Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 novembre 2021 contro la decisione 11 ottobre 2021 è tempestivo, così come sono tempestive la risposta all’appello 12 gennaio 2022, la replica spontanea 21 gennaio 2022 e la duplica spontanea 7 febbraio 2022 .
E. 2 Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto esposto pertinente giurisprudenza in relazione al diritto al rendiconto (art. 400 CO), evidenziando in sintesi che la mandante può esercitarlo, senza dover giustificare alcun interesse legittimo, al fine di controllare la mandataria con riguardo alla sua attività, e che essa a determinate condizioni può anche ottenere accesso a documenti interni. L ’azione di rendiconto può essere respinta solo qualora la mandante sia priva d’interesse degno di protezione o agisca in malafede (abuso di diritto). Il giudice di prima sede ha ritenuto che ciò non è il caso nella fattispecie, poiché l’attrice ha un interesse nell’ottenere le postulate informazioni onde chiarire i contorni delle tre operazioni in questione (a lei asseritamente sconosciute) e un suo eventuale errore nella sottoscrizione della dichiarazione di scarico nonché “sottomurare” un’eventuale futura pretesa di merito. Per contro, le circostanze sollevate dalla convenuta (la mancata contestazione della corrispondenza bancaria, la valenza dello scarico, l’assenza di un vizio di volontà o la sua tardiva impugnazione ex art. 31 CO) non riguardano la richiesta di rendiconto, ma casomai un’eventuale futura azione condannatoria in denaro. Il Pretore ha anche osservato che la pretesa di rendiconto non può ritenersi prescritta, che la banca non l’ha pienamente soddisfatta alla luce delle informazioni ancora mancanti e richieste dall’attrice, che esse potenzialmente rientrano nel perimetro del contratto qui in oggetto e che non si può escludere che la banca ne sia in possesso . In particolare, l’istruttoria ha evidenziato un legame fra la banca e P__________ SA, anche se non è possibile concludere che fra queste vi fosse un rapporto di mandato. Il Pretore ha pertanto respinto solamente le domande attoree a), in quanto eccessivamente generica, e c) nella misura in cui riferita a documenti non in possesso della banca stessa, nel senso che alla medesima non può essere imposto di procurarsi tali documenti presso una ditta terza ( P__________ SA) .
E. 3 Avverso tale decisione, l’appellante propone svariate censure. Essa innanzitutto ribadisce che la controparte non avrebbe alcun interesse legittimo ad avanzare la sua azione, poiché non potrebbe vantare alcuna pretesa nei confronti della banca, avrebbe già ricevuto un sufficiente rendiconto e sarebbe già in possesso delle necessarie informazioni. Inoltre, la sua pretesa informativa sarebbe stata menzionata per la prima volta ben 10 anni dopo le operazioni di cui trattasi e sarebbe nel frattempo prescritta. Il giudice di prima sede, senza tener conto della concreta natura del contratto, avrebbe inoltre eccessivamente esteso la portata del rendiconto, imponendo alla banca la produzione di documentazione che travalica il mandato o che non riguarda la banca, bensì casomai la relazione fra la cliente e P__________ SA.
E. 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6;Fellmann, op. cit., n. 9 e 23 ad art. 400 CO). I documenti interni, pur non essendo soggetti allobbligo di consegna, possono essere oggetto di rendiconto se necessari al mandante per esercitare un efficace controllo. Essi, laddove linteresse del mandante prevalga su quello del mandatario alla loro segretezza, devono essere portati a sua conoscenza in una forma appropriata (ad esempio mediante copia, estratto oppure consultazione; cfr. DTF 143 III 348 consid. 5.3.1, 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa).
4.2Il mandante non deve di principio giustificare un interesse particolare al rendiconto, né tantomeno rendere verosimile una sua pretesa di merito avverso il mandante.I limiti dell'obbligo di rendiconto si determinano piuttosto alla luce della natura del contratto (giacché il rendiconto può estendersi unicamente a questioni connesse al mandato concretamente in discussione, cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3) e del principio della buona fede (IICCA del 26 gennaio 2015 inc. 12.2014.147, consid. 6.2). La domanda di rendiconto non può trovare accoglimento se il mandatario ha già ossequiato in precedenza alle richieste del mandante oppure se non poggia su alcun interesse legittimo di questultimo e appare in particolare priva di scopo, vessatoria o inopportuna, ciò che è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (IICCA del 1° marzo 2021, inc. 12.2020.43, consid. 7; IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6,DTF 139 III 49 consid. 4.5.2). Nel verificare la ragionevolezza della domanda, occorre soppesare gli interessi contrapposti delle parti. Comunque sia un abuso di diritto, stante il suo carattere eccezionale, devessere ammesso con cautela (Fellmann, op. cit., n. 79 e 87 ad art. 400 CO). Il semplice trascorrere del tempo fra lattività del mandatario e la richiesta di rendiconto del mandante non basta per ammettere un abuso; occorre piuttosto che questultimo, pur consapevole di una necessità di chiarimento, abbia senza motivo atteso oltre il dovuto prima di pretenderlo, ad esempio comportandosi in maniera contraddittoria o cercando di trarne un indebito vantaggio; la richiesta di rendiconto può nondimeno essere esaminata in modo più severo se, a causa del lungo tempo trascorso, la mandataria può reperire le informazioni richieste solo con notevoli difficoltà (STF 4A_353/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4;Fellmann, op. cit., n. 83 e 100 ad art. 400 CO). Secondo lart. 400 CO la mandante può pretendere il rendicontoper tutta la durata del rapporto contrattuale (jederzeit, en tout temps), e tale diritto perdura anche dopo la sua conclusione (IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6;Fellmann, op. cit., n. 63 seg. ad art. 400 CO). Di principio, la pretesa di rendiconto si prescrive 10 anni dopo il termine del mandato (STF 5C.305/2005 del 18 aprile 2006 consid. 2.2;Fellmann, op. cit., n. 99 ad art. 400 CO;Oser/Weber, op. cit., n. 23 ad art. 400 CO).
5.1Il caso concreto, come già evidenziato dal Pretore, ha una pura natura informativa fondata direttamente sullart. 400 CO. Tutte le problematiche sollevate dallappellante, che potrebbero casomai ostacolare uneventuale futura causa risarcitoria nei confronti della banca, non permettono di escludere un interesse per lattrice allottenimento del rendiconto; la medesima ha presentato una serie di richieste volte a chiarire i contorni, le motivazioni e le modalità di esecuzione di tre operazioni che non riesce a comprendere, la sorte del denaro in questione e di valutare pertanto la situazione. Trattasi di un suo diritto fondato sul rapporto contrattuale. Non è pertanto possibile concludere che, a tal riguardo, la sua richiesta sia in malafede.
5.2Nemmeno sul tema del trascorrere del tempo, le censure appellatorie permettono di sovvertire il giudizio di primo grado. Come detto, la mandante ha diritto di ottenere ragguagli sulle attività svolte dalla mandataria per tutta la durata del mandato e oltre la sua conclusione, entro i termini di prescrizione. Non vi sono elementi concreti per ritenere che la cliente abbia avuto i primi dubbi già prima del 2015 e che abbia abusivamente atteso prima di sollevarli. In particolare, non basta sostenere che essa fosse già in possesso di svariati documenti o avesse nel 2009 aderito a uno scudo fiscale parziale (che non forzatamente imponeva lesame approfondito di tutta la documentazione). Il fatto che la cliente abbia a suo tempo ricevuto gli estratti conto o abbia firmato una dichiarazione di scarico relativa a una lista di ordini che comprendeva, senza particolari spiegazioni, anche laddebito di 1'061'550.- (ma non gli accrediti), non significa che essa non possa ora voler approfondire determinati aspetti delloperazione. Lappellante daltronde non pretende che il tempo trascorso renda impossibile o ostacoli eccessivamente il reperimento delle informazioni. La scoperta di un possibile errore nel 2015, in occasione della procedura divoluntary disclosure, risulta plausibile e trova riscontro negli sforzi profusi dalla cliente, a partire da quel momento, onde ottenere presso la banca e presso P__________ SA le necessarie informazioni (cfr. doc. H1-H5, I, M1-M4). Quanto al tema della prescrizione, non è controverso che la relazione bancaria è stata chiusa nel 2016 (al termine della procedura divoluntary disclosure), e che il mandato ha conseguentemente preso fine in quel frangente. Di conseguenza, lazione qui in esame non può ritenersi prescritta ai sensi della summenzionata dottrina e giurisprudenza, né può la novazione citata dallappellante influirvi, riguardando la stessa casomai le pretese pecuniarie derivanti dal rapporto di conto corrente.
6.Lappellante nel seguito ritiene che la controparte sarebbe in malafede anche perché disporrebbe già delle informazioni necessarie alla luce del rapporto contrattuale fra le parti. E meglio, il Pretore avrebbe genericamente citato il contratto di mandato, per poi menzionare impropriamente il mandato di gestione patrimoniale, il mandato di patrocinio legale e il contratto di credito lombardo o di appello di margini (irrilevanti nella fattispecie), omettendo di commisurare il rendiconto al concreto contratto in essere fra le parti; per lappellante, trattavasi di un mero rapporto di conto corrente(cfr.doc. 3 e 4), che le imponeva unicamente di consegnare gli estratti conto e i relativi giustificativi (STF 4A_596/2013 del 18 marzo 2014 consid. 3.2). Essa avrebbe pertanto già adempiuto al rendiconto trasmettendo alla cliente i doc. 3 (documentazione di apertura del conto), A, B, C, 4 (estratti conto e relativi giustificativi), 6 (ordine di pagamento 9 dicembre 2005), E (dichiarazione di scarico), F e G (bilanci patrimoniali), H2, H4 e 5 (ulteriori informazioni e spiegazioni), i quali attestano chiaramente le operazioni eseguite, i relativi importi/valute, le date di esecuzione, il beneficiario e lordinante. A mente dellappellante, queste informazioni sarebbero sufficienti per permettere allappellata dicomprendere le operazioni eseguite, verificare il rispetto delle istruzioni date, scoprire eventuali errori ed esercitare i propri diritti, come peraltro ha fatto sollevando la tesi dellerrore. Le richieste informative contenute nella petizione e accolte dal Pretore travalicherebbero invece lobbligo di rendiconto e riguarderebbero aspetti rientranti nellesclusiva responsabilità e sfera di competenza della cliente. Peraltro, il Pretore stesso ha evidenziato che lattrice non ha dimostrato lesistenza di un mandato fra la banca e P__________ SA, per cui non avrebbe dovuto ammettere le richieste di rendiconto ivi riferite. Lattrice, conoscendo già il nominativo della suddetta società (eventualmente qualificabile quale sostituta ex art. 399 CO), dovrebbe rivolgersi direttamente alla medesima e non potrebbe più pretendere alcunché nei confronti della banca.
6.1Colui che apre un conto bancario conclude un contratto di conto corrente e, nella misura in cui l'incarico concerne altresì l'esecuzione del traffico dei pagamenti, di giro bancario, che come tale soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e seg. CO (IICCA del 29 dicembre 2010, inc. 10.2002.19, consid. 2.1;DTF 110 II 283 consid. 1, 100 II 368 consid. 3b; BJM 1994, p. 237). Comunque sia, premesso che nella sentenza citata dallappellante(STF 4A_596/2013 del 18 marzo 2014 consid. 3.2) il Tribunale federale non esclude che il relativo rendiconto possa riferirsi anche ad altra documentazione,nel caso concretola qualifica del contratto non è cristallina, né la decisione impugnata contiene delle conclusioni al riguardo, limitandosi a offrire degli esempi giurisprudenziali. Ècomunque dubbio che lo stesso fosse limitato a un semplice rapporto di conto corrente, avendo lattrice rilevato nella sua petizione che il consulente bancario le forniva consigli dinvestimento (petizione p. 4 e replica p. 5, circostanza non chiaramente contestata dalla convenuta negli allegati introduttivi) e attestando il doc. 4 lesecuzione di numerose operazioni finanziarie sul conto (operazioni in divise, acquisto di azioni e prodotti strutturati, fondi dinvestimento, investimenti fiduciari, creditilombard).
6.2Ad ogni modo, nella presente fattispecie risulta decisivo valutare se le informazioni richieste siano in connessione con il mandato e utili per la mandante. Ora, lappellante non pretende che i documenti trasmessi già diano una risposta alle richieste informative poste dallattrice con la sua petizione (segnatamente: ulteriori ragguagli sui presunti ordini telefonici o sulle istruzioni fornite da S__________ istruzioni ricevute o fornite da __________ C__________ in relazione a tali operazioni e relative causali, dettagli della collaborazione con P__________ SA nellesecuzione degli ordini, destinatario finale delladdebito/provenienza degli accrediti). Queste informazioni possono senzaltro risultare utili per la mandante e sono connesse al mandato, riguardando operazioni eseguite nel suo contesto. Come evidenziato dal Pretore, non si può escludere che la banca le possegga, e lappellante non si è puntualmente confrontata con questo assunto, né lo ha smentito in maniera definitiva, né ha sollevato particolari difficoltà o si è richiamata alla tutela del segreto bancario o della sfera privata di terze persone. In particolare, malgrado la mancata dimostrazione di un rapporto di mandato diretto fra la banca e P__________ SA, listruttoria ha comunque fatto emergere lesistenza di un legame fra le medesime e meglio: che la banca conosceva la società; che questa si occupava (anche) del trasferimento transfrontaliero di valuta (non dichiarata); che la banca segnalava ai clienti, a seconda delle loro necessità, simili vettori. Secondo il teste A__________, i funzionari bancari di regola si limitavano a mettere in contatto i clienti con queste società; egli non ha saputo però riferire in merito alloperato di __________ C__________ (verbale del 10 ottobre 2019, p. 3). I doc. M1 e M4 lasciano trasparire un maggiore coinvolgimento del suddetto consulente, nel senso di un suo ruolo di intermediario fra cliente e società, incaricato di trasmettere istruzioni e confermare la regolarità delle operazioni. Anche su questi aspetti, il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.
6.3Alcune richieste della mandante accolte dal primo giudice fanno eccezione a quanto appena detto.
Ai sensi dellart. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, ma può, in assenza di acquiescenza da parte della convenuta, riconoscerle di meno (principio a maiore ad minus), ovvero limitare le domande di giudizio nel senso di un parziale accoglimento delle medesime, anche mediante una rielaborazione delpetitum(cfr. IICCA del 24 maggio 2007, inc. 12.2006.101, consid. 6, STF 4A_246/2007 dell8 febbraio 2008 consid. 5.3.1 e 4A_520/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 4). Nel caso concreto, si impongono le seguenti attenuazioni e/o precisazioni del dispositivo impugnato.
In primo luogo i documenti interni (note, registrazioni telefoniche o simili), pur essendo come detto sottoposti a rendiconto, non sono soggetti allobbligo di consegna. Ciò deve trovare un riscontro nel dispositivo, ovvero i punti n. 1 e 2 sono da modificare nel senso che laddove il rendiconto è riferito a documenti interni, la convenuta dovrà portarli a conoscenza dellattrice in un modo adeguato, segnatamente tramite la consegna di copie, estratti o laccesso agli atti.