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12.2023.61

Responsabilità degli enti pubblici - lesione dei diritti della personalità eccedente il caerattere ingiustificato di un licenziamento

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 non ritenendolo possibile (anche) “in ragione dei motivi che hanno portato alla prospettazione della disdetta del rapporto di impiego” (cfr. doc. I). Dopo la ricezione della sentenza 16 aprile 2018 del Tribunale cantonale amministrativo (doc. M), che come detto ha dichiarato ingiustificata la disdetta del rapporto di impiego nei confronti dell’attore, l’attore ha formalmente chiesto alla convenuta di essere riassunto (doc. E1): la convenuta, dopo essere stata sollecitata (doc. F1), ha seccamente risposto all’attore che non c’erano i presupposti per una sua riassunzione (doc. G1). La facoltà di reintegra rientra(va) nelle competenze della convenuta ex art. 91 LPamm e lasciamo giudicare a codesto Giudice se il suo tassativo rifiuto nei confronti dell’attore non violi quelle legittime aspettative che in buona fede l’attore poteva rimettere nella convenuta dopo la sentenza precitata del Tribunale cantonale amministrativo: se al momento della prospettazione della disdetta un trasferimento o un ricollocamento dell’attore non era possibile proprio per i motivi che stavano alla base della disdetta, con il venir meno di questi motivi accertati come ingiustificati, il buonsenso, la coerenza e quindi la correttezza avrebbero dovuto consigliare la convenuta più per una decisione di reintegra che una decisione di rifiutarla” (p. 4 seg.). Sennonché, a parte il fatto che, per stessa ammissione dell’attore, “non rientrano a nostro parere nel thema decidendum … la facoltà per la convenuta come datore di lavoro … dopo il licenziamento di riassumere o no l’impiegato” (p. 7), l’eventuale (ma dall’attore non presunta) erroneità della sua mancata riassunzione da parte della convenuta dopo che il licenziamento era stato ritenuto ingiustificato,per altro evocata per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPCe contrario; II CCA 25 ottobre 2019 inc. n. 12.2018.163 con numerosi rif.) solo in quell’allegato, non sarebbe comunque stata idonea a fondare, in base alla già citata giurisprudenza,una lesione dei diritti della personalità che andava oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento. Del resto, come rilevato anche dallo stesso attore (appello

p. 10), l’art. 91 cpv. 2 LPamm, che consente all’ente pubblico di riassumere un funzionario in precedenza licenziato ingiustificatamente, gli attribuisce unicamente una facoltà e non un obbligo, per cui la sua violazione nemmeno potrebbe costituire un attoanticontrattuale o persinoillecito. E oltretutto l’attore non ha allegato alcuna circostanza concreta a sostegno del fatto che la convenuta potesse eventualmente aver suscitato in lui la legittima aspettativa di una sua riassunzione.

6.3.Nell’appello l’attore ha sostenuto che “il fatto illecito generatore della lesione della personalità dell’attore di cui è chiesto in causa il risarcimento danno non è “individuato nel licenziamento ingiustificato”, come sostenuto riduttivamente dal Pretore nella querelata sentenza p. 6, consid. 3.1, ma da uno stato continuo e in evoluzione, considerato nella sua globalità, sempre peggiore a seguito della illecita prospettazione della disdetta, del successivo illecito licenziamento, delle traversie anche giudiziarie e delle contrarietà che ne sono seguite culminate nell’illecito rifiuto da parte della convenuta di reintegra che ha frustrato quella aspettativa e quel filo di speranza destata nell’attore dopo la favorevole sentenza del Tribunale di appello doc. M per una sua riabilitazione non solo morale ma anche lavorativa; da cui nell’attore la lesione della personalità che va oltre quella inerente al carattere ingiustificato del suo licenziamento nella forma di una grave depressione psicofisica” (p. 4 seg.), ribadendo poi che “l’atto illecito considerato nella sua globalità e radicato, come visto, nella illecita violazione dell’obbligo di protezione della personalità del lavoratore, nella illecita disdetta, nell’illecita non-riassunzione, ha causato nei suoi sviluppi successivi nell’attore una lesione della personalità che è andata oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento e quindi un pregiudizio psicofisico e economico supplementare” (p. 7; analoghe considerazioni sono state da lui esposte a

p. 8 e 11). Sennonché, a parte il fatto che, per stessa ammissione dell’attore, “nel thema decidendum non rientrano … la facoltà per la convenuta come datore di lavoro … dopo il licenziamento di riassumere o no l’impiegato” (p. 6), la presunta erroneità della prospettazione della disdetta nei suoi confronti e la presunta erroneità della sua mancata riassunzione da parte della convenuta dopo che il licenziamento era stato ritenuto ingiustificato,per altro non sufficientemente sostanziate, evocate per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede e oltretutto, per quanto riguardaval’asserita erroneità della sua mancata riassunzione, in contraddizione con quanto egli aveva addotto, solo in termini eventuali, nei suoi precedenti allegati (cfr.supraconsid. 6.2), non sarebbero comunque state idonee a fondare, in base alla giurisprudenza di cui sé è detto,una lesione dei diritti della personalità che andava oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento.

7.Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che sia necessario esaminare la bontà delle altre motivazioni esposte dal Pretore aggiunto nella decisione impugnata, rispettivamente le ulteriori argomentazioni sollevate dalla convenuta nella sua risposta all’appello.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in particolare conto della natura edella difficoltà della lite,del valore litigioso difr. 30'000.- e del dispendio di tempo necessario per l’esame del gravame (e dunque in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG nonché degli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar),seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 11 maggio 2023 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

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Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2023.61

Lugano

31 luglio 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.50 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 10 settembre 2021 da

AP 1

contro

AO 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.AP 1, nato nel 1976, è entrato alle dipendenze della AO 1 il 1° gennaio 1997, dapprima in qualità di ausiliario e in seguito, dal 1° gennaio 2008, quale funzionario nominato presso __________ (in seguito anche “__________”).

Dopo aver prospettatoa AP 1la disdetta (doc. G),con risoluzione 8 ottobre 2013 (doc. L) AO 1 gli ha significato lo scioglimento (ordinario) del rapporto d'impiego con effetto dal 31 gennaio 2014, liberandolo nel contempo dall'obbligo di prestare servizio.

Adito su ricorso presentato il 29 ottobre 2013 dal dipendente, il Tribunale cantonale amministrativo, con decisione 16 aprile 2018 (doc. M), ha accertato che la disdetta del rapporto di impiego era ingiustificata (art. 69 cpv. 1 vLPammnel tenore in vigore fino al 28 febbraio 2014, applicabile in virtù dell’art. 66 cpv. 5 LORD), aggiungendo nei considerandi che “rimane riservato il diritto del ricorrente di richiedere un’indennità ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 vLPamm”(nel tenore in vigore fino al 28 febbraio 2014).

Alla luce di quest’ultima decisione, con lettera 27 aprile 2018 (doc. E1)AP 1 ha chiesto al AO 1 di voler provvedere alla sua riassunzione.

Con risoluzione 27 giugno 2018 (doc. G1)il AO 1 gli ha tuttavia comunicato che i presupposti per una sua eventuale riassunzione, nella sua precedente funzione o in un’altra, non erano dati.

A fronte della posizione assunta dal AO 1,con lettera 7 luglio 2018AP 1 ha chiesto a quest’ultimo l’attribuzione di un’indennità di uscita ex art. 18 vLStip di fr. 58'238.43 e di un’indennità per disdetta ingiustificata ex art. 337c cpv. 3 CO e 87 LORD di fr. 34'257.90.

Con risoluzione 12 settembre 2018 il AO 1, in evasione della domanda, gli ha riconosciuto unicamente un’indennità di uscita di fr. 18'973.60.

Adito su ricorso presentato il 15 ottobre 2018 dal dipendente (doc. 5), il Tribunale cantonale amministrativo, con decisione 5 agosto 2019 (doc. N), ha annullato la decisione12 settembre 2018 in punto all’indennità di uscita ex art. 18 vLStip,rinviando gli atti al AO 1 per nuova decisione ai sensi dei considerandi (e meglio nel senso diriconoscergli un’indennità calcolata tenendo conto degli anni di servizio prestati dal 1997, oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2018, nonché di riconoscergli, nella nuova pronuncia o separatamente, le mensilità da febbraio ad aprile 2014) e, in parziale accoglimento del ricorsoin punto all’indennità per disdetta ingiustificata, qualificato dall’autorità giudiziaria quale petizioneai sensi dell’art. 91 cpv. 2 LPamm (disposizione sostanzialmente identica all’art. 69 cpv. 2 vLPamm), ha condannato AO 1 a versargli un’indennità per licenziamento ingiustificato corrispondente a un mese di stipendio lordo, oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2018.

Con risoluzione 16 ottobre 2019 (doc. O) il AO 1 gli ha riconosciuto il pagamentodelle mensilità da febbraio ad aprile 2014 nonchél’attribuzione di un’indennità di uscita di fr. 46'317.05, oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2018, e [N.d.R. nonostante quell’aspetto fosse già stato definitivamente evaso dalTribunale cantonale amministrativo] di un’indennità per ingiusto licenziamento di fr. 5'270.45.

2.Con petizione (azione parziale) 10 settembre 2021AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 28 settembre 2020 con espressa riserva di ulteriori maggiori pretese risarcitorie. Ritenendo che nell’ambito dello scioglimento del rapporto d'impiegosignificatogli l’8 ottobre 2013, che si era rivelato essere “un licenziamento nel merito ingiustificato … e, nelle modalità, degradanti e umilianti … con cui è stato architettato e prospettato e comminato, abusivo”, la controparte gli avesse causato “una illecita lesione dei diritti della personalità … che va in concreto ben oltre quella inerente al carattere ingiustificato del suo licenziamento” (cfr. petizione p. 3 seg.), egli ha fatto valere, a titolo di risarcimento del danno giusta gli art. 4 e 11 cpv. 1 LResp, la perdita di salario, da lui asseritamente subita a seguito dell’incapacità lavorativa permanente per motivi psico-fisici subentratagli, dalla data del licenziamento a quella del pensionamento (fr. 1'133'937.30).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3.Respinte tutte le prove offerte dalle parti (fatti salvi i documenti da loro già versati agli atti e il richiamo dell’incarto della procedura di conciliazione) e raccolti i loro allegati conclusivi, il Pretore aggiunto, con decisione 21 marzo 2023, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'300.- e le spese di fr. 200.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.

Egli ha escluso che la controversia tra le parti, relativa a un contratto di diritto pubblico in cui AO 1 era parte, soggiacesse alla LResp e potesse con ciò essere trattata dal giudice civile (art. 22 cpv.1 LResp) anziché da quello amministrativo (art. 92 lett. b LPamm). Ha evidenziato che comunque la “gravità” della lesione della personalità lamentata dall’attore era da lui già stata evidenziata nell’ambito dell’azione promossa con il ricorso 15 ottobre 2018 (doc. 5) ed era già stata presa in considerazione dal Tribunale cantonale amministrativo, o avrebbe dovuto esserlo, nell’ambito della decisione 5 agosto 2019 (doc. N), per cui non poteva più essere ridiscussa nella presente causa di responsabilità dell’ente pubblico. Ed ha rilevato che in ogni caso, per stessa ammissione dell’attore, non vi erano stati atti o omissioni della convenuta, successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro, che potessero configurarsi come violazioni contrattuali del datore di lavoro (art. 97 CO), rispettivamente non era data una lesione della personalità dell’attore eccedente quella insita nella natura ingiustificata del licenziamento, ossia una violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo contrattuale diverso da quello risultante dall’art. 328 CO.

4.Con l’appello 11 maggio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e avversato dalla convenuta con la risposta 3 luglio 2023, anch’essa tempestiva (art. 312 cpv. 2 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC), l’attore ha chiesto in via principale, previa assunzione delle prove respinte in prima sede, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata con rinvio della causa al Pretore aggiunto per l’assunzione di quelle stesse prove e per la successiva nuova pronuncia, protestando spese e ripetibili.

Egli ha ribadito che la controversia tra le parti era retta dalla LResp e doveva dunque essere decisa dal giudice civile. Ha rilevato che la pretesa era giuridicamente ammissibile e fondata, avendo per oggetto il risarcimento del danno da lui subito a seguito della lesione della sua personalità eccedente quella insita nella natura ingiustificata del licenziamento. Ed ha escluso che le conseguenze di quella lesione della personalità fossero già state considerate dal Tribunale cantonale amministrativo nell’ambito della decisione 5 agosto 2019 (doc. N).

5.Nel caso di specie la pretesa di cui l’attore ha chiesto il risarcimento alla convenuta ai sensi degli art. 4 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LResp si fonda sulla giurisprudenza, resa in caso di unlicenziamento abusivo ex art. 336 CO o di un licenziamento in tronco ingiustificato ex art. 337c CO, e da lui ritenuta applicabile anchenel caso - come quello in esame - di unlicenziamento ingiustificato ex art. 91 cpv. 1 LPamm,secondo la qualeil lavoratore licenziato che invoca un pregiudizio supplementare al risarcimento danni (art. 337c cpv. 1 CO) e all'indennitàsui generis(art. 336a, 337c cpv. 3 CO), quale una perdita di guadagno dopo la scadenza ordinaria del contratto, deve dimostrare la violazione di un'obbligazione contrattuale diversa da quella sgorgante dall’art. 328 CO oppure una lesione dei diritti della personalità che va oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento (cfr. DTF 135 III 405 consid. 3.1 e 3.2).A sostegno del fatto che la lesione della sua personalità eccedesse quella insita nella natura ingiustificata del licenziamento, egli, negli allegati preliminari, aveva evidenziato che “nel 2012-2013 l’attore ha registrato diverse assenze per visite mediche e diversi giorni di assenza dovuti a una malattia alle corde vocali e a una vieppiù grave patologia agli occhi per la quale ha rischiato la cecità: dal febbraio 2013 la presenza dell’attore in ufficio è stata drasticamente ridotta dalle assenze per queste malattie. Per l’importante carico di lavoro cui l’attore era sottoposto al suo rientro in ufficio e per alcuni atti, episodi e critiche cui è stato confrontato, taluni futili ed anche in parte ai limiti del mobbing, comunque lesivi dell’autostima e percepiti come ostili, come ad esempio l’umiliazione di dover continuare a giustificare le proprie assenze per malattia anche solo di un giorno, l’umiliazione di dover frequentare un corso per principianti quando la richiesta dell’attore e le sue esigenze erano per un corso sui casi di compensazione AI e di applicazione dell’art. 29 LADI, l’umiliazione di farsi negare dalla capoufficio __________ l’indennità di trasferta a __________ che è un sacrosanto diritto del dipendente, l’umiliazione di non essere creduto per l’episodio dello sportello del 8 ottobre 2012 oggetto di delazione, per i suoi rapporti con il Sindacato __________ o per l’assenza momentanea allo sportello del mattino del 5 luglio 2012, l’attore ne ha risentito anche nella sua salute psicofisica nella forma di uno stato ansioso-depressivo vieppiù grave. Questo stato ansioso-depressivo era affiorato già nell’aprile 2013 e si è radicato sulla precitata debilitazione complessiva per la malattia agli occhi che ha afflitto l’attore nei primi mesi del 2013 e su quella piega del rapporto in part. con la nuova capoufficio __________ che si è vieppiù manifestata dal 2012 in poi, quando contrariamente al parere del caposervizio __________ e del capogruppo __________ la nuova capoufficio __________ ha negato all’attore la promozione, peraltro già promessa, sia per il 2012 sia per il 2013 dopo aver fatto mettere sotto particolare controllo da parte del __________ l’attore per arrivare, a poco a poco, sostanzialmente a trasformare quei motivi per i quali è stata negata all’attore la promozione nel 2013 (doc. B1) in motivi per licenziarlo (doc. G, doc. L). Lo AO 1, in part. lo __________, come diretto datore di lavoro, ha pertanto violato nella sua posizione di garante come datore di lavoro l’obbligo a lui incombente in forza dell’art. 6 LL e dell’art. 328 CO, quest’ultimo come diritto pubblico suppletorio in virtù del rimando dell’art. 87 LORD e dell’art. 29 LResp, di rispetto e protezione della personalità dell’attore: nel 2013, che è stato per la salute e per il lavoro un annus horribilis per l’attore, questo obbligo di protezione era accresciuto, a fronte del quale, tuttavia, il datore di lavoro ha posto in campo una manovra strumentalmente finalizzata al licenziamento anziché alla protezione della personalità del lavoratore” (cfr. petizione p. 3 seg.).

6.La petizione deve in realtà essere respinta già per il fatto chel’attore non ha validamente allegato e sostanziato la violazione di un'obbligazione contrattuale diversa da quella sgorgante dall’art. 328 CO oppure una lesione dei diritti della personalità che andava oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento, ritenuto che quest’ultima eventualità si realizza segnatamente nel caso in cui il datore di lavoro ha fornito delle informazioni false e disonorevoli sul lavoratore e con ciò scoraggiato un terzo interessato ad assumerlo rispettivamente nel caso in cui si è rifiutato arbitrariamente di comunicare al terzo delle referenze sul lavoratore (cfr. DTF 135 III 405 consid. 3.2).

6.1.Negli allegati preliminari (cfr.supraconsid. 5), l’attore, a questo proposito, si era in effetti limitato a evidenziare alcuni episodi da lui ritenuti“lesivi dell’autostima e percepiti come ostili” (“l’umiliazione di dover continuare a giustificare le proprie assenze per malattia anche solo di un giorno, l’umiliazione di dover frequentare un corso per principianti quando la richiesta dell’attore e le sue esigenze erano per un corso sui casi di compensazione AI e di applicazione dell’art. 29 LADI, l’umiliazione di farsi negare dalla capoufficio __________ l’indennità di trasferta a __________ che è un sacrosanto diritto del dipendente, l’umiliazione di non essere creduto per l’episodio dello sportello del 8 ottobre 2012 oggetto di delazione” e il fatto che “la nuova capoufficio __________”l’avesse “fatto mettere sotto particolare controllo da parte del __________”) e altre critiche da lui ricevute (“per i suoi rapporti con il Sindacato __________ o per l’assenza momentanea allo sportello del mattino del 5 luglio 2012), ma aveva poi pacificamente dato atto che quelle circostanze avrebbero tutt’al più costituito delle violazioni contrattuali ai sensi dell’art. 328 CO, applicabilecome diritto pubblico suppletorio in virtù del rimando dell’art. 87 LORD. E comunque il Tribunale cantonale amministrativo nella sua decisione 16 aprile 2018 aveva già avuto modo di stabilire, con riferimento al primo, al secondo, al terzo e al quinto episodio, che negli stessi “non si intravedevano atteggiamenti persecutori o altrimenti lesivi della personalità del ricorrente” (doc. M

p. 24), ossia costitutivi della violazione di un'obbligazione contrattuale, mentre, per quanto riguarda il quarto episodio e le altre due critiche ricevute dell’attore, dalle allegazioni di quest’ultimo, del tutto scarne, nemmeno è dato di sapere in cosa consisterebbe il loro carattere anticontrattuale o persino illecito.

L’attore, sempre a tale proposito, aveva pure aggiunto che le ragioni addotte dalla controparte per licenziarlo (in particolare le critiche di cui si è detto nonché la circostanza che “la nuova capoufficio __________ ha negato all’attore la promozione, … per arrivare, a poco a poco, sostanzialmente a trasformare quei motivi per i quali è stata negata all’attore la promozione nel 2013 … in motivi per licenziarlo”) si erano rivelate ingiustificate, ma non aveva considerato che, siccome il carattere ingiustificato del licenziamento risiedeva per l’appunto in quei motivi (che del resto erano perlopiù già stati passati in rassegna e considerati dal Tribunale cantonale amministrativo nella sua decisione 16 aprile 2018 di cui al doc. M, in particolare a p. 23 seg. i primi rispettivamente a p. 19 segg. i secondi), gli stessi non potevano costituire di per sé unalesione supplementare ai diritti della personalità del lavoratore (cfr. TF 4A_590/2008 del 22 aprile 2009 consid. 3.3.2), tanto più che nemmeno aveva preteso che fossero stati illecitamente portati a conoscenza di terze persone da parte della convenuta.

6.2.Nell’allegato conclusionale,l’attore aveva invero menzionato anche il fatto che “dopo la prospettazione della disdetta 25 giugno 2013 (doc. G) all’attore è stato rifiutato un trasferimento interno come alternativa alla disdetta “… in ragione delle sue inadempienze e dei suoi comportamenti” (cfr. doc. H). Ancora nel settembre 2013 davanti alla Commissione conciliativa per il personale dello AO 1 (doc. I) la convenuta ha rifiutato il collocamento dell’attore in un altro servizio dello AO 1 non ritenendolo possibile (anche) “in ragione dei motivi che hanno portato alla prospettazione della disdetta del rapporto di impiego” (cfr. doc. I). Dopo la ricezione della sentenza 16 aprile 2018 del Tribunale cantonale amministrativo (doc. M), che come detto ha dichiarato ingiustificata la disdetta del rapporto di impiego nei confronti dell’attore, l’attore ha formalmente chiesto alla convenuta di essere riassunto (doc. E1): la convenuta, dopo essere stata sollecitata (doc. F1), ha seccamente risposto all’attore che non c’erano i presupposti per una sua riassunzione (doc. G1). La facoltà di reintegra rientra(va) nelle competenze della convenuta ex art. 91 LPamm e lasciamo giudicare a codesto Giudice se il suo tassativo rifiuto nei confronti dell’attore non violi quelle legittime aspettative che in buona fede l’attore poteva rimettere nella convenuta dopo la sentenza precitata del Tribunale cantonale amministrativo: se al momento della prospettazione della disdetta un trasferimento o un ricollocamento dell’attore non era possibile proprio per i motivi che stavano alla base della disdetta, con il venir meno di questi motivi accertati come ingiustificati, il buonsenso, la coerenza e quindi la correttezza avrebbero dovuto consigliare la convenuta più per una decisione di reintegra che una decisione di rifiutarla” (p. 4 seg.). Sennonché, a parte il fatto che, per stessa ammissione dell’attore, “non rientrano a nostro parere nel thema decidendum … la facoltà per la convenuta come datore di lavoro … dopo il licenziamento di riassumere o no l’impiegato” (p. 7), l’eventuale (ma dall’attore non presunta) erroneità della sua mancata riassunzione da parte della convenuta dopo che il licenziamento era stato ritenuto ingiustificato,per altro evocata per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 229 CPCe contrario; II CCA 25 ottobre 2019 inc. n. 12.2018.163 con numerosi rif.) solo in quell’allegato, non sarebbe comunque stata idonea a fondare, in base alla già citata giurisprudenza,una lesione dei diritti della personalità che andava oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento. Del resto, come rilevato anche dallo stesso attore (appello

p. 10), l’art. 91 cpv. 2 LPamm, che consente all’ente pubblico di riassumere un funzionario in precedenza licenziato ingiustificatamente, gli attribuisce unicamente una facoltà e non un obbligo, per cui la sua violazione nemmeno potrebbe costituire un attoanticontrattuale o persinoillecito. E oltretutto l’attore non ha allegato alcuna circostanza concreta a sostegno del fatto che la convenuta potesse eventualmente aver suscitato in lui la legittima aspettativa di una sua riassunzione.

6.3.Nell’appello l’attore ha sostenuto che “il fatto illecito generatore della lesione della personalità dell’attore di cui è chiesto in causa il risarcimento danno non è “individuato nel licenziamento ingiustificato”, come sostenuto riduttivamente dal Pretore nella querelata sentenza p. 6, consid. 3.1, ma da uno stato continuo e in evoluzione, considerato nella sua globalità, sempre peggiore a seguito della illecita prospettazione della disdetta, del successivo illecito licenziamento, delle traversie anche giudiziarie e delle contrarietà che ne sono seguite culminate nell’illecito rifiuto da parte della convenuta di reintegra che ha frustrato quella aspettativa e quel filo di speranza destata nell’attore dopo la favorevole sentenza del Tribunale di appello doc. M per una sua riabilitazione non solo morale ma anche lavorativa; da cui nell’attore la lesione della personalità che va oltre quella inerente al carattere ingiustificato del suo licenziamento nella forma di una grave depressione psicofisica” (p. 4 seg.), ribadendo poi che “l’atto illecito considerato nella sua globalità e radicato, come visto, nella illecita violazione dell’obbligo di protezione della personalità del lavoratore, nella illecita disdetta, nell’illecita non-riassunzione, ha causato nei suoi sviluppi successivi nell’attore una lesione della personalità che è andata oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento e quindi un pregiudizio psicofisico e economico supplementare” (p. 7; analoghe considerazioni sono state da lui esposte a

p. 8 e 11). Sennonché, a parte il fatto che, per stessa ammissione dell’attore, “nel thema decidendum non rientrano … la facoltà per la convenuta come datore di lavoro … dopo il licenziamento di riassumere o no l’impiegato” (p. 6), la presunta erroneità della prospettazione della disdetta nei suoi confronti e la presunta erroneità della sua mancata riassunzione da parte della convenuta dopo che il licenziamento era stato ritenuto ingiustificato,per altro non sufficientemente sostanziate, evocate per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede e oltretutto, per quanto riguardaval’asserita erroneità della sua mancata riassunzione, in contraddizione con quanto egli aveva addotto, solo in termini eventuali, nei suoi precedenti allegati (cfr.supraconsid. 6.2), non sarebbero comunque state idonee a fondare, in base alla giurisprudenza di cui sé è detto,una lesione dei diritti della personalità che andava oltre quella inerente al carattere ingiustificato del licenziamento.

7.Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che sia necessario esaminare la bontà delle altre motivazioni esposte dal Pretore aggiunto nella decisione impugnata, rispettivamente le ulteriori argomentazioni sollevate dalla convenuta nella sua risposta all’appello.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in particolare conto della natura edella difficoltà della lite,del valore litigioso difr. 30'000.- e del dispendio di tempo necessario per l’esame del gravame (e dunque in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG nonché degli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar),seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 11 maggio 2023 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

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Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).