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12.2022.66

Avvocato - responsabilità ex vLFI - prescrizione

Ticino · 2022-08-29 · Italiano TI
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Incarto n.12.2022.66

Lugano

29 agosto 2022/bs

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n.OA.2009.215della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 ottobre 2009 da

AP 1

contro

CO 1

preso atto della replica 24 giugno 2022 dell’attrice e dello scritto 28 giugno 2022 del convenuto;

ritenuto

in fatto e in diritto:

8.1.Come rilevato dall’attrice, l’applicabilità per ragioni territoriali della vLFI(art. 45 cpv. 1 vLFI)non può invero essere esclusa.

È ben vero che gli organi di S__________, i mediatori della stessa e gli investitori si trovavano perlopiù in Germania e che anche la sottoscrizione dei contratti d’investimento e i relativi versamenti erano perlopiù avvenuti in quel Paese. È però altrettanto vero che nel prospetto dell’investimento (cfr. doc. TA 31:20) era stato indicato che oltre a S__________, incaricata della “Verbindung zu Partnerbanken und lizensierten Händlern; Durchführung und Überwachung der Handelsgeschäfte”, quale “partner contrattuale” (“Vertragspartner”) degli investitori figurava anche la sua succursale in Svizzera, incaricata dell’ “Administration europäischer Anleger; Betreuung von Grossanlegern; Verwaltung des Kapitalportfolios und Überwachung des Ablaufs der Anlagen: Kontakt zum Bankenanwalt; Bestellung und Kontrolle der Sicherheiten”, e che, almeno fino al 1° aprile 1997 (cfr. doc. AE, TA 31:101, TA 31:3 p. 35, TA 31:4 p. 14, TA 31:5 p. 14, TA 31:6 p. 33), sempre in Svizzera si trovava pure un ulteriore partner commerciale (“Abwicklungspartner”), la società B__________ __________, incaricata di “Treuhänder für Ein- und Rückzahlungen; Kundenverwaltung und Vertragsannahme im Auftrag der S____________________; Abrechnung und Verteilung von Ausschüttungen gemäss vertraglicher Vereinbarungen; Versand von halbjährlichen Kontostandsmitteilungen an betreffende Kunden; Kundenkorrespondenz bzgl. Kapitalfluss”.

8.2.È tuttavia incontestabile che nella fattispecie il convenuto non possa essere considerato, nemmenodi fatto,alla stregua di unabanca depositaria del fondo d’investimento ai sensi degli art. 17 segg. vLFI. Non è in effetti emerso, nemmeno dalle circostanze evocate al consid. 1, che egli fosse stato incaricato di svolgere mansioni tipichedi unabanca depositaria ai sensi di quella norma, ossia quelle risultanti dall’art. 19 seg. vLFI, in particolare quella di custodire il patrimonio del fondo e di vegliare affinché la direzione del fondo rispetti le disposizioni legali e regolamentari (cfr.Küng/Büchi, AFG - Materialien zum Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 p. 174 segg.;Watter, Basler Kommentar,

n. 4 segg. ad art. 19 LFI).

8.2.1.Innanzitutto, dal fatto che nell’ottobre 1996(cfr. doc. TA 31:36 p. 2 seg.) il convenuto avesse aiutato S__________ ad aprire tre conti bancari, prestazione per la quale aveva fatturato CHF 500.- (cfr. doc. TA 31:38), e fino a giugno 1997ne avesse ricevuto la corrispondenza (cfr. TA 31:36 p. 2, TA 31:43) non si può dedurre nulla di rilevante sul tema, visto che una tale attività, che in ogni caso non gli aveva attribuito alcun ruolo all’interno di S__________ (tant’è che egli nemmeno disponeva di un diritto di firma presso l’istituto bancario), non rientra minimamente tra le mansioni tipiche di una banca depositaria di un fondo d’investimento.

8.2.2.Per completezza di motivazione, si aggiunga che a questa medesima conclusione erano invero giunte, sia pure nell’ambito di altri procedimenti, anche altre autorità giudiziarie e meglio: il Landgericht Nürnberg-Fürth, secondo il quale il convenuto non aveva avuto alcuna incombenza di controllo (cfr. sentenza passata in giudicato il 10 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:3 p. 35, sentenza passata in giudicato il 19 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:4 p. 13, sentenza passata in giudicato il 26 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:5 p. 13 e sentenza 20 marzo 2001 di cui al doc. TA 31:6 p. 32); il Tribunale commerciale del Cantone Zurigo, secondo il quale il convenuto non rientrava tra le persone responsabili ai sensi dell’art. 65 vLFI (cfr. sentenza 29 marzo 2007 di cui al doc. TA 3 p. 9 seg.); e soprattutto lo stesso Pretore aggiunto, il quale nella procedura che avrebbe dovuto costituire la “causa-pilota”, con sentenza 16 giugno 2015 (inc.

n. OA.2009.213), poi confermata da questa Camera (cfr. sentenza 2 dicembre 2016 inc. n. 12.2015.133 p. 12 seg.) e dal Tribunale federale (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 p. 10 segg.), aveva ritenuto, basandosi sostanzialmente sulle medesime circostanze qui riproposte, che il convenuto fosse stato unicamente incaricato di tenere in deposito le quattro buste.

9.In questa sede il convenuto ha censurato l’assunto pretorile secondo cuila pretesa attorea non sarebbe stata prescritta.

Visto quanto si è detto al considerando precedente, il buon fondamento o meno della censura potrebbe rimanere indeciso.

9.1.Ad ogni buon conto, la censura sarebbe stata destinata ad essere accolta, limitatamente alla pretesa di EUR 6’135.50 (DEM 12'000.-) oltre interessi, ancheladdove, come preteso dall’attrice, alla fattispecie fosse stato effettivamente applicabileil termine di prescrizione decennale dell’art. 67 vLFI.

A fronte dell’atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 e 136 cpv. 1 vCO- sia pure limitato a soli DEM 40'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice il 16 agosto 2000innanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth di un'azione collettiva controA__________ __________, T__________ __________ e Th__________ __________ (debitori solidali del convenuto) (cfr. doc. TA 31:6 p. 4 seg. e p. 12)e conclusasi il 20 marzo 2001, e soprattutto a fronte dell’altro atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 vCO- questa volta limitato all’importo di DEM 90'000.- oltre interessi -, costituito dall’avvio da parte dell’attrice,il 26 ottobre 2006,innanzi al Tribunale commerciale del Cantone Zurigo di un'azione collettiva contro il convenuto (cfr. doc. TA 24), è in effetti incontestabile che al momento dell’inoltro della petizione, il 23 ottobre 2009,il termine decennale di prescrizione, che decorreva dall’esigibilità della pretesa risarcitoria, risalente al 5 novembre 1997 rispettivamente al 30 aprile / 15 maggio 1998, ossia un anno dopo la conclusione dei contratti di investimento di cui aidoc. TA 31:167 e TA 31:171 (e non invece solo al 16 ottobre 1996, data di emissione dell’assegno bancario relativo al primo investimento di DEM 100'000.-, in realtà portato all’incasso il 29 novembre / 2 dicembre 1996, cfr. doc. TA 31:169) non era scaduto.Poco importa da una parte se l’azione collettiva sia in seguito stata dichiarata irricevibile per incompetenza, con un giudizio finale del Tribunale federale dell’11 marzo 2009, il termine di prescrizione essendo in effetti stato salvaguardato, visto e considerato che quella causa era stata riproposta- sempre per l’importo di DEM 90'000.- oltre interessi -il 12 maggio 2009, ossia entro il termine suppletorio di 60 giorni dell’art. 139 vCO(disposizione che in tema di prescrizione sembra prevalere sull’art. 34 cpv. 2 vLForo, cfr.Kellerhals/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 20 ad art. 34 LForo), alla scrivente Camera. Epoco importa dall’altra, visto l’accordo a tale modo di procedere espresso dal convenuto in occasione dell’udienza del 9 settembre 2009, se il 15 settembre 2009 questa Camera, ritenutasi incompetente, abbia provveduto a trasmetterla alla Pretura competente, la quale il 23 settembre 2009 ha per finire assegnatoun termine di trenta giorni, poi pacificamente ossequiato, per presentare le petizioni individuali.

9.2.Per il resto, è incontestabile che la pretesa attorea sarebbe invece stata interamente prescritta laddove il termine di prescrizione applicabile non fosse stato quello decennale bensì quello annuale, com’è il caso in presenza di una responsabilità per atto illecito senza connotazioni di carattere penale (art. 60 cpv. 1 vCO), rispettivamente in presenza di una responsabilità fondata sulla fiducia (cfr. DTF 134 III 390 consid. 4). Stando così le cose, non occorre stabilire se il fatto che il convenuto, in qualità di “RA / Notar”, abbia controfirmato accanto a S__________ il certificato di investimento di DEM 100'000.-dell’attrice in quella società (doc. TA 31:168), nel quale era stato tra le altre cose indicato che “die ausgestellten Sicherheiten der S__________ werden im Depot des Anwalts / Notars hinterlegt”, sarebbe eventualmente tale da fondare una sua responsabilità per atto illecito o fondata sulla fiducia.

10.Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).Il convenuto appellato, che in questa sede si è difeso da solo, ha eccezionalmente diritto alle ripetibili (comunque da ridursi, per raffronto a un mandato “normale”), atteso che la causa era complessa, che gli interessi in gioco erano importanti (già solo per il fatto che erano ancora pendenti diversi procedimenti contro altri investitori danneggiati), che il lavoro svolto gli aveva impedito l’attività professionale o gli aveva comportato una perdita di guadagno e che gli sforzi da lui profusi erano ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. TF 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3, 4A_10/2020 del 12 maggio 2020 consid. 9).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 21 maggio 2022 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF 2’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellatoCHF 1’250.- per ripetibili.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).