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12.2021.85

Contratto di lavoro - salario - spese professionali - disdetta abusiva

Ticino · 2022-05-11 · Italiano TI
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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L’art. 308 cpv. 1 let. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore è pacificamente superato. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 27 maggio 2021 contro la decisione 26 aprile 2021, notificata il giorno successivo, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 12 luglio 2021, inoltrata entro il termine di 30 giorni fissato dall’ordinanza 10 giugno 2021 di questa Camera.

E. 2 Il Pretore si è chinato dapprima sulla pretesa dell’attore di vedersi riconoscere l’importo di complessivi fr. 16'120.- per i salari dei mesi di giugno, luglio e agosto 2018. Il primo giudice, richiamati gli art. 339 CO e 16 del contratto di lavoro tra le parti (doc. B) nonché quanto dichiarato dal teste B__________ R__________ in merito alla determinazione del salario dei dipendenti, preso atto delle posizioni delle parti, ha ricordato che all’attore incombeva l’onere della prova circa la pretesa che faceva valere. Con questa premessa ha ritenuto che la contestazione del conteggio finale della convenuta non poteva ritenersi adeguata. Il Pretore ha in merito precisato che l’attore, facendo capo alla documentazione che doveva avere, avrebbe potuto indicare quali provvigioni, riferite a nuove polizze sottoscritte grazie alla sua intermediazione prima della conclusione del rapporto di lavoro, non sarebbero state conteggiate nel resoconto di cui al doc. 9. Il primo giudice ha aggiunto che scorrendo il doc. 22 appariva che il numero delle nuove acquisizioni era molto inferiore rispetto alle polizze già “in essere” per cui sarebbe stato facile per l’attore indicare i nominativi dei nuovi clienti la cui provvigione d’acquisizione non risultava conteggiata. In conclusione, all’attore è stata rimproverata un’insufficiente contestazione del suddetto documento in sede di replica. In relazione all’applicazione dell’art. 164 CPC con riferimento alla mancata produzione della documentazione successiva al 31 agosto 2018 da parte della convenuta, il Pretore ha ritenuto che a fronte della carente contestazione in capo all’attore non vi era spazio per presumere che il conteggio di cui al doc. 9 non fosse esaustivo e corretto. Di qui la reiezione della pretesa dell’attore di vedersi riconoscere il pagamento di 3 mensilità di salario.

E. 3 Con l’appello in esame AP 1 rimprovera al Pretore un rovesciamento dell’onere della prova in merito al contenuto del doc. 9 e la violazione dell’art. 164 CPC. Egli ha respinto il rimprovero di mancata contestazione del citato documento e osservato che spettava ad AO 1 fornire tutti gli elementi e i documenti a comprova della sua fondatezza, ciò che aveva tuttavia omesso di fare per quanto attiene al periodo 1. settembre 2018 – marzo 2019, senza che il Pretore ne traesse le debite conseguenze. L’appellante ha pure contestato l’affermazione del primo giudice secondo cui disponeva della documentazione sufficiente a valutare se le provvigioni a suo favore erano state correttamente conteggiate nel doc. 9, ciò che neppure la controparte aveva preteso. Le critiche dell’appellante, per i motivi di cui si dirà nei considerandi che seguono, sono pertinenti.

E. 4 Come esposto nei fatti l’attore in sede di petizione ha postulato il riconoscimento del salario mensile lordo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018, pari a fr. 5'381,65, corrispondente al salario mensile lordo percepito nel 2017 così come emerge dal certificato di salario per quell’anno di cui al doc. G (primo foglio), quindi per complessivi fr. 16'144,95. In sede di risposta con domanda riconvenzionale la convenuta ha sostenuto che quanto percepito dall’attore mensilmente non rappresentava un salario ma un anticipo su quanto definito alla fine dell’anno, ne ha dedotto che all’attore andava riconosciuto quanto emergeva dal doc. 9, ossia la “scheda interna calcolata al 31.08.2018”, allestita sulla base dell’art. 16 del contratto di lavoro (doc. B), ma siccome dalla stessa emergeva un saldo negativo, nulla gli era dovuto ed anzi era debitore dell’importo rivendicato in via riconvenzionale. In sede di replica l’attore ha affermato di contestare il conteggio di cui al doc. 9. All’udienza di prime arringhe l’attore ha tra le altre prove chiesto l’edizione “ di tutti i conteggi e delle relative pezze giustificative concernenti il totale delle commissioni lorde incassate da AO 1 dall’attività dell’attore nel periodo 1. agosto 2013/31 marzo 2019 .” La convenuta si è opposta. Nella disposizione ordinatoria sulle prove del 25 settembre 2019 il Pretore supplente ha considerato adempiute le esigenze formali imposte dall’art. 221 cpv. 1 let. d ed e CPC e di conseguenza ammesso la citata prova. Per completezza occorre aggiungere che AO 1 vi ha dato seguito salvo per quanto attiene il periodo 1. settembre 2018 – 31 marzo 2019, fatto di cui il Pretore ha preso atto nella sua disposizione ordinatoria dell’11 maggio 2020.

E. 5 Alla luce di quanto precede non si può non intravvedere una contraddizione tra il fatto di considerare adempiute le esigenze di esposizione dei fatti e dell’indicazione dei mezzi di prova (art. 221 cpv. 1 let. d ed e CPC), il mancato adempimento della prova ordinata e il rimprovero di carente contestazione in capo all’attore.

E. 6 Il problema risiede in realtà a monte. Si può premettere che con pertinenza AO 1 nella risposta all’appello ha sostenuto che, per quanto attiene alla pretesa salariale, era l’attore che aveva l’onere di allegazione e di prova mentre a lei incombevano analoghi oneri in relazione alla pretesa riconvenzionale (v. atto citato pt. 8, primo periodo). Erra invece l’appellata quando afferma che i suoi conteggi sono corretti e che se l’appellante fosse stato di diverso avviso avrebbe dovuto allegarlo già da subito nella propria petizione e offrire i mezzi di prova volti a dimostrarne l’erroneità, ciò che non avrebbe fatto (v. atto citato, pt. 8, primo periodo in fine e secondo periodo). Non si vede infatti come l’attore avrebbe potuto contestare nella petizione un documento prodotto con la risposta con domanda riconvenzionale. In realtà con la petizione l’attore ha allegato la sua pretesa per tre mensilità di salario, tenuto conto del periodo di disdetta dell’art. 5 del contratto di lavoro (doc. B), calcolate sulla base del certificato di salario del 2017, in assenza di altri dati affidabili disponibili. Non spettava invece all’attore dimostrare, successivamente alla sua produzione, che il doc. 9 era incompleto, ossia che non conteneva le provvigioni relative alle nuove polizze sottoscritte grazie alla sua intermediazione prima della conclusione del rapporto di lavoro. In altri termini, il presupposto di AO 1, che considera a priori corretto il contenuto del doc. 9 e ritiene che spettava a AP 1 contestarne la validità, è errato poiché vale esattamente il contrario; incombeva infatti alla prima spiegare il contenuto di quel documento in base alla norma contrattuale specifica (art. 16), confrontandosi con essa, e fornire le necessarie prove a verifica della sua validità e completezza, ciò che invece non ha fatto. Quanto all’onere di contestazione, esso è funzionale all’onere di allegazione. In concreto si osserva che AO 1 nella sua risposta con domanda riconvenzionale si è limitata a sostenere che l’attore non percepiva un salario ma degli anticipi, che non erano dovute tre mensilità di anticipi ma che occorreva riferirsi al saldo del conteggio doc. 9, a suo dire allestito sulla base dell’art. 16 del contratto (doc. B) (v. atto citato, pag. 8, terzo periodo), medesimo documento su cui ha poi fondato la sua domanda riconvenzionale. Per quale ragione però sarebbe errato calcolare il salario mensile sulla base del certificato di salario 2017 non è spiegato né è dato comprendere, con la conseguenza che il rimprovero di carente contestazione andava su questo punto indirizzato alla convenuta. Soprattutto, AO 1 ha omesso di esporre in che misura il doc. 9 ossequiava quanto previsto dall’art. 16 del contratto di lavoro, con particolare riferimento al capoverso 2 il quale prevede che in caso di scioglimento del contratto l’impiegato ha diritto alle provvigioni d’acquisizione per gli affari conclusi e non ancora provigionati o incassati alla fine del rapporto di lavoro (v. doc. B, pag. 6). A fronte di questa carenza di allegazione è evidente che la contestazione contenuta nella replica con risposta riconvenzionale non poteva che essere generica.

E. 7 Da quanto precede risulta quindi che a torto il Pretore ha rimproverato all’attore un’insufficiente contestazione. Altrettanto a torto il primo giudice non poteva ritenere che non vi era spazio per presumere che il conteggio di cui al doc. 9 non fosse esaustivo e corretto, a maggior ragione dopo che la convenuta e attrice riconvenzionale si era opposta alla domanda di edizione formulata dalla controparte e aveva ossequiato solo parzialmente alla stessa, invero proprio riguardo ai dati più importanti. A ragione quindi l’appellante ha invocato un rovesciamento dell’onere della prova e un’errata applicazione dell’art. 164 CPC. In effetti il Pretore, invece di valutare se la convenuta e attrice riconvenzionale aveva fatto fronte al suo onere di contestazione della tesi avversaria, quindi all’onere di allegazione e di prova della propria, ha in realtà rimproverato all’attore principale di non aver fornito la controprova riguardo al contenuto di un documento che avrebbe dovuto sorreggere l’asserzione della controparte. Una controprova avrebbe però potuto essere fornita solo per (tentare di) indebolire la prova principale che però, come si è visto, fa difetto. Il rimprovero all’attore di non aver fatto capo “ a documentazione che indiscutibilmente anch’egli doveva avere, essendo lo stipulatore materiale delle polizze ” (v. sentenza impugnata consid. 2.4 a pag. 9), per contestare il contenuto del doc. 9 è l’errata conseguenza di aver imposto all’attore una controprova. D’altronde, se fosse stato facile verificare se le provvigioni erano state conteggiate correttamente nel doc. 9, non si comprenderebbero le resistenze di AO 1 a fornire la documentazione richiesta in edizione. Giova aggiungere che non essendosi la convenuta chinata sul doc. 22 in sede di conclusioni, ossia sui dati in esso contenuti che avrebbero potuto sorreggere (invero parzialmente dato che, come sopra esposto, erano incompleti) il doc. 9 in relazione all’art. 16 del contratto, non spettava certo al Pretore scorrere (v. sentenza impugnata consid. 2.4 i.f., pag. 9) quel corposo documento per trarne conclusioni sfavorevoli all’attore. Indipendentemente dal tema dell’onere della prova il giudice non può sopperire all’obbligo di diligenza di una parte e cercare nel fascicolo processuale passaggi e dichiarazioni a sostegno della sua tesi (principio esposto nella DTF 139 II 7, consid. 7.1, valido non solo nelle sedi ricorsuali). Per completezza si dirà che neppure la testimonianza di B__________ R__________ aiuta la tesi della convenuta e di riflesso le conclusioni del primo giudice. Occorre dapprima precisare che B__________ R__________, quale azionista e direttore della società convenuta, procuratore della succursale di __________ (iscritto nel registro di commercio, ciò che costituisce un fatto notorio) nonché estensore del doc. 9 (v. verbale udienza 2 luglio 2020, pag. 3), non avrebbe dovuto essere sentito come testimone ma semmai come parte (v. II CCA 12.2021.135, 8 marzo 2022, consid. 6.2 a pag. 9). In ogni modo è evidente che le sue dichiarazioni vanno lette con particolare prudenza e circospezione (v. Trezzini , op. cit., Vol. 1, n. 95 seg. ad art 157), contrariamente a quanto ritiene l’appellata. Ciò premesso, per i motivi più sopra esposti, il primo giudice non poteva di certo fare affidamento sull’affermazione secondo la quale i conteggi conterrebbero tutte le provvigioni di spettanza dell’attore (v. verbale citato, pag. 3). Lo stesso vale per l’affermazione secondo cui “ Nel contratto di lavoro è chiaramente indicato che tutte le provvigioni di courtage che maturano dopo la conclusione del rapporto di lavoro, rimangono a favore della convenuta ”. (v. verbale citato, pag. 5) che si scontra con l’art. 16 del contratto di lavoro (doc. B) il quale, oltre a rinviare all’art. 339 cpv. 2 CO (v. primo capoverso), prevede che in caso di scioglimento del rapporto di lavoro l’impiegato ha diritto alle provvigioni d’acquisizione per gli affari conclusi e non ancora “provigionati” o incassati alla fine del rapporto di lavoro (v. capoverso 2). Le erronee convinzioni del teste hanno portato la convenuta a non produrre la documentazione richiesta in edizione per il periodo successivo al licenziamento dell’attore, con quanto ne consegue. Ne discende che su questo punto l’appello dev’essere accolto, con conseguente riforma del primo giudizio nel senso che a AP 1 va riconosciuto il salario per i mesi di giugno, luglio e agosto 2018, pari a fr. 16'144.95, importo sorretto dalle risultanze del doc. G, oltre agli oneri sociali, così come richiesto in sede di petizione e confermato nelle conclusioni.

E. 8 Il Pretore ha in seguito respinto la richiesta dell’attore volta a ottenere dalla convenuta un’indennità di fr. 25'000.- poiché la disdetta sarebbe stata abusiva. Il primo giudice ha ritenuto che l’attore si era limitato a esporre la sua personale visione dei fatti che avrebbero condotto al suo licenziamento, ma dagli atti non erano emersi indizi sufficienti volti a sostenere la tesi di un licenziamento abusivo ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 let. c e d CO. In effetti, ha aggiunto, i doc. H e I non dimostrerebbero l’abusività della disdetta, contrariamente alla tesi attorea, mentre la datrice di lavoro aveva provato che la disdetta si fondava in particolare sulla mancanza di risultati, sul rifiuto di procedere alla digitalizzazione della documentazione e sul rifiuto di sottoscrivere un documento importante per la contabilità dell’azienda.

E. 9 In questa sede AP 1 ha ribadito che l’abusività della disdetta emergerebbe in modo inconfutabile dal contenuto dei doc. H e I mentre le affermazioni rese dal teste B__________ R__________ non avrebbero pregio. Il nesso di causalità tra la mancata firma del doc. G (ossia la scheda interna calcolata al 31 dicembre 2017) e il licenziamento sarebbe poi evidente a mente dell’appellante.

E. 10 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni sono fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a riproporre la propria tesi e la propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate del primo giudizio, pena l’irricevibilità delle medesime. Sul tema dell’abusività della disdetta l’appello risulta irricevibile poiché non rispetta i requisiti qui ricordati. L’appellante si è infatti limitato a ribadire la propria tesi senza confrontarsi minimamente con l’argomentazione del Pretore. Quest’ultimo ha spiegato che il licenziamento non era abusivo sulla base dell’art. 336 cpv. 1 let. c CO (norma invocata dall’attore in sede di petizione e nelle conclusioni) poiché dai doc. H e I non emergeva che l’attore intendesse sollevare pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Il rilievo è corretto: in effetti nella sua e-mail del 15 giugno 2018 (doc. H) AP 1 non solleva alcuna pretesa nei confronti di AO 1; le varie rivendicazioni inerenti il salario e il rimborso delle spese sono tutte posteriori al licenziamento. Ma soprattutto il Pretore ha evidenziato, fondandosi sulle dichiarazioni del teste B__________ R__________ che la datrice di lavoro era giunta alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro con il dipendente anche a causa della mancanza di risultati e di collaborazione (rifiuto di procedere con la digitalizzazione della documentazione). Indipendentemente dalla prudenza e dalla circospezione con cui vanno lette le affermazioni di B__________ R__________ (v. sopra consid. 7), l’appellante si limita a definirle nebulose senza contestarle, così da pregiudicare la ricevibilità del suo appello su questo punto. In ogni modo, dagli atti risulta che la mancata firma del conteggio al 31 dicembre 2017 non può essere definita l’unica causa della rottura del rapporto di lavoro ma quel fatto altro non era che l’espressione di una situazione ormai ampiamente deteriorata.

E. 11 Il Pretore ha respinto le pretese dell’attore relative alle spese professionali che la datrice di lavoro non gli avrebbe corrisposto. L’attore ha rinunciato ad appellare su questo punto.

E. 12 In merito alle pretese della convenuta, formulate in via riconvenzionale, il Pretore ha ritenuto fondati: il saldo negativo riportato nel conteggio di cui al doc. 9, pari a fr. 14'609,20; l’importo di fr. 1'836.- pari al costo della stampante non restituita dall’ex dipendente nonché fr. 300.- inerenti a una fattura per delle copie. Il primo giudice ha invece respinto la pretesa di danno per l’asserita attività concorrente e la rifusione della partecipazione alle spese per la locazione dell’ufficio di __________. Per quanto attiene alla prima posizione il Pretore, richiamando quanto già esposto in precedenza in relazione alla pretesa dell’attore concernente il salario dei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, ha considerato legittima e provata la richiesta dell’attrice riconvenzionale, fondata sul doc. 9, richiamando altresì al riguardo l’art. 16 del contratto (doc. B) e quanto dichiarato dal teste B__________ R__________, rimproverando in pari tempo al convenuto riconvenzionale un’insufficiente contestazione. A proposito della seconda posizione il Pretore ha ritenuto che la fattura della stampante rimasta in possesso dell’ex dipendente appariva una prova sufficiente circa il valore attuale rivendicato. La fattura per le copie è quindi stata riconosciuta poiché priva di contestazione.

E. 13 Con l’appello AP 1 ha contestato la valenza probatoria attribuita dal Pretore al doc. 9 rinviando alle contestazioni già esposte in relazione alla sua rivendicazione dei tre mesi di salario, alla quale AO 1 aveva appunto contrapposto le risultanze di quel documento, ribadendo che il medesimo non era fedefacente poiché non comprendeva il calcolo delle provvigioni cui aveva diritto maturate dopo la conclusione del rapporto di lavoro, conseguenza questa del rifiuto della controparte di produrre l’intera documentazione richiesta in edizione, ciò che il giudice aveva omesso di valutare; ha aggiunto che mancava il certificato di salario per il 2018 e che il conteggio conteneva posizioni sicuramente errate indicando quale esempio quello della cauzione cui l’ex datrice di lavoro certamente non aveva diritto.

E. 14 Le critiche dell’appellante sono pertinenti, sostanzialmente per i motivi illustrati ai considerandi 6 e 7. Giova ribadire che ad AO 1, quale attrice riconvenzionale, spettava l’onere di allegare, ossia spiegare, la fondatezza delle posizioni contenute nel doc. 9 alla luce di quanto previsto dall’art. 16 del contratto (doc. B), ciò che aveva invece omesso di fare (v. sopra, in particolare consid. 6). Ne consegue che prima di rimproverare al convenuto riconvenzionale una carenza di contestazione il Pretore avrebbe dovuto rilevare una carenza allegatoria, e di riflesso probatoria, dell’attrice riconvenzionale. Come esposto al considerando 4 quest’ultima in sede di prime arringhe si è addirittura opposta alla richiesta di edizione di documenti che essa stessa avrebbe dovuto produrre di sua iniziativa per corroborare il contenuto della pretesa che vantava, dando poi seguito solo parzialmente a quanto deciso dal Pretore supplente nell’ordinanza sulle prove. In questa situazione è evidente che AO 1 non poteva fornire la prova della validità della sua pretesa, circostanza di cui il Pretore non ha tenuto conto. In altri termini egli non poteva considerare il conteggio di cui al doc. 9 idoneo a comprovare la relativa pretesa semplicemente sulla base dell’insufficienza delle contestazioni della controparte. Neppure sostengono la conclusione del Pretore il riferimento ad alcuni passaggi estratti dagli art. 15 e 16 del contratto (doc. B), che si limitano a esprimere dei concetti relativi ai rapporti tra le parti, senza nulla apportare a conforto del contestato documento o della testimonianza di B__________ R__________ (v. giudizio impugnato, consid. 6.2 in fine). Anche volendo prescindere da una valutazione circa la fedefacenza delle affermazioni della persona che ha allestito il conteggio di cui l’attrice riconvenzionale si prevale (v. sopra consid. 7 in fine), si osserva che l’estratto della testimonianza riportato nel giudizio impugnato si esaurisce in un’opinione del teste, ancora una volta, e per i motivi già indicati, priva di valido riscontro documentale e dunque inadatta a sostanziare la contestata pretesa. In virtù di quanto precede ne deriva l’accoglimento dell’appello anche su questo punto, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell’importo di fr. 14'609,20. L’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________71 dell’UE di Locarno (v. doc. 17) è di conseguenza mantenuta.

E. 15 Per quanto attiene alla stampante l’appellante considera notorio il fatto che una nuova costi meno di fr. 300.- e che comunque spettava alla controparte chiedere una perizia su quella oggetto della pretesa di rimborso. L’appellante omette di considerare che in discussione non è il costo di una qualsiasi stampante, che peraltro non è affatto notorio ex art. 151 CPC, ma di quella acquistata da AO 1 e che non è stata restituita. Ciò posto l’appellante non si confronta con la tesi del Pretore secondo il quale la fattura prodotta dall’attrice riconvenzionale (v. doc. 12), riferita a una stampante acquistata nel 2016, e che quindi nel 2018 non poteva dirsi obsoleta, costituiva la prova sufficiente della pretesa azionata. Su questo aspetto l’appello è quindi irricevibile con conseguente conferma del giudizio impugnato. Si può altresì aggiungere che l’apprezzamento del Pretore, che ha riconosciuto a favore dell’attrice riconvenzionale l’importo di fr. 1'836.- per il costo della stampante ma pure dei relativi accessori e dei servizi per la messa in funzione (v. ancora doc. 12), è senz’altro condivisibile. Una perizia volta a determinare la diminuzione del valore dell’oggetto sarebbe stata inoltre sproporzionata (sulla rinuncia a una perizia allorquando i suoi costi sono troppo elevati per rapporto all’entità del danno v. Rey , Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª ed., Zurigo 2008, n. 201), e quindi non si può rimproverare al giudice di avervi fatto astrazione, senza contare che in questa circostanza nulla avrebbe impedito al convenuto riconvenzionale di produrre una valutazione dell’oggetto a valere quale controprova, ciò che ha tuttavia omesso di fare. Analogo discorso vale per l’importo di fr. 300.- per le copie. A ragione il Pretore ha osservato che il medesimo era rimasto privo di contestazione. Anche su questo punto l’appellante non si confronta con il primo giudizio. Infine, la compensazione invocata dall’appellante con importi desumibili dal doc. 9, ossia importi che egli stesso non riconosce, non entra in considerazione.

E. 16 Da quanto precede discende che, a seguito del parziale accoglimento dell’appello, il giudizio pretorile è riformato nel senso che la petizione è parzialmente accolta. A fronte di una pretesa complessiva di fr. 89'070,70 l’attore ottiene fr. 16'144,95 oltre interessi dal 31 agosto 2018 ritenuto che su detto importo la convenuta dovrà versare gli oneri sociali a suo carico. In prima sede l’attore è soccombente per 4/5 e la convenuta per 1/5. Le spese processuali saranno ripartite in tale misura. L’attore dovrà altresì rifondere alla convenuta parziali ripetibili per l’azione principale. La decisione di appello comporta altresì la riforma del primo giudizio sulla domanda riconvenzionale. L’attrice riconvenzionale aveva chiesto fr. 32'590,40 e ottiene ora fr. 2'136.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018. In prima sede l’attrice riconvenzionale è soccombente per il 93,5% e il convenuto riconvenzionale per il 6,5%. Le spese processuali saranno ripartite in tale misura. L’attrice riconvenzionale dovrà rifondere alla controparte parziali ripetibili per l’azione riconvenzionale. Per quanto attiene al presente giudizio, per l’azione principale l’appellante ha chiesto fr. 41'120.- e ottiene fr. 16'144,95, mentre per la domanda riconvenzionale doveva pagare fr. 16'745,20 e ne dovrà solo fr. 2'163.-. A fronte quindi di un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 57'865,20 (fr. 41'120 + fr. 16’745,20), l’appellante risulta vincente per fr. 30'727,10 (fr. 16'144,95 + fr. 14'582,25). Le spese processuali di appello saranno poste per il 47% a carico dell’appellante e per il 53% a carico dell’appellata; quest’ultima rifonderà altresì al primo delle ripetibili ridotte. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.- Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 27 maggio 2021 di AP 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la Decisione 26 aprile 2021 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, inc. OR.2018.29, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta . Di conseguenza AO 1 è condannata a versare a AP 1 l’importo di fr. 16'144,95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018, ritenuto che su detto importo dovranno essere versati gli oneri sociali a carico del datore di lavoro. 2. Le spese processuali dell’azione principale di complessivi fr. 4'650.-, come pure quelle della procedura di conciliazione di complessivi fr. 1'100.- (CM.2018.101), già anticipate dall’attore, rimangono a suo carico per fr. 4'600.- e a carico della convenuta per fr. 1'150.-. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 5'800.- a titolo di parziali ripetibili. 3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta . AP 1 è tenuto a versare ad AO 1, succursale di __________, l’importo di fr. 2'136.- oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2018. L’opposizione al PE 6 dicembre 2018 n. __________71 dell’UE di Locarno è mantenuta. 4. Le spese processuali dell’azione riconvenzionale di complessivi fr. 1'550.-, già anticipate dalla convenuta e attrice riconvenzionale, rimangono a suo carico per fr. 1'450.- e a carico dell’attore e convenuto riconvenzionale per fr. 100.-. L’attrice riconvenzionale rifonderà al convenuto riconvenzionale fr. 4’000.- a titolo di parziali ripetibili. II. Le spese processuali di appello, di complessivi fr. 3'500.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 1'650.- mentre in ragione di fr. 1'850.- sono a carico dell’appellata che rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili ridotte. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2021.85

Lugano

11 maggio 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n.OR.2018.29della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 27 novembre 2018 da

AP 1

contro

AO 1

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 27 maggio 2021 di AP 1è parzialmente accolto.

Di conseguenza la Decisione 26 aprile 2021 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, inc. OR.2018.29, è così riformata:

II.Le spese processuali di appello, di complessivi fr. 3'500.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 1'650.- mentre in ragione di fr. 1'850.- sono a carico dell’appellata che rifonderà alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili ridotte.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).