Erwägungen (3 Absätze)
E. 21 marzo 2016 (doc. F) AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro in via ordinaria con effetto dal successivo 30 giugno (nel rispetto del termine di preavviso di 3 mesi), concordando poi con AO 1 che dallaprile a fine giugno questultima avrebbe usufruito delle ferie arretrate (cfr. risposta p. 12; duplica p. 12; doc. 5 e GG; interrogatorio dellattrice p. 2; teste B__________ L__________ p. 2), e il 21 novembre 2016 (doc. 21) lha ulteriormente disdetto, questa volta in via straordinaria e con effetto immediato.
Nel frattempo AO 1, oltre ad essere già risultata inabile al lavoro per malattia durante 4 giorni dal 5 all8 aprile 2016 (cfr. doc. 8 e L), il 16 agosto 2016 (doc. H) ha comunicato a AP 1 di essere incinta dal precedente 19 maggio (doc. I). Essa ha poi partorito il 4 marzo 2017 (doc. V).
2.Con petizione 6 aprile 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di complessivifr. 154'910.85 oltre interessi. Essa ha segnatamente pretesofr. 69'384.15 a titolo di retribuzione per i mesi luglio 2016 - marzo 2017, fr. 38'546.75 a titolo di retribuzione riferita al periodo di 16 settimane dopo il parto e al mese di preavviso rimasto in sospeso, fr. 16'096.70 a titolo di bonus per il 2015 e per il 2016, fr. 29'883.25 a titolo di 79.5 giorni di ferie non godute e fr. 1'000.- a titolo di risarcimento danni per pregiudizio morale. Essa ha pure postulato il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________05 e __________30 dellUE di Frick.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Diversamente dallattrice, la convenuta si è integralmente opposta allistanza di intervento in lite a titolo principale.
8.Giusta l'art. 336c cpv. 1 CO, il datore di lavoro, dopo il tempo di prova, non può disdire il rapporto di lavoro, né allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio (lett. b), né durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice (lett. c). Il cpv. 2 della norma dispone poi che la disdetta data durante uno di questi periodi è nulla, mentre che, se è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
9.La convenuta non può essere seguita laddove ha preteso che lattrice avrebbe in realtà messo fine al contratto di lavoro tra le parti già nel luglio 2016, avendo iniziato a lavorare presso il concorrente S__________ SA, ciò che imporrebbe di respingere sia la petizione sia listanza di intervento in lite a titolo principale.
È ben vero che durante quel mese, lattrice, che con laccordo della convenuta (cfr. doc. 7) stava allora usufruendo delle sue ferie arretrate fino alla scadenza del termine di disdetta prorogato al 31 luglio 2016 (cfr. consid. 13.1.1), era logicamente alla ricerca di unaltra occupazione. È però parimenti vero che la convenuta non ha sufficientemente provato, non potendosi tra laltro far capo a testimoni che riportavano quanto riferito loro da terze persone non meglio indicate, che in quel mese lattrice abbia trovato lavoro presso il concorrente S__________ SA. Listruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare unicamente che lattrice in quel mese si era recata presso gli uffici di S__________ SA in alcune occasioni (e meglio per alcuni giorni sullarco di una settimana e mezzo[cfr. interrogatorio dellattrice p. 2], rispettivamente per breve tempo[cfr.testi M__________ S__________ p. 5 e S__________ I__________
p. 6]), che a quel momento le era stato riservato un posto auto (cfr. doc. 11; interrogatorio dellattrice p. 2), che in quelle occasioni aveva avuto modo di discutere con lamministratore unico di quella società D__________ C__________ in vista di una sua assunzione quale direttrice (cfr. interrogatorio dellattrice p. 2) e che essa, così richiesta e per permettere una verifica delle sue competenze, aveva allora svolto qualche ora di lavoro a titolo gratuito (cfr. interrogatorio dellattrice p. 2; teste S__________ I__________
p. 6). Ma soprattutto, nonostante lamministratore unico di quella società possa aver detto a un dipendente che essa doveva subentrare al precedente direttore (cfr. teste M__________ S__________ p. 5) o possa anche averla presentata a un altro dipendente quale futura direttrice (cfr. teste S__________ I__________ p. 6), è poi risultato che tra quelle parti non è stato concretamente concluso alcun contratto né in quel mese né in quelli successivi (cfr. dichiarazione di D__________ C__________ nel doc. DD; interrogatorio dellattrice p. 2; teste G__________ D__________ __________ p. 1 seg.), che lattrice non è mai stata pagata per i giorni in cui si era recata presso S__________ SA (cfr. dichiarazione di D__________ C__________ nel doc. DD; interrogatorio dellattrice p. 2; teste G__________ D__________ __________ p. 1) e che essa nemmeno è stata indicata tra i dipendenti della stessa negli atti ufficiali della società (cfr. teste G__________ D__________ __________ p. 1 seg. e la relativa documentazione assicurativa, LPP, SUVA, AVS e AF da lui prodotta sub doc. rich. I°). La società aveva in definitiva optato allora per un altro candidato (cfr. doc. CC; interrogatorio dellattrice p. 2; teste S__________ I__________
p. 6) e laveva poi assunta solo dal 1° gennaio 2018 (cfr. testi G__________ D__________ __________ p. 2 e S__________ I__________ p. 6; interrogatorio dellattrice p. 2).
10.È parimenti a torto che la convenuta ha preteso che il contratto di lavoro tra le parti sarebbe comunque terminato sempre nel luglio 2016, siccome lattrice avrebbe abbandonato il lavoro ex art. 337d CO, il che imporrebbe nuovamente di respingere sia la petizione sia listanza di intervento in lite a titolo principale.
Il fatto che il 28 giugno 2016 (cfr. doc. BB) lattrice abbia riconsegnato il telefono portatile, il caricatore e le chiavi degli uffici della convenuta è del tutto irrilevante sul tema, atteso che la riconsegna faceva in realtà seguito a una richiesta in tal senso formulata il 24 giugno 2016 dalla controparte (cfr. doc. AA).
E la convenuta nemmeno poteva desumere in buona fede lesistenza di un abbandono del posto di lavoro dal solo fatto che lattrice non abbia risposto a una serie di missive inviatele tra il giugno e lagosto 2016, segnatamente alla lettera 14 giugno 2016(doc. 7) con cui le era stato chiesto di indicare se aveva o menogià trovato unaltra occupazione per il mese successivo, alla lettera 13 luglio 2016(doc. 9) con cui le era stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestava di aver riconsegnato tutti gli eventuali documenti, prezzi, liste, ecc. di cui era venuta in possesso durante il rapporto di lavoro,alla lettera 10 agosto 2016 (doc. 23) con cui era stata ribadita questultima richiestaealla lettera 19 agosto 2016 (doc. 24) con cui, facendo riferimento a quei due precedenti scritti, era stata nuovamente richiesta di fornire quella dichiarazione.
11.La convenuta ha osservato che in ogni caso a seguito del licenziamento in tronco significato allattrice il 21 novembre 2016 (doc. 21), a suo dire del tutto giustificato, il contratto tra le parti era ormai terminato e la controparte non poteva più pretendere nulla per il periodo successivo. Il rilievo è parzialmente fondato.
La convenuta ha in sé ragione laddove ha evidenziato che in forza di un licenziamento in tronco, sia esso giustificato o meno,ilrapporto di lavoroprende senzaltro fine dal momento della sua notifica alla controparte(cfr. DTF 117 II 270 consid. 3b).
Essa ha pure ragione laddove ha indicato che in presenza di un licenziamento in tronco giustificato (non così però in presenza di un licenziamento in tronco ingiustificato) la controparte non può più pretendere nulla per il periodo successivo. Sennonché, nel caso di specie il licenziamento in tronco da lei significato il 21 novembre 2016 non può essere assolutamente considerato giustificato. Confrontato con un giudizio pretorile che aveva ritenuto ingiustificato quel provvedimento in assenza di prove sufficienti atte a confermare un coinvolgimento dellattrice nei fatti a lei allora ascritti (e meglio nella presunta introduzione, il 2 agosto 2016, nei suoi uffici allo scopo di accedere alla postazione della collega B__________ L__________ e di appropriarsi di dati sensibili) e per il grave ritardo con cui quei fatti erano stati sanzionati (la loro scoperta risalendo al più tardi nel settembre 2016), in questa sede la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.1), si è in effetti limitata a rimandare genericamente sul tema alle argomentazioni da lei esposte a p. 15 delle sue arringhe finali, nelle quali oltretutto nemmeno vi era traccia di considerazioni a sostegno della tempestività di quel licenziamento.
12.Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il contratto di lavoro tra le parti, la cui durata era stata prorogata a seguito dei due menzionati periodi di sospensione, è terminato il 21 novembre 2016, in virtù di un licenziamento in tronco ingiustificato da parte della convenuta (senza il quale il rapporto contrattuale sarebbe giunto a scadenza il 30 agosto 2017).
13.Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il fatto che il contratto di lavoro sia stato disdetto in via ordinaria e che in seguito il relativo termine di disdetta sia stato sospeso ai sensi dellart. 336c cpv. 2 CO non modifica i diritti e gli obblighi delle parti(cfr. TF4C.259/2003 del 2 aprile 2004 consid. 2.1). Il lavoratore deve fornire la sua prestazione dal momento che ha recuperato la sua capacità al lavoro e in tal caso il datore di lavoro rimane tenuto a pagare il salario. Se non esegue la sua prestazione lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il lavoratore è in mora (art. 102 segg. CO) e in tal caso il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare il salario (art. 82 CO). A sua volta, anche il datore di lavoro può però trovarsi in una situazione di mora. Se impedisce colposamente lesecuzione del lavoro oppure si trova in mora nellaccettazione per altri motivi, il datore di lavoro deve pagare il salario senza che il lavoratore debba ancora fornire la sua prestazione (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di lavoro presuppone di principio che il lavoratore abbia offerto i suoi servizi. Il lavoratore che ha appena recuperato la sua capacità al lavoro non può tuttavia essere rimproverato per non aver offerto i suoi servizi laddove il datore di lavoro lha esonerato dallobbligo di lavorare fino alla scadenza del termine di disdettaoppure laddove il datore di lavoro non avrebbe palesemente accettato la prestazione lavorativa offerta (cfr. DTF 135 III 349 consid. 4.2); non così laddove la gravidanza annunciata durante il termine di disdetta dalla lavoratrice, precedentemente liberata dallobbligo di lavorare durante il periodo di disdetta oppure fino a una data determinata, comporta un prolungamento del rapporto di lavoro di più di un anno, poiché in tal caso il datore di lavoro può desiderare di occupare nuovamente la dipendente, sicché in tale evenienza la lavoratrice è tenuta ad offrire i suoi servizi(cfr. TF 4A_464/2018 del 18 aprile 2019 consid. 4.2.1, 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 5.1).
La situazione è tuttavia diversa se il contratto di lavoro è stato disdetto in tronco. Per lAlta Corte, il licenziamento in tronco, anche se dato durante un periodo di protezione dellart. 336c CO, è in effetti esclusivamente retto dagli art. 337 segg. CO. Che sia tardivo, giustificato o ingiustificato, il licenziamento in tronco pone fine al rapporto di lavoro; lincapacità ulteriore del lavoratore è priva di incidenza; egli non deve più offrire i suoi servizi (cfr. TF4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.4 e 6.1, 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.1, 4A_431/2017 del 2 maggio 2018 consid. 5.2 e 5.3).
13.1.Tenuto conto dei principi giurisprudenziali appena esposti, è ora possibile stabilire se lattrice possa o meno pretendere di essere remunerata nei vari periodi oggetto della causa.
13.1.1.periodo 1° luglio 2016 - 31 luglio 2016
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine di disdetta (di cui al doc. F) al momento in cui questultimo termine è apparentemente giunto a scadenza a seguito dei 4 giorni di malattia occorsi allattrice nellaprile 2016(art. 336c cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e 3 CO).
Ora, è incontestabile, e a ben vedere è persino incontestato avendolo per finire ammesso la stessa convenuta nel suo allegato conclusionale (p. 15 e 20), che in quel periodo lattrice, pur non avendo lavorato, debba essere regolarmente retribuita.
Con scritto 14 giugno 2016 (doc. 7) la convenuta aveva in effetti comunicato alla controparte che al 30 giugno 2016 lespettavano ancora 23.5 giorni di ferie arretrate (in tal senso pure il doc. 6), aggiungendo che i 21 giorni relativi al mese di luglio le sarebbero stati pagati qualora per quel mese avesse già trovato unaltra occupazione, rispettivamente avrebbero dovuto essere da lei usufruiti (con in tal caso limplicito diritto a percepire il salario) qualora in quel mese fosse risultata ancora disoccupata. E nel caso di specie, come si è visto, si era per lappunto verificata questa seconda eventualità, poco importando invece se lattrice non abbia ritenuto di rispondere a quello scritto.
13.1.2.periodo 1° agosto 2016 - 16 agosto 2016
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo allapparente scadenza, nel frattempo prorogata di un mese a seguito della malattia dellattrice nellaprile 2016, del termine di disdetta (di cui doc. F) al momento in cui quella parte ha comunicato alla convenuta di essere incinta dal 19 maggio 2016.
Anche in questo caso, lattrice, pur non avendo prestato la sua attività lavorativa, può senzaltro pretendere di essere retribuita.
In base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, per poter pretendere una remunerazione in quel particolare periodo, nel quale le parti non sapevano invero che il contratto fosse ancora in vigore a seguito della gravidanza dellattrice(art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CO), questultima avrebbe in effetti dovuto provare diessere stata esonerata dallobbligo di lavorare fino alla scadenza del termine di disdetta,oppure che, laddove avesse allora offerto la sua prestazione lavorativa, la convenuta non lavrebbe palesemente accettata. Ora, alla luce del già menzionato scritto 14 giugno 2016 (doc. 7) con cui essa, riferendosi al periodo di prolungamento del contratto dal 30 giugno al 31 luglio 2016 a seguito della malattia dellattrice, aveva in sostanza comunicato a questultima che in quel periodo, sempre che il contratto non fosse già terminato per altri motivi, avrebbe dovuto usufruire deigiorni di ferie arretrate,si può innanzitutto ritenere che essa avrebbe verosimilmente agito in modo analogo anche laddove avesse saputo del prolungamento del contratto dopo il 31 luglio 2016 a seguito della gravidanza dellattrice e dunque avrebbe a quel momento imposto a questultima di usufruire degli ultimi2.5 giorni di ferie arretrate pacificamente ancora a suo favore (cfr. doc. 7). Per quanto riguarda i rimanenti giorni di quel periodo (ma il medesimo discorso varrebbe in ogni caso anche per i giorni precedenti), come si vedrà qui di seguito, si può senzaltro ritenere che la convenuta avrebbe palesemente rifiutato uneventuale offerta lavorativa dellattrice.
13.1.3.periodo 17 agosto 2016 - 21 novembre 2016
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo a quello in cui lattrice aveva comunicato alla controparte di essere incinta al momento in cui è stata licenziata in tronco dalla convenuta.
Anche in questo caso, lattrice, pur non avendo prestato la sua attività lavorativa, può senzaltro pretendere di essere retribuita.
In base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, per poter pretendere una remunerazione in quel particolare periodo, nel quale il contratto era ancora in vigore a seguito della gravidanza dellattrice(art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CO), questultima avrebbe in effetti dovuto provare di aver offerto alla convenuta la sua prestazione lavorativa, a meno che questultima non avrebbe palesemente rifiutato unofferta in tal senso. Nel caso concreto si è per lappunto verificata questultima eventualità. Al momento in cui era stata informata della gravidanza dellattrice, la convenuta riteneva in effetti che il contratto di lavoro fosse ormai già terminato nel luglio 2016a seguito dellassunzione di questultima da parte del concorrente S__________ SA e comunque dellabbandono del posto di lavoro da parte sua(cfr. il suo scritto 19 agosto 2016 [doc. L], il cui tenore è poi stato da lei ribadito il successivo 23 settembre 2016 [cfr. doc. O] e ancora il 14 novembre 2016 [cfr. doc. 15]).Oltretutto, dal 1° luglio 2016 essa aveva già provveduto ad assumere un nuovoresponsabile della succursale in sostituzione dellattrice(tanto che nella duplica non aveva contestato lassunto in tal senso esposto a p. 3 e 11 della replica; cfr. pure interrogatorio dellattrice
p. 2 e teste B__________ L__________ p. 2), per cui non era più in grado di attribuirle unoccupazione analoga a quella svolta sino ad allora, lunica da lei ragionevolmente accettabile (e del resto lunica attività che, a detta della convenuta, sarebbe stato ipotizzabile affidare a quel momento allattrice, ossia quella risultante dal doc. FF, era proprio quella relativa alla conduzione della filiale __________). Ciò conferma chiaramente che, per la convenuta, leventualità che lattrice potesse nuovamente essere occupata non era in realtà mai stato un tema, neanche al momento in cui essa aveva comunicato la sua gravidanza, e che anzi nessuno voleva più rivederla in azienda (cfr. teste B__________ L__________ p. 2).
13.1.4.periodo
E. 22 novembre 2016 - 30 agosto 2017
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo a quello in cui lattrice è stata licenziata in tronco in modo ingiustificato al momento in cui il termine di disdetta (di cui al doc. F) sarebbe ipoteticamente giunto a scadenza, se non vi fosse stato un tale provvedimento, a seguito dei due periodi di malattia e di gravidanza e maternità dellattrice(art. 337c cpv. 1 CO in relazione con lart. 336c cpv. 1 lett. b e c, cpv. 2 e 3 CO).
Anche in quel periodo lattrice, pur non avendo lavorato, deve essere regolarmente retribuita. In base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, in caso di licenziamento in tronco ingiustificato da parte del datore di lavoro, illavoratore non è in effetti più tenuto ad offrire i suoi servizi, che in concreto, come detto, non sarebbero comunque stati accettati dalla convenuta.
13.1.5.periodo 1° settembre 2017 - 30 settembre 2017
Per il periodo in questione, successivo al giorno in cui il termine di disdetta (di cui al doc. F) sarebbe ipoteticamente giunto a scadenza, se lattrice non fosse stata precedentemente licenziata in tronco in modo ingiustificato, a seguito dei due periodi di malattia e di gravidanza e maternità, lattrice non ha ovviamente più diritto ad alcuna retribuzione.
14.Il rimprovero mosso dalla convenuta al giudice di prime cure di non aver dedotto dalle pretese salariali a favore dellattrice la posizione Autopauschale deve infine essere disatteso, questargomentazione difensiva essendo stata da lei addotta per la prima volta, e dunque in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede. Oltretutto, con le conclusioni (p. 16), la stessa convenuta aveva dato atto che le eventuali spettanze a favore dellattrice avrebbero dovuto essere calcolate proprio sulla base del suo salario mensile netto di fr. 7'709.35, corrispondente aifr. 8'575.- mensili lordi considerati dal Pretore (ritenuto che in questultimo importo era pacificamente compresa anche la posizione Autopauschale di fr. 500.-[cfr. doc. P], mai in precedenza oggetto di qualsiasi contestazione).
15.Ricapitolando, la convenuta è tenuta a remunerare lattrice dal 1° luglio 2016 al 30 agosto 2017, per un importo complessivo residuo che, in base ai calcoli esposti nella decisione pretorile, non censurati dalle parti, ammonta a fr. 92'766.40 (lordi).
Avendoin quel periodogià corrisposto allattrice delle indennità di disoccupazione per fr. 44'106.80 (lordi) (cfr. doc. H dellinterveniente principale), pari a fr. 40'503.35 (netti) (cfr. doc. H dellinterveniente principale),linterveniente principale, che è surrogata nei diritti di questultima, può pertanto pretendere la condanna dalla convenuta al pagamento di tale somma, oltre agli interessi al 5% dalla data media del 15 marzo 2017.
Non avendo la convenuta censurato in questa sede limplicito assunto pretorile secondo cui lattrice, nonostante linfelice formulazione di parte del suopetitumconclusionale (volto, come detto, ad ottenere la remunerazione riferita al periodo di 16 settimane dopo il parto, ossia solo dal 4 marzo al 24 giugno 2017), avesse in realtà inteso postulare anche la remunerazione dellintero periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2017, allattrice vanno attribuiti i rimanenti fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi al 5% dalla data media del 1° febbraio 2017, ritenuto che il giudizio sul rigetto delle opposizioni ai PE può invece essere confermato.
16.Ne discende che lappello della convenuta devessere parzialmente accolto nel senso chela stessa è condannata a pagare allattrice fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi e accessori e allinterveniente principale fr. 40'503.35 (netti) oltre interessi.
Le spese giudiziarie delle procedure di primo grado (in realtà attribuite in modo manifestamente errato) e di seconda istanza seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di prima sede le stesse sono state calcolate tenendo conto di un valore litigioso di fr. 160'293.45(lordi) (pari a fr. 154'910.85 netti)per la petizione e difr.46'486.25per listanza di intervento in lite a titolo principale, mentre che per il procedimento ricorsuale sono invece state calcolate tenendo conto di un valore litigioso difr. 50720.40(lordi) per la petizione e di fr.46'486.25 (pari a fr. 50'621.- lordi)per listanza di intervento in lite a titolo principale. Non si attribuiscono tuttavia ripetibili in entrambi i gradi di giudizio allinterveniente principale, che non ha fatto capo a un rappresentante professionale ma al proprio servizio giuridico (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; TF 5A_741/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 9.3) e non ha motivato la sua domanda di unadeguata indennità dinconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I.Lappello 29 settembre 2021 di AP 1è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza27 agosto 2021del Pretoredel Distretto di Lugano, sezione 2,è così riformata:
II.Le spese processuali della procedura dappello, di fr. 6'000.-, sono poste a carico dellattrice appellata in ragione di fr. 150.-, dellinterveniente principaleappellatain ragione di fr. 400.- edella convenuta appellantein ragione di fr. 5450.-. La convenuta appellante rifonderà allattrice appellata fr. 2700.- a titolo di ripetibili parziali.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).
E. 27 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata: 1. La petizione e l’istanza di intervento in lite a titolo principale sono parzialmente accolte. § La convenuta è condannata a pagare all’attrice l’importo di fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2017 . §§ La convenuta è condannata a pagare all’interveniente principale l’importo di fr. 40'503.35 (netti) oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2017 . 2. L’opposizione interposta al PE n. __________05 dell’UE di Frick è rigettata in via definitiva limitatamente al l’importo di fr. 24'150.- (lordi) oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2016. L’opposizione interposta al PE n. __________30 dell’UE di Frick è rigettata in via definitiva limitatamente al l’importo di fr. 15'281.60 (lordi) oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2016. 3. La tassa di giustizia di complessivi fr. 6’000.- (comprensiva delle spese di fr. 1'000.- per la procedura di conciliazione) è posta a carico dell’attrice in ragione di fr. 3'150.-, de ll’interveniente principale in ragione di fr. 200.- e della convenuta in ragione di fr. 2’650.-. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 5’000.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6'000.-, sono poste a carico dell’attrice appellata in ragione di fr. 150.-, de ll’interveniente principale appellata in ragione di fr. 400.- e della convenuta appellante in ragione di fr. 5’450.-. La convenuta appellante rifonderà all’attrice appellata fr. 2’700.- a titolo di ripetibili parziali. III. Notificazione: - - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.150
Lugano
21 marzo 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.84 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 6 aprile 2017 da
AO 1
contro
AP 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.AO 1 è stata assunta dal 1° luglio 2007 e a tempo indeterminato da AP 1, società attiva nel campo della costruzione in qualità di responsabile della succursale di __________, sulla base di un contratto di lavoro (doc. B) che prevedeva uno stipendio annuale lordo iniziale di fr. 79200.-.
Il 21 marzo 2016 (doc. F) AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro in via ordinaria con effetto dal successivo 30 giugno (nel rispetto del termine di preavviso di 3 mesi), concordando poi con AO 1 che dallaprile a fine giugno questultima avrebbe usufruito delle ferie arretrate (cfr. risposta p. 12; duplica p. 12; doc. 5 e GG; interrogatorio dellattrice p. 2; teste B__________ L__________ p. 2), e il 21 novembre 2016 (doc. 21) lha ulteriormente disdetto, questa volta in via straordinaria e con effetto immediato.
Nel frattempo AO 1, oltre ad essere già risultata inabile al lavoro per malattia durante 4 giorni dal 5 all8 aprile 2016 (cfr. doc. 8 e L), il 16 agosto 2016 (doc. H) ha comunicato a AP 1 di essere incinta dal precedente 19 maggio (doc. I). Essa ha poi partorito il 4 marzo 2017 (doc. V).
2.Con petizione 6 aprile 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di complessivifr. 154'910.85 oltre interessi. Essa ha segnatamente pretesofr. 69'384.15 a titolo di retribuzione per i mesi luglio 2016 - marzo 2017, fr. 38'546.75 a titolo di retribuzione riferita al periodo di 16 settimane dopo il parto e al mese di preavviso rimasto in sospeso, fr. 16'096.70 a titolo di bonus per il 2015 e per il 2016, fr. 29'883.25 a titolo di 79.5 giorni di ferie non godute e fr. 1'000.- a titolo di risarcimento danni per pregiudizio morale. Essa ha pure postulato il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________05 e __________30 dellUE di Frick.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Diversamente dallattrice, la convenuta si è integralmente opposta allistanza di intervento in lite a titolo principale.
8.Giusta l'art. 336c cpv. 1 CO, il datore di lavoro, dopo il tempo di prova, non può disdire il rapporto di lavoro, né allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio (lett. b), né durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice (lett. c). Il cpv. 2 della norma dispone poi che la disdetta data durante uno di questi periodi è nulla, mentre che, se è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
9.La convenuta non può essere seguita laddove ha preteso che lattrice avrebbe in realtà messo fine al contratto di lavoro tra le parti già nel luglio 2016, avendo iniziato a lavorare presso il concorrente S__________ SA, ciò che imporrebbe di respingere sia la petizione sia listanza di intervento in lite a titolo principale.
È ben vero che durante quel mese, lattrice, che con laccordo della convenuta (cfr. doc. 7) stava allora usufruendo delle sue ferie arretrate fino alla scadenza del termine di disdetta prorogato al 31 luglio 2016 (cfr. consid. 13.1.1), era logicamente alla ricerca di unaltra occupazione. È però parimenti vero che la convenuta non ha sufficientemente provato, non potendosi tra laltro far capo a testimoni che riportavano quanto riferito loro da terze persone non meglio indicate, che in quel mese lattrice abbia trovato lavoro presso il concorrente S__________ SA. Listruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare unicamente che lattrice in quel mese si era recata presso gli uffici di S__________ SA in alcune occasioni (e meglio per alcuni giorni sullarco di una settimana e mezzo[cfr. interrogatorio dellattrice p. 2], rispettivamente per breve tempo[cfr.testi M__________ S__________ p. 5 e S__________ I__________
p. 6]), che a quel momento le era stato riservato un posto auto (cfr. doc. 11; interrogatorio dellattrice p. 2), che in quelle occasioni aveva avuto modo di discutere con lamministratore unico di quella società D__________ C__________ in vista di una sua assunzione quale direttrice (cfr. interrogatorio dellattrice p. 2) e che essa, così richiesta e per permettere una verifica delle sue competenze, aveva allora svolto qualche ora di lavoro a titolo gratuito (cfr. interrogatorio dellattrice p. 2; teste S__________ I__________
p. 6). Ma soprattutto, nonostante lamministratore unico di quella società possa aver detto a un dipendente che essa doveva subentrare al precedente direttore (cfr. teste M__________ S__________ p. 5) o possa anche averla presentata a un altro dipendente quale futura direttrice (cfr. teste S__________ I__________ p. 6), è poi risultato che tra quelle parti non è stato concretamente concluso alcun contratto né in quel mese né in quelli successivi (cfr. dichiarazione di D__________ C__________ nel doc. DD; interrogatorio dellattrice p. 2; teste G__________ D__________ __________ p. 1 seg.), che lattrice non è mai stata pagata per i giorni in cui si era recata presso S__________ SA (cfr. dichiarazione di D__________ C__________ nel doc. DD; interrogatorio dellattrice p. 2; teste G__________ D__________ __________ p. 1) e che essa nemmeno è stata indicata tra i dipendenti della stessa negli atti ufficiali della società (cfr. teste G__________ D__________ __________ p. 1 seg. e la relativa documentazione assicurativa, LPP, SUVA, AVS e AF da lui prodotta sub doc. rich. I°). La società aveva in definitiva optato allora per un altro candidato (cfr. doc. CC; interrogatorio dellattrice p. 2; teste S__________ I__________
p. 6) e laveva poi assunta solo dal 1° gennaio 2018 (cfr. testi G__________ D__________ __________ p. 2 e S__________ I__________ p. 6; interrogatorio dellattrice p. 2).
10.È parimenti a torto che la convenuta ha preteso che il contratto di lavoro tra le parti sarebbe comunque terminato sempre nel luglio 2016, siccome lattrice avrebbe abbandonato il lavoro ex art. 337d CO, il che imporrebbe nuovamente di respingere sia la petizione sia listanza di intervento in lite a titolo principale.
Il fatto che il 28 giugno 2016 (cfr. doc. BB) lattrice abbia riconsegnato il telefono portatile, il caricatore e le chiavi degli uffici della convenuta è del tutto irrilevante sul tema, atteso che la riconsegna faceva in realtà seguito a una richiesta in tal senso formulata il 24 giugno 2016 dalla controparte (cfr. doc. AA).
E la convenuta nemmeno poteva desumere in buona fede lesistenza di un abbandono del posto di lavoro dal solo fatto che lattrice non abbia risposto a una serie di missive inviatele tra il giugno e lagosto 2016, segnatamente alla lettera 14 giugno 2016(doc. 7) con cui le era stato chiesto di indicare se aveva o menogià trovato unaltra occupazione per il mese successivo, alla lettera 13 luglio 2016(doc. 9) con cui le era stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestava di aver riconsegnato tutti gli eventuali documenti, prezzi, liste, ecc. di cui era venuta in possesso durante il rapporto di lavoro,alla lettera 10 agosto 2016 (doc. 23) con cui era stata ribadita questultima richiestaealla lettera 19 agosto 2016 (doc. 24) con cui, facendo riferimento a quei due precedenti scritti, era stata nuovamente richiesta di fornire quella dichiarazione.
11.La convenuta ha osservato che in ogni caso a seguito del licenziamento in tronco significato allattrice il 21 novembre 2016 (doc. 21), a suo dire del tutto giustificato, il contratto tra le parti era ormai terminato e la controparte non poteva più pretendere nulla per il periodo successivo. Il rilievo è parzialmente fondato.
La convenuta ha in sé ragione laddove ha evidenziato che in forza di un licenziamento in tronco, sia esso giustificato o meno,ilrapporto di lavoroprende senzaltro fine dal momento della sua notifica alla controparte(cfr. DTF 117 II 270 consid. 3b).
Essa ha pure ragione laddove ha indicato che in presenza di un licenziamento in tronco giustificato (non così però in presenza di un licenziamento in tronco ingiustificato) la controparte non può più pretendere nulla per il periodo successivo. Sennonché, nel caso di specie il licenziamento in tronco da lei significato il 21 novembre 2016 non può essere assolutamente considerato giustificato. Confrontato con un giudizio pretorile che aveva ritenuto ingiustificato quel provvedimento in assenza di prove sufficienti atte a confermare un coinvolgimento dellattrice nei fatti a lei allora ascritti (e meglio nella presunta introduzione, il 2 agosto 2016, nei suoi uffici allo scopo di accedere alla postazione della collega B__________ L__________ e di appropriarsi di dati sensibili) e per il grave ritardo con cui quei fatti erano stati sanzionati (la loro scoperta risalendo al più tardi nel settembre 2016), in questa sede la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_396/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 3.3.1), si è in effetti limitata a rimandare genericamente sul tema alle argomentazioni da lei esposte a p. 15 delle sue arringhe finali, nelle quali oltretutto nemmeno vi era traccia di considerazioni a sostegno della tempestività di quel licenziamento.
12.Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il contratto di lavoro tra le parti, la cui durata era stata prorogata a seguito dei due menzionati periodi di sospensione, è terminato il 21 novembre 2016, in virtù di un licenziamento in tronco ingiustificato da parte della convenuta (senza il quale il rapporto contrattuale sarebbe giunto a scadenza il 30 agosto 2017).
13.Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il fatto che il contratto di lavoro sia stato disdetto in via ordinaria e che in seguito il relativo termine di disdetta sia stato sospeso ai sensi dellart. 336c cpv. 2 CO non modifica i diritti e gli obblighi delle parti(cfr. TF4C.259/2003 del 2 aprile 2004 consid. 2.1). Il lavoratore deve fornire la sua prestazione dal momento che ha recuperato la sua capacità al lavoro e in tal caso il datore di lavoro rimane tenuto a pagare il salario. Se non esegue la sua prestazione lavorativa senza essere impedito da un motivo riconosciuto, il lavoratore è in mora (art. 102 segg. CO) e in tal caso il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare il salario (art. 82 CO). A sua volta, anche il datore di lavoro può però trovarsi in una situazione di mora. Se impedisce colposamente lesecuzione del lavoro oppure si trova in mora nellaccettazione per altri motivi, il datore di lavoro deve pagare il salario senza che il lavoratore debba ancora fornire la sua prestazione (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di lavoro presuppone di principio che il lavoratore abbia offerto i suoi servizi. Il lavoratore che ha appena recuperato la sua capacità al lavoro non può tuttavia essere rimproverato per non aver offerto i suoi servizi laddove il datore di lavoro lha esonerato dallobbligo di lavorare fino alla scadenza del termine di disdettaoppure laddove il datore di lavoro non avrebbe palesemente accettato la prestazione lavorativa offerta (cfr. DTF 135 III 349 consid. 4.2); non così laddove la gravidanza annunciata durante il termine di disdetta dalla lavoratrice, precedentemente liberata dallobbligo di lavorare durante il periodo di disdetta oppure fino a una data determinata, comporta un prolungamento del rapporto di lavoro di più di un anno, poiché in tal caso il datore di lavoro può desiderare di occupare nuovamente la dipendente, sicché in tale evenienza la lavoratrice è tenuta ad offrire i suoi servizi(cfr. TF 4A_464/2018 del 18 aprile 2019 consid. 4.2.1, 4A_587/2020 del 28 maggio 2021 consid. 5.1).
La situazione è tuttavia diversa se il contratto di lavoro è stato disdetto in tronco. Per lAlta Corte, il licenziamento in tronco, anche se dato durante un periodo di protezione dellart. 336c CO, è in effetti esclusivamente retto dagli art. 337 segg. CO. Che sia tardivo, giustificato o ingiustificato, il licenziamento in tronco pone fine al rapporto di lavoro; lincapacità ulteriore del lavoratore è priva di incidenza; egli non deve più offrire i suoi servizi (cfr. TF4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.4 e 6.1, 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.1, 4A_431/2017 del 2 maggio 2018 consid. 5.2 e 5.3).
13.1.Tenuto conto dei principi giurisprudenziali appena esposti, è ora possibile stabilire se lattrice possa o meno pretendere di essere remunerata nei vari periodi oggetto della causa.
13.1.1.periodo 1° luglio 2016 - 31 luglio 2016
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo alla scadenza originaria del termine di disdetta (di cui al doc. F) al momento in cui questultimo termine è apparentemente giunto a scadenza a seguito dei 4 giorni di malattia occorsi allattrice nellaprile 2016(art. 336c cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e 3 CO).
Ora, è incontestabile, e a ben vedere è persino incontestato avendolo per finire ammesso la stessa convenuta nel suo allegato conclusionale (p. 15 e 20), che in quel periodo lattrice, pur non avendo lavorato, debba essere regolarmente retribuita.
Con scritto 14 giugno 2016 (doc. 7) la convenuta aveva in effetti comunicato alla controparte che al 30 giugno 2016 lespettavano ancora 23.5 giorni di ferie arretrate (in tal senso pure il doc. 6), aggiungendo che i 21 giorni relativi al mese di luglio le sarebbero stati pagati qualora per quel mese avesse già trovato unaltra occupazione, rispettivamente avrebbero dovuto essere da lei usufruiti (con in tal caso limplicito diritto a percepire il salario) qualora in quel mese fosse risultata ancora disoccupata. E nel caso di specie, come si è visto, si era per lappunto verificata questa seconda eventualità, poco importando invece se lattrice non abbia ritenuto di rispondere a quello scritto.
13.1.2.periodo 1° agosto 2016 - 16 agosto 2016
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo allapparente scadenza, nel frattempo prorogata di un mese a seguito della malattia dellattrice nellaprile 2016, del termine di disdetta (di cui doc. F) al momento in cui quella parte ha comunicato alla convenuta di essere incinta dal 19 maggio 2016.
Anche in questo caso, lattrice, pur non avendo prestato la sua attività lavorativa, può senzaltro pretendere di essere retribuita.
In base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, per poter pretendere una remunerazione in quel particolare periodo, nel quale le parti non sapevano invero che il contratto fosse ancora in vigore a seguito della gravidanza dellattrice(art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CO), questultima avrebbe in effetti dovuto provare diessere stata esonerata dallobbligo di lavorare fino alla scadenza del termine di disdetta,oppure che, laddove avesse allora offerto la sua prestazione lavorativa, la convenuta non lavrebbe palesemente accettata. Ora, alla luce del già menzionato scritto 14 giugno 2016 (doc. 7) con cui essa, riferendosi al periodo di prolungamento del contratto dal 30 giugno al 31 luglio 2016 a seguito della malattia dellattrice, aveva in sostanza comunicato a questultima che in quel periodo, sempre che il contratto non fosse già terminato per altri motivi, avrebbe dovuto usufruire deigiorni di ferie arretrate,si può innanzitutto ritenere che essa avrebbe verosimilmente agito in modo analogo anche laddove avesse saputo del prolungamento del contratto dopo il 31 luglio 2016 a seguito della gravidanza dellattrice e dunque avrebbe a quel momento imposto a questultima di usufruire degli ultimi2.5 giorni di ferie arretrate pacificamente ancora a suo favore (cfr. doc. 7). Per quanto riguarda i rimanenti giorni di quel periodo (ma il medesimo discorso varrebbe in ogni caso anche per i giorni precedenti), come si vedrà qui di seguito, si può senzaltro ritenere che la convenuta avrebbe palesemente rifiutato uneventuale offerta lavorativa dellattrice.
13.1.3.periodo 17 agosto 2016 - 21 novembre 2016
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo a quello in cui lattrice aveva comunicato alla controparte di essere incinta al momento in cui è stata licenziata in tronco dalla convenuta.
Anche in questo caso, lattrice, pur non avendo prestato la sua attività lavorativa, può senzaltro pretendere di essere retribuita.
In base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, per poter pretendere una remunerazione in quel particolare periodo, nel quale il contratto era ancora in vigore a seguito della gravidanza dellattrice(art. 336c cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CO), questultima avrebbe in effetti dovuto provare di aver offerto alla convenuta la sua prestazione lavorativa, a meno che questultima non avrebbe palesemente rifiutato unofferta in tal senso. Nel caso concreto si è per lappunto verificata questultima eventualità. Al momento in cui era stata informata della gravidanza dellattrice, la convenuta riteneva in effetti che il contratto di lavoro fosse ormai già terminato nel luglio 2016a seguito dellassunzione di questultima da parte del concorrente S__________ SA e comunque dellabbandono del posto di lavoro da parte sua(cfr. il suo scritto 19 agosto 2016 [doc. L], il cui tenore è poi stato da lei ribadito il successivo 23 settembre 2016 [cfr. doc. O] e ancora il 14 novembre 2016 [cfr. doc. 15]).Oltretutto, dal 1° luglio 2016 essa aveva già provveduto ad assumere un nuovoresponsabile della succursale in sostituzione dellattrice(tanto che nella duplica non aveva contestato lassunto in tal senso esposto a p. 3 e 11 della replica; cfr. pure interrogatorio dellattrice
p. 2 e teste B__________ L__________ p. 2), per cui non era più in grado di attribuirle unoccupazione analoga a quella svolta sino ad allora, lunica da lei ragionevolmente accettabile (e del resto lunica attività che, a detta della convenuta, sarebbe stato ipotizzabile affidare a quel momento allattrice, ossia quella risultante dal doc. FF, era proprio quella relativa alla conduzione della filiale __________). Ciò conferma chiaramente che, per la convenuta, leventualità che lattrice potesse nuovamente essere occupata non era in realtà mai stato un tema, neanche al momento in cui essa aveva comunicato la sua gravidanza, e che anzi nessuno voleva più rivederla in azienda (cfr. teste B__________ L__________ p. 2).
13.1.4.periodo 22 novembre 2016 - 30 agosto 2017
Il periodo in questione si estende dal giorno successivo a quello in cui lattrice è stata licenziata in tronco in modo ingiustificato al momento in cui il termine di disdetta (di cui al doc. F) sarebbe ipoteticamente giunto a scadenza, se non vi fosse stato un tale provvedimento, a seguito dei due periodi di malattia e di gravidanza e maternità dellattrice(art. 337c cpv. 1 CO in relazione con lart. 336c cpv. 1 lett. b e c, cpv. 2 e 3 CO).
Anche in quel periodo lattrice, pur non avendo lavorato, deve essere regolarmente retribuita. In base alla giurisprudenza riassunta in precedenza, in caso di licenziamento in tronco ingiustificato da parte del datore di lavoro, illavoratore non è in effetti più tenuto ad offrire i suoi servizi, che in concreto, come detto, non sarebbero comunque stati accettati dalla convenuta.
13.1.5.periodo 1° settembre 2017 - 30 settembre 2017
Per il periodo in questione, successivo al giorno in cui il termine di disdetta (di cui al doc. F) sarebbe ipoteticamente giunto a scadenza, se lattrice non fosse stata precedentemente licenziata in tronco in modo ingiustificato, a seguito dei due periodi di malattia e di gravidanza e maternità, lattrice non ha ovviamente più diritto ad alcuna retribuzione.
14.Il rimprovero mosso dalla convenuta al giudice di prime cure di non aver dedotto dalle pretese salariali a favore dellattrice la posizione Autopauschale deve infine essere disatteso, questargomentazione difensiva essendo stata da lei addotta per la prima volta, e dunque in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede. Oltretutto, con le conclusioni (p. 16), la stessa convenuta aveva dato atto che le eventuali spettanze a favore dellattrice avrebbero dovuto essere calcolate proprio sulla base del suo salario mensile netto di fr. 7'709.35, corrispondente aifr. 8'575.- mensili lordi considerati dal Pretore (ritenuto che in questultimo importo era pacificamente compresa anche la posizione Autopauschale di fr. 500.-[cfr. doc. P], mai in precedenza oggetto di qualsiasi contestazione).
15.Ricapitolando, la convenuta è tenuta a remunerare lattrice dal 1° luglio 2016 al 30 agosto 2017, per un importo complessivo residuo che, in base ai calcoli esposti nella decisione pretorile, non censurati dalle parti, ammonta a fr. 92'766.40 (lordi).
Avendoin quel periodogià corrisposto allattrice delle indennità di disoccupazione per fr. 44'106.80 (lordi) (cfr. doc. H dellinterveniente principale), pari a fr. 40'503.35 (netti) (cfr. doc. H dellinterveniente principale),linterveniente principale, che è surrogata nei diritti di questultima, può pertanto pretendere la condanna dalla convenuta al pagamento di tale somma, oltre agli interessi al 5% dalla data media del 15 marzo 2017.
Non avendo la convenuta censurato in questa sede limplicito assunto pretorile secondo cui lattrice, nonostante linfelice formulazione di parte del suopetitumconclusionale (volto, come detto, ad ottenere la remunerazione riferita al periodo di 16 settimane dopo il parto, ossia solo dal 4 marzo al 24 giugno 2017), avesse in realtà inteso postulare anche la remunerazione dellintero periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2017, allattrice vanno attribuiti i rimanenti fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi al 5% dalla data media del 1° febbraio 2017, ritenuto che il giudizio sul rigetto delle opposizioni ai PE può invece essere confermato.
16.Ne discende che lappello della convenuta devessere parzialmente accolto nel senso chela stessa è condannata a pagare allattrice fr. 48'659.60 (lordi) oltre interessi e accessori e allinterveniente principale fr. 40'503.35 (netti) oltre interessi.
Le spese giudiziarie delle procedure di primo grado (in realtà attribuite in modo manifestamente errato) e di seconda istanza seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di prima sede le stesse sono state calcolate tenendo conto di un valore litigioso di fr. 160'293.45(lordi) (pari a fr. 154'910.85 netti)per la petizione e difr.46'486.25per listanza di intervento in lite a titolo principale, mentre che per il procedimento ricorsuale sono invece state calcolate tenendo conto di un valore litigioso difr. 50720.40(lordi) per la petizione e di fr.46'486.25 (pari a fr. 50'621.- lordi)per listanza di intervento in lite a titolo principale. Non si attribuiscono tuttavia ripetibili in entrambi i gradi di giudizio allinterveniente principale, che non ha fatto capo a un rappresentante professionale ma al proprio servizio giuridico (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; TF 5A_741/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 9.3) e non ha motivato la sua domanda di unadeguata indennità dinconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I.Lappello 29 settembre 2021 di AP 1è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza27 agosto 2021del Pretoredel Distretto di Lugano, sezione 2,è così riformata:
II.Le spese processuali della procedura dappello, di fr. 6'000.-, sono poste a carico dellattrice appellata in ragione di fr. 150.-, dellinterveniente principaleappellatain ragione di fr. 400.- edella convenuta appellantein ragione di fr. 5450.-. La convenuta appellante rifonderà allattrice appellata fr. 2700.- a titolo di ripetibili parziali.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).