Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2022.164
Lugano
10 marzo 2023/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.193 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione (azione parziale) 7 ottobre 2013 da
AO 1
contro
AP 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il cittadino __________ AO 1 ha lavorato alle dipendenze della società svizzera B__________ __________, dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2002, con il ruolo di direttore creativo del gruppo __________, attivo nel settore delle calzature.
Nel contratto di lavoro (doc. I), firmato il 10 novembre 2000, è stato tra le altre cose pattuito, alla clausola n. 5C, denominata Retribuzione - Stock Options, che il dipendente, a titolo di retribuzione,avevapure ricevutodelleopzioni sulle azioni di AP 1in virtù della sua assunzione, in conformità con le disposizioni di cui allallegato I del presente.
Nellallegato I del contratto di lavoro, firmato già in precedenza e denominato Contratto di Opzione (doc. T), le parti, AP 1 in qualità di Societàe AO 1 in qualità di Partecipante, avevano concordato,conformemente al Piano di diritto di opzione della Società del 13 luglio 2000 (in seguito anche SOP 2000, doc. U), che la Società avrebbe concesso al Partecipante, in quattro tranches, ciascuna pari al 25% del totale, scadenti il 13 luglio 2000, il 1° dicembre 2000, il 1° dicembre 2001 e il 1° dicembre 2002, complessive 428257 opzioni a 10 anni a un prezzo di esercizio di CHF 16.3376. Nel documento era stato altresì precisato che la firma del Contratto di Opzione da parte del Partecipante implica la sua espressa e completa accettazione dei termini stabiliti nel Piano, in questo Contratto di Opzione o in qualsiasi altro documento ad esso associato. Inoltre il Partecipante mediante il presente accetta i poteri del Consiglio di Amministrazione di completare, interpretare e implementare i documenti ai quali si fa riferimento nel presente, così come lulteriore documentazione nella misura in cui risulta necessaria o pertinente.
2.Allo scopo di risanare e di ricapitalizzare AP 1, che allepoca della collaborazione tra le parti e negli anni successivi si trovava in una situazione economica assai precaria, tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 sono intervenuti diversi aumenti e riduzioni di capitale, con pure raggruppamenti e suddivisioni di azioni: il 17 luglio 2001 (doc. V) il capitale azionario, inizialmente di CHF 214'128'530.- e suddiviso in 21412'853 azioni nominative da CHF 10.-, è stato aumentato a CHF 219'202'660.-, suddiviso in 21920'266 azioni nominative da CHF 10.-, ritenuto che il prezzo di emissione delle 507'413 nuove azioni era stato di CHF 17.5014; il 7 ottobre 2003 (doc. 8) è stato ridotto a CHF 219'202.66, suddiviso in 21920'266 azioni nominative da CHF 0.01; il 2 dicembre 2003 (doc.
9) è stato aumentato a CHF 32'035'869.66, suddiviso in 3203'586966 azioni nominative da CHF 0.01, ritenuto che le 3'181'666700 nuove azioni erano state emesse alla pari; il 12 dicembre 2006 (doc. AA) è stato ridotto a CHF 0.- e immediatamente aumentato a CHF 33'335'935.-, suddiviso in 6'667187 azioni nominative da CHF 5.-, ritenuto che il prezzo di emissione delle 6'667187 nuove azioni era stato di CHF 13.233017163; e il 17 ottobre 2007 (doc. 12) è stato aumentato a CHF 34'488335.-, suddiviso in 6'897667 azioni nominative da CHF 5.-, ritenuto che il prezzo di emissione delle 230480 nuove azioni era stato di CHF 20.64. Tutti gli aumenti di capitale sono avvenuti senza limitare o sopprimere il diritto dopzione degli azionisti.
3.Il 20 maggio 2008 (doc. FF) AP 1, evidenziando come essa fosse in procinto di essere venduta dal suo azionista T__________ __________ (ad un prezzo che si prevedeva essere compreso tra CHF 50.- e CHF 60.- per azione) e come ciò, in base agli art. 11 e 13 del SOP 2000, costituisse un evento scatenante per le opzioni concesse nellambito del SOP 2000, ha comunicato a AO 1 che, a seguito delle varie ricapitalizzazioni intervenute nel passato e in particolare del raggruppamento di azioni avvenuto nel corso del 2006 (in virtù del quale ogni gruppo di 1'000 vecchie azioni era stato convertito in 1 nuova azione) che avevano comportato un significativo effetto di diluizione, in base allart. 21 del SOP 2000il numero originale di opzioni è stato diviso per 1'000 e il prezzo originale di esercizio per azione dopzione è stato moltiplicato per 1'000 al fine di adattarsi al raggruppamento di azioni, per cui a lui spettavano ora solo428 opzioni a un prezzo di esercizio diCHF 16337.60. Nello scritto gli è stato altresì rammentatoche, semprein base agli art. 11 e 13 del SOP 2000,il termine ultimo per lesercizio delle opzioni era stabilito per il 1° giugno 2008 e che tutte le opzioni che non fossero state a quel momento esercitate sarebbero decadute senza alcuna compensazione.
La vendita delle azioni di AP 1 da parte del suo azionista T__________ __________ al gruppo L__________ è stata perfezionata nella primavera del 2008, senza che AO 1, allora o in seguito, abbia mai dichiarato di esercitare le sue opzioni.
4.Con petizione (azione parziale) 7 ottobre 2013 AO 1, al beneficio dellautorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condannaal pagamento diCHF 101'000.- oltre interessi al 5% dal 23 aprile 2008 a titolo di risarcimento del danno ex art. 97 CO. Egli, in estrema sintesi, ha rimproverato alla controparte di aver diluito, con le operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione messe in atto tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007, i suoi diritti di opzione (che originariamente corrispondevano all1.9608% del capitale azionario) senza aver provveduto a indennizzarlo adeguatamente, il tutto in violazione dellart. 653d cpv. 2 CO e dellart. 21 del SOP 2000, ciò che gli avrebbe causato un danno di almeno CHF 5'000'000.-, poi precisato in sede conclusionale in CHF 1'550'733.68 (pari alla differenza tra il prezzo di esercizio delle opzioni previsto originariamente[CHF 6'996'691.56] e il prezzo ricavabile dalla vendita, nel corso del 2008,dell1.9608% di sua spettanza dellintero capitale azionario, avvenuta a suo dire a un prezzo di CHF 435915'200.-[CHF 8'547'425.24]).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
5.Esperita listruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 19 ottobre 2022 il Pretore aggiunto,in (parziale) accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di CHF 101'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 (la prima messa in mora essendo in effetti quella di cui al doc. JJ), ponendo a suo caricola tassa di giustizia di CHF 5000.-, le spese di conciliazione di CHF 500.-, i costi di traduzione di EUR 19'790.- e le ripetibili di CHF 13000.-.
Per quanto è qui ancora di interesse, il giudice di prime cure, dopo aver ripreso il tenore dellart. 653d cpv. 2 CO (secondo cui i diritti di conversione o dopzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di unemissione di nuovi diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio) e riassunto la dottrina sviluppata a margine dello stesso, ha ritenuto che quella norma, a suo giudizio di diritto imperativo, fosse stata violata dalla convenuta. A tale proposito, egli ha innanzitutto accertato che le operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione attuate dalla convenuta tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 avevano effettivamente comportato una diluizione dei diritti di opzione dellattore, tantè che la sua partecipazione originaria al capitale azionario, dell1.9608% (428'257 opzioni / 21'412'853 azioni), si era ridotta allo 0.006208% (428.257 opzioni / 6'897'667 azioni). Ha poi stabilito che, a fronte di una tale diluizione dei diritti di opzione dellattore, la convenuta non aveva provveduto ad adottare le adeguate misure di compensazione, lunico provvedimento da lei messo in atto, quello comunicatogli il 20 maggio 2008 (doc. FF, con cui il numero delleopzioni dellattoreera stato ridotto a428 e il prezzo di esercizio aumentato a CHF 16337.60), avendo anzi peggiorato la sua posizione. Ed ha infine escluso che, sempre a fronte di una tale diluizione dei diritti di opzione dellattore, gli azionisti avessero subito lo stesso pregiudizio, non essendo risultato che costoro fossero stati a quel momento privati dei loro diritti preferenziali di acquisto di azioni (doc. V, 8, 9, AA e 12).
Era invece a torto che la convenuta aveva sostenuto che il suo agire sarebbe stato comunque da tutelare in base allart. 21 del SOP 2000 (secondo cui il numero di opzioni, il prezzo di esercizio o ciascuno di essi sarà soggetto ad adeguamento da parte della Società per riflettere qualsiasi combinazione aziendale o ricapitalizzazione che coinvolge la Società, e tale riadattamento sarà definitivo e vincolante in assenza di errore manifesto). A parte il fatto che era evidente che la convenuta, alla luce dellunico provvedimento da lei messo in atto, quello comunicato il 20 maggio 2008 (doc. FF), avesse commesso un errore manifesto nellambito delladeguamento del regime dei diritti di opzione dellattore, non poteva in effetti essere sottaciuto che quella clausola era nulla, siccome limitava la protezione imperativamente assicurata dallart. 653d cpv. 2 CO.
Ciò detto, il primo giudice ha ritenuto che lattore, pur avendo rinunciato allassunzione di una perizia sul danno, avesse sufficientemente comprovato di aver subito un pregiudizio pari ad almeno CHF 101'000.-. Era in effetti chiaro che a seguito delle operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione attuate dalla convenuta tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 egli aveva subito un danno elevatissimo, di CHF 14'416'158.44 (pari alla differenza tra il prezzo di esercizio originario[CHF 16.3376] e il prezzo di venditanel 2008[CHF 50.-] di ciascuna delle428'257 opzioni/azioni),o almeno di CHF 1'238'668.44 (pari alla differenza tra il prezzo di esercizio delle sue opzioni previsto originariamente[CHF 6'996'691.56] e il prezzo ricavabile dalla vendita, nel corso del 2008,dell1.9608% di sua spettanza dellintero capitale azionario, avvenuta a un prezzo di almeno CHF 420000'000.-, cfr. doc. rich. I°[CHF 8'235'360.-]).
6.Con lappello21 novembre 2022che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC), avversato dall'attore con la risposta30 gennaio 2023, anchessatempestiva (art. 312 cpv. 2 CPC), a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 9 febbraio 2023 e la duplica spontanea 22 febbraio 2023, la convenuta ha chiestodi riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi.
A suo dire, lattore non aveva dimostrato che essa, in violazione dellart. 21 del SOP 2000, avesse commesso un errore manifesto allorché, il 20 maggio 2008 (doc. FF), aveva provveduto ad adeguare il suo regime dei diritti di opzione.
Nemmeno era vero che lart. 653d cpv. 2 CO, che per altro non era una norma di diritto imperativo - specialmente poi se, come nel caso concreto, il diritto di opzione era stato concesso a titolo gratuito nellambito di un contratto di lavoro -, fosse stato effettivamente violato. A tale proposito, essa ha rilevato che le operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione da lei adottate tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007 non avevano pregiudicato i diritti di opzione dellattore, essendo avvenute al solo scopo di risanare la società, che si trovava in una situazione di eccedenza di debiti e che era dunque priva di valore, il che tra laltro faceva venir meno il necessario nesso di causalità tra il suo agire e linsorgenza del pregiudizio asseritamente subito dalla controparte. Ed ha pure aggiunto che, in occasione di quelle operazioni, i suoi azionisti, che allora non avevano ricevuto alcun rimborso o beneficiato di condizioni di favore, avevano subito un pregiudizio almeno analogo a quello dellattore, avendo dovuto rinunciare a crediti per CHF 251'019'327.- e immettere capitali per altri CHF 133'681'237.-.
In ogni caso lattore, che per altro non aveva contribuito allaumento di valore della società, non poteva pretendere alcun risarcimento del danno anche perché non aveva mai esercitato i diritti di opzione, né aveva dunque ordinato la rivendita delle azioni così ottenute. E comunque, avendo rinunciato ad esperire una perizia, neppure aveva sufficientemente comprovato di aver subito un pregiudizio di almeno CHF 101'000.-.
7.La questione di sapere se lart. 653d cpv. 2 CO, emanato nel contesto del diritto societario, sia una norma di diritto imperativo (in tal senso: cfr.Meyer,Der Verwässerungsschutz bei aktienrechtlichen Kapitalerhöhungen,p. 146; Meier Schleich,Option und Optionsvertrag,p. 170;Zen-Ruffinen/Urben, Commentaire Romand, 2ªed., n. 10 ad art. 653d CO;Isler/Zindel, Basler Kommentar, 5ªed., n. 10 ad art. 653d CO;Cramer, Zürcher Kommentar, 2ªed., n. 13 ad art. 653d CO;Frick,Private Equity im Schweizer Recht, p. 342;Leu,VariableVergütungen für Manager und Verwaltungsräte,p. 252;von Planta,Aktionärsschutz bei der bedingten Kapitalerhöhung, in RSDA 1992 p. 209;in senso contrario: cfr.Baum, Hybride Anleihen (hybrid bonds), p. 568 e 570;Lambert/Gericke, Orell Füssli Kommentar, 3ªed., n. 6 ad art. 653d CO) e soprattutto se in una fattispecie come quella in esame, alla luce in particolare del fatto che i diritti di opzione di cui si trattava erano stati concessi a titolo gratuito nellambito di un contratto di lavoro, le parti - tra cui la convenuta (e ciò anche se essa non era parte del contratto di lavoro, concluso comunque da una società del suo gruppo, cfr. DTF 130 III 495 consid. 4.1; TF 9C_683/2007 del 26 maggio 2008 consid. 2.2) - possano validamente avervi derogato a favore della società e a sfavore del titolare dei diritti di opzione (in tal senso: cfr.Lambert/Gericke, op. cit., ibidem;Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ªed., p. 998;Chenaux, Les plans dintéressement, p. 51;Helbling, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, p. 90 seg.; in senso contrario:Cramer, op. cit., ibidem) segnatamente mediante ladozione dellart. 21 del SOP 2000 (mentre lart. 22 del SOP 2000, evocato dallattore a sostegno della sua posizione, non è rilevante nella fattispecie, visto che la convenuta non aveva provveduto a rettificare, sospendere o interrompere il SOP 2000), potrebbe tutto sommato rimanere irrisolta, essendo incontestabile - come si vedrà nei prossimi considerandi - che la petizione deve in ogni caso essere respinta.
8.Laddove si volesse ritenere che nel caso concreto la regola dellart. 653d cpv. 2 CO sia stata validamente derogata dalla clausola contenuta nellart. 21 del SOP 2000 (come ritenuto ammissibile dalla dottrina, sia pure minoritaria, sviluppata nel contesto del diritto societario e dalla dottrina, questa volta maggioritaria, sviluppata nellambito del diritto del lavoro, di cui si è detto al considerando precedente), la petizione dovrebbe essere respinta, oltre che per la ragione che verrà esposta nel prossimo considerando, già per il fatto che lattore, gravato dellonere della prova (art. 8 CC), non ha dimostrato, avendo tra laltro rinunciato ad esperire una perizia specialistica, se e in quale misura la convenuta avesse commesso un errore manifesto allorché, il 20 maggio 2008 (doc. FF), aveva provveduto, in applicazione di quella clausola, ad adeguare il regime dei diritti di opzione dellattore nel senso che questultimo, invece di poter ottenere428257 azioni a un prezzo di esercizio di CHF 16.3376,doveva accontentarsi, a seguito delle operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione adottate tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007, di poterne ottenere solo428 a un prezzo di esercizio di CHF 16337.60. Il fatto che le originarie condizioni di esercizio dei diritti di opzione non siano state allora confermate non è in effetti ancora sufficiente a concludere, in assenza di migliori riscontri in fatto o in diritto (cfr. anziFrick,op. cit., p. 331) e non da ultimo alla luce dellampio potere di apprezzamento che era stato attribuito alla società in caso di una qualsiasi combinazione aziendale o di una ricapitalizzazione coinvolgente la società (art. 21 del SOP 2000), che le nuove condizioni di esercizio, decise per altro dopo essersi avvalsa della consulenza di una professionista del settore, la società __________(cfr. testi __________ p. 2,__________ p. 2), fossero manifestamente errate. Del resto i vari testimoni che si erano espressi sul tema avevano anzi concordemente dichiarato, come già rilevato a suo tempo dalla convenuta (doc. GG), che a seguito di quelle operazioni il valore delSOP 2000 si era praticamente ridotto a zero (cfr. testi __________ p. 2, __________ p. 2,__________ p. 2, __________ p. 1 seg., __________ p. 3), ciò che per altro era evincibile anche dagli atti ufficiali della società (cfr., con riferimento alle opzioni B, la nota integrativa 22 al bilancio consolidato 2007/2008[doc. R0]e la nota integrativa 20 al bilancio consolidato 2009[doc. R1]).
9.Lesito della causa non sarebbe stato diverso nemmeno laddove si volesse invece ammettere che la fattispecie doveva essere esaminata unicamente alla luce dellart. 653d cpv. 2 CO.
La petizione, in tal caso, sarebbe stata da respingere per il fatto che, sempre a seguito delle operazioni di risanamento e di ricapitalizzazione adottate dalla convenuta tra il 17 luglio 2001 e il 17 ottobre 2007, che avevano pacificamente comportato una diluizione dei diritti di opzione dellattore, gli azionisti avevano subito lo stesso pregiudizio (art. 653d cpv. 2 in fine CO), o meglio, come risulta dai materiali, un pregiudizio almeno analogo (cfr. Messaggio del 23 febbraio 1983 sulla revisione del diritto della società anonima, in FF 1983 II p. 846, secondo cui lo scopo perseguito da questultima parte della norma di legge, con cui viene così consentito agli azionisti che decidono sulla situazione giuridica dei titolari di obbligazioni convertibili di apportare loro un pregiudizio soltanto se, a loro volta, essi accettano di sopportarne uno analogo, è di garantire che non siano prese a danno dei titolari di diritti di conversione e dopzione disposizioni non necessarie od eccessive), poco importando se la disposizione, su questo punto, sia stata criticata da una parte, minoritaria, della dottrina (cfr.Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5ªed., § 2 n. 152;Meyer,op. cit.,ibidem; Zen-Ruffinen/Urben, op. cit., n. 12 ad art. 653d CO;Heiz, Handkommentar, 3ªed., n. 7 ad art. 653d CO;Leu,op. cit., ibidem).
Nel caso di specie, listruttoria ha in effetti permesso di accertare che le operazioni attuate a quel momento dalla convenuta non erano state messe in atto per far venir meno i diritti dopzione a favore dellattore, membro del vecchio management (il teste __________ p. 2 seg., contrariamente a quanto sostenuto dallattore, non si era in effetti espresso in quei termini), ma soprattutto allo scopo di salvare dal fallimento e di risanare la società giusta lart. 735 CO (cfr. testi __________, p. 2 secondo cui se T__________ non avesse fatto queste operazioni, trovandosi AP 1 senza soldi, sarebbe andata teoricamente in liquidazione; __________ p. 2, secondo cui senza il supporto dellazionista, sia quello precedente che quelli successivi, la società sarebbe fallita Per supporto degli azionisti intendo limmissione di denaro attraverso le capitalizzazioni del 2003 e del 2006; __________ p. 2, secondo cui il motivo di queste due operazioni era che la società era sottocapitalizzata e in base alla legge svizzera non era in grado di operare il motivo era perché la società era quasi insolvente e cera il dubbio se la società potesse sopravvivere e p. 3, ove, alla domanda dica il teste se, in ultima analisi, è corretto affermare che le suddette misure ed il conseguente adeguamento dello stock option erano giustificati al fine di risanare la società e quindi salvarla dallimminente rischio di fallimento ha risposto si; cfr. pure i doc. 8 e 10, che menzionano appunto lart. 735 CO), che, almeno da gennaio 2001 e fino al 2006, si trovava in una situazione di presumibile eccedenza di debiti ai sensi dellart. 725 cpv. 2 CO (cfr. i rapporti di revisione del 18 marzo 2002[relativo allesercizio chiuso il 3 febbraio 2001], del 26 luglio 2002[relativo allesercizio chiuso il 2 febbraio 2002], del 30 luglio 2003[relativo allesercizio chiuso il 1° febbraio 2003], del 20 luglio 2004[relativo allesercizio chiuso il 31 gennaio 2004], del 29 giugno 2005[relativo allesercizio chiuso il 29 gennaio 2005]e del 23 giugno 2006[relativo allesercizio chiuso il 28 gennaio 2006], tutti nel plico doc. 4), rispettivamente, dal 2006 e fino al 2007, si trovava in una situazione in cui la metà del capitale azionario e delle riserve legali non risultava essere più coperta ai sensi dellart. 725 cpv. 1 CO (cfr. il rapporto di revisione del 27 luglio 2007[relativo allesercizio chiuso il 3 febbraio 2007],nel plico doc. 4). Visto che per attuare tutte quelle operazioni, che per la loro natura erano necessarie (lo stesso attore ne ha del resto dato atto a p. 12 della replica) e non eccessive, gli azionisti avevano dovuto immettere capitali per CHF 133'681'237.- (cfr. gli aumenti di capitale di CHF 8'880'462.48 del 20 luglio 2001[doc. V], diCHF 31'816'667.- del 2 dicembre 2003[doc. 9], diCHF 88'227'000.- del 12 dicembre 2006[doc. AA]e diCHF 4'757'107.20 del 17 ottobre 2007[doc. 12]), è incontestabile che essi nelloccasione abbiano effettivamente subito un pregiudizio (cfr. teste __________ p. 2, il quale, alla domanda dica il teste se è corretto affermare che gli azionisti hanno subito un pregiudizio, manifestatosi nellestrema perdita di valore delle azioni da loro precedentemente detenute ha risposto ovviamente sì in quanto lazienda era per due volte quasi insolvente e pertanto le azioni erano senza valore) e meglio un pregiudizio almeno analogo a quello patito dallattore (in tal senso, cfr. teste __________ p. 2, secondo cui questa diluizione si era ripercossa anche sullunico azionista, la T__________, proporzionalmente alla sua quota di azioni, esattamente come per i beneficiari delle opzioni).
Poco importa, invece, se la società, che nel 1999 era stata acquistata per circa CHF 200'000'000.- (cfr. petizione p. 6; doc. C e D) e che, per quanto qui interessa, nel luglio 2000 valeva CHF 356'828'414.90 (e ciò siccome, giusta lart. 10 del SOP 2000,le opzioni allora concesse allattore gligarantivanoil diritto di acquistarel1.9608% dellintero capitale azionario a un prezzo diCHF 6'996'691.56), sia poi stata venduta nel 2008 perCHF 420'000'000.- (cfr. duplica p. 26; appello p. 14; doc. rich. I°). Laumento di valore intervenuto tra il luglio 2000 e il 2008, concretizzatosi di fatto dopo il 2005 (cfr. testi __________ p. 2, secondo cui durante questo periodo[N.d.R.: nel quinquennio 2001-2006] il valore dellazienda è diminuito ritenuto che tutti gli sforzi intrapresi non hanno portato ai risultati aspettati, di modo che il valore della stessa non poteva certamente essere salito; __________ p. 2, secondo cui tra il 2000 e il 2007 devo distinguere due periodi: quello della decrescita fino al 2004-2005, nel quale non ritengo che venne generato valore, e quello successivo di crescita, nel quale invece ritengo sia stato generato valore), che comunque era inferiore allentità dei capitali nel frattempo immessi dagli azionisti, non era in effetti da ricondurre tanto a quelle operazioni, come detto volte a salvare lazienda dal fallimento, quanto alle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione pure attuate in quegli anni, segnatamente al riposizionamento nel mercato del brand e al miglior controllo dei costi e dei ricavi (con in particolare una riduzione delle spese generali - ossia dei dipendenti, dei costi di produzione, delle vendite e dei punti vendita -, una modifica del merchandising e un aumento dei margini di guadagno) (cfr. testi __________ p. 1, __________ p. 1 seg., __________ p. 1 seg., __________ p. 2, __________ p. 2), che era poi ciò che aveva fatto sì che la società, che fino al 2004 continuava ad accumulare delle perdite (cfr. doc. 4 e 6), fosse finalmente poi in grado di ottenere degli utili (cfr. doc. 4 e 6).
10.Ma, a prescindere dal fatto che fosse applicabile la clausola contenuta nellart. 21 del SOP 2000 piuttosto che solo lart. 653d cpv. 2 CO, la petizione avrebbe comunque dovuto essere respinta anche perché lattore, allorché, il 20 maggio 2008 (doc. FF), era stato informato dalla convenuta delladeguamento del suo regime dei diritti di opzione e soprattutto della necessità, fondata sugli art. 11 e 13 del SOP 2000, di esercitare i suoi diritti entro il successivo 1° giugno 2008, pena la loro decadenza, non aveva dichiarato di volerli esercitare (e di voler subito rivendere le azioni) né aveva provato di essere stato impossibilitato a farlo per motivi imputabili alla controparte (art. 152 e 156 CO per analogia). A questultimo proposito si osserva che la convenuta non aveva assolutamente impedito, tanto meno in urto con la buona fede, lesercizio dei diritti di opzione, che a quel momento rimaneva senzaltro possibile, sia pure a condizioni assai sfavorevoli (cfr. doc. FF), lattore potendo sempre scegliere se esercitare ciononostante i diritti di opzione (con il rischio di non ottenere poi dalla società il risarcimento del danno da lui asseritamente patito a seguito della modifica delle condizioni di esercizio e con ciò di subire unimportantissima perdita anziché di conseguire un importante guadagno) oppure rinunciare tout court al loro esercizio (senza lassunzione di un tale rischio).
In tali circostanze, quandanche si volesse ammettere che ladeguamento del suo regime dei diritti di opzione (doc. FF) non fosse stato rispettoso delle disposizioni applicabili, resterebbe il fatto che lattore, non avendo provveduto ad esercitare il diritto dopzione entro il 1° giugno 2008 o comunque entro il 13 luglio 2010, non ha in pratica fatto valere un danno effettivo ma unicamente un danno eventuale o possibile, che non è tuttavia risarcibile (cfr.Brehm, Berner Kommentar, 4ªed., n. 70g ad art. 41 CO, che, con riferimento a TF 4A_166/2007 del 23 agosto 2007 consid. 3 e 4C.114/2006 del 30 agosto 2006 consid. 5.2 e 5.3.2, rileva che un danno patrimoniale futuro ipotetico o semplicemente possibile non è di per sé ancora risarcibile; cfr. pure TF 4C.221/2006 del 1° settembre 2006 consid. 1.3, secondo cui un danno eventuale o possibile, la cui esistenza dipende da una condizione incerta, può essere risarcito solo quando quella condizione risulta essersi verificata; in tal senso anche DTF 147 III 463 consid. 4.3).
11.Ne discende, in accoglimento dellappello della convenuta, che la petizione devessere respinta.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigiosodi CHF 101'000.-,seguono la soccombenza dellattore appellato (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 21 novembre 2022 di AP 1è accolto.
Di conseguenza la decisione 19 ottobre 2022 del Pretore aggiuntodel Distretto di Lugano, sezione 2,è così riformata:
II.Le spese processuali di CHF 11'000.- sono poste a carico dellappellato, che rifonderà allappellante CHF 7'000.- per ripetibili dappello.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).