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12.2022.80

Responsabilità del patriziato, mancato affitto di pascoli patriziali, danno derivante da mancato guadagno

Ticino · 2022-10-03 · Italiano TI
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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 8 giugno 2022 contro la decisione 5 maggio 2022, notificata il 9 maggio 2022, è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 26 luglio 2022 dell’appellato e la replica spontanea 19 agosto 2022 degli appellanti.

E. 2 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto. Difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile 2019 inc. 12.2018.6 consid. 6 e riferimenti ivi citati).

E. 3 Già le svariate autorità che

si sono chinate sulla presente fattispecie hanno esposto i principi che

governano i beni patriziali e il loro utilizzo. Per completezza, vale la pena

ricordare quanto segue.

I beni patriziali si suddividono in beni

amministrativi e beni patrimoniali. I beni amministrativi sono beni

inalienabili (art. 8 LOP) che servono all’adempimento di compiti di diritto

pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i

pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i

terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli

accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo

libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento

dei terreni (art. 5 cpv. 2 LOP). I beni patrimoniali sono invece privi di uno

scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i

capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella

forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di

uno speciale diritto di godimento (art. 5 cpv. 3 LOP).

L'affitto di fondi agricoli è disciplinato dalla Legge

federale sull’affitto agricolo (LAAgr). Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAAgr, dette

norme trovano applicazione anche per l’affitto di almende, alpi e pascoli, come

pure per i diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi. L'art. 3

LAAgr prevede tuttavia che i Cantoni possono emanare per l’affitto di alpi e di

pascoli, come pure per i diritti di godimento e di partecipazione, disposizioni

che derogano alla LAAgr. Sul piano cantonale sia l’art. 12 LOP, sia l’art. 13

LCDFRAA impongono che l’affitto dei pubblici alpeggi venga attribuito mediante

concorso. L’art. 12 LCDFRAA prevede inoltre (a parità di condizioni) un diritto

preferenziale in favore dell’affittuario precedente (lett. a) e di singoli

proprietari di bestiame che gestiscono un’azienda situata nel Comune di sede

del proprietario dell'alpe o in Comuni viciniori (lett. b).

Quanto al (semplice) godimento dei beni patriziali,

quali il pascolare, far erba, fieno e strame e l’approvvigionamento di legna da

ardere, secondo l’art. 28 cpv. 1 LOP il regolamento del patriziato ne

stabilisce i modi e le condizioni. L’art. 7 del regolamento del AO 1 attua

questa disposizione prevedendo la possibilità di godimento dei pascoli tramite

rilascio di un’autorizzazione annuale e pagamento di una tassa (doc. H).

E. 4 Entrando nel merito della

controversia, con la decisione impugnata il Pretore ha dovuto esaminare se i

comportamenti del AO 1(e meglio la sua errata delibera del 18 ottobre 2011 come

pure la sua inazione successiva alla decisione del TRAM) possano aver fondato

una sua responsabilità ai sensi della Legge cantonale sulla responsabilità

civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp).

Sul primo tema, il Pretore ha osservato che l’ente pubblico

risponde del danno cagionato da una decisione amministrativa o giudiziaria solo

in caso di grave violazione di un dovere primordiale della funzione (art. 5

cpv. 1 LResp), ovvero in caso di una violazione grave del diritto, risultante

ad esempio dall’abuso o dall’eccesso del potere di apprezzamento, dalla

violazione di un testo chiaro o dal misconoscimento di un principio generale di

diritto, non essendo di per sé sufficiente che la decisione si riveli a

posteriori infondata, sbagliata o persino arbitraria (sul tema, v. anche le

decisioni IICCA del 20 maggio 2016 inc. 12.2014.29 consid. 10, IICCA del 9

agosto 2015 inc. 12.2013.151 consid. 7.1, IICCA del 27 novembre 2012 inc.

12.2011.44 consid. 2 e i riferimenti ivi citati). Il primo giudice ha

successivamente costatato che l’erroneità della delibera patriziale 18 ottobre

2011 non raggiunge tale elevata soglia di gravità. Ciò siccome la norma

relativa al diritto preferenziale ex art. 12 LCDFRAA non è di elementare

lettura e comprensione, bensì è complessa e può indurre all’errore, ritenuto

oltretutto che per interpretarla lo stesso TRAM, nella sua sentenza del 21

settembre 2016, ha dovuto fare ricorso anche alla legge federale sul diritto

fondiario rurale (LDFR) e ai materiali preparatori relativi alle varie leggi

applicabili.

Sul secondo tema, il giudice di primo grado ha

concluso che l’inottemperanza del AO 1 a quanto stabilito dal TRAM, e nello

specifico la mancata pubblicazione di un nuovo concorso, rispettivamente la

tardiva riconversione dei fondi in beni amministrativi, costituisce un atto

illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp. Tuttavia,

il primo giudice ha altresì evidenziato che l’omessa decisione avrebbe dovuto

essere presa dopo il 2017, ovvero dopo la seconda sentenza del TRAM del 5

aprile 2017, poiché solo da quel momento il AO 1 ha conosciuto con certezza le

azioni che avrebbe dovuto intraprendere. Il relativo potenziale danno poteva

dunque riguardare solamente il periodo dal 2017 in avanti (e non quello oggetto

della presente azione di risarcimento, relativo al periodo 2012-2017), e

toccare unicamente AP 1 (essendo in quel periodo AP 2 già uscita dall’azienda a

seguito di divorzio). Il Pretore ha infine rimarcato l’assenza di un

sufficiente nesso causale fra la mancata pubblicazione del nuovo concorso e il

danno, non essendo comprovato che AP 1 avrebbe ottenuto l’aggiudicazione

dell’affitto, siccome nel periodo 2016-2017 si era insediata nel comune di __________

un’altra azienda agricola (ex art. 7 LDFR) gestita da D__________, che pure

avrebbe potuto avvalersi del diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12

LCDFRAA e che dal 2019 ha ottenuto il godimento dei pascoli (cfr. doc. 1 e 3,

l’iscrizione RC relativa alla società “__________ Sagl” di D__________ e il sito

www.__________.ch sub rubrica Stalla __________).

E. 5 Con l’impugnativa, gli appellanti criticano innanzitutto il Pretore per aver concluso che l’errata decisione di aggiudicazione del AO 1 non costituisce un atto illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LResp. A loro modo di vedere, il testo della normativa relativa al diritto preferenziale (art. 12 lett. b LCDFRAA) era chiaro ed escludeva pacificamente G__________ dal suo campo di applicazione, dal momento che la sede della sua azienda non si trovava in Ticino. Il comportamento della controparte sarebbe inoltre stato ulteriormente aggravato dal fatto di avere concesso a quest’ultimo il godimento dei pascoli in pendenza di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, in spregio del suo effetto devolutivo e sospensivo. Il danno da loro subito a causa della delibera del 2011 sarebbe pertanto rivendicabile già per gli anni 2012-2017 e avrebbe interessato anche AP 2, che è uscita dalla società semplice solo dal 2015. Gli appellanti sottolineano poi di aver subito un danno anche per aver dovuto rinunciare alla costruzione di una nuova stalla, riconoscendo però loro stessi di non averlo fatto valere in causa (sicché non può qui rientrare in considerazione).

E. 6 La censura, più che

confrontarsi criticamente con le considerazioni pretorili sopra riassunte, fra

cui i requisiti di applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LResp e gli strumenti

interpretativi utilizzati dal TRAM, si limita alla riproposizione di una tesi

contrapposta. Pertanto, è quantomeno dubbio che essa sia sufficientemente

motivata. Comunque sia, occorre considerare che il AO 1 non è un’autorità

giudiziaria giocoforza dotata di competenze giuridiche, come pure che G__________

aveva pur sempre in gestione alcuni pascoli nel territorio ticinese, compresa

l’alpe __________ (situata nel comune di __________). Che ciò potesse conferirgli

un diritto preferenziale, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 12

LCDFRAA, non è un’eventualità a tal punto remota da poter essere subito

scartata. Del resto, il Consiglio di Stato aveva aderito a questa tesi con decisione

27 gennaio 2015 (cfr. doc. A, consid. C e 4.2), ed è stato unicamente il TRAM (e

solo dopo essere ricorso ai materiali legislativi relativi alla legge che ha

preceduto la LCDFRAA, ovvero la Legge cantonale sull'affitto agricolo del 16

maggio 1988, o “LCAA”, all’art. 5 LCAA, agli art. 8 seg. LCDFRAA e all’art. 7 LDFR),

a sconfessarla per la prima volta con la decisione 21 settembre 2016,

concludendo che il diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12 lett. b LCDFRAA non

appartiene a chi gestisce (sul territorio del comune o di comuni viciniori) una

semplice azienda d’estivazione, ma solamente a chi gestisce un'azienda agricola

giusta l'art. 7 LDFR. Ne discende che sul tema, l’apprezzamento eseguito dal

giudice di prima sede e la sua conclusione relativa al mancato adempimento

delle restrittive condizioni poste dall’art. 5 cpv. 1 LResp resistono alla

critica. Non risulta inoltre che il AO 1, dopo l’impugnazione della sua

decisione di delibera, abbia proceduto alla stipulazione di un vero e proprio contratto

di affitto con G__________. Emerge piuttosto che esso gli ha concesso annualmente

un diritto di godimento fondato sull’art. 28 LOP (scelta che, anche se non

vietata esplicitamente dalla LOP, a posteriori è stata giudicata incompatibile

con la destinazione patrimoniale dei fondi, v. sopra consid. C e D). Detta concessione

non è peraltro stata la causa, bensì casomai una conseguenza della lesione del

diritto preferenziale degli appellanti (il cui pendente ricorso in ogni caso

non conferiva loro il diritto di utilizzazione dei fondi) nonché della

posizione assunta e difesa dal AO 1 in tutte le sedi giudiziarie, e che fino

alla decisione definitiva del TRAM non poteva come detto essere ritenuta

gravemente lesiva del diritto ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Sul

tema, l’appello è conseguentemente destinato all’insuccesso.

E. 7 Gli appellanti criticano inoltre la decisione del giudice di prima sede di escludere una responsabilità del AO 1 anche ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp per non avere, nell’anno 2017, né aggiudicato loro l’affitto né perlomeno pubblicato un nuovo concorso, e sostengono che essi sarebbero stati gli unici partecipanti dotati di diritto preferenziale. Difatti, in quel momento D__________ non aveva ancora manifestato interesse per la gestione dei pascoli qui in discussione, ritenuto oltretutto che il suo presunto diritto preferenziale (concorrente con il loro) sarebbe un fatto nuovo mai allegato in prima sede e neppure dimostrato. E meglio, non vi sarebbero prove attestanti che egli gestisse un’azienda agricola secondo le pertinenti prescrizioni del diritto fondiario rurale iscritta nel relativo registro cantonale, e da quale momento (art. 7 cpv. 1 LDFR, art. 2 e 3 LCDFRAA). Occorrerebbe dunque ottenere nuove prove al riguardo, mediante un richiamo di documenti o una domanda di informazioni rivolta alla Sezione dell’agricoltura. A dire degli appellanti, non vi sarebbe stato alcun motivo che poteva contrastare una delibera in loro favore, tantomeno l’asserita situazione conflittuale con il AO 1 (che peraltro, secondo quanto già stabilito dal Pretore, non poteva impedire la relativa aggiudicazione in assenza di sentenze attestanti un loro comportamento scorretto).

E. 8 Ora, gli appellanti non contestano che, come già evidenziato dal TRAM, un’aggiudicazione diretta del concorso in loro favore non era possibile. Essi inoltre non si confrontano con l’assunto pretorile secondo cui l’omissione del AO 1 ritenuta illecita ex art. 4 e 5 cpv. 1 LResp (mancata tempestiva pubblicazione di un nuovo concorso o riconversione dei fondi in beni amministrativi) si è verificata al più presto nel 2017, e più precisamente dopo la decisione 5 aprile 2017 del TRAM, per cui essa non può fondare alcun risarcimento di danni antecedenti a tale data. Gli appellanti neppure pretendono che, in caso di agire tempestivo del AO 1 e tenuto conto dei suoi tempi tecnici, essi avrebbero potuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto o il godimento dei pascoli in tempo utile per poter ancora beneficiare (almeno parzialmente) dei contributi di estivazione del 2017. Non confrontandosi con questa motivazione indipendente del primo giudice e che da sola conduce alla reiezione della loro pretesa, le ulteriori argomentazioni degli appellanti in relazione al nesso causale (assenza di diritti preferenziali di D__________, possibilità concreta di ottenere l’aggiudicazione e i contributi di estivazione), all’impossibilità di compensare o ridurre il danno mediante utilizzo di altri alpeggi e alla quantificazione del danno non devono pertanto qui essere esaminate.

E. 9 Per tutti questi motivi, l’appello non può condurre a una modifica della decisione impugnata e dev’essere respinto (nella misura in cui è ricevibile).

E. 10 Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 89'800.-, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 nonché 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo del AO 1 (2 pagine), sono quantificate in fr. 1’000.-.

E. 11 Il valore litigioso della presente controversia raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sul reclamo del AO 1

E. 12 La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in maniera indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo. Nel presente caso, avendo il AO 1 impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, il suo reclamo 8 giugno 2022, inoltrato tempestivamente (art. 321 cpv. 1 CPC), è senz’altro ricevibile. Anche la relativa risposta 8 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è tempestiva.

E. 13 Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020 inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016 inc. 12.2016.57 consid. 5.2.1).

E. 14 Con l’impugnata decisione, il Pretore ha in sintesi stabilito che le relative spese giudiziarie dovessero essere ripartite a metà fra le parti (con conseguente compensazione delle ripetibili) ex art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, dal momento che il AO 1 ha effettivamente commesso delle mancanze che hanno danneggiato gli attori.

E. 15 Il reclamante si oppone a questa conclusione, rilevando che le spese giudiziarie dovrebbero invece seguire la soccombenza. Le spese processuali (di complessivi fr. 8'000.-) dovrebbero dunque essere poste integralmente a carico della controparte, con obbligo per quest’ultima di versargli fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di prima sede. Ciò poiché la causa della parte avversa risultava di primo acchito temeraria, priva di fondamento e destinata all’insuccesso (ciò che il Pretore stesso avrebbe rilevato in occasione del verbale di udienza del 9 febbraio 2021). Malgrado ciò, la controparte ha persistito nella sua azione, facendo lievitare i costi procedurali e di patrocinio e dunque anche la quota (ingiustamente) posta a carico del AO 1, che peraltro non disporrebbe di grande liquidità. Quest’ultimo non avrebbe inoltre commesso alcuna mancanza comportante un danno per gli attori e sarebbe sempre stato in buona fede, ritenuto che la delibera errata non bastava per fondare una sua responsabilità, e che negli anni qui in discussione (2012-2017) la controparte non ha mai chiesto il godimento dei pascoli e non si è mai interessata a questa possibilità, che era aperta a qualsiasi richiedente. Il reclamante ritiene inoltre di non aver tardato a dar seguito alle istruzioni ricevute dalle competenti autorità. Posto che l’esistenza di un diritto preferenziale di AP 1 e AP 2 sui pascoli non sarebbe dimostrata e che la delibera in loro favore di un affitto non rientrava in considerazione visti i pessimi rapporti esistenti fra le parti, appena ricevuta la comunicazione della Sezione degli enti locali nell’ottobre 2019 (doc. M), esso si sarebbe subito attivato per attuare la commutazione dei beni da patrimoniali ad amministrativi. La ripartizione delle spese sancita dal Pretore sarebbe pertanto iniqua e abusiva.

E. 16 Queste censure non possono

condurre a una modifica del giudizio impugnato.

In primo luogo, il reclamo omette qualsivoglia

confronto con le conclusioni pretorili secondo le quali l’impugnazione delle

ordinanze e delle autorizzazioni annuali con cui il Patriziato aveva concesso

il godimento dei pascoli a terzi, rispettivamente la richiesta degli attori di

ottenerne a loro volta il godimento, erano superflue, siccome le ordinanze

erano nulle e prive di portata pratica e i pascoli, nel periodo che qui

interessa, dovevano essere concessi in affitto e non in godimento (ritenuto oltretutto

che gli attori hanno sempre, mediante varie iniziative e istanze, manifestato

il loro interesse al riguardo). Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile

per carente motivazione.

In secondo luogo, malgrado la delibera 18 ottobre 2011

non possa fondare una responsabilità del AO 1, essa era pacificamente errata,

ritenuto che in quel momento e in virtù del loro diritto preferenziale, gli

attori avrebbero dovuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto dei pascoli.

Il reclamante trascura altresì le motivazioni con le quali

il primo giudice ha ritenuto illecito il ritardo del suo agire (v. sopra

consid. 4 e decisione impugnata, p. 6-7). Anche su questo punto, il gravame è

carente nella motivazione. Peraltro il AO 1, malgrado fosse al corrente dei suoi

obblighi sin dal 2016/2017, ha omesso di pubblicare un nuovo concorso e ha

tardato sino al 2018 prima di iniziare a discutere della possibilità di

rinunciare all’affitto dei pascoli in favore del semplice godimento, e sino al

2020 prima di attuare la commutazione dei beni (concedendo però nel frattempo l’utilizzo

dei fondi a G__________ e a D__________). Le sue mancanze devono dunque essere

confermate.

Aggiungasi infine che la causa avviata dagli attori

non può ritenersi temeraria, che il Pretore in occasione dell’udienza del 9

febbraio 2021 non l’ha mai sostenuto (bensì si è limitato a sottolineare le

difficoltà a cui andavano incontro gli attori con riferimento alla situazione

del 2011, all’art. 5 LResp, alla commisurazione del danno e ai costi di causa)

e che, alla luce del comportamento del AO 1, era legittimo per gli attori

ritenersi lesi nei propri diritti, sicché per la ripartizione delle spese

potrebbe rientrare in considerazione, oltre che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC,

anche la relativa lett. b. La decisione del Pretore non risulta pertanto iniqua

o abusiva, bensì condivisibile (tenuto conto del suo margine di apprezzamento).

E. 17 Ne deriva che anche il reclamo dev’essere respinto, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado. La relativa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è priva d’oggetto. Le spese giudiziarie della procedura di reclamo, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 14’000.- (fr. 4’000.- + 10'000.-), che non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.- stabilita dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione dell’art. 14 LTG, ammontano a fr. 700.-. Le ripetibili sono quantificate in fr. 1'000.- (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L’appello 8 giugno 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono a carico degli appellanti, in solido fra loro. Il maggiore anticipo versato sarà restituito. Gli appellanti sono tenuti a rifondere all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 1'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Il reclamo 8 giugno 2022 del AO 1 è respinto. 4. Le spese processuali della procedura di reclamo, pari a fr. 700.-, sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte complessivi fr. 1'000.- per ripetibili di seconda sede. 5. Notificazione: - (__________) - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 27 gennaio 2015 (cfr. doc. A, consid. C e 4.2), ed è stato unicamente il TRAM (e solo dopo essere ricorso ai materiali legislativi relativi alla legge che ha preceduto la LCDFRAA, ovvero la Legge cantonale sull'affitto agricolo del 16 maggio 1988, o “LCAA”, all’art. 5 LCAA, agli art. 8 seg. LCDFRAA e all’art. 7 LDFR), a sconfessarla per la prima volta con la decisione 21 settembre 2016, concludendo che il diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12 lett. b LCDFRAA non appartiene a chi gestisce (sul territorio del comune o di comuni viciniori) una semplice azienda d’estivazione, ma solamente a chi gestisce un'azienda agricola giusta l'art. 7 LDFR. Ne discende che sul tema, l’apprezzamento eseguito dal giudice di prima sede e la sua conclusione relativa al mancato adempimento delle restrittive condizioni poste dall’art. 5 cpv. 1 LResp resistono alla critica. Non risulta inoltre che il AO 1, dopo l’impugnazione della sua decisione di delibera, abbia proceduto alla stipulazione di un vero e proprio contratto di affitto con G__________. Emerge piuttosto che esso gli ha concesso annualmente un diritto di godimento fondato sull’art. 28 LOP (scelta che, anche se non vietata esplicitamente dalla LOP, a posteriori è stata giudicata incompatibile con la destinazione patrimoniale dei fondi, v. sopra consid. C e D). Detta concessione non è peraltro stata la causa, bensì casomai una conseguenza della lesione del diritto preferenziale degli appellanti (il cui pendente ricorso in ogni caso non conferiva loro il diritto di utilizzazione dei fondi) nonché della posizione assunta e difesa dal AO 1 in tutte le sedi giudiziarie, e che fino alla decisione definitiva del TRAM non poteva come detto essere ritenuta gravemente lesiva del diritto ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Sul tema, l’appello è conseguentemente destinato all’insuccesso.

7.Gli appellanti criticano inoltre la decisione del giudice di prima sede di escludere una responsabilità del AO 1 anche ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp per non avere, nell’anno 2017, né aggiudicato loro l’affitto né perlomeno pubblicato un nuovo concorso, e sostengono che essi sarebbero stati gli unici partecipanti dotati di diritto preferenziale. Difatti, in quel momento D__________ non aveva ancora manifestato interesse per la gestione dei pascoli qui in discussione, ritenuto oltretutto che il suo presunto diritto preferenziale (concorrente con il loro) sarebbe un fatto nuovo mai allegato in prima sede e neppure dimostrato. E meglio, non vi sarebbero prove attestanti che egli gestisse un’azienda agricola secondo le pertinenti prescrizioni del diritto fondiario rurale iscritta nel relativo registro cantonale, e da quale momento (art. 7 cpv. 1 LDFR, art. 2 e 3 LCDFRAA). Occorrerebbe dunque ottenere nuove prove al riguardo, mediante un richiamo di documenti o una domanda di informazioni rivolta alla Sezione dell’agricoltura. A dire degli appellanti, non vi sarebbe stato alcun motivo che poteva contrastare una delibera in loro favore, tantomeno l’asserita situazione conflittuale con il AO 1 (che peraltro, secondo quanto già stabilito dal Pretore, non poteva impedire la relativa aggiudicazione in assenza di sentenze attestanti un loro comportamento scorretto).

8.Ora, gli appellanti non contestano che, come già evidenziato dal TRAM, un’aggiudicazione diretta del concorso in loro favore non era possibile. Essi inoltre non si confrontano con l’assunto pretorile secondo cui l’omissione del AO 1 ritenuta illecita ex art. 4 e 5 cpv. 1 LResp (mancata tempestiva pubblicazione di un nuovo concorso o riconversione dei fondi in beni amministrativi) si è verificata al più presto nel 2017, e più precisamente dopo la decisione 5 aprile 2017 del TRAM, per cui essa non può fondare alcun risarcimento di danni antecedenti a tale data. Gli appellanti neppure pretendono che, in caso di agire tempestivo del AO 1 e tenuto conto dei suoi tempi tecnici, essi avrebbero potuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto o il godimento dei pascoli in tempo utile per poter ancora beneficiare (almeno parzialmente) dei contributi di estivazione del 2017. Non confrontandosi con questa motivazione indipendente del primo giudice e che da sola conduce alla reiezione della loro pretesa, le ulteriori argomentazioni degli appellanti in relazione al nesso causale (assenza di diritti preferenziali di D__________, possibilità concreta di ottenere l’aggiudicazione e i contributi di estivazione), all’impossibilità di compensare o ridurre il danno mediante utilizzo di altri alpeggi e alla quantificazione del danno non devono pertanto qui essere esaminate.

9.Per tutti questi motivi, l’appello non può condurre a una modifica della decisione impugnata e dev’essere respinto (nella misura in cui è ricevibile).

10.Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 89'800.-, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 nonché 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo del AO 1 (2 pagine), sono quantificate in fr. 1’000.-.

11.Il valore litigioso della presente controversia raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Sul reclamo del AO 1

12.La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in maniera indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.

Nel presente caso, avendo il AO 1 impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, il suo reclamo 8 giugno 2022, inoltrato tempestivamente (art. 321 cpv. 1 CPC), è senz’altro ricevibile. Anche la relativa risposta 8 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è tempestiva.

13.Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020 inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016 inc. 12.2016.57 consid. 5.2.1).

14.Con l’impugnata decisione, il Pretore ha in sintesi stabilito che le relative spese giudiziarie dovessero essere ripartite a metà fra le parti (con conseguente compensazione delle ripetibili) ex art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, dal momento che il AO 1 ha effettivamente commesso delle mancanze che hanno danneggiato gli attori.

15.Il reclamante si oppone a questa conclusione, rilevando che le spese giudiziarie dovrebbero invece seguire la soccombenza. Le spese processuali (di complessivi fr. 8'000.-) dovrebbero dunque essere poste integralmente a carico della controparte, con obbligo per quest’ultima di versargli fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di prima sede. Ciò poiché la causa della parte avversa risultava di primo acchito temeraria, priva di fondamento e destinata all’insuccesso (ciò che il Pretore stesso avrebbe rilevato in occasione del verbale di udienza del 9 febbraio 2021). Malgrado ciò, la controparte ha persistito nella sua azione, facendo lievitare i costi procedurali e di patrocinio e dunque anche la quota (ingiustamente) posta a carico del AO 1, che peraltro non disporrebbe di grande liquidità. Quest’ultimo non avrebbe inoltre commesso alcuna mancanza comportante un danno per gli attori e sarebbe sempre stato in buona fede, ritenuto che la delibera errata non bastava per fondare una sua responsabilità, e che negli anni qui in discussione (2012-2017) la controparte non ha mai chiesto il godimento dei pascoli e non si è mai interessata a questa possibilità, che era aperta a qualsiasi richiedente. Il reclamante ritiene inoltre di non aver tardato a dar seguito alle istruzioni ricevute dalle competenti autorità. Posto che l’esistenza di un diritto preferenziale di AP 1 e AP 2 sui pascoli non sarebbe dimostrata e che la delibera in loro favore di un affitto non rientrava in considerazione visti i pessimi rapporti esistenti fra le parti, appena ricevuta la comunicazione della Sezione degli enti locali nell’ottobre 2019 (doc. M), esso si sarebbe subito attivato per attuare la commutazione dei beni da patrimoniali ad amministrativi. La ripartizione delle spese sancita dal Pretore sarebbe pertanto iniqua e abusiva.

16.Queste censure non possono condurre a una modifica del giudizio impugnato.

In primo luogo, il reclamo omette qualsivoglia confronto con le conclusioni pretorili secondo le quali l’impugnazione delle ordinanze e delle autorizzazioni annuali con cui il Patriziato aveva concesso il godimento dei pascoli a terzi, rispettivamente la richiesta degli attori di ottenerne a loro volta il godimento, erano superflue, siccome le ordinanze erano nulle e prive di portata pratica e i pascoli, nel periodo che qui interessa, dovevano essere concessi in affitto e non in godimento (ritenuto oltretutto che gli attori hanno sempre, mediante varie iniziative e istanze, manifestato il loro interesse al riguardo). Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile per carente motivazione.

In secondo luogo, malgrado la delibera 18 ottobre 2011 non possa fondare una responsabilità del AO 1, essa era pacificamente errata, ritenuto che in quel momento e in virtù del loro diritto preferenziale, gli attori avrebbero dovuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto dei pascoli.

Il reclamante trascura altresì le motivazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto illecito il ritardo del suo agire (v. sopra consid. 4 e decisione impugnata, p. 6-7). Anche su questo punto, il gravame è carente nella motivazione. Peraltro il AO 1, malgrado fosse al corrente dei suoi obblighi sin dal 2016/2017, ha omesso di pubblicare un nuovo concorso e ha tardato sino al 2018 prima di iniziare a discutere della possibilità di rinunciare all’affitto dei pascoli in favore del semplice godimento, e sino al 2020 prima di attuare la commutazione dei beni (concedendo però nel frattempo l’utilizzo dei fondi a G__________ e a D__________). Le sue mancanze devono dunque essere confermate.

Aggiungasi infine che la causa avviata dagli attori non può ritenersi temeraria, che il Pretore in occasione dell’udienza del 9 febbraio 2021 non l’ha mai sostenuto (bensì si è limitato a sottolineare le difficoltà a cui andavano incontro gli attori con riferimento alla situazione del 2011, all’art. 5 LResp, alla commisurazione del danno e ai costi di causa) e che, alla luce del comportamento del AO 1, era legittimo per gli attori ritenersi lesi nei propri diritti, sicché per la ripartizione delle spese potrebbe rientrare in considerazione, oltre che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, anche la relativa lett. b. La decisione del Pretore non risulta pertanto iniqua o abusiva, bensì condivisibile (tenuto conto del suo margine di apprezzamento).

17.Ne deriva che anche il reclamo dev’essere respinto, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado. La relativa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è priva d’oggetto.

Le spese giudiziarie della procedura di reclamo, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 14’000.- (fr. 4’000.- + 10'000.-), che non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.- stabilita dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione dell’art. 14 LTG, ammontano a fr. 700.-. Le ripetibili sono quantificate in fr. 1'000.- (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1.L’appello 8 giugno 2022 di AP 1 e AP 2è respinto.

-

(__________)

-

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2022.79/80

Lugano

3 ottobre 2022/bs

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.81 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 maggio 2019 da

AP 1__________

AP 2__________

entrambi patrocinati dall’ PA 1  (__________)

contro

AO 1__________

E considerato

in diritto:

Sull’appello di AP 1 e AP 2

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 8 giugno 2022 contro la decisione 5 maggio 2022, notificata il 9 maggio 2022, è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 26 luglio 2022 dell’appellato e la replica spontanea 19 agosto 2022 degli appellanti.

3.Già le svariate autorità che si sono chinate sulla presente fattispecie hanno esposto i principi che governano i beni patriziali e il loro utilizzo. Per completezza, vale la pena ricordare quanto segue.

I beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali. I beni amministrativi sono beni inalienabili (art. 8 LOP) che servono all’adempimento di compiti di diritto pubblico. Essi sono in particolare i boschi, gli alpi, i maggenghi, i prati, i pascoli, le cave, le case patriziali e gli altri edifici di uso pubblico, i terreni incolti, l’archivio e gli altri beni culturali, le strade e gli accessi, gli acquedotti, le teleferiche, gli impianti sportivi o per il tempo libero, le opere di premunizione torrentizie e antivalangarie di consolidamento dei terreni (art. 5 cpv. 2 LOP). I beni patrimoniali sono invece privi di uno scopo pubblico diretto. Essi sono in particolare i beni mobili, quali i capitali, il denaro contante e i crediti, nonché gli edifici utilizzati nella forma del diritto privato (locazione, affitto) o attraverso la concessione di uno speciale diritto di godimento (art. 5 cpv. 3 LOP).

L'affitto di fondi agricoli è disciplinato dalla Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr). Secondo l’art. 1 cpv. 3 LAAgr, dette norme trovano applicazione anche per l’affitto di almende, alpi e pascoli, come pure per i diritti di godimento e di partecipazione ad essi relativi. L'art. 3 LAAgr prevede tuttavia che i Cantoni possono emanare per l’affitto di alpi e di pascoli, come pure per i diritti di godimento e di partecipazione, disposizioni che derogano alla LAAgr. Sul piano cantonale sia l’art. 12 LOP, sia l’art. 13 LCDFRAA impongono che l’affitto dei pubblici alpeggi venga attribuito mediante concorso. L’art. 12 LCDFRAA prevede inoltre (a parità di condizioni) un diritto preferenziale in favore dell’affittuario precedente (lett. a) e di singoli proprietari di bestiame che gestiscono un’azienda situata nel Comune di sede del proprietario dell'alpe o in Comuni viciniori (lett. b).

Quanto al (semplice) godimento dei beni patriziali, quali il pascolare, far erba, fieno e strame e l’approvvigionamento di legna da ardere, secondo l’art. 28 cpv. 1 LOP il regolamento del patriziato ne stabilisce i modi e le condizioni. L’art. 7 del regolamento del AO 1 attua questa disposizione prevedendo la possibilità di godimento dei pascoli tramite rilascio di un’autorizzazione annuale e pagamento di una tassa (doc. H).

4.Entrando nel merito della controversia, con la decisione impugnata il Pretore ha dovuto esaminare se i comportamenti del AO 1(e meglio la sua errata delibera del 18 ottobre 2011 come pure la sua inazione successiva alla decisione del TRAM) possano aver fondato una sua responsabilità ai sensi della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp).

Sul primo tema, il Pretore ha osservato che l’ente pubblico risponde del danno cagionato da una decisione amministrativa o giudiziaria solo in caso di grave violazione di un dovere primordiale della funzione (art. 5 cpv. 1 LResp), ovvero in caso di una violazione grave del diritto, risultante ad esempio dall’abuso o dall’eccesso del potere di apprezzamento, dalla violazione di un testo chiaro o dal misconoscimento di un principio generale di diritto, non essendo di per sé sufficiente che la decisione si riveli a posteriori infondata, sbagliata o persino arbitraria (sul tema, v. anche le decisioni IICCA del 20 maggio 2016 inc. 12.2014.29 consid. 10, IICCA del 9 agosto 2015 inc. 12.2013.151 consid. 7.1, IICCA del 27 novembre 2012 inc. 12.2011.44 consid. 2 e i riferimenti ivi citati). Il primo giudice ha successivamente costatato che l’erroneità della delibera patriziale 18 ottobre 2011 non raggiunge tale elevata soglia di gravità. Ciò siccome la norma relativa al diritto preferenziale ex art. 12 LCDFRAA non è di elementare lettura e comprensione, bensì è complessa e può indurre all’errore, ritenuto oltretutto che per interpretarla lo stesso TRAM, nella sua sentenza del 21 settembre 2016, ha dovuto fare ricorso anche alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e ai materiali preparatori relativi alle varie leggi applicabili.

Sul secondo tema, il giudice di primo grado ha concluso che l’inottemperanza del AO 1 a quanto stabilito dal TRAM, e nello specifico la mancata pubblicazione di un nuovo concorso, rispettivamente la tardiva riconversione dei fondi in beni amministrativi, costituisce un atto illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp. Tuttavia, il primo giudice ha altresì evidenziato che l’omessa decisione avrebbe dovuto essere presa dopo il 2017, ovvero dopo la seconda sentenza del TRAM del 5 aprile 2017, poiché solo da quel momento il AO 1 ha conosciuto con certezza le azioni che avrebbe dovuto intraprendere. Il relativo potenziale danno poteva dunque riguardare solamente il periodo dal 2017 in avanti (e non quello oggetto della presente azione di risarcimento, relativo al periodo 2012-2017), e toccare unicamente AP 1 (essendo in quel periodo AP 2 già uscita dall’azienda a seguito di divorzio). Il Pretore ha infine rimarcato l’assenza di un sufficiente nesso causale fra la mancata pubblicazione del nuovo concorso e il danno, non essendo comprovato che AP 1 avrebbe ottenuto l’aggiudicazione dell’affitto, siccome nel periodo 2016-2017 si era insediata nel comune di __________ un’altra azienda agricola (ex art. 7 LDFR) gestita da D__________, che pure avrebbe potuto avvalersi del diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12 LCDFRAA e che dal 2019 ha ottenuto il godimento dei pascoli (cfr. doc. 1 e 3, l’iscrizione RC relativa alla società “__________ Sagl” di D__________ e il sito www.__________.ch sub rubrica Stalla __________).

5.Con l’impugnativa, gli appellanti criticano innanzitutto il Pretore per aver concluso che l’errata decisione di aggiudicazione del AO 1 non costituisce un atto illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LResp. A loro modo di vedere, il testo della normativa relativa al diritto preferenziale (art. 12 lett. b LCDFRAA) era chiaro ed escludeva pacificamente G__________ dal suo campo di applicazione, dal momento che la sede della sua azienda non si trovava in Ticino. Il comportamento della controparte sarebbe inoltre stato ulteriormente aggravato dal fatto di avere concesso a quest’ultimo il godimento dei pascoli in pendenza di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, in spregio del suo effetto devolutivo e sospensivo. Il danno da loro subito a causa della delibera del 2011 sarebbe pertanto rivendicabile già per gli anni 2012-2017 e avrebbe interessato anche AP 2, che è uscita dalla società semplice solo dal 2015. Gli appellanti sottolineano poi di aver subito un danno anche per aver dovuto rinunciare alla costruzione di una nuova stalla, riconoscendo però loro stessi di non averlo fatto valere in causa (sicché non può qui rientrare in considerazione).

6.La censura, più che confrontarsi criticamente con le considerazioni pretorili sopra riassunte, fra cui i requisiti di applicazione dell’art. 5 cpv. 1 LResp e gli strumenti interpretativi utilizzati dal TRAM, si limita alla riproposizione di una tesi contrapposta. Pertanto, è quantomeno dubbio che essa sia sufficientemente motivata. Comunque sia, occorre considerare che il AO 1 non è un’autorità giudiziaria giocoforza dotata di competenze giuridiche, come pure che G__________ aveva pur sempre in gestione alcuni pascoli nel territorio ticinese, compresa l’alpe __________ (situata nel comune di __________). Che ciò potesse conferirgli un diritto preferenziale, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 12 LCDFRAA, non è un’eventualità a tal punto remota da poter essere subito scartata. Del resto, il Consiglio di Stato aveva aderito a questa tesi con decisione 27 gennaio 2015 (cfr. doc. A, consid. C e 4.2), ed è stato unicamente il TRAM (e solo dopo essere ricorso ai materiali legislativi relativi alla legge che ha preceduto la LCDFRAA, ovvero la Legge cantonale sull'affitto agricolo del 16 maggio 1988, o “LCAA”, all’art. 5 LCAA, agli art. 8 seg. LCDFRAA e all’art. 7 LDFR), a sconfessarla per la prima volta con la decisione 21 settembre 2016, concludendo che il diritto preferenziale ai sensi dell’art. 12 lett. b LCDFRAA non appartiene a chi gestisce (sul territorio del comune o di comuni viciniori) una semplice azienda d’estivazione, ma solamente a chi gestisce un'azienda agricola giusta l'art. 7 LDFR. Ne discende che sul tema, l’apprezzamento eseguito dal giudice di prima sede e la sua conclusione relativa al mancato adempimento delle restrittive condizioni poste dall’art. 5 cpv. 1 LResp resistono alla critica. Non risulta inoltre che il AO 1, dopo l’impugnazione della sua decisione di delibera, abbia proceduto alla stipulazione di un vero e proprio contratto di affitto con G__________. Emerge piuttosto che esso gli ha concesso annualmente un diritto di godimento fondato sull’art. 28 LOP (scelta che, anche se non vietata esplicitamente dalla LOP, a posteriori è stata giudicata incompatibile con la destinazione patrimoniale dei fondi, v. sopra consid. C e D). Detta concessione non è peraltro stata la causa, bensì casomai una conseguenza della lesione del diritto preferenziale degli appellanti (il cui pendente ricorso in ogni caso non conferiva loro il diritto di utilizzazione dei fondi) nonché della posizione assunta e difesa dal AO 1 in tutte le sedi giudiziarie, e che fino alla decisione definitiva del TRAM non poteva come detto essere ritenuta gravemente lesiva del diritto ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Sul tema, l’appello è conseguentemente destinato all’insuccesso.

7.Gli appellanti criticano inoltre la decisione del giudice di prima sede di escludere una responsabilità del AO 1 anche ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in connessione con l’art. 4 LResp per non avere, nell’anno 2017, né aggiudicato loro l’affitto né perlomeno pubblicato un nuovo concorso, e sostengono che essi sarebbero stati gli unici partecipanti dotati di diritto preferenziale. Difatti, in quel momento D__________ non aveva ancora manifestato interesse per la gestione dei pascoli qui in discussione, ritenuto oltretutto che il suo presunto diritto preferenziale (concorrente con il loro) sarebbe un fatto nuovo mai allegato in prima sede e neppure dimostrato. E meglio, non vi sarebbero prove attestanti che egli gestisse un’azienda agricola secondo le pertinenti prescrizioni del diritto fondiario rurale iscritta nel relativo registro cantonale, e da quale momento (art. 7 cpv. 1 LDFR, art. 2 e 3 LCDFRAA). Occorrerebbe dunque ottenere nuove prove al riguardo, mediante un richiamo di documenti o una domanda di informazioni rivolta alla Sezione dell’agricoltura. A dire degli appellanti, non vi sarebbe stato alcun motivo che poteva contrastare una delibera in loro favore, tantomeno l’asserita situazione conflittuale con il AO 1 (che peraltro, secondo quanto già stabilito dal Pretore, non poteva impedire la relativa aggiudicazione in assenza di sentenze attestanti un loro comportamento scorretto).

8.Ora, gli appellanti non contestano che, come già evidenziato dal TRAM, un’aggiudicazione diretta del concorso in loro favore non era possibile. Essi inoltre non si confrontano con l’assunto pretorile secondo cui l’omissione del AO 1 ritenuta illecita ex art. 4 e 5 cpv. 1 LResp (mancata tempestiva pubblicazione di un nuovo concorso o riconversione dei fondi in beni amministrativi) si è verificata al più presto nel 2017, e più precisamente dopo la decisione 5 aprile 2017 del TRAM, per cui essa non può fondare alcun risarcimento di danni antecedenti a tale data. Gli appellanti neppure pretendono che, in caso di agire tempestivo del AO 1 e tenuto conto dei suoi tempi tecnici, essi avrebbero potuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto o il godimento dei pascoli in tempo utile per poter ancora beneficiare (almeno parzialmente) dei contributi di estivazione del 2017. Non confrontandosi con questa motivazione indipendente del primo giudice e che da sola conduce alla reiezione della loro pretesa, le ulteriori argomentazioni degli appellanti in relazione al nesso causale (assenza di diritti preferenziali di D__________, possibilità concreta di ottenere l’aggiudicazione e i contributi di estivazione), all’impossibilità di compensare o ridurre il danno mediante utilizzo di altri alpeggi e alla quantificazione del danno non devono pertanto qui essere esaminate.

9.Per tutti questi motivi, l’appello non può condurre a una modifica della decisione impugnata e dev’essere respinto (nella misura in cui è ricevibile).

10.Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 89'800.-, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’500.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 nonché 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo del AO 1 (2 pagine), sono quantificate in fr. 1’000.-.

11.Il valore litigioso della presente controversia raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Sul reclamo del AO 1

12.La decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in maniera indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo.

Nel presente caso, avendo il AO 1 impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, il suo reclamo 8 giugno 2022, inoltrato tempestivamente (art. 321 cpv. 1 CPC), è senz’altro ricevibile. Anche la relativa risposta 8 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è tempestiva.

13.Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC); il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (IICCA del 3 febbraio 2020 inc. 12.2019.190; IICCA dell’11 ottobre 2016 inc. 12.2016.57 consid. 5.2.1).

14.Con l’impugnata decisione, il Pretore ha in sintesi stabilito che le relative spese giudiziarie dovessero essere ripartite a metà fra le parti (con conseguente compensazione delle ripetibili) ex art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, dal momento che il AO 1 ha effettivamente commesso delle mancanze che hanno danneggiato gli attori.

15.Il reclamante si oppone a questa conclusione, rilevando che le spese giudiziarie dovrebbero invece seguire la soccombenza. Le spese processuali (di complessivi fr. 8'000.-) dovrebbero dunque essere poste integralmente a carico della controparte, con obbligo per quest’ultima di versargli fr. 10'000.- a titolo di ripetibili di prima sede. Ciò poiché la causa della parte avversa risultava di primo acchito temeraria, priva di fondamento e destinata all’insuccesso (ciò che il Pretore stesso avrebbe rilevato in occasione del verbale di udienza del 9 febbraio 2021). Malgrado ciò, la controparte ha persistito nella sua azione, facendo lievitare i costi procedurali e di patrocinio e dunque anche la quota (ingiustamente) posta a carico del AO 1, che peraltro non disporrebbe di grande liquidità. Quest’ultimo non avrebbe inoltre commesso alcuna mancanza comportante un danno per gli attori e sarebbe sempre stato in buona fede, ritenuto che la delibera errata non bastava per fondare una sua responsabilità, e che negli anni qui in discussione (2012-2017) la controparte non ha mai chiesto il godimento dei pascoli e non si è mai interessata a questa possibilità, che era aperta a qualsiasi richiedente. Il reclamante ritiene inoltre di non aver tardato a dar seguito alle istruzioni ricevute dalle competenti autorità. Posto che l’esistenza di un diritto preferenziale di AP 1 e AP 2 sui pascoli non sarebbe dimostrata e che la delibera in loro favore di un affitto non rientrava in considerazione visti i pessimi rapporti esistenti fra le parti, appena ricevuta la comunicazione della Sezione degli enti locali nell’ottobre 2019 (doc. M), esso si sarebbe subito attivato per attuare la commutazione dei beni da patrimoniali ad amministrativi. La ripartizione delle spese sancita dal Pretore sarebbe pertanto iniqua e abusiva.

16.Queste censure non possono condurre a una modifica del giudizio impugnato.

In primo luogo, il reclamo omette qualsivoglia confronto con le conclusioni pretorili secondo le quali l’impugnazione delle ordinanze e delle autorizzazioni annuali con cui il Patriziato aveva concesso il godimento dei pascoli a terzi, rispettivamente la richiesta degli attori di ottenerne a loro volta il godimento, erano superflue, siccome le ordinanze erano nulle e prive di portata pratica e i pascoli, nel periodo che qui interessa, dovevano essere concessi in affitto e non in godimento (ritenuto oltretutto che gli attori hanno sempre, mediante varie iniziative e istanze, manifestato il loro interesse al riguardo). Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile per carente motivazione.

In secondo luogo, malgrado la delibera 18 ottobre 2011 non possa fondare una responsabilità del AO 1, essa era pacificamente errata, ritenuto che in quel momento e in virtù del loro diritto preferenziale, gli attori avrebbero dovuto ottenere l’aggiudicazione dell’affitto dei pascoli.

Il reclamante trascura altresì le motivazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto illecito il ritardo del suo agire (v. sopra consid. 4 e decisione impugnata, p. 6-7). Anche su questo punto, il gravame è carente nella motivazione. Peraltro il AO 1, malgrado fosse al corrente dei suoi obblighi sin dal 2016/2017, ha omesso di pubblicare un nuovo concorso e ha tardato sino al 2018 prima di iniziare a discutere della possibilità di rinunciare all’affitto dei pascoli in favore del semplice godimento, e sino al 2020 prima di attuare la commutazione dei beni (concedendo però nel frattempo l’utilizzo dei fondi a G__________ e a D__________). Le sue mancanze devono dunque essere confermate.

Aggiungasi infine che la causa avviata dagli attori non può ritenersi temeraria, che il Pretore in occasione dell’udienza del 9 febbraio 2021 non l’ha mai sostenuto (bensì si è limitato a sottolineare le difficoltà a cui andavano incontro gli attori con riferimento alla situazione del 2011, all’art. 5 LResp, alla commisurazione del danno e ai costi di causa) e che, alla luce del comportamento del AO 1, era legittimo per gli attori ritenersi lesi nei propri diritti, sicché per la ripartizione delle spese potrebbe rientrare in considerazione, oltre che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, anche la relativa lett. b. La decisione del Pretore non risulta pertanto iniqua o abusiva, bensì condivisibile (tenuto conto del suo margine di apprezzamento).

17.Ne deriva che anche il reclamo dev’essere respinto, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado. La relativa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è priva d’oggetto.

Le spese giudiziarie della procedura di reclamo, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr. 14’000.- (fr. 4’000.- + 10'000.-), che non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.- stabilita dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione dell’art. 14 LTG, ammontano a fr. 700.-. Le ripetibili sono quantificate in fr. 1'000.- (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1.L’appello 8 giugno 2022 di AP 1 e AP 2è respinto.

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(__________)

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Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).