Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 I convenuti, con la loro domanda in via ancor più subordinata, hanno chiesto di riformare la pronuncia pretorile nel senso di ridurre a fr. 10'800.- la somma da loro dovuta, rilevando come a un certo momento le parti si fossero accordate di risolvere consensualmente il contratto di cui al doc. A previo versamento di tale somma, da loro mai rifiutato. A torto. La censura è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), ritenuto che negli allegati preliminari i convenuti avevano invece sostenuto che tra il 15 maggio e il 30 giugno 2017 l’attrice aveva proposto loro di risolvere la questione dapprima con il pagamento di una penale dello 0.5% più IVA e in seguito con la firma di una convenzione che prevedeva il versamento di un importo di fr. 10'800.- (risposta p. 8, duplica p. 8), richieste queste a cui avevano però fatto seguito le loro sdegnate “ rimostranze ” (duplica p. 4). Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che l’attrice, preso atto della volontà dei convenuti di rescindere consensualmente il contratto espressa con e-mail 9 maggio 2017 (doc. F) e forte della clausola contrattuale secondo cui anche nel caso in cui “ il mandato dovesse venire disdetto per qualsiasi motivo durante il periodo di validità pattuito” sarebbe stata dovuta metà della provvigione, con e-mail 15 maggio 2017 (doc. G) si era detta disposta “ ad accettare una penale dello 0.50% del prezzo di vendita, oltre IVA ” e con e-mail 30 giugno 2017 (doc. O) aveva trasmesso “ la nostra proposta per il proscioglimento del nostro mandato ” che prevedeva il versamento di un importo di fr. 10'800.- (doc. P), aggiungendo, in entrambi gli scritti, di rimanere in “ attesa di un … riscontro ” (doc. G e O): sennonché non risulta che i convenuti, che al ricevimento del doc. G avevano dichiarato di voler esaminare “ il contenuto del suo odierno e-mail ” (doc. H), abbiano poi provveduto ad accettare una delle due proposte. Stando così le cose, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CO si deve ritenere che quelle proposte, che andavano oltre “ la ripetizione delle spese vive … sostenute ” che i convenuti si erano detti disposti a riconoscere con e-mail 9 maggio 2017 (doc. F) e con e-mail 30 maggio 2017 (doc. N), non erano state accettate.
E. 8 I convenuti hanno infine rimproverato al giudice di prime cure di non essersi espresso sulle “ richieste di cancellazione di alcune espressioni offensive usate dalla difesa della parte appellata ”, che sono dunque state riproposte in questa sede (appello p. 7). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto che i convenuti non hanno qui indicato quali sarebbero state le espressioni offensive della controparte nei loro confronti di cui era stata pretesa l’intersecazione.
E. 9 Ne discende che l’appello dei convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 38'880.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC e la LTG decide: I. L’appello 13 maggio 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 3’500.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili. III. Notificazione:
- ;
- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2020.56
Lugano
31 marzo 2021/lk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n.OR.2018.71della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10 aprile 2018 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
ritenuto
in fatto e in diritto:
5.1.Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui violazione implica in linea di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito del ricorso inoltrato.
Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito(cosiddetto diritto di replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Prima della pronuncia della sua decisione, il giudice deve pertanto comunicare alle parti ogni presa di posizione o documento versato agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (cfr. TF 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid. 2.2).
Per giurisprudenza invalsa una violazione non particolarmente grave del dirittodi essere sentitopuò essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto. La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentitanell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (cfr. TF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018consid. 4.4.2).
5.2.Nel caso di specie è incontestabile che il giudice di prime cure, non avendo notificato ai convenuti, se non contestualmente alla sua decisione, lallegato 8 aprile 2020 dellattrice, abbia effettivamente violato il loro diritto di essere sentiti.
È tuttavia parimenti incontestabile che la violazione del loro diritto di essere sentiti sia senzaltro stata sanata innanzi alla scrivente Camera, autorità di ricorso dotata di pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.6).Innanzitutto si osserva che nelloccasione la violazione del diritto di essere sentiti non risultava particolarmente grave, atteso che la presa di posizione della controparte in concreto non notificata ai convenuti era - come detto - la triplica spontanea alle loro conclusioni, il che ovviamente significava che essi, oltre ad aver già presentato il loro allegato conclusivo 10 gennaio 2020, avevano comunque già avuto modo di esprimersi, almeno una volta, e meglio con lallegato 3 aprile 2020 denominato memoria di conclusioni scritte (duplica), sullallegato 15 gennaio 2020 dellattrice denominato conclusioni (replica) (in altre parola sulla replica spontanea alle loro conclusioni).
Ma se anche così non fosse ela violazione del loro diritto di essere sentiti dovesse invece essere ritenuta particolarmente grave, si osserva che in ogni caso i convenuti hanno avuto modo di esprimersi compiutamente sulla triplica spontanea alle loro conclusioninellambito della loro attuale impugnativa, in cui hanno ulteriormente provveduto ad approfondire le loro ragioni di fatto e di diritto sul tema - a quel momento in discussione - della carente legittimazione attiva dellattrice (appello p. 5 segg.).
In tali circostanzelannullamento della decisione pretorile costituirebbe un inutile formalismo e condurrebbe a ritardi superflui, non compatibili con l' (almeno equivalente) interesse dei convenutia una celere trattazione della procedura di merito.
6.Iconvenuti, con la loro richiesta in via subordinata, hanno postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, adducendo due diversi argomenti.
In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dallesistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è di regola data qualora lattrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (per tante: cfr. II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.70, 5 giugno 2020 inc. n. 12.2019.89).
6.2.Essi hanno quindi ribadito che lattrice, nonostante la clausola contrattuale secondo cuinel caso in cui loggetto venisse venduto durante il periodo di validità del presente contratto ad un cliente non segnalato dal mandatariosarebbe stata dovuta metà della provvigione,non avrebbe in realtà potuto pretendere alcunché, siccome lacquirente del fondoM__________ __________ non sarebbe stata reperita da E__________ __________ nel periodo di validità del contratto di cui al doc. A, ma in precedenza.
La censura è infondata. A parte che i convenuti non hanno addotto alcun elemento di fatto o di diritto atto a dimostrare che la clausola in questione dovesse essere intesa nel senso da loro auspicato, per altro nemmeno suffragato dal suo chiaro tenore letterale (sulla validità di una clausola come quella di cui si è qui prevalsa lattrice, cfr. TF 4A_449/2019 del 16 aprile 2020 consid. 5.2; II CCA 5 marzo 2012 inc. n. 12.2010.141), si osserva che neppure è risultato chelacquirente del fondoM__________ __________ fosse stata reperita da E__________ __________ prima che il contratto di cui al doc. A fosse entrato in vigore, ossia prima del 21 settembre 2016, essa avendo al contrario dichiarato, smentendo di fatto quanto E__________ __________ aveva sostenuto nel doc. 6, di essersi rivolta a questultima per la prima volta verosimilmente nel gennaio 2017, aggiungendo che tra il primo contatto e lacquisto dellabitazione, avvenuto il 23 / 28 giugno 2017,erano trascorsi sei mesi (verbale 9 settembre 2019 p. 2).
7.Iconvenuti, con la loro domanda in via ancor più subordinata, hanno chiesto di riformare la pronuncia pretorile nel senso di ridurre a fr. 10'800.- la somma da loro dovuta, rilevando come a un certo momento le parti si fossero accordate di risolvere consensualmente il contratto di cui al doc. A previo versamento di tale somma, da loro mai rifiutato. A torto.
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- .
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).