo allart. 13 cpv. 1 RTar non erano per nulla date, il giudice di prime cure, attribuendo unindennità per ripetibili di CHF 20'000.- (pari a circa l8.07% del valore litigioso), non ha in effetti oltrepassato i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema, per altro del tutto congruo alle particolarità della lite (che nellambito di una causa di difficoltà almeno media aveva comportato, per il patrocinatore della convenuta, lesame della petizione di 6 pagine e della replica di 12 pagine, lallestimento della risposta di 11 pagine e della duplica di 9 pagine, la partecipazione a 5 udienze, la presentazione di 3 memoriali di domande rogatoriali, di altrettante opposizioni alle controdomande rogatoriali della controparte, di osservazioni a unistanza di contestazione della sua capacità di postulazione e lallestimento dellallegato conclusivo di 6 pagine, il tutto per altro per un dispendio di tempo di gran lunga superiore a 25 ore), sfugge a qualsiasi critica.
8.Ne discende che lappello dellattore devessere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigiosodi CHF 11'069.30, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Nonostante in questa sede sia in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore inferiore a CHF 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere considerata gratuita ai sensi dellart. 114 lett. c CPC, essendo determinante il fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia (DTF 100 II 358 consid. a, 115 II 30 consid. 5b; II CCA 12 settembre 2017 inc.
n. 12.2016.149, 8 marzo 2021 inc. n. 12.2019.93, 10 settembre 2024 inc. n. 12.2024.51).
Per questi motivi,
visti lart. 106 CPC e il RTar
decide:
I.Lappello 23 ottobre 2024 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali della procedura di appello di CHF 1'000.- sono poste a carico dellappellante, che rifonderà alla controparte CHF 1000.- per ripetibili.
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Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).