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12.2021.167

Azione di chiamata in causa, mandato di progettazione e direzione lavori, responsabilità per negligente superamento del preventivo

Ticino · 2022-06-13 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4 ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 22 dicembre 2021 dell’appellata.

E. 2 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto; difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile 2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti). Le argomentazioni degli appellanti verranno pertanto esaminate solamente nella misura in cui rispettano i principi summenzionati.

E. 3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1è irricevibile.

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 4 Ora, nella fattispecie è stato assodato che la AO 1, per il tramite delling. R__________, era incaricata della progettazione e della direzione lavori, ivi compresi il controllo delle fatture e le liquidazioni. Il Pretore aggiunto ha parimenti accertato l’esistenza di sue negligenze (v. sopra consid. 3), per cui tutte le pagine del gravame (in particolare p. 4-9) volte a sottolineare le sue manchevolezze, senza spiegare perché ciò dovrebbe avere un’influenza sul giudizio impugnato, non contengono censure ricevibili.

E. 5 Gli appellanti criticano poi il primo giudice per aver negato la dimostrazione del loro danno.

E. 5.1 In particolare, essi osservano di avere già in corso d’opera

sollevato dei dubbi sul superamento dei costi, che non sono stati seriamente

considerati né dalla DL, né dall’impresa edile (cfr. doc. 13-15 e 17-19 di cui

all’inc. OR.2014.43). Inoltre, essi ritengono di avere sufficientemente

dimostrato con i loro interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 32-33 e

35-36) che, qualora fossero stati informati dell’importante superamento del loro

budget di fr. 311'000.- (aumento complessivo:

fr. 168'509.75), avrebbero rinunciato a certe opere supplementari, come alla

cantinetta per i vini, alla piscina o a una modifica del suo posizionamento e

all’allungamento del cunicolo sotterraneo, dando priorità alle opere necessarie

per terminare l'edificazione della propria abitazione rimanendo nel budget da

loro previsto.

Dette censure, carenti di confronto con il giudizio

pretorile, sono tuttavia irricevibili per insufficiente motivazione (art. 310 e

311 CPC), e non avrebbero comunque potuto condurre a una modifica del giudizio

di prima sede. Innanzitutto, gli appellanti non negano di essere stati

consapevoli del superamento dei costi; pur non conoscendo magari l’entità esatta

dell’aumento, la semplice manifestazione di perplessità o della volontà di

effettuare dei controlli non può ritenersi sufficiente; qualora essi non

fossero stati disposti ad accettare il superamento e avessero inteso modificare

il piano dei lavori o le opere previste, la buona fede avrebbe loro imposto di

manifestare chiaramente le proprie intenzioni e sollevare delle contestazioni. Ciò

che non risulta essere stato fatto. L’impugnativa del resto non fa altro che

confermare l’assunto pretorile secondo cui gli stessi non hanno nemmeno indicato

con la sufficiente precisione (ancor prima che dimostrato) a quali opere

avrebbero rinunciato, con quale priorità e per quali importi; essa non rinvia a

determinati passaggi degli allegati introduttivi ove sarebbero state esposte

sufficienti allegazioni, e cita dapprima soltanto la cantina dei vini, il

cunicolo e il posizionamento della piscina (con costi complessivi di

fr. 32'983.-), per poi sottolineare invece che i committenti avrebbero sicuramente

rinunciato a tutti i lavori supplementari non compresi nel capitolato per un

costo complessivo di

fr. 111'499.50, per cui il danno totale da loro subito ammonterebbe a questo

importo e ai rimanenti fr. 57'010.25 derivanti dalla sottostima del capitolato (fr.

168'509.75 -

fr. 111'499.50). Neppure i loro interrogatori peraltro forniscono la necessaria

chiarezza. Ma vi è di più. Con il loro gravame, gli appellanti omettono del

tutto di confrontarsi con la motivazione indipendente pretorile relativa alla

quantificazione del danno da fiducia (“

Vertrauensschaden

”) e al loro

dovere di lasciarsi imputare il valore soggettivo delle opere realizzate. Al

riguardo, l’impugnativa è pertanto integralmente inammissibile.

E. 5.2 Infine, gli appellanti rimproverano al giudice di primo grado di avere a torto respinto la loro pretesa di risarcimento del danno di fr. 4'000.- (difetto della ruggine), giacché essi con lo scambio degli allegati introduttivi (e in particolare con l’azione di chiamata in causa), oltre ad aver postulato la condanna della DL al pagamento del cosiddetto " Vertrauensschaden ", hanno anche evidenziato l'insufficiente controllo dei lavori eseguiti e alcune scelte perlomeno discutibili operate dalla stessa, fra cui rientrerebbe anche il difetto alla piscina. Ritengono pertanto che la loro domanda di giudizio debba forzatamente estendersi anche alla suddetta pretesa di fr. 4'000.-. La censura è destituita di fondamento. Come già osservato dal primo giudice (e ancora una volta non considerato nel gravame), gli attori con la petizione (nonché con la replica e con le conclusioni) hanno limitato la propria domanda all’eventuale risarcimento che sarebbero stati tenuti a rifondere alla G__________ Sagl (fino a un massimo di fr. 76'167.95, ovvero all’importo azionato da quest’ultima a titolo di mercede per i lavori eseguiti), e ciò a fronte della sua responsabilità per l’importante superamento del preventivo, ovvero senza estenderla a pretese indipendenti avverso la DL per difetti dell’opera. L’accenno generico al carente controllo del cantiere e alla presenza di difetti dell’opera negli allegati scritti introduttivi (ove peraltro la questione della ruggine non figura) non può certo bastare.

E. 6 Visto quanto sopra, l’appello deve essere dichiarato irricevibile e non avrebbe in ogni caso potuto mutare l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere pertanto confermato.

E. 7 Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 76'167.95, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG e dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Le spese processuali ammontano a fr. 3'000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dei minimi tariffali onde tener conto del poco dispendio occorso alla parte appellata nella formulazione della risposta all’appello (di sole 3 pagine) sono fissate in fr. 2'200.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2021.167

Lugano

13 giugno 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.20della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione (azione di chiamata in causa) 1° giugno 2015 da

AP 1()

AP 2

contro

AO 1

E considerato

in diritto:

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4 ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 22 dicembre 2021 dell’appellata.

2.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto; difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile 2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti). Le argomentazioni degli appellanti verranno pertanto esaminate solamente nella misura in cui rispettano i principi summenzionati.

3.Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha innanzitutto stabilito l’applicabilità alla fattispecie delle regole del mandato e in particolare dell’art. 398 cpv. 2 CO (responsabilità della convenuta per il superamento dei costi di costruzione). Richiamati i relativi presupposti dell’inadempimento contrattuale della mandataria, del pregiudizio per il mandante e del nesso causale fra l’inadempimento e il danno, nonché la prova peritale esperita nel parallelo inc. OR.2014.43, il giudice di primo grado ha osservato che il superamento del preventivo non è imputabile alla G__________ Sagl (che deve vedersi corrisposta la propria mercede, come concluso nella parallela procedura inc. OR.2014.43), bensì è stato causato dalla negligenza della AO 1 (incaricata, oltre che della progettazione definitiva, anche dell’allestimento del capitolato d’offerta, della direzione lavori e delle liquidazioni). Posto che i maggiori costi sono stati in parte dovuti anche a opere supplementari richieste dai committenti medesimi (per cui il preteso importo di fr. 76’167.95 non può in ogni caso corrispondere al danno), la convenuta ha effettivamente allestito un capitolato lacunoso, che sottostimava i quantitativi necessari per le singole posizioni (ciò che era peraltro evincibile dalle liquidazioni e dai bollettini a regia trasmessile dall’impresa edile). Sennonché gli attori non hanno dimostrato il danno da loro subito. Il primo giudice ha ricordato che, in caso di superamento del preventivo, il pregiudizio delmandante viene definito come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dalla fiducia che questi riponeva nell’attendibilità del preventivo; egli risulta danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a conoscenza dell’erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione derivante dall’aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato che un maggior valore della costruzione dev’essergli imputato quale vantaggio nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione, calcolato quale differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore oggettivo della costruzione e l’utilità soggettiva che essa ha per il committente. Ciononostante, nella fattispecie,l’istruttoria non ha permesso di accertare né il valore oggettivo delle opere eseguite dall’impresa, né il loro valore soggettivo per i committenti. D’altronde,l’immobile così come richiesto dai committenti poteva essere realizzato solo con i costi supplementari (non preventivati) che sono poi risultati nella fattura finale; detti costi erano dunque soggettivamente utili per i medesimi, che godono delplus valoredel loro immobile e non subiscono dunque alcun danno. Il Pretore aggiunto ha inoltre osservato che, malgrado i committenti abbiano genericamente dichiarato nei loro interrogatori che avrebbero rinunciato a tutti o a una parte dei lavorisupplementari, essi non l’hanno dimostrato. In primo luogo, non hanno indicato a quali specifici lavori avrebbero rinunciato, a quali condizioni, in quale ordine di priorità e per quali importi, né l’istruttoria ha permessodi accertare i costi di ciascuna singola opera supplementare. In secondo luogo, i committenti hanno sempre ricevuto dalla DL le richieste di acconto, avevano il diretto controllo dell’andamento del credito di costruzione e davano alla banca gli ordini di pagamento, per cui dovevano essere a conoscenza dell’importante superamento del preventivo già in corso di esecuzione dell’opera. Malgrado ciò, non hanno in quel frangente sollevato obiezioni, sicché le opere supplementari devono ritenersi da loro commissionate. Infine, il primo giudice ha anche respinto l’ulteriore pretesa degli attori di rifusione del danno di fr. 4'000.- quale costo per l’eliminazione del difetto della ruggine, in quanto sollevata tardivamente solo in sede di conclusioni scritte.

4.Ora, nella fattispecie è stato assodato che la AO 1, per il tramite delling. R__________, era incaricata della progettazione e della direzione lavori, ivi compresi il controllo delle fatture e le liquidazioni. Il Pretore aggiunto ha parimenti accertato l’esistenza di sue negligenze (v. sopra consid. 3), per cui tutte le pagine del gravame (in particolare p. 4-9) volte a sottolineare le sue manchevolezze, senza spiegare perché ciò dovrebbe avere un’influenza sul giudizio impugnato, non contengono censure ricevibili.

5.Gli appellanti criticano poi il primo giudice per aver negato la dimostrazione del loro danno.

5.1In particolare, essi osservano di avere già in corso d’opera sollevato dei dubbi sul superamento dei costi, che non sono stati seriamente considerati né dalla DL, né dall’impresa edile (cfr. doc. 13-15 e 17-19 di cui all’inc. OR.2014.43). Inoltre, essi ritengono di avere sufficientemente dimostrato con i loro interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 32-33 e 35-36) che, qualora fossero stati informati dell’importante superamento del loro budget di fr. 311'000.- (aumento complessivo:fr. 168'509.75), avrebbero rinunciato a certe opere supplementari, come alla cantinetta per i vini, alla piscina o a una modifica del suo posizionamento e all’allungamento del cunicolo sotterraneo, dando priorità alle opere necessarie per terminare l'edificazione della propria abitazione rimanendo nel budget da loro previsto.

Dette censure, carenti di confronto con il giudizio pretorile, sono tuttavia irricevibili per insufficiente motivazione (art. 310 e 311 CPC), e non avrebbero comunque potuto condurre a una modifica del giudizio di prima sede. Innanzitutto, gli appellanti non negano di essere stati consapevoli del superamento dei costi; pur non conoscendo magari l’entità esatta dell’aumento, la semplice manifestazione di perplessità o della volontà di effettuare dei controlli non può ritenersi sufficiente; qualora essi non fossero stati disposti ad accettare il superamento e avessero inteso modificare il piano dei lavori o le opere previste, la buona fede avrebbe loro imposto di manifestare chiaramente le proprie intenzioni e sollevare delle contestazioni. Ciò che non risulta essere stato fatto. L’impugnativa del resto non fa altro che confermare l’assunto pretorile secondo cui gli stessi non hanno nemmeno indicato con la sufficiente precisione (ancor prima che dimostrato) a quali opere avrebbero rinunciato, con quale priorità e per quali importi; essa non rinvia a determinati passaggi degli allegati introduttivi ove sarebbero state esposte sufficienti allegazioni, e cita dapprima soltanto la cantina dei vini, il cunicolo e il posizionamento della piscina (con costi complessivi difr. 32'983.-), per poi sottolineare invece che i committenti avrebbero sicuramente rinunciato a tutti i lavori supplementari non compresi nel capitolato per un costo complessivo difr. 111'499.50, per cui il danno totale da loro subito ammonterebbe a questo importo e ai rimanenti fr. 57'010.25 derivanti dalla sottostima del capitolato (fr. 168'509.75 -fr. 111'499.50). Neppure i loro interrogatori peraltro forniscono la necessaria chiarezza. Ma vi è di più. Con il loro gravame, gli appellanti omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione indipendente pretorile relativa alla quantificazione del danno da fiducia (“Vertrauensschaden”) e al loro dovere di lasciarsi imputare il valore soggettivo delle opere realizzate. Al riguardo, l’impugnativa è pertanto integralmente inammissibile.

5.2Infine, gli appellanti rimproverano al giudice di primo grado di avere a torto respinto la loro pretesa di risarcimento del danno di fr. 4'000.- (difetto della ruggine), giacché essi con lo scambio degli allegati introduttivi (e in particolare con l’azione di chiamata in causa), oltre ad aver postulato la condanna della DL al pagamento del cosiddetto "Vertrauensschaden", hanno anche evidenziato l'insufficiente controllo dei lavori eseguiti e alcune scelte perlomeno discutibili operate dalla stessa, fra cui rientrerebbe anche il difetto alla piscina. Ritengono pertanto che la loro domanda di giudizio debba forzatamente estendersi anche alla suddetta pretesa di fr. 4'000.-.

La censura è destituita di fondamento. Come già osservato dal primo giudice (e ancora una volta non considerato nel gravame), gli attori con la petizione (nonché con la replica e con le conclusioni) hanno limitato la propria domanda all’eventuale risarcimento che sarebbero stati tenuti a rifondere allaG__________ Sagl (fino a un massimo di fr. 76'167.95, ovvero all’importo azionato da quest’ultima a titolo di mercede per i lavori eseguiti), e ciò a fronte della sua responsabilità per l’importante superamento del preventivo, ovvero senza estenderla a pretese indipendenti avverso la DL per difetti dell’opera. L’accenno generico al carente controllo del cantiere e alla presenza di difetti dell’opera negli allegati scritti introduttivi (ove peraltro la questione della ruggine non figura) non può certo bastare.

6.Visto quanto sopra, l’appello deve essere dichiarato irricevibile e non avrebbe in ogni caso potuto mutare l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere pertanto confermato.

7.Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.76'167.95,seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG e dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Le spese processuali ammontano a fr. 3'000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dei minimi tariffali onde tener conto del poco dispendio occorso alla parte appellata nella formulazione della risposta all’appello (di sole 3 pagine) sono fissate infr. 2'200.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.L’appello 3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1è irricevibile.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).