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12.2024.148

Contratto di lavoro come badante. Pretese salariali per lavoro straordinario e lavoro notturno. Contratto normale di lavoro per il personale domestico del 21 maggio 2019

Ticino · · Italiano TI
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Sachverhalt

accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

Nel presente caso, si può sin d’ora anticipare che il gravame in ampi tratti non ossequia tali requisiti, limitandosi a riproporre delle proprie tesi senza opportuni approfondimenti, spiegazioni o riferimenti agli atti.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 16 ottobre 2024 di AP1, AP4 e AP1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

§  Di conseguenza la Sentenza 10 settembre 2024 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna, inc. OR.2021.5, è confermata.

2.Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico degli appellanti in solido che con il medesimo vincolo rifonderanno all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.Notificazione:

-avv.PA2,Via Bu______ __,A______;

-avv.PA1,Via B______ __,A______.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2024.148

Lugano

28 luglio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.5 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 31 marzo 2021 da

AO1,Ar______

patrocinata dall’avv.PA1,A______

contro

AP3,A______, deceduta il 7 aprile 2023, cui sono subentrati nella lite i figli:

1.AP1,T______

2.AP4,G______

3.AP1,Ar______

tutti patrocinati dall’avv.PA2,A______

con cui l’attrice ha postulato la condanna di AP3 a pagarle fr. 3'660,80 oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020 a titolo di stipendio per il periodo contrattuale di disdetta, fr. 34'029,05 oltre interessi dalla medesima data a titolo di stipendio per la presenza 24h/24h e per il lavoro notturno svolto dal 15 giugno 2019 al 17 maggio 2020 e fr. 2'016.- oltre interessi al 5% sempre dalla medesima data a titolo di ore di riposo non godute dal 14 marzo 2020 al 17 maggio 2020;

domande avversate dalla convenuta e in seguito al suo decesso, avvenuto in data 7 aprile 2023, dai figli AP1, AP4 e AP1, in comunione ereditaria, subentrati in causa;

e che il Pretore aggiunto con sentenza 10 settembre 2024 ha parzialmente accolto condannando i convenuti in solido a versare all’attrice fr. 27'316.-, oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2020;

appellanti AP1, AP4 e AP1che con atto di appello 16 ottobre 2024 hanno chiesto in via principale la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, con seguito di oneri processuali e ripetibili a carico dell’attrice, in via subordinata la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo lordo di fr. 16'882.- oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2020, con seguito degli oneri processuali per 6/10 a carico della convenuta (recte: dell’attrice) e obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte;

mentre AO1 con risposta 29 novembre 2024 ha postulato l’integrale reiezione del gravame, sia nella sua domanda principale che in quella subordinata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.AO1 è stata assunta quale badante da AP3 sulla base del contratto di lavoro individuale firmato dalle parti il 15 giugno 2019 e il rapporto di lavoro è iniziato il medesimo giorno. Il contratto prevedeva un tempo di lavoro di 44 ore per settimana (con una durata massima di 50 ore, compreso il tempo per i pasti), da ripartirsi dal lunedì al sabato mattina compreso, con ore diurne dalle 7.00 alle 21.00 e ore notturne dalle 21.00 alle 7.00. Il salario pattuito era di fr. 3'603,60 lordi al mese (aumentato a fr. 3'660,80 da gennaio 2020). La dipendente beneficiava di vitto e alloggio presso la datrice di lavoro nell’abitazione di quest’ultima ad A______, per i quali venivano dedotti fr. 600.- mensili. Il contratto precisava che per quanto non previsto nel medesimo facevano stato il CO nonché le leggi federali e cantonali sul lavoro. Il rapporto di lavoro è terminato il 17 maggio 2020.

B.Un primo contenzioso tra le parti, dinnanzi al Giudice di pace del Circolo delle Isole, ha riguardato il versamento del salario del mese di maggio 2020 che AO1 ha chiesto le venisse versato per intero. Preso atto che la richiesta era stata soddisfatta il Giudice di pace ha stralciato la procedura dal ruolo il 20 giugno 2020 (v. doc. D, E, G, H).

C.Con petizione 31 marzo 2021, che faceva seguito all’autorizzazione ad agire rilasciata il 4 febbraio precedente, AO1 ha chiesto che AP3 fosse astretta a pagarle fr. 39'705 a titolo di salario. In buona sostanza l’attrice ha evidenziato che a causa dei problemi di salute della convenuta aveva dovuto lavorare ben oltre l’orario stabilito, anche durante le ore notturne, ritenuto che la situazione è peggiorata dal 13 marzo 2020 con illockdownallorquando era costretta a rimanere 24h/24h a disposizione occupandosi di ogni necessità dell’anziana paziente, ciò che l’aveva portata sull’orlo dell’esaurimento. Ciò premesso, e non avendo trovato ascolto la sua richiesta di poter lavorare solo durante il giorno e di ricevere un compenso per le ore notturne svolte - ciò che aveva condotto a suo dire al licenziamento da parte di AP1, figlio della datrice di lavoro - l’attrice ha sollevato una pretesa di fr. 34'029,05 lordi a titolo di lavoro straordinario e lavoro notturno, calcolati sulla base delle disposizioni del Contratto normale di lavoro per il personale domestico del 21 maggio 2019 (in seguito: CNL). AO1 ha altresì richiesto fr. 2'016.- lordi per ore di libero non usufruite durante le 6 settimane dilockdownnonché fr. 3'660,60 lordi a titolo di stipendio per il mese di disdetta ritenendo il suo licenziamento ingiustificato, rimettendosi invece al prudente giudizio del giudice adito per quanto attiene all’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.

D.Con la sua risposta AP3 ha contestato le pretese ore supplementari rivendicate dalla badante e in particolare che quest’ultima lavorasse 24 ore su 24, che dovesse svegliarsi 2/3 volte ogni notte e che non avesse potuto usufruire delle ore e dei giorni di riposo pattuiti. Ella ha sostenuto che la dipendente aveva lasciato di punto in bianco il posto di lavoro il 17 maggio 2020 negando la tesi del licenziamento in tronco, a maggior ragione dato che l’istanza per ottenere un’indennità a tale titolo inoltrata al Giudice di pace sarebbe stata poi ritirata.

E.Con la replica 7 luglio 2021 e con la duplica 13 settembre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

F.In data 7 aprile 2023 AP3 è deceduta e in causa sono subentrati i figli AP1, AP4 e AP1.

G.Terminata l’istruttoria AO1 ha presentato conclusioni scritte in data 16 gennaio 2024 con le quali ha ribadito la sua pretesa di fr. 34'029,05 lordi per lavoro notturno e lavoro straordinario, con la precisazione che dall’importo netto andranno dedotti fr. 6'640.- a titolo di costi di alloggio, e di fr. 2'016.- lordi per le ore di libero non usufruite durante le 6 settimane dilockdown, rinunciando in tal caso alla mensilità per il periodo di disdetta e a quanto le sarebbe dovuto per i giorni festivi non goduti.

Con le loro conclusioni scritte 18 gennaio 2024 AP1, AP4 e AP1 hanno postulato la reiezione integrale della petizione avversando la tesi del licenziamento in tronco a fronte dell’abbandono del posto di lavoro, negando la fondatezza della pretesa per lavoro notturno e contestando la richiesta per ore libere non godute, opponendo a titolo di compensazione (eventuale) fr. 1'982.- siccome versati oltre il dovuto per il mese di maggio 2020 e fr. 573.- sulla base dell’art. 337d CO.

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

2.I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

L’appello 16 ottobre 2024 di AP1, AP4 e AP1 contro la sentenza 10 settembre 2024, notificata al patrocinatore degli appellanti il 16 settembre 2024, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 13 e 14 febbraio 2025 di AO1.

3.Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3).

Nel presente caso, si può sin d’ora anticipare che il gravame in ampi tratti non ossequia tali requisiti, limitandosi a riproporre delle proprie tesi senza opportuni approfondimenti, spiegazioni o riferimenti agli atti.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 16 ottobre 2024 di AP1, AP4 e AP1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

§  Di conseguenza la Sentenza 10 settembre 2024 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna, inc. OR.2021.5, è confermata.

2.Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico degli appellanti in solido che con il medesimo vincolo rifonderanno all’appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.Notificazione:

-avv.PA2,Via Bu______ __,A______;

-avv.PA1,Via B______ __,A______.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).