Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 febbraio 2021 lk In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dal giudice: Fiscalini, presidente, vicecancelliera: Federspiel Peer sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2019.12 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 26 agosto 2019 da RE 1 rappr. dall’avv. PA 1 contro CO 1 rappr. dall’avv. PA 2 con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 360'000.- oltre interessi, e ora sulla domanda di sospensione della causa formulata dalla convenuta in data 26 settembre 2019 e ribadita in data 10 gennaio 2020 e a cui si è opposto l’attore, sulla quale ha statuito il Pretore in data 24 luglio 2020 respingendo la domanda di sospensione, ordinando la riattivazione della causa e ponendo nel contempo le spese processuali di fr. 100.- a carico della convenuta mentre che non ha assegnato ripetibili a favore della parte attrice, reclamante l’attore con reclamo di data 7 agosto 2020 con cui postula la riforma del dispositivo n.
E. 4 Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attore RE 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili. II. Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 150.- sono poste a carico di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.92
Lugano
2 febbraio 2021lk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n.OR.2019.12della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 26 agosto 2019 da
RE 1
contro
CO 1
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nel frattempo la causa è stata sospesa con ordinanza del 13 gennaio 2020, siccome era imminente la scadenza del termine per la risposta;
che, con osservazioni del 12 marzo 2020, RE 1 ha ribadito la propria posizione e ha affermato che per quanto i fatti allegati nelle due cause siano in parte simili, i due procedimenti sono indipendenti luno dallaltro. CO 1è infatti stata chiamata in causa in base al regime della garanzia per difetti siccome venditrice dellimmobile, mentre che larch. __________ sarebbe tenuto a rispondere per violazione del contratto di architetto, perculpa in contrahendoe per atto illecito (cfr. osservazioni 12 marzo 2020 e doc. M n. 42 e 45);
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali e delle spese ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tutte, II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80);
che con il reclamo possono essere censurati lerrata applicazione del diritto e laccertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); latto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 320 e 321 cpv. 1 CPC);
che il Pretore fonda il mancato riconoscimento delle ripetibili sullerrato presupposto che non erano state richieste (v. decisione impugnata, pag. 3, terzo capoverso in fine): nelle sue Osservazioni 12 marzo 2020 RE 1 le aveva invece chiaramente protestate (v. pag. 4 in fine);
che, in forza del rinvio di cui allart. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio dufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che, in virtù dellart. 12 RTar nelle pratiche in cui il valore non è determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando per lavvocato la tariffa oraria di fr. 280.-, tenuto conto dei criteri indicati allart. 11 cpv. 5 del medesimo regolamento (in particolare importanza della lite, difficoltà, ampiezza del lavoro e tempo impiegato);
che, pertanto, alla luce della portata circoscritta della pratica in oggetto, la scelta operata dal reclamante di fare riferimento alla tariffa oraria per quantificare la propria pretesa - scelta peraltro non contestata nel principio dalla resistente - è corretta e va condivisa;
che, tenuto conto del lavoro svolto dal patrocinatore del reclamante in relazione alla domanda di sospensione(esame dellistanza di controparte, spiegazione al cliente e stesura delle osservazioni 12 marzo 2020; cfr. reclamo pag. 5), nonché dei criteri sopra esposti, in luogo di quanto postulato appare più consono alla situazione riconoscere limporto difr. 600.- (comprensivo delle spese e dellIVA); il reclamo viene di conseguenza accolto in questa misura;
che, considerato che il reclamante vince sul principio e quasi integralmente riguardo allimporto richiesto si giustifica di non porre a suo carico le spese processuali e di riconoscergli unindennità ripetibile parzialmente ridotta, fissata in fr. 500.- in applicazione dei criteri sopra esposti.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 e 107 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I.Il reclamo 7 agosto 2020 di RE 1è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 24 luglio 2020 del Pretore della giurisdizione di Locarno - Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
4.Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà allattore RE 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.
II.Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 150.- sono poste a carico di CO 1 che rifonderà a RE 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
-
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).