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12.2021.147

Contratto di appalto. Mercede. Il prezzo indicato nell'accordo è da intedersi come prezzo forfettario o prezzo unitario? In concreto, prezzo unitario da calcolare in base alla quantità effettivamente fornita ("prezzo presumibile")

Ticino · 2021-08-26 · Italiano TI
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Incarto n.12.2021.147

Lugano

14 giugno 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.13 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione del 23 febbraio 2018 da

AO 1

contro

AP 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'227.50 oltre interessi,

domanda a cui si è opposta la controparte e che il Pretore aggiunto (in seguito: il Pretore) con sentenza del 26 agosto 2021 ha parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 24'639.50,

appellante la convenutacon atto di appello del 27 settembre 2021con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attrice con risposta del 10 novembre 2021 postula la reiezione del gravame e con contestualeappello incidentalechiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

in fatto e in diritto:

Terminati i lavori, AO 1 ha inviato in data 31 dicembre 2012 alla committente una fattura per complessivi fr. 91'427.50 (IVA inclusa), in cui veniva già conteggiato un ribasso del 5% (doc. E). Questa fattura è stata contestata daAP 1(doc.1, F).

Con scritto del 22 ottobre 2015 AO 1 ha preteso da AP 1 il pagamento di fr. 25'227.50 (corrispondente al saldo ancora scoperto dedotti gli acconti già versati di complessivi fr. 66'200.-) entro 10 giorni minacciando in caso di mancata esecuzione di adire le vie legali (doc. G). Questa richiesta è rimasta senza esito.

In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione contestando l’inammissibile superamento di circa il 35% del preventivo concordato, riconoscendo unicamente fr. 7’000.- per supplementi da lei sottoscritti e rinviando per il resto al contenuto della proposta di liquidazione formulata con email di data12 giugno 2013 dove aveva concluso per un riconoscimento, a saldo, difr. 9’500.- (doc. F).

In occasione dell’udienza del 5 ottobre 2018 l’attrice ha presentato un allegato di replica a cui la convenuta ha duplicato oralmente. Entrambe le parti hanno sostanzialmente riconfermato le proprie allegazioni e richieste.

Esperita l’istruttoria, nel corso della quale è stata pure allestita una perizia di data 6 marzo 2020 ad opera dell’arch. __________ P__________, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale presentando dei memoriali conclusivi scritti con i quali hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

In data 8 giugno 2021 __________ Sagl ha cambiato la propria ragione sociale in AP 1.

Il Pretore ha pure escluso potesse essere ammessa una violazione della Norma SIA 118 da parte di AO 1. In particolare, egli ha negato che alla stessa potesse essere imputata una violazione dell’art. 25 cpv. 3 Norma SIA 118 e questo in considerazione del fatto che il committente era la DL stessa e in quanto professionista del settore avrebbe dovuto accorgersi delle discrepanze relative alle superfici e al conseguente aumento dei costi. Per quanto attiene alle formalità di notifica, il Pretore ha ricordato che per stessa ammissione della convenuta tutti i contatti avvenivano in maniera informale, per telefono, fax o email.

In conclusione, il Pretore, accertato che tutte le opere fatturate sono state eseguite dopo essere state autorizzate o concordate, in assenza di altre specifiche contestazioni della convenuta, ha riconosciuto il buon fondamento della fattura doc. E emessa dall’attrice per un importo di fr. 89'110.65.

Parallelamente ritenendo provata l’effettiva delibera dei lavori inerenti a una casa ad __________ a AO 1 - incarico a cui la stessa ha però rinunciato in un secondo tempo - il Pretore ha giudicato che la committente avesse diritto allo sconto di fr. 5'000.- pattuito contrattualmente. Dedotti gli acconti già versati, AP 1 è pertanto stata condannata a pagare alla controparte fr. 24'639.50.-.

Con appello del 27 settembre 2021, avversato dall’attrice con risposta del 10 novembre 2021, AP 1, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla controparte, chiede l’annullamento del querelato giudizio e la reiezione integrale della petizione,con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con appello incidentale del 10 novembre 2021, AO 1, reputando non date le premesse per riconoscere lo sconto di fr. 5'000.-, postula l’accoglimento integrale della petizione e la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 25'227.50, oltre interessiprotestando anch’essa tasse, spese e ripetibili. A questo gravame si è opposta la convenuta con risposta all’appello incidentale di data 3 gennaio 2022.

In data 12 gennaio 2022 l’attrice ha presentato una replica spontanea all’appello incidentale.

Questa tesi non può essere seguita in quanto si scontra con le risultanze istruttorie, in primis proprio con il contenuto del contratto di appalto e con quello dell’offerta su cui esso si fonda.

Al riguardo è utile ricordare che è incontestato che il contratto di appalto in esame si basa sul “capitolato d’offerta del 13 luglio 2011”,sulla“Norma SIA 118”e sull’”offerta del 18 luglio 2011”(doc. D, pag. 2) prodotta agli atti come doc. I; offerta che AO 1 ha allestito sulla basedei piani fornitile da AP 1 e checonclude per un importo di fr. 65'500.- più l’IVA all’8%.

Analizzando nel dettaglio la predetta offerta si nota che solo un’esigua parte delleprestazioni risultano preventivate a prezzo forfettario (per i dettagli si rinvia al doc. I e a quanto evidenziato dal Pretore a pag. 3 del proprio giudizio). Per tutte le altre posizioni il preventivo prevede di contro dei prezzi unitari, tanto che per ogni prestazione figura, a sinistra della finca “quantità”, l’indicazione “ca.”seguita dall’unità di misura (“m3, m2, ml., pz.”) e per la manodopera una tariffa oraria di fr. 90.- (cfr. a titolo di esempio doc. I pos. 116.8 pag. 6 e pos. 203 pag. 9). A questo va aggiunto che l’offerta in parola prevede, all’ultima pagina, una serie di opere escluse espressamente e la dicitura “NB:Opere supplementari non descritte in offerta verranno fatturate a regia (CHF90.–/h + il materiale al costo del giorno)”(doc. D pag. 22). Tutti elementi questi che stridono con la tesi di AP 1.

Già solo sulla base di queste constatazioni, la valutazione pretorile secondo cui il costo delle prestazioni per cui era stato concordato un prezzo unitario - come detto, la stragrande maggioranza - dovesse essere calcolato in base alla quantità effettivamente fornita - il prezzo indicato nell'offerta valendo pertanto solo quale indicazione di massima - è condivisibile. Questa conclusione trova ulteriore conferma nella dicitura, figurante nel contratto medesimo, di un “importo presumibile” di fr. 65'340.- (doc. D, pag. 1), nota che mal si concilia con la tesi di un prezzo forfettario complessivo.

A fronte di queste risultanze, essendo stato previsto (per varie poste dell’offerta) un prezzo unitario e non - come sostenuto da AP 1 - un prezzo a corpo con somma complessiva a forfait, l’interpretazione - proposta dall’appellante (cfr. anche appello, pag. 3) - dell’art. 3 del contratto, non può essere seguita.

A questo vada altresì aggiunto che nel concreto caso - come emerso nell'istruttoria e aspetto su cui si tornerà pure in seguito - l’appellante ha richiesto, rispettivamente autorizzato, diversi e ulteriori lavori che sono poi stati eseguiti dalla ditta appaltatrice.

Preliminarmente, in relazione all’opponibilità degli aumenti di misure e materiali, non si può fare a meno di osservare quanto segue: vero è - come argomenta l’appellante - che l’art. 2.4 del contratto prevede per l’assuntore l’obbligo di verificare tutte le misure inerenti alla costruzione e in caso di difetti di darne immediata comunicazione alla DL; nel concreto caso però il richiamo a questa norma ad opera di AP 1 denota una palese malafede. In primis, perché vi è identità tra l’appellante e la direzione lavori, ovvero tra la parte che, in sede giudiziaria, cerca di imputare a AO 1 un errore di valutazione nell’allestimento dell’offerta, riconducibile a piani sottodimensionati, e colei che è all’origine di questa sottovalutazione avendo allestito i piani medesimi. A questo va aggiunto che il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi è pure il titolare dell’appellante stessa e colui che, de facto, ha svolto la DL. Secondariamente, in quanto, confrontata con un’impresa operante nel ramo dell’edilizia da anni come la qui appellante, AO 1 poteva legittimamente ritenere più che attendibili i piani da questa sottopostile per l’elaborazione della propria offerta e solo in un secondo tempo essa si è infatti accorta delle discrepanze; discrepanze delle quali - come meglio si dirà in seguito - essa ha poi informato la committente adattando il proprio intervento. Cercare ora di incolpare la ditta appaltatrice di non aver verificato le misure e tentare di far ricadere su di lei la responsabilità per un proprio errore di elaborazione stride col sentimento di giustizia.

A questo va inoltre aggiunto che l’istruttoria ha permesso di accertare che i nuovi interventi sono stati autorizzati dalla committente. Decisiva si rivela a tal proposito la deposizione del teste __________ B__________ - della cui imparzialità e attendibilità non vi è motivo di dubitare, ciò che peraltro neppure AP 1 sostiene, le censure di quest’ultima riferendosi infatti non tanto alla fedefacenza del teste quanto all’interpretazione delle sue parole ad opera del Pretore (appello, pag. 6) - il quale ha riferito che: “I lavori in aggiunta di cui ho detto sopra sono stati fatti su esplicita richiesta della DL” dichiarazione che - diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante - non si riferisce (unicamente) alle “OPERE FUORI OFFERTA” (appello, pag. 6) bensì - come si evince leggendo in maniera attenta l’intera deposizione - proprio ai lavori necessari per adattare il preventivo iniziale alla situazione di fatto. In precedenza infatti il teste aveva fatto riferimento proprio a questi interventi indicando che “() Nella seconda fase, quella che ha riguardato l’adattamento del preventivo alla situazione di fatto (il fondo si trova in un nucleo storico) i rapporti con C__________ li ho tenuti io. Giorno per giorno venivano risolti i problemi che si presentavano. () tengo a precisare che rispetto alle opere che avevamo previsto di effettuare nel corso dei lavori se ne sono aggiunte altre. () all’origine del contratto vi era un tetto principale ed un tetto più basso e un rustico di cui è poi aumentata la superficie d’intervento. E ancora adattamenti all’opera preventivata”(deposizione testimoniale di __________ B__________ dell’11 dicembre 2018, pag. 4). Egli ha quindi aggiunto che “Posso dire però che per tutti i lavori supplementari è stata chiesta l’autorizzazione a C__________” (deposizione cit., pag. 5).

L’opposta tesi sostenuta da AP 1 secondo cui non le sarebbe stata presentata alcuna richiesta di modifica dell’offerta né notificato un superamento del preventivo è supportata unicamente dalle parole di __________ C__________ (deposizione del 18 febbraio 2019 cit., pag. 9), le quali sono però state giudicate - in considerazione del suo ruolo di gerente di AP 1 e di esecutore della DL (e pertanto di parte interessata) e in assenza di ulteriori riscontri oggettivi - meno attendibili di quelle del teste __________ B__________, valutazione quella pretorile da cui non vi è motivo di discostarsi.

A questo va altresì aggiunto che, alla luce delle risultanze peritali che attestano la mancata messa in opera di alcuni lavori (originariamente) preventivati e l’esecuzione di interventi aggiuntivi così come una importante difformità nelle misure riportate nei piani, pare assolutamente inverosimile che __________ C__________ - per sua stessa ammissione presente personalmente sul cantiere (deposizione cit., pag. 9) e professionista del settore - non si sia accorto di alcuna differenza tra i lavori effettivamente eseguiti e quelli (inizialmente) deliberati.

Alla luce di quanto accertato ne discende che tutte le opere fatturate (comprese quelle aggiuntive) sono state eseguite dopo essere state concordate e approvate. In assenza di ulteriori puntuali contestazioni, la fattura doc. E deve pertanto essere ammessa nella sua integralità.

Sull’appello incidentale

Come accennato in precedenza (consid. 6), in questa sede, l’appellante incidentale non si confronta minimamente con le argomentazioni sviluppate dal Pretore al consid. 4 del proprio giudizio limitandosi ad alcune considerazioni di ordine generale sul perché - a suo dire

- lo sconto non avrebbe dovuto essere concesso. I presupposti dell’art. 310 e 311 CPC non essendo adempiuti, ne discende l’inammissibilità integrale dell’appello incidentale.

Questi importi risultano determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello27 settembre 2021 di AP 1è respinto.

II.Le spese processuali di fr. 2'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

III.L’appello incidentale10 novembre 2021 di AO 1è irricevibile.

IV.Le spese processuali dell'appello incidentale di fr. 200.- sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà all’appellata incidentale fr. 400.- per ripetibili di appello.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).