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12.2020.33

Richiesta di risacimento del torto morale a favore dei genitori di un bambino vittima di abusi sessuali da parte dello zio. Premesse fissate dalla giurisprudenza del TF estremamente restrittive e rigorose. In concreto, diritto dei genitori a un risarcimento negato

Ticino · 2018-04-03 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 7 Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

E. 8 Questa Camera è competente a giudicare gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti in materia di diritto delle obbligazioni (v. art. 48 lett. a cfr. 1 LOG). In altri termini l’appello sarà esaminato, nei limiti di cui si dirà in seguito, nella misura in cui concerne la tematica del torto morale (art. 49 CO). Non compete invece a questa Camera adottare eventuali misure disciplinari nei confronti di un pretore aggiunto e/o di un avvocato. Giova precisare, l’impugnativa non essendo stata redatta da un avvocato, che per sua natura l’atto di appello (in casu intitolato Ricorso/Reclamo) deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare, ciò che in concreto non avviene. Lo scritto qui in esame si limita sostanzialmente a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti ed è l’espressione di uno sfogo degli appellanti per le vicissitudini giudiziarie e famigliari in cui sono stati coinvolti. Vista la sensibilità delle tematiche sollevate si ritiene comunque opportuno entrare nel merito del gravame.

E. 9 La giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’indennità per torto morale riconoscibile ai parenti di una vittima sulla base dell’art. 49 CO è già stata esposta dal primo giudice ma è utile in questa sede riassumerne i contenuti. Secondo la citata autorità giudiziaria il diritto a una riparazione morale può essere riconosciuto ai parenti di una vittima di lesioni corporali sempre che le sofferenze patite siano particolarmente gravi ed equiparabili o maggiori a quelle patite in caso di decesso (v. DTF 125 III 412, 117 II 50). In una successiva sentenza del 23 aprile 2009 il Tribunale federale ha ammesso questa facoltà anche per i genitori di bambini vittima di reati contro l’integrità sessuale, ribadendo condizioni estremante severe e restrittive, tanto da negare il diritto al risarcimento ai genitori di due bambine vittime di atti sessuali, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale e violenza carnale; violenze perpetrate dallo zio a partire da quando le bambine avevano rispettivamente 5 e 6 anni, per un periodo di 7 anni con una frequenza che in alcuni periodi ha raggiunto le quattro volte alla settimana (STF 6B_646/2008 del 23 aprile 2009 consid. 7.1; DTF 139 IV 89). Questa giurisprudenza particolarmente rigorosa - benché sia stata oggetto di alcune pertinenti e giustificate, ma invero isolate, critiche dottrinali (cfr. Werro/ Mabillard, Le préjudice résultant du choc nerveux en cas d’accident de la circulation routière, in Journées du droit de la circulation routière, 11-12 juin 2012, Berna 2012, pag. 12 seg. con rinvii; nonché sentenza della Cour pénale di Neuchâtel inc. CPEN.2014.97 del 30 aprile 2015 consid. 10 con rinvii, che riprende sostanzialmente le stesse argomentazioni) - è stata confermata anche in seguito dall’Alta Corte (STF 6B_1063/2018 del 26 novembre 2018, consid. 2.2 con riferimenti; sentenza 1B_62/2019 del 19 marzo 2019 consid. 2 e 3 con riferimenti), ciò che non permette a questa Camera di distanziarsene.

E. 10 Quanto esposto dal Pretore aggiunto ai considerandi 2 e 3 del suo giudizio necessita di alcune precisazioni alla luce di quanto sostenuto nell’appello.

E. 10.1 Il primo giudice afferma che “ è ininfluente ai fini di questo giudizio esaminare le ragioni per cui le pretese avanzate dagli attori nella presente procedura non siano state promosse in sede penale ” (v. sentenza impugnata, consid. 3, v. già sull’argomento il considerando 2). Può effettivamente apparire strano che i genitori di un bambino vittima di abusi sessualli siano sentiti unicamente dalla Polizia senza offrire loro la possibilità di costituirsi accusatori privati (v. su questo aspetto Conclusioni degli attori, pag. 11; v. però anche lettera 13 febbraio 2017 del PP __________ __________ a AP 1 e AP 2, doc. Q) e certamente dagli atti non emerge un particolare sostegno da parte del Servizio aiuto alle vittime di reati, aspetti entrambi sui quali gli appellanti a ragione esprimono delle rimostranze. Ciò nondimeno è vero che il mancato coinvolgimento dei qui appellanti nel procedimento penale non ha pregiudicato, né reso più ardua, la loro facoltà di sollevare la pretesa di torto morale in sede civile, trattandosi di procedure distinte come da essi stessi indicato.

E. 10.2 AP 1 e AP 2, dopo aver ripercorso la vicenda che li ha coinvolti a seguito degli abusi subiti dal loro figlio R__________ ad opera dello zio AO 1, evidenziano come le sofferenze non si possano oggettivamente misurare ciò che non le rende meno intense. Questo è senz’altro corretto come è indubitabile che quanto subito dal bambino e di riflesso dai genitori è particolarmente toccante. Il fatto che questi ultimi fossero privati della custodia del minore non conduce certamente a dedurre una diminuzione della loro sofferenza (come impropriamente sostenuto dal convenuto in prima sede), ma semmai alla conclusione contraria. D’altro canto occorre rilevare che altrettanto a ragione il Pretore aggiunto ha sottolineato come gli attori, contrariamente alle esigenze poste dagli art. 8 CC, 55 cpv. 1, 221 cpv. 1 lett. e CPC, “ non abbiano allegato dettagliatamente né suffragato le loro afflizioni, ………., con precisi e circostanziati riferimenti fattuali atti a sostanziare le asserite sofferenze qualificate da loro risentite e a indicare i mezzi di prova atti a corroborarle ” (v. sentenza impugnata, consid. 3 i.f). In altre parole, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (v. sopra consid. 9), per potersi vedere riconoscere un’indennità per torto morale i genitori di un figlio vittima di abusi sessuali devono riferire in maniera dettagliata e dimostrare (pur con le riserve da attribuire a questo termine) delle sofferenze paragonabili a quelle patite in caso di decesso. Anche volendo esprimere critiche alla citata giurisprudenza, rimane il fatto che l’onere allegatorio e probatorio richiesti risultano particolarmente elevati. Ora, nel caso concreto in sede di petizione AP 1 e AP 2 hanno esposto tutta la loro vicenda familiare evidenziando che “ Gli attori hanno sofferto moltissimo gli abusi subiti dal figlio, tanto che l’autore è lo zio della vittima, nonché fratello di AP 1. È vero che il minore si trovava in un Foyer al momento degli abusi e che la madre era stata privata della sua custodia. Ma proprio il fatto che il figlio si trovasse in un “ambiente protetto” e che lo zio fosse un’importante figura di riferimento per il minore, hanno accentuato lo sgomento, la rabbia, la delusione, frustrazione e l’immenso dolore dei genitori, che nulla hanno potuto fare per proteggere il proprio figlio. Il successivo procedimento penale, dal quale gli attori sono stati inspiegabilmente esclusi, il processo e le lungaggini del Dipartimento della sanità, che per finire ha respinto la richiesta di indennità LAV degli attori, hanno ulteriormente aggravato la delusione, la frustrazione, il dolore e la sofferenza psicologica degli attori ” (v. petizione, pag. 5). In sede di conclusioni, oltre a ripetere quanto indicato nella petizione, sono stati riprodotti alcuni estratti del rapporto 6 giugno 2013 del curatore F__________ __________ alla Polizia giudiziaria nonché dei rapporti morali 2008 e 2009 del medesimo, quindi sono stati citati parte degli interrogatori di Polizia (nell’ordine) di AO 1, AP 1, AP 2, e I__________ __________, infine un estratto dell’interrogatorio di AO 1 nel corso del processo. Da quanto precede emerge indubitabilmente una grande sofferenza dei genitori del piccolo R__________, senza tuttavia che sia possibile comprendere se siano soddisfatte le esigenze poste dal Tribunale federale sopra descritte. Traspare in effetti un insieme di frustrazioni di AP 1 e AP 2 causate dai difficili rapporti con le autorità di protezione, risalenti addirittura al 1996, quindi derivanti dai rapporti con la famiglia di AP 1 che hanno visto il culmine nei reati penali commessi dal fratello di quest’ultima. In questa complessa e molto problematica situazione, in che misura gli abusi subiti da R__________ abbiano aggravato le già esistenti sofferenze dei genitori, oltretutto inaspritesi molto verosimilmente in seguito a dipendenza di quanto sopra riportato, non è possibile comprenderlo e invero solo una perizia avrebbe permesso di delineare un quadro completo. Non va omesso di rilevare che occorre giungere in sede di appello per apprendere dei gravi problemi di salute di AP 2 e AP 1, riportati sopra al consid. 6. In prima sede non è stata prodotta la documentazione medica che gli appellanti sostengono essere stata in possesso dell’avv. __________ __________, se si escludono i doc. HH e II dell’inc. CM.2017.681, inerenti il solo AP 2 e comunque non riferiti a sofferenze psicologiche. I fatti sopra descritti sono tuttavia proceduralmente nuovi e non possono essere considerati in questa sede siccome avrebbero potuto, e dovuto, essere allegati e provati davanti al primo giudice (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Ma anche volendoli considerare l’esito del gravame non sarebbe diverso. In effetti, come già spiegato, solo una perizia avrebbe permesso di comprendere in che misura lo stato psicofisico degli appellanti è peggiorato dal momento in cui sono venuti a sapere degli abusi subiti dal loro figlio, ciò che nemmeno in base a quanto riferito in questa sede emerge con la necessaria chiarezza. Per i motivi esposti il mancato riconoscimento di un’indennità per torto morale deciso dal Pretore aggiunto dev’essere confermato.

E. 11 Gli appellanti contestano l’importo a titolo di ripetibili riconosciuto in prima sede a favore del convenuto (v. giudizio impugnato, dispositivo n. 2, seconda frase). Tuttavia a torto ritenuto che in virtù dell’art. 118 cpv. 3 CPC il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili in caso di soccombenza. L’importo di fr. 5'000.-, a fronte di un valore di causa di fr. 70'000.-, si situa leggermente al di sotto della fascia prevista per tale importo dall’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar) e non può pertanto essere rivisto da questa Camera, con l’aggiunta che il giudice di prima sede dispone in materia di un ampio potere di apprezzamento. Anche quest’ultima censura dev’essere pertanto respinta.

E. 12 In conclusione l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Nel presente caso giustificati motivi inducono a rinunciare al prelievo di spese processuali (v. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). In ragione di ciò la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dagli appellanti diviene priva di oggetto. L’appello non essendo stato intimato alla controparte non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. L’appello 5 marzo 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. L’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria è stralciata dai ruoli. 3. Non si prelevano né tasse né spese. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Notificazione: -

-   ; - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.12.2020.33

Lugano

7 settembre 2020/rg

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa inc. n.OR.2018.31della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 12 febbraio 2018 da

AP 1

AP 2

contro

AO 1

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

Per quanto attiene alla presente causa, va rilevato che dall’età di due anni R__________ non ha più abitato con i genitori ma è stato collocato inizialmente presso Casa __________ e poi presso il __________ a __________. La madre pur avendo perso la custodia sul figlio ne ha mantenuto l’autorità parentale. Anche gli altri due figli della coppia sono stati allontanati dal nucleo famigliare quando avevano pochi anni di vita. Nel corso degli anni i genitori naturali hanno esercitato - nei limiti di quanto loro indicato dalle autorità - con regolarità il loro diritto di visita.

Con decisione del 3 aprile 2018 il Pretore aggiunto ha accordato il beneficio del gratuito patrocinio agli attori (inc. SO.2018.792), mentre che con sentenza dell’8 maggio 2018 ha respinto l’istanza presentata in tal senso dal convenuto (inc. SO.2018.1111).

-

-   ;

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).