Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.157
Lugano
13 maggio 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2015.21della Preturacon cui lattore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento diEUR 865'738.- e di CHF 134'262.-, somme ridotte in sede conclusionale a EUR 865'374.- e a CHF 83'740.-, oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013;
ritenuto
in fatto e in diritto:
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
3.Esperita listruttoria di causa, con decisione10 settembre 2021il Pretore,in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la sola convenuta PI 1 al pagamento di EUR 865'374.- e di CHF 49114.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, ponendo la tassa di giustizia e le spese di CHF 38462.50 per 19/40 a caricodella stessae per 21/40 a carico dellattore, ritenuto che PI 1 è stata obbligata a rifondere allattore CHF 18000.- a titolo di ripetibili parziali e lattore è stato obbligato a rifondere al convenuto AO 1 CHF 20000.- a titolo di ripetibili.Egli ha in sostanza ammesso la petizione, tranne per quanto riguardavail risarcimento delle spese legali preprocessuali, solo nei confronti di PI 1.
4.Con lappello13 ottobre 2021che qui ci occupa, avversatodal convenuto AO 1con risposta28 gennaio2022, lattore, non contestati i dispositivi che riguardavano la convenuta PI 1, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare anche il convenuto AO 1, in solido con questultima, al pagamento di EUR 400000.- (somma così ridotta per ragioni di contenimento dei costi processuali) e di CHF 49114.- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, di porre la tassa di giustizia e le spese di CHF 38462.50 per 11/40 a carico di sé stesso e per 10/40 a carico al convenuto AO 1 e di compensare le ripetibili tra loro, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura ricorsuale.
5.Per il Pretore,nei confronti delconvenuto AO 1la petizione non poteva essere ammessa, non essendo risultato che costui avesse commesso un atto illecito giusta lart. 41 CO.
Il fatto che ilconvenuto AO 1, che era la persona che aveva concretamente messo in atto lattività di gestione dissennata largamente tematizzata della decisione, avesse allora violato i doveri dinformazione, di diligenza, di lealtà e di rendiconto previsti dallart. 14 LFid non era rilevante, non risultando che egli avesse mai sollecitato lautorizzazione prevista nel capitolo III della LFid, ciò che tuttal più avrebbe comportato le sanzioni di cui agli art. 21 segg. LFid, che non avevano però natura risarcitoria ma piuttosto disciplinare.
Lo stesso discorso poteva essere fatto per quanto riguardava il rimprovero mossoalconvenuto AO 1 di essersi reso colpevole del reato di amministrazione infedele di cui allart. 158 n. 1 CP, ritenuto che lattore non aveva dimostrato che costui avesse agito volontariamente e non solo per negligenza. Del resto, mal si comprendeva perché, se così non fosse stato, lattore non lo avesse denunciato penalmente, limitandosi a farne un capo di responsabilità extracontrattuale nella presente causa.
6.In questa sede lattore ha ribadito che ilconvenuto AO 1si sarebbe reso responsabile nei suoi confronti ai sensi dellart. 41 CO, avendo violato, nella sua qualità di fiduciario al beneficio dellautorizzazione prevista dalla LFid, i doveri dinformazione, di diligenza, di lealtà e di rendiconto previsti dallart. 14 LFid.
La censura è infondata. Il fatto cheilconvenuto AO 1, che era pacificamente un fiduciario finanziario soggetto alla LFid (cfr. lassunto in tal senso, a p. 16 della petizione e a p. 8 della replica, non contestato nella risposta e nella duplica; cfr. pure interrogatorio di AO 1 p. 5) senza che i convenuti avessero mai sostenuto che non disponesse della necessaria autorizzazione cantonale, possa eventualmente aver violato lart. 14 LFid, che impone al fiduciario finanziario determinati obblighi dinformazione, di diligenza, di lealtà e di rendiconto, non basta in effetti per ammettere la sua responsabilità extracontrattuale, visto e considerato che gli obblighi oggetto di quella disposizione non divergono sostanzialmente da quelli previsti dallart. 398 cpv. 2 e 400 cpv. 1 CO (cfr. TF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 9.3.2, secondo cui lart. 14 LFidribadisce semplicemente alcuni dei doveri del mandatario previsti dal diritto federale,non istituisce obblighi diversi o supplementarie la sua portata nel diritto cantonale è da mettere in relazione con le misure disciplinari di cui allart. 21 LFid che ne sanzionano la violazione), la cui violazione non è a sua volta costitutiva di una responsabilità per atto illecito. Per il resto, nemmeno dalla giurisprudenza menzionata nel gravame (TF 2P.257/1994 del 4 dicembre 1995 consid. 5b pubbl. in RDAT II-1996 n. 54 e 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 4.4.2 e 5.2), dalla quale risultava perlopiù come lo scopo della LFid fosse in generale quello di proteggere la clientela e il pubblico, si può concludere che la violazione dellart. 14 LFid sarebbe costitutiva di un atto illecitoex art. 41 CO.
7.Nel suo esposto lattore ha aggiunto che ilconvenuto AO 1si sarebbe parimenti reso responsabile nei suoi confrontigiusta lart. 41 CO, avendo commesso, almeno con il necessario dolo eventuale (cfr. DTF 142 IV 346 consid. 3.2), il reato di amministrazione infedele di cui allart. 158 n. 1 CP.
7.1.Nella misura in cui è riferita agli investimenti dissennati messi in atto, la censura è irricevibile, siccome fondata su circostanze addotte solo in sede conclusionale (art. 229 CPC) o in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). Nonostante la commissione del reato di amministrazione infedele di cui allart. 158 n. 1 CP sarebbe di per sé costitutiva di un atto illecito giusta lart. 41 CO (cfr.Brehm, Berner Kommentar, 5ªed., n. 39 ad art. 41 CO; II CCA 30 gennaio 1996 inc. n. 10.1995.81), si osserva in effetti che negli allegati preliminari lattore, a tale proposito, si era limitato a sostenere che a dipendenza delle risultanze istruttorie, in merito alle quali nulla è però stato detto, non può essere esclusa la violazione di norme di carattere penale e nel caso concreto potrebbero in particolare entrare in considerazione il reato di amministrazione infedele (art. 158 CP) (petizione p. 16), rispettivamente che a dipendenza delle emergenze di causa, in merito alle quali nuovamente nulla era dato di sapere, potrebbero emergere anche responsabilità di natura penale e che è inoltre ipotizzabile la concretizzazione del reato di amministrazione infedele, sia con riferimento alla gestione della A__________ __________, sia con riferimento alla gestione patrimoniale degli averi dellattore (replica p. 8 seg.). In definitiva nulla era stato allora allegato in merito alle circostanze oggettive e soprattutto soggettive (in materia di amministrazione infedele lesistenza di un dolo eventuale potendo essere ammessa solo in modo restrittivo, cfr. DTF 142 IV 346 consid. 3.2, 120 IV 190 consid. 2b) alla base del reato rimproverato, oltretutto solo ipoteticamente, al convenuto AO 1. In tali circostanze poco importa dunque se, a detta dellattore, listruttoria avrebbe poi effettivamente dimostrato che AO 1ha consapevolmente attuato dei massicci investimenti altamente speculativi in manifesto contrasto con le direttive dei clienti; è pacifico che egli non poteva ignorare i rischi di questo genere di investimento (li ha peraltro pacificamente riconosciuti durante il suo interrogatorio, ritenendoli, a torto, notori) ed è altrettanto pacifico che da tale gestione, contraria ai più elementari principi di diligenza in materia di gestione patrimoniale, è derivato un consistente danno patrimoniale per lattore (conclusioni p. 18), tanto più che nelloccasione lattore nemmeno aveva indicato se ed eventualmente sulla base di quali risultanze istruttorie si poteva concludere che AO 1, operando consapevolmente, avesse allora agito almeno con dolo eventuale. E ancor meno importa se in questa sede lattore abbia finalmente fatto riferimento ad alcune risultanze istruttorie (segnatamente linterrogatorio di AO 1 e la perizia giudiziaria), per cercare di dimostrare, per altro invano, che AO 1 avesse agito almeno con dolo eventuale.
7.2.La censura è parimenti irricevibile, anche qui siccome fondata su circostanze addotte solo in sede conclusionale (art. 229 CPC) o in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC), nella misura in cui è riferita alle mancate retrocessioni. Negli allegati preliminari lattore, a tale proposito, si era limitato a sostenere che a dipendenza delle risultanze dellistruttoria, in merito alle quali nulla è però stato detto, la medesima responsabilità penale può inoltre configurarsi con riferimento alle retrocessioni / commissioni / provvigioni percepite dai convenuti in relazione con la gestione patrimoniale dei quali sono stati incaricati e che non sono state in alcun modo restituite allattore e/o al fratello (petizione p. 16), rispettivamente che si ribadisce inoltre la (potenziale) rilevanza penale del mancato versamento di retrocessioni percepite nellambito del mandato (replica p. 9). In definitiva anche in questo caso nulla era stato allora allegato in merito alle circostanze oggettive e soprattutto soggettive alla base del reato rimproverato, oltretutto solo potenzialmente, al convenuto AO 1. In tali circostanze poco importa dunque se, a detta dellattore, listruttoria avrebbe poi effettivamente dimostrato che AO 1non ha restituito le retrocessioni percepite da PI 1 in relazione al mandato conferito dallattore, né del resto laveva informato di avere ricevuto tali retrocessioni, rifiutandosi di fornire qualsiasi rendiconto in merito e obbligando lattore a promuovere una procedura giudiziaria (conclusioni p. 18), tanto più che nelloccasione lattore nemmeno aveva indicato se ed eventualmente sulla base di quali risultanze istruttorie si poteva concludere che AO 1 avesse allora agito almeno con dolo eventuale. E ancor meno importa se in questa sede lattore abbia concluso che AO 1 avesse violato lart. 158 CP per il solo fatto di non aver mai informato lappellante in merito alle retrocessioni ricevute da PI 1 (anzi, lappellante è stato costretto a formulare delle istanze di edizione in procedura, dato che negli allegati di causa PI 1 si è rifiutata di dare qualsiasi informazione a riguardo).
8.Ne discende che lappello dellattore devessere respinto nella misura in cui è ricevibile, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dal convenuto AO 1 (secondo cui tutti gli investimenti sarebbero stati concordati con lattore, la sua responsabilità ex art. 14 LFid sarebbe prescritta e la somma di CHF 49114.- non concernerebbe retrocessioni non riversate).
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di EUR 400000.- e di CHF 49114.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 13 ottobre 2021di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di CHF 12000.- sono a carico dellappellante, che rifonderà allappellato AO 1CHF 10000.- per ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).