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12.2024.124

Discriminazione salariale basata sul sesso

Ticino · 2025-02-17 · Italiano TI
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Sachverhalt

relativi alla sfera d'influenza del datore di lavoro, il legislatore ha introdotto l'art. 6 LPar. Si tratta di una norma speciale rispetto all'art. 8 CC, che allevia l'onere della prova nel senso che l'esistenza di una discriminazione fondata sul sesso è presunta se la persona che se ne prevale la rende verosimile. In altre parole, non è necessario che il giudice sia pienamente convinto della fondatezza degli argomenti avanzati; basta che egli disponga d'indizi sufficienti per ritenere possibili le circostanze allegate, senza escludere conclusioni diverse (DTF 130 III 145 consid. 4.2, 142 II 49 consid. 6.2; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3, 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.1). Per quanto qui interessa, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nei rapporti di lavoro di diritto privato qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di natura sessista, se il salario della lavoratrice è inferiore di circa almeno il 15-25% di quello di un suo collega maschio o se quella sua remunerazione è mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto a quella di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.3, nel quale è stato altresì precisato, al consid. 2.2.1, che basta il raffronto anche con solo collega di sesso opposto).

Nella misura in cui la discriminazione salariale è stata resa verosimile, l'art. 6 LParimpone poi al datore di lavoro di dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi. Costituiscono motivi obiettivi quelli che possono influenzare il valore stesso del lavoro, come la formazione, l’anzianità, la qualifica, l’esperienza, il settore concreto d’attività, le prestazioni effettuate, i rischi incorsi e il “cahier de charges”. Delle differenze salariali possono giustificarsi anche per dei motivi che non si rapportano direttamente all’attività svolta, ma che derivano da preoccupazioni sociali, come gli oneri famigliari o l’età (DTF 142 II 49 consid. 6.3; TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.2, 8C.272/2023 del 14 dicembre 2023 consid. 4.1). Qualora il datore di lavoro non riesca a dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi, l'azione della lavoratrice va accolta, senza che sia necessario determinarsi sull'esistenza di una politica del personale sessista (DTF 127 III 207 consid. 3b; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3).

11.Nel caso di specie il Pretore ha sostanzialmente adottato la modalità di analisi teorizzata dalla giurisprudenza, che - come si è appena visto - gli imponeva di esaminare dapprima seuna discriminazione salariale era stata resa verosimile e, se era così, di poi valutare se il datore di lavoro aveva dimostrato che la differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.

In tal senso egli, pur avendo evidenziato che l’istruttoria non aveva in generale permesso di confermare l’esistenza di una disparità di trattamento salariale tra l’attrice e i suoi colleghi maschi, ha dunque ritenuto in un primo tempo accertato, raffrontando i salari dell’attrice (riportati al 100%) con quelli del collega D__________ __________(al quale- nato nel 1968 e assunto nel 1996 -era stata attribuita la funzione di “redattore 3” dal 1° giugno 2010, di “redattore 4” dal 1° gennaio 2014 e di “redattore 5” dal 1° gennaio 2022, cfr. il suocurriculum vitae) nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013 e di “redattore 4” dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021), che tra loro fosse effettivamente emersa una disparità di trattamento salariale, e meglio di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021).

Ciò posto, ha quindi rilevato che le spiegazioni addotte nel suo memoriale conclusivo dalla convenuta, alla quale incombeva l’onere della prova, a favore della correttezza del loro diverso trattamento salariale, motivate dal fatto che la loro situazione salariale (recte:professionale) non fosse comparabile, non erano convincenti: a suo giudizio, a fronte dell’ovvietà “che queste due persone facessero attività differenti” e che “fossero inserite nella medesima classificazione” (p. 10), l’argomentazione giustificativa della convenuta non avrebbe infatti dovuto riguardare tanto il primo tema (attività diversa), come da lei invece fatto, quanto il secondo aspetto (classe uguale), ciò che essa non aveva però provveduto a fare, non avendo comunque nemmeno fornito alcuna giustificazione oggettiva a sostegno di questa tesi difensiva; ed ha infine aggiunto che la convenuta nemmeno aveva provato che il raffronto tra i due dipendenti non sarebbe stato possibile in quanto il salario di D__________ __________ comprendeva anche elementi salariali personali aggiuntivi quali ad esempio bonus e indennità per figli.

12.In questa sede la convenuta ha dapprima sostenuto cheil giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto accertata (recte: resa verosimile) l’esistenza di una discriminazione salariale tra l’attrice e D__________ __________ fondata sulla LPar.

12.1.Essa ha innanzitutto rilevato che “non è dato sapere sulla base di quali dati il giudice di prime cure ha eseguito il raffronto salariale per gli anni in cui i due colleghi hanno avuto la medesima classificazione” (appello p. 14).

La censura dev’essere disattesa. Nonostante il Pretore non abbia specificato da quali risultanze istruttorie aveva estrapolato i dati da lui utilizzati per il raffronto salariale tra l’attrice e D__________ __________, è in effetti chiaro che egli si era riconoscibilmente fondato sui dati riportati dall’attrice nel suo scritto 6 dicembre 2022 (p. 2), poi parzialmente rettificati nel suo memoriale conclusionale (p. 11), asseritamente risultanti dai certificati di salario versati agli atti dalla convenuta il 19 ottobre 2020 e il 6 novembre 2020 prima e il 10 febbraio 2023 e il 23 marzo 2023 poi. La stessa convenuta, avendo aggiunto subito dopo, questione questa che verrà trattata più avanti (consid. 13.2), che “il salario lordo figurante sul certificato di salario - sulla base del quale l’appellata ha effettuato il proprio raffronto tanto in sede di quantificazione della pretesa che in sede di conclusioni - comprende ... diverse componenti salariali personali (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.) che non permettono di raffrontare le due situazioni” (appello p. 14), ha per altro lasciato intendere di aver comunque compreso che il Pretore si era appunto fondato su quei certificati di salario.

Per il resto, si osserva che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’accertamento pretorile, almeno implicito, secondo cui da quei dati fosse risultato che l’attrice aveva percepito i seguenti salari (riportati al 100%): fr. 74'602.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 95’062.- nel 2012, fr. 96’332.- nel 2013, fr. 100’254.- nel 2016, fr. 100’258.- nel 2017, fr. 100’304.- nel 2018, fr. 101’265.- nel 2019, fr. 100’305.- nel 2020 e fr. 101’545.- nel 2021; e che D__________ __________ aveva percepito i seguenti salari: fr. 102'046.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 120’410.- nel 2012, fr. 121’174.- nel 2013, fr. 121’963.- nel 2016, fr. 120’754.- nel 2017, fr. 121’229.- nel 2018, fr. 133’864.- nel 2019, fr. 126’539.- nel 2020 e fr. 122’643.- nel 2021; ciò che aveva in definitiva portato il primo giudice ad accertare (tenuto conto che l’attrice dal 2014 aveva però effettivamente lavorato solo all’80%) una disparità di trattamento salariale di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021). Oltretutto nel suo allegato conclusivo la convenuta stessa aveva citato questi medesimi importi osservando che si trattava appunto dei dati contenuti nella “tabella riportata nella presa di posizione del 6 dicembre 2022” dell’attrice (p. 60), il tutto senza però aver minimamente preteso che potessero essere errati.

12.2.La convenuta ha in seguito lasciato intendere che la differenza salariale riscontrata tra l’attrice e D__________ __________ nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione non fosse talmente importante da poter essere verosimilmente considerata una discriminazione salariale ai sensi della LPar.

La censura è ampiamente infondata. Dai dati sopra riportati è in effetti risultato che in quei periodi l’attrice (al netto della riduzione del suopensumall’80% dal 2014) aveva guadagnatocirca il 15-25% in meno di quanto aveva guadagnato D__________ __________,e meglio il 36.79% in meno dal 1° marzo al 31 dicembre 2011 (fr. 74'602.50 a fronte di fr. 102'046.50), il 26.67% in meno nel 2012 (fr. 95’062.- a fronte di fr. 120’410.-), il 25.79% in meno nel 2013 (fr. 96’332.- a fronte di fr. 121’174.-), il 21.65% in meno nel 2016 (fr. 100’254.- a fronte di fr. 121’963.-), il 20.44% in meno nel 2017 (fr. 100’258.- a fronte di fr. 120’754.-), il 20.86% in meno nel 2018 (fr. 100’304.- a fronte di fr. 121’229.-), il 32.19% in meno nel 2019 (fr. 101’265.- a fronte di fr. 133’864.-), il 26.15% in meno nel 2020 (fr. 100’305.- a fronte di fr. 126’539.-) e il 20.78% in meno nel 2021 (fr. 101’545.- a fronte di fr. 122’643.-); ed era parimenti risultato chela remunerazione della prima era così risultata mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto quella del secondo, e meglio del 23.67% tra il 2016 e il 2021. In tali circostanze non occorre stabilire, come invece proposto dall’attrice, se il fatto che la convenuta fosse un ente parastatale con compiti di servizio pubblico imponesse eventualmente di applicare la più severa giurisprudenza secondo cui nei rapporti di lavoro di diritto pubblico qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di natura sessista, se il salario della lavoratrice è già inferiore di circa almeno l’8-11% di quello di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.3).

12.3.La convenuta ha in seguito rimproverato al giudice di prime cure di aver messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale dell’attrice e di D__________ __________ non fosse comparabile; di non aver dedotto, dopo aver dato atto “che queste due persone facessero attività differenti”, che ciò significava che le attività da loro svolte non potevano essere considerate comparabili, come del resto era risultato anche dal confronto delle relative carriere professionali; e di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema per non aver assunto delle prove d’ufficio e non aver formulato un interpello.

Neanche questa censura può trovare accoglimento.

12.3.1.Il terzo e ultimo rimprovero mosso al Pretore, quello cioè di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema in questione (ma semmai sul tema della prova principale da fornire della datrice di lavoro laddove la lavoratrice abbia reso verosimile la discriminazione salariale, cfr.infraconsid. 13) per non aver assunto delle prove di sua iniziativa e non aver formulato un interpello all’indirizzo della convenuta, è infondato.

12.3.2.Ma nemmeno il primo e il secondo rimprovero mosso al Pretore sono tali da migliorare la posizione processuale della convenuta. Nonostante essa possa essere seguita laddove ha lamentato il fatto che il Pretore abbia messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale del collega D__________ __________ non fosse comparabile (DTF 144 II 65 consid. 7.2; TF 8C_424/2021 del 10 marzo 2022 consid. 6.2.2 e 6.3, secondo cui l’onere di spiegare perché la situazione professionale dei due colleghi sia comparabile va posto a carico della lavoratrice che lamenta una discriminazione salariale), è indubbio che l’attrice ha adempiuto all’onere che le incombeva, avendo spiegato, come si dirà, per quali motivi la situazione professionale del collega, con particolare riferimento alle funzioni svolte, era complessivamente uguale o almeno simile alla sua (DTF 144 II 65 consid. 7.2).

Nel caso concreto è in effetti incontestabile e incontestato - e in tal senso si era invero espresso anche il Pretore, nella misura in cui aveva accertato che quelle due persone “svolgono delle prestazioni lavorative pure comparabili” (p. 8), anche se poi aveva aggiunto, in modo generico e senza aver fornito alcuna spiegazione, che fosse “ovvio”che le stesse“facessero attività differenti” (p. 10) - che l’attrice e D__________ __________ avevano lavorato nella stessa redazione, quella del programma televisivo “__________”, e che soprattutto dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013, rispettivamente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” nel primo periodo, rispettivamente di “redattore 4” nel secondo). Dalla tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________

- 2022” versata agli atti il 10 febbraio 2023 è inoltre risultato che i due colleghi avevano svolto il praticantato presso l’azienda, non erano mai stati “capo edizione”, non avevano compiti di “presentazione” e non avevano “esperienza giornalistica esterna”. In questa sede la convenuta ha invero sostenuto che i due “non svolgevano le medesime attività: quest’ultimo, ad esempio, contrariamente a AO 1, si è occupato anche di fare dei servizi di approfondimento per la trasmissione “__________”, trattasi di servizi di durata e complessità maggiore rispetto ai classici servizi di cronaca” (appello p. 13): sennonché, a parte il fatto che la circostanza esemplificativa è stata da lei addotta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si osserva che nemmeno è stato indicato quali sarebbero le eventuali risultanze istruttorie che la comproverebbero.

13.Nel caso - qui dunque verificatosi (cfr.supraconsid. 12) - in cui l’attrice avesse effettivamente reso verosimile l’esistenza di una discriminazione salariale tra lei e D__________ __________ fondata sulla LPar, la convenuta ha rilevato cheil giudice di prime cure avrebbe in ogni caso sbagliato nel ritenere che essa non avesse dimostratoche quella differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.

14.Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia secondo la LPar,non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. a CPC). All’appellata, risultata vincente in questa sede, vanno riconosciute congrue ripetibili, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 192’085.- lordi.

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I.L’appello 16 settembre 2024 diAP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 10’000.- per ripetibili d’appello.

-     ;

-     / .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 dicembre 2023 consid. 4.1). Qualora il datore di lavoro non riesca a dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi, l'azione della lavoratrice va accolta, senza che sia necessario determinarsi sull'esistenza di una politica del personale sessista (DTF 127 III 207 consid. 3b; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3).

11.Nel caso di specie il Pretore ha sostanzialmente adottato la modalità di analisi teorizzata dalla giurisprudenza, che - come si è appena visto - gli imponeva di esaminare dapprima seuna discriminazione salariale era stata resa verosimile e, se era così, di poi valutare se il datore di lavoro aveva dimostrato che la differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.

In tal senso egli, pur avendo evidenziato che l’istruttoria non aveva in generale permesso di confermare l’esistenza di una disparità di trattamento salariale tra l’attrice e i suoi colleghi maschi, ha dunque ritenuto in un primo tempo accertato, raffrontando i salari dell’attrice (riportati al 100%) con quelli del collega D__________ __________(al quale- nato nel 1968 e assunto nel 1996 -era stata attribuita la funzione di “redattore 3” dal 1° giugno 2010, di “redattore 4” dal 1° gennaio 2014 e di “redattore 5” dal 1° gennaio 2022, cfr. il suocurriculum vitae) nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013 e di “redattore 4” dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021), che tra loro fosse effettivamente emersa una disparità di trattamento salariale, e meglio di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021).

Ciò posto, ha quindi rilevato che le spiegazioni addotte nel suo memoriale conclusivo dalla convenuta, alla quale incombeva l’onere della prova, a favore della correttezza del loro diverso trattamento salariale, motivate dal fatto che la loro situazione salariale (recte:professionale) non fosse comparabile, non erano convincenti: a suo giudizio, a fronte dell’ovvietà “che queste due persone facessero attività differenti” e che “fossero inserite nella medesima classificazione” (p. 10), l’argomentazione giustificativa della convenuta non avrebbe infatti dovuto riguardare tanto il primo tema (attività diversa), come da lei invece fatto, quanto il secondo aspetto (classe uguale), ciò che essa non aveva però provveduto a fare, non avendo comunque nemmeno fornito alcuna giustificazione oggettiva a sostegno di questa tesi difensiva; ed ha infine aggiunto che la convenuta nemmeno aveva provato che il raffronto tra i due dipendenti non sarebbe stato possibile in quanto il salario di D__________ __________ comprendeva anche elementi salariali personali aggiuntivi quali ad esempio bonus e indennità per figli.

12.In questa sede la convenuta ha dapprima sostenuto cheil giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto accertata (recte: resa verosimile) l’esistenza di una discriminazione salariale tra l’attrice e D__________ __________ fondata sulla LPar.

12.1.Essa ha innanzitutto rilevato che “non è dato sapere sulla base di quali dati il giudice di prime cure ha eseguito il raffronto salariale per gli anni in cui i due colleghi hanno avuto la medesima classificazione” (appello p. 14).

La censura dev’essere disattesa. Nonostante il Pretore non abbia specificato da quali risultanze istruttorie aveva estrapolato i dati da lui utilizzati per il raffronto salariale tra l’attrice e D__________ __________, è in effetti chiaro che egli si era riconoscibilmente fondato sui dati riportati dall’attrice nel suo scritto 6 dicembre 2022 (p. 2), poi parzialmente rettificati nel suo memoriale conclusionale (p. 11), asseritamente risultanti dai certificati di salario versati agli atti dalla convenuta il 19 ottobre 2020 e il 6 novembre 2020 prima e il 10 febbraio 2023 e il 23 marzo 2023 poi. La stessa convenuta, avendo aggiunto subito dopo, questione questa che verrà trattata più avanti (consid. 13.2), che “il salario lordo figurante sul certificato di salario - sulla base del quale l’appellata ha effettuato il proprio raffronto tanto in sede di quantificazione della pretesa che in sede di conclusioni - comprende ... diverse componenti salariali personali (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.) che non permettono di raffrontare le due situazioni” (appello p. 14), ha per altro lasciato intendere di aver comunque compreso che il Pretore si era appunto fondato su quei certificati di salario.

Per il resto, si osserva che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’accertamento pretorile, almeno implicito, secondo cui da quei dati fosse risultato che l’attrice aveva percepito i seguenti salari (riportati al 100%): fr. 74'602.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 95’062.- nel 2012, fr. 96’332.- nel 2013, fr. 100’254.- nel 2016, fr. 100’258.- nel 2017, fr. 100’304.- nel 2018, fr. 101’265.- nel 2019, fr. 100’305.- nel 2020 e fr. 101’545.- nel 2021; e che D__________ __________ aveva percepito i seguenti salari: fr. 102'046.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 120’410.- nel 2012, fr. 121’174.- nel 2013, fr. 121’963.- nel 2016, fr. 120’754.- nel 2017, fr. 121’229.- nel 2018, fr. 133’864.- nel 2019, fr. 126’539.- nel 2020 e fr. 122’643.- nel 2021; ciò che aveva in definitiva portato il primo giudice ad accertare (tenuto conto che l’attrice dal 2014 aveva però effettivamente lavorato solo all’80%) una disparità di trattamento salariale di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021). Oltretutto nel suo allegato conclusivo la convenuta stessa aveva citato questi medesimi importi osservando che si trattava appunto dei dati contenuti nella “tabella riportata nella presa di posizione del 6 dicembre 2022” dell’attrice (p. 60), il tutto senza però aver minimamente preteso che potessero essere errati.

12.2.La convenuta ha in seguito lasciato intendere che la differenza salariale riscontrata tra l’attrice e D__________ __________ nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione non fosse talmente importante da poter essere verosimilmente considerata una discriminazione salariale ai sensi della LPar.

La censura è ampiamente infondata. Dai dati sopra riportati è in effetti risultato che in quei periodi l’attrice (al netto della riduzione del suopensumall’80% dal 2014) aveva guadagnatocirca il 15-25% in meno di quanto aveva guadagnato D__________ __________,e meglio il 36.79% in meno dal 1° marzo al 31 dicembre 2011 (fr. 74'602.50 a fronte di fr. 102'046.50), il 26.67% in meno nel 2012 (fr. 95’062.- a fronte di fr. 120’410.-), il 25.79% in meno nel 2013 (fr. 96’332.- a fronte di fr. 121’174.-), il 21.65% in meno nel 2016 (fr. 100’254.- a fronte di fr. 121’963.-), il 20.44% in meno nel 2017 (fr. 100’258.- a fronte di fr. 120’754.-), il 20.86% in meno nel 2018 (fr. 100’304.- a fronte di fr. 121’229.-), il 32.19% in meno nel 2019 (fr. 101’265.- a fronte di fr. 133’864.-), il 26.15% in meno nel 2020 (fr. 100’305.- a fronte di fr. 126’539.-) e il 20.78% in meno nel 2021 (fr. 101’545.- a fronte di fr. 122’643.-); ed era parimenti risultato chela remunerazione della prima era così risultata mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto quella del secondo, e meglio del 23.67% tra il 2016 e il 2021. In tali circostanze non occorre stabilire, come invece proposto dall’attrice, se il fatto che la convenuta fosse un ente parastatale con compiti di servizio pubblico imponesse eventualmente di applicare la più severa giurisprudenza secondo cui nei rapporti di lavoro di diritto pubblico qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di natura sessista, se il salario della lavoratrice è già inferiore di circa almeno l’8-11% di quello di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.3).

12.3.La convenuta ha in seguito rimproverato al giudice di prime cure di aver messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale dell’attrice e di D__________ __________ non fosse comparabile; di non aver dedotto, dopo aver dato atto “che queste due persone facessero attività differenti”, che ciò significava che le attività da loro svolte non potevano essere considerate comparabili, come del resto era risultato anche dal confronto delle relative carriere professionali; e di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema per non aver assunto delle prove d’ufficio e non aver formulato un interpello.

Neanche questa censura può trovare accoglimento.

12.3.1.Il terzo e ultimo rimprovero mosso al Pretore, quello cioè di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema in questione (ma semmai sul tema della prova principale da fornire della datrice di lavoro laddove la lavoratrice abbia reso verosimile la discriminazione salariale, cfr.infraconsid. 13) per non aver assunto delle prove di sua iniziativa e non aver formulato un interpello all’indirizzo della convenuta, è infondato.

12.3.2.Ma nemmeno il primo e il secondo rimprovero mosso al Pretore sono tali da migliorare la posizione processuale della convenuta. Nonostante essa possa essere seguita laddove ha lamentato il fatto che il Pretore abbia messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale del collega D__________ __________ non fosse comparabile (DTF 144 II 65 consid. 7.2; TF 8C_424/2021 del 10 marzo 2022 consid. 6.2.2 e 6.3, secondo cui l’onere di spiegare perché la situazione professionale dei due colleghi sia comparabile va posto a carico della lavoratrice che lamenta una discriminazione salariale), è indubbio che l’attrice ha adempiuto all’onere che le incombeva, avendo spiegato, come si dirà, per quali motivi la situazione professionale del collega, con particolare riferimento alle funzioni svolte, era complessivamente uguale o almeno simile alla sua (DTF 144 II 65 consid. 7.2).

Nel caso concreto è in effetti incontestabile e incontestato - e in tal senso si era invero espresso anche il Pretore, nella misura in cui aveva accertato che quelle due persone “svolgono delle prestazioni lavorative pure comparabili” (p. 8), anche se poi aveva aggiunto, in modo generico e senza aver fornito alcuna spiegazione, che fosse “ovvio”che le stesse“facessero attività differenti” (p. 10) - che l’attrice e D__________ __________ avevano lavorato nella stessa redazione, quella del programma televisivo “__________”, e che soprattutto dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013, rispettivamente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” nel primo periodo, rispettivamente di “redattore 4” nel secondo). Dalla tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________

- 2022” versata agli atti il 10 febbraio 2023 è inoltre risultato che i due colleghi avevano svolto il praticantato presso l’azienda, non erano mai stati “capo edizione”, non avevano compiti di “presentazione” e non avevano “esperienza giornalistica esterna”. In questa sede la convenuta ha invero sostenuto che i due “non svolgevano le medesime attività: quest’ultimo, ad esempio, contrariamente a AO 1, si è occupato anche di fare dei servizi di approfondimento per la trasmissione “__________”, trattasi di servizi di durata e complessità maggiore rispetto ai classici servizi di cronaca” (appello p. 13): sennonché, a parte il fatto che la circostanza esemplificativa è stata da lei addotta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si osserva che nemmeno è stato indicato quali sarebbero le eventuali risultanze istruttorie che la comproverebbero.

13.Nel caso - qui dunque verificatosi (cfr.supraconsid. 12) - in cui l’attrice avesse effettivamente reso verosimile l’esistenza di una discriminazione salariale tra lei e D__________ __________ fondata sulla LPar, la convenuta ha rilevato cheil giudice di prime cure avrebbe in ogni caso sbagliato nel ritenere che essa non avesse dimostratoche quella differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.

14.Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia secondo la LPar,non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. a CPC). All’appellata, risultata vincente in questa sede, vanno riconosciute congrue ripetibili, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 192’085.- lordi.

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I.L’appello 16 settembre 2024 diAP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 10’000.- per ripetibili d’appello.

-     ;

-     / .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2024.124

Lugano

17 febbraio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2017.204 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 maggio 2017 da

AO 1

contro

AP 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Il 17 marzo 2011 (doc. U) AP 1ha comunicato alla sua dipendente AO 1 - natanel 1961 e assunta nel 1987 -il suo cambio di funzione, dal 1° marzo 2011, da quella di “documentatrice 2” (doc. M; che faceva seguito a quella già riconosciutale dal marzo 1989 di “redattrice” e dal gennaio 2002 di “redattrice specializzata”, cfr. doc. D e L) a quella di “redattrice 3” con un grado di occupazione del 100%.

Dal 1° maggio 2016 alla lavoratrice, che dal gennaio 2014 ha lavorato con un grado di occupazione dell’80%, è poi stata attribuita la funzione di “redattrice 4”, con conseguente riconoscimento del relativo adeguamento salariale (doc. 6).

2.Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 22 maggio 2017 (il cui valore di causa era stato indicato essere di almeno fr. 15'000.- “con riserva di adeguamento a norma dell’art. 85 CPC”, cfr. p. 1) AO 1,lamentando una violazione della personalità ai sensi dell’art. 328 CO e del divieto di discriminazione giusta l’art. 3 cpv. 2 LPar,ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1,per farsi attribuire la “funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011” (petitumn. 1) e per condannare la convenuta “a versare … gli adeguamenti salariali e le gratifiche di anzianità relativi alla funzione “redattrice 5” in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitumn. 2).In estrema sintesi, essa ha sostenuto che l’attività da lei svolta precedentemente, di “documentatrice 2” e prima ancora di “redattrice specializzata”, avrebbe dovuto tradursi nel marzo 2011, cioè al momento del suo cambio di funzione a seguito dell’introduzione della nuova scala salariale nell’azienda, nella qualifica di “redattrice 5” e non invece in quella attribuitale di “redattrice 3” (e dal maggio 2016 di “redattrice 4”), che non rispecchierebbe il suo reale valore.

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3.Con decisione 5 marzo 2020 (inc. n. 12.2018.80) la scrivente Camera, in evasione di un appello inoltrato dall’attrice, ha annullato la sentenza 20 aprile 2018, con cui il Pretore aggiunto, dopo aver rifiutato di assumere le prove notificate dalle parti, aveva respinto la petizione, e ha ritornato gli atti di causa alla prima istanza per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

4.Esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale l’attrice, con scritti 19 ottobre e 6 dicembre 2022, aveva provveduto a precisareai sensi dell’art. 85 cpv. 2 CPC ilpetitumn. 2 nel senso che fosse fatto ordine alla convenuta “di versare … la somma di fr. 250'319.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” e, con il memoriale conclusionale, aveva poi ridotto tale somma a fr. 235'482.- lordi oltre interessi prevalendosi pure di “una violazione della parità di trattamento e una conseguente discriminazione fondata sul sesso rispetto ad altri colleghi (maschi)” (p. 3)e meglio quelli inquadrati nella classificazione di “redattore 3” e di “redattore 4” nella redazione de “__________” -il Pretore, con decisione 31 luglio 2024, in parziale accoglimento della petizione, per il resto respinta, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 192’085.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si era realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011, obbligandola a rifondere alla controparte fr. 12’000.- per ripetibili.

Egli ha in sostanza respinto la domanda volta all’attribuzione della funzione di “redattore 5” e ha parzialmente accolto l’altra domanda con cui l’attrice nel suo memoriale conclusivo del 13 ottobre 2023 si era invece prevalsa della “disparità di trattamento salariale tra lei e dei colleghi di sesso maschile, anche rispetto a quelli inquadrati nella classificazione di “redattore 4”” rispettivamente di “redattore 3”, e meglio con quelli “attivi nella redazione de “__________”” (p. 9 e 10).

5.Con l’appello 16 settembre 2024 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 25 ottobre 2024(a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 8 novembre 2024 e la duplica spontanea 28 novembre 2024, allegati questi che di principionon sono tuttavia idonei a completare o integrare l’appello o la risposta all’appello, segnatamente ad introdurre delle censure che non erano state evocate in quei memoriali,cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4), la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa ha lamentato la mancata quantificazione della pretesa negli allegati preliminari, rispettivamente la sua tardiva quantificazione solo il 19 ottobre 2022. Ha sostenuto che la mutazione dell’azione intervenuta sempre a quel momento, per altro nemmeno ravvisata dal Pretore, fosse inammissibile. Ed ha infine rilevato che il primo giudice non avrebbe dovuto ammettere l’esistenza di una discriminazione salariale ai sensi della LPar nei confronti dell’attrice rispetto ai colleghi maschi attivi nella redazione de “__________” inquadrati nella classificazione di “redattore 3” rispettivamente di “redattore 4”.

6.L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio, secondo quanto indicato dall’attrice in sede conclusionale,di fr. 235'482.- lordi),è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente inoltrato dalla convenuta alla Camera d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1 LOG) entro il termine di 30 giorni, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del giudizio (art. 311cpv. 1CPC in combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC), avvenuta il 6 agosto 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attrice entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del gravame (art. 312cpv. 2CPC), avvenuta il 27 settembre 2024, è a sua volta tempestiva.

7.A questo stadio della lite è ormai pacifico che l’attrice non possa pretendere né l’attribuzione della“funzione “redattrice 5” a far tempo dal 17 marzo 2011” (petitumn. 1) né la condanna della controparte “a versare … gli adeguamenti salariali e le gratifiche di anzianità relativi alla funzione “redattrice 5” in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitumn. 2 originario).

Stando così le cose, non è necessario esaminare se, come invece qui sostenuto dalla convenuta, ilpetitumn. 2 originario fosse irricevibile ai sensi dell’art. 85 CPC per il fatto che la pretesa creditoria in esso contenuta non era stata quantificata già negli allegati preliminari nonostante la sua quantificazione fosse possibile e per il fatto che era stata tardivamente quantificata nel senso “di versare … la somma di fr. 250'319.- lordi oltre interessi al 5% dall’inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione a titolo di adeguamento salariale in maniera retroattiva dal 17 marzo 2011” (petitumn. 2 precisato) solo il 19 ottobre 2022 nonostante la controparte disponesse di tutte le informazioni almeno dal 9 novembre 2020.

La critica contenuta nell’appello sarebbe in ogni caso stata destinata all’insuccesso. Da una parte la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quale ragione il giudice di prime cure avrebbe sbagliato, in occasione della decisione ordinatoria processuale 13 gennaio 2023, a ritenere applicabile nella fattispecie l’art. 85 CPC siccome al momento dell’inoltro degli allegati preliminari l’attrice non era in possesso delle informazioni e dei documenti rilevanti per la quantificazione della pretesa creditoria, che erano invece in capo alla controparte; ammettendo che l’attrice disponeva di tutte le informazioni e i documenti nel novembre 2020, la convenuta stessa ha oltretutto implicitamente dato atto che la quantificazione della pretesa creditoria non sarebbe così stata possibile negli allegati preliminari. Dall’altra la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la quantificazione della pretesa creditoria inizialmente non cifrata può avvenire al più tardi anche solo in sede conclusionale oppure a seguito dell’invito del giudice a volerla quantificare (DTF 149 III 405 consid. 4.3; TF 5A_977/2021 del 25 marzo 2024 consid. 2.1), di modo che nel caso concreto la quantificazione effettuata dall’attrice il 19 ottobre 2022 non era assolutamente tardiva.

8.In questa sede si tratta unicamente di stabilire se ed eventualmente in quale misura la convenuta possa essere obbligata a pagare all’attrice il salario dovuto in conseguenza della discriminazione salariale basata sul sesso “tra lei e dei colleghi di sesso maschile, anche rispetto a quelli inquadrati nella classificazione di redattore 4”” rispettivamente di “redattore 3”, e meglio quelli “attivi nella redazione de “__________””.

Nell’appello la convenuta ha escluso l’esistenza di un tale obbligo a suo carico, fondandosi sia su considerazioni d’ordine (consid. 9) sia su considerazioni di merito (consid. 12 e 13).

9.Per la convenuta, l’attrice non poteva pretendere la sua condanna al pagamento del salario dovuto in conseguenza di quella discriminazione salariale già per il fatto che la mutazione dell’azione in tal senso, a suo dire intervenuta sempre il 19 ottobre 2022 e per altro nemmeno ravvisata dal giudice di prime cure, era inammissibile siccome l’attrice “non ha motivato la propria richiesta e per questo motivo non ha preteso che la nuova domanda fosse fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC): infatti, ella disponeva sin dal mese di novembre del 2020 di tutti i salari dei colleghi della redazione della trasmissione “__________”” (appello p. 10 seg.). A torto.

9.1.Nel caso di specie la convenuta non ha mai ritenuto di eccepire l’irritualità di quella mutazione dell’azione, sulla quale per altro il giudice di prime cure non si è mai espresso esplicitamente (anche se l’ha poi implicitamente ammessa), né dopo essersi vista notificare gli scritti19 ottobre e 6 dicembre 2022, né tanto meno dopo aver ricevutoil memoriale conclusivo dell'attrice successivamente alla consensuale rinuncia alle arringhe finali.

Stando così le cose, essa è malvenuta a lamentare per la prima volta solo in questa sede l’irritualità della mutazione dell’azione (I CCA 29 gennaio 2019 inc. n. 11.2018.50 e 64, 12 marzo 2019 inc. n. 11.2017.65; II CCA 10 giugno 2014 inc. n. 12.2013.94).

9.2.E comunque nella presente fattispecie quella mutazione dell’azione, poco importa se formulatadall'attrice già con lo scritto19 ottobre 2022 rispettivamente solo con lo scritto 6 dicembre 2022 o conil memoriale conclusivo (dai quali risultava riconoscibilmente che l’attrice nell’ambito della domanda di cui alpetitumn. 2 precisato si era prevalsa di quella particolare discriminazione salariale fondandosi su dei nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova, tant’è che la convenuta con scritto 9 gennaio 2023 prima e con il suo allegato conclusivo poi aveva provveduto ad esprimere una serie di considerazioni di merito su quel tema),sarebbe stata da ammettere.

È innanzitutto incontestato che la nuova pretesa creditoriadoveva essere giudicata secondo la stessa procedura (art. 230 cpv. 1 lett. a CPC in relazione con l’art. 227 cpv. 1 CPC) e aveva un nesso materiale con la pretesa precedente (art. 230 cpv. 1 lett. a CPC in relazione con l’art. 227 cpv. 1 lett. a CPC), e meglio quella di cui alpetitumn. 2 originario, avente per oggetto una discriminazione, sia pure nell’ambito di una promozione.

È poi incontestabile che la stessa era fondata su nuovi fatti e su nuovi mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC), e meglio proprio sulle circostanze attestate dalla documentazione versata agli atti dalla convenuta, su edizione, solo nel novembre 2020.

Ed è infine indubbio che la relativa mutazione dell’azione, fatta valere dall’attrice al più tardi con l’allegato conclusionale, non fosse tardiva. Nelle controversie rette dalla massima inquisitoria sociale di cui all’art. 247 cpv. 2 CPC, tra le quali rientrano anche quellein materia di discriminazione fondata sul sesso di cui alla LPar (art. 243 cpv. 2 lett. a CPC), una mutazione dell’azione non deve in effetti avvenire immediatamente, ma è invece ammissibile fino alla deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC; TF 5A_16/2016 del 26 maggio 2016 consid. 5.1).

10.Passando ad esaminare il merito della pretesa creditoria così validamente mutata, si osserva chela LPar concretizza il diritto costituzionale del divieto di discriminazione, direttamente applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 3 Cost., che sancisce il diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Giusta l'art. 3 LParnei rapporti di lavoro uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso (cpv. 1); il divieto si applica, fra l'altro, all'attribuzione dei compiti, alla retribuzione e alla promozione (cpv. 2). Chi subisce una discriminazione ai sensi della predetta norma può chiedere, tra le altre cose, di ordinare il pagamento del salario dovuto (art. 5 cpv. 1 lett. d LPar).

Dato che, nell'ambito di una controversia avente per oggetto una discriminazione a motivo del sesso sul posto di lavoro, la prova verte in genere su fatti relativi alla sfera d'influenza del datore di lavoro, il legislatore ha introdotto l'art. 6 LPar. Si tratta di una norma speciale rispetto all'art. 8 CC, che allevia l'onere della prova nel senso che l'esistenza di una discriminazione fondata sul sesso è presunta se la persona che se ne prevale la rende verosimile. In altre parole, non è necessario che il giudice sia pienamente convinto della fondatezza degli argomenti avanzati; basta che egli disponga d'indizi sufficienti per ritenere possibili le circostanze allegate, senza escludere conclusioni diverse (DTF 130 III 145 consid. 4.2, 142 II 49 consid. 6.2; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3, 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.1). Per quanto qui interessa, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nei rapporti di lavoro di diritto privato qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di natura sessista, se il salario della lavoratrice è inferiore di circa almeno il 15-25% di quello di un suo collega maschio o se quella sua remunerazione è mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto a quella di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.3, nel quale è stato altresì precisato, al consid. 2.2.1, che basta il raffronto anche con solo collega di sesso opposto).

Nella misura in cui la discriminazione salariale è stata resa verosimile, l'art. 6 LParimpone poi al datore di lavoro di dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi. Costituiscono motivi obiettivi quelli che possono influenzare il valore stesso del lavoro, come la formazione, l’anzianità, la qualifica, l’esperienza, il settore concreto d’attività, le prestazioni effettuate, i rischi incorsi e il “cahier de charges”. Delle differenze salariali possono giustificarsi anche per dei motivi che non si rapportano direttamente all’attività svolta, ma che derivano da preoccupazioni sociali, come gli oneri famigliari o l’età (DTF 142 II 49 consid. 6.3; TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.2, 8C.272/2023 del 14 dicembre 2023 consid. 4.1). Qualora il datore di lavoro non riesca a dimostrare che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi, l'azione della lavoratrice va accolta, senza che sia necessario determinarsi sull'esistenza di una politica del personale sessista (DTF 127 III 207 consid. 3b; TF 4C.138/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 3).

11.Nel caso di specie il Pretore ha sostanzialmente adottato la modalità di analisi teorizzata dalla giurisprudenza, che - come si è appena visto - gli imponeva di esaminare dapprima seuna discriminazione salariale era stata resa verosimile e, se era così, di poi valutare se il datore di lavoro aveva dimostrato che la differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.

In tal senso egli, pur avendo evidenziato che l’istruttoria non aveva in generale permesso di confermare l’esistenza di una disparità di trattamento salariale tra l’attrice e i suoi colleghi maschi, ha dunque ritenuto in un primo tempo accertato, raffrontando i salari dell’attrice (riportati al 100%) con quelli del collega D__________ __________(al quale- nato nel 1968 e assunto nel 1996 -era stata attribuita la funzione di “redattore 3” dal 1° giugno 2010, di “redattore 4” dal 1° gennaio 2014 e di “redattore 5” dal 1° gennaio 2022, cfr. il suocurriculum vitae) nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013 e di “redattore 4” dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021), che tra loro fosse effettivamente emersa una disparità di trattamento salariale, e meglio di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021).

Ciò posto, ha quindi rilevato che le spiegazioni addotte nel suo memoriale conclusivo dalla convenuta, alla quale incombeva l’onere della prova, a favore della correttezza del loro diverso trattamento salariale, motivate dal fatto che la loro situazione salariale (recte:professionale) non fosse comparabile, non erano convincenti: a suo giudizio, a fronte dell’ovvietà “che queste due persone facessero attività differenti” e che “fossero inserite nella medesima classificazione” (p. 10), l’argomentazione giustificativa della convenuta non avrebbe infatti dovuto riguardare tanto il primo tema (attività diversa), come da lei invece fatto, quanto il secondo aspetto (classe uguale), ciò che essa non aveva però provveduto a fare, non avendo comunque nemmeno fornito alcuna giustificazione oggettiva a sostegno di questa tesi difensiva; ed ha infine aggiunto che la convenuta nemmeno aveva provato che il raffronto tra i due dipendenti non sarebbe stato possibile in quanto il salario di D__________ __________ comprendeva anche elementi salariali personali aggiuntivi quali ad esempio bonus e indennità per figli.

12.In questa sede la convenuta ha dapprima sostenuto cheil giudice di prime cure avrebbe sbagliato nell’aver ritenuto accertata (recte: resa verosimile) l’esistenza di una discriminazione salariale tra l’attrice e D__________ __________ fondata sulla LPar.

12.1.Essa ha innanzitutto rilevato che “non è dato sapere sulla base di quali dati il giudice di prime cure ha eseguito il raffronto salariale per gli anni in cui i due colleghi hanno avuto la medesima classificazione” (appello p. 14).

La censura dev’essere disattesa. Nonostante il Pretore non abbia specificato da quali risultanze istruttorie aveva estrapolato i dati da lui utilizzati per il raffronto salariale tra l’attrice e D__________ __________, è in effetti chiaro che egli si era riconoscibilmente fondato sui dati riportati dall’attrice nel suo scritto 6 dicembre 2022 (p. 2), poi parzialmente rettificati nel suo memoriale conclusionale (p. 11), asseritamente risultanti dai certificati di salario versati agli atti dalla convenuta il 19 ottobre 2020 e il 6 novembre 2020 prima e il 10 febbraio 2023 e il 23 marzo 2023 poi. La stessa convenuta, avendo aggiunto subito dopo, questione questa che verrà trattata più avanti (consid. 13.2), che “il salario lordo figurante sul certificato di salario - sulla base del quale l’appellata ha effettuato il proprio raffronto tanto in sede di quantificazione della pretesa che in sede di conclusioni - comprende ... diverse componenti salariali personali (bonus, assegni famigliari figli, indennità, ecc.) che non permettono di raffrontare le due situazioni” (appello p. 14), ha per altro lasciato intendere di aver comunque compreso che il Pretore si era appunto fondato su quei certificati di salario.

Per il resto, si osserva che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’accertamento pretorile, almeno implicito, secondo cui da quei dati fosse risultato che l’attrice aveva percepito i seguenti salari (riportati al 100%): fr. 74'602.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 95’062.- nel 2012, fr. 96’332.- nel 2013, fr. 100’254.- nel 2016, fr. 100’258.- nel 2017, fr. 100’304.- nel 2018, fr. 101’265.- nel 2019, fr. 100’305.- nel 2020 e fr. 101’545.- nel 2021; e che D__________ __________ aveva percepito i seguenti salari: fr. 102'046.50 dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, fr. 120’410.- nel 2012, fr. 121’174.- nel 2013, fr. 121’963.- nel 2016, fr. 120’754.- nel 2017, fr. 121’229.- nel 2018, fr. 133’864.- nel 2019, fr. 126’539.- nel 2020 e fr. 122’643.- nel 2021; ciò che aveva in definitiva portato il primo giudice ad accertare (tenuto conto che l’attrice dal 2014 aveva però effettivamente lavorato solo all’80%) una disparità di trattamento salariale di complessivi fr. 192’085.- lordi (fr. 27'444.- nel 2011, fr. 25'349.- nel 2012, fr. 24'843.- nel 2013, fr. 17'368.- nel 2016, fr. 16'397.- nel 2017, fr. 16'740.- nel 2018, fr. 26'079.- nel 2019, fr. 20'987.- nel 2020 e fr. 16'878.- nel 2021). Oltretutto nel suo allegato conclusivo la convenuta stessa aveva citato questi medesimi importi osservando che si trattava appunto dei dati contenuti nella “tabella riportata nella presa di posizione del 6 dicembre 2022” dell’attrice (p. 60), il tutto senza però aver minimamente preteso che potessero essere errati.

12.2.La convenuta ha in seguito lasciato intendere che la differenza salariale riscontrata tra l’attrice e D__________ __________ nei periodi in cui entrambi avevano avuto la medesima classificazione non fosse talmente importante da poter essere verosimilmente considerata una discriminazione salariale ai sensi della LPar.

La censura è ampiamente infondata. Dai dati sopra riportati è in effetti risultato che in quei periodi l’attrice (al netto della riduzione del suopensumall’80% dal 2014) aveva guadagnatocirca il 15-25% in meno di quanto aveva guadagnato D__________ __________,e meglio il 36.79% in meno dal 1° marzo al 31 dicembre 2011 (fr. 74'602.50 a fronte di fr. 102'046.50), il 26.67% in meno nel 2012 (fr. 95’062.- a fronte di fr. 120’410.-), il 25.79% in meno nel 2013 (fr. 96’332.- a fronte di fr. 121’174.-), il 21.65% in meno nel 2016 (fr. 100’254.- a fronte di fr. 121’963.-), il 20.44% in meno nel 2017 (fr. 100’258.- a fronte di fr. 120’754.-), il 20.86% in meno nel 2018 (fr. 100’304.- a fronte di fr. 121’229.-), il 32.19% in meno nel 2019 (fr. 101’265.- a fronte di fr. 133’864.-), il 26.15% in meno nel 2020 (fr. 100’305.- a fronte di fr. 126’539.-) e il 20.78% in meno nel 2021 (fr. 101’545.- a fronte di fr. 122’643.-); ed era parimenti risultato chela remunerazione della prima era così risultata mediamente inferiore di almeno il 6% durante un periodo di cinque anni rispetto quella del secondo, e meglio del 23.67% tra il 2016 e il 2021. In tali circostanze non occorre stabilire, come invece proposto dall’attrice, se il fatto che la convenuta fosse un ente parastatale con compiti di servizio pubblico imponesse eventualmente di applicare la più severa giurisprudenza secondo cui nei rapporti di lavoro di diritto pubblico qualora venga riscontrata una differenza di remunerazione fra lavoratori di sesso opposto con una posizione simile e mansioni comparabili si deve presumere che la stessa è di natura sessista, se il salario della lavoratrice è già inferiore di circa almeno l’8-11% di quello di un suo collega maschio (TF 8C_728/2021 del 18 maggio 2022 consid. 2.2.3).

12.3.La convenuta ha in seguito rimproverato al giudice di prime cure di aver messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale dell’attrice e di D__________ __________ non fosse comparabile; di non aver dedotto, dopo aver dato atto “che queste due persone facessero attività differenti”, che ciò significava che le attività da loro svolte non potevano essere considerate comparabili, come del resto era risultato anche dal confronto delle relative carriere professionali; e di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema per non aver assunto delle prove d’ufficio e non aver formulato un interpello.

Neanche questa censura può trovare accoglimento.

12.3.1.Il terzo e ultimo rimprovero mosso al Pretore, quello cioè di aver gravemente violato la massima inquisitoria sociale sul tema in questione (ma semmai sul tema della prova principale da fornire della datrice di lavoro laddove la lavoratrice abbia reso verosimile la discriminazione salariale, cfr.infraconsid. 13) per non aver assunto delle prove di sua iniziativa e non aver formulato un interpello all’indirizzo della convenuta, è infondato.

12.3.2.Ma nemmeno il primo e il secondo rimprovero mosso al Pretore sono tali da migliorare la posizione processuale della convenuta. Nonostante essa possa essere seguita laddove ha lamentato il fatto che il Pretore abbia messo a suo carico l’onere di provare che la situazione professionale del collega D__________ __________ non fosse comparabile (DTF 144 II 65 consid. 7.2; TF 8C_424/2021 del 10 marzo 2022 consid. 6.2.2 e 6.3, secondo cui l’onere di spiegare perché la situazione professionale dei due colleghi sia comparabile va posto a carico della lavoratrice che lamenta una discriminazione salariale), è indubbio che l’attrice ha adempiuto all’onere che le incombeva, avendo spiegato, come si dirà, per quali motivi la situazione professionale del collega, con particolare riferimento alle funzioni svolte, era complessivamente uguale o almeno simile alla sua (DTF 144 II 65 consid. 7.2).

Nel caso concreto è in effetti incontestabile e incontestato - e in tal senso si era invero espresso anche il Pretore, nella misura in cui aveva accertato che quelle due persone “svolgono delle prestazioni lavorative pure comparabili” (p. 8), anche se poi aveva aggiunto, in modo generico e senza aver fornito alcuna spiegazione, che fosse “ovvio”che le stesse“facessero attività differenti” (p. 10) - che l’attrice e D__________ __________ avevano lavorato nella stessa redazione, quella del programma televisivo “__________”, e che soprattutto dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2013, rispettivamente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, avevano avuto la medesima classificazione (di “redattore 3” nel primo periodo, rispettivamente di “redattore 4” nel secondo). Dalla tabella riassuntiva denominata “Analisi storico __________

- 2022” versata agli atti il 10 febbraio 2023 è inoltre risultato che i due colleghi avevano svolto il praticantato presso l’azienda, non erano mai stati “capo edizione”, non avevano compiti di “presentazione” e non avevano “esperienza giornalistica esterna”. In questa sede la convenuta ha invero sostenuto che i due “non svolgevano le medesime attività: quest’ultimo, ad esempio, contrariamente a AO 1, si è occupato anche di fare dei servizi di approfondimento per la trasmissione “__________”, trattasi di servizi di durata e complessità maggiore rispetto ai classici servizi di cronaca” (appello p. 13): sennonché, a parte il fatto che la circostanza esemplificativa è stata da lei addotta per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si osserva che nemmeno è stato indicato quali sarebbero le eventuali risultanze istruttorie che la comproverebbero.

13.Nel caso - qui dunque verificatosi (cfr.supraconsid. 12) - in cui l’attrice avesse effettivamente reso verosimile l’esistenza di una discriminazione salariale tra lei e D__________ __________ fondata sulla LPar, la convenuta ha rilevato cheil giudice di prime cure avrebbe in ogni caso sbagliato nel ritenere che essa non avesse dimostratoche quella differenza di trattamento si fondava su motivi obiettivi.

14.Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia secondo la LPar,non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. a CPC). All’appellata, risultata vincente in questa sede, vanno riconosciute congrue ripetibili, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 192’085.- lordi.

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I.L’appello 16 settembre 2024 diAP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 10’000.- per ripetibili d’appello.

-     ;

-     / .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).