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12.2021.115

Onorario per prestazioni d'architetto, irricevibilità dell'appello per carente motivazione

Ticino · 2021-11-09 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPC); di principio calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31'376.75 e secondo quanto prescritto dagli art. 7 e 13 LTG, sono qui fissate a fr. 1'000.-per tener conto della particolarità della fattispecie (v. sopra consid. 4 e 5; v. anche art. 2 LTG). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.

7.L’esito della causa impone la reiezione della richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante, essendo il gravame privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

8.Terminando la controversia con un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1.L’appello 20 agosto 2021 di AP 1è irricevibile.

§    Di conseguenza, la decisione 11 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è confermata.

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 2 L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

E. 3 Con la decisione impugnata il

Pretore, fondandosi sulla documentazione e sulla perizia giudiziaria, ha

dapprima accertato che l’onorario pattuito fra le parti nell’offerta del 12

ottobre 2016 (doc. C) non aveva natura forfettaria, bensì andava calcolato

secondo il

costo finale

dell’opera e/o il tempo investito per eseguire i lavori. Esaminando la relativa

fattura doc. G, ha quindi osservato che la convenuta non ha contestato

l’esecuzione delle prestazioni ivi riportate ad eccezione di una (ovvero la

liquidazione degli artigiani), che in realtà è stata effettuata dall’attrice

senza che la convenuta abbia dimostrato un carente adempimento. Quest’ultima

non ha del resto neppure contestato il calcolo dell’importo fatturato (costo

finale dell’opera, tempo impiegato) e il relativo ammontare, ritenuto che il

tetto massimo previsto di 1'047.56 ore è stato rispettato. Inoltre, secondo il

perito l’aumento dei costi era inevitabile, i lavori svolti erano tutti

effettivamente necessari nonché compatibili con il numero di ore fatturate e la

tariffa oraria utilizzata è conforme alle pattuizioni contrattuali. Il Pretore

ha apportato un’unica correzione, già evidenziata nella perizia, concernente il

calcolo dell’IVA, con conseguente riduzione del saldo da fr. 27'041.01 a fr.

26'979.50 IVA inclusa.

Quanto alla fattura doc. H relativa alle opere

supplementari

rientranti nel

successivo accordo (variante d’offerta)

13/18 ottobre 2016 (doc. C), il giudice di prima sede ha in sintesi evidenziato

che la convenuta non ha contestato l’esecuzione delle medesime (che comunque

erano state richieste), bensì piuttosto il corrispondente onorario calcolato

secondo il dispendio orario per l’assenza di consuntivi dettagliati e approvati.

Trovando gli importi di cui alla fattura solamente un parziale riscontro nella

perizia, la pretesa è stata accolta limitatamente a fr. 3'360.25 IVA inclusa.

Il Pretore ha poi integralmente accolto la pretesa di

cui alla fattura doc. I, siccome non contestata, se non con riferimento

all’asserita natura forfettaria del prezzo, conforme alle pattuizioni e congrua

secondo il giudizio del perito.

Infine, il primo giudice ha osservato che la garanzia

di fr. 30'000.- pacificamente incassata da AO 1 è già stata posta in deduzione

dalle sue pretese, ciò che trova conferma nella perizia e nei doc. R-AA e che

la convenuta non ha contestato.

E. 4 Il gravame dell’appellante non

si confronta con alcuno di questi accertamenti, bensì si limita a esporre in

maniera confusa e generica delle proprie tesi in larga misura non suffragate da

opportuni riferimenti a riscontri oggettivi. E meglio, l’appellante torna a

evidenziare la natura forfettaria del prezzo senza debitamente censurare le

argomentazioni pretorili di cui al considerando 9 (p. 4-5 della decisione

impugnata). Sostiene che le pretese della controparte non sarebbero comprovate

né documentate, ma trascura i numerosi rinvii del primo giudice alle prove agli

atti (documenti, perizia e testimonianze/interrogatori). Contesta le somme

riconosciute dal giudice di primo grado, proponendo diverse cifre e diversi

calcoli, ma senza fornire sufficienti spiegazioni, riscontri oggettivi e rinvii

puntuali o confrontarsi con quando osservato dal Pretore (cfr. consid. 9, p.

5-6, e consid. 10-11 della decisione impugnata) in relazione alla mancata

contestazione del compimento delle prestazioni fatturate e all’effettiva

esecuzione della liquidazione degli artigiani (ciò che ha indotto il primo

giudice a discostarsi parzialmente dalle riflessioni peritali) nonché alla

necessità del lavoro svolto, rispettivamente in relazione alla mancata

contestazione del costo finale dell’opera e del tempo impiegato e a tutti gli elementi

utilizzati per valutare la congruità delle pretese attoree. Ribadisce

l’inammissibilità del superamento del preventivo iniziale, ma ancora una volta

omette di censurare gli accertamenti del Pretore (cfr. consid. 9, p. 5-7 della

sentenza di primo grado) in merito alla sua provvisorietà, all’aumento dei

costi e al rispetto, nel calcolo del dispendio orario, del tetto massimo

previsto nell’offerta (pari al 20% in più rispetto al montante ore ivi

indicato). Ripropone la tesi soggettiva secondo cui la controparte avrebbe una

responsabilità per i sorpassi di spesa degli artigiani e i ritardi nei lavori,

ma non si oppone alla conclusione pretorile relativa alla mancata dimostrazione

delle presunte negligenze della controparte. Sostiene infine che l’incasso

della garanzia da parte di AO 1 sia abusivo e ne pretende la restituzione, ma

senza smentire l’avvenuta deduzione di tale importo dal saldo preteso

dall’attrice (decisione impugnata, consid. 12). Aggiungasi che la richiesta di

restituzione formulata nel gravame è inammissibile, in quanto non solo non specificata

e/o quantificata nel

petitum

, ma neppure ritualmente formulata in prima

sede nella forma dell’azione riconvenzionale. Qualora l’appellante si riferisse

a una compensazione, la stessa sarebbe in ogni caso infondata per i motivi già

esposti. Peraltro, laddove l’appellante allega al suo gravame dei documenti

(cfr. doc. C, E, F e L) non risultanti dall’incarto di prima sede, senza

motivare in alcun modo la loro adduzione tardiva, gli stessi sono pure inammissibili

alla luce dell’art. 317 CPC.

E. 5 In conclusione, l’appello dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile per carente motivazione e confronto con il giudizio di prima sede (art. 310 e 311 CPC).

E. 6 Le spese processuali per la procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC); di principio calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31'376.75 e secondo quanto prescritto dagli art. 7 e 13 LTG, sono qui fissate a fr. 1'000.-per tener conto della particolarità della fattispecie (v. sopra consid. 4 e 5; v. anche art. 2 LTG). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.

E. 7 L’esito della causa impone la reiezione della richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante, essendo il gravame privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

E. 8 Terminando la controversia con un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la LTG decide: 1. L’appello 20 agosto 2021 di AP 1 è irricevibile. §    Di conseguenza, la decisione 11 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è confermata. 2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili né indennità. 3. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante in data 1° settembre 2021 è respinta. 4. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2021.115

12.2021.123

Lugano

9 novembre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.100 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 maggio 2019 da

AO 1

contro

AP 1

E considerato

in diritto:

1.L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 agosto 2021 contro la decisione 11 agosto 2021 è tempestivo.

2.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello dev’essere messa nella condizione di comprendereagevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.Con la decisione impugnata il Pretore, fondandosi sulla documentazione e sulla perizia giudiziaria, ha dapprima accertato che l’onorario pattuito fra le parti nell’offerta del 12 ottobre 2016 (doc. C) non aveva natura forfettaria, bensì andava calcolato secondo ilcosto finale dell’opera e/o il tempo investito per eseguire i lavori. Esaminando la relativa fattura doc. G, ha quindi osservato che la convenuta non ha contestato l’esecuzione delle prestazioni ivi riportate ad eccezione di una (ovvero la liquidazione degli artigiani), che in realtà è stata effettuata dall’attrice senza che la convenuta abbia dimostrato un carente adempimento. Quest’ultima non ha del resto neppure contestato il calcolo dell’importo fatturato (costo finale dell’opera, tempo impiegato) e il relativo ammontare, ritenuto che il tetto massimo previsto di 1'047.56 ore è stato rispettato. Inoltre, secondo il perito l’aumento dei costi era inevitabile, i lavori svolti erano tutti effettivamente necessari nonché compatibili con il numero di ore fatturate e la tariffa oraria utilizzata è conforme alle pattuizioni contrattuali. Il Pretore ha apportato un’unica correzione, già evidenziata nella perizia, concernente il calcolo dell’IVA, con conseguente riduzione del saldo da fr. 27'041.01 a fr. 26'979.50 IVA inclusa.

Quanto alla fattura doc. H relativa alle opere supplementaririentranti nel successivo accordo (variante d’offerta)13/18 ottobre 2016 (doc. C), il giudice di prima sede ha in sintesi evidenziato che la convenuta non ha contestato l’esecuzione delle medesime (che comunque erano state richieste), bensì piuttosto il corrispondente onorario calcolato secondo il dispendio orario per l’assenza di consuntivi dettagliati e approvati. Trovando gli importi di cui alla fattura solamente un parziale riscontro nella perizia, la pretesa è stata accolta limitatamente a fr. 3'360.25 IVA inclusa.

Il Pretore ha poi integralmente accolto la pretesa di cui alla fattura doc. I, siccome non contestata, se non con riferimento all’asserita natura forfettaria del prezzo, conforme alle pattuizioni e congrua secondo il giudizio del perito.

Infine, il primo giudice ha osservato che la garanzia di fr. 30'000.- pacificamente incassata da AO 1 è già stata posta in deduzione dalle sue pretese, ciò che trova conferma nella perizia e nei doc. R-AA e che la convenuta non ha contestato.

4.Il gravame dell’appellante non si confronta con alcuno di questi accertamenti, bensì si limita a esporre in maniera confusa e generica delle proprie tesi in larga misura non suffragate da opportuni riferimenti a riscontri oggettivi. E meglio, l’appellante torna a evidenziare la natura forfettaria del prezzo senza debitamente censurare le argomentazioni pretorili di cui al considerando 9 (p. 4-5 della decisione impugnata). Sostiene che le pretese della controparte non sarebbero comprovate né documentate, ma trascura i numerosi rinvii del primo giudice alle prove agli atti (documenti, perizia e testimonianze/interrogatori). Contesta le somme riconosciute dal giudice di primo grado, proponendo diverse cifre e diversi calcoli, ma senza fornire sufficienti spiegazioni, riscontri oggettivi e rinvii puntuali o confrontarsi con quando osservato dal Pretore (cfr. consid. 9, p. 5-6, e consid. 10-11 della decisione impugnata) in relazione alla mancata contestazione del compimento delle prestazioni fatturate e all’effettiva esecuzione della liquidazione degli artigiani (ciò che ha indotto il primo giudice a discostarsi parzialmente dalle riflessioni peritali) nonché alla necessità del lavoro svolto, rispettivamente in relazione alla mancata contestazione del costo finale dell’opera e del tempo impiegato e a tutti gli elementi utilizzati per valutare la congruità delle pretese attoree. Ribadisce l’inammissibilità del superamento del preventivo iniziale, ma ancora una volta omette di censurare gli accertamenti del Pretore (cfr. consid. 9, p. 5-7 della sentenza di primo grado) in merito alla sua provvisorietà, all’aumento dei costi e al rispetto, nel calcolo del dispendio orario, del tetto massimo previsto nell’offerta (pari al 20% in più rispetto al montante ore ivi indicato). Ripropone la tesi soggettiva secondo cui la controparte avrebbe una responsabilità per i sorpassi di spesa degli artigiani e i ritardi nei lavori, ma non si oppone alla conclusione pretorile relativa alla mancata dimostrazione delle presunte negligenze della controparte. Sostiene infine che l’incasso della garanzia da parte di AO 1 sia abusivo e ne pretende la restituzione, ma senza smentire l’avvenuta deduzione di tale importo dal saldo preteso dall’attrice (decisione impugnata, consid. 12). Aggiungasi che la richiesta di restituzione formulata nel gravame è inammissibile, in quanto non solo non specificata e/o quantificata nelpetitum, ma neppure ritualmente formulata in prima sede nella forma dell’azione riconvenzionale. Qualora l’appellante si riferisse a una compensazione, la stessa sarebbe in ogni caso infondata per i motivi già esposti. Peraltro, laddove l’appellante allega al suo gravame dei documenti (cfr. doc. C, E, F e L) non risultanti dall’incarto di prima sede, senza motivare in alcun modo la loro adduzione tardiva, gli stessi sono pure inammissibili alla luce dell’art. 317 CPC.

5.In conclusione, l’appello dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile per carente motivazione e confronto con il giudizio di prima sede (art. 310 e 311 CPC).

6.Le spese processuali per la procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC); di principio calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 31'376.75 e secondo quanto prescritto dagli art. 7 e 13 LTG, sono qui fissate a fr. 1'000.-per tener conto della particolarità della fattispecie (v. sopra consid. 4 e 5; v. anche art. 2 LTG). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni.

7.L’esito della causa impone la reiezione della richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata dall’appellante, essendo il gravame privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

8.Terminando la controversia con un giudizio di inammissibilità e non ponendo la medesima questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1.L’appello 20 agosto 2021 di AP 1è irricevibile.

§    Di conseguenza, la decisione 11 agosto 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è confermata.

-

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).