Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2023.82
Lugano
13 dicembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.24 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29 gennaio 2018 da
AO 1
contro
AP 1
con cui lattrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di EUR 109'250.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa di scale esterne, di CHF 386150.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017 a saldo della fornitura e posa di pavimenti in legno, di EUR 188'804.26 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 a saldo della fornitura e posa di parapetti, di EUR 138'889.20 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per parapetti e corrimani su misura rifiutati, di EUR 31500.- (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per porta tende e mock-up rifiutati e di EUR 11'303.03 (IVA esclusa) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017 per fornitura e posa di una scala mock-up V1 in acciaio corten e frassino termotrattato spazzolato grezzo; domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di CHF 331'091.57;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 25 maggio 2023, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di EUR 109'250.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di CHF 386150.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2017, di EUR 48'043.60 (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2017 e di EUR 11'303.- (+ IVA) oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2017, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto,con appello 23 giugno 2023, con cui ha chiesto in via principale la riforma del giudizio pretorile sulla petizione nel senso che la stessa sia respinta e lannullamento del giudizio pretorile sulla domanda riconvenzionale, e in via subordinata lannullamento dellintera decisione di prima istanza, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi;
mentre lattrice, con risposta 13 settembre 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
7.2.Nel caso di specie, si osserva che in occasione delludienza di prime arringhe del 10 luglio 2019 il convenuto aveva offerto, a titolo di prova, diverse testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), il richiamo di alcuni incarti, linterrogatorio / deposizione delle parti, lispezione oculare / sopralluogo e alcune perizie; da parte sua lattrice aveva offerto, sempre a titolo di prova, diverse testimonianze (tra le quali quella di D__________ __________, __________, __________ e __________), il richiamo di alcuni incarti, linterrogatorio / deposizione delle parti e una perizia; nel corso di quelludienza nessuna parte si era opposta alle prove offerte dalla rispettiva controparte. Con la disposizione ordinatoria processuale 1° ottobre 2019, di cui già si è detto, il Pretore aveva ordinato lassunzione di una perizia giudiziaria e per il resto, per quanto è qui di rilievo, aveva stabilito che sugli altri mezzi di prova verrà giudicato una volta che il perito avrà reso il suo rapporto intermedio. Preso atto del referto peritale intermedio (recte: perizia giudiziaria), il Pretore, con disposizione processuale ordinatoria 29 aprile 2021, aveva ammesso uno solo degli innumerevoli quesiti di completamento e di delucidazione della perizia proposti dal convenuto e, ritenuto che questa perizia permette di chiarire queste fattispecie, rendendo perfettamente inutili le audizioni testimoniali richieste dalla parte convenuta in ragione di 22 e dalla parte attrice in ragione di 15, per complessivi 37; lo stesso vale per le deposizioni delle parti. La tematica ha piuttosto natura documentale, tanto che è in base ai documenti che il perito è giunto a rispondere ai quesiti peritali sottopostigli; evidentemente il riferimento è quello ai documenti prodotti in questo incarto e non ad altri, in particolare a quelli richiamati, che non hanno attinenza con quello in esame, aveva respinto tutte le altre prove notificate a suo tempo dalle parti. Richiesto dal convenuto di riconsiderare quella decisione e in particolare di sentire quantomeno i testi __________, __________, __________, __________ e __________, il Pretore, con disposizione processuale ordinatoria 28 maggio 2021, rilevato in particolare che non è attraverso lamministrazione di prove testimoniali che potranno essere provate pienamente delle fattispecie tecniche per le quali, come ben illustra il perito, sono i documenti a parlare, in particolare la documentazione di dettaglio, i giustificativi dettagliati, aveva respinto la domanda.
7.3.A detta del convenuto, il Pretore, agendo in tal modo, gli avrebbe tuttavia impedito di assumere le prove necessarie allesame della sua contropretesadi CHF 331'091.57 (comprensiva tra laltro di quella relativa alla necessità di far eseguire da terzi leprestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori, che in precedenza erano state svolte dallattrice, e di quella di CHF 23773.95 per la necessità di assumere alle sue dipendenze D__________ __________, che in precedenza si era occupato del cantiere per conto dellattrice, cfr. doc. 35), che, come si è detto,in un primo tempoavrebbe dovutoessere posta in compensazione con i crediti eventualmente ancoradovuti allattricenellambito della petizione.
7.3.1.Con riferimento alla contropretesadi CHF 331'091.57, e in particolare allimporto di CHF 590'139.36 (doc. 35) che come detto ne stava a monte, che per il Pretore sarebbe stata solo una pretesa riconvenzionale (quando invece era anche e primariamente una pretesa compensatoria dei crediti vantati dallattrice nellambito della petizione), questultimo, nella sua decisione, ha dapprima rilevato in generale: che la stessa era in realtà riconducibile a un iniziativa messa unilateralmente in atto dalla parte convenuta che, scavalcandola[N.d.R.: scavalcando lattrice], ha terminato alcune forniture mancanti direttamente tramite due fornitori, benché quei lavori fossero compresi nel contratto con lattrice stessa (p. 5); che nonostante il perito giudiziario avesse concluso che limporto totale dei costi chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per portare a termine i lavori di finitura non permessi allattrice, ammontava a comprovati CHF 161'975.31, non è dato comprendere quale sia la rilevanza di questo dato ai fini di questa causa: infatti, mal si comprende perché dovrebbe essere lattrice a farsi carico di questa spesa, essendosi piuttosto trattato di uniniziativa unilaterale e ingiustificata del convenuto stesso, che ha semplicemente scavalcato la AO 1, ma (soprattutto) non risulta dagli atti che le pretese vantate dallattrice principale inglobino pure questi lavori da lei non svolti (p. 5 seg.); e che ciò premesso,una pretesa riconvenzionale da parte di AP 1 imponeva lallegazione e la dimostrazione da parte sua che questo agire unilaterale dello stesso era fondato (ciò che non è invece stato il caso), rispettivamente che linadempimento di parte attrice gli ha causato dei costi aggiuntivi, che fa appunto valere a titolo riconvenzionale, rispetto a quelli che avrebbe dovuto sostenere in caso di persistenza del contratto con AO 1 fino al suo termine naturale (ciò che nuovamente non è invece stato il caso) (p. 6). Nel prosieguo del suo esposto il Pretore ha poi aggiunto in particolare: che ciò risulta bene anche dalla delucidazione peritale, che si esprime anche con riguardo alle prestazioni contenute nei doc. 35.8 e 35.9 che riguardano delle prestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori,quando in realtà era sempre stato il convenuto o comunque i suoi ausiliari a svolgere quella funzione, per cui mal si comprende come questultimo possa fare valere questo importo a titolo di dispendio aggiuntivo rispetto a quelli che erano i parametri contrattuali, essendosi piuttosto trattato di una sua decisione unilaterale e di assai dubbio fondamento tecnico (p. 6); e che per quanto riguarda infine la posizione di D__________ __________ (doc. 35.10), già dipendente dellattrice e assunto direttamente dalla convenuta dal 1° dicembre 2016 al marzo 2017, mal si comprende come il convenuto possa pretendere, per questo solo fatto, di divenire creditore di AO 1 per il relativo stipendio pagatogli da AP 1 (pari a CHF 23'773.95): manca infatti la dimostrazione dellinadempimento da parte di AO 1, della sua messa in mora di adempiere ai suoi obblighi contrattuali e, in definitiva, della necessità dimpiegare direttamente D__________ __________ ai fini del corretto adempimento del contratto (p. 6).
In buona sostanza, egli ha dunque rimproverato al convenuto di non aver allegato e dimostrato ladempimento delle condizioni per rescindere i contratti il 20 gennaio 2017 ai sensi dellart. 366 CO, di non aver allegato e dimostrato le circostanze di fatto che fondavano la contropretesadi CHF 590'139.36 (compresa quella relativa alleprestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavorie quella relativa allassunzione di D__________ __________)da lui vantata a tale titolo e di non aver in ogni caso provato di poter pretendere un importo superiore a quello comprovato peritalmente in ragione diCHF 161'975.31.
7.3.2.In realtà, come rilevato nellappello, è incontestabile che negli allegati preliminari il convenuto aveva sufficientemente allegato tutte queste circostanze. Da una parte le inadempienze rimproverate allattrice e ladempimento delle condizioni che a suo dire avevano giustificato la rescissione dei contratti erano state da lui illustrate nella risposta con domanda riconvenzionale (a p. 6 - 16 e 40) e nella duplica con replica riconvenzionale (a
p. 5 - 17 e 37). Dallaltra le circostanze di fatto che stavano alla base della contropretesadi CHF 590'139.36 (compresa quella relativa alleprestazioni di controllo e di verifica dei lavori di competenza della direzione lavori e quellarelativa allassunzione di D__________ __________)erano state da lui illustrate, rinviando in particolare alla tabella di cui al doc. 35 e ai suoi 19 allegati (senza per altro che tale modalità di allegazione sia stata contestata dalla controparte), nella risposta con domanda riconvenzionale (a p. 32 - 35 e 41 - 43; quella alla base della contropretesarelativa allassunzione diD__________ __________ anche a p. 6 e 10) e nella duplica con replica riconvenzionale (a p. 31
- 34 e 38 seg.; quella alla base della contropretesarelativa allassunzione diD__________ __________ anche a p. 5 e 9).
Ed è pure incontestabile che le prove notificate dalle parti in occasione delludienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, segnatamente con le testimonianze di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sarebbero state atte, in base ad un esame di verosimiglianza, a fornire elementi utili per laccertamento di quelle circostanze. A ben vedere questi mezzi di prova sarebbero stati idonei anche a rimettere in discussione la conclusione del perito giudiziario, fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui limporto totale dei costi chiaramente documentati dal convenuto, e da lui sostenuti per portare a termine i lavori di finitura non permessi allattrice, ammontava solo a comprovati CHF 161'975.31 anziché aCHF 590'139.36. In effetti, se per il perito giudiziarioin base ai soli documenti agli attinon era ancora possibile riconoscereun importo superiore (cfr. perizia p. 6 seg. secondo cui, a suo giudizio, per gran parte delle 19 posizioni esposte nel doc. 35 mancavano i relativi giustificativi bancari, le offerte preliminari, i relativi ordini di esecuzione, la documentazione di dettaglio, ecc.), restava però il fatto, come rilevato con pertinenza nellappello, che la correttezza di un eventuale importo superiore avrebbe potuto essere confermata dalle prove in questione.
7.3.3.Ammessa con ciò lesistenza di una sufficiente allegazione del convenuto su dei fatti rilevanti di causa, a questultimo doveva senzaltro essere data la possibilità di dimostrare, con le pertinenti prove offerte in prima sede dalle parti, le circostanze da lui evocate a sostegno della sua contropretesa.
Lincarto deve pertanto essere rinviato al Pretore affinché provveda ad assumere, sul tema, le prove notificate dalle parti in occasione delludienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, qui nuovamente offerte dal convenuto, e in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
8.Ne discende, in accoglimento dellappello del convenuto (e meglio della sua richiesta in via subordinata), che la decisione impugnata devessere interamente annullata giusta lart. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC con rinvio dellincarto al Pretore, affinché valuti lopportunità di revocarela decisione di limitazione del procedimento allazione principale (consid. 6), provveda ad assumere le prove notificate dalle parti in occasione delludienza di prime arringhe del 10 luglio 2019, e in particolare le testimonianze di D__________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (consid. 7.3.3), e, dopo aver dato alle parti la facoltà di esprimersi sulle risultanze istruttorie, emani una nuova decisione.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse, nonostante un valore litigioso di EUR 168'596.60 e di CHF386150.- per la parte che concerneva lazione principale e di CHF 331'091.57 per la parte che riguardava la domanda riconvenzionale,sono state fissate in misura ridotta per tener conto del fatto che la presente decisione non pone più fine alla lite.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I.Lappello 23 giugno 2023 di AP 1èaccoltonel senso che la decisione 25 maggio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e lincarto è ritornato al Pretore per la continuazione della causa ai sensi dei considerandi.
II.Le spese processuali della procedura dappello di CHF 10'000.- sono poste a carico dellappellata, che rifonderà allappellante CHF 8'000.- per ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se laccoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).