Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.116
Lugano
31 marzo 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2020.8della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 6 marzo 2020 da
AP 1
contro
AO 2
AO 1
preso atto della replica (spontanea) 25 ottobre 2021 dellattrice e della duplica spontanea 12 novembre 2021 dei convenuti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
3.Esperita listruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 17 giugno 2021, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali, in complessivi fr. 10000.-, con quelle di conciliazione di fr. 400.-, a carico dellattrice, obbligata altresì a rifondere ai convenuti in solido fr. 25000.- per ripetibili.
4.Con lappello 23 agosto 2021 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 13 ottobre 2021 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 25 ottobre 2021 e la duplica spontanea 12 novembre 2021), lattrice,ribadendo il buon fondamento della sola pretesa volta alrisarcimento delle somme preavvisate favorevolmente dalle controparti a favore di I__________ __________ Sagl, limitata per altro agli ultimi tre ordini di pagamento,ha chiesto la riforma del querelato giudizionel senso di accogliere la petizione per fr. 83000.- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2018, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5.Il Pretore, per quanto è qui ancora dinteresse, ha innanzitutto escluso che allAO 1,socio (senza diritto di firma a RC, cfr. doc. B) e dipendente di AO 2,potesse essere riconosciuta la legittimazione passiva, pacificamente attribuita invece aquestultima, respingendo così nei suoi confronti la petizione già per questa ragione.Da una parteil contratto relativo alla direzione lavori di cui al doc. C era stato sottoscritto dallAO 1 a nome e per conto di AO 2, non potendosi dedurre un suo obbligo personale dal fatto che egli fosse stato autorizzato ad agire in tal senso sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni allazienda. Dallaltra nemmeno entrava in linea di conto una sua responsabilità personale ai sensi dellart. 55 cpv. 3 CC, non essendo stato allegato e provato quale sarebbe stato leventuale atto illecito da lui commesso.
5.1.Per lattrice, la legittimazione passiva dellAO 1 doveva in realtà essere ammessa già per il fatto che non era stato provato che egli fossedipendente di AO 2 e fosse poi stato autorizzato, sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni allazienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella società.
La censura è manifestamente infondata. Dagli atti di causa è in effetti risultato che lAO 1 era veramente un dipendente di AO 2 (cfr. petizione p. 3, conclusioni p. 2 e appello p. 3, secondo cui lAO 1 lavora presso la società AO 2 e soprattutto replica p. 4, secondo cui costui è in primis socio e non solo dipendente; cfr. pure il suo interrogatorio p. 3) e che era poi stato autorizzato, sulla base di una regolamentazione dei poteri di rappresentanza interni allazienda, a sottoscrivere il contratto a nome e per conto di quella società (cfr. replica p. 5, secondo cui si prende atto che la convenuta 2[N.d.R. AO 2]conferma lesistenza di un potere di rappresentanza interno che mai è stato comunicato allattrice e che la vincola). E comunque, avendo lattrice pacificamente dato atto in questa sede che AO 2 era legittimata passivamente nella presente causa (cfr. appello p. 6) e che dunque lAO 1, il quale - come accertato nella decisione - aveva a suo tempo sottoscritto laccordo contrattuale a nome e per conto di questultima, aveva agito quale suo rappresentante autorizzato ai sensi dellart. 32 segg. CO, oppure, laddove non disponesse invece di una tale autorizzazione, che il suo agire quale rappresentante non autorizzato era poi stato da lei ratificato ai sensi dellart. 38 CO, è evidente che uneventuale sua responsabilità personale, e meglio quella in virtù dellart. 39 CO, non potrebbe entrare in considerazione.
5.2.Lattrice non può essere seguita nemmeno laddove ha sostenuto che la legittimazione passiva dellAO 1 doveva essere in ogni caso ammessa in forza dellart. 55 cpv. 3 CC.
Confrontata con un giudizio pretorile con cui le era stato rimproverato di non aver ossequiato, con riferimento alleventuale atto illecito commesso dallorgano di fatto AO 1, né lonere di allegazione né lonere della prova, essa in questa sede nulla ha in effetti addotto in merito al tema della carente allegazione, sicché su questo punto lappello, che non ha censurato una motivazione indipendente e alternativa del giudizio, devessere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 311 cpv. 1 CPC;Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3aed.,n. 36 ad art. 311 CPC;Spühler, Basler Kommentar, 3aed., n. 16 ad art. 311 CPC;Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ªed., n. 42 ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2; II CCA 25 novembre 2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77, 11 novembre 2020 inc. n. 12.2020.48). Ad ogni buon conto, lattrice non ha dimostrato, nemmeno in questa sede, lesistenza, accanto a una violazione contrattuale imputabile a AO 2, di un atto illecito ai sensi dellart. 41 CO commesso dallAO 1 (il che ne esclude la responsabilità ex art. 55 cpv. 3 CC, cfr. TF 4C.311/2001 del 24 gennaio 2002 consid. 2c): il solo fatto che egli, omettendo una verifica,avessechiaramente indotto in errore la committente facendole indebitamente credere che il pagamento fosse stato verificato e fosse giustificato, quando invece, da un mero esame avrebbe dovuto accorgersi che gli acconti richiesti non erano per nulla giustificati visto lo stato di avanzamento lavori, rispettivamente avesseindotto in errore la committente, portandola a compiere un atto pregiudizievole dei propri interessi (appello p. 7 seg.) non bastava allo scopo, dallo stesso non potendosi nemmeno evincere quale sarebbe stata la norma di comportamento generatrice di responsabilità che in tal modo sarebbe stata violata; non è oltretutto provato che lAO 1 nelloccasione avesse agito con lintenzione di danneggiare la controparte, tuttaltro.
6.Il Pretore, sempre per quanto è qui ancora dinteresse, ha quindi escluso che AO 2 potesse essere contrattualmente responsabile peraver preavvisato favorevolmente con lattrice tre versamenti (acconto di fr. 50'000.- per serramenti, acconto di fr. 10'000.- per opere da pittore e acconto di fr. 23'000.- per fornitura delle piastrelle, cfr. doc. S) effettuati tra il febbraio e il maggio 2018dalla Banca __________ a favore diI__________ __________ Sagl, società che era poi fallita senza aver fornito le prestazioni oggetto di quei versamenti.
Da un lato quei tre importi erano manifestamente stati versati non in ragione di un certo avanzamento dei lavori, che a quel tempo non era ancora stato raggiunto, bensì con lo scopo, ampiamente condiviso dallattrice, che per altro aveva insistito per la loro approvazione, di bloccare i prezzi (doc. T p. 3, doc. 12 nel plico doc. IX° rich.), per cui il loro preavviso favorevole non poteva dirsi allora irragionevole. Per il resto, AO 2 non era tenuta a verificare né la solvibilità di I__________ __________ Sagl, né lesistenza dei fornitori incaricati da questultima, né leffettiva conclusione dei rispettivi contratti con costoro.
Daltro canto, quandanche si volesse ammettere che AO 2 non aveva usato tutta la diligenza da lei richiesta nellespletamento dei propri obblighi contrattuali, il fatto che I__________ __________ Sagl, contrariamente alle rassicurazioni date allattrice e alla direzione lavori, avesse distratto gli importi degli acconti ricevuti senza pagare fornitori e artigiani e addirittura senza procedere con le ordinazioni dei materiali, appariva un evento talmente imprevedibile, eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano lagire di AO 2.
6.1.Per lattrice, il contratto di cui al doc. C, avente per oggetto la direzione lavori, con controllo degli avanzamenti lavori e delle liquidazioni per ciascuna ditta, sarebbe lacunoso e impreciso, essendo evidente che il compito di direzione lavori conferito a AO 2, da interpretare ispirandosi a quanto previsto dallart. 4.4.4 della norma SIA 102 - edizione 1984, andava ben oltre il controllo tecnico delle fatture e il controllo circa la giustificabilità delle pretese economiche dal punto di vista tecnico ammesso dalla controparte, ed anzi comprendeva anche la vera e propria verifica delle fatture e degli ordini di pagamento trasmessi alla banca finanziatrice (cfr. appello p. 9), ivi compresa dunque la verifica dellesistenza dei contratti che gli artigiani avevano concluso con i rispettivi fornitori.
Non è così. In realtà, dal tenore del contratto di cui al doc. C si evince che le parti non intendevano attribuire a AO 2 tutti i compiti spettanti alla direzione lavori in base alla norma SIA 102 (la cui edizione determinante non sarebbe comunque quella del 1984 evocata dallattrice, ma semmai quella in vigore al momento dei fatti e meglio quella del 2002), regolamentazione che del resto non vi era mai stata menzionata, ma solo le mansioni indicate nellaccordo stesso, che, per quanto riguardava in particolare il controllo dei costi, consistevano nel controllo e nella verifica delle richieste di liquidazione delle imprese, e meglio, come ammesso da AO 2, nel controllo circa la giustificabilità delle pretese economiche delle imprese dal punto di vista tecnico (cfr. risposta p. 5), nel senso che le stesse potevano essere preavvisate favorevolmente solo se e nella misura in cui erano effettivamente dovute (così che i pagamenti potevano avvenire solo in base a quanto concordato nei contratti con i relativi artigiani o, in assenza di tali accordi, in base alle disposizioni legali applicabili). Si aggiunga che la prestazione contrattuale che per lattrice sarebbe stata attribuita e successivamente violata da AO 2 non rientrava, se non parzialmente, tra quelle previste nellart. 4.4.4 della norma SIA 102 - edizione 1984 o nellart. 4.52 della norma SIA 102 - edizione 2002 (nelle cui prestazioni di base rientrava solo il controllo delle situazioni - ovvero elenchi delle prestazioni - e delle fatture; cfr.Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in:Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ªed., n. 513).
Nuovo e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è invece lassunto di AO 2 secondo cui dal tenore letterale del contratto di cui al doc. C si doveva in ogni caso concludere che il controllo degli acconti non rientrava nei compiti a lei attribuiti.
6.2.Ciò premesso, lattrice non può essere seguita laddove ha preteso che il fatto che AO 2 avesse preavvisato favorevolmente alla Banca __________ le tre richieste di pagamento qui ancora in discussione, senza aver effettuato alcuna verifica, e in particolare senza aver tenuto conto dellavanzamento dei lavori, a quel momento nemmeno iniziati, era tale da fondare una sua responsabilità.
6.2.1.Il 26 febbraio 2018 AO 2 e lattrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta dacconto di fr. 50'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________ Sagl allindirizzo dellattrice per i serramenti (cfr. doc. S).
Ora, è incontestabile che a quel momento le parti sapevano che la ditta che avrebbe dovuto fornire i serramenti a I__________ __________ Sagl era S____________________ (cfr. e-mail 19 aprile 2018 dellattrice a I__________ __________ Sagl nel plico doc. T) e che il prezzo della fornitura, i cui dettagli erano evidentemente già stati definiti, ammontava afr. 94'862.84 (cfr. e-mail 27 luglio 2018 di S____________________ allattrice nella mappetta Studio __________ di cui doc. VIII° rich.). Visto che in precedenza S____________________ aveva comunicato per e-mail a I__________ __________ Sagl, la quale aveva subito inoltrato quel messaggio e-mail allattrice, che il primo acconto, pari al 50% del totale, doveva esserle corrisposto (e a sua volta doveva così essere corrisposto a I__________ __________ Sagl, che era la controparte contrattuale dellattrice) al momento dellordine (cfr. e-mail 20 febbraio 2018 nel plico doc. VI° rich.), è pure incontestabile che, sempre a quel momento, lattrice disponeva anche di quellinformativa.
In tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la richiesta di un primo acconto di fr. 50'000.- formulata da I__________ __________ Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dellartigiano che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 50% del prezzo per dei serramenti che a loro volta il suo fornitore S____________________ avrebbe dovuto nel frattempo mettere in opera appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dellattrice di fissarne il prezzo e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra lattrice e questultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento del relativo ordine); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra lattrice, I__________ __________ Sagl e S____________________ (cfr. interrogatorio dellAO 1 p. 3), il pagamento di un acconto arrotondato a fr. 50'000.- (il 50% del prezzo totale della fornitura ammontava a fr. 47'431.42) si era tutto sommato rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dellAO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.
6.2.2.Il 26 febbraio 2018 AO 2 e lattrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta dacconto di fr. 10'000.- formulata il 21 febbraio 2018 da I__________ __________ Sagl allindirizzo dellattrice per le opere da pittore (cfr. doc. S). Lattrice, già a quel momento (cfr. e-mail 19 aprile 2018 e 24 aprile 2018 a I__________ __________ Sagl nel plico doc. T) e anche innanzi al Pretore (cfr. petizione p. 4, replica
p. 7 e conclusioni p. 5, con il che è malvenuta a sostenere il contrario in questa sede), ha invero sempre ritenuto che lacconto in questione, al di là della sua formulazione, si riferisse in realtà anche allisolazione termica, ossia al cappotto.
Ora, è incontestabile che il 2 febbraio 2018 I__________ __________ Sagl aveva inviato allattrice il preventivo relativo allisolazione termica/cappotto e alle opere da pittore, che concludeva per una mercede complessiva di fr. 91'619.72, di cui fr. 13'075.85 per le opere da pittore (cfr. doc. S). Ed è pure incontestabile che nel documento era stato indicato che il primo acconto, pari al 30% del totale, doveva esserle corrisposto alla firma del contratto.
In tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la richiesta di un primo acconto di fr. 10'000.- formulata da I__________ __________ Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dellartigiano che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 30% della mercede per i lavori relativi allisolazione termica (cappotto) e alle opere da pittore, già solo in previsione dellacquisto del relativo materiale da utilizzare, appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dellattrice di fissarne il prezzo e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra lattrice e questultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento del relativo contratto); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra lattrice e I__________ __________ Sagl (cfr. interrogatorio dellAO 1 p. 3), il pagamento di un acconto arrotondato a fr. 10'000.- (il 30% dellintera mercede, compresa quella per lisolazione termica/cappotto, ammontava a fr. 27'485.91, mentre il 30% della mercede per le sole opere da pittore ammontava già a fr. 3'922.75) si era rivelato conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dellAO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.
Nuovo e con ciò irricevibile, siccome addotto solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è invece lassunto dellattrice, secondo cui i lavori da pittore non rientravano nello scopo sociale di I__________ __________ Sagl (cfr. doc. GG), per cui la richiesta dacconto avrebbe dovuto essere preavvisata negativamente già per questo motivo.
6.2.3.Il 3 maggio 2018 AO 2 e lattrice hanno preavvisato favorevolmente la richiesta di pagamento della fattura difr. 23'000.- formulata il 27 aprile 2018 da I__________ __________ Sagl allindirizzo dellattrice per la fornitura delle piastrelle di __________ C__________ __________ (cfr. doc. S), che indubbiamente questultima aveva già scelto (cfr. doc. W e doc. 12 nel plico doc. IX° rich.).
Ora, è incontestabile che nella fattura in questione era stato indicato che il prezzo per la fornitura delle piastrelle doveva essere anticipato al 100% al momento dellordine (cfr. doc. S).
In tali circostanze, il fatto che AO 2 abbia preavvisato favorevolmente la richiesta di pagamento di fr. 23'000.- formulata da I__________ __________ Sagl non è censurabile: a fronte di una richiesta di pagamento dellartigiano che non risultava irragionevole (la richiesta di anticipare il 100% del prezzo - tutto sommato contenuto - per delle piastrelle che a loro volta il suo fornitore __________ C__________ __________ avrebbe dovuto nel frattempo fabbricare appare fondata su una logica commerciale condivisibile) e a fronte della legittima esigenza dellattrice di fissarne il prezzo e con ciò di risparmiare qualcosa, AO 2 non aveva in effetti motivo di non assecondare la richiesta di pagamento, che per altro era già stato concordato tra lattrice e questultima (con il conseguente implicito accordo da parte sua al conferimento del relativo ordine, il tutto prescindendo per atti concludenti dallesigenza di forma allora prospettata); e comunque, anche nel caso in cui AO 2 non conoscesse gli accordi contrattuali venuti in essere tra lattrice e I__________ __________ Sagl (cfr. interrogatorio dellAO 1 p. 3), il pagamento della fattura fr. 23'000.- (il 100% del prezzo della fornitura) si era rivelato senzaltro conforme agli stessi, per cui la mancata verifica di quegli accordi da parte di AO 2 (cfr. interrogatorio dellAO 1 p. 3) sarebbe stata priva di rilevanza.
6.3.Stando così le cose, non occorre esaminare se in ogni caso il fatto che I__________ __________ Sagl avesse successivamente distratto gli importi degli acconti ricevuti senza pagare fornitori e artigiani costituisca un evento talmente imprevedibile, eccezionale e straordinario da relegare in secondo piano leventuale agire anticontrattuale di AO 2.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 83000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Lappello 23 agosto2021 diAP 1è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II.Le spese processuali di fr. 5000.- sono a carico dellappellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 4000.- per ripetibili.
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Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).