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12.2022.136

Accertamento dell'inesistenza del debito, sospensione provvisoria dell'esecuzione

Ticino · 2023-01-17 · Italiano TI
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, comprese quelle fondate sull’art. 85a cpv.

E. 2 LEF, sono impugnabili mediante appello, qualora il valore litigioso dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata sia di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC); ciò risulta essere il caso nella fattispecie, ritenuto che il giudizio pretorile è stato emesso dopo attivazione del contraddittorio ed è pertanto qualificabile quale decisione cautelare intermedia (e non quale decisione supercautelare non suscettibile di impugnazione, come pretendono gli appellati; sul tema v. anche DTF139 III 86 consid. 1.1.2 e STF5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1), rispettivamente che l’esecuzione di cui si chiede la sospensione verte su fr.11'700.-.

I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, l’appello 23 settembre 2022 contro la sentenza 12 settembre 2022 è tempestivo e rientra nella competenza della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. b n. 1 LOG). Parimenti tempestive sono le osservazioni 7 ottobre 2022 degli appellati.

2.Con la decisione impugnata il Pretore ha dapprima ricordato i presupposti che reggono l’accoglimento di una richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF, per poi osservare che l’azione di risarcimento di AP 1 non può fondarsi sull’art. 267a CO a causa della notifica intempestiva dei difetti in questione (segnalati soltanto 5 settimane dopo la riconsegna dei locali). Per il primo giudice, essa può invece essere esaminata sulla base delle norme relative all’atto illecito, sennonché le allegazioni e i documenti proposti fino a quel momento non fanno apparire adempiuti i presupposti dell’art. 41 CO. Il Pretore ne ha dunque concluso che, a questo stadio della procedura, le probabilità di successo dell’istante appaiono decisamente inferiori rispetto a quelle dei convenuti.

3.Con l’impugnativa, l’appellante non mette più in discussione la tardività della notifica dei difetti e la mancata applicabilità dell’art. 267a CO, bensì critica il Pretore per aver negato il buon fondamento della sua pretesa (e della compensazione da lui invocata) sulla base dell’art. 41 CO. Sostiene difatti di avere sostanziato lo “stato pietoso” in cui sono stati restituiti i locali, e meglio i difetti già elencati in prima sede (v. sopra consid. D), mediante le fotografie di cui al plico doc. D e la fattura doc. F (attestante i costi di tinteggio), e che tali danni sono certamente illeciti in quanto lesivi di un suo diritto assoluto (la proprietà). La responsabilità e la colpa dei due convenuti, quali uniche persone che possono averli causati, sarebbero peraltro evidenti, dal momento che i locali sono stati loro consegnati in ottimo stato (essendo stati appena ristrutturati) e che su questo stato originario così come su quello riscontrato al momento della loro restituzione potrebbe riferire l’arch. R__________ (teste già offerto innanzi al primo giudice). Quantomeno, l’appellante ritiene che dovrebbe essergli concessa la possibilità di approfondire tali questioni in sede istruttoria, ritenuto oltretutto che in assenza di una sospensione dell’esecuzione la sua iniziativa giudiziaria verrebbe irrimediabilmente pregiudicata: egli sarebbe difatti costretto a versare un importo che, anche in caso di suo successo nel merito, non potrebbe essergli restituito (a causa della situazione debitoria dei convenuti), e non riuscirebbe nemmeno a ottenere la soddisfazione della sua pretesa di risarcimento.

4.Con la risposta all’appello, gli ex-conduttori hanno invece sottolineato che non vi sono prove relative né allo stato originario degli spazi locati, né alla presenza di difetti al momento della loro restituzione, e nemmeno a una loro relativa responsabilità o comportamento colpevole, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria vige il principio della prova documentale (art. 254 cpv. 1 CPC) e che la controparte ha quantificato unicamente il costo delle opere da pittore.

5.Malgrado la decisione impugnata già contenga pertinente dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 85a cpv. 2 LEF si può qui ancora ricordare che giusta il citato disposto il tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può (nell’ambito di un’esecuzione in via di fallimento: dopo la notificazione della comminatoria di fallimento) pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto verosimilmente fondata; per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori ("deutlich besser") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.2 e 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio 2018, inc. 12.2017.173).

6.Ora, con riguardo al fondamento della pretesa risarcitoria dell’istante ai sensi dell’art. 41 CO, la motivazione pretorile è particolarmente stringata. Occorre nondimeno tener presente che la decisione, prolata nell’ambito di una procedura sommaria, aveva natura intermedia ed era volta a stabilire se, dopo l’attivazione del contraddittorio, i presupposti per il mantenimento (pendente causa) del provvedimento supercautelare fossero adempiuti, come pure precisare che l’appellante non invoca la carente motivazione e una violazione del suo diritto di essere sentito. Un relativo approfondimento può essere fatto in questa sede.

7.Esaminando gli atti di causa, emergono ben pochi elementi idonei a sostanziare l’esistenza e l’entità di eventuali danni, la loro imputabilità ai conduttori e la quantificazione della pretesa risarcitoria. Innanzitutto, non vi sono attualmente riscontri oggettivi sullo stato dei locali all’inizio della locazione e al momento della loro riconsegna. Le fotografie di cui al doc. D non permettono di valutare compiutamente l’estensione dei problemi riscontrati, ritenuto oltretutto che occorrerebbe tener conto della lunghezza del rapporto di locazione, della normale usura e della durata di vita delle varie installazioni. L’istante inoltre non ha fornito criteri di quantificazione dei danni se non con riferimento al tinteggio (doc. F), che peraltro risulta riferito a tutti locali (appartamento e bar) e riguarda pertanto una serie di lavori non forzatamente ascrivibili a difetti cagionati dai conduttori (laddove neppure è chiaro a quanti e quali locali essi siano eventualmente estesi).

8.Da tutto ciò ne deriva che, pur volendo considerare le conseguenze derivanti dalla continuazione della procedura esecutiva (fallimento) e pur essendo possibile che l’istante disponga di una pretesa di risarcimento che potrebbe estinguere (almeno parzialmente) il credito della controparte mediante compensazione, la soglia dell’alta verosimiglianza richiesta dalla summenzionata giurisprudenza non può ritenersi raggiunta e non può essere relativizzata nella misura pretesa dall’appellante.

9.Ne discende che l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile.

10.Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'700.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'000.-.

11.Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, si ricorda che l’esame dell’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC è da eseguire sulla base dei presumibili costi concretamente prospettati nella procedura di cui trattasi e della situazione finanziaria attuale della parte richiedente, che quest’ultima (soprattutto se patrocinata) ha il dovere di presentare spontaneamente in modo chiaro, sostanziando e dimostrando che essa non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia. Di principio, il semplice rinvio alla decisione di prima istanza oppure ad allegazioni e prove prodotte in altre sedi non è sufficiente (IICCA del 3 ottobre 2022, inc. 12.2022.72, consid. 7; IICCA del 18 ottobre 2022, inc. 12.2022.143). La richiesta degli appellati, priva di motivazione e di documentazione di supporto e limitata a un rinvio (peraltro del tutto generico) ad altre procedure non soddisfa dunque tali requisiti. Senza contare che i medesimi, vincenti in questa sede, non devono sopportare spese processuali, mentre la remunerazione del loro patrocinatore (che non ha prodotto una nota d’onorario) è già di principio coperta dall’indennità ripetibile a carico dell’appellante (v. sopra consid. 10). In siffatte circostanze, l’istanza è priva d’oggetto.

12.La decisione con la quale il giudice rifiuta la sospensione della procedura esecutiva secondo l'art. 85a cpv. 2 LEF è incidentale e può essere impugnata subito in forza dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF nella misura in cui è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (STF 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 1.1, 4D_68/2008 del 28 luglio 2008 consid. 1.1 e 5P.69/2003 del 4 aprile 2003 consid. 4.1.2).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 23 settembre 2022 di AP 1è respinto.

II.Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 400.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di seconda sede.

III.L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 ottobre 2022 di AO 1 e AO 2 è priva d’oggetto.

-

-

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

E. 3 Con l’impugnativa, l’appellante non mette più in discussione la tardività della notifica dei difetti e la mancata applicabilità dell’art. 267a CO, bensì critica il Pretore per aver negato il buon fondamento della sua pretesa (e della compensazione da lui invocata) sulla base dell’art. 41 CO. Sostiene difatti di avere sostanziato lo “stato pietoso” in cui sono stati restituiti i locali, e meglio i difetti già elencati in prima sede (v. sopra consid. D), mediante le fotografie di cui al plico doc. D e la fattura doc. F (attestante i costi di tinteggio), e che tali danni sono certamente illeciti in quanto lesivi di un suo diritto assoluto (la proprietà). La responsabilità e la colpa dei due convenuti, quali uniche persone che possono averli causati, sarebbero peraltro evidenti, dal momento che i locali sono stati loro consegnati in ottimo stato (essendo stati appena ristrutturati) e che su questo stato originario così come su quello riscontrato al momento della loro restituzione potrebbe riferire l’arch. R__________ (teste già offerto innanzi al primo giudice). Quantomeno, l’appellante ritiene che dovrebbe essergli concessa la possibilità di approfondire tali questioni in sede istruttoria, ritenuto oltretutto che in assenza di una sospensione dell’esecuzione la sua iniziativa giudiziaria verrebbe irrimediabilmente pregiudicata: egli sarebbe difatti costretto a versare un importo che, anche in caso di suo successo nel merito, non potrebbe essergli restituito (a causa della situazione debitoria dei convenuti), e non riuscirebbe nemmeno a ottenere la soddisfazione della sua pretesa di risarcimento.

E. 4 Con la risposta all’appello, gli ex-conduttori hanno invece sottolineato che non vi sono prove relative né allo stato originario degli spazi locati, né alla presenza di difetti al momento della loro restituzione, e nemmeno a una loro relativa responsabilità o comportamento colpevole, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria vige il principio della prova documentale (art. 254 cpv. 1 CPC) e che la controparte ha quantificato unicamente il costo delle opere da pittore.

E. 5 Malgrado la decisione impugnata già contenga pertinente dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 85a cpv. 2 LEF si può qui ancora ricordare che giusta il citato disposto il tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può (nell’ambito di un’esecuzione in via di fallimento: dopo la notificazione della comminatoria di fallimento) pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto verosimilmente fondata; per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori (" deutlich besser ") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.2 e 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio 2018, inc. 12.2017.173).

E. 6 Ora, con riguardo al fondamento della pretesa risarcitoria dell’istante ai sensi dell’art. 41 CO, la motivazione pretorile è particolarmente stringata. Occorre nondimeno tener presente che la decisione, prolata nell’ambito di una procedura sommaria, aveva natura intermedia ed era volta a stabilire se, dopo l’attivazione del contraddittorio, i presupposti per il mantenimento (pendente causa) del provvedimento supercautelare fossero adempiuti, come pure precisare che l’appellante non invoca la carente motivazione e una violazione del suo diritto di essere sentito. Un relativo approfondimento può essere fatto in questa sede.

E. 7 Esaminando gli atti di causa, emergono ben pochi elementi idonei a sostanziare l’esistenza e l’entità di eventuali danni, la loro imputabilità ai conduttori e la quantificazione della pretesa risarcitoria. Innanzitutto, non vi sono attualmente riscontri oggettivi sullo stato dei locali all’inizio della locazione e al momento della loro riconsegna. Le fotografie di cui al doc. D non permettono di valutare compiutamente l’estensione dei problemi riscontrati, ritenuto oltretutto che occorrerebbe tener conto della lunghezza del rapporto di locazione, della normale usura e della durata di vita delle varie installazioni. L’istante inoltre non ha fornito criteri di quantificazione dei danni se non con riferimento al tinteggio (doc. F), che peraltro risulta riferito a tutti locali (appartamento e bar) e riguarda pertanto una serie di lavori non forzatamente ascrivibili a difetti cagionati dai conduttori (laddove neppure è chiaro a quanti e quali locali essi siano eventualmente estesi).

E. 8 Da tutto ciò ne deriva che, pur volendo considerare le conseguenze derivanti dalla continuazione della procedura esecutiva (fallimento) e pur essendo possibile che l’istante disponga di una pretesa di risarcimento che potrebbe estinguere (almeno parzialmente) il credito della controparte mediante compensazione, la soglia dell’alta verosimiglianza richiesta dalla summenzionata giurisprudenza non può ritenersi raggiunta e non può essere relativizzata nella misura pretesa dall’appellante.

E. 9 Ne discende che l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile.

E. 10 Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'700.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'000.-.

E. 11 Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, si ricorda che l’esame dell’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC è da eseguire sulla base dei presumibili costi concretamente prospettati nella procedura di cui trattasi e della situazione finanziaria attuale della parte richiedente, che quest’ultima (soprattutto se patrocinata) ha il dovere di presentare spontaneamente in modo chiaro, sostanziando e dimostrando che essa non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia. Di principio, il semplice rinvio alla decisione di prima istanza oppure ad allegazioni e prove prodotte in altre sedi non è sufficiente (IICCA del 3 ottobre 2022, inc. 12.2022.72, consid. 7; IICCA del 18 ottobre 2022, inc. 12.2022.143). La richiesta degli appellati, priva di motivazione e di documentazione di supporto e limitata a un rinvio (peraltro del tutto generico) ad altre procedure non soddisfa dunque tali requisiti. Senza contare che i medesimi, vincenti in questa sede, non devono sopportare spese processuali, mentre la remunerazione del loro patrocinatore (che non ha prodotto una nota d’onorario) è già di principio coperta dall’indennità ripetibile a carico dell’appellante (v. sopra consid. 10). In siffatte circostanze, l’istanza è priva d’oggetto.

E. 12 L a decisione con la quale il giudice rifiuta la sospensione della procedura esecutiva secondo l'art. 85a cpv. 2 LEF è incidentale e può essere impugnata subito in forza dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF nella misura in cui è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (STF 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 1.1, 4D_68/2008 del 28 luglio 2008 consid. 1.1 e 5P.69/2003 del 4 aprile 2003 consid. 4.1.2). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 23 settembre 2022 di AP 1 è respinto. II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 400.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di seconda sede. III. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 ottobre 2022 di AO 1 e AO 2 è priva d’oggetto. IV. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e e all’Ufficio esecuzioni di Locarno Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2022.136

Lugano

17 gennaio 2023/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2022.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 4 agosto 2022 da

AP 1

contro

AO 1

AO 2

E considerato

in diritto:

1.Le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, comprese quelle fondate sull’art. 85a cpv. 2 LEF, sono impugnabili mediante appello, qualora il valore litigioso dell’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata sia di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC); ciò risulta essere il caso nella fattispecie, ritenuto che il giudizio pretorile è stato emesso dopo attivazione del contraddittorio ed è pertanto qualificabile quale decisione cautelare intermedia (e non quale decisione supercautelare non suscettibile di impugnazione, come pretendono gli appellati; sul tema v. anche DTF139 III 86 consid. 1.1.2 e STF5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.1), rispettivamente che l’esecuzione di cui si chiede la sospensione verte su fr.11'700.-.

I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, l’appello 23 settembre 2022 contro la sentenza 12 settembre 2022 è tempestivo e rientra nella competenza della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. b n. 1 LOG). Parimenti tempestive sono le osservazioni 7 ottobre 2022 degli appellati.

2.Con la decisione impugnata il Pretore ha dapprima ricordato i presupposti che reggono l’accoglimento di una richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF, per poi osservare che l’azione di risarcimento di AP 1 non può fondarsi sull’art. 267a CO a causa della notifica intempestiva dei difetti in questione (segnalati soltanto 5 settimane dopo la riconsegna dei locali). Per il primo giudice, essa può invece essere esaminata sulla base delle norme relative all’atto illecito, sennonché le allegazioni e i documenti proposti fino a quel momento non fanno apparire adempiuti i presupposti dell’art. 41 CO. Il Pretore ne ha dunque concluso che, a questo stadio della procedura, le probabilità di successo dell’istante appaiono decisamente inferiori rispetto a quelle dei convenuti.

3.Con l’impugnativa, l’appellante non mette più in discussione la tardività della notifica dei difetti e la mancata applicabilità dell’art. 267a CO, bensì critica il Pretore per aver negato il buon fondamento della sua pretesa (e della compensazione da lui invocata) sulla base dell’art. 41 CO. Sostiene difatti di avere sostanziato lo “stato pietoso” in cui sono stati restituiti i locali, e meglio i difetti già elencati in prima sede (v. sopra consid. D), mediante le fotografie di cui al plico doc. D e la fattura doc. F (attestante i costi di tinteggio), e che tali danni sono certamente illeciti in quanto lesivi di un suo diritto assoluto (la proprietà). La responsabilità e la colpa dei due convenuti, quali uniche persone che possono averli causati, sarebbero peraltro evidenti, dal momento che i locali sono stati loro consegnati in ottimo stato (essendo stati appena ristrutturati) e che su questo stato originario così come su quello riscontrato al momento della loro restituzione potrebbe riferire l’arch. R__________ (teste già offerto innanzi al primo giudice). Quantomeno, l’appellante ritiene che dovrebbe essergli concessa la possibilità di approfondire tali questioni in sede istruttoria, ritenuto oltretutto che in assenza di una sospensione dell’esecuzione la sua iniziativa giudiziaria verrebbe irrimediabilmente pregiudicata: egli sarebbe difatti costretto a versare un importo che, anche in caso di suo successo nel merito, non potrebbe essergli restituito (a causa della situazione debitoria dei convenuti), e non riuscirebbe nemmeno a ottenere la soddisfazione della sua pretesa di risarcimento.

4.Con la risposta all’appello, gli ex-conduttori hanno invece sottolineato che non vi sono prove relative né allo stato originario degli spazi locati, né alla presenza di difetti al momento della loro restituzione, e nemmeno a una loro relativa responsabilità o comportamento colpevole, ritenuto oltretutto che nella procedura sommaria vige il principio della prova documentale (art. 254 cpv. 1 CPC) e che la controparte ha quantificato unicamente il costo delle opere da pittore.

5.Malgrado la decisione impugnata già contenga pertinente dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 85a cpv. 2 LEF si può qui ancora ricordare che giusta il citato disposto il tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può (nell’ambito di un’esecuzione in via di fallimento: dopo la notificazione della comminatoria di fallimento) pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto verosimilmente fondata; per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori ("deutlich besser") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.2 e 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio 2018, inc. 12.2017.173).

6.Ora, con riguardo al fondamento della pretesa risarcitoria dell’istante ai sensi dell’art. 41 CO, la motivazione pretorile è particolarmente stringata. Occorre nondimeno tener presente che la decisione, prolata nell’ambito di una procedura sommaria, aveva natura intermedia ed era volta a stabilire se, dopo l’attivazione del contraddittorio, i presupposti per il mantenimento (pendente causa) del provvedimento supercautelare fossero adempiuti, come pure precisare che l’appellante non invoca la carente motivazione e una violazione del suo diritto di essere sentito. Un relativo approfondimento può essere fatto in questa sede.

7.Esaminando gli atti di causa, emergono ben pochi elementi idonei a sostanziare l’esistenza e l’entità di eventuali danni, la loro imputabilità ai conduttori e la quantificazione della pretesa risarcitoria. Innanzitutto, non vi sono attualmente riscontri oggettivi sullo stato dei locali all’inizio della locazione e al momento della loro riconsegna. Le fotografie di cui al doc. D non permettono di valutare compiutamente l’estensione dei problemi riscontrati, ritenuto oltretutto che occorrerebbe tener conto della lunghezza del rapporto di locazione, della normale usura e della durata di vita delle varie installazioni. L’istante inoltre non ha fornito criteri di quantificazione dei danni se non con riferimento al tinteggio (doc. F), che peraltro risulta riferito a tutti locali (appartamento e bar) e riguarda pertanto una serie di lavori non forzatamente ascrivibili a difetti cagionati dai conduttori (laddove neppure è chiaro a quanti e quali locali essi siano eventualmente estesi).

8.Da tutto ciò ne deriva che, pur volendo considerare le conseguenze derivanti dalla continuazione della procedura esecutiva (fallimento) e pur essendo possibile che l’istante disponga di una pretesa di risarcimento che potrebbe estinguere (almeno parzialmente) il credito della controparte mediante compensazione, la soglia dell’alta verosimiglianza richiesta dalla summenzionata giurisprudenza non può ritenersi raggiunta e non può essere relativizzata nella misura pretesa dall’appellante.

9.Ne discende che l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione pretorile.

10.Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'700.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 10 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'000.-.

11.Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, si ricorda che l’esame dell’indigenza ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC è da eseguire sulla base dei presumibili costi concretamente prospettati nella procedura di cui trattasi e della situazione finanziaria attuale della parte richiedente, che quest’ultima (soprattutto se patrocinata) ha il dovere di presentare spontaneamente in modo chiaro, sostanziando e dimostrando che essa non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia. Di principio, il semplice rinvio alla decisione di prima istanza oppure ad allegazioni e prove prodotte in altre sedi non è sufficiente (IICCA del 3 ottobre 2022, inc. 12.2022.72, consid. 7; IICCA del 18 ottobre 2022, inc. 12.2022.143). La richiesta degli appellati, priva di motivazione e di documentazione di supporto e limitata a un rinvio (peraltro del tutto generico) ad altre procedure non soddisfa dunque tali requisiti. Senza contare che i medesimi, vincenti in questa sede, non devono sopportare spese processuali, mentre la remunerazione del loro patrocinatore (che non ha prodotto una nota d’onorario) è già di principio coperta dall’indennità ripetibile a carico dell’appellante (v. sopra consid. 10). In siffatte circostanze, l’istanza è priva d’oggetto.

12.La decisione con la quale il giudice rifiuta la sospensione della procedura esecutiva secondo l'art. 85a cpv. 2 LEF è incidentale e può essere impugnata subito in forza dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF nella misura in cui è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (STF 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 1.1, 4D_68/2008 del 28 luglio 2008 consid. 1.1 e 5P.69/2003 del 4 aprile 2003 consid. 4.1.2).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 23 settembre 2022 di AP 1è respinto.

II.Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 400.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 1’000.- per ripetibili di seconda sede.

III.L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria 7 ottobre 2022 di AO 1 e AO 2 è priva d’oggetto.

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Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).