Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2024.139
Lugano
14 gennaio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.23 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 8 novembre 2023 da
AP 1
contro
AO 1
Il 23 giugno 2022 (doc. C) la lavoratrice ha rassegnato le dimissioni con effetto dal successivo 31 agosto.
4.Con lappello 9 ottobre 2024 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 14 novembre 2024(a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 28 novembre 2024 e la duplica spontanea 10 dicembre 2024), lattrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere leccezione di incompetenza e di retrocedere di conseguenza lincarto al Pretore aggiunto per il prosieguo della procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha innanzitutto rilevato che i fatti alla base della petizione, rispettivamente i comportamenti imputati alla controparte, non avevano un carattere puramente contrattuale ma, come già sostenuto negli allegati di prima sede, riguardavano invece lacquisizione di suoi dati aziendali riservati e sensibili, oltretutto trafugati, e il loro utilizzo a beneficio di una ditta concorrente, sicché risultavano nel contempo costitutivi anche di un atto illecito di carattere penale (art. 143 cpv. 1, 143bis e 162 CP) e contrario alla LCSl (art. 6 e 23 cpv. 1 LCSl), tale cioè da fondare la competenza del giudice del luogo in cui levento dannoso era avvenuto (art. 5 n. 3 CLug), cioè del giudice svizzero. Ha in seguito evidenziato che nessuna disposizione le imponeva di specificare quale parte della sua domanda avrebbe avuto origine contrattuale rispettivamente extracontrattuale, aggiungendo che una tale suddivisione era comunque evincibile almeno nel suopetitumin via subordinata. Ed ha infine escluso che le pretese risarcitorie azionate in causa fossero interamente ed esclusivamente riconducibili a violazioni della LCSl.
5.Lart. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e megliodi CHF 150'000.-),è pertanto esperibile il rimedio dellappello, che, essendo stato concretamente inoltrato dallattrice alla Camera dappello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni (art. 311cpv. 1CPC) dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 9 settembre 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta allappello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312cpv. 2CPC), avvenuta il 21 ottobre 2024, è a sua volta tempestiva.
6.In fatto, lattrice, che nel gravame ha dato atto che le pretese risarcitorie da lei azionate erano riconducibili anche a violazioni della LCSl, può senzaltro essere seguita sia laddove ha censurato lassunto pretorile secondo cui le circostanze alla base della petizione avevano carattere puramente contrattuale, sia laddove ha criticato laltra argomentazione secondo cui essa non aveva comunque specificato quale della sua domanda avrebbe avuto origine contrattuale rispettivamente extracontrattuale.
Sulla prima questione, si osserva che lattrice negli allegati di prima istanza (tranne forse nella petizione) aveva effettivamente sostenuto che i fatti posti alla base della lite, rispettivamente i comportamenti imputati alla controparte, riguardavano anche lacquisizione di suoi dati aziendali riservati e sensibili, oltretutto trafugati, e il loro utilizzo a beneficio di una ditta concorrente, per cui a suo dire erano costitutivi anche di un atto illecito di carattere penale e contrario alla LCSl (cfr. osservazioni 15 aprile 2024 p. 2 seg., osservazioni 13 maggio 2024 p. 3 segg.).
Sulla seconda tematica, si osserva invece che lattrice, se non altro laddove nel suopetitumin via subordinata aveva richiesto almeno CHF 69'599.- (più interessi ed accessori)a titolo di risarcimento del danno, aveva chiaramente lasciato intendere che almeno quella somma costituiva una pretesa sia di carattere contrattuale sia di carattere extracontrattuale.
7.Ciò posto, è a ragione che il Pretore aggiunto ha ritenuto, in diritto, che la Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud non fosse internazionalmente competente a decidere sulla petizione.
7.1.Preliminarmente si osserva che il diritto svizzero, in presenza di pretese nel contempo di natura contrattuale ed extracontrattuale soggette a fori diversi (nel senso cioè che il foro contrattuale non coincide con quello extracontrattuale), esige che il tribunale adito debba avere la facoltà di decidere su quelle pretese esaminando tutti i fondamenti giuridici suscettibili di corroborarle (Hofmann / Kunz, Basler Kommentar, 3ªed., n. 346 ad art. 5 CLug; cfr. DTF 137 III 311 consid. 5.2.1, secondo cui si tratta in tal modo di escludere che il tribunale adito possa decidere sulle pretese esaminando solo lelemento della domanda fondante la sua competenza territoriale e, per quanto riguarda laltro elemento della domanda non fondante invece la sua competenza territoriale, debba limitarsi a rinviare al tribunale competente ad esaminarlo; così pure in TF 4A_484/2018 del 10 dicembre 2019 consid. 5.4). Stando così le cose, qualora i fori in concorrenza e diversi siano quelli internazionali e meglio quelli di cui alla CLug (che è pur sempre diritto svizzero), la soluzione adottata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (criticata da una parte della dottrina: cfr.Hofmann / Kunz, op. cit., n. 347 seg. ad art. 5 CLug con rif.;contra:Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3ªed., n. 110 ad art. 5 CLug con rif.;Müller / Angstmann, op. cit., n. 48 ad art. 18 CLug con rif.), secondo cui in tal caso si deve invece procedere a una suddivisione della giurisdizione a favore dei fori competenti a decidere i soli elementi della domanda fondanti la loro rispettiva competenza territoriale, risulta assai insoddisfacente nel diritto svizzero (Hofmann / Kunz, op. cit., n. 347 seg. ad art. 5 CLug) e per questa Camera non può dunque essere seguita (in tal senso pureHofmann / Kunz, op. cit., n. 348 ad art. 5 CLug, secondo cui il Tribunale federale non si è tuttavia ancora espresso chiaramente sulla questione), ritenuto che per determinare in un caso del genere quale debba essere il foro competente a giudicare lintera controversia esaminando tutti i fondamenti giuridici suscettibili di corroborarla si deve piuttosto seguire per analogia lapproccio circostanziale, che tenga conto della natura delle responsabilità invocate e degli elementi fattuali allegati dalla parte attrice teorizzato dal Tribunale federale in un altro ambito (DTF 137 III 311 consid. 5.2.1, riferito invero a un conflitto di competenze per territorio retto dal diritto interno).
7.2.Come si vedrà, sulla base di questo approccio circostanziale, nel caso di specie il foro al quale simpone di attribuire lesame dellintera controversia esaminando tutti i fondamenti giuridici suscettibili di corroborarla, che devessere in sostanza il foro competente preponderante (DTF 137 III 311 consid. 5.2.2), non è certo quello in materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui allart. 5 n. 3 CLug, ma piuttosto quello contrattuale - per altro imperativo ed esclusivo (Müller / Angstmann, op. cit., n. 1 ad art. 20 CLug) - di cui allart. 20 cpv. 1 CLug.
7.2.1.A sostegno della preponderanza, nel caso concreto, del foro contrattuale di cui allart. 20 cpv. 1 CLug si può in primo luogo evidenziare il fatto che la giurisprudenza sviluppata nellambito convenzionale (che non ha tuttavia trovato unanimità nella dottrina, cfr.Müller / Angstmann, op. cit., n. 10 ad art. 18 CLug;Acocella, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, n. 19 ad art. 18 CLug, secondo cui il datore di lavoro può invece far valere le pretese extracontrattuali al foro di cui allart. 5 n. 3 CLug) ha avuto modo di stabilire, nel caso in cui un lavoratore è convenuto con una domanda di risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale, che il foro speciale in materia di contratti individuali di lavoro di cui agli art. 18 segg. CLug, e meglio quello di cui allart. 20 cpv. 1 CLug, prevale di principio su quello in materia contrattuale di cui allart. 5 n. 1 lett. a CLug e soprattutto - per quanto qui interessa - su quello in materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui allart. 5 n. 3 CLug.
Nel caso, almeno analogo, di cui alla sentenza C-47/14 del 10 settembre 2015 la Corte di giustizia delle Comunità europee, richiesta di chiarirese le disposizioni della sezione 5 del capo II (articoli da 18 a 21) delRegolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(che corrispondono sostanzialmente alle norme della sezione 5 del titolo II, articoli da 18 a 21, della CLug) debbano essere interpretate nel senso che ostano a che il giudice applichi lart. 5, parte iniziale e n. 1, lett. a, oppure lart. 5, parte iniziale e n. 3, del Regolamento medesimo in una fattispecie come quella allora in esame, in cui il convenuto era stato citato in giudizio da una società non soltanto in qualità di amministratore della società medesima per lespletamento non corretto della sua funzione o per atto illecito, ma anche, a prescindere da tale qualità, per lintenzionalità o limprudenza intenzionale nelladempimento del contratto di lavoro da lui stipulato con la società, ha in effetti stabilito che le disposizioni del capo II, sezione 5 (articoli da 18 a 21), del Regolamento devono essere interpretate nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le citate disposizioni ostano allapplicazione dellart. 5 n. 1 e 3 di detto Regolamento a condizione che la citata persona, nella sua qualità di direttore e di amministratore, abbia fornito, per un certo periodo di tempo, a favore di detta società e sotto la direzione di questultima, prestazioni in contropartita delle quali abbia ricevuto una retribuzione, e cioè - si aggiunga qui - se quella persona possa essere considerata un lavoratore.
7.2.2.La preponderanza, nel caso concreto, del foro contrattuale di cui allart. 20 cpv. 1 CLug sarebbe comunque stata da ammettere anche laddove il giudizio avesse però imposto di verificare se le domande oggetto dellazione principale rispettivamente dellazione subordinata rientravano nella materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui allart. 5 n. 3 CLug (anziché in quella di contratti individuali di lavoro di cui allart. 20 cpv. 1 CLug, ritenuto che questultima disposizione prevale sulla norma generale dellart. 5 n. 1 lett. a CLug) per il fatto che le circostanze alla base della petizione risultavano costitutive anche di un atto illecito di carattere penale e contrario alla LCSl.
7.2.2.1.È innanzitutto incontestabile, e per altro incontestato (appello p. 10), che la domanda oggetto dellazione principale, cioè la richiesta di condanna al pagamento di una pena convenzionale (oltre interessi ed accessori) prevista contrattualmente non possa rientrare nella materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui allart. 5 n. 3 CLug. Trattandosi di una pretesa contrattuale secondaria, essa rientra nella materia contrattuale dei contratti individuali di lavoro di cui allart. 20 cpv. 1 CLug (Kropholler / Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ªed., n. 14 ad art. 5 EuGVO con rif.;Stojiljkovic, Basler Kommentar, 3ªed., n. 31 ad art. 18 CLug), anche perché trae il suo fondamento da un impegno assunto liberamente dalle parti (in tal senso KG Berlin Az. 5 U 113/11 del 25 aprile 2014 consid. B.II.2).
7.2.2.2.Per quanto riguarda le domande oggetto dellazione subordinata, occorre distinguere tra la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di una pena convenzionale e la richiesta di condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento del danno (in entrambi i casi oltre interessi ed accessori).
7.2.2.2.1.Come si è detto al consid. 7.2.2.1, è indubbio che la prima domanda, cioè la richiesta di condanna al pagamento di una pena convenzionale prevista contrattualmente, non rientri nella materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui allart. 5 n. 3 CLug.
7.2.2.2.2.Lo stesso, come si vedrà, deve però valere anche per la seconda domanda, cioè la richiesta di condanna al risarcimento di un danno contrattuale e/o extracontrattuale.
Nella già menzionata sentenza C-47/14 del 10 settembre 2015 la Corte di giustizia delle Comunità europee, confermando i principi stabiliti nella sentenza C-548/12 del 13 marzo 2014, ha in effetti stabilito che nel caso in cuiil rapporto giuridico tra una società e il suo amministratore deve essere qualificato come materia contrattuale ai sensi dellart. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001, lazione giudiziale con cui la società ha citato in giudizio il suo amministratore per condotta asseritamente illecita può rientrare nella materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dellart. 5 n. 3 del Regolamento solamente se non si ricollega al rapporto giuridico di tipo contrattuale tra la società e lamministratore, ritenuto chese la condotta contestata può essere considerata come un inadempimento agli obblighi contrattuali si deve concludere che il giudice competente a pronunciarsi su tale condotta è quello individuato dallart. 5 n. 1 del Regolamento n. 44/2001, mentre che in caso contrario si applica la regola sulla competenza enunciata allart. 5 n. 3 di detto Regolamento (cfr. pureHofmann / Kunz, op. cit., n. 485 segg. ad art. 5 CLug).
Lapplicazione di questi principi al caso di specie impone di concludere che ladomanda dellattrice volta a condannare la convenuta al risarcimento di un danno contrattuale e/o extracontrattuale non può a sua volta rientrare nella materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui allart. 5 n. 3 CLug ma nella materia contrattuale dei contratti individuali di lavoro di cui allart. 20 cpv. 1 CLug.Il fatto che la convenuta in pendenza di contratto possaaver acquisito dei dati aziendali riservati e sensibili dellattrice, almeno in parte trafugati in precedenza, e soprattutto - ciò che risulta rilevante nellottica della richiesta di risarcimento del danno - possa poi averli utilizzati dopo la scadenza del contratto nellambito di unattività concorrenziale, pur potendo certo essere costitutivo anchedi un atto illecito di carattere penale e contrario alla LCSl,è in effetti chiaramente da mettere in relazione, oltretutto in modo prevalente, con lesistenza e linterpretazione del contratto di lavoro venuto in essere tra le parti, ritenuto chela condotta rimproverata alla convenuta può essere considerata come un inadempimento agli obblighi contrattuali e in particolare allobbligo di diligenza e fedeltà di cui allart. 321a CO rispettivamente allobbligo da lei liberamente assunto ai sensi dellart. 340 CO nellambito della clausola di divieto di concorrenza (in tal senso pure Oberstes Gerichtshof Österreich 4Ob78/15x dell11 agosto 2015 consid. I.3-5, il quale, dopo aver rammentato che rientrano nella materia dei contratti individuali di lavoro ai sensi degli art. 18 segg. del Regolamento n. 44/2001 pure le pretese in relazione allobbligo di segretezza e le controversie derivanti da un divieto di concorrenza, ha rilevato che le regole di competenza di quegli articoli si applicano anche in caso di pretese di risarcimento del danno che hanno origine o hanno il loro fondamento nella violazione di un obbligo risultante da un contratto di lavoro).
7.2.2.2.3.Alla luce di quanto precede, si deve concludere chele domande oggetto dellazione subordinata, ancheesaminatenel loro complesso,non possono rientrare nella materia di illeciti civili dolosi o colposi di cui allart. 5 n. 3 CLug.
7.2.3.Sempre a sostegno della preponderanza, nel caso concreto, del foro contrattuale imperativo ed esclusivo di cui allart. 20 cpv. 1 CLug rispetto al foro extracontrattuale dellart. 5 n. 3 CLug va infine evidenziato che lo stesso Tribunale federale aveva già avuto occasione di esprimersi in senso analogo, sia pure con riferimento a una fattispecie retta dal diritto interno. In quel caso lAlta Corte aveva in effetti rilevato che in presenza di un foro parzialmente imperativo come quello previsto per le azioni derivanti in materia di diritto del lavoro di cui allart. 24 cpv. 1 dellallora vigente LForo un datore di lavoro che si riteneva vittima di un atto illecito del lavoratore nellesecuzione del contratto di lavoro non poteva attrarre questultimo davanti al foro per le azioni da atto illecito di cui allart. 25 LForo (DTF 137 III 311 consid. 5.2.1).
8.Ad ogni buon conto, anche laddove, per ipotesi, la competenza internazionale per le domande oggetto della petizione (o almeno dellazione subordinata o di parte di essa) avesse potuto essere individuata in Svizzera in base allart. 5 n. 3 CLug (il che avrebbe presupposto la preponderanza, nel caso concreto, della natura extracontrattuale delle pretese azionate), resterebbe il fatto che la Pretura di Mendrisio sud non sarebbe stata lautorità giudiziaria competente per materia a trattare la controversia.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la competenza per materia, attribuita allistanza cantonale unica designata dal diritto cantonale, a decidere le controversie secondo la LCSl con un valore superiore a CHF 30'000.- (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC) è imperativa ed esclusiva (TF 4A_556/2016 del 19 settembre 2017 consid. 3.1) e che listanza cantonale unica così istituita è tenuta ad esaminare anche gli aspetti di diritto federale eventualmente invocati in concorrenza con il diritto particolare fondante la sua competenza speciale (TF 4A_484/2018 del 10 dicembre 2019 consid. 5.4).
Ciò significa che nel caso concreto, in cui si trattava tra laltro di esaminare una domanda di risarcimento fondata anche sulla violazione della LCSl, la competenza a decidere tutti gli aspetti di diritto federale invocati in concorrenza con il diritto particolare fondante la sua competenza speciale sarebbe spettata alla terza Camera civile del Tribunale dappello, cui era stata attribuita la competenza secondo la LCSl con un valore superiore a CHF 30'000.- (art. 48 lett. b n. 4 LOG). E ciò anche perché, a fronte delle domande di causa, gli aspetti di concorrenza sleale risultano preponderanti a quelli di carattere penale.
9.Ne discende che lappello dellattrice devessere respinto.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 150'000.-, ma da moderare visto che il tema della decisione è limitato e considerato che il giudizio è identico a quello reso in data odierna nellambito dei due appelli riguardanti gli altri due colleghi della convenuta, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 9 ottobre 2024 di AP 1è respinto.
II.Le spese processuali di CHF 3000.- sono a carico dellappellante, che rifonderà alla controparte CHF 2000.- a titolo di ripetibili.
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Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).