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12.2021.21

Banca - contratto di gestione patrimoniale - responsabilità

Ticino · 2021-10-13 · Italiano TI
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Incarto n.12.2021.21

Lugano

13 ottobre 2021/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.47della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2015 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2014;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 31 dicembre 2020 ha respinto;

appellante l'attore con appello 5 febbraio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 24 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Il 22 ottobre 2001 lo studente diciannovenne AP 1 ha aperto, presso la succursale di __________ della AO 1, due distinte relazioni bancarie, segnatamente i conti

n. __________ e __________ (cfr. doc. 1 e 2), conferendo nel contempo alla banca due mandati di gestione patrimoniale con profilo d’investimento “conservativo”, caratterizzato da un rischio moderato (cfr. doc. 4 e 5). Sulle due relazioni bancarie, tra il dicembre 2001 e il gennaio 2002, ha fatto affluire gli averi (perlopiù azioni e obbligazioni), complessivamente di quasifr. 31'500’000.-, investiti in precedenza, con un diverso e più aggressivo profilo d’investimento, presso la Banca __________.

Il 9 aprile 2002 (cfr. doc. 11.1) M__________ __________ ha comunicato alla AO 1 di essere stato designato curatore di AP 1, con il compito, tra le altre cose, di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del pupillo”.

Il 29 agosto 2002 AP 1, con l’avallo del curatore, ha trasferito sul conto n. __________ gli averi depositati sul conto n. __________, che ha a quel momento estinto (cfr. doc. 14), e, su proposta della banca (cfr. doc. H) e sempre con l’avallo del curatore, ha modificato il profilo d’investimento a “reddito”, caratterizzato da un rischio basso (cfr. doc. C).

Il conto n. __________, il cui profilo d’investimento “reddito” è in seguito stato confermato a più riprese (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), è stato estinto il 19 settembre 2007, su istruzione di AP 1 e del curatore (cfr. doc. 31).

2.Con petizione 12 marzo 2015 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,ilsuccessore in diritto della AO 1, ovvero AO 1, alla quale è in seguito subentrata AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003. Egli, fondandosi sostanzialmente sulla perizia di parte di cui al doc. E, ha preteso il risarcimento della minusvalenza verificatasi sui suoi conti “perquell’anno” ossia nel 2002 (fr. 1'143'887.-, cfr. doc. B[che considerava l’evoluzione degli averi in conto tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002]) e del mancato guadagno “determinato, in via prudenziale e salvo adeguamenti a dipendenza delle risultanze peritali in ordine al benchmark medio per quel periodo, nell’1% del capitale” (fr. 296'622.-, cfr. doc. B[secondo cuial 31 dicembre 2002 gli averi in conto ammontavano afr. 29'662'202.-], cfr. petizione p. 3).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3.Esperita l’istruttoria di causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attore, rilevando chesulla base delle risultanze della perizia giudiziaria e della delucidazione peritale il suo portafoglio al 31 dicembre 2002, a quel momento di fr. 29'261'158.-, avrebbe in realtà potuto e dovuto essere difr. 30'779'882.-, ha provveduto ad aumentare le sue richiesteafr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall’11 settembre 2014.

4.Con decisione 31 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 25’700.- (compresa quella della procedura di conciliazione) e le spese di fr. 22'085.40 (comprese quelle peritali e della procedura di conciliazione) a carico dell’attore (allora denominato erroneamente __________), tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 45’000.- per ripetibili.

5.Con l’appello 5 febbraio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 24 marzo 2021, l’attoreha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi.

9.A titolo abbondanziale,con riferimento alla seconda motivazione alternativa e indipendente addottanella decisione impugnata,si osserva cheè in ogni caso a ragione che ilPretore aggiunto, anche a fronte delle incontestate conoscenzedel curatore M__________ __________,ha escluso che la convenuta potesse essere resa responsabile per non averproposto il 29 agosto 2002 di modificare a “reddito fisso” ma solo a “reddito” il profilo d’investimento dell’attore,posto sotto curatela volontaria.

In effetti, a parte il fatto che l’obbligo del gestore patrimoniale di stabilire il corretto profilo di rischio (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006 consid. 3.3.1) dev’essere relativizzato in presenza di un cliente - l’attore - affiancato nell’occasione da un curatore come M__________ __________, che era cognito della materia (cfr. TF 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.2 e 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.2 e 5.1.3); e a parte pure il fatto che la convenuta ha correttamente adempiuto a questo suo obbligo formulando all’indirizzo dell’attore, dopo averlo reso attento delle pertinenti ragioni che avrebbero allora consigliato di ridurne l’esposizione al rischio, le proposte di modifica del profilo di rischio di cui al doc. H, che nelle particolari circostanze erano tutt’altro che insostenibili (cfr. le motivazioni esposte in quel documento, specie la giovane età dell’attore e la consistenza del suo patrimonio di cui non era previsto un utilizzo importante a medio termine; cfr. pure scritto 11 giugno 2003 dall’Ufficio di vigilanza sulle tutele[nel plico doc. rich. II°]), anche perché dal solo fatto che il perito giudiziario avesse ritenuto “più appropriato” il profilo d’investimento “reddito fisso” non si poteva ancora concludere che quello da lei proposto, ritenuto in pratica “meno appropriato”, fosse insostenibile; si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che, anche nel caso in cui un profilo di rischio non sia stato stabilito - e dunque pure laddove un tale profilo sia stato stabilito in modo erroneo - il cliente non può lamentarsi delle perdite subite, asserendo che una politica d’investimento più conservativa corrisponderebbe meglio alla sua situazione personale, se è possibile evincere che egli si era o si è detto disposto a perseguire una politica d’investimento più aggressiva e rischiosa (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006 consid. 3.3.2, 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.3), ciò che è per l’appunto avvenuto nel caso di specie, visto e considerato che è stato in definitiva l’attore, a cui solo spettava la relativa scelta, che ha per finire deciso, con l’avallo del suo curatore, di optare per il profilo di rischio“reddito”(e non per altri profili meno aggressivi) e che è stato sempre lui, ancora con l’avallo del suo curatore, che ha poi confermatoa più riprese,fino alla data della chiusura del conto,quel profilo d’investimento (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con l’istruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), il tutto dando persino scarico il 19 febbraio 2003, tramite il suo curatore, dell’operatività messa in atto dalla convenuta (cfr. doc. 30; si aggiunga, per quanto rilevante nel prossimo considerando, che analoghi scarichi erano già stati sottoscritti in precedenza, il 14 e il 29 agosto 2002, dal curatore da solo o assieme all’attore, cfr. doc. 25, 26, 28 e 29).

11.Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione pretorile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'518'664.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello 5 febbraio 2021 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Le spese processuali di fr. 35’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 25’000.- per ripetibili.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).