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12.2021.55

Mandato, onorario dell'avvocato; preclusione della convenuta

Ticino · 2021-08-26 · Italiano TI
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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 10 aprile 2021, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo.

E. 2 L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. L’appello deve inoltre essere provvisto delle

richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato

intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata

in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata

ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. In altre parole, dall'appello

deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali

ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma. Un appello senza

richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua

motivazione (eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata) si evince

senza equivoco a che cosa mira l'appellante (DTF 137 III 617, consid. 6.2 seg.).

Nel caso concreto, come si preciserà anche nel

seguito, l’appello sotto vari aspetti non adempie ai principi suesposti. Anche non

volendo applicare esigenze troppo severe per tenere conto che l’appellante non

è patrocinata e che la procedura è di natura semplificata (art. 243 seg. CPC),

il gravame non contiene delle puntuali richieste di giudizio: si può solo

ipotizzare che l’appellante, lamentando l’eccessività dell’onorario

riconosciuto alla controparte, auspichi l’annullamento o la riforma, perlomeno

parziale, del giudizio impugnato. A quest’ultimo riguardo, manca però

qualsivoglia quantificazione, per cui si può ancora una volta tuttalpiù

presumere che ella chieda di defalcare o ridurre determinate posizioni della

fattura (da lei solo in parte elencate). Comunque sia, anche a livello

contenutistico il gravame contiene essenzialmente delle critiche eccessivamente

generiche non debitamente motivate.

E. 3 Innanzitutto, malgrado l’appellante sottolinei di non aver potuto difendersi in prima sede, a ben vedere ella non contesta la sua contumacia, né la reiezione dell’istanza di restituzione del termine e le motivazioni addotte dal Pretore aggiunto a tal proposito (cfr. decisione impugnata, p. 3 in alto), né rimprovera a quest’ultimo la violazione di norme procedurali. In particolare, non contesta che le tesi attoree sono rimaste incontrastate e che la causa era matura per il giudizio. La medesima osserva unicamente che le diverse modifiche del termine di comparizione le avrebbero creato confusione (considerati altresì i suoi problemi di salute). Ciò non può tuttavia bastare, siccome tali argomentazioni non erano contenute nell’istanza di restituzione presentata al Pretore aggiunto (ove aveva attribuito la sua assenza a una semplice dimenticanza e non a motivi più stringenti) e vi è stato un unico spostamento del termine.

E. 4 Ad ogni modo, la convenuta in prima sede ha avuto due diverse possibilità per esprimersi, dapprima per iscritto e nel seguito oralmente all’udienza di dibattimento dopo essere stata avvertita, in maniera sufficientemente chiara anche per una parte non patrocinata (v. sopra consid. E) delle conseguenze di una sua mancata comparizione (ricordata l’importanza del principio dell’oralità nell’ambito della procedura semplificata). Considerato ciò e quanto esposto al precedente considerando, non è necessario approfondire l’opportunità di un’applicazione analoga dell’art. 223 CPC (v. IICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59, consid. 6), neppure accennata nell’impugnativa.

E. 5 La preclusione della parte convenuta comporta l’impossibilità per la medesima di contestare le pretese attoree solamente in seconda sede. Comunque sia, le censure contenute nell’impugnativa non consentirebbero di sovvertire il giudizio di primo grado.

E. 5.1 Nello specifico, l’appellante non si confronta debitamente con l’accertamento pretorile secondo cui ella non ha mai contestato le prestazioni attoree (nemmeno prima dell’avvio della causa, tant’è che aveva in un primo momento assicurato all’avvocato l’imminente pagamento della fattura), le quali sono evincibili dall’incarto prodotto dall’attore e corrispondono a quanto fatturato nella nota d’onorario. Non contesta neppure che le condizioni tariffali pattuite sono state rispettate.

E. 5.2 Piuttosto, l’appellante si limita a sostenere genericamente che la controparte non h a seguito la sua procedura di divorzio sin dal principio (giacché il mandato era stato inizialmente assunto dall’avv. C__________, già remunerata per la sua attività nella misura di fr. 5'400.-, cfr. scritto 19 maggio 2014 prodotto con l’impugnativa), ma non sostiene che la nota di onorario qui in discussione contenga prestazioni mai eseguite o già svolte dalla precedente patrocinatrice.

E. 5.3 L’appellante sostiene poi che alcune voci della fattura sarebbero “gonfiate” ed eccessive, precisando di avere evidenziato sul doc. C quelle che contesta. Ciononostante, per quanto riguarda la voce “ricerca giuridica”, la semplice affermazione, priva di qualsivoglia specificazione, secondo cui la procedura di divorzio non sarebbe stata complicata (siccome la sostanza da suddividere fra i coniugi sarebbe stata poca) non può certo bastare. È peraltro di difficile comprensione la censura dell’appellante secondo cui il suo “ ex marito ha pagato la sua quota di neanche ¼ di ciò che devo pagare io ”. Laddove ella si riferisse alle spese legali, non solo non vi è alcuna dimostrazione di quanto da lei asserito, ma in assenza di maggiori dettagli nemmeno si può operare un paragone, essendo determinanti le prestazioni concretamente richieste ed effettuate dai propri legali. Per quanto riguarda le altre posizioni citate (“Redazione azione di divorzio” del 26 agosto 2016, “Redazione azione” del 30 agosto 2016 e del 2 settembre 2016), manca qualsivoglia spiegazione al riguardo. Le rimanenti voci evidenziate nel doc. C non sono in alcun modo menzionate nel gravame, che anche a tal riguardo si appalesa irricevibile. La stessa sorte è riservata all’ulteriore censura, priva di attinenza con le argomentazioni del Pretore aggiunto e con la nota d’onorario doc. C, secondo cui anche altre note d’onorario della controparte sarebbero eccessive.

E. 5.4 Parimenti insufficientemente motivata (art. 311 CPC) e pertanto irricevibile è la censura secondo cui gran parte del lavoro è stato eseguito dall’avv. V__________, rispettivamente secondo cui molte delle e-mail fatturate sono state causate dalla necessità di chiarire degli errori di calcolo del suddetto avvocato relativi alla suddivisione della cassa pensione: l’appellante non fa difatti alcun riferimento né a determinate voci della fattura e alla tariffa ivi applicata, né a specifiche prestazioni e/o e-mail.

E. 5.5 Inoltre, ritenuto che il mandatario ha diritto non solo alla corresponsione dell’onorario pattuito (art. 394 cpv. 3 CO) ma anche al rimborso delle spese sostenute (art. 402 cpv. 1 CO), l’appellante non avrebbe potuto sovvertire il giudizio di prima sede lamentando l’assenza nel contratto di una voce relativa alle spese di cancelleria o di trasferta, senza peraltro spiegare perché gli importi fatturati sarebbero eccessivi (considerato ad ogni modo che la voce concernente le spese di viaggio indica un importo di fr. 109.- e non di fr. 1'317.50, come erroneamente sostenuto nel gravame).

E. 5.6 Infine secondo l’appellante l’avv. AO 1, dopo averle indicato che l’onorario finale avrebbe potuto ammontare a fr. 10'000.- e aver ricevuto i primi acconti di complessivi fr. 2'000.-, avrebbe rifiutato il pagamento del saldo di fr. 8'000.-, che ella sarebbe stata disposta a versare in contanti in una o più non meglio specificate occasioni. L’argomentazione non è tuttavia debitamente approfondita né sostanziata né corredata di conclusioni, e non può mutare l’esito del giudizio a fronte degli scritti doc. C - G. Anche quando osserva che nell’ambito della procedura conciliativa, una collaboratrice dello studio legale sarebbe stata disposta a raggiungere un accordo, l’appellante non muove una valida censura atta a rimettere in discussione quanto accertato dal Pretore aggiunto.

E. 5.7 In definitiva, le argomentazioni contenute nell’impugnativa non avrebbero in ogni caso potuto comportare l’annullamento o la riforma della decisione di prima sede. Aggiungasi per completezza che i restanti documenti allegati al gravame erano già contenuti nell’incarto di prima sede (a eccezione dell’ulteriore sollecito inviato dall’avv. AO 1 il 16 ottobre 2019, che nulla può apportare a supporto delle tesi appellatorie) e sono ininfluenti ai fini del giudizio.

E. 6 Per tutti questi motivi, l’appello

E. 10 aprile 2021 di AP 1 è irricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.10'625.20, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-.L’attribuzione di ripetibili o indennità non entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato alla controparte per la risposta.

7.Il valore litigioso della presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

8.Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza ed essendo il gravame manifestamente inammissibile, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

-;

-     .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2021.55

Lugano

26 agosto 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n.SE.2020.50della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2020 da

AO 1

contro

AP 1

E considerato

in diritto:

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 10 aprile 2021, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo.

2.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. L’appello deve inoltre essere provvisto delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. In altre parole, dall'appello deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua motivazione (eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata) si evince senza equivoco a che cosa mira l'appellante (DTF 137 III 617, consid. 6.2 seg.).

Nel caso concreto, come si preciserà anche nel seguito, l’appello sotto vari aspetti non adempie ai principi suesposti. Anche non volendo applicare esigenze troppo severe per tenere conto che l’appellante non è patrocinata e che la procedura è di natura semplificata (art. 243 seg. CPC), il gravame non contiene delle puntuali richieste di giudizio: si può solo ipotizzare che l’appellante, lamentando l’eccessività dell’onorario riconosciuto alla controparte, auspichi l’annullamento o la riforma, perlomeno parziale, del giudizio impugnato. A quest’ultimo riguardo, manca però qualsivoglia quantificazione, per cui si può ancora una volta tuttalpiù presumere che ella chieda di defalcare o ridurre determinate posizioni della fattura (da lei solo in parte elencate). Comunque sia, anche a livello contenutistico il gravame contiene essenzialmente delle critiche eccessivamente generiche non debitamente motivate.

3.Innanzitutto, malgrado l’appellante sottolinei di non aver potuto difendersi in prima sede, a ben vedere ella non contesta la sua contumacia, né la reiezione dell’istanza di restituzione del termine e le motivazioni addotte dal Pretore aggiunto a tal proposito (cfr. decisione impugnata, p. 3 in alto), né rimprovera a quest’ultimo la violazione di norme procedurali. In particolare, non contesta che le tesi attoree sono rimaste incontrastate e che la causa era matura per il giudizio. La medesima osserva unicamente che le diverse modifiche del termine di comparizione le avrebbero creato confusione (considerati altresì i suoi problemi di salute). Ciò non può tuttavia bastare, siccome tali argomentazioni non erano contenute nell’istanza di restituzione presentata al Pretore aggiunto (ove aveva attribuito la sua assenza a una semplice dimenticanza e non a motivi più stringenti) e vi è stato un unico spostamento del termine.

4.Ad ogni modo, la convenuta in prima sede ha avuto due diverse possibilità per esprimersi, dapprima per iscritto e nel seguito oralmente all’udienza di dibattimento dopo essere stata avvertita, in maniera sufficientemente chiara anche per una parte non patrocinata (v. sopra consid. E) delle conseguenze di una sua mancata comparizione (ricordata l’importanza del principio dell’oralità nell’ambito della procedura semplificata). Considerato ciò e quanto esposto al precedente considerando, non è necessario approfondire l’opportunità di un’applicazione analoga dell’art. 223 CPC (v. IICCA del 10 settembre 2019, inc. 12.2018.59, consid. 6), neppure accennata nell’impugnativa.

5.La preclusione della parte convenuta comporta l’impossibilità per la medesima di contestare le pretese attoree solamente in seconda sede. Comunque sia, le censure contenute nell’impugnativa non consentirebbero di sovvertire il giudizio di primo grado.

5.1Nello specifico, l’appellante non si confronta debitamente con l’accertamento pretorile secondo cui ella non ha mai contestato le prestazioni attoree (nemmeno prima dell’avvio della causa, tant’è che aveva in un primo momento assicurato all’avvocato l’imminente pagamento della fattura), le quali sono evincibili dall’incarto prodotto dall’attore e corrispondono a quanto fatturato nella nota d’onorario. Non contesta neppure che le condizioni tariffali pattuite sono state rispettate.

5.2Piuttosto, l’appellante si limita a sostenere genericamente che la controparte non ha seguito la sua procedura di divorzio sin dal principio (giacché il mandato era stato inizialmente assunto dall’avv. C__________, già remunerata per la sua attività nella misura di fr. 5'400.-, cfr. scritto 19 maggio 2014 prodotto con l’impugnativa), ma non sostiene che la nota di onorario qui in discussione contenga prestazioni mai eseguite o già svolte dalla precedente patrocinatrice.

5.3L’appellante sostiene poi che alcune voci della fattura sarebbero “gonfiate” ed eccessive, precisando di avere evidenziato sul doc. C quelle che contesta. Ciononostante, per quanto riguarda la voce “ricerca giuridica”, la semplice affermazione, priva di qualsivoglia specificazione, secondo cui la procedura di divorzio non sarebbe stata complicata (siccome la sostanza da suddividere fra i coniugi sarebbe stata poca) non può certo bastare. È peraltro di difficile comprensione la censura dell’appellante secondo cui il suo “ex marito ha pagato la sua quota di neanche ¼ di ciò che devo pagare io”. Laddove ella si riferisse alle spese legali, non solo non vi è alcuna dimostrazione di quanto da lei asserito, ma in assenza di maggiori dettagli nemmeno si può operare un paragone, essendo determinanti le prestazioni concretamente richieste ed effettuate dai propri legali. Per quanto riguarda le altre posizioni citate (“Redazione azione di divorzio” del 26 agosto 2016, “Redazione azione” del 30 agosto 2016 e del 2 settembre 2016), manca qualsivoglia spiegazione al riguardo. Le rimanenti voci evidenziate nel doc. C non sono in alcun modo menzionate nel gravame, che anche a tal riguardo si appalesa irricevibile. La stessa sorte è riservata all’ulteriore censura, priva di attinenza con le argomentazioni del Pretore aggiunto e con la nota d’onorario doc. C, secondo cui anche altre note d’onorario della controparte sarebbero eccessive.

5.4Parimenti insufficientemente motivata (art. 311 CPC) e pertanto irricevibile è la censura secondo cui gran parte del lavoro è stato eseguito dall’avv. V__________, rispettivamente secondo cui molte delle e-mail fatturate sono state causate dalla necessitàdi chiarire degli errori di calcolo del suddetto avvocato relativi alla suddivisione della cassa pensione: l’appellante non fa difatti alcun riferimento né a determinate voci della fattura e alla tariffa ivi applicata, né a specifiche prestazioni e/o e-mail.

5.5Inoltre, ritenuto che il mandatario ha diritto non solo alla corresponsione dell’onorario pattuito (art. 394 cpv. 3 CO) ma anche al rimborso delle spese sostenute (art. 402 cpv. 1 CO), l’appellante non avrebbe potuto sovvertire il giudizio di prima sede lamentando l’assenza nel contratto di una voce relativa alle spese di cancelleria o di trasferta, senza peraltro spiegare perché gli importi fatturati sarebbero eccessivi (considerato ad ogni modo che la voce concernente le spese di viaggio indica un importo di fr. 109.- e non di fr. 1'317.50, come erroneamente sostenuto nel gravame).

5.6Infine secondo l’appellante l’avv. AO 1, dopo averle indicato che l’onorario finale avrebbe potuto ammontare a fr. 10'000.- e aver ricevuto i primi acconti di complessivi fr. 2'000.-, avrebbe rifiutato il pagamento del saldo di fr. 8'000.-, che ella sarebbe stata disposta a versare in contanti in una o più non meglio specificate occasioni. L’argomentazione non è tuttavia debitamente approfondita né sostanziata né corredata di conclusioni, e non può mutare l’esito del giudizio a fronte degli scritti doc. C - G. Anche quando osserva che nell’ambito della procedura conciliativa, una collaboratrice dello studio legale sarebbe stata disposta a raggiungere un accordo, l’appellante non muove una valida censura atta a rimettere in discussione quanto accertato dal Pretore aggiunto.

5.7In definitiva, le argomentazioni contenute nell’impugnativa non avrebbero in ogni caso potuto comportare l’annullamento o la riforma della decisione di prima sede. Aggiungasi per completezza che i restanti documenti allegati al gravame erano già contenuti nell’incarto di prima sede (a eccezione dell’ulteriore sollecito inviato dall’avv. AO 1 il 16 ottobre 2019, che nulla può apportare a supporto delle tesi appellatorie) e sono ininfluenti ai fini del giudizio.

6.Per tutti questi motivi, l’appello 10 aprile 2021 di AP 1 è irricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.10'625.20, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a fr. 400.-.L’attribuzione di ripetibili o indennità non entra in considerazione, l’appello non essendo stato intimato alla controparte per la risposta.

7.Il valore litigioso della presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

8.Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza ed essendo il gravame manifestamente inammissibile, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

-;

-     .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).