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12.2021.61

Responsabilità dell'ente pubblico. Sopralluogo presso il domicilio dell'attore durante il suo ricovero presso la clinica psichiatrica cantonale; legittimitâ dell'intervento

Ticino · 2021-11-15 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 8 La vertenza concerne una pretesa di risarcimento di diritto pubblico formulata sulla base della LResp. Questa istituisce una responsabilità esclusiva e causale dell'ente pubblico per il danno cagionato illecitamente dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni (art. 4 cpv. 1 e 3 LResp). Per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile (art. 22 cpv. 1 LResp). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

E. 9 In taluni punti AP 1 lamenta una “ carenza argomentativa ” del giudizio impugnato (appello, pag. 6 e 7) e censura pertanto - implicitamente – una violazione del suo diritto di essere sentito. A torto. Nel concreto caso l e esigenze minime di motivazione che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC risultano adempiute. Il Pretore ha infatti indicato le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portato a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere a AP 1 di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore, ciò che questi ha fatto presentando il proprio appello a questa Camera in data 22 aprile 2021. Le lacune rilevabili nell’atto qui in esame - e su cui ci si soffermerà nei considerandi che seguono -  non sono riconducibili a una motivazione insufficiente del giudizio bensì a una poco efficace strategia difensiva e a carenze allegatorie e probatorie.

E. 10 Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, l’asserito danno patito e il relativo nesso di causalità, la (pretesa) sproporzionalità dell’intervento e l’entità del (lamentato) danno. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

E. 11 Il Pretore ha già illustrato i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che giusta l’art. 4 LResp chi chiama in responsabilità l’ente pubblico deve allegare e dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta illecita di un agente pubblico. La normativa stabilisce una responsabilità causale, conseguentemente è sufficiente che la vittima dimostri cumulativamente l’esistenza di un atto illecito, di un danno e del rapporto di causalità tra questi due elementi. Non è invece necessaria la prova di una colpa, salvo laddove viene preteso un risarcimento del torto morale (art. 10 e 11 LResp.).

E. 12 Entrando

nel merito delle contestazioni si osserva che l’appellante - oltre a non

confrontarsi con le motivazioni pretorili (consid. 9) - ripropone una propria

lettura dei fatti che non tiene assolutamente conto della tempistica degli

eventi e delle informazioni di cui disponeva l’autorità comunale nel momento in

cui ha autorizzato il sopralluogo presso il suo domicilio, episodio a cui lo

stesso fa risalire il preteso danno.

Confrontata

con una persona - il qui appellante - che presentava da tempo problemi di

natura personale e sociale, che era stata oggetto di diverse segnalazioni da

parte dei vicini e dei servizi sociali preposti e per la quale in quel

frangente era stato deciso un ricovero coatto d’urgenza, la cui durata era a

quel momento non determinabile, l’autorità comunale ha ritenuto -

legittimamente - di dover intervenire nell’ambito delle sue competenze di

polizia locale per garantire la salute e l’igiene pubblica. Pur senza voler

misconoscere la portata dell’ingerenza costituita dallo svolgimento di un

sopralluogo domiciliare senza preventiva autorizzazione dell’interessato e/o

del suo rappresentante, alla luce di questo stato di fatto, l’intervento in

esame - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - si rivela giustificato

e per nulla sproporzionato.

Un

ulteriore rilievo concerne l’assenza (totale) di prove quo al (preteso) danno e

al relativo nesso di causalità, ciò che determina l’inevitabile reiezione della

pretesa. Nemmeno in questa sede AP 1 ha infatti esplicitato questi aspetti

limitandosi a lamentare una (generica) lesione della sua personalità.

Già

solo in virtù di quanto sin qui esposto i presupposti per ammettere una

responsabilità del Comune non paiono assolutamente dati.

A

titolo abbondanziale è inoltre utile rimarcare le carenze allegatorie e

probatorie riscontrate nei memoriali attorei di prima e seconda sede quo alla quantificazione

del danno. Per quanto attiene in particolare alle spese legali preprocessuali

le stesse trovano origine nel comportamento dell’appellante e nella sua

ostinazione a far valere lagnanze che si rivelano - come visto -

ingiustificate; egli deve pertanto farsi carico dei costi così generati.

Pure

infondata deve essere dichiarata la pretesa per torto morale, non essendo

realizzate, in concreto, le premesse per riconoscere una responsabilità

dell’ente pubblico.

Da

ultimo, non può che essere giudicata temeraria la contestazione secondo cui il

Pretore - a torto - non avrebbe considerato la proposta di accomodamento

bonario del AO 1 quale ammissione di colpevolezza, circostanza che - a mente

dell’appellante - avrebbe dovuto portare all’accoglimento del risarcimento

richiesto. Al riguardo è necessario rimarcare che detta proposta - subordinata come

da consuetudine alle riserve di rito - è stata respinta dall’appellante medesimo

in sede preprocessuale, il quale è ora malvenuto a invocarne il contenuto a

proprio vantaggio (petizione, pag. 8). Oltretutto, questa allegazione,

sollevata per la prima volta in sede d’appello, è palesemente tardiva ciò che

ne determina l’inammissibilità.

E. 13 In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza di prima sede integralmente confermata. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. In relazione al tema delle spese processuali questa Camera non può che sottolineare la manifesta infondatezza e a tratti la temerarietà dell’appello sottoscritto dall’avv. A__________ __________ che è in pari tempo il curatore di sostegno di AP 1. Richiamati l’art. 128 cpv. 3 CPC (su questo aspetto v. Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, II ª ed., Vol. 1, n. 23 i. f. ad art. 128) nonché l’art. 108 CPC (v. Trezzini, op. cit., n. 2 i. f. ad art. 108) questa Camera, anche per tener conto della situazione finanziaria del curatelato, ritiene di dover quindi porre le spese processuali per ½ a carico di quest’ultimo e per l’altro ½ a carico del suo patrocinatore. L’agire di quest’ultimo, in veste di curatore, merita altresì di essere segnalato all’ARP 6, autorità alla quale viene pertanto notificata la presente sentenza. Nella determinazione delle ripetibili si terrà conto del fatto che il AO 1 ha presentato un allegato estremamente succinto. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

E. 15 novembre 2021/rg

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2020.134della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 1°ottobre 2020 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento del danno giusta l’art. 4 LResp,

domanda a cui si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza dell’8 marzo 2021,

appellante l’attorecon atto di appello di data 22 aprile 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre il convenuto con risposta del 7 giugno 2021 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

A causa di alcuni problemi di salute conseguenti a un incidente della circolazione avvenuto nel 2009 egli è al beneficio di una rendita AI e di una rendita infortunio __________.

In considerazione delle difficoltà personali e finanziarie presentate da tempo da AP 1, l’ARP 6 ha istituito in data 20 ottobre 2016 a suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 e 395 CC, misura a cui si è opposto senza successo l’interessato (doc. B in inc. CM.2020.156).

2.Il

E. 17 novembre 2016 il Municipio di __________ ha convocato AP 1 a un incontro per discutere della sua situazione (doc. C in inc. CM.2020.156). L’incontro - a cui hanno partecipato oltre all’interessato il suo curatore D__________ __________, il sindaco E__________ __________ e il segretario comunale M__________ __________ nonché il dottor P__________ __________ - si è tenuto il 24 novembre 2016. Nel corso dello stesso sono emersi forti dissapori che hanno portato AP 1 a dare in escandescenza e ad abbandonare la sala.

A seguito di questo episodio il dottor P__________ __________ ne ha ordinato il ricovero coatto a scopo di cura e assistenza (doc. D in inc. CM.2020.156). AP 1 è quindi stato raggiunto presso il suo domicilio da una pattuglia di polizia che lo ha condotto presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (in seguito: CPC).

L’interessato si è opposto alla misura inoltrando un ricorso alla Commissione giuridica LASP contro il ricovero coatto (doc. E in inc. CM.2020.156); ricovero che è poi stato sciolto il 30 novembre 2016 in accordo con la Commissione giuridica LASP. Il paziente è rimasto degente presso la CPC in regime volontario fino al 2 dicembre 2016 (doc. F in inc. CM.2020.156).

3.In data 25 novembre 2016 - e pertanto durante il periodo di ricovero di AP 1 - l’ufficio tecnico del AO 1 ha effettuato un sopralluogo presso il suo domicilio. In ragione del grave stato di incuria riscontrato in quel frangente, con decisione del 29 novembre 2016, il Municipio ha revocato l’abitabilità all’edificio ingiungendo al proprietario di ripulirlo e riordinarlo nonché di provvedere all’immediata sostituzione della vasca di contenimento del serbatoio del tank della nafta e alla manutenzione del giardino (doc. G in inc. CM.2020.156 e doc. 3).

Decisione questa che è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dal curatore di AP 1, d’intesa con l’ARP 6 (doc. I e H in inc. CM.2020.156).

Con risoluzione del 19 luglio 2017 l’ARP 6 ha revocato la curatela di rappresentanza e nominato a AP 1 un curatore di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC nella persona dell’avv. A__________ __________ (doc. A in inc. CM.2020.156), suo patrocinatore nella presente causa.

In data 9 ottobre 2017 il Municipio di __________ ha revocato la propria decisione relativa all’abitabilità del 29 novembre 2016, ciò che ha determinato lo stralcio del ricorso al Consiglio di Stato di AP 1 in quanto divenuto privo di oggetto (doc. J in inc. CM.2020.156).

4.Con scritto di data 22 novembre 2017 AP 1 ha notificato al Comune di __________ una pretesa di risarcimento pari a fr. 60'000.- fondata sulla LResp lamentando non meglio precisati disagi e turbamenti legati all’illecita ingerenza nella sua sfera privata da parte dei funzionari comunali (doc. N in inc. CM.2020.156).

Ne sono seguiti diversi contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo bonale (doc. O, P, Q, S, U, V, W in inc. CM.2020.156).

9.In taluni punti AP 1 lamenta una “carenza argomentativa” del giudizio impugnato (appello, pag. 6 e 7) e censura pertanto - implicitamente – una violazione del suo diritto di essere sentito. A torto. Nel concreto caso le esigenze minime di motivazione che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC risultano adempiute. Il Pretore ha infatti indicato le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portato a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere a AP 1 di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore, ciò che questi ha fatto presentando il proprio appello a questa Camera in data

E. 22 aprile 2021. Le lacune rilevabili nell’atto qui in esame - e su cui ci si soffermerà nei considerandi che seguono -  non sono riconducibili a una motivazione insufficiente del giudizio bensì a una poco efficace strategia difensiva e a carenze allegatorie e probatorie.

10.Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate.Problematica che concerne, tra l’altro, l’asserito danno patito e il relativo nesso di causalità, la (pretesa) sproporzionalità dell’intervento e l’entità del (lamentato) danno.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

11.Il Pretore ha già illustrato i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che giusta l’art. 4 LResp chi chiama in responsabilità l’ente pubblico deve allegare e dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta illecita di un agente pubblico. La normativa stabilisce una responsabilità causale, conseguentemente è sufficiente che la vittima dimostri cumulativamente l’esistenza di un atto illecito, di un danno e del rapporto di causalità tra questi due elementi. Non è invece necessaria la prova di una colpa, salvo laddove viene preteso un risarcimento del torto morale (art. 10 e 11 LResp.).

12.Entrando nel merito delle contestazioni si osserva che l’appellante - oltre a non confrontarsi con le motivazioni pretorili (consid. 9) - ripropone una propria lettura dei fatti che non tiene assolutamente conto della tempistica degli eventi e delle informazioni di cui disponeva l’autorità comunale nel momento in cui ha autorizzato il sopralluogo presso il suo domicilio, episodio a cui lo stesso fa risalire il preteso danno.

Confrontata con una persona - il qui appellante - che presentava da tempo problemi di natura personale e sociale, che era stata oggetto di diverse segnalazioni da parte dei vicini e dei servizi sociali preposti e per la quale in quel frangente era stato deciso un ricovero coatto d’urgenza, la cui durata era a quel momento non determinabile, l’autorità comunale ha ritenuto - legittimamente - di dover intervenire nell’ambito delle sue competenze di polizia locale per garantire la salute e l’igiene pubblica. Pur senza voler misconoscere la portata dell’ingerenza costituita dallo svolgimento di un sopralluogo domiciliare senza preventiva autorizzazione dell’interessato e/o del suo rappresentante, alla luce di questo stato di fatto, l’intervento in esame - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - si rivela giustificato e per nulla sproporzionato.

Un ulteriore rilievo concerne l’assenza (totale) di prove quo al (preteso) danno e al relativo nesso di causalità, ciò che determina l’inevitabile reiezione della pretesa. Nemmeno in questa sede AP 1 ha infatti esplicitato questi aspetti limitandosi a lamentare una (generica) lesione della sua personalità.

Già solo in virtù di quanto sin qui esposto i presupposti per ammettere una responsabilità del Comune non paiono assolutamente dati.

A titolo abbondanziale è inoltre utile rimarcare le carenze allegatorie e probatorie riscontrate nei memoriali attorei di prima e seconda sede quo alla quantificazione del danno. Per quanto attiene in particolare alle spese legali preprocessuali le stesse trovano origine nel comportamento dell’appellante e nella sua ostinazione a far valere lagnanze che si rivelano - come visto - ingiustificate; egli deve pertanto farsi carico dei costi così generati.

Pure infondata deve essere dichiarata la pretesa per torto morale, non essendo realizzate, in concreto, le premesse per riconoscere una responsabilità dell’ente pubblico.

13.In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza di prima sede integralmente confermata. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. In relazione al tema delle spese processuali questa Camera non può chesottolineare la manifesta infondatezza e a tratti la temerarietà dell’appello sottoscritto dall’avv. A__________ __________ che è in pari tempo il curatore di sostegno di AP 1. Richiamati l’art. 128 cpv. 3 CPC (su questo aspetto v.Trezziniin: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIªed., Vol. 1, n. 23 i. f. ad art. 128) nonché l’art. 108 CPC (v.Trezzini,op. cit., n. 2 i. f. ad art. 108) questa Camera, anche per tener conto della situazione finanziaria del curatelato, ritiene di dover quindi porre le spese processuali per ½ a carico di quest’ultimo e per l’altro½ a carico del suo patrocinatore. L’agire di quest’ultimo, in veste di curatore, merita altresì di essere segnalato all’ARP 6, autorità alla quale viene pertanto notificata la presente sentenza.

Nella determinazione delle ripetibili si terrà conto del fatto che il AO 1 ha presentato un allegato estremamente succinto. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Dispositiv
  1. richiamati gli art. 96,106, 108 e 128 CPC e la LTG e il RTar decide:                      1.L’appello 22 aprile 2021 di AP 1è respinto. 2.Le spese processuali d’appello, di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di AP 1 e dell’avv. A__________ __________ in ragione di ½ ciascuno. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello. - - Comunicazione all’ARP 6, sede di Agno Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2021.61

Lugano

15 novembre 2021/rg

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2020.134della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 1°ottobre 2020 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento del danno giusta l’art. 4 LResp,

domanda a cui si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza dell’8 marzo 2021,

appellante l’attorecon atto di appello di data 22 aprile 2021 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre il convenuto con risposta del 7 giugno 2021 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

A causa di alcuni problemi di salute conseguenti a un incidente della circolazione avvenuto nel 2009 egli è al beneficio di una rendita AI e di una rendita infortunio __________.

In considerazione delle difficoltà personali e finanziarie presentate da tempo da AP 1, l’ARP 6 ha istituito in data 20 ottobre 2016 a suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 e 395 CC, misura a cui si è opposto senza successo l’interessato (doc. B in inc. CM.2020.156).

2.Il 17 novembre 2016 il Municipio di __________ ha convocato AP 1 a un incontro per discutere della sua situazione (doc. C in inc. CM.2020.156). L’incontro - a cui hanno partecipato oltre all’interessato il suo curatore D__________ __________, il sindaco E__________ __________ e il segretario comunale M__________ __________ nonché il dottor P__________ __________ - si è tenuto il 24 novembre 2016. Nel corso dello stesso sono emersi forti dissapori che hanno portato AP 1 a dare in escandescenza e ad abbandonare la sala.

A seguito di questo episodio il dottor P__________ __________ ne ha ordinato il ricovero coatto a scopo di cura e assistenza (doc. D in inc. CM.2020.156). AP 1 è quindi stato raggiunto presso il suo domicilio da una pattuglia di polizia che lo ha condotto presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (in seguito: CPC).

L’interessato si è opposto alla misura inoltrando un ricorso alla Commissione giuridica LASP contro il ricovero coatto (doc. E in inc. CM.2020.156); ricovero che è poi stato sciolto il 30 novembre 2016 in accordo con la Commissione giuridica LASP. Il paziente è rimasto degente presso la CPC in regime volontario fino al 2 dicembre 2016 (doc. F in inc. CM.2020.156).

3.In data 25 novembre 2016 - e pertanto durante il periodo di ricovero di AP 1 - l’ufficio tecnico del AO 1 ha effettuato un sopralluogo presso il suo domicilio. In ragione del grave stato di incuria riscontrato in quel frangente, con decisione del 29 novembre 2016, il Municipio ha revocato l’abitabilità all’edificio ingiungendo al proprietario di ripulirlo e riordinarlo nonché di provvedere all’immediata sostituzione della vasca di contenimento del serbatoio del tank della nafta e alla manutenzione del giardino (doc. G in inc. CM.2020.156 e doc. 3).

Decisione questa che è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dal curatore di AP 1, d’intesa con l’ARP 6 (doc. I e H in inc. CM.2020.156).

Con risoluzione del 19 luglio 2017 l’ARP 6 ha revocato la curatela di rappresentanza e nominato a AP 1 un curatore di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC nella persona dell’avv. A__________ __________ (doc. A in inc. CM.2020.156), suo patrocinatore nella presente causa.

In data 9 ottobre 2017 il Municipio di __________ ha revocato la propria decisione relativa all’abitabilità del 29 novembre 2016, ciò che ha determinato lo stralcio del ricorso al Consiglio di Stato di AP 1 in quanto divenuto privo di oggetto (doc. J in inc. CM.2020.156).

4.Con scritto di data 22 novembre 2017 AP 1 ha notificato al Comune di __________ una pretesa di risarcimento pari a fr. 60'000.- fondata sulla LResp lamentando non meglio precisati disagi e turbamenti legati all’illecita ingerenza nella sua sfera privata da parte dei funzionari comunali (doc. N in inc. CM.2020.156).

Ne sono seguiti diversi contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare un accordo bonale (doc. O, P, Q, S, U, V, W in inc. CM.2020.156).

9.In taluni punti AP 1 lamenta una “carenza argomentativa” del giudizio impugnato (appello, pag. 6 e 7) e censura pertanto - implicitamente – una violazione del suo diritto di essere sentito. A torto. Nel concreto caso le esigenze minime di motivazione che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC risultano adempiute. Il Pretore ha infatti indicato le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portato a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere a AP 1 di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore, ciò che questi ha fatto presentando il proprio appello a questa Camera in data 22 aprile 2021. Le lacune rilevabili nell’atto qui in esame - e su cui ci si soffermerà nei considerandi che seguono -  non sono riconducibili a una motivazione insufficiente del giudizio bensì a una poco efficace strategia difensiva e a carenze allegatorie e probatorie.

10.Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate.Problematica che concerne, tra l’altro, l’asserito danno patito e il relativo nesso di causalità, la (pretesa) sproporzionalità dell’intervento e l’entità del (lamentato) danno.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

11.Il Pretore ha già illustrato i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che giusta l’art. 4 LResp chi chiama in responsabilità l’ente pubblico deve allegare e dimostrare di aver subito un danno a causa della condotta illecita di un agente pubblico. La normativa stabilisce una responsabilità causale, conseguentemente è sufficiente che la vittima dimostri cumulativamente l’esistenza di un atto illecito, di un danno e del rapporto di causalità tra questi due elementi. Non è invece necessaria la prova di una colpa, salvo laddove viene preteso un risarcimento del torto morale (art. 10 e 11 LResp.).

12.Entrando nel merito delle contestazioni si osserva che l’appellante - oltre a non confrontarsi con le motivazioni pretorili (consid. 9) - ripropone una propria lettura dei fatti che non tiene assolutamente conto della tempistica degli eventi e delle informazioni di cui disponeva l’autorità comunale nel momento in cui ha autorizzato il sopralluogo presso il suo domicilio, episodio a cui lo stesso fa risalire il preteso danno.

Confrontata con una persona - il qui appellante - che presentava da tempo problemi di natura personale e sociale, che era stata oggetto di diverse segnalazioni da parte dei vicini e dei servizi sociali preposti e per la quale in quel frangente era stato deciso un ricovero coatto d’urgenza, la cui durata era a quel momento non determinabile, l’autorità comunale ha ritenuto - legittimamente - di dover intervenire nell’ambito delle sue competenze di polizia locale per garantire la salute e l’igiene pubblica. Pur senza voler misconoscere la portata dell’ingerenza costituita dallo svolgimento di un sopralluogo domiciliare senza preventiva autorizzazione dell’interessato e/o del suo rappresentante, alla luce di questo stato di fatto, l’intervento in esame - contrariamente a quanto sostiene l’appellante - si rivela giustificato e per nulla sproporzionato.

Un ulteriore rilievo concerne l’assenza (totale) di prove quo al (preteso) danno e al relativo nesso di causalità, ciò che determina l’inevitabile reiezione della pretesa. Nemmeno in questa sede AP 1 ha infatti esplicitato questi aspetti limitandosi a lamentare una (generica) lesione della sua personalità.

Già solo in virtù di quanto sin qui esposto i presupposti per ammettere una responsabilità del Comune non paiono assolutamente dati.

A titolo abbondanziale è inoltre utile rimarcare le carenze allegatorie e probatorie riscontrate nei memoriali attorei di prima e seconda sede quo alla quantificazione del danno. Per quanto attiene in particolare alle spese legali preprocessuali le stesse trovano origine nel comportamento dell’appellante e nella sua ostinazione a far valere lagnanze che si rivelano - come visto - ingiustificate; egli deve pertanto farsi carico dei costi così generati.

Pure infondata deve essere dichiarata la pretesa per torto morale, non essendo realizzate, in concreto, le premesse per riconoscere una responsabilità dell’ente pubblico.

13.In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza di prima sede integralmente confermata. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. In relazione al tema delle spese processuali questa Camera non può chesottolineare la manifesta infondatezza e a tratti la temerarietà dell’appello sottoscritto dall’avv. A__________ __________ che è in pari tempo il curatore di sostegno di AP 1. Richiamati l’art. 128 cpv. 3 CPC (su questo aspetto v.Trezziniin: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIªed., Vol. 1, n. 23 i. f. ad art. 128) nonché l’art. 108 CPC (v.Trezzini,op. cit., n. 2 i. f. ad art. 108) questa Camera, anche per tener conto della situazione finanziaria del curatelato, ritiene di dover quindi porre le spese processuali per ½ a carico di quest’ultimo e per l’altro½ a carico del suo patrocinatore. L’agire di quest’ultimo, in veste di curatore, merita altresì di essere segnalato all’ARP 6, autorità alla quale viene pertanto notificata la presente sentenza.

Nella determinazione delle ripetibili si terrà conto del fatto che il AO 1 ha presentato un allegato estremamente succinto. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi

richiamati gli art. 96,106, 108 e 128 CPC e la LTG e il RTar

decide:                      1.L’appello 22 aprile 2021 di AP 1è respinto.

2.Le spese processuali d’appello, di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico di AP 1 e dell’avv. A__________ __________ in ragione di ½ ciascuno. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

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Comunicazione all’ARP 6, sede di Agno

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).