Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 21 settembre 2022 contro la decisione 22 agosto 2022 è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 21 ottobre 2022 dell’appellata e la replica spontanea 3 novembre 2022 dell’appellante.
E. 2 Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato i principi che reggono l’interpretazione dei contratti di assicurazione e delle relative CGA per poi concludere, mediante interpretazione oggettiva (principio dell’affidamento) che il testo dell’art. 6.2, sia per come è formulato, sia per come dev’essere in buona fede compreso dall’assicurato (tenuto conto del suo scopo regolatorio), esclude dalla copertura assicurativa tutti i tipi di spostamento (corse, o “ Fahrten ” nella versione tedesca), anche di tipo “turistico”, svolti su percorsi di gara o su circuiti (giri di pista o “ Rundkursen ”), segnatamente alla luce dell’evidente pericolosità insita in tali situazioni (ove vigono limiti minori rispetto alla normale circolazione stradale), e con ciò anche il sinistro concretamente in esame. A fronte di questo chiaro risultato interpretativo, il primo giudice ha pertanto escluso l’applicazione del principio dell’ambiguità (“ in dubio contra stipulatorem ”). Infine, il medesimo ha osservato che l’assicurazione non ha mai accettato il sinistro né formulato un’offerta di liquidazione del danno. Di qui la reiezione della petizione.
E. 3 Con il gravame, l’appellante critica innanzitutto l’interpretazione letterale della clausola effettuata dal Pretore. A suo modo di vedere la stessa, escludendo dalla copertura assicurativa tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate “ a tale scopo ”, si riferisce unicamente alla circolazione finalizzata alla partecipazione a competizioni di velocità, rally o gare analoghe, ovvero a spostamenti (su qualsiasi tipo di superficie) eseguiti nel contesto di una gara. Il ragionamento del primo giudice sarebbe inoltre illogico, giacché secondo la sua conclusione (cfr. decisione impugnata, p. 5 in alto), la clausola di esclusione riguarderebbe ogni circolazione su superfici stradali utilizzate per qualsivoglia tipo di spostamento, ciò che non può essere il senso di quanto convenuto dalle parti. L’appellante rimprovera altresì al giudice di prima sede di essersi avvalso, per l’interpretazione letterale, della versione tedesca della clausola, mai utilizzata o richiamata dalle parti, sicché l’unico testo a essere determinante sarebbe quello in italiano.
E. 4 La censura non convince. A prescindere dalla formulazione infelice contenuta nella decisione di prima sede (verosimilmente frutto di una svista), il Pretore non ha incluso nel contenuto della norma 6.2 qualsiasi spostamento su ogni tipo di superficie stradale, bensì unicamente gli spostamenti (aventi qualsiasi scopo, anche solo turistico) su circuiti di gara o tracciati aventi un’analoga funzione (superfici utilizzate con funzione di pista). Tale conclusione, perfettamente condivisibile, è altresì confermata dalla strutturazione della clausola: menzionando la medesima dapprima la “ partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe ”, ben si comprende che la frase successiva “ nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo ” riguarda una fattispecie diversa e aggiuntiva, ovvero la guida (anche non competitiva) del veicolo assicurato su una pista o su un percorso di gara. In tal contesto, il termine “corse” è chiaramente da intendere quale semplice sinonimo di “circolazione” e non come gara (laddove in caso contrario, la frase sarebbe perfettamente inutile e ridondante rispetto a quanto regolato in precedenza). Ciò basta per respingere la censura senza necessità di riferirsi al testo tedesco, che in ogni caso supporta ulteriormente questa interpretazione, utilizzando il termine “ Fahrten ” quale traduzione di “ corse ”.
E. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 6'000.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
-
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
E. 6 Anche questa censura è inadatta a mutare il giudizio di primo grado. Posto che gli elementi di “pericolosità” della circolazione stradale menzionati nell’impugnativa, contrariamente a quanto preteso dall’appellata, non costituiscono fatti nuovi bensì erano già stati elencati nella replica 23 giugno 2020 (p. 3-4) e che una buona parte di essi (come la segnaletica o le precedenze) mira proprio, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, a rafforzare la sicurezza e/o a imporre regole di comportamento, la circolazione negli autodromi (anche di tipo turistico) soggiace tipicamente a limitazioni minori, ciò che l’appellante non contesta debitamente. Il regolamento dell’evento qui in discussione (che non prevede norme di precedenza o limiti relativi a velocità e sorpassi, cfr. doc. O) e la dinamica dell’incidente (avvenuto in una fase di sorpasso a destra all’interno di una curva, peraltro in un momento in cui sulla pista circolavano numerosi veicoli, cfr. doc. 8) sono stati citati dal primo giudice a titolo di esempio delle particolarità e degli elementi di rischio della circolazione turistica su circuiti di gara (e che l’appellante non mette in discussione). Parimenti il gravame non si confronta con l’assunto pretorile secondo cui lo scopo dei partecipanti di questi eventi è quello di soddisfare la propria passione per la velocità e per le automobili sportive. Anche tale conclusione resiste alla critica, tenuto conto che quando una persona partecipa a un evento (seppur di guida turistica) in un autodromo, non lo fa al fine di conformarsi a una normale circolazione stradale, bensì piuttosto per sperimentare le condizioni vigenti nell’ambito delle competizioni automobilistiche o testare le prestazioni della propria macchina e le proprie abilità di pilota; ciò evidentemente induce un guidatore ad assumersi più rischi e a generare una situazione di maggiore pericolosità, rispettivamente l’assicurazione a limitare o escludere la copertura, come nel caso concreto.
E. 7 In siffatte circostanze, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non vi è spazio per ammettere un dubbio nel risultato interpretativo e applicare in suo favore il principio dell’ambiguità, che ha pacificamente natura sussidiaria e subentra unicamente qualora i rimanenti strumenti d’interpretazione non abbiano avuto successo ( DTF 148 III 57 consid. 2.2.2).
E. 8 Infine, anche quando il gravame censura che in un passaggio della decisione impugnata (ove viene ripreso il testo integrale dell’art. 6.2) è sottolineato (anche, ma non solo) il termine “fuoristrada”, la circostanza è priva di portata pratica, tenuto conto che neppure l’appellante ha saputo indicare la sua rilevanza nell’ambito del ragionamento pretorile (basato su tutt’altri presupposti).
E. 9 In definitiva, la decisione di prima sede dev’essere confermata, senza necessità di esaminare le ulteriori considerazioni delle parti relative alla quantificazione del danno e a un’eventuale colpa grave dell’assicurato.
E. 10 Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 174'203.15, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 11’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 6'000.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L’appello 21 settembre 2022 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 11’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 6’000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2022.132
Lugano
2 dicembre 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.41 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2020 da
AP 1
contro
AO 1
appellante lattorecon appello 21 settembre 2022, con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, o subordinatamente perlomeno
di accertare lobbligo per la convenuta di fornire le sue prestazioni assicurative e
rinviare la causa al Pretore per la determinazione del danno, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 21 ottobre 2022 ha postulato la reiezione integrale
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
vista altresì la replica spontanea 3 novembre 2022 dellappellante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
E considerato
in diritto:
1.Lart. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto lappello 21 settembre 2022 contro la decisione 22 agosto 2022 è tempestivo, così come sono tempestive la risposta 21 ottobre 2022 dellappellata e la replica spontanea 3 novembre 2022 dellappellante.
2.Con la decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto ricordato i principi che reggono linterpretazione dei contratti di assicurazione e delle relative CGA per poi concludere, mediante interpretazione oggettiva (principio dellaffidamento) che il testo dellart. 6.2, sia per come è formulato, sia per come devessere in buona fede compreso dallassicurato (tenuto conto del suo scopo regolatorio), esclude dalla copertura assicurativa tutti i tipi di spostamento (corse, o Fahrten nella versione tedesca), anche di tipo turistico, svolti su percorsi di gara o su circuiti (giri di pista o Rundkursen), segnatamente alla luce dellevidente pericolosità insita in tali situazioni (ove vigono limiti minori rispetto alla normale circolazione stradale), e con ciò anche il sinistro concretamente in esame. A fronte di questo chiaro risultato interpretativo, il primo giudice ha pertanto escluso lapplicazione del principio dellambiguità (in dubio contra stipulatorem). Infine, il medesimo ha osservato che lassicurazione non ha mai accettato il sinistro né formulato unofferta di liquidazione del danno. Di qui la reiezione della petizione.
3.Con il gravame, lappellante critica innanzitutto linterpretazione letterale della clausola effettuata dal Pretore. A suo modo di vedere la stessa, escludendo dalla copertura assicurativa tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo, si riferisce unicamente alla circolazione finalizzata alla partecipazione a competizionidi velocità, rally o gare analoghe, ovvero a spostamenti (su qualsiasi tipo di superficie) eseguiti nel contesto di una gara. Il ragionamento del primo giudice sarebbe inoltre illogico, giacché secondo la sua conclusione (cfr. decisione impugnata, p. 5 in alto), la clausola di esclusione riguarderebbe ogni circolazione susuperfici stradali utilizzate per qualsivoglia tipo di spostamento, ciò che non può essere il senso di quanto convenuto dalle parti. Lappellante rimprovera altresì al giudice di prima sede di essersi avvalso, per linterpretazione letterale, della versione tedesca della clausola, mai utilizzata o richiamata dalle parti, sicché lunico testo a esseredeterminante sarebbe quello in italiano.
4.La censura non convince. A prescindere dalla formulazione infelice contenuta nella decisione di prima sede (verosimilmente frutto di una svista), il Pretore non ha incluso nel contenuto della norma 6.2 qualsiasi spostamento su ogni tipo di superficie stradale, bensì unicamente gli spostamenti (aventi qualsiasi scopo, anche solo turistico) su circuiti di garao tracciati aventi unanaloga funzione (superfici utilizzate con funzione dipista). Tale conclusione, perfettamente condivisibile, è altresì confermata dalla strutturazione della clausola: menzionando la medesima dapprima la partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, ben si comprende che la frase successiva nonché tutti i tipi di corse su percorsi di gara, giri di pista e superfici stradali utilizzate a tale scopo riguarda una fattispecie diversa e aggiuntiva, ovvero la guida (anche non competitiva) del veicolo assicurato su una pista o su un percorso di gara. In tal contesto, il terminecorseè chiaramente da intendere quale semplice sinonimo dicircolazionee non come gara (laddove in caso contrario, la frase sarebbe perfettamente inutile e ridondante rispetto a quanto regolato in precedenza). Ciò basta per respingere la censura senza necessità di riferirsi al testo tedesco, che in ogni caso supporta ulteriormente questa interpretazione, utilizzando il termine Fahrten quale traduzione di corse.
8.Infine, anche quando il gravame censura che in un passaggio della decisione impugnata (ove viene ripreso il testo integrale dellart. 6.2) è sottolineato (anche, ma non solo) il termine fuoristrada, la circostanza è priva di portata pratica, tenuto conto che neppure lappellante ha saputo indicare la sua rilevanza nellambito del ragionamento pretorile (basato su tuttaltri presupposti).
9.In definitiva, la decisione di prima sede devessere confermata, senza necessità di esaminare le ulteriori considerazioni delle parti relative alla quantificazione del danno e a uneventuale colpa grave dellassicurato.
10.Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dellappellante (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 174'203.15, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali, in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 11000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono quantificate in fr. 6'000.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
-
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).