Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.131
Lugano
31 marzo 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OA.2009.218della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 ottobre 2009 da
AP 1
contro
AO 1
preso atto della replica 13 novembre 2021 dellattore e della duplica 16 novembre 2021 del convenuto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
9.1.Come rilevato dallattore, lapplicabilità per ragioni territoriali della vLFI(art. 45 cpv. 1 vLFI)non può invero essere esclusa.
È ben vero che gli organi di S__________, i mediatori della stessa e gli investitori si trovavano perlopiù in Germania e che anche la sottoscrizione dei contratti dinvestimento e i relativi versamenti erano perlopiù avvenuti in quel Paese. È però altrettanto vero che nel prospetto dellinvestimento (cfr. doc. TA 31.20) era stato indicato che oltre a S__________, incaricata della Verbindung zu Partnerbanken und lizensierten Händlern; Durchführung und Überwachung der Handelsgeschäfte, quale partner contrattuale (Vertragspartner) degli investitori figurava anche la sua succursale in Svizzera, incaricata dell Administration europäischer Anleger; Betreuung von Grossanlegern; Verwaltung des Kapitalportfolios und Überwachung des Ablaufs der Anlagen: Kontakt zum Bankenanwalt; Bestellung und Kontrolle der Sicherheiten, e che, almeno fino al 1° aprile 1997 (cfr. doc. AE, TA 31:101, TA 31:3 p. 35, TA 31:4 p. 14, TA 31:5 p. 14, TA 31:6 p. 33), sempre in Svizzera si trovava pure un ulteriore partner commerciale (Abwicklungspartner), la società B__________ __________, incaricata di Treuhänder für Ein- und Rückzahlungen; Kundenverwaltung und Vertragsannahme im Auftrag der S____________________; Abrechnung und Verteilung von Ausschüttungen gemäss vertraglicher Vereinbarungen; Versand von halbjährlichen Kontostandsmitteilungen an betreffende Kunden; Kundenkorrespondenz bzgl. Kapitalfluss.
9.2.È tuttavia incontestabile che nella fattispecie il convenuto non possa essere considerato, nemmenodi fatto,alla stregua di unabanca depositaria del fondo dinvestimento ai sensi art. 17 segg. vLFI. Non è in effetti emerso, nemmeno dalle circostanze evocate al consid. 1, che egli fosse stato incaricato di svolgere mansioni tipichedi unabanca depositaria ai sensi di quella norma, ossia quelle risultanti dallart. 19 seg. vLFI, in particolare quella di custodire il patrimonio del fondo e di vegliare affinché la direzione del fondo rispetti le disposizioni legali e regolamentari (cfr.Küng/Büchi, AFG - Materialien zum Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 p. 174 segg.;Watter, Basler Kommentar,
n. 4 segg. ad art. 19 LFI).
9.2.1.Innanzitutto, dal fatto che nellottobre 1996(cfr. doc. TA 31:36 p. 2 seg.) il convenuto avesse aiutato S__________ ad aprire tre conti bancari, prestazione per la quale aveva fatturato CHF 500.- (cfr. doc. TA 31:38), e fino a giugno 1997ne avesse ricevuto la corrispondenza (cfr. TA 31:36 p. 2, TA 31:43) non si può dedurre nulla di rilevante sul tema, visto che una tale attività, che in ogni caso non gli aveva attribuito alcun ruolo allinterno di S__________ (tantè che egli nemmeno disponeva di un diritto di firma presso listituto bancario), non rientra minimamente tra le mansioni tipiche di una banca depositaria di un fondo dinvestimento.
9.2.2.Per completezza di motivazione, si aggiunga che a questa medesima conclusione erano invero giunte, sia pure nellambito di altri procedimenti, anche altre autorità giudiziarie e meglio: il Landgericht Nürnberg-Fürth, secondo il quale il convenuto non aveva avuto alcuna incombenza di controllo (cfr. sentenza passata in giudicato il 10 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:3 p. 35, sentenza passata in giudicato il 19 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:4 p. 13, sentenza passata in giudicato il 26 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:5 p. 13 e sentenza 20 marzo 2001 di cui al doc. TA 31:6 p. 32); il Tribunale commerciale del Cantone Zurigo, secondo il quale il convenuto non rientrava tra le persone responsabili ai sensi dellart. 65 vLFI (cfr. sentenza 29 marzo 2007 di cui al doc. TA 3 p. 9 seg.); e soprattutto lo stesso Pretore aggiunto, il quale nella procedura che avrebbe dovuto costituire la causa-pilota, con sentenza 16 giugno 2015 (inc.
n. OA.2009.213), poi confermata da questa Camera (cfr. sentenza 2 dicembre 2016 inc. n. 12.2015.133 p. 12 seg.) e dal Tribunale federale (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 p. 10 segg.), aveva ritenuto, basandosi sostanzialmente sulle medesime circostanze qui riproposte, che il convenuto fosse stato unicamente incaricato di tenere in deposito le quattro buste.
10.Come detto, lattore ha censurato anche lassunto pretorile secondo cuila sua pretesa sarebbe stata comunque prescritta.
Visto quanto si è detto al considerando precedente, il buon fondamento o meno della censura potrebbe rimanere indeciso.
10.1.Ad ogni buon conto, la censura sarebbe stata destinata ad essere accolta, ma solo limitatamente alla pretesa diEUR25'806.22oltre interessi, se non altroladdove, come preteso dallattore, alla fattispecie fosse stato effettivamente applicabileil termine di prescrizione decennale dellart. 67 vLFI.
A fronte dellatto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 e 136 cpv. 1 vCO, costituito dallavvio da parte dellattore il 16 agosto 2000innanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth di un'azione collettiva controA__________ __________, T__________ __________ e Th__________ __________ (debitori solidali del convenuto) volta al pagamento di soli DEM 50'375.- oltre interessi (cfr. doc. TA L, TA 31:6 p. 8 e p. 16, ma non degli ulteriori DEM 100'500.- oltre interessi)e conclusasi il 20 marzo 2001, e a fronte dellaltro atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 vCO, costituito dallavvio da parte dellattore il 12 maggio 2009 innanzi alla scrivente Cameradi un'azione collettiva contro il convenuto(poco importa invece, visto laccordo a tale modo di procedere espresso dal convenuto in occasione delludienza del 9 settembre 2009, se il 15 settembre 2009 questa Camera, ritenutasi incompetente, avesse provveduto a trasmetterla alla Pretura competente, la quale il 23 settembre 2009 aveva per finire assegnatoun termine di trenta giorni, poi pacificamente ossequiato, per presentare le petizioni individuali), è in effetti incontestabile che al momento dellinoltro della petizione, il 23 ottobre 2009,il termine decennale di prescrizione, che decorreva dallesigibilità della pretesa risarcitoria, risalente al 6 agosto 1998, ossia un anno dopo la conclusione del contratto di investimento di cui aldoc. TA B, non era scaduto(irricevibile [cfr. art. 78 CPC/TI;Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 seg. ad art. 78] è invece lassunto dellattore, addotto solo in sede conclusionale e qui ribadito, secondo cui i contratti di investimento non erano mai stati disdetti, per cui il termine avrebbe iniziato a decorrere solo il 19 dicembre 2013, quando è stato accertato che le quattro buste depositate contenevano solo fogli bianchi; e comunque a p. 15 dellappello è stato ammesso che il danno si era realizzato nel 1997).
10.2.Per il resto, lattore non ha censurato lassunto pretorile, per altro ineccepibile, secondo cui tutte le sue pretese sarebbero state invece prescritte laddove il termine di prescrizione applicabile non fosse stato quello decennale e invece fosse stato quello annuale, comè il caso in presenza di una responsabilità per atto illecito senza connotazioni di carattere penale (art. 60 cpv. 1 vCO), rispettivamente in presenza di una responsabilità fondata sulla fiducia (cfr. DTF 134 III 390 consid. 4).
11.Ne discende che lappello dellattore devessere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura dappello seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Il convenuto appellato, che in questa sede si è difeso da solo, ha eccezionalmente diritto alle ripetibili (comunque da ridursi, per raffronto a un mandato normale), atteso che la causa era complessa, che gli interessi in gioco erano importanti (già solo per il fatto che erano ancora pendenti diversi procedimenti contro altri investitori danneggiati), che il lavoro svolto gli aveva impedito lattività professionale o gli aveva comportato una perdita di guadagno e che gli sforzi da lui profusi erano ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. TF 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3, 4A_10/2020 del 12 maggio 2020 consid. 9).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello14 settembre 2021di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali della procedura dappello, di CHF 3000.-, sono poste a carico dellappellante, che rifonderà allappellatoCHF 1'500.- per ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).