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12.2021.108

Sentenza d'appello - rettifica

Ticino · 2021-07-19 · Italiano TI
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Incarto n.12.2021.108

Lugano

19 luglio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n.SE.2016.401della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 novembre 2016 da

AP 1

contro

AO 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.    La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AO 1è condannata a pagare ad AP 1fr.7'600.-oltre interessi al 5% dal27 aprile 2016.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico dell’attrice e per 3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr. 1'600.- per ripetibili.

che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione;

che se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

che una rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;

che nella fattispecie il dispositivo della sentenza 31 marzo 2021 di questa Camera, inc. 12.2020.59, è chiaramente incompleto, essendo stata omessa la decisione relativa al rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente all’importo oggetto del giudizio, così come chiesto in sede di appello e come esposto nei considerandi;

che l’omissione è palese e va considerata come un errore di scrittura, di modo che si giustifica di non interpellare la parte appellata;

che in virtù di quanto precede si impone la rettifica richiesta dall’appellante;

che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentrenon si pone problema di ripetibili;

che la presente decisione può essere presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. c cfr. 3 LOG.

Per questi motivi,

-;

-.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).