Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.43
Rinvio TF
Lugano
8 aprile 2021/lk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudici:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.40 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 24 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nellambito della causa (inc. n. OR.2015.40) promossa il24 dicembre 2015da AP 1 nei confronti della AO 1 e volta ad ottenerela sua condanna al pagamento di fr. 15'104'525.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2008, con decisione 23 settembre 2016 il Pretore aggiuntodel Distretto di Bellinzona, in accoglimento delleccezione di perenzione della pretesa attorea sollevata in via preliminare dalla convenuta (art. 125 lett. a CPC), ha respinto la petizione,ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 500.- a carico dellattrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili;
che con appello 26 ottobre 2016, avversato dalla convenuta con risposta 9 dicembre 2016, lattrice ha chiesto lannullamento del querelato giudizio con rinvio dellincarto al Pretore aggiunto affinché procedesse con le proprie incombenze, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con decisione 12 marzo 2018 (inc. n. 12.2016.177) questa Camera ha respinto lappello 26 ottobre 2016, ponendo le spese processuali di fr. 40'000.- a carico dellappellante, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr. 30'000.- per ripetibili;
che con sentenza 2C_371/2018 del 19 febbraio 2021 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, adita su ricorso in materia di diritto pubblico dellattrice, ha annullato il giudizio dappello e ha rinviato la causa al Pretore aggiunto affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi dopo aver esperito gli atti istruttori mancanti, rinviando nel contempo la causa a questa Camera affinché decida di nuovo su spese e ripetibili per la sede cantonale;
che il rinvio dellincarto al Pretore aggiunto per la completazione dellistruttoria e lemanazione di un nuovo giudizio sulleccezione comporta necessariamente che la suadecisione 23 settembre 2016sia ormai stata annullata e con ciò che lappello26 ottobre 2016, volto ad ottenere un tale esito, sia stato accolto;
che a questo punto si tratta dunque di decidere sulle spese giudiziarie della procedura dappello, ritenuto che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC), mentre che la loro ripartizione avviene, di regola, in base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nel caso di specie, per la commisurazione delle spese giudiziarie della procedura di secondo grado si danno qui per riprodotte le considerazioni esposte al consid. 10 della decisione 12 marzo 2018, che possono essere qui confermate, in cui le spese processuali erano state quantificate in fr. 40'000.- e le ripetibili in fr. 30'000.-; visto lesito dellappello, ad essere integralmente soccombente è invece ora la convenuta;
che la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 segg. CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1.Le spese processuali della procedura dappello (inc. n. 12.2016.177) di fr. 40'000.- sono poste a carico dellappellata, che rifonderà allappellante fr. 30'000.- per ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).