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12.2023.14

Mediazione - decadenza della mercede

Ticino · 2023-03-08 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 8 marzo 2023 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.140 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 agosto 2021 da AO 1 patrocinato dall’avv.  PA 2 contro AP 1 patrocinato dall’avv.  PA 1 chiedente la condanna del convenuto al versamento dell'importo di fr. 68'730.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2020 nonché l’accertamento negativo ex art. 88 CPC di fr. 30’000.- oltre interessi di mora dal 26 luglio 2019, e fr. 103.30 di spese d’esecuzione con annullamento del PE n. __________40 dell’UE di Lugano del 15 ottobre 2020, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili; richieste avversate dal convenuto e che il Pretore, con decisione 7 dicembre 2022, ha accolto parzialmente, condannando AP 1 a pagare ad AO 1 fr. 67'200.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2020, accertando l’inesistenza del credito di fr. 30'000.- oltre accessori professato dal convenuto nei confronti dell’attore di cui al PE

n. __________40 dell’UE di Lugano e ordinando all’Ufficiale delle esecuzioni e fallimenti di Lugano di provvedere, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, all’annullamento di tale esecuzione e di non dar notizia a terzi della medesima, nonché caricando al convenuto la tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese, incluse quelle di fr. 750.- della procedura di conciliazione, obbligandolo pure a versare all’attore fr. 11’500.- per ripetibili; appellante il convenuto che, con appello 24/25 gennaio 2023, ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata, di riformare il dispositivo n. 2 fissando le spese giudiziarie di prima istanza in maniera congrua rispetto a quanto stabilito dalla legge, il tutto protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza; mentre che con risposta

E. 9 Per quanto concerne le dichiarazioni della teste K__________ __________ A__________ riprese dal Pretore, AP 1 ha nuovamente sollevato delle critiche superficiali e sommarie, limitandosi a sostenere che ella sarebbe stata interessata all’esito della vertenza in quanto cliente di AO 1 e poiché avrebbe tutto l’interesse a “non mettere mano al borsello” lasciando che sia il convenuto a pagare le sue prestazioni mediante la provvigione. E’ unanimemente riconosciuto che, nella valutazione delle prove testimoniali si debba tenere conto dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte, del suo eventuale interesse all’esito della vertenza o di un suo eventuale coinvolgimento nella fattispecie, ma anche che questo non comporta automaticamente un’esclusione della prova, che potrà avvenire solo a fronte di elementi concreti che rendono le dichiarazioni poco credibili ( Weibel/Walz , Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 6 seg. ad art. 169). Ogni deposizione, inoltre, deve essere apprezzata anche alla luce delle altre risultanze istruttorie nonché dell’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione ( Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, II a ed., Vol. 1, n. 91 segg. ad art. 157 CPC). In questo senso le censure sollevate in merito all’affidabilità della teste risultano alquanto fragili. L’appellante avrebbe piuttosto dovuto spiegare perché sarebbe stato errato fondarsi su di essa per stabilire che l’attore non ha mai partecipato alla negoziazione, che gli acquirenti non gli hanno dovuto pagare nulla per il tempo dedicato all’acquisto dell’appartamento e che AP 1 si era assunto l’impegno di corrispondere ad AO 1 la provvigione in caso di conclusione della compravendita in disamina. Egli avrebbe parimenti dovuto spiegare, al di là delle locuzioni ad effetto che nulla apportano, per quale motivo la teste avrebbe avuto un interesse a deporre il falso.

E. 10 Il ricorrente, poi, nulla ha detto circa l’accertamento del primo giudice, rilevante, in base al quale ciascuna delle parti al contratto era sempre stata informata e a conoscenza degli atti compiuti dal mediatore, come detto svolti tanto nell’interesse degli acquirenti che del venditore e senza pregiudizio per i rispettivi interessi.

E. 11 In sostanza, quindi, la domanda principale formulata con l’appello, laddove ricevibile, deve essere respinta. Richiesta subordinata sulle spese giudiziarie di primo grado

E. 12 Subordinatamente alla pretesa principale, AP 1 ha, come accennato, contestato le modalità con cui il Pretore ha calcolato le spese giudiziarie. A suo avviso la tassa di fr. 8'000.- sarebbe esagerata, ritenuto che corrisponde al limite massimo per un valore di causa tra fr. 50'000.- e fr. 100'000.- e che quello qui in discussione sarebbe di soli fr. 68'000.-. Analogamente anche le ripetibili andrebbero ridotte poiché fr. 11'500.- sarebbero addirittura superiori al valore massimo consentito dalla legge, che dovrebbe essere di fr. 10'310.- (15% di fr. 68'730.-). La censura è avantutto irricevibile in ordine in quanto l’appellante ha omesso di cifrare gli importi che a suo avviso sarebbero stati congrui (v. IICCA 12.2012.19 del 27 febbraio 2014 consid. 15). In ogni modo, egli dimentica che la petizione comprendeva sia l’azione condannatoria per fr. 68'730.-, sia quella di accertamento negativo di un credito di fr. 30'000.-, per complessivi fr. 98'730.-. Già per ciò solo, la sentenza impugnata merita di essere confermata anche su questo aspetto. Inoltre, non va neppure dimenticato che nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, cosa che di norma non sussiste se gli importi attribuiti rientrano nei minimi e nei massimi delle tariffe applicabili (II CCA inc. 12.2021.98 del 13 settembre 2021). Conclusioni e spese giudiziarie di appello

E. 13 Per tutto quanto precede, l’appello 24 gennaio 2023 di AP 1 deve essere integralmente respinto nei limiti della sua ricevibilità e la sentenza 7 dicembre 2022 della Pretura di Lugano, sezione 3, confermata. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto di un valore litigioso di fr. 98'730.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 8’000.-. Le ripetibili, calcolate in applicazione degli art. 11 cpv. 2 lett. a e 5 RTar, tenuto conto di spese e IVA, sono quantificate in fr. 4'000.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L’appello 24/25 gennaio 2023 di AP 1 è respinto nei limiti della sua ricevibilità. 2. Le spese processuali della procedura d’appello fissate in fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante. Quest’ultimo rifonder all’appellato fr. 4’000.- a titolo di ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2023.14

Lugano

8 marzo 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2021.140 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 agosto 2021 da

AO 1

contro

AP 1

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

2.Le spese processuali della procedura d’appello fissate infr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante. Quest’ultimo rifonder all’appellato fr. 4’000.-a titolo di ripetibili di seconda sede.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).