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12.2023.28

Appalto, difetti dell'opera, riduzione della mercede, calcolo del minor valore

Ticino · 2023-05-09 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 23 febbraio 2023 contro la decisione 24 gennaio 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 aprile 2023 dell’appellata.

E. 2 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

E. 3 Con la decisione di primo grado il Pretore aggiunto, dopo aver qualificato il contratto quale appalto e ricordato che i diritti di garanzia per difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO, ha sottolineato che nel caso concreto il committente ha dapprima invano richiesto la riparazione gratuita dell’opera e in seguito, vista la rinascita del suo diritto di scelta, ha optato per la riduzione della mercede (azione estimatoria). Essendo tale scelta irrevocabile, egli non poteva pertanto più invocare, in via subordinata, la rescissione del contratto e la ricusa dell’opera (azione redibitoria). Il primo giudice ha pertanto esaminato unicamente l’azione estimatoria. Al riguardo, il Pretore aggiunto ha in primo luogo osservato che una parte dell’opera di AO 1 (pavimentazione interna/delle scale interne, parte della pavimentazione esterna, pavimentazione della piscina, dei camminamenti e dei marciapiedi, rivestimenti delle facciate esterne e di due bagni) non presentava difetti ed era stata accettata, e che l’appaltatrice ha effettuato diversi ulteriori lavori che risultano dalle fatture di causa ma non sono oggetto della presente controversia. I difetti in esame interessano piuttosto due setti laterali del frangisole, quattro docce, il bagno turco, le lastre amovibili della piscina e gran parte della pavimentazione esterna. Il giudice di prima sede ha in secondo luogo accertato che la mercede versata da AP 1 ammonta ai fr. 137'532.10 (IVA compresa) risultanti dalle fatture e dai relativi avvisi di accredito, non avendo il committente per contro dimostrato il pagamento di maggiori importi. Nel seguito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che l’azione estimatoria non è un’azione di risarcimento dei danni, bensì mira a stabilire un giusto prezzo per l’opera difettosa sulla base del suo effettivo valore commerciale o venale e presuppone che essa conservi un valore residuo ritenuto che, qualora l’opera non ne abbia alcuno, il committente dovrebbe piuttosto recedere dal contratto. In ogni caso, il primo giudice ha precisato che il committente che opta per l’azione redibitoria o per quella estimatoria non ha il diritto di pretendere aggiuntivamente anche il risarcimento dei costi di riparazione. Il medesimo ha poi osservato che, avendo l’opera parti non difettose e un evidente valore residuo, accettare la presunzione del committente secondo cui il suo minor valore equivale ai costi di riparazione (fr. 324'000.- rispettivamente fr. 224'000.- se non vi si computa il valore delle pietre pari a fr. 100'000.-, non fornite da AO 1, ovvero un importo ben maggiore alla mercede pagata complessivamente), significherebbe ammettere che il valore dell’opera è nullo, rispettivamente che l’appaltatrice, oltre a non ottenere alcuna remunerazione per i suoi lavori (anche per quelli eseguiti correttamente), dovrebbe oltretutto farsi carico dei maggiori costi di riparazione. Detto altrimenti, tale presunzione comporterebbe spese esorbitanti per l’appaltatrice e un indebito arricchimento del committente, sicché nel caso concreto è ingiustificata e inapplicabile. Non avendo il committente fornito alcun elemento concreto per determinare il valore residuo dell’opera, e non potendo pertanto trovare spazio neppure l’art. 42 cpv. 2 CO, il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che egli, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non aveva dimostrato l’ammontare della sua pretesa. Inoltre, tenuto conto che la scelta dell’azione di riduzione comporta la rinuncia a quella di riparazione, il medesimo non poteva pretendere il risarcimento dei costi di risanamento (e i costi a esso collegati), sicché il giudice di prima sede ha altresì respinto la sua pretesa di fr. 15'500.-, come pure quelle di fr. 17'253.- e fr. 15'203.- (spese giudiziarie, peritali e legali relative all’inc. CA.2017.11). Al committente sono per contro stati riconosciuti fr. 15'200.- siccome ammessi in causa dall’appaltatrice quale compensazione per le irregolarità commesse nell’esecuzione dell’opera (art. 58 cpv. 1 CO), ritenuto che alla direzione lavori e alla committenza non poteva essere imputata alcuna responsabilità per non aver controllato in modo sufficiente i lavori. Infine, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice con motivazioni che qui non è necessario approfondire, non essendo la tematica oggetto di impugnativa.

E. 4 Quale prima censura, l’appellante ribadisce di avere pagato alla controparte, a titolo di mercede, anche fr. 42'498.75 in contanti, per un totale di fr. 180'030.85 IVA inclusa, e sostiene che la dimostrazione risiederebbe nel confronto fra le fatture originarie di cui ai doc. DD-II e quelle successivamente emesse (doc. L, E, 5 e 11), da cui si evincerebbe che alcune prestazioni inizialmente indicate sono nel seguito state tolte ovvero non sono mai state fatturate (per complessivi fr. 42'048.25) e che il prezzo unitario di alcuni materiali ha subito variazioni (per una differenza di fr. 450.50).

E. 5 Così facendo, l’appellante si limita a riproporre una tesi già esposta in prima sede (v. replica e risposta riconvenzionale, p. 20) che tuttavia ha carattere soggettivo e non può essere seguita. Posto che l’indecisione del medesimo sulle cifre da lui asseritamente pagate (alternativamente: fr. 32'726.90, fr. 43'194.55 o fr. 42'498.75) già la fa apparire poco convincente, le variazioni fra le due fatture non permettono di dimostrare che ciò dipenda dal pagamento di un acconto in contanti (non risultante da alcuna prova agli atti) piuttosto che da altri fattori. A conferma del giudizio di primo grado, si deve pertanto ritenere che la mercede complessivamente pagata da AP 1 ammonta a fr. 137'532.10.

E. 6 Quanto ai diritti di garanzia (art. 368 CO), l’appellante non si oppone alla decisione pretorile di ritenere inammissibile la sua azione subordinata di ricusa. Il medesimo neppure contesta che svariate parti dell’opera e aggiuntivi lavori fatturati da AO 1 non presentano manchevolezze, né che l’opera ha conseguentemente un valore residuo che incombeva a lui dimostrare (art. 8 CC). Piuttosto, egli censura il rifiuto del Pretore aggiunto di applicare la presunzione secondo cui il minor valore dell’opera equivale ai costi di riparazione. A suo modo di vedere, tale presunzione si imporrebbe alla luce di una valutazione degli interessi in gioco come pure del sentimento di giustizia e di equità (art. 4 CC). Premesso che il legislatore non ha voluto escludere che la riduzione della mercede possa essere totale, che la proporzione fra il prezzo dell’opera e i costi di rifacimento non è determinante (DTF 111 II 73 - recte : 173 - consid. 5) e che il valore delle pietre ammonta a fr. 129'920.- e non a fr. 100'000.-, l’appellante sostiene che l’invocata presunzione non sarebbe nel caso concreto sproporzionata né comporterebbe un suo indebito arricchimento: da una parte poiché i difetti costatati (macchie, fuoriuscita di acqua, distacco di lastre) sono oggettivamente gravi e la controparte, malgrado si fosse proclamata esperta nell’ambito delle pietre naturali, ha violato regole dell’arte che avrebbe dovuto conoscere; dall’altra, poiché egli, quale committente, può in buona fede pretendere che l’opera sia priva di difetti e non chiede né la consegna di un’opera migliore, “ e neppure uno sconto sulla mercede già pagata ”. Peraltro, la menzione fatta dal primo giudice alla DTF 105 II 99 onde giustificare l’inapplicabilità della presunzione sarebbe inadeguata, poiché la fattispecie ivi trattata ha ben poco a che vedere con il caso ora in esame.

E. 7 Anche questa censura non è atta a sovvertire il giudizio impugnato. Innanzitutto, l’appellante rileva di volere un’opera priva di difetti e non uno sconto sul prezzo pagato, quando in realtà non ha improntato la sua causa sulla riparazione dell’opera o sul risarcimento dei relativi costi, bensì sulla riduzione della mercede. È proprio questa confusione, che permea le sue tesi, che ha condotto alla reiezione della petizione. D’altronde, pure la sentenza da lui citata (DTF 111 II 173) è riferita all’azione di riparazione e non a quella estimatoria, sulla quale il giudice di prima sede ha già esposto pertinenti considerazioni. Si può qui in ogni caso ricordare che l’azione di riduzione della mercede mira a ristabilire l’equilibrio fra le prestazioni fornite dalle parti (STF 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 7) e avviene mediante l’applicazione del cosiddetto metodo relativo, per cui il rapporto tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde al rapporto tra il valore oggettivo dell’opera difettosa e il suo valore oggettivo senza difetti. La giurisprudenza ammette la presunzione secondo cui il prezzo convenuto corrisponde al valore oggettivo della cosa e il minor valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 116 II 305 consid. 4a; STF 4A_667/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1). In particolare, quest’ultima presunzione dev’essere giustificata dalle circostanze del caso concreto e può essere sovvertita da elementi di segno contrario (STF 4C.294/2001 del 3 gennaio 2002 consid. 3b aa, 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.3.2, DTF 111 II 162 consid. 3c). Nel caso concreto, a ragione il Pretore aggiunto ha concluso che detta presunzione non può trovare spazio, dal momento che i costi di riparazione indicati dal perito e ripresi dall’attore nella sua azione giudiziaria (anche se vi si volesse dedurre il valore delle pietre proposto dall’appellante, invero con un calcolo che non trova perfetto riscontro nella perizia e nella sua delucidazione, non esaustive al riguardo) comporterebbero innanzitutto un azzeramento della mercede pacificamente ingiustificato nella fattispecie (dal momento che l’opera non è inutilizzabile e presenta, come visto, parti non difettose), e oltretutto un aggiuntivo indennizzo corrispondente ai maggiori costi di riparazione, ciò che non è ammissibile (DTF 116 II 305 consid. 4a).

E. 8 L’appellante sostiene che, anche non volendo applicare (completamente) la presunzione di cui si è appena detto, egli non avrebbe violato il suo onere allegatorio e probatorio. A suo modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe in realtà avuto sufficienti elementi per calcolare il valore residuo dell’opera, rispettivamente per decurtare dalla pretesa azionata la parte ritenuta eccessiva, ritrovando così il giusto equilibrio contrattuale. Segnatamente, il primo giudice avrebbe potuto e dovuto equiparare il minor valore ai costi della manodopera necessaria per il rifacimento delle parti difettose (lavori di posa, a esclusione di tutti i lavori aggiuntivi quali asportazione di materiale, preparazione del fondo, rifacimento delle impermeabilizzazioni e idraulica), evincibili dalla perizia e ammontanti a fr. 102'296.- (importo ottenibile deducendo dai costi complessivi di fr. 324'000.- il valore delle pietre di fr. 129'000.- e i costi aggiuntivi indicati dal perito in complessivi fr. 91'784.-). Tale importo sarebbe per l’appellante del tutto accettabile, e comporterebbe una riduzione della mercede da fr. 137'532.10 a fr. 35'236.10. Infine, l’appellante sostiene che se il Pretore aggiunto riteneva di non disporre di dati sufficienti, questi avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 4 CC e tenuto conto delle difettosità emerse, porre delle relative domande al perito.

E. 9 Ora, l’appellante non spiega perché, e sulla base di quali riscontri oggettivi, il minor valore dovrebbe essere fatto coincidere con i costi della semplice manodopera, rispettivamente il valore residuo dovrebbe essere quantificabile in fr. 35'236.10. Peraltro, negli allegati di prima sede egli non lo aveva mai preteso, né aveva mai menzionato il relativo importo di fr. 102'296.-. Aggiungasi che detto importo neppure è stato chiaramente esposto e dettagliato dal perito e risulta difficilmente estrapolabile, anche con l’ausilio dalla sua delucidazione del 2 agosto 2018 (p. 5 e 8). Più in generale, la perizia affronta unicamente il tema dei lavori e dei costi di riparazione e non fa invece alcun accenno al minor valore o al valore residuo dell’opera, tenuto conto delle parti non difettose e dell’eventuale utilizzabilità di quelle difettose. Sarebbe spettato al committente, avendo scelto di ricorrere all’azione estimatoria ed essendo gravato dall’onere allegatorio e probatorio (art. 55 CPC, art. 8 CC), presentare degli elementi concreti al riguardo, ad esempio attraverso la perizia oppure formulando pertinenti domande all’ing. S__________ nell’ambito della sua audizione quale teste peritale. Ovvero, essendo la presente controversia soggetta al principio dispositivo e attitatorio, nonché fungendo la perizia (rispettivamente l’audizione del perito) quale mezzo di prova, non incombeva al Pretore aggiunto di rimediare a negligenze processuali dell’attore, peraltro patrocinato da un legale, e formulare d’ufficio dei quesiti all’indirizzo dell’esperto (STF 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1). Non essendo l’attore confrontato con particolari difficoltà nel sostanziare e dimostrare la propria pretesa e non avendo offerto al primo giudice tutti gli elementi da lui esigibili per poterla quantificare, non poteva inoltre neppure trovare spazio l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, come a ragione concluso da quest’ultimo.

E. 10 Per il resto, il gravame non contiene alcuna riflessione o censura in relazione agli ulteriori importi pretesi a titolo di risarcimento danni; in particolare, non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la scelta dell’azione estimatoria è irrevocabile, ha comportato la rinuncia alle ulteriori alternative offerte dall’art. 368 CO (ricusa dell’opera/riparazione/rimborso dei costi per una riparazione sostitutiva da parte di terzi) ed esclude la possibilità di rivendicare, in aggiunta alla riduzione della mercede, aggiuntivi costi di riparazione (o derivanti dalla riparazione) quali danni consecutivi al difetto (sul tema, v. anche DTF 116 II 305 consid. 4a, STF 4C.126/2002 del 19 agosto 2002 consid. 3.1 e 4C.297/2003 del 20 febbraio 2004 consid. 2.1; Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 7 a ed., n. 70 ad art. 368).

E. 11 In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente integrale conferma della decisione di prima sede. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 356'756.- (fr. 371'956.- - fr. 15'200.-), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono fissate in fr. 10’000.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L’appello 23 febbraio 2023 di AP 1 è respinto. §       Di conseguenza, la decisione 24 gennaio 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc.

n. OR.2019.7) è confermata. 2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 14’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 24 gennaio 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 aprile 2023 dell’appellata.

2.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendereagevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.Con la decisione di primo grado il Pretore aggiunto, dopo aver qualificato il contratto quale appaltoe ricordato che i diritti di garanzia per difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO, ha sottolineato che nel caso concreto il committente ha dapprima invano richiesto la riparazione gratuita dell’opera e in seguito, vista la rinascita del suo diritto di scelta, ha optato per la riduzione della mercede (azione estimatoria). Essendo tale scelta irrevocabile, egli non poteva pertanto più invocare, in via subordinata, la rescissione del contratto e la ricusa dell’opera (azione redibitoria). Il primo giudice ha pertanto esaminato unicamente l’azione estimatoria.

Al riguardo, il Pretore aggiunto ha in primo luogo osservato che una parte dell’opera di AO 1 (pavimentazione interna/delle scale interne, parte della pavimentazione esterna, pavimentazione della piscina, dei camminamenti e dei marciapiedi, rivestimenti delle facciate esterne e di due bagni) non presentava difetti ed era stata accettata, e che l’appaltatrice ha effettuato diversi ulteriori lavori che risultano dalle fatture di causa ma non sono oggetto della presente controversia. I difetti in esame interessano piuttosto due setti laterali del frangisole, quattro docce, il bagno turco, le lastre amovibili della piscina e gran parte della pavimentazione esterna.

Il giudice di prima sede ha in secondo luogo accertato che la mercede versata da AP 1 ammonta ai fr. 137'532.10 (IVA compresa) risultanti dalle fatture e dai relativi avvisi di accredito, non avendo il committente per contro dimostrato il pagamento di maggiori importi.

Nel seguito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che l’azione estimatoria non è un’azione di risarcimento dei danni, bensì mira a stabilire un giusto prezzo per l’opera difettosa sulla base del suo effettivo valore commerciale o venale e presuppone che essa conservi un valore residuo ritenuto che, qualora l’opera non ne abbia alcuno, il committente dovrebbe piuttosto recedere dal contratto. In ogni caso, il primo giudice ha precisato che il committente che opta per l’azione redibitoria o per quella estimatoria non ha il diritto di pretendere aggiuntivamente anche il risarcimento dei costi di riparazione. Il medesimo ha poi osservato che, avendo l’opera parti non difettose e un evidente valore residuo, accettare la presunzione del committente secondo cui il suo minor valore equivale ai costi di riparazione (fr. 324'000.- rispettivamente fr. 224'000.- se non vi si computa il valore delle pietre pari a fr. 100'000.-, non fornite da AO 1, ovvero un importo ben maggiore alla mercede pagata complessivamente), significherebbe ammettere che il valore dell’opera è nullo, rispettivamente che l’appaltatrice, oltre a non ottenere alcuna remunerazione per i suoi lavori (anche per quelli eseguiti correttamente), dovrebbe oltretutto farsi carico dei maggiori costi di riparazione. Detto altrimenti, tale presunzione comporterebbe spese esorbitanti per l’appaltatrice e un indebito arricchimento del committente, sicché nel caso concreto è ingiustificata e inapplicabile. Non avendo il committente fornito alcun elemento concreto per determinare il valore residuo dell’opera, e non potendo pertanto trovare spazio neppure l’art. 42 cpv. 2 CO, il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che egli, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non aveva dimostrato l’ammontare della sua pretesa. Inoltre, tenuto conto che la scelta dell’azione di riduzione comporta la rinuncia a quella di riparazione, il medesimo non poteva pretendere il risarcimento dei costi di risanamento (e i costi a esso collegati), sicché il giudice di prima sede ha altresì respinto la sua pretesa di fr. 15'500.-, come pure quelle difr. 17'253.- e fr. 15'203.- (spese giudiziarie, peritali e legali relative all’inc. CA.2017.11). Al committente sono per contro stati riconosciuti fr. 15'200.- siccome ammessi in causa dall’appaltatrice quale compensazione per le irregolarità commesse nell’esecuzione dell’opera (art. 58 cpv. 1 CO), ritenuto che alla direzione lavori e alla committenza non poteva essere imputata alcuna responsabilità per non aver controllato in modo sufficiente i lavori.

Infine, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice con motivazioni che qui non è necessario approfondire, non essendo la tematica oggetto di impugnativa.

4.Quale prima censura, l’appellante ribadisce di avere pagato alla controparte, a titolo di mercede, anche fr. 42'498.75 in contanti, per un totale di fr. 180'030.85 IVA inclusa, e sostiene che la dimostrazione risiederebbe nel confronto fra le fatture originarie di cui ai doc. DD-II e quelle successivamente emesse (doc. L, E, 5 e 11), da cui si evincerebbe che alcune prestazioni inizialmente indicate sono nel seguito state tolte ovvero non sono mai state fatturate (per complessivi fr. 42'048.25) e che il prezzo unitario di alcuni materiali ha subito variazioni (per una differenza difr. 450.50).

5.Così facendo, l’appellante si limita a riproporre una tesi già esposta in prima sede (v. replica e risposta riconvenzionale, p. 20) che tuttavia ha carattere soggettivo e non può essere seguita. Posto che l’indecisione del medesimo sulle cifre da lui asseritamente pagate (alternativamente: fr. 32'726.90, fr. 43'194.55 ofr. 42'498.75) già la fa apparire poco convincente, le variazioni fra le due fatture non permettono di dimostrare che ciò dipenda dal pagamento di un acconto in contanti (non risultante da alcuna prova agli atti) piuttosto che da altri fattori. A conferma del giudizio di primo grado, si deve pertanto ritenere che la mercede complessivamente pagata da AP 1 ammonta afr. 137'532.10.

6.Quanto ai diritti di garanzia (art. 368 CO), l’appellante non si oppone alla decisione pretorile di ritenere inammissibile la sua azione subordinata di ricusa. Il medesimo neppure contesta che svariate parti dell’opera e aggiuntivi lavori fatturati da AO 1 non presentano manchevolezze, né che l’opera ha conseguentemente un valore residuo che incombeva a lui dimostrare (art. 8 CC). Piuttosto, egli censura il rifiuto del Pretore aggiunto di applicare la presunzione secondo cui il minor valore dell’opera equivale ai costi di riparazione. A suo modo di vedere, tale presunzione si imporrebbe alla luce di una valutazione degli interessi in gioco come pure del sentimento di giustizia e di equità (art. 4 CC). Premesso che il legislatore non ha voluto escludere che la riduzione della mercede possa essere totale, che la proporzione fra il prezzo dell’opera e i costi di rifacimento non è determinante (DTF 111 II 73 -recte: 173 - consid. 5) e che il valore delle pietre ammonta a fr. 129'920.- e non a fr. 100'000.-, l’appellante sostiene che l’invocata presunzione non sarebbe nel caso concreto sproporzionata né comporterebbe un suo indebito arricchimento: da una parte poiché i difetti costatati (macchie, fuoriuscita di acqua, distacco di lastre) sono oggettivamente gravi e la controparte, malgrado si fosse proclamata esperta nell’ambito delle pietre naturali, ha violato regole dell’arte che avrebbe dovuto conoscere; dall’altra, poiché egli, quale committente, può in buona fede pretendere che l’opera sia priva di difetti e non chiede né la consegna di un’opera migliore, “e neppure uno sconto sulla mercede già pagata”. Peraltro, la menzione fatta dal primo giudice alla DTF 105 II 99 onde giustificare l’inapplicabilità della presunzione sarebbe inadeguata, poiché la fattispecie ivi trattata ha ben poco a che vedere con il caso ora in esame.

7.Anche questa censura non è atta a sovvertire il giudizio impugnato. Innanzitutto, l’appellante rileva di volere un’opera priva di difetti e non uno sconto sul prezzo pagato, quando in realtà non ha improntato la sua causa sulla riparazione dell’opera o sul risarcimento dei relativi costi, bensì sulla riduzione della mercede. È proprio questa confusione, che permea le sue tesi, che ha condotto alla reiezione della petizione. D’altronde, pure la sentenza da lui citata (DTF 111 II 173) è riferita all’azione di riparazione e non a quella estimatoria, sulla quale il giudice di prima sede ha già esposto pertinenti considerazioni. Si può qui in ogni caso ricordare che l’azione di riduzione della mercede mira a ristabilire l’equilibrio fra le prestazioni fornite dalle parti (STF 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 7) e avviene mediante l’applicazione del cosiddetto metodo relativo, per cui il rapporto tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde al rapporto tra il valore oggettivo dell’opera difettosa e il suo valore oggettivo senza difetti. La giurisprudenza ammette la presunzione secondo cui il prezzo convenuto corrisponde al valore oggettivo della cosa e il minor valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 116 II 305 consid. 4a; STF 4A_667/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1). In particolare, quest’ultima presunzione dev’essere giustificata dalle circostanze del caso concreto e può essere sovvertita da elementi di segno contrario (STF 4C.294/2001 del 3 gennaio 2002 consid. 3b aa, 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.3.2, DTF 111 II 162 consid. 3c).

Nel caso concreto, a ragione il Pretore aggiunto ha concluso che detta presunzione non può trovare spazio, dal momento che i costi di riparazione indicati dal perito e ripresi dall’attore nella sua azione giudiziaria (anche se vi si volesse dedurre il valore delle pietre proposto dall’appellante, invero con un calcolo che non trova perfetto riscontro nella perizia e nella sua delucidazione, non esaustive al riguardo) comporterebbero innanzitutto un azzeramento della mercede pacificamente ingiustificato nella fattispecie (dal momento che l’opera non è inutilizzabile e presenta, come visto, parti non difettose), e oltretutto un aggiuntivo indennizzo corrispondente ai maggiori costi di riparazione, ciò che non è ammissibile (DTF 116 II 305 consid. 4a).

8.L’appellante sostiene che, anche non volendo applicare (completamente) la presunzione di cui si è appena detto, egli non avrebbe violato il suo onere allegatorio e probatorio. A suo modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe in realtà avuto sufficienti elementi per calcolare il valore residuo dell’opera, rispettivamente per decurtare dalla pretesa azionata la parte ritenuta eccessiva, ritrovando così il giusto equilibrio contrattuale. Segnatamente, il primo giudice avrebbe potuto e dovuto equiparare il minor valore ai costi della manodopera necessaria per il rifacimento delle parti difettose (lavori di posa, a esclusione di tutti i lavori aggiuntivi quali asportazione di materiale, preparazione del fondo, rifacimento delle impermeabilizzazioni e idraulica), evincibili dalla perizia e ammontanti a fr. 102'296.- (importo ottenibile deducendo dai costi complessivi di fr. 324'000.- il valore delle pietre di fr. 129'000.- e i costi aggiuntivi indicati dal perito in complessivi fr. 91'784.-). Tale importo sarebbe per l’appellante del tutto accettabile, e comporterebbe una riduzione della mercede da fr. 137'532.10 afr. 35'236.10. Infine, l’appellante sostiene che se il Pretore aggiunto riteneva di non disporre di dati sufficienti, questi avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 4 CC e tenuto conto delle difettosità emerse, porre delle relative domande al perito.

9.Ora, l’appellante non spiega perché, e sulla base di quali riscontri oggettivi, il minor valore dovrebbe essere fatto coincidere con i costi della semplice manodopera, rispettivamente il valore residuo dovrebbe essere quantificabile in fr. 35'236.10. Peraltro, negli allegati di prima sede egli non lo aveva mai preteso, né aveva mai menzionato il relativo importo di fr. 102'296.-. Aggiungasi che detto importo neppure è stato chiaramente esposto e dettagliato dal perito e risulta difficilmente estrapolabile, anche con l’ausilio dalla sua delucidazione del 2 agosto 2018 (p. 5 e 8). Più in generale, la perizia affronta unicamente il tema dei lavori e dei costi di riparazione e non fa invece alcun accenno al minor valore o al valore residuo dell’opera, tenuto conto delle parti non difettose e dell’eventuale utilizzabilità di quelle difettose. Sarebbe spettato al committente, avendo scelto di ricorrere all’azione estimatoria ed essendo gravato dall’onere allegatorio e probatorio (art. 55 CPC, art. 8 CC), presentare degli elementi concreti al riguardo, ad esempio attraverso la perizia oppure formulando pertinenti domande all’ing. S__________ nell’ambito della sua audizione quale teste peritale. Ovvero, essendo la presente controversia soggetta al principio dispositivo e attitatorio, nonché fungendo la perizia (rispettivamente l’audizione del perito) quale mezzo di prova, non incombeva al Pretore aggiunto di rimediare a negligenze processuali dell’attore, peraltro patrocinato da un legale, e formulare d’ufficio dei quesiti all’indirizzo dell’esperto (STF 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1). Non essendo l’attore confrontato con particolari difficoltà nel sostanziare e dimostrare la propria pretesa e non avendo offerto al primo giudice tutti gli elementi da lui esigibili per poterla quantificare, non poteva inoltre neppure trovare spazio l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, come a ragione concluso da quest’ultimo.

10.Per il resto, il gravame non contiene alcuna riflessione o censura in relazione agli ulteriori importi pretesi a titolo di risarcimento danni; in particolare, non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la scelta dell’azione estimatoria è irrevocabile, ha comportato la rinuncia alle ulteriori alternative offerte dall’art. 368 CO (ricusa dell’opera/riparazione/rimborso dei costi per una riparazione sostitutiva da parte di terzi) ed esclude la possibilità di rivendicare, in aggiunta alla riduzione della mercede, aggiuntivi costi di riparazione (o derivanti dalla riparazione) quali danni consecutivi al difetto (sul tema, v. anche DTF 116 II 305 consid. 4a, STF 4C.126/2002 del 19 agosto 2002 consid. 3.1 e 4C.297/2003 del 20 febbraio 2004 consid. 2.1;Zindel/Schottin: Basler Kommentar, OR I, 7aed., n. 70 ad art. 368).

11.In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente integrale conferma della decisione di prima sede. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso difr. 356'756.- (fr. 371'956.- - fr. 15'200.-),determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono fissate in fr. 10’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 23 febbraio 2023 di AP 1 èrespinto.

§       Di conseguenza, la decisione 24 gennaio 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc.

n. OR.2019.7) è confermata.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2023.28

Lugano

9 maggio 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.7 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 15 maggio 2019 da

AP 1

contro

AO 1

E considerato

in diritto:

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 23 febbraio 2023 contro la decisione 24 gennaio 2023 è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 aprile 2023 dell’appellata.

2.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendereagevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.Con la decisione di primo grado il Pretore aggiunto, dopo aver qualificato il contratto quale appaltoe ricordato che i diritti di garanzia per difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO, ha sottolineato che nel caso concreto il committente ha dapprima invano richiesto la riparazione gratuita dell’opera e in seguito, vista la rinascita del suo diritto di scelta, ha optato per la riduzione della mercede (azione estimatoria). Essendo tale scelta irrevocabile, egli non poteva pertanto più invocare, in via subordinata, la rescissione del contratto e la ricusa dell’opera (azione redibitoria). Il primo giudice ha pertanto esaminato unicamente l’azione estimatoria.

Al riguardo, il Pretore aggiunto ha in primo luogo osservato che una parte dell’opera di AO 1 (pavimentazione interna/delle scale interne, parte della pavimentazione esterna, pavimentazione della piscina, dei camminamenti e dei marciapiedi, rivestimenti delle facciate esterne e di due bagni) non presentava difetti ed era stata accettata, e che l’appaltatrice ha effettuato diversi ulteriori lavori che risultano dalle fatture di causa ma non sono oggetto della presente controversia. I difetti in esame interessano piuttosto due setti laterali del frangisole, quattro docce, il bagno turco, le lastre amovibili della piscina e gran parte della pavimentazione esterna.

Il giudice di prima sede ha in secondo luogo accertato che la mercede versata da AP 1 ammonta ai fr. 137'532.10 (IVA compresa) risultanti dalle fatture e dai relativi avvisi di accredito, non avendo il committente per contro dimostrato il pagamento di maggiori importi.

Nel seguito, il Pretore aggiunto ha evidenziato che l’azione estimatoria non è un’azione di risarcimento dei danni, bensì mira a stabilire un giusto prezzo per l’opera difettosa sulla base del suo effettivo valore commerciale o venale e presuppone che essa conservi un valore residuo ritenuto che, qualora l’opera non ne abbia alcuno, il committente dovrebbe piuttosto recedere dal contratto. In ogni caso, il primo giudice ha precisato che il committente che opta per l’azione redibitoria o per quella estimatoria non ha il diritto di pretendere aggiuntivamente anche il risarcimento dei costi di riparazione. Il medesimo ha poi osservato che, avendo l’opera parti non difettose e un evidente valore residuo, accettare la presunzione del committente secondo cui il suo minor valore equivale ai costi di riparazione (fr. 324'000.- rispettivamente fr. 224'000.- se non vi si computa il valore delle pietre pari a fr. 100'000.-, non fornite da AO 1, ovvero un importo ben maggiore alla mercede pagata complessivamente), significherebbe ammettere che il valore dell’opera è nullo, rispettivamente che l’appaltatrice, oltre a non ottenere alcuna remunerazione per i suoi lavori (anche per quelli eseguiti correttamente), dovrebbe oltretutto farsi carico dei maggiori costi di riparazione. Detto altrimenti, tale presunzione comporterebbe spese esorbitanti per l’appaltatrice e un indebito arricchimento del committente, sicché nel caso concreto è ingiustificata e inapplicabile. Non avendo il committente fornito alcun elemento concreto per determinare il valore residuo dell’opera, e non potendo pertanto trovare spazio neppure l’art. 42 cpv. 2 CO, il Pretore aggiunto ha pertanto concluso che egli, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non aveva dimostrato l’ammontare della sua pretesa. Inoltre, tenuto conto che la scelta dell’azione di riduzione comporta la rinuncia a quella di riparazione, il medesimo non poteva pretendere il risarcimento dei costi di risanamento (e i costi a esso collegati), sicché il giudice di prima sede ha altresì respinto la sua pretesa di fr. 15'500.-, come pure quelle difr. 17'253.- e fr. 15'203.- (spese giudiziarie, peritali e legali relative all’inc. CA.2017.11). Al committente sono per contro stati riconosciuti fr. 15'200.- siccome ammessi in causa dall’appaltatrice quale compensazione per le irregolarità commesse nell’esecuzione dell’opera (art. 58 cpv. 1 CO), ritenuto che alla direzione lavori e alla committenza non poteva essere imputata alcuna responsabilità per non aver controllato in modo sufficiente i lavori.

Infine, il Pretore aggiunto ha respinto la domanda riconvenzionale dell’appaltatrice con motivazioni che qui non è necessario approfondire, non essendo la tematica oggetto di impugnativa.

4.Quale prima censura, l’appellante ribadisce di avere pagato alla controparte, a titolo di mercede, anche fr. 42'498.75 in contanti, per un totale di fr. 180'030.85 IVA inclusa, e sostiene che la dimostrazione risiederebbe nel confronto fra le fatture originarie di cui ai doc. DD-II e quelle successivamente emesse (doc. L, E, 5 e 11), da cui si evincerebbe che alcune prestazioni inizialmente indicate sono nel seguito state tolte ovvero non sono mai state fatturate (per complessivi fr. 42'048.25) e che il prezzo unitario di alcuni materiali ha subito variazioni (per una differenza difr. 450.50).

5.Così facendo, l’appellante si limita a riproporre una tesi già esposta in prima sede (v. replica e risposta riconvenzionale, p. 20) che tuttavia ha carattere soggettivo e non può essere seguita. Posto che l’indecisione del medesimo sulle cifre da lui asseritamente pagate (alternativamente: fr. 32'726.90, fr. 43'194.55 ofr. 42'498.75) già la fa apparire poco convincente, le variazioni fra le due fatture non permettono di dimostrare che ciò dipenda dal pagamento di un acconto in contanti (non risultante da alcuna prova agli atti) piuttosto che da altri fattori. A conferma del giudizio di primo grado, si deve pertanto ritenere che la mercede complessivamente pagata da AP 1 ammonta afr. 137'532.10.

6.Quanto ai diritti di garanzia (art. 368 CO), l’appellante non si oppone alla decisione pretorile di ritenere inammissibile la sua azione subordinata di ricusa. Il medesimo neppure contesta che svariate parti dell’opera e aggiuntivi lavori fatturati da AO 1 non presentano manchevolezze, né che l’opera ha conseguentemente un valore residuo che incombeva a lui dimostrare (art. 8 CC). Piuttosto, egli censura il rifiuto del Pretore aggiunto di applicare la presunzione secondo cui il minor valore dell’opera equivale ai costi di riparazione. A suo modo di vedere, tale presunzione si imporrebbe alla luce di una valutazione degli interessi in gioco come pure del sentimento di giustizia e di equità (art. 4 CC). Premesso che il legislatore non ha voluto escludere che la riduzione della mercede possa essere totale, che la proporzione fra il prezzo dell’opera e i costi di rifacimento non è determinante (DTF 111 II 73 -recte: 173 - consid. 5) e che il valore delle pietre ammonta a fr. 129'920.- e non a fr. 100'000.-, l’appellante sostiene che l’invocata presunzione non sarebbe nel caso concreto sproporzionata né comporterebbe un suo indebito arricchimento: da una parte poiché i difetti costatati (macchie, fuoriuscita di acqua, distacco di lastre) sono oggettivamente gravi e la controparte, malgrado si fosse proclamata esperta nell’ambito delle pietre naturali, ha violato regole dell’arte che avrebbe dovuto conoscere; dall’altra, poiché egli, quale committente, può in buona fede pretendere che l’opera sia priva di difetti e non chiede né la consegna di un’opera migliore, “e neppure uno sconto sulla mercede già pagata”. Peraltro, la menzione fatta dal primo giudice alla DTF 105 II 99 onde giustificare l’inapplicabilità della presunzione sarebbe inadeguata, poiché la fattispecie ivi trattata ha ben poco a che vedere con il caso ora in esame.

7.Anche questa censura non è atta a sovvertire il giudizio impugnato. Innanzitutto, l’appellante rileva di volere un’opera priva di difetti e non uno sconto sul prezzo pagato, quando in realtà non ha improntato la sua causa sulla riparazione dell’opera o sul risarcimento dei relativi costi, bensì sulla riduzione della mercede. È proprio questa confusione, che permea le sue tesi, che ha condotto alla reiezione della petizione. D’altronde, pure la sentenza da lui citata (DTF 111 II 173) è riferita all’azione di riparazione e non a quella estimatoria, sulla quale il giudice di prima sede ha già esposto pertinenti considerazioni. Si può qui in ogni caso ricordare che l’azione di riduzione della mercede mira a ristabilire l’equilibrio fra le prestazioni fornite dalle parti (STF 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 7) e avviene mediante l’applicazione del cosiddetto metodo relativo, per cui il rapporto tra il prezzo ridotto e il prezzo convenuto corrisponde al rapporto tra il valore oggettivo dell’opera difettosa e il suo valore oggettivo senza difetti. La giurisprudenza ammette la presunzione secondo cui il prezzo convenuto corrisponde al valore oggettivo della cosa e il minor valore corrisponde al costo della riparazione (DTF 116 II 305 consid. 4a; STF 4A_667/2016 del 3 aprile 2017 consid. 5.2.1). In particolare, quest’ultima presunzione dev’essere giustificata dalle circostanze del caso concreto e può essere sovvertita da elementi di segno contrario (STF 4C.294/2001 del 3 gennaio 2002 consid. 3b aa, 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.3.2, DTF 111 II 162 consid. 3c).

Nel caso concreto, a ragione il Pretore aggiunto ha concluso che detta presunzione non può trovare spazio, dal momento che i costi di riparazione indicati dal perito e ripresi dall’attore nella sua azione giudiziaria (anche se vi si volesse dedurre il valore delle pietre proposto dall’appellante, invero con un calcolo che non trova perfetto riscontro nella perizia e nella sua delucidazione, non esaustive al riguardo) comporterebbero innanzitutto un azzeramento della mercede pacificamente ingiustificato nella fattispecie (dal momento che l’opera non è inutilizzabile e presenta, come visto, parti non difettose), e oltretutto un aggiuntivo indennizzo corrispondente ai maggiori costi di riparazione, ciò che non è ammissibile (DTF 116 II 305 consid. 4a).

8.L’appellante sostiene che, anche non volendo applicare (completamente) la presunzione di cui si è appena detto, egli non avrebbe violato il suo onere allegatorio e probatorio. A suo modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe in realtà avuto sufficienti elementi per calcolare il valore residuo dell’opera, rispettivamente per decurtare dalla pretesa azionata la parte ritenuta eccessiva, ritrovando così il giusto equilibrio contrattuale. Segnatamente, il primo giudice avrebbe potuto e dovuto equiparare il minor valore ai costi della manodopera necessaria per il rifacimento delle parti difettose (lavori di posa, a esclusione di tutti i lavori aggiuntivi quali asportazione di materiale, preparazione del fondo, rifacimento delle impermeabilizzazioni e idraulica), evincibili dalla perizia e ammontanti a fr. 102'296.- (importo ottenibile deducendo dai costi complessivi di fr. 324'000.- il valore delle pietre di fr. 129'000.- e i costi aggiuntivi indicati dal perito in complessivi fr. 91'784.-). Tale importo sarebbe per l’appellante del tutto accettabile, e comporterebbe una riduzione della mercede da fr. 137'532.10 afr. 35'236.10. Infine, l’appellante sostiene che se il Pretore aggiunto riteneva di non disporre di dati sufficienti, questi avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 4 CC e tenuto conto delle difettosità emerse, porre delle relative domande al perito.

9.Ora, l’appellante non spiega perché, e sulla base di quali riscontri oggettivi, il minor valore dovrebbe essere fatto coincidere con i costi della semplice manodopera, rispettivamente il valore residuo dovrebbe essere quantificabile in fr. 35'236.10. Peraltro, negli allegati di prima sede egli non lo aveva mai preteso, né aveva mai menzionato il relativo importo di fr. 102'296.-. Aggiungasi che detto importo neppure è stato chiaramente esposto e dettagliato dal perito e risulta difficilmente estrapolabile, anche con l’ausilio dalla sua delucidazione del 2 agosto 2018 (p. 5 e 8). Più in generale, la perizia affronta unicamente il tema dei lavori e dei costi di riparazione e non fa invece alcun accenno al minor valore o al valore residuo dell’opera, tenuto conto delle parti non difettose e dell’eventuale utilizzabilità di quelle difettose. Sarebbe spettato al committente, avendo scelto di ricorrere all’azione estimatoria ed essendo gravato dall’onere allegatorio e probatorio (art. 55 CPC, art. 8 CC), presentare degli elementi concreti al riguardo, ad esempio attraverso la perizia oppure formulando pertinenti domande all’ing. S__________ nell’ambito della sua audizione quale teste peritale. Ovvero, essendo la presente controversia soggetta al principio dispositivo e attitatorio, nonché fungendo la perizia (rispettivamente l’audizione del perito) quale mezzo di prova, non incombeva al Pretore aggiunto di rimediare a negligenze processuali dell’attore, peraltro patrocinato da un legale, e formulare d’ufficio dei quesiti all’indirizzo dell’esperto (STF 4A_601/2020 dell’11 maggio 2021 consid. 4.3.1). Non essendo l’attore confrontato con particolari difficoltà nel sostanziare e dimostrare la propria pretesa e non avendo offerto al primo giudice tutti gli elementi da lui esigibili per poterla quantificare, non poteva inoltre neppure trovare spazio l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, come a ragione concluso da quest’ultimo.

10.Per il resto, il gravame non contiene alcuna riflessione o censura in relazione agli ulteriori importi pretesi a titolo di risarcimento danni; in particolare, non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la scelta dell’azione estimatoria è irrevocabile, ha comportato la rinuncia alle ulteriori alternative offerte dall’art. 368 CO (ricusa dell’opera/riparazione/rimborso dei costi per una riparazione sostitutiva da parte di terzi) ed esclude la possibilità di rivendicare, in aggiunta alla riduzione della mercede, aggiuntivi costi di riparazione (o derivanti dalla riparazione) quali danni consecutivi al difetto (sul tema, v. anche DTF 116 II 305 consid. 4a, STF 4C.126/2002 del 19 agosto 2002 consid. 3.1 e 4C.297/2003 del 20 febbraio 2004 consid. 2.1;Zindel/Schottin: Basler Kommentar, OR I, 7aed., n. 70 ad art. 368).

11.In conclusione, l’appello dev’essere respinto, con conseguente integrale conferma della decisione di prima sede. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso difr. 356'756.- (fr. 371'956.- - fr. 15'200.-),determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono fissate in fr. 10’000.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 23 febbraio 2023 di AP 1 èrespinto.

§       Di conseguenza, la decisione 24 gennaio 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna (inc.

n. OR.2019.7) è confermata.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).