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12.2022.70

Società anonima, lacune organizzative, scioglimento e sanatoria

Ticino · 2022-07-21 · Italiano TI
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Incarto n.12.2022.70

Lugano

21 luglio 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.372 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con segnalazione 19 aprile 2022 dall’

AO 1

contro

AP 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di una valida rappresentanza in Svizzera e di un valido domicilio legale;

nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con decisione 13 maggio 2022, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta, ordinandone la messa in liquidazionesecondo le prescrizioni applicabili al fallimento,con seguito di spese (fr. 100.-) a carico della medesima;

appellante la convenutacon appello (o subordinatamente reclamo) 27 maggio 2022, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, revocare il suo scioglimento, porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino e assegnarle congrue ripetibili di seconda sede;

visto lo scritto 1° giugno 2022 dell’Ufficio del registro di commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

3.Il 21 aprile 2022 il Pretore aggiunto, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta (mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del 22 aprile

2022) un ultimo termine di 15 giorni per ripristinare la situazione legale e darne tempestiva comunicazione alla Pretura stessa, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

4.Costatata la scadenza infruttuosa del termine, con decisione finale 13 maggio 2022 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale il 16 maggio 2022) il Pretore aggiunto ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO (dispositivi n. 1 e 2), ponendo a suo carico le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (dispositivo n. 3).

5.Con appello 27 maggio 2022 la convenuta ha chiesto di annullare tale decisione, di revocare conseguentemente il suo scioglimento, di porre tutte le spese di primo e secondo grado a carico dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino e di assegnarle congrue ripetibili di seconda sede. In via subordinata, essa solleva reclamo conformemente all’indicazione data dal primo giudice in calce alla decisione impugnata, con identiche conclusioni e richieste di giudizio.

12.Le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100’000.-, pari al capitale nominale dell’appellante risultante a registro di commercio (cfr. doc. A; STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6; IICCA del 29 ottobre 2019, inc. n. 12.2019.71) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC). Nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio, ritenuto che la presente procedura e quella dinnanzi alla Pretura avrebbero in effetti potuto essere evitate se la società avesse provveduto per tempo ad adeguare la propria situazione e a garantire una valida rappresentanza e un valido recapito, anziché rimanere inattiva. Per questo motivo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e come pure dell’art. 108 CPC, si giustifica di mantenere a suo carico le spese processuali di prima sede, di porre a suo carico anche quelle di seconda sede e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia STF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3 e 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4; IICCA del 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221 e IICCA del 12 febbraio 2015, inc. n. 12.2014.189).

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, gli art. 107 e 108 CPC nonché la LTG,

decide:

I.L’appello 27 maggio 2022 di AP 1è evasonel sensochei dispositivi n. 1 e 2 della decisione 13 maggio 2022 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna(inc. SO.2022.372)sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 19 aprile 2022 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

II.Le spese processuali d’appello di fr. 700.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

III.Notificazione:

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).