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12.2021.130

Avvocato - responsabilità ex vLFI - prescrizione

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Incarto n.12.2021.130

Lugano

31 marzo 2022/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n.OA.2009.217della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 ottobre 2009 da

AP 1

contro

AO 1

preso atto della replica 13 novembre 2021 dell’attrice e della duplica 16 novembre 2021 del convenuto;

ritenuto

in fatto e in diritto:

9.1.Come rilevato dall’attrice, l’applicabilità per ragioni territoriali della vLFI(art. 45 cpv. 1 vLFI)non può invero essere esclusa.

È ben vero che gli organi di S__________, i mediatori della stessa e gli investitori si trovavano perlopiù in Germania e che anche la sottoscrizione dei contratti d’investimento e i relativi versamenti erano perlopiù avvenuti in quel Paese. È però altrettanto vero che nel prospetto dell’investimento (cfr. doc. TA 31.20) era stato indicato che oltre a S__________, incaricata della “Verbindung zu Partnerbanken und lizensierten Händlern; Durchführung und Überwachung der Handelsgeschäfte”, quale “partner contrattuale” (“Vertragspartner”) degli investitori figurava anche la sua succursale in Svizzera, incaricata dell’ “Administration europäischer Anleger; Betreuung von Grossanlegern; Verwaltung des Kapitalportfolios und Überwachung des Ablaufs der Anlagen: Kontakt zum Bankenanwalt; Bestellung und Kontrolle der Sicherheiten”, e che, almeno fino al 1° aprile 1997 (cfr. doc. AE, TA 31:101, TA 31:3 p. 35, TA 31:4 p. 14, TA 31:5 p. 14, TA 31:6 p. 33), sempre in Svizzera si trovava pure un ulteriore partner commerciale (“Abwicklungspartner”), la società B__________ __________, incaricata di “Treuhänder für Ein- und Rückzahlungen; Kundenverwaltung und Vertragsannahme im Auftrag der S____________________; Abrechnung und Verteilung von Ausschüttungen gemäss vertraglicher Vereinbarungen; Versand von halbjährlichen Kontostandsmitteilungen an betreffende Kunden; Kundenkorrespondenz bzgl. Kapitalfluss”.

9.2.È tuttavia incontestabile che nella fattispecie il convenuto non possa essere considerato, nemmenodi fatto,alla stregua di unabanca depositaria del fondo d’investimento ai sensi art. 17 segg. vLFI. Non è in effetti emerso, nemmeno dalle circostanze evocate al consid. 1, che egli fosse stato incaricato di svolgere mansioni tipichedi unabanca depositaria ai sensi di quella norma, ossia quelle risultanti dall’art. 19 seg. vLFI, in particolare quella di custodire il patrimonio del fondo e di vegliare affinché la direzione del fondo rispetti le disposizioni legali e regolamentari (cfr.Küng/Büchi, AFG - Materialien zum Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 p. 174 segg.;Watter, Basler Kommentar, n. 4 segg. ad art. 19 LFI).

9.2.1.Innanzitutto, dal fatto che nell’ottobre 1996(cfr. doc. TA 31:36 p. 2 seg.) il convenuto avesse aiutato S__________ ad aprire tre conti bancari, prestazione per la quale aveva fatturato CHF 500.- (cfr. doc. TA 31:38), e fino a giugno 1997ne avesse ricevuto la corrispondenza (cfr. TA 31:36 p. 2, TA 31:43) non si può dedurre nulla di rilevante sul tema, visto che una tale attività, che in ogni caso non gli aveva attribuito alcun ruolo all’interno di S__________ (tant’è che egli nemmeno disponeva di un diritto di firma presso l’istituto bancario), non rientra minimamente tra le mansioni tipiche di una banca depositaria di un fondo d’investimento.

9.2.2.Per completezza di motivazione, si aggiunga che a questa medesima conclusione erano invero giunte, sia pure nell’ambito di altri procedimenti, anche altre autorità giudiziarie e meglio: il Landgericht Nürnberg-Fürth, secondo il quale il convenuto non aveva avuto alcuna incombenza di controllo (cfr. sentenza passata in giudicato il 10 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:3 p. 35, sentenza passata in giudicato il 19 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:4 p. 13, sentenza passata in giudicato il 26 aprile 2000 di cui al doc. TA 31:5 p. 13 e sentenza 20 marzo 2001 di cui al doc. TA 31:6 p. 32); il Tribunale commerciale del Cantone Zurigo, secondo il quale il convenuto non rientrava tra le persone responsabili ai sensi dell’art. 65 vLFI (cfr. sentenza 29 marzo 2007 di cui al doc. TA 3 p. 9 seg.); e soprattutto lo stesso Pretore aggiunto, il quale nella procedura che avrebbe dovuto costituire la “causa-pilota”, con sentenza 16 giugno 2015 (inc.

n. OA.2009.213), poi confermata da questa Camera (cfr. sentenza 2 dicembre 2016 inc. n. 12.2015.133 p. 12 seg.) e dal Tribunale federale (cfr. TF 4A_39/2017 del 19 luglio 2017 p. 10 segg.), aveva ritenuto, basandosi sostanzialmente sulle medesime circostanze qui riproposte, che il convenuto fosse stato unicamente incaricato di tenere in deposito le quattro buste.

10.Come detto, l’attrice ha censurato anche l’assunto pretorile secondo cuila sua pretesa sarebbe stata comunque prescritta.

Visto quanto si è detto al considerando precedente, il buon fondamento o meno della censura potrebbe rimanere indeciso.

10.1.Ad ogni buon conto, la censura sarebbe stata destinata ad essere accolta, se non altroladdove, come preteso dall’attrice, alla fattispecie fosse stato effettivamente applicabileil termine di prescrizione decennale dell’art. 67 vLFI.

A fronte dell’atto interruttivo della prescrizione ex art. 135 n. 2 vCO, costituito dall’avvio da parte dell’attrice l’11 maggio 2007 innanzi al Tribunale commerciale del Cantone Zurigo di un'azione collettiva contro il convenuto, è in effetti incontestabile che al momento dell’inoltro della petizione, il 23 ottobre 2009,il termine decennale di prescrizione, che decorreva dall’esigibilità della pretesa risarcitoria, risalente al 26 maggio 1998, ossia un anno dopo la conclusione del contratto di investimento di cui aldoc. TA 23:3.195, non era scaduto(irricevibile [cfr. art. 78 CPC/TI;Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 seg. ad art. 78] è invece l’assunto dell’attrice, addotto solo in sede conclusionale e qui ribadito, secondo cui il contratto di investimento non era mai stato disdetto, per cui il termine avrebbe iniziato a decorrere solo il 19 dicembre 2013, quando è stato accertato che le quattro buste depositate contenevano solo fogli bianchi).

Nonostante la causa promossa innanzi al Tribunale commerciale del Cantone Zurigo fosse in seguito stata dichiarata irricevibile per incompetenza, con un giudizio finale del Tribunale federale dell’11 marzo 2009, il termine di prescrizione è in effetti stato salvaguardato, visto e considerato che quella causa era stata riproposta il 12 maggio 2009, ossia entro il termine suppletorio di 60 giorni dell’art. 139 vCO (disposizione che in tema di prescrizione sembra prevalere sull’art. 34 cpv. 2 vLForo, cfr.Kellerhals/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 20 ad art. 34 LForo), alla scrivente Camera, poco importando invece, visto l’accordo a tale modo di procedere espresso dal convenuto in occasione dell’udienza del 9 settembre 2009, se il 15 settembre 2009 questa Camera, ritenutasi essa pure incompetente, avesse provveduto a trasmetterla alla Pretura competente, la quale il 23 settembre 2009 aveva per finire assegnatoun termine di trenta giorni, poi pacificamente ossequiato, per presentare le petizioni individuali.

10.2.Per il resto, l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile, per altro ineccepibile, secondo cui la sua pretesa sarebbe stata invece prescritta laddove il termine di prescrizione applicabile non fosse stato quello decennale e invece fosse stato quello annuale, com’è il caso in presenza di una responsabilità per atto illecito senza connotazioni di carattere penale (art. 60 cpv. 1 vCO), rispettivamente in presenza di una responsabilità fondata sulla fiducia (cfr. DTF 134 III 390 consid. 4).

11.Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Il convenuto appellato, che in questa sede si è difeso da solo, ha eccezionalmente diritto alle ripetibili (comunque da ridursi, per raffronto a un mandato “normale”), atteso che la causa era complessa, che gli interessi in gioco erano importanti (già solo per il fatto che erano ancora pendenti diversi procedimenti contro altri investitori danneggiati), che il lavoro svolto gli aveva impedito l’attività professionale o gli aveva comportato una perdita di guadagno e che gli sforzi da lui profusi erano ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. TF 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3, 4A_10/2020 del 12 maggio 2020 consid. 9).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I.L’appello14 settembre 2021di AP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II.Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF 1’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellatoCHF 750.- per ripetibili.

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-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).