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12.2022.82

Contratto misto di appalto e vendita - responsabilità per difetti - clausola di esclusione della garanzia

Ticino · 2022-11-04 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 novembre 2022 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.135 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26 giugno 2018 da AO 1 AO 2 tutti rappr. da PA 2 contro AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’avv.  PA 1 PI 1, ora PI 1 rappr. dall’Ufficio con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei primi due convenuti al pagamento di fr. 237'295.85 oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2018 e della terza convenuta, in solido con costoro, al pagamento di fr. 117'842.95 oltre interessi al 5% dal

E. 9 Per quanto riguarda invece la piscina e il giardino, i primi due convenuti hanno infine sostenuto che nel rogito di cui al doc. B le parti avevano in realtà inteso escludere qualsiasi responsabilità dei venditori (circostanza che ritenevano di poter dimostrare con le prove di cui hanno reiterato l’assunzione in questa sede). Essi hanno pertanto contestato di essere tenuti a corrispondere alla controparte il relativo minor valore di fr. 58’800.-. Il rilievo dev’essere disatteso. Quand’anche si volesse ammettere - nonostante al momento attuale ciò non sia stato ancora dimostrato - che con la clausola n. 4 (secondo cui “ i venditori cedono i diritti del committente, garanzia sui difetti compresa, inerenti la fornitura e la posa della piscina nonché della relativa copertura nei confronti della ditta PI 1 … ”) le parti, contrariamente al suo tenore letterale e all’interpretazione restrittiva che doveva esserne fatta (cfr. TF 4C.281/2002 del 25 febbraio 2003 consid. 1.3), avevano effettivamente inteso escludere qualsiasi responsabilità dei venditori per quelle due opere, resterebbe in effetti il fatto che i primi due convenuti, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno però censurato l’ulteriore assunto pretorile, che costituisce una motivazione alternativa e indipendente, secondo cui quell’eventuale esclusione di responsabilità non era comunque stata stipulata nel rogito e dunque non era valida: in tali circostanze l’appello, su questo punto, dev’essere dichiarato irricevibile (cfr. Reetz , in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3 a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher , DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2 e 2.3.2 [riferita invero all’analoga norma di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC], 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 3.3, secondo cui, in presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni alternative e indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto). La conclusione del giudice di prime cure era per altro conforme al diritto. In effetti, per giurisprudenza invalsa, nel caso in cui l’interpretazione di una clausola contenuta in un negozio giuridico sottoposto per legge a una forma particolare permetta di concludere che il suo effettivo contenuto divergeva dal suo tenore letterale, occorre poi ancora esaminare se quel suo contenuto effettivo sia stato sufficientemente espresso nella forma legale prescritta (cfr. DTF 121 III 118 consid. 4b/bb, 122 III 361 consid. 4; TF 4A_24/2008 del 12 giugno 2008 consid. 3.1 [riferita per l’appunto a una compravendita immobiliare], 4A_223/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2). Sennonché, nel caso di specie, anche laddove, per ipotesi, la clausola di cessione dei diritti di garanzia nei confronti dell’impresa potesse e dovesse essere intesa quale esclusione della responsabilità dei venditori, resterebbe il fatto che una tale esclusione di responsabilità non era però stata sufficientemente espressa nella necessaria forma pubblica notarile (art. 216 cpv. 2 CO; cfr. Brückner , Schweizerisches Beurkundungsrecht, n. 2500 segg. e in particolare n. 2505; Brückner, Der Umfang des Formzwangs beim Grundstückkauf, in ZBGR 75 p. 6 segg. e in particolare p. 9; Wiegand/Brunner , Vom Umfang des Formzwanges und damit zusammenhängende Fragen des Grundstückkaufvertrages, in recht 1993 p. 10; Schmid , Die Gewährleistung beim Grundstückkauf, in ZBGR 81 p. 379 e 386; Schumacher/Rüegg , Die Haftung des Grundstückverkäufers, in Koller, Der Grundstückkauf, 2ª ed., § 5 n. 332; Reber , Der Umfang des Formzwangs beim Grundstückkauf, in Jusletter 9 maggio 2005 n. 81; cfr. pure, più in generale, DTF 113 II 402 consid. 2a con rif. a Brückner, Sorgfaltspflicht der Urkundsperson und Prüfungsbereich des Grundbuchführers bei Abfassung und Prüfung des Rechtsgrundausweises, in ZBGR 64 p. 66 segg. e in particolare p. 79) ed era nulla per vizio di forma.

E. 10 Ne discende che l’appello dei primi due convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 107'530.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). sulle richieste degli attori

E. 11 La domanda con cui gli attori, sia pure solo nella loro risposta all’appello (che in tal senso costituiva di fatto un vero e proprio appello incidentale ai sensi dell’art. 313 CPC, cfr. DTF 121 III 420 consid. 1; TF 5A_618/2012 del 27 maggio 2013 consid. 4.1), hanno chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di non essere obbligati a corrispondere ripetibili alla controparte per tale sede siccome in prima istanza erano risultati parzialmente vittoriosi è manifestamente improponibile e manifestamente infondata. Da una parte essa non è stata sufficientemente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC, applicabile anche all’appello incidentale, cfr. TF 5A_361/2019 del 21 febbraio 2020 consid. 3.3.1), visto che gli attori non si sono confrontati con le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il giudice di prime cure a porre a loro carico l’indennità ripetibile. E dall’altra queste ultime ragioni, e meglio la loro soccombenza preponderante, erano perfettamente idonee a giustificare la loro condanna al pagamento di ripetibili (art. 106 cpv. 2 CPC).

E. 12 Ne discende che l’appello incidentale degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 6’500.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili alla controparte, che nemmeno è stata invitata a presentare eventuali osservazioni di risposta (art. 312 cpv. 1 CPC, applicabile anche all’appello incidentale). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 13 giugno 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 7’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno agli appellati, sempre in solido, fr. 4’000.- per ripetibili. III. L’appello incidentale 29 settembre 2022 di AO 1 e AO 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 500.- sono a carico degli appellanti incidentali in solido. Non si attribuiscono ripetibili. V. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2022.82

Lugano

4 novembre 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.135 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26 giugno 2018 da

AO 1

AO 2

contro

AP 1

AP 2

PI 1,ora PI 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

2.Con petizione 26 giugno 2018AO 1e AO 2, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizioinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, AP 2 e PI 1 - successore in diritto di PI 1 - per ottenere la condanna dei primi due al pagamento di fr. 237'295.85 oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2018 e dell’ultima, in solido con loro, al pagamento di fr. 117'842.95 oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2018. Essi, in estrema sintesi, hanno preteso dai venditori il minor valore di tutte le opere eseguite, rispettivamente dai venditori e dall’impresa il minor valore del giardino e della piscina, importi questi che sono stati da loro quantificati sulla base di una perizia di parte (doc. D) e di alcuni preventivi (doc. D1-D2 e F).

I primi due convenuti si sono opposti alla petizione, mentre la terza convenuta, nel frattempo fallita, non si è espressa.

3.Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 6 maggio 2022 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i primi due convenuti al pagamento di fr. 107'530.- oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2018 e tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 58’800.- oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2018 (precisando poi che, per quanto atteneva ai primi due convenuti, l’importo di fr. 58’800.- era già compreso nell’altro importo condannatorio di fr. 107'530.-), ponendo la tassa di giustizia di fr. 8’500.- e le spese di fr. 6’020.- (oltre a quelle della procedura di conciliazione di fr. 150.-) per il 45.3% a carico dei primi due convenuti - circostanza che invero era stata precisata solo nei considerandi - e per il 54.7% a carico degli attori, obbligati altresì a rifondere ai primi due convenutifr. 6’500.- per ripetibili. Egli ha sostanzialmente seguito gli attori, osservando tuttavia che le loro pretese dovevano essere ridimensionate, visto che in base alla perizia giudiziaria il minor valore della piscina e del giardino era di fr. 58'800.- e quello delle opere rimanenti ammontava a fr. 48'730.-.

4.Con appello 13 giugno 2022 i primi due convenuti hanno chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere ogni domanda nei loro confronti e con ciò di condannare la terza convenuta al pagamento di fr. 58’800.- oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2018, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio dell’incarto alla Pretura per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di secondo grado.

Con risposta all’appello 29 settembre 2022 gli attori hanno postulato la reiezione del gravame contestando altresì di essere debitori delle ripetibili per la sede pretorile, il tutto con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

motivazione pretorile

5.Il Pretore ha preliminarmente accertato che nel caso di specie le parti avevano sottoscritto un contratto di compravendita inerente a un’edificazione in corso, nell’ambito della quale, oltre ad essere stata integrata l’applicazione della norma SIA 118, gli attori avevano concretamente “avuto voce in capitolo”. Ne ha così dedotto che tra loro era venuto in essere un contratto misto con elementi del contratto di vendita e del contratto di appalto (cfr. DTF 117 II 259 consid. 2b; TF 4C.301/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 2), che, in caso di difettosità dell’oggetto acquistato, permetteva alla parte acquirente di pretendere l’eliminazione del difetto, l’esecuzione sostitutiva, il minor valore dell’opera o la risoluzione del contratto (art. 205 e 368 cpv. 2 CO, in relazione con l’art. 169 segg. della norma SIA 118).

Ciò premesso, per quanto è qui ancora d’interesse, egli ha ritenuto che gli attori potessero senz’altro pretendere dai primi due convenuti il minor valore quantificato dal perito giudiziario a seguito della difettosità della piscina e del giardino, rispettivamente delle opere rimanenti. I difetti erano in effetti stati notificati tempestivamente, non solo entro il termine di due anni previsto dall’art. 173 della norma SIA 118, ma anche secondo quanto previsto dagli art. 201 e 367 CO. E nemmeno risultava che le parti, per quanto riguardava i difetti della piscina e del giardino, avessero liberato i venditori dalla loro responsabilità: in base al chiaro tenore degli accordi la cessione dei diritti di garanzia nei confronti dell’impresa non doveva in effetti comportare l’esclusione di responsabilità dei venditori, che per altro poteva essere ammessa solo in modo restrittivo (cfr. DTF 109 II 24), specialmente poi se, come nel caso concreto, costoro avevano fornito una garanzia alla controparte (cfr. DTF 91 II 344); e comunque una tale esclusione di responsabilità, la cui pattuizione nelle particolari circostanze non poteva essere desunta in modo tacito (cfr. DTF 95 II 119), non era stata validamente stipulata nel rogito.

La censura, che va trattata preliminarmente nonostante sia stata sollevata solo in via subordinata (cfr. DTF 118 Ia 17 consid. 1a; TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 6, siccome la stessa, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito), dev’essere respinta. Come si vedrà nei prossimi considerandi, le prove in questione, volte in sostanza ad accertare che al momento della sottoscrizione del rogito di cui al doc. B l’edificazione era già terminata tranne per quanto riguardava la piscina e il giardino (per cui, a detta dei primi due convenuti, occorreva far capo alle norme sulla compravendita, salvo per queste ultime opere, a cui si applicavano le norme sull’appalto), rispettivamente che, con riferimento alla piscina e al giardino, le parti avevano inteso escludere qualsiasi responsabilità dei venditori, non erano in effetti rilevanti per l’esito della lite, non essendo tali da far venire meno il diritto degli attori di farsi attribuire il minor valore della piscina e del giardino, rispettivamente delle opere rimanenti.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).