Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.21
Lugano
13 ottobre 2021/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.47della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 marzo 2015 da
AP 1
contro
AO 1
con cui lattore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall11 settembre 2014;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 31 dicembre 2020 ha respinto;
appellante l'attore con appello 5 febbraio 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 24 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 22 ottobre 2001 lo studente diciannovenne AP 1 ha aperto, presso la succursale di __________ della AO 1, due distinte relazioni bancarie, segnatamente i conti
n. __________ e __________ (cfr. doc. 1 e 2), conferendo nel contempo alla banca due mandati di gestione patrimoniale con profilo dinvestimento conservativo, caratterizzato da un rischio moderato (cfr. doc. 4 e 5). Sulle due relazioni bancarie, tra il dicembre 2001 e il gennaio 2002, ha fatto affluire gli averi (perlopiù azioni e obbligazioni), complessivamente di quasifr. 31'500000.-, investiti in precedenza, con un diverso e più aggressivo profilo dinvestimento, presso la Banca __________.
Il 9 aprile 2002 (cfr. doc. 11.1) M__________ __________ ha comunicato alla AO 1 di essere stato designato curatore di AP 1, con il compito, tra le altre cose, di amministrare i beni ed i redditi di proprietà del pupillo.
Il 29 agosto 2002 AP 1, con lavallo del curatore, ha trasferito sul conto n. __________ gli averi depositati sul conto n. __________, che ha a quel momento estinto (cfr. doc. 14), e, su proposta della banca (cfr. doc. H) e sempre con lavallo del curatore, ha modificato il profilo dinvestimento a reddito, caratterizzato da un rischio basso (cfr. doc. C).
Il conto n. __________, il cui profilo dinvestimento reddito è in seguito stato confermato a più riprese (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con listruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), è stato estinto il 19 settembre 2007, su istruzione di AP 1 e del curatore (cfr. doc. 31).
2.Con petizione 12 marzo 2015 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,ilsuccessore in diritto della AO 1, ovvero AO 1, alla quale è in seguito subentrata AO 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1'440'509.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2003. Egli, fondandosi sostanzialmente sulla perizia di parte di cui al doc. E, ha preteso il risarcimento della minusvalenza verificatasi sui suoi conti perquellanno ossia nel 2002 (fr. 1'143'887.-, cfr. doc. B[che considerava levoluzione degli averi in conto tra il 15 gennaio e il 31 dicembre 2002]) e del mancato guadagno determinato, in via prudenziale e salvo adeguamenti a dipendenza delle risultanze peritali in ordine al benchmark medio per quel periodo, nell1% del capitale (fr. 296'622.-, cfr. doc. B[secondo cuial 31 dicembre 2002 gli averi in conto ammontavano afr. 29'662'202.-], cfr. petizione p. 3).
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3.Esperita listruttoria di causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che lattore, rilevando chesulla base delle risultanze della perizia giudiziaria e della delucidazione peritale il suo portafoglio al 31 dicembre 2002, a quel momento di fr. 29'261'158.-, avrebbe in realtà potuto e dovuto essere difr. 30'779'882.-, ha provveduto ad aumentare le sue richiesteafr. 1'518'664.- oltre interessi al 5% dall11 settembre 2014.
4.Con decisione 31 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 25700.- (compresa quella della procedura di conciliazione) e le spese di fr. 22'085.40 (comprese quelle peritali e della procedura di conciliazione) a carico dellattore (allora denominato erroneamente __________), tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 45000.- per ripetibili.
5.Con lappello 5 febbraio 2021 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 24 marzo 2021, lattoreha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibilidi entrambe le sedi.
9.A titolo abbondanziale,con riferimento alla seconda motivazione alternativa e indipendente addottanella decisione impugnata,si osserva cheè in ogni caso a ragione che ilPretore aggiunto, anche a fronte delle incontestate conoscenzedel curatore M__________ __________,ha escluso che la convenuta potesse essere resa responsabile per non averproposto il 29 agosto 2002 di modificare a reddito fisso ma solo a reddito il profilo dinvestimento dellattore,posto sotto curatela volontaria.
In effetti, a parte il fatto che lobbligo del gestore patrimoniale di stabilire il corretto profilo di rischio (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006 consid. 3.3.1) devessere relativizzato in presenza di un cliente - lattore - affiancato nelloccasione da un curatore come M__________ __________, che era cognito della materia (cfr. TF 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.2 e 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.2 e 5.1.3); e a parte pure il fatto che la convenuta ha correttamente adempiuto a questo suo obbligo formulando allindirizzo dellattore, dopo averlo reso attento delle pertinenti ragioni che avrebbero allora consigliato di ridurne lesposizione al rischio, le proposte di modifica del profilo di rischio di cui al doc. H, che nelle particolari circostanze erano tuttaltro che insostenibili (cfr. le motivazioni esposte in quel documento, specie la giovane età dellattore e la consistenza del suo patrimonio di cui non era previsto un utilizzo importante a medio termine; cfr. pure scritto 11 giugno 2003 dallUfficio di vigilanza sulle tutele[nel plico doc. rich. II°]), anche perché dal solo fatto che il perito giudiziario avesse ritenuto più appropriato il profilo dinvestimento reddito fisso non si poteva ancora concludere che quello da lei proposto, ritenuto in pratica meno appropriato, fosse insostenibile; si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che, anche nel caso in cui un profilo di rischio non sia stato stabilito - e dunque pure laddove un tale profilo sia stato stabilito in modo erroneo - il cliente non può lamentarsi delle perdite subite, asserendo che una politica dinvestimento più conservativa corrisponderebbe meglio alla sua situazione personale, se è possibile evincere che egli si era o si è detto disposto a perseguire una politica dinvestimento più aggressiva e rischiosa (cfr. TF 4C.158/2006 del 10 novembre 2006 consid. 3.3.2, 4A_556/2019 del 29 settembre 2020 consid. 4.1.3, 4A_72/2020 del 23 ottobre 2020 consid. 5.1.3), ciò che è per lappunto avvenuto nel caso di specie, visto e considerato che è stato in definitiva lattore, a cui solo spettava la relativa scelta, che ha per finire deciso, con lavallo del suo curatore, di optare per il profilo di rischioreddito(e non per altri profili meno aggressivi) e che è stato sempre lui, ancora con lavallo del suo curatore, che ha poi confermatoa più riprese,fino alla data della chiusura del conto,quel profilo dinvestimento (cfr. doc. F3-F6, anche se, dal 21 febbraio 2003 al 20 gennaio 2004, con listruzione aggiuntiva alla banca di astenersi da investimenti in azioni, cfr. doc. F3 e F4), il tutto dando persino scarico il 19 febbraio 2003, tramite il suo curatore, delloperatività messa in atto dalla convenuta (cfr. doc. 30; si aggiunga, per quanto rilevante nel prossimo considerando, che analoghi scarichi erano già stati sottoscritti in precedenza, il 14 e il 29 agosto 2002, dal curatore da solo o assieme allattore, cfr. doc. 25, 26, 28 e 29).
11.Ne discende che lappello dellattore devessere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione pretorile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 1'518'664.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 5 febbraio 2021 di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di fr. 35000.- sono a carico dellappellante, che rifonderà allappellata fr. 25000.- per ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).