Sachverhalt
allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (loc. cit.,consid. 5.1). In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (loc. cit.,consid. 5.2.1).
I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante.Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall'altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell'allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito(loc. cit.,consid. 5.2.1.1).
Più elementi di fatto concreti distinti, come differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per quanto riguarda l'allegazione di una fattura (o di un conteggio), può capitare che l'attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l'ammontare totale della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l'esigenzadi riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate.Non è infatti sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine d'interpretazione.Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. L'accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate(loc. cit.,consid. 5.2.1.2).
Qualora l'attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una fattura (o un conteggio) dettagliati, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione(onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa (o dello stesso) che contesta. In caso contrario, la fattura (o il conteggio) si considera ammessa (ammesso) e non deve essere provata (provato) (consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (consid. 5.2.2.1).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I.Lappello27 novembre 2023 di AP1è parzialmente accolto, nel senso cheil dispositivo n. 2 della decisione25 ottobre 2023della Preturadel Distretto di Lugano, sezione 2,è così riformato:
Per il resto l'appello è respinto.
II.Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 20'000.-, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza per la seconda sede.
-avv.PA2,Via A______ _,L______;
-AO1,Viale F______ _,L______.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 27 novembre 2023 contro la decisione 25 ottobre 2023, notificata al convenuto il 26 ottobre 2023, è tempestivo in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC. Come sono tempestive la risposta all’appello 22 febbraio 2024 nonché la replica e la duplica spontanee.
E. 2 Nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. Il contratto tra le parti non poteva essere qualificato come un contratto con consumatori ai sensi dell’art. 120 LDIP giacché gli investimenti in questione non avevano nulla a che vedere con una prestazione di consumo corrente destinata all’uso personale o familiare del convenuto. Non vi era inoltre stato alcun tipo di promozione da parte dell’attrice né alcun contatto in Armenia, stato di dimora abituale di AP1. La relazione bancaria era stata aperta da costui a L______ e la prestazione caratteristica del contratto (la concessione della linea di credito al convenuto), era stata eseguita in Svizzera. Ciò posto, la proroga di foro contenuta nel contratto (art. 11 [ recte : 21]: doc. A) era quindi valida. Onde la competenza della Pretura di Lugano (loc. cit., pag. 3). Nel merito, il primo giudice, accertata l'applicazione del diritto svizzero (art. 116 LDIP) scelto dalle parti e la connotazione execution only del contratto, ha tracciato il quadro legale della vertenza. Egli ha ricordato che il garante deve essere di principio avvisato (per tempo) dal beneficiario della garanzia della realizzazione dei titoli contabili, pur potendovi rinunciare se è un investitore qualificato (art. 32 cpv. 1 LTCo [RS 957.1]), che una liquidazione senza preavviso è tuttavia possibile ove la realizzazione immediata si riveli nell'interesse delle parti (così nel caso di imminente crollo del valore dei titoli costituiti in garanzia o di turbative del mercato) e che il beneficiario della garanzia che procede alla realizzazione di titoli contabili senza che le condizioni siano adempiute risponde del danno nei confronti del garante (art. 31 cpv. 4 LTCo). Ciò premesso, il Pretore ha accertato che in concreto gli accordi erano perfettamente chiari, nel senso che – come si è poi verificato – una volta scattata la richiesta di “ margin call” la banca era autorizzata, senza ulteriori preavvisi e a sua completa discrezione, a realizzare le garanzie qualora il cliente non avesse provveduto a ripristinare adeguate coperture. Dandosi poi un investitore qualificato, un avviso di realizzazione nemmeno sarebbe stato indispensabile. Considerato inoltre che il “ margin call” era intervenuto in un momento di particolare turbolenza e incertezza dei mercati e giustificava un termine di avviso oltremodo ridotto, egli ha constatato che il convenuto (investitore esperto e al corrente di quanto stava accadendo, tant'è che aveva iniziato a chiudere alcune posizioni) era già stato informato del peggioramento del suo portafoglio e della necessità di apportare ulteriori garanzie. Ciò posto, il preavviso di un solo giorno prima di procedere al " close out " si giustificava già alla luce dell'art. 10 cpv. 1 del contratto. Comunque sia, la situazione incerta e turbolenta sui mercati finanziari (e di un imminente crollo del valore delle garanzie) al momento del “ margin call” e della liquidazione consentivano all'attrice, in virtù dell'ampio margine di manovra riservatole dall'art. 10 cpv. 2 del contratto, di fare astrazione dagli usuali tempi di avviso e di procedere immediatamente – senza neppure dovere attendere la scadenza del breve termine impartito – con una vendita d'emergenza (nell'interesse di ambo le parti) alla realizzazione delle garanzie. Tanto più che prima della scadenza del “ margin call” alla banca non erano giunti riscontri concludenti in merito alla possibilità di coprire con la dovuta prontezza il margine richiesto (loc. cit., pag. 4 a 6). Riguardo all'obiezione del convenuto secondo cui il “ margin call” sarebbe avvenuto sulla base di una valutazione errata e il valore delle garanzie (“ lending value” ) sarebbe già stato sufficiente a coprire il credito lombard, il Pretore ha constatato che il contratto (art. 8, 9 e 10 cpv. 2) lasciava un'ampia latitudine di giudizio alla banca nel determinare in maniera unilaterale la “ lending value” , il grado di copertura del credito (che i testimoni avevano per altro confermato essere insufficiente) e l'esigenza di ulteriori garanzie e che per il resto il convenuto non era riuscito a spiegare né tanto meno a dimostrare in cosa sarebbero consistiti gli asseriti errori di valutazione delle garanzie e del credito scoperto. Ne ha desunto, il primo giudice, anche tenuto conto dell'esperienza professionale del convenuto, che il “ margin call” e la liquidazione delle garanzie da parte della banca erano avvenute conformemente alle disposizioni legali e contrattuali. Il Pretore ha quindi scartato anche la tesi del convenuto secondo cui i suoi beni sarebbero stati venduti a un prezzo troppo basso e in violazione del dovere di diligenza. Egli ha appurato che il dettaglio della liquidazione del portafoglio era documentato dai 64 avvisi relativi alle 32 operazioni di compravendita (doc. W) e che il prezzo (poi applicato al cliente, salvo piccoli arrotondamenti) era stato fissato dalle banche (D______ B______ e U______ U______) con le quali l'attrice aveva negoziato " le azioni ". Dal canto suo il convenuto, limitandosi ad affermazioni generiche e non sufficientemente sostanziate, non aveva dimostrato che la vendita sarebbe avvenuta al di sotto del prezzo di mercato né che la banca avrebbe commesso violazioni dell'obbligo di diligenza nell'ambito della liquidazione delle garanzie. Ad ogni buon conto – ha epilogato il Pretore – il saldo rivendicato dall'attrice trovava riscontro negli estratti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (doc. Q) come pure nella valutazione del portafoglio 8 giugno 2021 con riferimento al 1° gennaio 2021 (doc. K), mentre il convenuto – che era al corrente della situazione, aveva cominciato a chiudere alcune posizioni e aveva acconsentito alla chiusura di altre da parte della banca – non aveva dimostrato né circostanziato a sufficienza i motivi per cui le posizioni del conto non sarebbero state corrette. Onde il riconoscimento del saldo comprovato di EUR 620'402.67 e fr. 50.- e il rigetto di una contropretesa del convenuto (pag.
E. 6 L'appellante deplora che il Pretore abbia ritenuto non irrealistico un termine di un giorno per la realizzazione ( recte : per il ripristino) delle garanzie, trascurando che l'attrice medesima aveva fissato un termine di quattro giorni (memoriale, pag.
E. 11 L'appellante rimprovera quindi al Pretore di avere erroneamente considerato una serie di affermazioni dell'attrice quantunque essa non le avesse sostanziate. Riepilogato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, il convenuto rileva anzitutto che a fronte di una petizione estremamente breve (di sole sette pagine) in cui erano esposti solo gli aspetti assolutamente principali (talvolta nemmeno quelli), egli aveva presentato una risposta di 17 pagine cui erano seguite una replica di 10 pagine e una duplica di 44 pagine. Già solo in base alla dimensione e al livello generale di dettaglio degli allegati di causa della controparte, costei non poteva avere soddisfatto il proprio onere di sostanziare le allegazioni. In particolare l'attrice non avrebbe sufficientemente sostanziato i seguenti aspetti della petizione: non avrebbe dimostrato che " il valore del prestito " non era più sufficientemente alto o che vi era un effettivo ammanco che avrebbe consentito un (ulteriore) “ margin call” e/o la realizzazione delle garanzie; non avrebbe provato che erano soddisfatti gli altri requisiti per un “ close-out” ai sensi del contratto di prestito lombard; non avrebbe dimostrato che gli era stato fissato un termine ragionevole per la fornitura di ulteriori garanzie; non avrebbe comprovato che essa lo aveva informato il 6 marzo 2020 o prima del 9 marzo 2020 (ore 09:09) della lettera di “ margin call” o che egli doveva esserne a conoscenza; né avrebbe dimostrato che la liquidazione denotava un saldo negativo di EUR 620'402.67 e fr. 50.-. Tali affermazioni – non sostanziate e contestate – andavano considerate come non fatte e il Pretore non poteva qualificare quei fatti come accertati senza violare le regole probatorie del CPC (memoriale, pag. 12 a 15). Nella misura in cui riconduce la carente specificazione delle allegazioni della controparte alla " dimensione " degli scritti di causa, l'appello si rivela d'acchito infondato, tale valutazione non potendosi fare in maniera astratta in base al numero delle pagine delle comparse scritte dell'una e dell'altra parte. Quanto ai singoli aspetti sollevati, giova rammentare all'appellante – che al riguardo riprende quasi testualmente l'allegato conclusivo (loc. cit., pag. 4 seg.) e che già per questo non può confrontarsi con la decisione querelata – che l'oggetto dell'impugnazione è il giudizio del Pretore e non la posizione della controparte. Spettava pertanto al convenuto indicare con un minimo di precisione i passaggi in cui il Pretore avrebbe compiuto accertamenti del genere (ovvero sulla base dei fatti non sostanziati dall'attrice) e non a questa Camera sostituirsi ai di lui obblighi processuali svolgendo indagini d'ufficio. Senza contare che non è neppure chiaro se l'appellante faccia valere in concreto una carente specificazione o – come sembrerebbe stando alla formulazione – una mancanza di prove per i fatti indicati. La questione non merita ulteriore approfondimento.
E. 12 L'appellante fa carico in seguito al Pretore di non avere riconosciuto determinate sue affermazioni che l'attrice non avrebbe (del tutto o solo in maniera insufficiente) contestato. Non avendo considerato tali affermazioni come provate o accertate, il Pretore avrebbe violato il diritto (memoriale, pag. 15 a 19).
E. 12.1 La questione della mancata contestazione da parte dell'attrice di alcune allegazioni del convenuto era invero già stata sollevata da quest'ultimo in prima sede (duplica, pag. 10 segg.; allegato conclusivo, pag. 6 segg.). Ciò nonostante, il Pretore ha sorvolato su tali obiezioni. Il motivo non è dato di sapere. Sta di fatto che il convenuto ripropone – lecitamente – la contestazione in questa sede e non chiede (su tale punto) il rinvio al primo giudice, bensì postula un giudizio di natura riformatoria (memoriale, pag. 19 n. 55). E siccome questa Camera dispone degli elementi per pronunciarsi sull'obiezione, si prescinde per questa volta –nell'interesse delle parti a non procrastinare inutilmente la procedura – a rinviare la causa al primo giudice (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Le singole obiezioni saranno vagliate singolarmente in appresso.
E. 12.2 Visto il tenore della censura d'appello, appare opportuno ricordare alcuni principi sanciti dal diritto procedurale, ben riassunti dal Tribunale federale nella DTF 144 III 519 . Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (loc. cit., consid. 5.1) . In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (loc. cit., consid. 5.2.1) . I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante. Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall'altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell'allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito (loc. cit., consid. 5.2.1.1) . Più elementi di fatto concreti distinti, come differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per quanto riguarda l'allegazione di una fattura (o di un conteggio), può capitare che l'attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l'ammontare totale della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l'esigenza di riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate. Non è infatti sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine d'interpretazione. Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. L'accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (“ selbsterklärend” ) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate ( loc. cit., consid. 5.2.1.2). Qualora l'attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una fattura (o un conteggio) dettagliati, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione (onere di sostanziare la contestazione) , indicando con precisione le posizioni della stessa (o dello stesso) che contesta. In caso contrario, la fattura (o il conteggio) si considera ammessa (ammesso) e non deve essere provata (provato) (consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (consid. 5.2.2.1).
E. 12.3 AP1 eccepisce in primo luogo la mancata contestazione da parte dell'attrice di " tutte le affermazioni dell'Appellante relative all'ora di consegna della Margin Call e all'informazione sull'ammanco di garanzia ". A tal proposito egli rinvia ad alcuni passaggi dei suoi memoriali di prima sede (cifre 24, 30, 34, 35 e 39 della risposta e cifre 31 e 32 della duplica), sottolineando come l'attrice si sia in merito limitata ad affermare, in modo generico e senza offrire prove, che lui sarebbe stato a conoscenza dell'ammanco della garanzia essendone stato informato per telefono e per posta elettronica (memoriale, pag.
E. 12.4 Analogo discorso vale per la censura secondo cui l'attrice non avrebbe affrontato le argomentazioni in merito alla mancata assegnazione di un termine congruo e all'inosservanza del contratto di prestito lombard (memoriale, pag. 16). Una volta di più, nella misura in cui si limita a rinviare alle singole cifre degli allegati di prima sede per esporre le proprie argomentazioni, l'appello si rivela sprovvisto di sufficiente motivazione. Sia come sia, l'argomentazione addotta dall'attrice nella replica (pag. 8) sarà anche stata laconica. Fatto sta che, seppur rudimentale, la posizione della banca era agevolmente comprensibile nel senso che essa difendeva il breve termine del richiamo di margine in virtù del profilo " professional " del cliente e giustificava il proprio operato con l'argomento che il contratto (in particolare il suo art. 10 cpv. 2 riprodotto ed evidenziato graficamente nel testo: pag. 5) permetteva finanche di chiudere le operazioni scoperte in qualsiasi momento (pag. 4) e a prescindere da ogni scadenza, specialmente nei periodi di mercati finanziari burrascosi come quelli che vigevano nel marzo del 2020 (pag. 5 e 7 seg.).
E. 12.5 Inconsistente riesce anche l'argomento – espresso con le medesime modalità di rinvio globale a singole cifre degli allegati di prima sede – secondo cui l'attrice si sarebbe pronunciata in maniera insufficiente in merito alla da lui contestata esistenza di un saldo negativo del conto (memoriale, pag. 16). A prescindere dalla già ricordata riserva di ordine formale, l'appellante perde di vista che per contrastare l'attendibilità dei dettagliati estratti bancari (doc. Q) non bastava la generica contestazione (v. risposta, cifra 39) che la liquidazione delle garanzie era avvenuta sulla base di un calcolo e di una valutazione errati. Senza contare che in coda all'udienza istruttoria del 1° marzo 2023 il convenuto aveva aderito alla edizione dalla banca delle fiches relative alle operazioni di realizzazione delle garanzie (loc. cit., pag. 6; doc. W). Mettere in dubbio ora che la banca abbia sufficientemente allegato l'esistenza di un saldo negativo del conto sfiora il pretesto (art. 52 CPC).
E. 12.6 Per l'appellante andava pure considerata come accertata – siccome non sufficientemente contestata – l'obiezione secondo cui l'attrice non l'avrebbe adeguatamente informato sullo stato del suo portafoglio e gli avrebbe permesso di continuare a operare e far crescere così l'ammanco di garanzia (memoriale, pag. 17 n. 54 con riferimento alle cifre 36 della risposta e 59 della duplica). Ora, si conviene con il convenuto che la replica dell'attrice, come del resto anche le osservazioni all'appello, non brilla per chiarezza e rigore procedurale. Fatto sta che in merito alla carente informazione sullo stato del portafoglio l'attrice aveva ribattuto che " il convenuto era perfettamente consapevole che la sua situazione finanziaria peggiorava ben prima di ricevere la margin-call letter di AO1; come del resto comprovano tutte le e-mail prodotte da controparte stessa ( Doc. 2 e 3 ) " (replica, pag. 3) e che in questi documenti – espliciti – si trovavano agevolmente le informazioni in questione. Quanto all'obiezione di avere l'attrice con la sua condotta permesso al convenuto di continuare a operare e accrescere la perdita, basta il rilievo che la banca, con la replica (pag. 3 in fondo), aveva rilevato – osteggiando così la posizione della controparte – che " indipendentemente dalla margin-call letter, il convenuto era stato sollecitato (telefonicamente + e-mail) ripetutamente a coprire lo scoperto che si era creato ". Il che bastava per ritenere come sufficientemente contestate le obiezioni in rassegna del convenuto e per passare all'assunzione delle prove al riguardo.
E. 12.7 L'appellante ribadisce dipoi che l'attrice non avrebbe contestato l'obiezione secondo cui tutte le posizioni del portafoglio erano in ogni momento coperte da garanzie e in particolare che il Lending value era sempre sufficiente e che non vi era stato alcun Collateral Shortfall (memoriale, pag. 17 con riferimento alle cifre 31 seg. della risposta e 27 seg. della duplica). Ora, non si disconosce che nella replica l'attrice non abbia approfondito il tema del valore delle garanzie. Sta di fatto che ciò non era necessario. Da un lato perché – per quanto aveva rilevato l'attrice nella replica (pag. 3) avuto riguardo all'allegato di risposta (pag. 5 n. 15) – lo stesso convenuto si era detto conscio – non senza una certa contraddizione – di dover versare ulteriori fondi " per compensare l'ammanco del prestito Lombard ". Dall'altro perché in ogni caso a fronte dei conteggi dei doc. H, 2 e 3 (questi ultimi, addotti dallo stesso convenuto, riportavano l'esatta situazione di " under coverage ", risultante dalla differenza tra gli importi " Engaged " e il " Core Lombard ", in una decina di momenti diversi tra il 28 febbraio e il 9 marzo 2020) non bastava contestare genericamente che le garanzie erano sufficienti potendosi esigere dal convenuto che concretizzasse la sua contestazione indicando perché e in che misura quei conteggi fossero errati o inattendibili.
E. 12.8 Il convenuto sottolinea la mancata contestazione del fatto che l'attrice l'avrebbe lasciato all'oscuro fino al 9 marzo 2020 sulla necessità di fornire ulteriori garanzie (memoriale, pag. 17 con riferimento alle cifre 30, 34, 35, 39 della risposta e 31 seg. della duplica). L'argomento è contraddetto tuttavia dall'obiezione successiva dello stesso appellante secondo cui la banca fino a quel momento gli aveva fatto credere che avrebbe dovuto fornire solo EUR 500'000.-/700'000.- (loc. cit. con riferimento alle cifre 33 a 36 della risposta e 31 seg. della duplica). Al riguardo non occorrevano pertanto particolari disquisizioni. A parte ciò, quest'ultimo importo – ancorché non cifrato espressamente dall'attrice – si riferiva, stando alla medesima, ai fondi che il convenuto aveva prospettato il 6 marzo 2020 ma che lo stesso non aveva poi trasferito lunedì 9 marzo prima del close-out (replica, pag. 3). Che bastassero EUR 500'000.-/700'000.- per coprire l'ammanco era per altro smentito dagli stessi messaggi prodotti dal convenuto da cui si evinceva chiaramente l'entità della sottocopertura che era passata da EUR -776'038.- il 6 marzo 2020 alle ore 10:18, a EUR -1'559'354.- alle ore 15:25 dello stesso giorno e a EUR -1'824'984.- lunedì 9 marzo 2020 alle ore 16:56 (doc. 2, 3).
E. 12.9 L'appellante fa valere altresì che l'attrice avrebbe riconosciuto ragionevole un termine di quattro giorni per la costituzione di ulteriori garanzie e di conseguenza irragionevole la scadenza inferiore a un giorno effettivamente lasciatagli che gli avrebbe impedito di colmare il contestato ammanco (memoriale, pag. 17 in basso con riferimento alle cifre 29, 30, 33 e 37 della risposta e alle cifre 31 e 37 della duplica). Al riguardo può ripetersi quanto già detto al consid. 12.4, ovvero che la banca difendeva il breve termine del richiamo di margine in virtù del profilo " professional " del cliente e giustificava il proprio operato con l'argomento che il contratto (in particolare il suo art. 10 cpv. 2 riprodotto ed evidenziato graficamente nel testo: replica, pag. 5) permetteva finanche di chiudere le operazioni scoperte in qualsiasi momento e a prescindere da ogni scadenza, specialmente nei periodi di mercati finanziari burrascosi come quelli che vigevano nel marzo del 2020 (loc. cit., pag. 5 e 7 seg.).
E. 12.10 L'appellante ribadisce che andava considerato come non (sufficientemente) contestato anche il fatto che la realizzazione delle garanzie ( collateral ) era avvenuta prima della scadenza (10 marzo 2020, ore 10:00) del termine fissato dalla banca (memoriale, pag. 18 con rifermento alle cifre 27 e 30 della risposta e 33 della duplica). L'argomento è provvisto di buon diritto. Invano si cercherebbe infatti nella replica dell'attrice un minimo accenno al proposito. Ne discende che la liquidazione delle garanzie prima della scadenza del termine fissato dalla banca andava considerata alla stregua di un fatto non contestato e non necessitava di essere ulteriormente provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Di ciò si terrà conto nel prosieguo.
E. 12.11 L'appellante rileva dipoi la mancata contestazione da parte dell'attrice dell'argomento da lui addotto nella risposta (cifra 33) e nella duplica (cifra 36) secondo cui egli sarebbe stato in grado di colmare l'ammanco di garanzie anche sulla base del calcolo (contestato) della banca (memoriale, pag. 18). Visto quanto testé illustrato al consid. 12.8 in merito al mancato trasferimento dei fondi prospettati (ma non trasferiti né tanto meno sufficienti a coprire l'ammanco) il 6 marzo 2020 – evidenziato dall'attrice nella sua replica (pag. 3) – l'obiezione non può essere seguita.
E. 12.12 L'appellante evidenzia altresì la mancata contestazione da parte dell'attrice dell'obiezione secondo cui le garanzie, rispettivamente il suo portafoglio, sarebbero stati venduti o liquidati a un prezzo notevolmente inferiore, troppo presto e sulla base di una valutazione errata, sicché la banca non avrebbe agito nell'interesse del cliente (memoriale, pag. 18 con riferimento alla cifra 38 della risposta e 51 della duplica). Ora, che l'attrice non abbia contestato di avere venduto troppo presto le garanzie è errato, la banca avendo sostenuto che la qualifica " professional " del cliente come pure la grande incertezza e le turbolenze sui mercati finanziari le consentivano in virtù del contratto (art. 10 cpv. 2) di chiudere in qualsiasi momento le operazioni scoperte (replica, 3 segg.). Quanto al fatto che le garanzie sarebbero state vendute a un prezzo notevolmente inferiore e sulla base di una valutazione errata, la contestazione – generica – andava perlomeno concretizzata a fronte degli estratti prodotti dalla banca (doc. Q) che riportavano i movimenti del conto con l'esito delle singole operazioni e delle indicazioni esplicite prodotte agli atti dallo stesso convenuto (doc. 2,3 e 5) da cui si evincevano i dettagli – precisatigli dal consulente C______ P______ – della sottocopertura. Se non che il convenuto neppure aveva indicato il valore ch'egli reputava corretto. Come egli non aveva minimamente concretizzato quale avrebbe dovuto essere almeno per ordine di grandezza il saldo del suo conto, se valutato correttamente (memoriale, pag. 18 con riferimento alle cifre 39 della risposta e 44, 52 della duplica). In tali condizioni egli non poteva seriamente pretendere che l'attrice specificasse le proprie allegazioni. Senza dimenticare che all'udienza del 1° marzo 2023 AP1 aveva aderito all'acquisizione delle fiches relative alle operazioni di realizzazione delle garanzie. Sostenere, ora, che la controparte avrebbe ammesso che il suo portafoglio sarebbe stato liquidato a un prezzo notevolmente inferiore a quello realisticamente ottenibile – una volta di più neppure adombrato – non merita pertanto tutela nemmeno alla luce dell'art. 52 CPC. 13. L'appellante si duole in seguito del fatto che il Pretore avrebbe assunto le prove senza una corrispondente affermazione di parte e/o senza una correlata offerta di prove. In particolare il primo giudice avrebbe interrogato i testimoni C______ P______ e L______ Q______ – quest'ultimo neppure annunciato negli allegati preliminari
– anche su aspetti che l'attrice non avrebbe addotto o sui quali non avrebbe offerto una prova, fondando così il proprio giudizio su mezzi di prova inammissibili. Ciò sarebbe in particolare il caso per l'accertamento (decisione impugnata, pag. 2 cpv. 9) secondo cui la banca lo avrebbe informato in merito all'ammanco di garanzie in anticipo e in diverse occasioni via e-mail o verbalmente come pure alla necessità di fornire garanzie aggiuntive (i); per l'affermazione (loc. cit., pag. 2 cpv. 10) secondo cui egli non avrebbe fornito alcuna garanzia aggiuntiva (ii), rispettivamente (pag. 5 cpv. 5 e 11) per l'impellenza di una realizzazione immediata per via delle fluttuazioni del mercato (iii); per la constatazione (pag. 2 cpv. 11 e pag. 7 cpv. 8) secondo cui egli avrebbe già liquidato o acconsentito a liquidare alcune sue posizioni il 9 marzo 2020 (iv) e infine per l'accertamento (pag. 7 cpv. 7) secondo cui la realizzazione sarebbe stata effettuata sulla base dei prezzi fissati da U______ U______ e D______ B______ (v) (memoriale, pag. 19 seg.). La censura si dimostra tuttavia anch'essa tardiva e contraria alla buona fede processuale (art. 52 CPC). Non consta infatti che il convenuto – che in un primo momento (il 9 settembre 2022) si era invero opposto all'audizione di L______ Q______ – abbia revocato in dubbio la validità delle due deposizioni in questione ancora alla chiusura dell'istruttoria (v. memoriale conclusivo, pag. 3 n. 7, in cui l'interessato si era limitato ad accennare al fatto che i testi di parte attrice non avevano potuto confutare le proprie allegazioni). E una parte non può riservarsi di fare valere – a dipendenza dell'esito del processo in prima sede – un vizio processuale dinanzi all'autorità giudiziaria di appello che avrebbe potuto invocare nelle debite forme in primo grado ( Trezzini , op. cit., n. 17 ad art. 52). Doglianze formali tardive, mosse dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti processuali successivi, non sono ricevibili. A parte ciò, l'appellante perde di vista che gli accertamenti contestati si basavano in parte anche su altre risultanze istruttorie, e più in particolare sull'interrogatorio del convenuto medesimo (così per i, ii, iv), su altri documenti (così per i) o da ultimo – per quanto concerne (v) – su quanto era emerso dalla edizione dei documenti (doc. W: fiches di realizzazione delle garanzie) alla quale egli stesso aveva acconsentito. Al riguardo non giova dunque dilungarsi. 14. L'appellante lamenta pure una violazione del diritto alla prova (art. 152 CPC) per non avere il Pretore assunto diverse prove ch'egli aveva chiesto di acquisire. Egli rileva che il primo giudice ha sostanzialmente respinto tutte le sue offerte di prova senza avere fornito alcuna giustificazione per tale rifiuto. A suo avviso il Pretore avrebbe dovuto in particolare assumere una perizia giudiziaria sulla valutazione delle garanzie fornite, ordinare l'edizione da parte dell'attrice dei documenti e della corrispondenza – anche interna – relativi alle transazioni sul suo portafoglio e al metodo di valutazione delle garanzie come pure sentire in qualità di testimone P______ S______, il quale " apparentemente " aveva preso in definitiva la decisione di realizzare i suoi beni (memoriale, pag. 20 seg.). Neanche questa censura è destinata tuttavia a miglior sorte. L 'appellante trascura che avrebbe potuto chiedere a questa Camera di procedere essa medesima all'assunzione delle prove rifiutate in prima sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). A parte ciò, egli non ha reagito alla chiusura dell'istruttoria ordinata dal Pretore il 16 marzo 2023 e ha inoltrato il memoriale conclusivo senza dolersi della mancata assunzione delle prove da lui offerte. In circostanze del genere l'interessato non può dunque muovere rimostranze senza offendere – una volta ancora – il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). Anche su questo punto l'appello manca di consistenza. 15. Nel merito l'appellante reputa quindi sbagliato che quand'anche egli fosse stato informato solo il 9 marzo 2020 alle 09:09 della necessità di fornire garanzie aggiuntive per circa EUR 1.5 milioni, il contratto avrebbe conferito alla banca un ampio margine di discrezionalità e finanche la facoltà di rinunciare del tutto al termine. Il contratto di prestito lombard stabiliva precise condizioni analoghe a quelle previste dagli art. 31 seg. LTCo che l'attrice ha disatteso. Avendo fissato il 6 marzo 2020 una scadenza di quattro giorni fino al 10 marzo 2020, la banca aveva chiaramente comunicato che una siffatta scadenza era necessaria oltre che ragionevole. E il fatto di avere inviato il richiamo di margine solo il 9 marzo 2020 alle 09:09 costituiva un comportamento contraddittorio ( venire contra factum proprium ) della banca. Come contraddittoria era la realizzazione delle garanzie da parte della banca prima della scadenza (il 10 marzo 2020 alle ore 10:00) del termine che essa gli aveva fissato e sul quale egli poteva in buona fede fare affidamento (memoriale, pag.
E. 16 n. 52). La doglianza è destinata all'insuccesso. Per quanto concerne l'ora di consegna del richiamo di margine, l'appellante trascura che la questione è superata, avendo lo stesso Pretore accertato che il “ margin call” gli era stato inviato e dunque notificato per e-mail il 9 marzo 2020 alle ore 09:09 (doc. I; decisione impugnata, pag. 2). Per quel che attiene invece alla non meglio precisata " informazione sull'ammanco di garanzia ", giova ricordare all'appellante che non spetta all'autorità giudiziaria di appello sostituirsi all'obbligo delle parti di indicare con precisione i motivi dell'impugnazione e compiere ricerche all'interno dell'incarto – voluminoso – per ricavarne elementi che possano eventualmente giovare alla loro posizione. Già per questo motivo, l'obiezione sollevata mediante il rinvio globale a singole cifre degli allegati di prima sede non può trovare ascolto. Comunque sia, il fatto che il convenuto avesse contezza della situazione era stato sufficientemente allegato dall'attrice, la quale nella replica (pag. 3), per comprovare la circostanza, si era richiamata ai doc. 2 e 3 prodotti dallo stesso AP1, stando ai quali il consulente C______ P______ lo aggiornava sulla concreta situazione – in evoluzione – di ammanco delle coperture.
E. 21 seg.). 15.1 La ricevibilità della doglianza è anzitutto dubbia – ai fini dell'art. 317 cpv. 1 CPC – ove appena si consideri che il convenuto non l'aveva più sottoposta al Pretore nel memoriale conclusivo e che il primo giudice - il cui operato non è pertanto criticabile sotto questo punto di vista – non ha quindi avuto motivo di vagliare la specifica censura. Comunque sia, l'appellante omette di rilevare che la lettera di “ margin call”
– alla quale egli si richiama – gli aveva sì fissato un termine di quattro giorni fino al 10 marzo 2020 alle ore 10:00 ma nel contempo lo aveva pure avvertito che, nell'eventualità di un ulteriore deterioramento del valore delle garanzie a sola discrezione della banca prima della scadenza del termine di richiamo, quest'ultima avrebbe potuto recuperare lo scoperto liquidando le garanzie costituite in pegno senza nuovo avviso (" Should you fail to regularize your credit position by the Margin Call Deadline or should the collateral value further deteriorate before the Margin Call Deadline in the Bank's sole discretion, the Bank reserves the right to immediately cover the Collateral Shortfall by liquidating the pledged collateral without further notice ": doc. H). Il che non poteva destare (né tanto meno deludere) legittime aspettative (nel senso della DTF 140 III 481 consid. 2.3.2) nell'interessato, il quale non poteva escludere – né quindi confidare – che prima della scadenza indicata la banca non avrebbe potuto procedere alla liquidazione delle garanzie. 15.2 Certo non si disconosce che il termine notificato il 6 marzo 2020 (alle ore 09:09, ovvero all'apertura dei mercati europei) e scadente il giorno successivo era effettivamente molto stretto e poteva indurre a credere che la banca gli avrebbe lasciato almeno quel breve arco di tempo per correggere la (grave) situazione di ammanco. Fatto sta che il convenuto medesimo ha ammesso (v. risposta, pag. 5 n. 15) che in quel periodo regnava " grande incertezza e turbolenza sui mercati finanziari " legata al diffondersi della pandemia da Covid-19 che si ripercuoteva negativamente anche sulla sua posizione, come confermano gli aggiornamenti costanti (doc. 2,3) sulla situazione del suo conto (cfr. pure verbale 1° marzo 2023 di C______ P______, pag. 2, e di L______ Q______, pag. 4). Né egli revoca in dubbio che tra quel 9 marzo 2020 (ricordato come black Monday , ovvero come il peggiore giorno dalla crisi del 2008 : cfr. fra i tanti https://it.wikipedia.org/wiki/ https://it.wikipedia.org/wiki/Crollo_del_mercato_azionario_del_2020)lare situazione sui mercati finanziari abbia causato o potesse anche solo causare (" might cause ": art. 10 cpv. 2 del contratto) un (ulteriore) deterioramento del valore delle garanzie che giustificasse la loro immediata liquidazione in virtù di quella norma (sulla possibilità di procedere, per altro nell'interesse di entrambe le parti, a una vendita di emergenza [ Notverkau f] nel caso di un imminente crollo di valore oppure nel caso di un'attuale o imminente diminuzione di liquidità della garanzia, in particolare di Market Disruption Events cfr. Bahar/Peyer in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, n. 27 ad art. 32 LTCo con richiami). Senza contare che l'appellante neppure illustra come – facendo astrazione dalla liquidazione immediata (per altro avvenuta almeno in parte con il suo accordo, per quanto ha accertato senza contestazione il Pretore) – egli sarebbe stato in grado di appianare la situazione entro il termine assegnato. In circostanze del genere anche la questione se il termine effettivamente impartito di un giorno fosse congruo appare di poco rilievo. 15.3 Da ultimo l'appellante
– che anche al riguardo solleva un argomento che non aveva riproposto in questi termini nel memoriale conclusivo – equivoca sul fatto che l'attrice gli avrebbe garantito che avrebbe potuto fornire ulteriori garanzie fino a martedì 11 marzo 2020 (memoriale, pag. 22 con riferimento alla cifra 33 della duplica). L'appellante sembra accennare al messaggio di posta elettronica di venerdì 6 marzo 2020 (ore 17:13) con cui il consulente C______ P______, già messo sotto pressione dal Credit Risk Office Unit (doc. 2, messaggio delle 16:48), cercava di guadagnare tempo purché il cliente gli confermasse un trasferimento di garanzie entro lunedì (9 marzo) o al più tardi entro martedì (10 e non 11 marzo 2020 come erroneamente indicato dal convenuto) che avrebbe poi permesso a AP1 di ritrasferire i fondi una volta che i mercati si fossero calmati (" If you confirm to me that you can transfer by Monday (at latest Tuesday) collateral, I will be able to gain more time with the Credit Risk Officer. When markets will calm down, you can easily re-transfer out the funds ": doc. 5). Se non che il prospettato trasferimento non è arrivato (v. ancora messaggio, rimasto senza seguito, di C______ P______ di lunedì 9 marzo 2020, ore 18:21) né tanto meno quel giorno la situazione è migliorata (anzi!). Nelle circostanze descritte, l'appellante non può dunque dolersi del fatto che l'attrice abbia quanto meno iniziato (v. memoriale, pag. 22 n. 68 e pag. 23 n. 72) a liquidare le garanzie prima della scadenza impartita con il “ margin call” . 16. L'appellante fa valere in seguito che la realizzazione delle garanzie (" Close-out" ) senza la fissazione di un termine sarebbe stata possibile solo a condizioni contrattualmente stabilite, sulle quali l'attrice non ha speso parola. In particolare – lamenta il convenuto – non vi sarebbero affermazioni della controparte secondo cui la realizzazione sarebbe stata consentita senza fissare una scadenza (memoriale, pag. 22 seg.). Da questa argomentazione – che per altro non è stata sottoposta in questi termini al Pretore nel memoriale conclusivo – giova tuttavia sgombrare il campo. Basta leggere la petizione (pag. 4) e la replica (pag. 3 segg.) per comprendere che la banca si richiamava anche all'art. 10 cpv. 2 del contratto (doc. A) – il cui testo era evidenziato graficamente in grassetto – per prevalersi del diritto al realizzo immediato e in qualsiasi momento delle garanzie in caso di " andamento sfavorevole del mercato " – in concreto innegabile – suscettibile di " causare un peggioramento sostanziale (stabilito dalla Banca a sua totale e assoluta discrezione) o del livello di margine o delle garanzie " – nella fattispecie comunicato a più riprese al convenuto (doc. H e doc. 2, 3, 5 [prodotti dal medesimo]) senza che costui in causa abbia mai contrapposto un proprio calcolo – anche prima di ogni scadenza " e senza dover inviare al Cliente alcun avviso preventivo di Margin Call, avviso di Realizzo delle Garanzie e/o altra comunicazione ". D'altronde l'appellante non revoca seriamente in dubbio che l'attrice disponeva di un'ampia latitudine di giudizio nel determinare in maniera unilaterale il lending value , il grado di copertura del credito e l'esigenza di ulteriori garanzie (decisione impugnata, pag. 6) né pretende che essa abbia abusato di questo suo potere. Sull'osservanza delle disposizioni contrattuali e legali per la realizzazione delle garanzie l'appello vede così la sua sorte segnata. 17. In un'ultima censura l'appellante deplora che il Pretore abbia riconosciuto all'attrice fr. 20'000.- per ripetibili. Egli rileva che l'indennità per ripetibili è dovuta solo per le spese di rappresentanza legale, di cui la banca – assistita dal proprio servizio giuridico – non si è avvalsa. Di conseguenza, al massimo l'attrice avrebbe potuto rivendicare un'indennità di inconvenienza (significativamente inferiore) che però non ha mai chiesto né tanto meno motivato. Onde la necessità di riformare – indipendentemente dall'esito dell'appello nel merito – il dispositivo n. 2 della decisione impugnata nel senso di non attribuire all'attrice né ripetibili né indennità d'inconvenienza (memoriale, pag. 23). In linea di massima – come già ricordato di recente alla medesima attrice (CEF, inc. 14.2021.19 del 9 dicembre 2021, consid. 6) – le prestazioni di impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, o di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati, non entrano in considerazione né come spese di rappresentanza professionale (art. 95 cpv. 3 lett. b in relazione con l'art. 68 CPC) né come indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). L’assegnazione di un’indennità d'inconvenienza, ancorché ridotta, in particolare all’avvocato dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte in causa è ipotizzabile solo ove si tratti di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo – superiore a quanto si può ragionevolmente esigere da chiunque, pure da una persona giuridica, per l’espletamento dei lavori amministrativi normali –, ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto. In ogni caso l'attribuzione di un'indennità d'inconvenienza è subordinata alla presentazione di una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC ), che nel caso in esame difettava del tutto. La banca non ha infatti giustificato la sua richiesta di indennità né quantificato il dispendio di tempo dei propri dipendenti per lo svolgimento delle procedure e le retribuzioni da lei prestate agli stessi per tali incombenze. L'appello va pertanto accolto su tale punto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza. 18. Le spese processuali calcolate su un valore litigioso di EUR 620'402.67, ovvero fr. 598'068.17 ( al tasso di cambio vigente al momento dell’introduzione dell’appello: 1 EUR = 0.964 CHF), più fr. 50.- e fr. 20'000.- (v. Kölz in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 a edizione, n. 5 ad art. 91 CPC con riferimento alla STF 4A_190/2014 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4.1), vale a dire di complessivi fr. 618'118.17, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza pressoché integrale (di circa il 97% oltre che sul principio) dell'appellante (art. 106 CPC). Si giustifica pertanto di addebitare per intero le spese processuali all'appellante (v. Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2 a edizione,
n. 16 ad art. 106; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 3 ad art. 106). Per quel che è delle ripetibili, invece, la AO1 non ha preteso né tanto meno dimostrato di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno suscettibili di legittimare un'indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno evocata dall'appellata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: I. L’appello 27 novembre 2023 di AP1 è parzialmente accolto , nel senso che il dispositivo n. 2 del la decisione
E. 25 ottobre 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformato: Le spese di complessivi fr. 18'000.- (comprensive dei fr. 2'500.- relativi alla conciliazione, CM.2021.311), già anticipati dall'attrice, sono poste a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza. Per il resto l'appello è respinto. II. Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 20'000.-, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza per la seconda sede. III. Notificazione: - avv. PA2, Via A______ _, L______ ; - AO1, Viale F______ _, L______ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2023.153
Lugano
3 giugno 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. OR.2022.6 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 11 gennaio 2022 da
AO1,Z______
rappresentata dalla sua succursale di L______
contro
AP1,Y______ C______(A______)
Nel merito, il primo giudice, accertata l'applicazione del diritto svizzero (art. 116 LDIP) scelto dalle parti e la connotazioneexecution onlydel contratto, ha tracciato il quadro legale della vertenza. Egli ha ricordato che il garante deve essere di principio avvisato (per tempo) dal beneficiario della garanzia della realizzazione dei titoli contabili, pur potendovi rinunciare se è un investitore qualificato (art. 32 cpv. 1 LTCo [RS 957.1]), che una liquidazione senza preavviso è tuttavia possibile ove la realizzazione immediata si riveli nell'interesse delle parti (così nel caso di imminente crollo del valore dei titoli costituiti in garanzia o di turbative del mercato) e che il beneficiario della garanzia che procede alla realizzazione di titoli contabili senza che le condizioni siano adempiute risponde del danno nei confronti del garante (art. 31 cpv. 4 LTCo). Ciò premesso, il Pretore ha accertato che in concreto gli accordi erano perfettamente chiari, nel senso che come si è poi verificato una volta scattata la richiesta di margin callla banca era autorizzata, senza ulteriori preavvisi e a sua completa discrezione, a realizzare le garanzie qualora il cliente non avesse provveduto a ripristinare adeguate coperture. Dandosi poi un investitore qualificato, un avviso di realizzazione nemmeno sarebbe stato indispensabile. Considerato inoltre che il margin callera intervenuto in un momento di particolare turbolenza e incertezza dei mercati e giustificava un termine di avviso oltremodo ridotto, egli ha constatato che il convenuto (investitore esperto e al corrente di quanto stava accadendo, tant'è che aveva iniziato a chiudere alcune posizioni) era già stato informato del peggioramento del suo portafoglio e della necessità di apportare ulteriori garanzie. Ciò posto, il preavviso di un solo giorno prima di procedere al "close out" si giustificava già alla luce dell'art. 10 cpv. 1 del contratto. Comunque sia, la situazione incerta e turbolenta sui mercati finanziari (e di un imminente crollo del valore delle garanzie) al momento del margin calle della liquidazione consentivano all'attrice, in virtù dell'ampio margine di manovra riservatole dall'art. 10 cpv. 2 del contratto, di fare astrazione dagli usuali tempi di avviso e di procedere immediatamente senza neppure dovere attendere la scadenza del breve termine impartito con una vendita d'emergenza (nell'interesse di ambo le parti) alla realizzazione delle garanzie. Tanto più che prima della scadenza del margin callalla banca non erano giunti riscontri concludenti in merito alla possibilità di coprire con la dovuta prontezza il margine richiesto (loc. cit., pag. 4 a 6).
Riguardo all'obiezione del convenuto secondo cui il margin callsarebbe avvenuto sulla base di una valutazione errata e il valore delle garanzie (lending value) sarebbe già stato sufficiente a coprire il credito lombard, il Pretore ha constatato che il contratto (art. 8, 9 e 10 cpv. 2) lasciava un'ampia latitudine di giudizio alla banca nel determinare in maniera unilaterale la lending value, il grado di copertura del credito (che i testimoni avevano per altro confermato essere insufficiente) e l'esigenza di ulteriori garanzie e che per il resto il convenuto non era riuscito a spiegare né tanto meno a dimostrare in cosa sarebbero consistiti gli asseriti errori di valutazione delle garanzie e del credito scoperto. Ne ha desunto, il primo giudice, anche tenuto conto dell'esperienza professionale del convenuto, che il margin calle la liquidazione delle garanzie da parte della banca erano avvenute conformemente alle disposizioni legali e contrattuali. Il Pretore ha quindi scartato anche la tesi del convenuto secondo cui i suoi beni sarebbero stati venduti a un prezzo troppo basso e in violazione del dovere di diligenza. Egli ha appurato che il dettaglio della liquidazione del portafoglio era documentato dai 64 avvisi relativi alle 32 operazioni di compravendita (doc. W) e che il prezzo (poi applicato al cliente, salvo piccoli arrotondamenti) era stato fissato dalle banche (D______ B______ e U______ U______) con le quali l'attrice aveva negoziato "le azioni". Dal canto suo il convenuto, limitandosi ad affermazioni generiche e non sufficientemente sostanziate, non aveva dimostrato che la vendita sarebbe avvenuta al di sotto del prezzo di mercato né che la banca avrebbe commesso violazioni dell'obbligo di diligenza nell'ambito della liquidazione delle garanzie. Ad ogni buon conto ha epilogato il Pretore il saldo rivendicato dall'attrice trovava riscontro negli estratti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (doc. Q) come pure nella valutazione del portafoglio 8 giugno 2021 con riferimento al 1° gennaio 2021 (doc. K), mentre il convenuto che era al corrente della situazione, aveva cominciato a chiudere alcune posizioni e aveva acconsentito alla chiusura di altre da parte della banca non aveva dimostrato né circostanziato a sufficienza i motivi per cui le posizioni del conto non sarebbero state corrette. Onde il riconoscimento del saldo comprovato diEUR 620'402.67 e fr. 50.-e il rigetto di una contropretesa del convenuto (pag. 6 seg.).
Quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo. Le parti devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono (onere di deduzione delle prove) e contestare i fatti allegati dalla controparte (onere di contestazione), il giudice dovendo, giusta l'art. 150 cpv. 1 CPC, unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti (loc. cit.,consid. 5.1). In virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. d CPC, rispettivamente dell'art. 222 cpv. 2 CPC, i fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che devono essere allegati dal convenuto. Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica, se viene ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un'udienza d'istruzione o all'inizio del dibattimento giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (loc. cit.,consid. 5.2.1).
I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante.Le esigenze circa il contenuto e l'accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli elementi costitutivi della norma applicabile e, dall'altro lato, dalla posizione assunta in merito dalla parte avversa: l'attore deve dapprima illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in merito e contrapporvi sue eventuali controprove; se quest'ultima ha contestato dei fatti, l'attore è allora tenuto a esporre in maniera più dettagliata e completa il contenuto dell'allegazione di ogni fatto controverso in maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per chiarirli e decidere poi nel merito(loc. cit.,consid. 5.2.1.1).
Più elementi di fatto concreti distinti, come differenti poste di danno, devono essere presentati sotto più numeri, ciò essendo necessario per permettere al convenuto di determinarsi chiaramente. Per quanto riguarda l'allegazione di una fattura (o di un conteggio), può capitare che l'attore alleghi nella sua petizione (o nella replica) l'ammontare totale della stessa e rinvii per il dettaglio a un documento da lui prodotto. In un caso del genere occorre esaminare se la controparte e il tribunale ottengono così le informazioni che sono loro necessarie, al punto che l'esigenzadi riprendere il dettaglio della fattura nel memoriale non avrebbe senso, oppure se il rinvio è insufficiente in quanto le informazioni figuranti nel documento prodotto non sono chiare e complete o in quanto queste informazioni devono ancora esservi ricercate.Non è infatti sufficiente che il documento prodotto contenga, in una forma o in un'altra, le suddette informazioni. Il loro accesso deve essere agevole e non deve sussistere alcun margine d'interpretazione.Il rinvio figurante nel memoriale deve designare specificamente il documento a cui si fa riferimento e permettere di comprendere chiaramente quale sua parte è considerata come allegata. L'accesso agevole è assicurato solo nel caso in cui il documento in questione è esplicito (selbsterklärend) e contiene le informazioni necessarie. Se ciò non è il caso, il rinvio può essere considerato sufficiente solo se il documento prodotto è concretizzato e commentato nel memoriale in modo tale che le informazioni divengano comprensibili senza difficoltà, senza essere interpretate o ricercate(loc. cit.,consid. 5.2.1.2).
Qualora l'attore alleghi, nei suoi memoriali, un ammontare a lui dovuto producendo una fattura (o un conteggio) dettagliati, che contenga le informazioni necessarie in modo esplicito, si può esigere dal convenuto che abbia a concretizzare la sua contestazione(onere di sostanziare la contestazione), indicando con precisione le posizioni della stessa (o dello stesso) che contesta. In caso contrario, la fattura (o il conteggio) si considera ammessa (ammesso) e non deve essere provata (provato) (consid. 5.2.2.3). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (consid. 5.2.2.1).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I.Lappello27 novembre 2023 di AP1è parzialmente accolto, nel senso cheil dispositivo n. 2 della decisione25 ottobre 2023della Preturadel Distretto di Lugano, sezione 2,è così riformato:
Per il resto l'appello è respinto.
II.Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 20'000.-, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza per la seconda sede.
-avv.PA2,Via A______ _,L______;
-AO1,Viale F______ _,L______.
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).