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12.2020.65

Decisione pretorile - mezzo di impugnazione errato (reclamo invece di appello)

Ticino · 2021-01-15 · Italiano TI
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Decisione pretorile - mezzo di impugnazione errato (reclamo invece di appello)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 dal 16 gennaio 2017 quale autista di torpedoni con un salario mensile netto di fr. 3'000.- per un’occupazione a tempo pieno (doc. A). La disdetta ordinaria del contratto è stata notificata al dipendente con lettera del 24 agosto 2017, con effetto per il 30 settembre 2017 (doc. C).

E. 2 Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con petizione 16 luglio 2018 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 20'366,87 netti oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2017, a titolo di spettanze salariali, ovvero alla differenza tra quanto a suo dire versatogli e il minimo salariale previsto dal Contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del canton Ticino .

E. 3 In occasione del dibattimento dell’8 novembre 2018 la convenuta ha chiesto di respingere le pretese attoree, esponendo i motivi per i quali nulla sarebbe più dovuto al dipendente. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande con memoriali conclusivi del 28 marzo 2019.

E. 4 Con sentenza 28 aprile 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente a fr. 4'947,40 netti oltre interessi, condannando l’attore alla rifusione di ripetibili parziali.

E. 5 Con reclamo 25 maggio 2020, l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 10'310,20, protestando spese e ripetibili. Con risposta 25 giugno 2020 la convenuta ne ha postulato la reiezione.

E. 6 Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (

in

casu

: fr. 20'366,87) la decisione pretorile è impugnabile mediante appello

(art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera civile (art. 48 lett. b

cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni.

La notifica all’attore della sentenza 28 aprile 2020 è avvenuta il giorno

successivo e l’impugnativa 25 maggio 2020 è pertanto tempestiva e ricevibile da

questo punto di vista.

L’insorgente ha denominato

reclamo

l’atto con il quale ha impugnato la

sentenza pretorile, ha formulato la domanda di giudizio nel senso di chiedere che

il reclamo è accolto …

”, ha rilevato in ordine che “

il termine del

reclamo è ampiamente ossequiato

”, e ha indirizzato il suo scritto

direttamente alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello. Così

facendo l’attore ha scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello

corretto (ovvero un reclamo anziché un appello) e questa Camera non può far

altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo le circostanze atte a

eccezionalmente permetterne una conversione in appello.

In questa procedura l’attore è infatti rappresentato da un mandatario

professionalmente qualificato (ovvero da un’organizzazione sindacale) e non può

invocare una semplice svista per aver scientemente scelto di non introdurre un

appello benché tale via fosse stata espressamente e pertinentemente indicata

dal Pretore quale rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa (con

esplicito riferimento agli art. 308 e 311 CPC). In effetti l’appellabilità del

giudizio è data allorquando il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (v. art. 308 cpv. 2 CPC),

ciò che è il caso nella concreta fattispecie. L’importo della modifica

richiesta in seconda sede (ossia se il medesimo è inferiore o superiore a fr.

10'000.-) è invece irrilevante ai fini dell’appellabilità.

A fronte delle circostanze concrete, non trattandosi di un’inavvertenza

manifesta e non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico

fosse difficilmente riconoscibile, l’introduzione del mezzo di impugnazione

errato è quindi riconducibile a una violazione del dovere di diligenza (

Prozesssorgfalt

)

da parte dell’organizzazione sindacale rappresentante l’attore, ciò che esclude

la possibilità di una conversione (v. IICCA 28 agosto 2019, inc. 12.2019.123

consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21, consid. 2, con rinvio a DTF

5A_221/2018 del 4 giugno 2018).

E. 7 Ne consegue che il reclamo è irricevibile. Non sono prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30 '000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza. Il valore litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è pari a fr. 5'362,80 e non supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 LTF. Per questi motivi, richiamati la LTG e il RTar, decide: 1. Il reclamo 25 maggio 2020 di AP 1 è irricevibile . 2. Non si prelevano spese processuali. AP 1 è tenuto a rifondere a AO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione:

-;

-     . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2021 12.2020.65

Decisione pretorile - mezzo di impugnazione errato (reclamo invece di appello)

Incarto n. 12.2020.65 Lugano 15 gennaio 2021 /lk In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliere: Bettelini sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2018.5 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 16 luglio 2018 da AP 1, rappr. da RA 1 contro AO 1 rappr. dall’PA 1 con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'366,87 netti oltre interessi; domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 28 aprile 2020, con la quale ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente a fr. 4'947,40 netti oltre interessi, ponendo ripetibili parziali a carico dell’attore; appellante l’attore che, con reclamo 25 maggio 2020, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 10'310,20, protestando spese e ripetibili; richieste alle quali l’appellata si è opposta con risposta 25 giugno 2020; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti; ritenuto in fatto e in diritto: 1. AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 dal 16 gennaio 2017 quale autista di torpedoni con un salario mensile netto di fr. 3'000.- per un’occupazione a tempo pieno (doc. A). La disdetta ordinaria del contratto è stata notificata al dipendente con lettera del 24 agosto 2017, con effetto per il 30 settembre 2017 (doc. C). 2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con petizione 16 luglio 2018 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 20'366,87 netti oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2017, a titolo di spettanze salariali, ovvero alla differenza tra quanto a suo dire versatogli e il minimo salariale previsto dal Contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del canton Ticino . 3. In occasione del dibattimento dell’8 novembre 2018 la convenuta ha chiesto di respingere le pretese attoree, esponendo i motivi per i quali nulla sarebbe più dovuto al dipendente. Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande con memoriali conclusivi del 28 marzo 2019. 4. Con sentenza 28 aprile 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente a fr. 4'947,40 netti oltre interessi, condannando l’attore alla rifusione di ripetibili parziali. 5. Con reclamo 25 maggio 2020, l’attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 10'310,20, protestando spese e ripetibili. Con risposta 25 giugno 2020 la convenuta ne ha postulato la reiezione. 6. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in casu : fr. 20'366,87) la decisione pretorile è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni. La notifica all’attore della sentenza 28 aprile 2020 è avvenuta il giorno successivo e l’impugnativa 25 maggio 2020 è pertanto tempestiva e ricevibile da questo punto di vista. L’insorgente ha denominato reclamo l’atto con il quale ha impugnato la sentenza pretorile, ha formulato la domanda di giudizio nel senso di chiedere che “ il reclamo è accolto … ”, ha rilevato in ordine che “ il termine del reclamo è ampiamente ossequiato ”, e ha indirizzato il suo scritto direttamente alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello. Così facendo l’attore ha scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello corretto (ovvero un reclamo anziché un appello) e questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo le circostanze atte a eccezionalmente permetterne una conversione in appello. In questa procedura l’attore è infatti rappresentato da un mandatario professionalmente qualificato (ovvero da un’organizzazione sindacale) e non può invocare una semplice svista per aver scientemente scelto di non introdurre un appello benché tale via fosse stata espressamente e pertinentemente indicata dal Pretore quale rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa (con esplicito riferimento agli art. 308 e 311 CPC). In effetti l’appellabilità del giudizio è data allorquando il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (v. art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è il caso nella concreta fattispecie. L’importo della modifica richiesta in seconda sede (ossia se il medesimo è inferiore o superiore a fr. 10'000.-) è invece irrilevante ai fini dell’appellabilità. A fronte delle circostanze concrete, non trattandosi di un’inavvertenza manifesta e non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico fosse difficilmente riconoscibile, l’introduzione del mezzo di impugnazione errato è quindi riconducibile a una violazione del dovere di diligenza (Prozesssorgfalt) da parte dell’organizzazione sindacale rappresentante l’attore, ciò che esclude la possibilità di una conversione (v. IICCA 28 agosto 2019, inc. 12.2019.123 consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21, consid. 2, con rinvio a DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018). 7. Ne consegue che il reclamo è irricevibile. Non sono prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30 '000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza. Il valore litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è pari a fr. 5'362,80 e non supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 LTF. Per questi motivi, richiamati la LTG e il RTar, decide: 1. Il reclamo 25 maggio 2020 di AP 1 è irricevibile . 2. Non si prelevano spese processuali. AP 1 è tenuto a rifondere a AO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione:

-;

-     . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).