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12.2022.62

Notifica di atti giudiziari all'estero; trasmissione per raccomandata o per via elettronica; appello intempestivo, inammissibilità di una restituzione del termine

Ticino · 2022-08-09 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso supera la soglia testé menzionata.

E. 2 I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appellante, a sostegno della tempestività del gravame 17 maggio 2022, rimprovera al Pretore di non avergli notificato la decisione 12 novembre 2020 per il tramite del suo noto indirizzo di posta elettronica (in precedenza utilizzato dalla Pretura per l’inoltro di comunicazioni) e di avere invece inaspettatamente optato per la via postale tradizionale; adduce inoltre di averne preso conoscenza solo il 6 aprile 2022, a seguito dell’atto di precetto 14 febbraio 2022 (annesso al gravame) con cui AO 1 gli ha notificato la decisione munita di formula esecutiva, intimandogli di pagare entro 10 giorni i relativi importi oltre accessori. I problemi di notifica della suddetta decisione sarebbero stati peraltro imputabili anche al gravissimo incidente stradale occorsogli in quel periodo, al derivante lungo ricovero e ai relativi molteplici interventi, che gli hanno permesso di recuperare l’abilità lavorativa solo nel mese di gennaio 2022 (ritenuto che le ultime operazioni sono avvenute nel febbraio 2022). Con la replica spontanea, l’appellante precisa di non aver mai ricevuto la decisione per via raccomandata, sostenendo che egli aveva nel frattempo mutato indirizzo spostandosi __________ a __________ e che tale circostanza era nota alla Pretura. Quanto alla sua richiesta di annullamento della decisione di prima sede, egli lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito, avendo la Pretura omesso di informarlo in merito all’udienza prevista per il 12 novembre 2020, ignorato gli impedimenti notificati e il rinvio da lui richiesto (a seguito di infortunio, cfr. doc. D ed E annessi all’appello) come pure ingiustificatamente interrotto la trasmissione di comunicazioni tramite posta elettronica. Con la replica spontanea, l’appellante aggiunge che nell’autunno 2020, essendo ricoverato in clinica e non potendo ricevere visite a causa della pandemia da Covid-19, sarebbe stato impossibilitato a conferire procura a un avvocato.

E. 3 CPC stabilisce che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (termine che nel frattempo è già abbondantemente trascorso). Del resto, neppure è dimostrato che dopo la fine del suo ricovero in ospedale (che, secondo la documentazione trasmessa, è perdurato sino al 21 gennaio 2021), l’appellante fosse impossibilitato a inoltrare con sollecitudine una relativa istanza. Anche volendo presumerlo, e ipotizzare che l’impossibilità sia cessata solo con il recupero della sua abilità lavorativa (asseritamente avvenuto nel gennaio 2022), l’appellante ha comunque sia ancora atteso sino al maggio 2022 prima di avanzare le sue contestazioni. Ne consegue che un’eventuale istanza di restituzione nemmeno sarebbe rispettosa delle tempistiche imposte dall’art. 148 cpv. 2 CPC (secondo cui la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza). L’impugnativa in esame è pertanto pacificamente e irreversibilmente intempestiva. Di qui la sua irricevibilità.

6.In ogni caso, quanto sopra riassunto al considerando 4 permette di confermare che AP 1 era informato della procedura di prima sede, che egli doveva attendersi comunicazioni dalla Pretura in via postale e organizzarsi al fine di poterne prendere conoscenza, che tali comunicazioni sono avvenute nella debita forma e al suo corretto recapito, che la convocazione all’udienza del 12 novembre 2020 (a lui ben nota), era perfettamente valida e che egli è responsabile per la sua inosservanza. Ne deriva che l’agire del giudice di prima sede è esente da critica. Infine, il riferimento dell’appellante alla situazione pandemica (contenuto solo nella replica spontanea e dunque tardivo) è insufficientemente motivato e dettagliato e non permette di accertare la sua impossibilità di fare capo a un rappresentante o di presenziare all’udienza. Per questi motivi, come pure a causa del mancato ossequio dei termini di cui all’art. 148 CPC, anche a tal riguardo una richiesta di restituzione sarebbe stata infondata. In definitiva, l’appello non avrebbe avuto possibilità di successo neppure nel merito.

7.Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 22'777.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali ammontano a fr. 500.- (art. 2,

E. 4 Dato che l’appellante riassume

in maniera parziale e lacunosa le numerose interazioni intercorse fra lui e la

Pretura, lamentando carenze informative nonché un mancato riscontro alle sue

comunicazioni, è bene ricordarle qui di seguito.

Dopo la ricezione della petizione 22 giugno 2020, con

ordinanza 23 giugno 2020, inviata all’indirizzo italiano del convenuto (via __________,

IT- __________) tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento, la

Pretura gli ha assegnato un termine di 20 giorni per produrre delle

osservazioni. L’invio risulta essere stato notificato in data 29 giugno 2020.

Con una nuova ordinanza 24 agosto 2020 (sempre trasmessa

al convenuto per via raccomandata con avviso di ricevimento, contenente

l’avvertenza sulle conseguenze di una mancata comparsa e notificata il 1°

settembre 2020) la Pretura ha costatato il decorso infruttuoso di tale termine

e ha fissato l’udienza dibattimentale per il 10 settembre 2020.

Con e-mail 9 settembre 2020 il convenuto ha comunicato

alla Pretura di essere appena rientrato in Italia dalla Spagna e di avere solo

in quel momento preso visione delle raccomandate trasmessegli, postulando un rinvio

dell’udienza.

Con ordinanza 9 settembre 2020 (anticipata al

convenuto tramite e-mail lo stesso giorno e altresì trasmessa in via

raccomandata), la Pretura ha conseguentemente rinviato l’udienza al 28

settembre 2020.

Con e-mail 24 settembre 2020 il convenuto, pretendendo

di avere appena preso conoscenza della nuova data, ha chiesto un nuovo rinvio

dell’udienza a fronte del poco preavviso.

Con ordinanza 24 settembre 2020, anticipata al

convenuto il medesimo giorno tramite e-mail e poi trasmessa in via

raccomandata, la Pretura ha respinto la sua richiesta di rinvio e confermato la

data dell’udienza, dal momento che la convocazione gli era stata anticipata

tramite posta elettronica e che comunque la relativa raccomandata gli era stata

recapitata già il 15 settembre 2020.

Con nuova e-mail 27 settembre 2020 AP 1 ha informato

la Pretura di essere incorso in un infortunio (frattura al femore) che gli

impediva di presenziare all’udienza del giorno successivo (v. anche doc. D

annesso all’appello). Su sollecito della Pretura, con successiva e-mail 28

settembre 2020 egli ha prodotto un certificato medico attestante il suo

ricovero, rilevando peraltro che l’indirizzo ivi riportato (__________) non era

più attuale e che il suo recapito corretto era quello già utilizzato dalla

Pretura (__________).

Con ordinanza 28 settembre 2020, ancora una volta

trasmessagli per raccomandata, la Pretura ha accolto la sua richiesta di

rinvio, fissando una nuova udienza per il 12 novembre 2020.

Con e-mail 11 ottobre 2020 il convenuto ha comunicato

alla Pretura di non poter visionare eventuali raccomandate speditegli a fronte

del suo perdurante ricovero.

Con e-mail 12 ottobre 2020 la Pretura gli ha allora

ribadito che l’udienza si sarebbe tenuta il 12 novembre 2020, avvertendolo nel

contempo che non avrebbe più accettato lo scambio di comunicazioni in via

elettronica e in particolare richieste di rinvio se non trasmesse

tempestivamente per lettera scritta, motivata e corredata da certificato

medico, invitandolo a organizzarsi per il ritiro delle raccomandate e

ricordandogli la facoltà di conferire procura a un legale onde essere

rappresentato in giudizio. Malgrado ciò, il convenuto ha trasmesso un’ulteriore

e-mail 12 ottobre 2020 ove segnalava una temporanea difficoltà nell’invio di

lettere scritte e nel conferimento di una procura a un legale a fronte della

sua degenza, sicché la Pretura gli ha ribadito ancora una volta, con e-mail di

pari data, che non avrebbe più accettato comunicazioni tramite posta

elettronica.

Non risulta che nel periodo successivo AP 1 abbia

ossequiato a tali indicazioni o inviato richieste nelle debite forme. Con l’impugnativa,

egli non lo pretende né tantomeno lo dimostra, ritenuto che la semplice

produzione in questa sede del doc. E (ovvero della semplice fotocopia di un

certificato di malattia telematico) non è evidentemente sufficiente. Anche per

quanto riguarda la questione del cambio d’indirizzo da __________ a __________

(peraltro addotta tardivamente solo con la replica spontanea, che non può

tuttavia servire a colmare lacune del gravame), la censura è in palese

contraddizione con gli atti (v. la summenzionata e-mail 28 settembre 2020), né l’appellante

spiega o dimostra se/quando si sarebbe ritrasferito in Provincia di __________,

e se/quando avrebbe informato di ciò l’autorità giudiziaria.

Non avendo la Pretura più disposto ulteriori rinvii, l’udienza

si è pertanto tenuta, come stabilito, il 12 novembre 2020 (in assenza del

convenuto). La contestuale decisione di pari data gli è stata trasmessa in via

raccomandata al suo usuale indirizzo milanese. Il relativo avviso di

ricevimento attesta che la notifica è avvenuta in data 19 novembre 2020.

E. 5 Da tutto ciò consegue innanzitutto che la decisione qui impugnata è stata validamente notificata alla data summenzionata, che il termine di impugnazione di 30 giorni ha iniziato il suo decorso il giorno successivo e che esso è pertanto scaduto infruttuosamente il 4 gennaio 2021 (art. 142 e 145 CPC), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza. L’incidente stradale occorso all’appellante qualche giorno dopo la notifica della decisione (ovvero, secondo quanto emerge dal doc. F annesso all’appello, in data 24 novembre 2020), nonché le indubitabili gravose conseguenze e sofferenze che ne sono derivate, potrebbero tuttalpiù essere considerate quale motivo di restituzione del termine di appello ex art. 148 CPC (strumento non esplicitamente invocato nel gravame); sennonché l’art. 148 cpv. 3 CPC stabilisce che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (termine che nel frattempo è già abbondantemente trascorso). Del resto, neppure è dimostrato che dopo la fine del suo ricovero in ospedale (che, secondo la documentazione trasmessa, è perdurato sino al 21 gennaio 2021), l’appellante fosse impossibilitato a inoltrare con sollecitudine una relativa istanza. Anche volendo presumerlo, e ipotizzare che l’impossibilità sia cessata solo con il recupero della sua abilità lavorativa (asseritamente avvenuto nel gennaio 2022), l’appellante ha comunque sia ancora atteso sino al maggio 2022 prima di avanzare le sue contestazioni. Ne consegue che un’eventuale istanza di restituzione nemmeno sarebbe rispettosa delle tempistiche imposte dall’art. 148 cpv. 2 CPC (secondo cui la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza). L’impugnativa in esame è pertanto pacificamente e irreversibilmente intempestiva. Di qui la sua irricevibilità.

E. 6 In ogni caso, quanto sopra riassunto al considerando 4 permette di confermare che AP 1 era informato della procedura di prima sede, che egli doveva attendersi comunicazioni dalla Pretura in via postale e organizzarsi al fine di poterne prendere conoscenza, che tali comunicazioni sono avvenute nella debita forma e al suo corretto recapito, che la convocazione all’udienza del 12 novembre 2020 (a lui ben nota), era perfettamente valida e che egli è responsabile per la sua inosservanza. Ne deriva che l’agire del giudice di prima sede è esente da critica. Infine, il riferimento dell’appellante alla situazione pandemica (contenuto solo nella replica spontanea e dunque tardivo) è insufficientemente motivato e dettagliato e non permette di accertare la sua impossibilità di fare capo a un rappresentante o di presenziare all’udienza. Per questi motivi, come pure a causa del mancato ossequio dei termini di cui all’art. 148 CPC, anche a tal riguardo una richiesta di restituzione sarebbe stata infondata. In definitiva, l’appello non avrebbe avuto possibilità di successo neppure nel merito.

E. 7 Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 22'777.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali ammontano a fr. 500.- (art. 2,

E. 8 cpv. 1 e 13 LTG). Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 1’700.-.

8.Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza e terminando con un esito di manifesta inammissibilità, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 17 maggio 2022 di AP 1è irricevibile.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2022.62

Lugano

9 agosto 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Stefani, vicepresidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.27 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 22 giugno 2020 da

AO 1

contro

AP 1

E considerato

in diritto:

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso supera la soglia testé menzionata.

2.I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appellante, a sostegno della tempestività del gravame 17 maggio 2022, rimprovera al Pretore di non avergli notificato la decisione 12 novembre 2020 per il tramite del suo noto indirizzo di posta elettronica (in precedenza utilizzato dalla Pretura per l’inoltro di comunicazioni) e di avere invece inaspettatamente optato per la via postale tradizionale; adduce inoltre di averne preso conoscenza solo il 6 aprile 2022, a seguito dell’atto di precetto 14 febbraio 2022 (annesso al gravame) con cui AO 1 gli ha notificato la decisione munita di formula esecutiva, intimandogli di pagare entro 10 giorni i relativi importi oltre accessori. I problemi di notifica della suddetta decisione sarebbero stati peraltro imputabili anche al gravissimo incidente stradale occorsogli in quel periodo, al derivante lungo ricovero e ai relativi molteplici interventi, che gli hanno permesso di recuperare l’abilità lavorativa solo nel mese di gennaio 2022 (ritenuto che le ultime operazioni sono avvenute nel febbraio 2022). Con la replica spontanea, l’appellante precisa di non aver mai ricevuto la decisione per via raccomandata, sostenendo che egli aveva nel frattempo mutato indirizzo spostandosi __________ a __________ e che tale circostanza era nota alla Pretura.

Quanto alla sua richiesta di annullamento della decisione di prima sede, egli lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito, avendo la Pretura omesso di informarlo in merito all’udienza prevista per il 12 novembre 2020, ignorato gli impedimenti notificati e il rinvio da lui richiesto (a seguito di infortunio, cfr. doc. D ed E annessi all’appello) come pure ingiustificatamente interrotto la trasmissione di comunicazioni tramite posta elettronica. Con la replica spontanea, l’appellante aggiunge che nell’autunno 2020, essendo ricoverato in clinica e non potendo ricevere visite a causa della pandemia da Covid-19, sarebbe stato impossibilitato a conferire procura a un avvocato.

3.Ora, relativamente alla forma della trasmissione di atti e notifiche giudiziarie, l’appellante non contesta l’ammissibilità di invii postali da parte dell’autorità svizzera al suo domicilio italiano. Aggiungasi che detto procedere è conforme alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131; v. anche IICCA del 4 marzo 2021, inc. 12.2020.99, consid. 5, IICCA del 21 marzo 2016, inc. 12.2014.169, consid. 7 e i riferimenti ivi citati). Con il consenso della parte interessata il giudice può altresì (ma non deve) effettuare notificazioni di atti in via elettronica ai sensi dell’art. 139 CPC. A loro volta, le parti possono trasmettere atti in forma elettronica (art. 130 CPC). Ciò presuppone tuttavia il rispetto delle relative esigenze tecniche e formali esegnatamente l’invio medianteuna piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura e la presenza di una firma elettronica qualificata (cfr. art. 130 e 139 CPC e l’Ordinanza del Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento o “OCE-PCPE”). In particolare, l’autorità giudiziaria può (e deve) rifiutare la ricezione di comunicazioni, atti e richieste trasmesse mediante semplice e-mail, in quanto non debitamente certificate.

4.Dato che l’appellante riassume in maniera parziale e lacunosa le numerose interazioni intercorse fra lui e la Pretura, lamentando carenze informative nonché un mancato riscontro alle sue comunicazioni, è bene ricordarle qui di seguito.

Dopo la ricezione della petizione 22 giugno 2020, con ordinanza 23 giugno 2020, inviata all’indirizzo italiano del convenuto (via __________, IT- __________) tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento, la Pretura gli ha assegnato un termine di 20 giorni per produrre delle osservazioni. L’invio risulta essere stato notificato in data 29 giugno 2020.

Con una nuova ordinanza 24 agosto 2020 (sempre trasmessa al convenuto per via raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’avvertenza sulle conseguenze di una mancata comparsa e notificata il 1° settembre 2020) la Pretura ha costatato il decorso infruttuoso di tale termine e ha fissato l’udienza dibattimentale per il 10 settembre 2020.

Con e-mail 9 settembre 2020 il convenuto ha comunicato alla Pretura di essere appena rientrato in Italia dalla Spagna e di avere solo in quel momento preso visione delle raccomandate trasmessegli, postulando un rinvio dell’udienza.

Con ordinanza 9 settembre 2020 (anticipata al convenuto tramite e-mail lo stesso giorno e altresì trasmessa in via raccomandata), la Pretura ha conseguentemente rinviato l’udienza al 28 settembre 2020.

Con e-mail 24 settembre 2020 il convenuto, pretendendo di avere appena preso conoscenza della nuova data, ha chiesto un nuovo rinvio dell’udienza a fronte del poco preavviso.

Con ordinanza 24 settembre 2020, anticipata al convenuto il medesimo giorno tramite e-mail e poi trasmessa in via raccomandata, la Pretura ha respinto la sua richiesta di rinvio e confermato la data dell’udienza, dal momento che la convocazione gli era stata anticipata tramite posta elettronica e che comunque la relativa raccomandata gli era stata recapitata già il 15 settembre 2020.

Con nuova e-mail 27 settembre 2020 AP 1 ha informato la Pretura di essere incorso in un infortunio (frattura al femore) che gli impediva di presenziare all’udienza del giorno successivo (v. anche doc. D annesso all’appello). Su sollecito della Pretura, con successiva e-mail 28 settembre 2020 egli ha prodotto un certificato medico attestante il suo ricovero, rilevando peraltro che l’indirizzo ivi riportato (__________) non era più attuale e che il suo recapito corretto era quello già utilizzato dalla Pretura (__________).

Con ordinanza 28 settembre 2020, ancora una volta trasmessagli per raccomandata, la Pretura ha accolto la sua richiesta di rinvio, fissando una nuova udienza per il 12 novembre 2020.

Con e-mail 11 ottobre 2020 il convenuto ha comunicato alla Pretura di non poter visionare eventuali raccomandate speditegli a fronte del suo perdurante ricovero.

Con e-mail 12 ottobre 2020 la Pretura gli ha allora ribadito che l’udienza si sarebbe tenuta il 12 novembre 2020, avvertendolo nel contempo che non avrebbe più accettato lo scambio di comunicazioni in via elettronica e in particolare richieste di rinvio se non trasmesse tempestivamente per lettera scritta, motivata e corredata da certificato medico, invitandolo a organizzarsi per il ritiro delle raccomandate e ricordandogli la facoltà di conferire procura a un legale onde essere rappresentato in giudizio. Malgrado ciò, il convenuto ha trasmesso un’ulteriore e-mail 12 ottobre 2020 ove segnalava una temporanea difficoltà nell’invio di lettere scritte e nel conferimento di una procura a un legale a fronte della sua degenza, sicché la Pretura gli ha ribadito ancora una volta, con e-mail di pari data, che non avrebbe più accettato comunicazioni tramite posta elettronica.

Non risulta che nel periodo successivo AP 1 abbia ossequiato a tali indicazioni o inviato richieste nelle debite forme. Con l’impugnativa, egli non lo pretende né tantomeno lo dimostra, ritenuto che la semplice produzione in questa sede del doc. E (ovvero della semplice fotocopia di un certificato di malattia telematico) non è evidentemente sufficiente. Anche per quanto riguarda la questione del cambio d’indirizzo da __________ a __________ (peraltro addotta tardivamente solo con la replica spontanea, che non può tuttavia servire a colmare lacune del gravame), la censura è in palese contraddizione con gli atti (v. la summenzionata e-mail 28 settembre 2020), né l’appellante spiega o dimostra se/quando si sarebbe ritrasferito in Provincia di __________, e se/quando avrebbe informato di ciò l’autorità giudiziaria.

Non avendo la Pretura più disposto ulteriori rinvii, l’udienza si è pertanto tenuta, come stabilito, il 12 novembre 2020 (in assenza del convenuto). La contestuale decisione di pari data gli è stata trasmessa in via raccomandata al suo usuale indirizzo milanese. Il relativo avviso di ricevimento attesta che la notifica è avvenuta in data 19 novembre 2020.

5.Da tutto ciò consegue innanzitutto che la decisione qui impugnata è stata validamente notificata alla data summenzionata, che il termine di impugnazione di 30 giorni ha iniziato il suo decorso il giorno successivo e che esso è pertanto scaduto infruttuosamente il 4 gennaio 2021 (art. 142 e 145 CPC), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza. L’incidente stradale occorso all’appellante qualche giorno dopo la notifica della decisione (ovvero, secondo quanto emerge dal doc. F annesso all’appello, in data 24 novembre 2020), nonché le indubitabili gravose conseguenze e sofferenze che ne sono derivate, potrebbero tuttalpiù essere considerate quale motivo di restituzione del termine di appello ex art. 148 CPC (strumento non esplicitamente invocato nel gravame); sennonché l’art. 148 cpv. 3 CPC stabilisce che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (termine che nel frattempo è già abbondantemente trascorso). Del resto, neppure è dimostrato che dopo la fine del suo ricovero in ospedale (che, secondo la documentazione trasmessa, è perdurato sino al 21 gennaio 2021), l’appellante fosse impossibilitato a inoltrare con sollecitudine una relativa istanza. Anche volendo presumerlo, e ipotizzare che l’impossibilità sia cessata solo con il recupero della sua abilità lavorativa (asseritamente avvenuto nel gennaio 2022), l’appellante ha comunque sia ancora atteso sino al maggio 2022 prima di avanzare le sue contestazioni. Ne consegue che un’eventuale istanza di restituzione nemmeno sarebbe rispettosa delle tempistiche imposte dall’art. 148 cpv. 2 CPC (secondo cui la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza). L’impugnativa in esame è pertanto pacificamente e irreversibilmente intempestiva. Di qui la sua irricevibilità.

6.In ogni caso, quanto sopra riassunto al considerando 4 permette di confermare che AP 1 era informato della procedura di prima sede, che egli doveva attendersi comunicazioni dalla Pretura in via postale e organizzarsi al fine di poterne prendere conoscenza, che tali comunicazioni sono avvenute nella debita forma e al suo corretto recapito, che la convocazione all’udienza del 12 novembre 2020 (a lui ben nota), era perfettamente valida e che egli è responsabile per la sua inosservanza. Ne deriva che l’agire del giudice di prima sede è esente da critica. Infine, il riferimento dell’appellante alla situazione pandemica (contenuto solo nella replica spontanea e dunque tardivo) è insufficientemente motivato e dettagliato e non permette di accertare la sua impossibilità di fare capo a un rappresentante o di presenziare all’udienza. Per questi motivi, come pure a causa del mancato ossequio dei termini di cui all’art. 148 CPC, anche a tal riguardo una richiesta di restituzione sarebbe stata infondata. In definitiva, l’appello non avrebbe avuto possibilità di successo neppure nel merito.

7.Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 22'777.60, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali ammontano a fr. 500.- (art. 2, 8 cpv. 1 e 13 LTG). Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 1’700.-.

8.Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza e terminando con un esito di manifesta inammissibilità, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 17 maggio 2022 di AP 1è irricevibile.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).