Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale riguardante due controversie dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
E. 1.1 Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di seconda sede.
E. 1.2 La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è accolta ai sensi dei considerandi. Quale suo patrocinatore è designato l’avv. PA 2. 2. L’appello incidentale 1° luglio 2022 di AO 1 è respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
E. 2 I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nella risposta all’appello il resistente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appello qui in esame, consegnato alla Posta il 25 maggio 2022, è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta all’appello e l’appello incidentale (entrambi del 1° luglio 2022) nonché la risposta all’appello incidentale 20 luglio 2022.
E. 2.1 Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 800.- per ripetibili di seconda sede.
E. 2.2 La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 1° luglio 2022 di AO 1 è respinta. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
E. 3 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime. Sull’appello principale (inc. SE.2018.22)
E. 4 Con il suo appello, AP 1 postula la reiezione della petizione 20 giugno 2018 della controparte relativa agli scoperti salariali (differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione o “CCNL”). Sul tema il Pretore ha innanzitutto rilevato che il CCNL si applica a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un’attività in un’azienda dell’industria alberghiera e della ristorazione e che quali “aziende alberghiere e della ristorazione” si intendono tutte le aziende che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande da consumare sul posto (art. 1). Dal campo di applicazione personale sono segnatamente esclusi gli esercenti e i direttori (art. 2 cpv. 2). Sulla base dell’istruttoria orale (interrogatori e testimonianze), il primo giudice ha evidenziato che l’attività svolta a bordo del __________ da parte di AO 1 non era di tipo dirigenziale (non essendo egli qualificabile quale esercente né disponendo di un ampio potere decisionale) e non era prettamente legata alla guida della barca (di cui era il capitano), bensì riguardava anche la ristorazione (servizio di cibi e bevande agli ospiti). Il giudice di primo grado ha pertanto sancito l’applicabilità del CCNL, determinando nel seguito il salario dovuto al dipendente su tale base (fr. 28'070.11 per il 2016 e fr. 24'266.47 per il 2017, per complessivi fr. 52'336.58 netti). Deducendovi gli importi da lui già ricevuti, pari a fr. 29'885.70, ne ha pertanto derivato l’ammontare dello scoperto salariale, pari a fr. 22'450.88 oltre interessi.
E. 5 In primo luogo, AP 1 critica
il Pretore per avere compiuto un erroneo accertamento dei fatti in relazione al
ruolo e alle mansioni di AO 1 e per averlo a torto assoggettato al CCNL. A suo
dire, quest’ultimo sarebbe escluso dal suo campo d’applicazione, avendo sempre
agito quale autonomo gerente dell’attività (“
Geschäftsführer
”) e inoltre
coniuge dell’esercente, come pure non avendo mai avuto compiti attinenti alla
ristorazione.
E meglio, sul primo aspetto l’appellante rileva che l’attore
ha per un lungo periodo gestito il battello in maniera indipendente, per poi
contribuire alla nascita della società AP 1 (al fine di ottenere i mezzi
finanziari necessari alla continuazione dell’attività), diventando azionista
della stessa nella misura del 20%, assumendo la funzione di membro del CdA, mantenendo
il suo ruolo di capitano (cfr. interrogatori di R__________, P__________ e AO 1)
e mettendo a disposizione il proprio indirizzo quale sede e recapito societari
(v. interrogatorio di R__________). Inoltre, era sua moglie che disponeva della
patente di esercente (sulla quale figurava comunque anche il suo nome). Il
medesimo sarebbe stato assunto quale “
Geschäftsführer /Kapitän __________ SA
”
(cfr. doc. 1), ovvero quale unico responsabile e autonomo organizzatore della
navigazione e delle varie gite sul lago (teste __________ Z__________; interrogatorio
di R__________ e P__________). Dalla sua stessa deposizione emergerebbe del
resto la sua convinzione di essere coinvolto nella gestione del natante,
ritenuto che egli non è mai riuscito ad adeguarsi alla sua nuova posizione di
dipendente, continuando piuttosto a comportarsi quale assoluto padrone del
battello e ignorando le direttive impartite dai nuovi proprietari (testi __________
T__________ e __________ Z__________, interrogatori di R__________ e P__________
__________).
Sul secondo tema, l’appellante evidenzia che il “__________”
non è un ristorante ordinario, bensì una barca, e che il ruolo di capitano di AO
1, sia contrattualmente che nella pratica, riguardava esclusivamente la gestione
della stessa, l’organizzazione delle gite e la navigazione, e non l’attività di
ristorazione. Quest’ultima sarebbe stata peraltro del tutto marginale rispetto
al predominante servizio offerto (le gite), avrebbe attirato pochissima
clientela (testi M__________ e F__________; interrogatori di R__________ e P__________)
e sarebbe stata piuttosto gestita da __________ T__________, da altri ausiliari
oppure da un servizio di catering esterno (teste __________ Z__________; interrogatori
di R__________ e P__________). Per l’appellante, se AO 1 ha svolto alcune
attività a livello di ristorazione (comunque di poco conto, come la
preparazione di qualche caffé), lo ha dunque fatto autonomamente, senza esservi
tenuto, laddove le istruzioni e i richiami ricevuti non concernevano tale
aspetto quanto piuttosto le questioni tecniche gestionali (interrogatorio di R__________).
E. 6 novembre 2019, p. 4 ad. 12-13, p. 6 ad 30-32 e p. 11 ad 9; interrogatorio di P__________, verbale del 20 dicembre 2019, ad 13, 30, 31 e 32). Lappellante inoltre menziona solo parzialmente la testimonianza di __________ Z__________ (secondo la quale gli eventi venivano gestiti da un catering esterno), omettendo però di considerare che, come già sottolineato dal Pretore, il catering si limitava a fornire i prodotti, che venivano poi serviti dallattore medesimo (verbale del 14 febbraio 2019, p. 6). Anche su questo aspetto il gravame, insufficientemente motivato, non può in ogni caso condurre a una modifica della decisione di prima sede. Di conseguenza, lassoggettamento di AO 1 al CCNL devessere confermato.
9.Lappellante principale contesta altresì il conteggio esposto dal primo giudice in relazione allo stipendio percepito da AO 1 nel periodo 2016-2017 (fr. 29'885.70). Per lappellante, il Pretore avrebbe innanzitutto a torto considerato, a titolo di salari da agosto 2016 a marzo 2017, solo gli importi mensili versati sul conto dellattore (fr. 1'500.- lordi), omettendo però di considerare nel suo computo laltra metà dello stipendio (ulteriori fr. 1'500.- lordi/mese), versata sul conto della moglie dietro esplicita richiesta dei coniugi (cfr. deposizione P__________ e conclusioni, p. 10). Lavvenuto versamento sarebbe inoltre dimostrato dallassente contestazione del dipendente, che nel periodo di riferimento mai si è lamentato di avere ricevuto solo la metà del suo salario. Inoltre, lappellante contesta anche lammontare della remunerazione percepita da AO 1 nellagosto 2017, che non sarebbe stata di soli fr. 140.80. Piuttosto, e come avvenuto nel mese di luglio 2017 (ove il Pretore ha eseguito il calcolo corretto), il versamento di fr. 140.80 andava a completare un precedente acconto già ottenuto dal dipendente pari a fr. 2'800.-.
10.Ora, lappellante omette innanzitutto di confrontarsi con la decisione di prima sede (consid. 12.1), ove il Pretore ha rilevato che la sua contestazione dei conteggi è stata solo generica (e pertanto insufficiente). Già solo per questo motivo, le sue argomentazioni sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC). Aggiungasi che il tema della suddivisione dello stipendio fra lattore e la moglie non risulta dagli allegati introduttivi di prima sede, sicché la sua adduzione solo con le conclusioni scritte e con lappello, in assenza di qualsivoglia confronto con i presupposti di cui agli art. 229 e 317 CPC, è tardiva e inammissibile. La questione degli acconti per contro era stata menzionata dalla convenuta nella sua risposta 28 agosto 2018 (p. 3), ma non è stata riproposta in sede di conclusioni. Lappellante del resto non indica quale prova dimostrerebbe il versamento alla controparte di fr. 2'800.- nel mese di agosto 2017. Anche a tal riguardo, limpugnativa non può sovvertire il giudizio di primo grado.
11.Con unultima censura, lappellante contesta lammontare delle ripetibili riconosciute alla controparte, limitandosi tuttavia a sottolineare una presunta incoerenza delle ripetibili attribuite all'attore con quelle attribuite alla convenuta, senza chiedere che, in caso di conferma della decisione, queste debbano essere ridotte, e soprattutto senza fornire alcuna motivazione. La censura è pertanto irricevibile.
12.Pe tutti questi motivi, in relazione alle censure contenute nellappello principale, la decisione di primo grado resiste alla critica e merita conferma.
Sullappello incidentale (inc. SE.2018.2)
13.Con il suo gravame, AO 1 ha formulato unpetitumpoco chiaro e impreciso, ovvero riferendosi allincarto sbagliato (inc. SE.2018.22) e attribuendo alla sua petizione una data errata (14 novembre 2018). Esso tuttavia, se letto unitamente alla prima pagina e alle motivazioni, permette di comprendere che oggetto dellimpugnativa sono i dispositivi n. 1 e 2 della decisione pretorile, e che lappellante incidentale si oppone alla reiezione della sua petizione 24 gennaio 2018 (inc. SE.2018.2). Nondimeno, anche nellambito di applicazione dellart. 336a CO (cfr. DTF 131 III 243 consid. 5 e IICCA del 10 febbraio 2012, inc. 12.2011.83, consid. 9), la richiesta di giudizio di AO 1 permane problematica a livello di quantificazione, dal momento che nelpetitumegli si limita a postulare il riconoscimento di unindennità per disdetta abusiva secondo il prudente criterio del giudice senza fornire una cifra determinata o un importo minimo (art. 84 cpv. 2 e 85 CPC). La questione non necessita di ulteriore disamina, come si vedrà qui di seguito.
14.Con limpugnata decisione il primo giudice, dopo aver esposto i presupposti di cui allart. 336 seg. CO e ricordato che lonere di dimostrare labusività della disdetta (seppur con la gradazione probatoria ridotta alla verosimiglianza preponderante) incombe al dipendente (art. 8 CC), ha rilevato in sintesi che lattore ha allegato labusività in maniera confusa, opponendo alla motivazione fornita dalla società (differente visione dellorganizzazione strategica dellattività) quelli che per lui sarebbero stati dei possibili alternativi motivi di licenziamento, ovvero presunte lamentele dei clienti relative a pulizia e servizio e una ripicca per alcune problematiche da lui sollevate (lacune di progettazione e di programmazione dellattività del natante).Sennonché il motivo indicato dalla datrice di lavoro è comprovatodai richiami formali da lei impartiti (doc. 2, 4 e 7)come pure dallinterrogatorio di P__________ e non risulta abusivo; lattore daltro canto si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e non ha fornito sufficienti indizi oggettivi che suggeriscano che tale motivazione fosse inveritiera e che i reali motivi fossero quelli da lui indicati, rimasti piuttosto al semplice stadio di ipotesi. Per il Pretore non è stato dunque necessario verificare se le lamentele esistessero davvero e fossero giustificate, rispettivamente esaminare la qualità del lavoro di AO 1, ritenuto oltretutto che lunico problema di pulizia emerge dal doc. 9 e non concerneil servizio reso ai clienti, bensì lo stato del natante al momento della messa in cantiere per linvernaggio. Il primo giudice ha altresì ritenuto incomprensibile, oltre che inverosimile, lassunto dellattore relativo a una ritorsione, non essendovi prove al riguardo e non emergendo un nesso fra le problematiche da lui sollevate e la decisione della datrice di lavoro di terminare il contratto.
15.Con il gravame, lappellante incidentale sostiene di avere esposto chiaramente le proprie tesi, ma non si confronta debitamente con il giudizio di prima sede. Segnatamente, non contesta che la motivazione fornita dalla controparte trovi riscontro negli atti e non sia stata smentita da prove di segno inverso, rispettivamente non menziona delle prove o degli indizi attestanti che la datrice di lavoro avesse ricevuto delle lamentele dai clienti (o da un ex dipendente, come menzionato nel gravame) e che abbia deciso di disdire il contratto per questo motivo (nesso causale), sicché il rinvio alle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio e a tutte le testimonianze relative alla soddisfazione dei clienti e allottimo lavoro da lui svolto non possono influenzare lesito del giudizio (come già osservato dal giudice di prima sede). Anche con riferimento allasserita ripicca e a un accanimento nei suoi confronti, lappellante incidentale non spiega perché il fatto di aver evidenziato delle lacune possa aver condotto alla decisione di licenziamento; egli inoltre non offre prove in merito a questo aspetto, se non riproducendo un estratto del proprio interrogatorio, che però si limita a esporre una tesi soggettiva e non dimostra un nesso causale fra eventuali sue rivendicazioni e la disdetta; esso tuttalpiù conferma lesistenza di problemi nella collaborazione fra lui e R__________, che tuttavia non fanno apparire fasulle le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro. Per tutti questi motivi lappello incidentale non è idoneo a sovvertire la decisione pretorile e deve pertanto essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.
Spese giudiziarie
16.Visto quanto sopra, lappello principale devessere respinto. Il relativo valore litigioso (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 22'450.88. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Vertendo la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Limporto postulato da AO 1 a titolo di ripetibili (fr. 1'200.-) può essere confermato, situandosi al di sotto delle medie tariffali secondo lart. 11 RTar.
17.Quanto allappello incidentale, lo stesso deve pure essere respinto, nella misura in cui ricevibile.Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso che può esserefissato infr. 22500.-, seguono la soccombenza di AO 1. Anche in questa procedura, non vengono prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, in applicazione dellart. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar, vengono quantificate in fr. 800.-, tenuto conto della brevità dellallegato responsivo 20 luglio 2022 di AP 1 (tre sole pagine).
Sul gratuito patrocinio
18.Il 1° luglio 2022 AO 1 ha prodotto, contestualmente alla risposta allappello e allappello incidentale, unistanza di assistenza giudiziaria completa (con gratuito patrocinio dellavv. PA 2) per la procedura di seconda sede.
19.Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui allart. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono notevolmente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde; decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (cfr. IICCA del 1° luglio 2020, inc. 12.2020.73, e i riferimenti ivi contenuti). Il gratuito patrocinio comprende lesenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore dufficio (se necessario per tutelare i diritti dellinteressato), mentre non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1 e 3 CPC). Nel caso in esame, essendo entrambe le procedure gratuite ai sensi dellart. 114 lett. c CPC, rientra in considerazione unicamente la designazione e remunerazione di un patrocinatore dufficio.
20.Sulla base della documentazione agli atti, il requisito dellindigenza risulta adempiuto. Quanto alla prognosi delle comparse di AO 1, occorre fare una distinzione.
Nellambito dellappello principale la sua resistenza in lite, quale parte appellata uscita in gran parte vittoriosa in prima sede, non poteva dirsi priva di una prognosi positiva, e ha effettivamente avuto un esito favorevole. A tal proposito, listanza deve pertanto essere accolta, con conseguente nomina dellavv. PA 2 quale suo patrocinatore dufficio. La relativa remunerazione è già coperta dallindennità ripetibile posta a carico di AP 1 e accolta nella misura richiesta da AO 1. Il patrocinatore dufficio potrà essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o limpossibilità di incassare lindennità ripetibile presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC).
Diversamente ne va in riferimento allappello incidentale, che appariva già di primo acchito inadatto a mutare la decisione impugnata. A tal riguardo, il gratuito patrocinio non può dunque essere accordato.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC e il RTar,
decide:
1.Lappello 25 maggio 2022 di AP 1è respinto.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
E. 7 L’art. 2 cpv. 2 del CCNL
esclude dal suo campo di applicazione i direttori, gli esercenti e i famigliari
dell’esercente (anche detto “dirigente d’azienda”, o “
Betriebsleiter
”).
L’appellante non si confronta con il contenuto del relativo Commentario
ufficiale già esposto nella decisione di prima sede, secondo cui “
È escluso
dal campo d’applicazione del CCNL soltanto chi, sulla base della sua posizione
nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio
potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente
decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla
struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte
di essa (art. 9 OLL1). Dispone di ampi poteri, ad esempio, chi ha la facoltà di
assumere e licenziare autonomamente dei collaboratori e può decidere la
politica salariale di un’azienda. I dirigenti d’azienda, direttori o gerenti ed
i loro sostituti, assistenti, aides du patron eccetera che non dispongono di
ampi poteri decisionali ai sensi dell’art. 9 OLL1 sono invece assoggettati al
CCNL
”.
Nel caso concreto, il fatto che l’attore avesse messo
a disposizione, per un certo periodo, il suo domicilio per il recapito e la
sede sociali non è determinante, come non lo è che egli fosse azionista o
organo societario (con firma collettiva a due); occorre difatti distinguere
questi ruoli con quello di dipendente derivante dal rapporto contrattuale in
esame, come peraltro osservato dagli stessi R__________ e P__________, secondo
i quali AO 1 era un loro subordinato che sottostava a specifiche direttive
(verbale del 6 novembre 2019,
p. 4-5 ad 19 e 21, p. 9 ad 58 e p. 11 ad. 10-11;
verbale del 20 dicembre 2019, ad 18-19, 21, 33, 40, 82-83). Nessuno dei due, né
d’altronde l’appellante, ha preteso che egli potesse esercitare una notevole
influenza su questioni importanti nel senso inteso dal Commentario, laddove
l’organizzazione delle gite e la gestione della navigazione non possono essere
ritenute sufficienti. Detto rapporto subordinato, instauratosi dopo che AO 1
aveva dovuto rinunciare al suo ruolo di esclusivo proprietario dell’attività, è
stato confermato da quest’ultimo (il quale, contrariamente alle sue aspettative,
non poteva più disporre di grandi poteri decisionali, cfr. verbale del 25 giugno
2019, p. 3-4), dai testi __________ T__________ e __________ Z__________ (verbale
del 14 febbraio 2019, p. 2 e 6) e dalla stessa convenuta nelle sue conclusioni
di prima sede (p. 4-5). Che la moglie di AO 1 disponesse della patente di
esercente e l’avesse messa a disposizione della società non può essere
risolutivo, dal momento che l’appellante non spiega nulla sul suo concreto
ruolo e non la qualifica quale “dirigente d’azienda” con una posizione predominante
secondo i restrittivi requisiti summenzionati. Ne deriva che, a livello
personale, l’attore non era escluso dal campo di applicazione del CCNL.
E. 8 Quanto all’attività di
ristorazione, le dichiarazioni citate nell’impugnativa non permettono di
ritenere che essa fosse del tutto marginale rispetto all’attività principale del
battello (escursioni). L’appellante d’altronde non si confronta con
l’accertamento pretorile secondo cui era proprio la possibilità per i clienti
di consumare cibo e bevande che caratterizzava l’attività del “__________” e lo
distingueva da altre imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto di
persone (decisione impugnata, consid. 9; v. anche le testimonianze di __________
H__________, U__________, F__________, D__________ e M__________, quali clienti
abituali del battello, e l’interrogatorio di R__________). L’appellante nemmeno
tiene conto delle varie dichiarazioni citate dal primo giudice (di A__________,
__________ Z__________, __________ T__________, AO 1, P__________ e R__________)
secondo le quali fra le mansioni dell’attore rientrava anche quella di servire
ai clienti cibo e bevande. Sul tema, l’impugnativa è pertanto irricevibile per
carente motivazione. Comunque sia, contrariamente a quanto pretende
l’appellante, non corrisponde al vero che l’attività di ristorazione fosse
seguita quasi esclusivamente da __________ T__________ o da altri ausiliari.
Risulta piuttosto che __________ T__________ (in aggiunta alle sue altre
mansioni di marinaio) forniva un sopporto all’attore nei momenti di maggiore
affluenza, lo sostituiva in caso di necessità e aveva anche assunto il compito
di occuparsi dell’ordinazione dei prodotti dai fornitori, laddove AO 1 si
occupava correntemente, anche da solo, del servizio alla clientela (teste __________
T__________, verbale del 14 febbraio 2019, p. 2-3; testi __________ H__________
e U__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 3 e 5; testi D__________ e M__________,
verbale del 16 maggio 2019, p. 2-4; interrogatorio di R__________, verbale del
6 novembre 2019, p. 4 ad. 12-13, p. 6 ad 30-32 e p. 11 ad 9; interrogatorio di
P__________, verbale del 20 dicembre 2019, ad 13, 30, 31 e 32). L’appellante
inoltre menziona solo parzialmente la testimonianza di __________ Z__________
(secondo la quale gli eventi venivano gestiti da un catering esterno),
omettendo però di considerare che, come già sottolineato dal Pretore, il
catering si limitava a fornire i prodotti, che venivano poi serviti dall’attore
medesimo (verbale del 14 febbraio 2019, p. 6). Anche su questo aspetto il
gravame, insufficientemente motivato, non può in ogni caso condurre a una
modifica della decisione di prima sede. Di conseguenza, l’assoggettamento di AO
1 al CCNL dev’essere confermato.
E. 9 L’appellante principale contesta altresì il conteggio esposto dal primo giudice in relazione allo stipendio percepito da AO 1 nel periodo 2016-2017 (fr. 29'885.70). Per l’appellante, il Pretore avrebbe innanzitutto a torto considerato, a titolo di salari da agosto 2016 a marzo 2017, solo gli importi mensili versati sul conto dell’attore (fr. 1'500.- lordi), omettendo però di considerare nel suo computo l’altra metà dello stipendio (ulteriori fr. 1'500.- lordi/mese), versata sul conto della moglie dietro esplicita richiesta dei coniugi (cfr. deposizione P__________ e conclusioni, p. 10). L’avvenuto versamento sarebbe inoltre dimostrato dall’assente contestazione del dipendente, che nel periodo di riferimento mai si è lamentato di avere ricevuto solo la metà del suo salario. Inoltre, l’appellante contesta anche l’ammontare della remunerazione percepita da AO 1 nell’agosto 2017, che non sarebbe stata di soli fr. 140.80. Piuttosto, e come avvenuto nel mese di luglio 2017 (ove il Pretore ha eseguito il calcolo corretto), il versamento di fr. 140.80 andava a completare un precedente acconto già ottenuto dal dipendente pari a fr. 2'800.-.
E. 10 Ora, l’appellante omette innanzitutto di confrontarsi con la decisione di prima sede (consid. 12.1), ove il Pretore ha rilevato che la sua contestazione dei conteggi è stata solo generica (e pertanto insufficiente). Già solo per questo motivo, le sue argomentazioni sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC). Aggiungasi che il tema della suddivisione dello stipendio fra l’attore e la moglie non risulta dagli allegati introduttivi di prima sede, sicché la sua adduzione solo con le conclusioni scritte e con l’appello, in assenza di qualsivoglia confronto con i presupposti di cui agli art. 229 e 317 CPC, è tardiva e inammissibile. La questione degli acconti per contro era stata menzionata dalla convenuta nella sua risposta 28 agosto 2018 (p. 3), ma non è stata riproposta in sede di conclusioni. L’appellante del resto non indica quale prova dimostrerebbe il versamento alla controparte di fr. 2'800.- nel mese di agosto 2017. Anche a tal riguardo, l’impugnativa non può sovvertire il giudizio di primo grado.
E. 11 Con un’ultima censura, l’appellante contesta l’ammontare delle ripetibili riconosciute alla controparte, limitandosi tuttavia a sottolineare una presunta “ incoerenza delle ripetibili attribuite all'attore con quelle attribuite alla convenuta ”, senza chiedere che, in caso di conferma della decisione, queste debbano essere ridotte, e soprattutto senza fornire alcuna motivazione. La censura è pertanto irricevibile.
E. 12 Pe tutti questi motivi, in relazione alle censure contenute nell’appello principale, la decisione di primo grado resiste alla critica e merita conferma. Sull’appello incidentale (inc. SE.2018.2)
E. 13 Con il suo gravame, AO 1 ha formulato un petitum poco chiaro e impreciso, ovvero riferendosi all’incarto sbagliato (inc. SE.2018.22) e attribuendo alla sua petizione una data errata (14 novembre 2018). Esso tuttavia, se letto unitamente alla prima pagina e alle motivazioni, permette di comprendere che oggetto dell’impugnativa sono i dispositivi n. 1 e 2 della decisione pretorile, e che l’appellante incidentale si oppone alla reiezione della sua petizione 24 gennaio 2018 (inc. SE.2018.2). Nondimeno, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 336a CO (cfr. DTF 131 III 243 consid. 5 e IICCA del 10 febbraio 2012, inc. 12.2011.83, consid. 9), la richiesta di giudizio di AO 1 permane problematica a livello di quantificazione, dal momento che nel petitum egli si limita a postulare il riconoscimento di un’indennità per disdetta abusiva secondo il prudente criterio del giudice senza fornire una cifra determinata o un importo minimo (art. 84 cpv. 2 e 85 CPC). La questione non necessita di ulteriore disamina, come si vedrà qui di seguito.
E. 14 Con l’impugnata decisione il
primo giudice, dopo aver esposto i presupposti di cui all’art. 336 seg. CO e
ricordato che l’onere di dimostrare l’abusività della disdetta (seppur con la
gradazione probatoria ridotta alla verosimiglianza preponderante) incombe al
dipendente (art. 8 CC), ha rilevato in sintesi che l’attore ha allegato l’abusività
in maniera confusa, opponendo alla motivazione fornita dalla società (
differente visione dell’organizzazione
strategica dell’attività) quelli che per lui sarebbero stati dei possibili
alternativi motivi di licenziamento, ovvero presunte lamentele dei clienti relative
a pulizia e servizio e una ripicca per alcune problematiche da lui sollevate
(lacune di progettazione e di programmazione dell’attività del natante
)
.
Sennonché il motivo indicato dalla datrice di lavoro è comprovato
dai richiami formali da lei impartiti (
doc. 2, 4 e 7)
come pure
dall’interrogatorio di P__________ e non risulta abusivo; l’attore d’altro
canto si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e non ha fornito
sufficienti indizi oggettivi che suggeriscano che tale motivazione fosse
inveritiera e che i reali motivi fossero quelli da lui indicati, rimasti piuttosto
al semplice stadio di ipotesi. Per il Pretore non è stato dunque necessario
verificare se le lamentele esistessero davvero e fossero giustificate,
rispettivamente esaminare la qualità del lavoro di AO 1, ritenuto oltretutto che
l’unico problema di pulizia emerge dal doc. 9 e non concerne
il servizio reso ai clienti, bensì lo stato del
natante al momento della messa in cantiere per l’invernaggio. Il primo giudice
ha altresì ritenuto incomprensibile, oltre che inverosimile, l’assunto
dell’attore relativo a una ritorsione, non essendovi prove al riguardo e non
emergendo un nesso fra le problematiche da lui sollevate e la decisione della
datrice di lavoro di terminare il contratto.
E. 15 Con il gravame, l’appellante incidentale sostiene di avere esposto chiaramente le proprie tesi, ma non si confronta debitamente con il giudizio di prima sede. Segnatamente, non contesta che la motivazione fornita dalla controparte trovi riscontro negli atti e non sia stata smentita da prove di segno inverso, rispettivamente non menziona delle prove o degli indizi attestanti che la datrice di lavoro avesse ricevuto delle lamentele dai clienti (o da un ex dipendente, come menzionato nel gravame) e che abbia deciso di disdire il contratto per questo motivo (nesso causale), sicché il rinvio alle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio e a tutte le testimonianze relative alla soddisfazione dei clienti e all’ottimo lavoro da lui svolto non possono influenzare l’esito del giudizio (come già osservato dal giudice di prima sede). Anche con riferimento all’asserita ripicca e a un accanimento nei suoi confronti, l’appellante incidentale non spiega perché il fatto di aver evidenziato delle lacune possa aver condotto alla decisione di licenziamento; egli inoltre non offre prove in merito a questo aspetto, se non riproducendo un estratto del proprio interrogatorio, che però si limita a esporre una tesi soggettiva e non dimostra un nesso causale fra eventuali sue rivendicazioni e la disdetta; esso tuttalpiù conferma l’esistenza di problemi nella collaborazione fra lui e R__________, che tuttavia non fanno apparire fasulle le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro. Per tutti questi motivi l’appello incidentale non è idoneo a sovvertire la decisione pretorile e deve pertanto essere respinto, nella misura della sua ricevibilità. Spese giudiziarie
E. 16 Visto quanto sopra, l’appello principale dev’essere respinto. Il relativo valore litigioso (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 22'450.88. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Vertendo la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). L’importo postulato da AO 1 a titolo di ripetibili (fr. 1'200.-) può essere confermato, situandosi al di sotto delle medie tariffali secondo l’art. 11 RTar.
E. 17 Quanto all’appello incidentale, lo stesso deve pure essere respinto, nella misura in cui ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso che può essere fissato in fr. 22’500.-, seguono la soccombenza di AO 1. Anche in questa procedura, non vengono prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, in applicazione dell’art. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar, vengono quantificate in fr. 800.-, tenuto conto della brevità dell’allegato responsivo 20 luglio 2022 di AP 1 (tre sole pagine). Sul gratuito patrocinio
E. 18 Il 1° luglio 2022 AO 1 ha prodotto, contestualmente alla risposta all’appello e all’appello incidentale, un’istanza di assistenza giudiziaria completa (con gratuito patrocinio dell’avv. PA 2) per la procedura di seconda sede.
E. 19 Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui all’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono notevolmente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde; decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (cfr. IICCA del 1° luglio 2020, inc. 12.2020.73, e i riferimenti ivi contenuti). Il gratuito patrocinio comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio (se necessario per tutelare i diritti dell’interessato), mentre non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1 e 3 CPC). Nel caso in esame, essendo entrambe le procedure gratuite ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, rientra in considerazione unicamente la designazione e remunerazione di un patrocinatore d’ufficio.
E. 20 Sulla base della documentazione agli atti, il requisito dell’indigenza risulta adempiuto. Quanto alla prognosi delle comparse di AO 1, occorre fare una distinzione. Nell’ambito dell’appello principale la sua resistenza in lite, quale parte appellata uscita in gran parte vittoriosa in prima sede, non poteva dirsi priva di una prognosi positiva, e ha effettivamente avuto un esito favorevole. A tal proposito, l’istanza deve pertanto essere accolta, con conseguente nomina dell’avv. PA 2 quale suo patrocinatore d’ufficio. La relativa remunerazione è già coperta dall’indennità ripetibile posta a carico di AP 1 e accolta nella misura richiesta da AO 1. Il patrocinatore d’ufficio potrà essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC). Diversamente ne va in riferimento all’appello incidentale, che appariva già di primo acchito inadatto a mutare la decisione impugnata. A tal riguardo, il gratuito patrocinio non può dunque essere accordato. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC e il RTar, decide: 1. L’appello
E. 25 maggio 2022 di AP 1 è respinto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2022.73
Lugano
9 settembre 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nelle cause (inc. n. SE.2018.2/22 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) promosse con separate petizioni 24 gennaio 2018 e 20 giugno 2018 da
AO 1
contro
AP 1
pretese avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione di entrambe le petizioni;
vista la decisione 25 aprile 2022 con cui il Pretore ha respinto la prima petizione e parzialmente accolto la seconda nella misura di fr. 22'450.88 netti oltre interessi;
appellanti entrambe le parti:
la convenuta, che con atto di appello 25 maggio 2022 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche la seconda petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
lattore,che oltre a postulare lammissione al gratuito patrocinio con istanza 1° luglio 2022 e a opporsi al gravame della controparte con risposta di pari data, ha altresì postulato, con appello incidentale sempre del 1° luglio 2022, la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione 14.11.2018 (inc. SE.2018.22 Pretura di Locarno-Città), ritenuto il prudente criterio nel calcolo dellindennità proposta;
viste le osservazioni (recte: risposta) 20 luglio 2022 allappello incidentale formulate dallappellante principale;
E considerato
in diritto:
1.Lart. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale riguardante due controversie dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque lappellabilità del giudizio impugnato.
2.I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nella risposta allappello il resistente può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie lappello qui in esame, consegnato alla Posta il 25 maggio 2022, è tempestivo, così come sono tempestivi la risposta allappello e lappello incidentale (entrambi del 1° luglio 2022) nonché la risposta allappello incidentale 20 luglio 2022.
3.Latto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Lappellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena lirricevibilità delle medesime.
Sullappello principale (inc. SE.2018.22)
4.Con il suo appello, AP 1 postula la reiezione della petizione 20 giugno 2018 della controparte relativa agli scoperti salariali (differenza fra quanto percepito e quanto dovuto in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro dellindustria alberghiera e della ristorazione o CCNL). Sul tema il Pretore ha innanzitutto rilevato che il CCNL si applica a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono unattività in unazienda dellindustria alberghiera e della ristorazione e che quali aziende alberghiere e della ristorazione si intendono tutte le aziende che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande da consumare sul posto (art. 1). Dal campo di applicazione personale sono segnatamente esclusi gli esercenti e i direttori (art. 2 cpv. 2). Sulla base dellistruttoria orale (interrogatori e testimonianze), il primo giudice ha evidenziato chelattività svolta a bordo del __________ da parte di AO 1 non era di tipo dirigenziale (non essendo egli qualificabile quale esercente né disponendo di un ampio potere decisionale) e non era prettamente legata alla guida della barca (di cui era il capitano), bensì riguardava anche la ristorazione (servizio di cibi e bevande agli ospiti). Il giudice di primo grado ha pertanto sancito lapplicabilità delCCNL, determinando nel seguito il salario dovuto al dipendente su tale base (fr. 28'070.11 per il 2016 e fr. 24'266.47 per il 2017, per complessivi fr. 52'336.58 netti). Deducendovi gli importi da lui già ricevuti, pari a fr. 29'885.70, ne ha pertanto derivato lammontare dello scoperto salariale, pari a fr. 22'450.88 oltre interessi.
5.In primo luogo, AP 1 critica il Pretore per avere compiuto un erroneo accertamento dei fatti in relazione al ruolo e alle mansioni di AO 1 e per averlo a torto assoggettato al CCNL. A suo dire, questultimo sarebbe escluso dal suo campo dapplicazione, avendo sempre agito quale autonomo gerente dellattività (Geschäftsführer) e inoltre coniuge dellesercente, come pure non avendo mai avuto compiti attinenti alla ristorazione.
E meglio, sul primo aspetto lappellante rileva che lattore ha per un lungo periodo gestito il battello in maniera indipendente, per poi contribuire alla nascita della società AP 1 (al fine di ottenere i mezzi finanziari necessari alla continuazione dellattività), diventando azionista della stessa nella misura del 20%, assumendo la funzione di membro del CdA, mantenendo il suo ruolo di capitano (cfr. interrogatori di R__________, P__________ e AO 1) e mettendo a disposizione il proprio indirizzo quale sede e recapito societari (v. interrogatorio di R__________). Inoltre, era sua moglie che disponeva della patente di esercente (sulla quale figurava comunque anche il suo nome). Il medesimo sarebbe stato assunto quale Geschäftsführer /Kapitän __________ SA (cfr. doc. 1), ovvero quale unico responsabile e autonomo organizzatore della navigazione e delle varie gite sul lago (teste __________ Z__________; interrogatorio di R__________ e P__________). Dalla sua stessa deposizione emergerebbe del resto la sua convinzione di essere coinvolto nella gestione del natante, ritenuto che egli non è mai riuscito ad adeguarsi alla sua nuova posizione di dipendente, continuando piuttosto a comportarsi quale assoluto padrone del battello e ignorando le direttive impartite dai nuovi proprietari (testi __________ T__________ e __________ Z__________, interrogatori di R__________ e P__________ __________).
Sul secondo tema, lappellante evidenzia che il __________ non è un ristorante ordinario, bensì una barca, e che il ruolo di capitano di AO 1, sia contrattualmente che nella pratica, riguardava esclusivamente la gestione della stessa, lorganizzazione delle gite e la navigazione, e non lattività di ristorazione. Questultima sarebbe stata peraltro del tutto marginale rispetto al predominante servizio offerto (le gite), avrebbe attirato pochissima clientela (testi M__________ e F__________; interrogatori di R__________ e P__________) e sarebbe stata piuttosto gestita da __________ T__________, da altri ausiliari oppure da un servizio di catering esterno (teste __________ Z__________; interrogatori di R__________ e P__________). Per lappellante, se AO 1 ha svolto alcune attività a livello di ristorazione (comunque di poco conto, come la preparazione di qualche caffé), lo ha dunque fatto autonomamente, senza esservi tenuto, laddove le istruzioni e i richiami ricevuti non concernevano tale aspetto quanto piuttosto le questioni tecniche gestionali (interrogatorio di R__________).
6.In via preliminare, si può osservare che limpugnativa riprende sovente in maniera parziale dei passaggi delle audizioni testimoniali o ne trae delle conclusioni in realtà non deducibili dai medesimi, omettendo di considerare quelli citati dal Pretore. In tal misura, limpugnativa equivale a una riproposizione di tesi già esposte in prima sede e prive dellopportuno confronto con la decisione impugnata, ciò che non adempie ai requisiti della sufficiente motivazione (art. 311 CPC). Lappellante torna poi a sottolineare acriticamente la presunta valenza del doc. 1, omettendo di considerare che, secondo quanto già rilevato dal giudice di primo grado, i due contratti di lavoro ivi contenuti non sono mai stati sottoscritti, non hanno pertanto mai assunto validità e riportano delle incongruenze a livello di data (impugnata decisione, consid. 1). Lappellante non contesta neppure lassunto pretorile secondo cui a essere determinanti nella fattispecie sono le concrete mansioni svolte da AO 1, piuttosto che la terminologia utilizzata per definire il suo incarico.
7.Lart. 2 cpv. 2 del CCNL esclude dal suo campo di applicazione i direttori, gli esercenti e i famigliari dellesercente (anche detto dirigente dazienda, o Betriebsleiter). Lappellante non si confronta con il contenuto del relativo Commentario ufficiale già esposto nella decisione di prima sede, secondo cui È escluso dal campo dapplicazione del CCNL soltanto chi, sulla base della sua posizione nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare uninfluenza durevole sulla struttura, landamento degli affari e lo sviluppo di unazienda o di una parte di essa (art. 9 OLL1). Dispone di ampi poteri, ad esempio, chi ha la facoltà di assumere e licenziare autonomamente dei collaboratori e può decidere la politica salariale di unazienda. I dirigenti dazienda, direttori o gerenti ed i loro sostituti, assistenti, aides du patron eccetera che non dispongono di ampi poteri decisionali ai sensi dellart. 9 OLL1 sono invece assoggettati al CCNL.
Nel caso concreto, il fatto che lattore avesse messo a disposizione, per un certo periodo, il suo domicilio per il recapito e la sede sociali non è determinante, come non lo è che egli fosse azionista o organo societario (con firma collettiva a due); occorre difatti distinguere questi ruoli con quello di dipendente derivante dal rapporto contrattuale in esame, come peraltro osservato dagli stessi R__________ e P__________, secondo i quali AO 1 era un loro subordinato che sottostava a specifiche direttive (verbale del 6 novembre 2019,p. 4-5 ad 19 e 21, p. 9 ad 58 e p. 11 ad. 10-11; verbale del 20 dicembre 2019, ad 18-19, 21, 33, 40, 82-83). Nessuno dei due, né daltronde lappellante, ha preteso che egli potesse esercitare una notevole influenza su questioni importanti nel senso inteso dal Commentario, laddove lorganizzazione delle gite e la gestione della navigazione non possono essere ritenute sufficienti. Detto rapporto subordinato, instauratosi dopo che AO 1 aveva dovuto rinunciare al suo ruolo di esclusivo proprietario dellattività, è stato confermato da questultimo (il quale, contrariamente alle sue aspettative, non poteva più disporre di grandi poteri decisionali, cfr. verbale del 25 giugno 2019, p. 3-4), dai testi __________ T__________ e __________ Z__________ (verbale del 14 febbraio 2019, p. 2 e 6) e dalla stessa convenuta nelle sue conclusioni di prima sede (p. 4-5). Che la moglie di AO 1 disponesse della patente di esercente e lavesse messa a disposizione della società non può essere risolutivo, dal momento che lappellante non spiega nulla sul suo concreto ruolo e non la qualifica quale dirigente dazienda con una posizione predominante secondo i restrittivi requisiti summenzionati. Ne deriva che, a livello personale, lattore non era escluso dal campo di applicazione del CCNL.
8.Quanto allattività di ristorazione, le dichiarazioni citate nellimpugnativa non permettono di ritenere che essa fosse del tutto marginale rispetto allattività principale del battello (escursioni). Lappellante daltronde non si confronta con laccertamento pretorile secondo cui era proprio la possibilità per i clienti di consumare cibo e bevande che caratterizzava lattività del __________ e lo distingueva da altre imbarcazioni adibite esclusivamente al trasporto di persone (decisione impugnata, consid. 9; v. anche le testimonianze di __________ H__________, U__________, F__________, D__________ e M__________, quali clienti abituali del battello, e linterrogatorio di R__________). Lappellante nemmeno tiene conto delle varie dichiarazioni citate dal primo giudice (di A__________, __________ Z__________, __________ T__________, AO 1, P__________ e R__________) secondo le quali fra le mansioni dellattore rientrava anche quella di servire ai clienti cibo e bevande. Sul tema, limpugnativa è pertanto irricevibile per carente motivazione. Comunque sia, contrariamente a quanto pretende lappellante, non corrisponde al vero che lattività di ristorazione fosse seguita quasi esclusivamente da __________ T__________ o da altri ausiliari. Risulta piuttosto che __________ T__________ (in aggiunta alle sue altre mansioni di marinaio) forniva un sopporto allattore nei momenti di maggiore affluenza, lo sostituiva in caso di necessità e aveva anche assunto il compito di occuparsi dellordinazione dei prodotti dai fornitori, laddove AO 1 si occupava correntemente, anche da solo, del servizio alla clientela (teste __________ T__________, verbale del 14 febbraio 2019, p. 2-3; testi __________ H__________ e U__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 3 e 5; testi D__________ e M__________, verbale del 16 maggio 2019, p. 2-4; interrogatorio di R__________, verbale del 6 novembre 2019, p. 4 ad. 12-13, p. 6 ad 30-32 e p. 11 ad 9; interrogatorio di P__________, verbale del 20 dicembre 2019, ad 13, 30, 31 e 32). Lappellante inoltre menziona solo parzialmente la testimonianza di __________ Z__________ (secondo la quale gli eventi venivano gestiti da un catering esterno), omettendo però di considerare che, come già sottolineato dal Pretore, il catering si limitava a fornire i prodotti, che venivano poi serviti dallattore medesimo (verbale del 14 febbraio 2019, p. 6). Anche su questo aspetto il gravame, insufficientemente motivato, non può in ogni caso condurre a una modifica della decisione di prima sede. Di conseguenza, lassoggettamento di AO 1 al CCNL devessere confermato.
9.Lappellante principale contesta altresì il conteggio esposto dal primo giudice in relazione allo stipendio percepito da AO 1 nel periodo 2016-2017 (fr. 29'885.70). Per lappellante, il Pretore avrebbe innanzitutto a torto considerato, a titolo di salari da agosto 2016 a marzo 2017, solo gli importi mensili versati sul conto dellattore (fr. 1'500.- lordi), omettendo però di considerare nel suo computo laltra metà dello stipendio (ulteriori fr. 1'500.- lordi/mese), versata sul conto della moglie dietro esplicita richiesta dei coniugi (cfr. deposizione P__________ e conclusioni, p. 10). Lavvenuto versamento sarebbe inoltre dimostrato dallassente contestazione del dipendente, che nel periodo di riferimento mai si è lamentato di avere ricevuto solo la metà del suo salario. Inoltre, lappellante contesta anche lammontare della remunerazione percepita da AO 1 nellagosto 2017, che non sarebbe stata di soli fr. 140.80. Piuttosto, e come avvenuto nel mese di luglio 2017 (ove il Pretore ha eseguito il calcolo corretto), il versamento di fr. 140.80 andava a completare un precedente acconto già ottenuto dal dipendente pari a fr. 2'800.-.
10.Ora, lappellante omette innanzitutto di confrontarsi con la decisione di prima sede (consid. 12.1), ove il Pretore ha rilevato che la sua contestazione dei conteggi è stata solo generica (e pertanto insufficiente). Già solo per questo motivo, le sue argomentazioni sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC). Aggiungasi che il tema della suddivisione dello stipendio fra lattore e la moglie non risulta dagli allegati introduttivi di prima sede, sicché la sua adduzione solo con le conclusioni scritte e con lappello, in assenza di qualsivoglia confronto con i presupposti di cui agli art. 229 e 317 CPC, è tardiva e inammissibile. La questione degli acconti per contro era stata menzionata dalla convenuta nella sua risposta 28 agosto 2018 (p. 3), ma non è stata riproposta in sede di conclusioni. Lappellante del resto non indica quale prova dimostrerebbe il versamento alla controparte di fr. 2'800.- nel mese di agosto 2017. Anche a tal riguardo, limpugnativa non può sovvertire il giudizio di primo grado.
11.Con unultima censura, lappellante contesta lammontare delle ripetibili riconosciute alla controparte, limitandosi tuttavia a sottolineare una presunta incoerenza delle ripetibili attribuite all'attore con quelle attribuite alla convenuta, senza chiedere che, in caso di conferma della decisione, queste debbano essere ridotte, e soprattutto senza fornire alcuna motivazione. La censura è pertanto irricevibile.
12.Pe tutti questi motivi, in relazione alle censure contenute nellappello principale, la decisione di primo grado resiste alla critica e merita conferma.
Sullappello incidentale (inc. SE.2018.2)
13.Con il suo gravame, AO 1 ha formulato unpetitumpoco chiaro e impreciso, ovvero riferendosi allincarto sbagliato (inc. SE.2018.22) e attribuendo alla sua petizione una data errata (14 novembre 2018). Esso tuttavia, se letto unitamente alla prima pagina e alle motivazioni, permette di comprendere che oggetto dellimpugnativa sono i dispositivi n. 1 e 2 della decisione pretorile, e che lappellante incidentale si oppone alla reiezione della sua petizione 24 gennaio 2018 (inc. SE.2018.2). Nondimeno, anche nellambito di applicazione dellart. 336a CO (cfr. DTF 131 III 243 consid. 5 e IICCA del 10 febbraio 2012, inc. 12.2011.83, consid. 9), la richiesta di giudizio di AO 1 permane problematica a livello di quantificazione, dal momento che nelpetitumegli si limita a postulare il riconoscimento di unindennità per disdetta abusiva secondo il prudente criterio del giudice senza fornire una cifra determinata o un importo minimo (art. 84 cpv. 2 e 85 CPC). La questione non necessita di ulteriore disamina, come si vedrà qui di seguito.
14.Con limpugnata decisione il primo giudice, dopo aver esposto i presupposti di cui allart. 336 seg. CO e ricordato che lonere di dimostrare labusività della disdetta (seppur con la gradazione probatoria ridotta alla verosimiglianza preponderante) incombe al dipendente (art. 8 CC), ha rilevato in sintesi che lattore ha allegato labusività in maniera confusa, opponendo alla motivazione fornita dalla società (differente visione dellorganizzazione strategica dellattività) quelli che per lui sarebbero stati dei possibili alternativi motivi di licenziamento, ovvero presunte lamentele dei clienti relative a pulizia e servizio e una ripicca per alcune problematiche da lui sollevate (lacune di progettazione e di programmazione dellattività del natante).Sennonché il motivo indicato dalla datrice di lavoro è comprovatodai richiami formali da lei impartiti (doc. 2, 4 e 7)come pure dallinterrogatorio di P__________ e non risulta abusivo; lattore daltro canto si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e non ha fornito sufficienti indizi oggettivi che suggeriscano che tale motivazione fosse inveritiera e che i reali motivi fossero quelli da lui indicati, rimasti piuttosto al semplice stadio di ipotesi. Per il Pretore non è stato dunque necessario verificare se le lamentele esistessero davvero e fossero giustificate, rispettivamente esaminare la qualità del lavoro di AO 1, ritenuto oltretutto che lunico problema di pulizia emerge dal doc. 9 e non concerneil servizio reso ai clienti, bensì lo stato del natante al momento della messa in cantiere per linvernaggio. Il primo giudice ha altresì ritenuto incomprensibile, oltre che inverosimile, lassunto dellattore relativo a una ritorsione, non essendovi prove al riguardo e non emergendo un nesso fra le problematiche da lui sollevate e la decisione della datrice di lavoro di terminare il contratto.
15.Con il gravame, lappellante incidentale sostiene di avere esposto chiaramente le proprie tesi, ma non si confronta debitamente con il giudizio di prima sede. Segnatamente, non contesta che la motivazione fornita dalla controparte trovi riscontro negli atti e non sia stata smentita da prove di segno inverso, rispettivamente non menziona delle prove o degli indizi attestanti che la datrice di lavoro avesse ricevuto delle lamentele dai clienti (o da un ex dipendente, come menzionato nel gravame) e che abbia deciso di disdire il contratto per questo motivo (nesso causale), sicché il rinvio alle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio e a tutte le testimonianze relative alla soddisfazione dei clienti e allottimo lavoro da lui svolto non possono influenzare lesito del giudizio (come già osservato dal giudice di prima sede). Anche con riferimento allasserita ripicca e a un accanimento nei suoi confronti, lappellante incidentale non spiega perché il fatto di aver evidenziato delle lacune possa aver condotto alla decisione di licenziamento; egli inoltre non offre prove in merito a questo aspetto, se non riproducendo un estratto del proprio interrogatorio, che però si limita a esporre una tesi soggettiva e non dimostra un nesso causale fra eventuali sue rivendicazioni e la disdetta; esso tuttalpiù conferma lesistenza di problemi nella collaborazione fra lui e R__________, che tuttavia non fanno apparire fasulle le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro. Per tutti questi motivi lappello incidentale non è idoneo a sovvertire la decisione pretorile e deve pertanto essere respinto, nella misura della sua ricevibilità.
Spese giudiziarie
16.Visto quanto sopra, lappello principale devessere respinto. Il relativo valore litigioso (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 22'450.88. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Vertendo la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Limporto postulato da AO 1 a titolo di ripetibili (fr. 1'200.-) può essere confermato, situandosi al di sotto delle medie tariffali secondo lart. 11 RTar.
17.Quanto allappello incidentale, lo stesso deve pure essere respinto, nella misura in cui ricevibile.Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso che può esserefissato infr. 22500.-, seguono la soccombenza di AO 1. Anche in questa procedura, non vengono prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, in applicazione dellart. 11 cpv. 1, 2 lett. a e 5 RTar, vengono quantificate in fr. 800.-, tenuto conto della brevità dellallegato responsivo 20 luglio 2022 di AP 1 (tre sole pagine).
Sul gratuito patrocinio
18.Il 1° luglio 2022 AO 1 ha prodotto, contestualmente alla risposta allappello e allappello incidentale, unistanza di assistenza giudiziaria completa (con gratuito patrocinio dellavv. PA 2) per la procedura di seconda sede.
19.Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia alle due condizioni cumulative di cui allart. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di accoglimento sono notevolmente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come serie, ritenuto per contro che una causa non è considerata priva di successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde; decisivo è in definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare (cfr. IICCA del 1° luglio 2020, inc. 12.2020.73, e i riferimenti ivi contenuti). Il gratuito patrocinio comprende lesenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore dufficio (se necessario per tutelare i diritti dellinteressato), mentre non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1 e 3 CPC). Nel caso in esame, essendo entrambe le procedure gratuite ai sensi dellart. 114 lett. c CPC, rientra in considerazione unicamente la designazione e remunerazione di un patrocinatore dufficio.
20.Sulla base della documentazione agli atti, il requisito dellindigenza risulta adempiuto. Quanto alla prognosi delle comparse di AO 1, occorre fare una distinzione.
Nellambito dellappello principale la sua resistenza in lite, quale parte appellata uscita in gran parte vittoriosa in prima sede, non poteva dirsi priva di una prognosi positiva, e ha effettivamente avuto un esito favorevole. A tal proposito, listanza deve pertanto essere accolta, con conseguente nomina dellavv. PA 2 quale suo patrocinatore dufficio. La relativa remunerazione è già coperta dallindennità ripetibile posta a carico di AP 1 e accolta nella misura richiesta da AO 1. Il patrocinatore dufficio potrà essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o limpossibilità di incassare lindennità ripetibile presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC).
Diversamente ne va in riferimento allappello incidentale, che appariva già di primo acchito inadatto a mutare la decisione impugnata. A tal riguardo, il gratuito patrocinio non può dunque essere accordato.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC e il RTar,
decide:
1.Lappello 25 maggio 2022 di AP 1è respinto.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).