Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 e AO 2, da una parte, e AP 1, dall’altra, hanno sottoscritto un contratto d’agenzia a tempo indeterminato (doc. 1), in virtù del quale quest’ultimo è stato assunto quale agente generale per determinate località del __________, attività che in seguito è stata da lui svolta tramite la sua ditta individuale AP
E. 2 Con istanza supercautelare e cautelare 1° febbraio 2022 (inc. n. CA.2022.26/27) AP 1 e AP 2, ritenendo che la disdetta, la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale e le preannunciate misure di riorganizzazione fossero abusive e lesive della loro personalità, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1 e AO 2, chiedendo in via supercautelare di far loro divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e segnatamente di contattare in qualsiasi modo il personale, dirigenti e dipendenti dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo sui sistemi informatici dell’Agenzia Generale, di interferire in qualsiasi modo nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale e di diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti la “defenestrazione” di AP 1 nonché le interferenze nella gestione dell’attività di AP 2, e, in via cautelare, di far loro divieto di procedere a qualsiasi atto di interferenza nell’esercizio dell’attività di Agenzia Generale in __________, __________ e __________ e di accertare l’illiceità delle interferenze messe in atto in esecuzione della lettera datata 31 gennaio 2022, in entrambi i casi con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-.
E. 3 Dopo l’avvenuto parziale accoglimento da parte del Pretore, in data 2 febbraio 2022, dell’istanza supercautelare inc. n. CA.2022.27 (ammessa limitatamente al divieto di contattare in qualsiasi modo il personale, dirigente e dipendente dell’Agenzia Generale di __________, __________ e __________ con riferimento al tema della disdetta e alle conseguenze della stessa, di interferire sui sistemi informatici dell’Agenzia Generale con delle iniziative aventi quali conseguenze degli atti lesivi del contratto, in particolare di demansionamento dell’istante per quanto riguardava lo svolgimento dei suoi compiti contrattuali, di interferire nell’organizzazione, gestione, funzionamento dell’Agenzia Generale con delle iniziative aventi quali conseguenze degli atti lesivi del contratto, in particolare di demansionamento dell’istante per quanto riguardava lo svolgimento dei suoi compiti contrattuali, e di diffondere informazioni di qualsiasi genere, sia all’interno del Gruppo AO 1, sia verso l’esterno, riguardanti la disdetta e quanto le convenute intendevano mettere in atto nel seguito, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-), le convenute si sono opposte all’istanza cautelare.
E. 4 Con decisione 10 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto una prima domanda delle convenute, presentata il giorno prima, volta a revocare i provvedimenti supercautelari, e, con decisione 22 febbraio 2022, ha respinto una seconda domanda delle stesse, analogamente presentata il 18 febbraio 2022.
E. 5 Nel frattempo, con domanda 4 febbraio 2022, completata il 25 febbraio 2022 e il 4 marzo 2022, gli istanti, ritenendo che le convenute avessero violato i divieti ordinati con la decisione supercautelare 2 febbraio 2022, hanno chiesto che nei loro confronti fossero adottate le sanzioni processuali comminate a suo tempo, e meglio una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, una multa disciplinare di fr. 1'000.-. Le convenute si sono opposte anche a questa domanda.
E. 6 Con la decisione 7 marzo 2022, qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto l’istanza cautelare inc. n. CA.2022.26, ha revocato con effetto immediato la decisione supercautelare 2 febbraio 2022 e nel contempo ha dichiarato inammissibile la domanda di sanzioni processuali presentata dagli istanti il 4 febbraio 2022, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.- a carico di questi ultimi, obbligati altresì rifondere alle controparti fr. 7'000.- per ripetibili. Egli ha in sostanza ritenuto che l’istanza cautelare difettasse del presupposto della parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (“ fumus boni iuris ”): la disdetta del contratto di agenzia era in effetti contemplata al punto 3.4 del contratto; il termine di disdetta contrattuale era stato rispettato; la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale era a sua volta contemplata al punto 3.5 del contratto; la ripresa dei contratti di locazione e dei dipendenti era pure contemplata nel contratto; d’altro canto la disdetta, per altro preavvisata già il 13 gennaio 2022 (cfr. doc. J), e la successiva dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, nemmeno erano state un evento inaspettato, visto che il disaccordo contrattuale, costitutivo di un’oggettiva situazione di grave impasse contrattuale, persisteva da oltre un anno e mezzo (cfr. doc. 7 e 8) e che da mesi le parti stavano cercando inutilmente di trovare una soluzione transattiva (cfr. doc. I e J), e comunque nulla permetteva di concludere che nelle particolari circostanze quelle misure, e soprattutto la dispensa dalla conduzione dell’Agenzia Generale, tema che per altro aveva frattanto perso di attualità a seguito dell’emanazione della decisione supercautelare, fossero state abusive. La domanda di sanzioni processuali era invece divenuta priva d’interesse degno di protezione, stante la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare, dove erano contenute le misure di esecuzione di cui gli istanti avevano chiesto la concretizzazione.
E. 7 Con l’appello 18 marzo 2022, che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 4 aprile 2022 (a cui hanno fatto seguito l a lettera 6 aprile 2022 di queste ultime e la replica spontanea 15 aprile 2022 delle controparti ) gli istanti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare nonché di accogliere la domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022 e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione nel senso dei considerandi e accoglimento della domanda di sanzioni processuali presentata il 4 febbraio 2022, in tutti i casi con la comminatoria dell’art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- e, per ogni giorno di ritardo, di una multa disciplinare di fr. 1'000.-, protestando spese e ripetibili. Essi hanno innanzitutto rilevato che l’istanza cautelare doveva essere ammessa già per il fatto che il
E. 10 L’appello dev’essere disatteso anche nella misura in cui è riferito alla domanda di sanzioni processuali presentata dall’istante il 4 febbraio 2022. Nel querelato giudizio il giudice di prime cure aveva in effetti lasciato indecisa la questione di sapere se, come argomentato nell’istanza cautelare, “ una volta notificatogli il provvedimento supercautelare ex parte, le convenute lo hanno violato reiteratamente ” (come risulta dalla sua indicazione, a p. 4 della decisione, secondo cui “ a prescindere dal buon fondamento o meno di questo argomento … ”) e in questa sede l’istante, con una lettura manifestamente errata e improponibile della decisione, ha invece dato per scontato che quella questione fosse allora stata risolta a suo favore, il tutto omettendo poi di indicare le eventuali altre prove a sostegno di quella circostanza, contestata dalle controparti, che in definitiva è rimasta non dimostrata. Oltretutto l’istante, che a torto si era prevalso di un’insufficiente motivazione della decisione impugnata sul tema, rilevando che ciò avrebbe imposto il suo annullamento con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione nel senso dei considerandi, nemmeno ha censurato l’argomentazione pretorile, che costituiva invece una chiara e sufficiente motivazione sul tema, secondo cui la domanda di sanzioni processuali, dichiarata inammissibile, era divenuta priva d’interesse degno di protezione, stante la revoca con effetto immediato del provvedimento supercautelare, dove erano contenute le misure di esecuzione di cui egli, con la domanda in questione, aveva chiesto la concretizzazione.
E. 11 Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere respinto nella misura in cui non è divenuto privo d’interesse. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso pacificamente superiore a fr. 10'000.- (cfr. appello p. 3), seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC e il RTar decide: I. L’appello 18 marzo 2022 di AP 1 è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d’interesse. II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alle appellate fr. 2’000.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2022.37
Lugano
23 giugno 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nelle cause - inc. n.CA.2022.26/27della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promosse con istanza 1° febbraio 2022 da
AP 1
AP 2
contro
AO 1
AO 2
preso atto dellulteriore lettera 6 aprile 2022 delle convenute e della replica spontanea 15 aprile 2022 degli istanti;
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC e il RTar
decide:
I.Lappello 18 marzo 2022 diAP 1è respinto nella misura in cui non è divenuto privo dinteresse.
II.Le spese processuali della procedura dappello, di fr. 1'000.-, sono poste a carico dellappellante, che rifonderà alle appellate fr. 2000.- per ripetibili.
-
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se laccoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).