Erwägungen (4 Absätze)
E. 12 Infine, il reclamante ribadisce che il legame esistente fra la ditta di cui il perito è organo (C__________ SA) e la L__________ SA gli avrebbe impedito di svolgere il proprio mandato peritale in maniera obiettiva: difatti l’attività di G__________ riguardava pure la verifica critica del lavoro degli ingegneri e ha comportato degli screzi con il citato studio. Nello specifico, essendosi quest’ultimo rifiutato di fornire i pertinenti documenti e calcoli, G__________ è stata costretta a riallestirli ex novo . Il perito avrebbe tuttavia potuto confermare la necessità di un tale rifacimento solo riconoscendo un rifiuto indebito di collaborazione da parte della L__________ SA, ciò che avrebbe pregiudicato il rapporto di collaborazione fra quest’ultima e C__________ SA. E difatti, il perito non lo ha fatto, difendendo piuttosto l’agire di quello studio e sostenendo che la verifica del suo operato fosse inutile. Ora, il problema relativo al suddetto conflitto d’interessi era già stato tematizzato in prima sede (cfr. sopra, consid. G e H). Il Pretore aveva implicitamente accertato che la problematica non fosse di attualità, confermando la nomina dell’ing. R__________, e in quel frangente la parte attrice non si era opposta. Sorge pertanto il dubbio che la riproposizione della censura solamente dopo l’allestimento della perizia sia intempestiva. D’altra parte, l’apparenza di prevenzione può manifestarsi progressivamente, per cui una singola tematica può assumere maggiore rilevanza se successivamente combinata con ulteriori elementi e riscontri. In effetti, anche se il perito non aveva il compito di verificare la bontà dell’operato di G__________ o dello studio d’ingegneria sopra citato, ma solo l’oggetto del contratto e l’attività svolta, eventuali maggiori oneri di verifica insorti a causa di una carente cooperazione di quello studio, rispettivamente gli screzi insorti a causa di ciò, avrebbero potuto avere un’influenza nell’esame peritale. Nel referto, la problematica non si è concretizzata, ma solo perché il perito ha concluso che, a suo modo di vedere, G__________ non ha mai avuto il compito di verificare l’operato degli ingegneri (conclusione come detto prematura). Tenuto conto del legame fra le due ditte, già di per sé problematico, ciò contribuisce a far sorgere dei dubbi sull’oggettività del perito.
E. 13 In definitiva, malgrado la perizia contenga anche elementi utili ai fini della risoluzione della vertenza, possa essere delucidata, completata dall’assunzione di ulteriori prove e liberamente apprezzata dal primo giudice unitamente a tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC), vi sono come si è visto degli aspetti che non possono essere trascurati: innanzitutto i dubbi avanzati dal perito nei confronti della parte attrice in relazione all’iscrizione all’OTIA e all’assoggettamento all’IVA italiana (questioni chiaramente esulanti dal mandato peritale), ma anche e soprattutto l’inappropriato giudizio di valore negativo contenuto alla pag. 2 della perizia (v. sopra consid. 8). Tutto ciò, unito all’esorbitanza, all’ inflessibilità e alla sommarietà di alcune conclusioni con cui il perito ha decretato l’infondatezza delle tesi attoree ancor prima che venisse sviluppata la fase istruttoria, come pure alla problematicità del legame del perito con la L__________ SA, è effettivamente e oggettivamente atto a suscitare un’apparenza di prevenzione. Tenuto altresì conto del diritto delle parti a che la perizia sia resa da un esperto al di sopra di ogni sospetto, soprattutto qualora essa (come nella fattispecie) costituisca l’ossatura sulla quale si andrà poi a innestare il seguito della procedura istruttoria, il reclamo 5 febbraio 2021 merita accoglimento.
E. 14 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2 e 14 LTG. L’indennità ripetibile in favore del reclamante è quantificata seguendo i criteri indicati agli art. 11 e 13 RTar, tenuto conto del tema limitato della presente decisione.
E. 15 Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. Il reclamo 5 febbraio 2021 di RE 1 è accolto. § Di conseguenza, è disposta la ricusa del perito ing. R__________ con conseguente revoca del mandato peritale ed estromissione dagli atti della perizia 28 febbraio 2020. 2. Le spese processuali di fr. 1’500.- (anticipate dal reclamante nella misura di fr. 1'000.-) sono poste interamente a carico della resistente, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.31
Lugano
26 luglio 2021/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2016.45della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 febbraio 2016 da
G__________(I)
alla quale è subentrato in pendenza di causa
RE 1(I)
contro
CO 1
E considerato
in diritto:
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1.Il reclamo 5 febbraio 2021 di RE 1è accolto.
§ Di conseguenza, è disposta la ricusa del perito ing. R__________ con conseguente revoca del mandato peritale ed estromissione dagli atti della perizia 28 febbraio 2020.
2.Le spese processuali di fr. 1500.- (anticipate dal reclamante nella misura di fr. 1'000.-) sono poste interamente a carico della resistente, che rifonderà alla controparte fr. 3000.- per ripetibili di seconda sede.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).